Raccomandata
Incarto n. 32.2012.299
TB
Lugano 10 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 ottobre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Aa. RI 1, nato nel 1981, il 25 gennaio 2007 ha presentato una prima domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha respinto con decisione del 15 aprile 2010 (doc. 50) non essendovi un grado di invalidità pensionabile (0%).
Ab. Il ricorso del 15 maggio 2010 (doc. 52-3) contro il rifiuto di concessione di prestazioni AI è sfociato nella sentenza 32.2010.135 del 18 ottobre 2010 (doc. 58) in cui questo Tribunale, fondandosi sulle valutazioni esperite dai medici nominati dall'UAI, ha ritenuto che la capacità lavorativa dell'assicurato fosse del 90% nella precedente attività di verniciatore e del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche.
Il calcolo economico eseguito, che ha paragonato il reddito da valido (Fr. 49'512,67) con il reddito ipotetico da invalido (Fr. 60'144,47) conseguiti nel 2007, ha dato luogo ad un'incapacità di guadagno nulla e, conseguentemente, a nessuna rendita AI.
B. Il 6 settembre 2012 all'Ufficio AI è pervenuto un certificato medico del dr. med. __________ datato 5 settembre 2012 avente il seguente tenore: "Vi sarei grato se poteste convocare presso la vostra sede, per una visita ortopedica, il signor RI 1 17.8.81 (…) il quale presenta un grosso peggioramento ortopedico a livello di bacino e colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale, tanto da non riuscire a eseguire lavori fisici." (doc. 61).
C. Dopo avere sottoposto questo certificato al vaglio del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha evidenziato come dallo stesso non risulti una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente (doc. 63), con progetto di decisione del 17 settembre 2012 (doc. 64), confermato dalla decisione del 29 ottobre 2012 (doc. B) non essendo pervenute osservazioni dall'assicurato, l'amministrazione non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni. L'Ufficio AI ha infatti ritenuto che con la (seconda) richiesta non è stato credibilmente dimostrato dal profilo medico che le sue condizioni oggettive di salute abbiano subìto una modifica rilevante dopo l'emanazione della precedente decisione.
D. Con ricorso del 28 novembre 2012 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato davanti al TCA la conclusione dell'Ufficio AI secondo cui il certificato medico del 2012 attesterebbe semplicemente una diversa valutazione dei fatti. Per contro, esso dimostrerebbe un'evidente differenza del suo stato di salute intercorsa tra la prima e la seconda domanda di prestazioni. L'amministrazione dovrebbe quindi chinarsi sugli aspetti medici evidenziati, visti anche i rapporti medici del 2011 allegati al ricorso. Pertanto, stante una sbrigativa e superficiale analisi da parte dell'UAI delle sue condizioni di salute, gli atti vanno retrocessi all'amministrazione affinché essa esegua un'analisi medica più approfondita.
E. Nella risposta del 17 dicembre 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, dopo avere sottoposto il recente certificato del dottor __________ al medico SMR incaricato.
Il dr. med. __________, medico SMR, ha evidenziato che da tale certificato non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. L'amministrazione ha precisato che la non entrata in materia è dovuta al fatto che non è stato credibilmente dimostrato dal profilo medico un peggioramento dello stato di salute dell'interessato e che al progetto di decisione non sono seguite delle osservazioni. È solo con il ricorso che l'assicurato ha allegato nuova documentazione medica e ha postulato l'entrata in materia sulla nuova domanda. Dopo avere esposto la giurisprudenza al riguardo, l'UAI ha concluso che non è stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o economiche dell'assicurato, perciò la non entrata nel merito della domanda deve essere confermata.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
La valutazione, nel merito, del suo stato di salute e quindi della sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere oggetto del presente ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato in proposito mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).
A sostegno della fondatezza della sua nuova domanda, con il ricorso l'assicurato ha inoltre trasmesso al TCA i certificati allestiti l'8 settembre 2011 (docc. C e D) dal dr. med. __________, l'8 ottobre 2011 (doc. F) dal medico curante dr. med. __________ ed il 19 novembre 2011 (doc. E) dal reparto di medicina interna dell'Ospedale __________ di __________ in cui è stato degente due giorni per dolori in sede lombosacrale.
Questo Tribunale, nella sentenza del 18 ottobre 2010 (32.2010.135), ha confermato questa valutazione medica e ha calcolato il discapito economico risultante dal danno alla salute, paragonando il reddito da valido con il reddito ipotetico da invalido, giungendo ad un grado di incapacità di guadagno nullo. Di conseguenza, l'assicurato non aveva diritto ad una rendita di invalidità.
In quell'occasione, il TCA ha valutato attentamente anche i certificati dei medici curanti prodotti dal ricorrente, ma è giunto alla conclusione che l'insorgente non ha saputo comprovare, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui era giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non era credibile, ma errata. L'interessato si era infatti limitato a produrre dei certificati del suo medico curante, che però non erano suffragati da elementi oggettivabili e nemmeno si erano pronunciati - visto che hanno attestato solo un'inabilità totale come verniciatore - sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non erano di alcun aiuto.
Questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che il ricorrente ha accettato la summenzionata interpretazione che il Tribunale (e quindi l'Ufficio AI) ha dato al referto del 23 novembre 2009 (doc. 36) allestito dal perito dr. med. __________ (abile al 90% nella precedente attività).
Il 6 settembre 2012 (doc. 61) l'Ufficio AI ha ricevuto, senza alcuno scritto accompagnatorio, uno (scarno) certificato medico che, in maniera generica, segnalava un peggioramento ortopedico a livello del bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale. Con la presentazione di una nuova richiesta di prestazioni sotto forma di questo certificato medico, l'interessato ha chiesto, tramite il medico curante dottor __________ che l'ha redatto il 5 settembre 2012, di essere sottoposto ad una visita specialistica ortopedica.
L'amministrazione ha sottoposto questo nuovo certificato medico al dr. med. __________, medico SMR, il quale non ha ritenuto che lo stesso comprovasse una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. Pertanto, considerando che l'assicurato non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante, con decisione del 29 ottobre 2012 (doc. B) l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, confermando quindi implicitamente il precedente grado AI dello 0%.
Occorre pertanto partire da questi dati medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di rifiuto di concessione di una rendita di invalidità, ossia successivi al 15 aprile 2010, ma antecedenti all'emanazione della decisione di non entrata in materia, dunque il 29 ottobre 2012.
Infatti, il dr. med. __________ ha eseguito l'8 settembre 2011 una risonanza magnetica sia al ginocchio destro (doc. C) sia alla colonna lombare (doc. D) dell'assicurato.
La RM al ginocchio non ha rilevato versamenti intra-articolari, mentre in sede retro-tibiale si profilava una formazione cistica sepimentata di circa 1,8 cm. Risultava un'indentazione sul muscolo popliteo, ma non v'era connessione con un'eventuale lesione del legamento crociato posteriore o dei menischi e neppure contatto con le strutture neuro-vascolari nel cavo popliteo. I menischi avevano un aspetto normale, così pure le strutture cartilaginee ossee. I legamenti crociati e collaterali erano integri, la patella ben centrata. L'indice Insall-Salvati era normale, la plica sinoviale era nella borsa soprapatellare, lievemente ispessita, ma in sede infrapatellare non v'erano rilievi patologici da segnalare. Alla luce di queste evidenze, il medico ha quindi concluso per una cisti ganglionare in sede retro-tibiale centrale. Origine in prima ipotesi della guaina del tendine del muscolo popliteo. Ad ogni modo non v'era contatto con il fascicolo neuro-vascolare nel cavo popliteo, quindi era poco probabile una cisti perineurale tranne che si trattava di una piccola ramificazione di un ramo locale del nervo tibiale, anche se era clinicamente poco probabile. La plica sinoviale soprapatellare era più prominente, ma non interposta.
La risonanza magnetica della colonna lombare ha rilevato discrete alterazioni strutturali nei dischi tra L3 e S1 senza marcata degenerazione, spessore discale non ridotto. A livello L5-S1 c'era una lieve retrolistesi di L5 su S1, ma piuttosto su base di discongruenza tra i somi. Si profilava comunque un'ernia discale di lieve entità trattenuta in sede centrale, non v'erano conflitti diretti. Sulla serie dinamica in antero-flessione non si registrava una marcata instabilità. A livello L4-L5 c'era un'ernia globale, ma con più focalità in sede centrale, anch'essa era trattenuta. Aspetto normale delle articolazioni sacro-iliache, cono, cauda equina e dei gangli dorsali foraminali. In conclusione, il canale spinale non era molto ampio congenitamente, v'erano diverse alterazioni strutturali nei dischi L4-L5 e L5-S1, a livello L5-S1 c'era una pseudo-retrolistesi da discongruenza con una piccola ernia centrale e più indentazione sul sacco tecale con substenosi si è rivelata a livello L4-L5 da una piccola ernia centrale trattenuta. Non v'era lateralizzazione né segni per instabilità.
Il medico curante __________, FMH chirurgia, l'8 ottobre 2011 (doc. F) ha appositamente redatto un referto per la domanda di invalidità, rilevando che v'erano problemi ortopedici di rilevante importanza. Il medico ha elencato una pseudo-retrolistesi a livello di L5-S1 su discopatia con estensione del danno anche a livello L4-L5 sempre con danno discale anche in questa sede. Ciò comportava un danneggiamento su tutta la struttura della colonna lombare nella sua alternanza degli elementi ligamentari e articolari risultando instabilità e dolore, impotenza funzionale nell'eseguire qualsiasi attività lavorativa sia da seduto sia in piedi, comprese le attività anche leggere come sollevare o trasportare pesi, ruotare la schiena in ogni direzione. Il chirurgo ha ricordato che la positività all'HLA-B27 aveva fatto erroneamente pensare ad una spondiloartrite anchilosante, ma i disturbi dolori accusati dal paziente erano gli stessi di quelli che vengono provocati da tale malattia e hanno le medesime conseguenze invalidanti. La presenza di una gonalgia accentuata più al ginocchio destro che al sinistro non faceva che peggiorare la situazione clinica, trattandosi di una patologia mal definibile seppure presente.
Il medico curante ha espresso dei dubbi chiedendosi come è possibile stabilire un rapporto logico tra un reddito per un lavoro che il paziente non può svolgere a causa dei citati disturbi e il reddito che potrebbe acquisire facendo il suo mestiere di carrozziere se non fosse impedito. Egli ha infine chiesto che siano approfonditi i danni rilevati, stanti un'inabilità del 100% come carrozziere dal 12 dicembre 2005 ad ora, non avendo trovato una soluzione terapeutica atta a migliorare questa situazione.
Il rapporto di uscita del 19 novembre 2011 (doc. E) allestito dai medici del reparto di medicina interna dell'Ospedale __________ di __________ si riferisce ad un ricovero d'urgenza dell'assicurato, durato due giorni, per dolori in sede lombo-sacrale.
La diagnosi attiva posta prevedeva disfunzioni inter-vertebrali minori in sede dorso-lombare e lombo-sacrale su blocco di articolazione inter-apofisarie posteriori con/su pseudo-retrolistesi L5-S1 su discopatia con estensione del danno anche a livello L4-L5 con danno discale.
I medici hanno osservato che a causa dei dolori in sede lombo-sacrale con/su importante contrattura muscolare paraverebrale ed assenza dei deficit neurologici, si è proseguito con una terapia antalgica oltre ad una valutazione fisiatrica che, dopo la relativa seduta, ha prodotto un miglioramento del quadro clinico. È stato consigliato al medico curante un approfondimento ortopedico anche alla luce della diagnosi di pseudo-retrolistesi, per valutare se il paziente necessitava di una stabilizzazione ortopedica della colonna.
Il medico SMR ha valutato attentamente anche questi nuovi certificati medici e ha concluso che il ganglion articolare al ginocchio destro era noto sin dal 2006, che la risonanza magnetica della colonna lombare mostrava delle alterazioni di tipo degenerativo contenute e che nessuna problematica neurologica era documentata a livello radiologico né clinico. Persisteva un mal di schiena soggettivamente irrilevante al 100%, ma questa patologia era già stata valutata in occasione della precedente decisione. Pertanto, non è stata evidenziata alcuna sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato (doc. IVbis).
Solo il certificato del 5 settembre 2012 è prossimo alla decisione qui impugnata.
Inoltre, tutti questi pareri medici, eccetto l'ultimo, non si esprimono sulla capacità lavorativa del ricorrente né nell'attività precedentemente svolta né in altre adeguate al suo stato di salute.
Solo il dr. med. __________ ha osservato che il peggioramento ortopedico ha portato l'assicurato a non riuscire più ad eseguire lavori fisici.
Vero è che i dolori in sede lombo-sacrale che affliggevano l'interessato l'hanno portato, il 18 novembre 2011 (doc. E), a farsi ricoverare d'urgenza all'Ospedale __________ di __________, dove è stato degente fino all'indomani. Al riguardo, però, va evidenziato che è bastata una seduta fisiatrica per osservare un miglioramento del quadro clinico, tanto che i curanti hanno previsto ulteriori sedute ambulatoriali con lo specialista incaricato. Inoltre, la terapia alla dimissione era di tipo unicamente farmacologico (Voltaren e Valium, quest'ultimo solo per due giorni).
I due certificati del dr. med. __________ danno soltanto lo stato di salute momentaneo del ricorrente, trattandosi di un medico FMH radiologia medica. Né un'anamnesi né una valutazione medica accompagnano infatti l'esito delle risonanze magnetiche eseguite, quindi non v'è un parere sulla sua capacità lavorativa.
Solo il rapporto dell'8 ottobre 2011 del dottor __________ si dilunga un po' di più sulle reali condizioni di salute dell'assicurato, giungendo a negare la presenza di una spondiloartrite anchilosante precedentemente ritenuta e ad ammettere una pseudo-retrolistesi a livello di L5-S1.
Infine, il suo ultimo certificato del 5 settembre 2012 si limita, come visto, a rilevare un grosso peggioramento ortopedico a livello del bacino e della colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale, ciò che impedirebbe l'insorgente di eseguire lavori fisici. Tale asserzione, però, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che l'assicurato ha prodotto in sede ricorsuale. Infatti, questo scarno referto non oggettiva alcun significativo peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato ma, semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che la situazione era invece peggiorata. Nessun riscontro clinico è stato in effetti portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle capire e ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), che vi sia stato un peggioramento oggettivo e che quindi il ricorrente non sia più abile al 90% nell'attività di verniciatore rispettivamente al 100% in altre attività adeguate.
Inoltre, l'affermazione secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe convocare il ricorrente presso la sua sede per una visita ortopedica, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Non va infatti dimenticato che questa richiesta non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie ortopediche che impediscono all'assicurato di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.
A tale riguardo, va invero osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle attività fisiche a causa di un presunto peggioramento dello stato di salute non è dunque sufficiente per essere ammessa come tale.
Stante quanto precede, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui è già giunto questo stesso TCA per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato nell'aprile 2010.
Va pertanto ritenuto che da quel momento fino all'emanazione della decisione oggetto del presente ricorso l'interessato fosse pienamente abile in attività lucrative adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dall'esperto reumatologo nella sua perizia del 23 novembre 2009 (doc. 36).
Pertanto, in assenza di documenti medici che attestino che lo stato di salute del ricorrente mostri, come egli stesso sostiene, un danno alla salute che gli impedisce fortemente di svolgere delle attività fisiche, non è possibile dare seguito alla lamentela dell'assicurato.
Peraltro, senza nemmeno un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute.
In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente. Il suo giudizio, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte dall'assicurato.
Va rammentato che, nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1c/aa)
Esaminati dunque i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di una rendita di invalidità e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Il suo stato di salute è infatti rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare la sua professione di verniciatore al 90%.
Stante questi certificati, peraltro prodotti dall'interessato stesso, è indubbio che la sua situazione clinica, quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso tra l'emanazione della decisione del 15 aprile 2010 e quella del 29 ottobre 2012.
La documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a carico dell'amministrazione.
Alla luce di quanto precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 6 settembre 2012.
La decisione impugnata va così confermata ed il ricorso respinto.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti