Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.294
Entscheidungsdatum
06.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.294

FS

Lugano 6 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 24 ottobre 2012 – in considerazione degli atti medici specialistici ed economici acquisiti all’incarto e, in particolare, della documentazione LAINF – l’Ufficio AI ha riconosciuto retroattivamente a RI 1 una rendita intera limitata nel tempo dal 1. aprile 2011 al 31 maggio 2012 (doc. B);

  • con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica adducendo che le problematiche psichiatriche non sono state approfondite dall’Ufficio AI nonostante, in particolare, il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 2 agosto 2012, abbia rilevato che “(…) in assenza d’informazioni oggettive successive all’ottobre 2011, una presa di posizione di assoluta certezza sulla presenza di una psicopatologia maggiore primaria con influenza per sé sulla capacità lavorativa […] non è possibile. (…)” (doc. AI 55/1) –, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata nel senso che il diritto alla rendita intera venga riconosciuto anche dopo il 31 maggio
  1. Il ricorrente ha contestualmente chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base dell’annotazione 14 dicembre 2012 nella quale il dr. __________ ha rilevato: “(…) Confermo che, con la mia presa di posizione del 2 agosto 2012, affermavo che non si poteva escludere che l’A.to soffrisse di patologie psichiatriche aventi di per sé influsso sulla capacità lavorativa. Ritengo pertanto necessario ed esigibile che l’A.to si astenga dal consumo di sostanze per un periodo di quattro settimane, periodo più che ragionevole per osservare l’assenza di sostanze e loro metaboliti in liquidi biologici es. urina. In seguito si potrà procedere ad una rivalutazione psichiatrica neutrale. (…)” (V/bis) – ha chiesto al TCA il rinvio degli atti;

  • con scritti 18 e 28 dicembre 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VII e allegato VII/bis) e comunicato che “(…) le osservazioni formulate dall’ufficio AI costituiscono chiara acquiescenza. Conseguentemente si chiede di accogliere il ricorso, fissare delle ripetibili adeguate e rinviare il dossier all’autorità di prima istanza per approfondimenti e nuova decisione. (…)” (VIII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto retroattivamente a RI 1 una rendita intera limitata nel tempo dal 1. aprile 2011 al 31 maggio 2012 é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 maggio 2012;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);

  • per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007);

  • per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);

  • quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376;

  • va poi ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 79 segg.), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U 183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170). Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549);

  • nella fattispecie concreta dagli atti risulta che la __________ ha riconosciuto le seguenti inabilità lavorative: 100% dal 08.09.2009 al 04.10.2009, 50% dal 05.10.2009 al 31.10.2009 e 100% dal 23.04.2010 al 30.05.2010 (doc. AI 7/1).

La __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% dal 5 giugno 2010 (doc. AI 17/1) e ha corrisposto una indennità giornaliera (IG) dal 7.6.2010 al 31.5.2012 in base ad una completa incapacità lavorativa e una rendita d’invalidità del 10% dal 1.6.2012 (doc. 2/1 dell’incarto disoccupazione).

Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________ della __________, nella visita medica di chiusura del 4 aprile 2012 (doc. 34/1-6 dell’incarto Lainf) ha concluso che “(…) la situazione è da considerare attualmente stabilizzata. Ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche non sono indicate. In caso di ulteriore peggioramento comunque in futuro da considerare intervento chirurgico. A causa dei postumi infortunistici una ripresa dell’attività lavorativa svolta prima dell’infortunio in qualità di aiuto elettricista edile a lungo termine in misura completa è improbabile. Invece un’attività lavorativa confacente alla patologia e alla limitazione funzionale della spalla sinistra sarebbe eseguibile e esigibile in misura completa. Per le sole conseguenze infortunistiche l’assicurato è considerato abile al lavoro in misura massima possibile e sussistono le premesse per una indennità per menomazione all’integrità. Il danno dell’integrità fisica viene valutato in modo più dettagliato tramite un apprezzamento medico separato. (…)” (doc. 34/6 dell’incarto Lainf).

Con decisione su opposizione del 22 agosto 2012 (doc. AI 59/1-8), cresciuta incontestata in giudicato, la __________, tenendo conto dei soli postumi infortunistici – “(…) e quindi facendo astrazione dai disturbi psichici e dalla sindrome di dipendenza da sostanze stupefacenti e abuso etilico (…)” (doc. AI 59/2) – ha confermato la decisione del 20 giugno 2012 con la quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 10% dal 1. giugno 2012 e ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. AI 49/2-5);

  • viste le risultanze mediche su esposte, in particolare il succitato rapporto della visita medica di chiusura del 4 aprile 2012 del dr. __________, a cui va riconosciuta forza probatoria piena, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla conclusione dell’Ufficio AI stante la quale “(…) secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell’AI si determina che l’attività abituale quale aiuto elettricista edile è proponibile in misura nulla dal 23.04.2010 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è nulla dal 23.04.2010 al 30.05.2010. (…)” (doc. AI 62/2 e 73/2);

  • in simili circostanze questo Tribunale deve confermare la decisione impugnata nella misura in cui riconosce a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1 aprile 2011 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 maggio 2012 ritenuto che, non essendo chiaro dal rapporto della visita medica di chiusura del 4 aprile 2012 del dr. __________ quando le condizioni di salute sono migliorate, è conforme alla giurisprudenza federale riconoscere la rendita fino al momento in cui la __________ ha versato le indennità giornaliere (vedi in particolare la STF 8C_670/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.1, confermata in seguito a più riprese dal TF e ripresa nella cifra marginale 4016 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità; CIGI);

  • diversa è la valutazione per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico che, come visto sopra, non è stato considerato dalla __________.

Al riguardo, visti anche i rapporti medici 28 ottobre 2010, 17 maggio 2011 e 4 luglio 2012 del Servizio psico-sociale di Mendrisio (doc. AI 16/1-7, 27/1-6 e 50/1-6), questo Tribunale deve fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nell’annotazione 14 dicembre 2012, ha concluso: “(…) Confermo che, con la mia presa di posizione del 2 agosto 2012, affermavo che non si poteva escludere che l’A.to soffrisse di patologie psichiatriche aventi di per sé influsso sulla capacità lavorativa. Ritengo pertanto necessario ed esigibile che l’A.to si astenga dal consumo di sostanze per un periodo di quattro settimane, periodo più che ragionevole per osservare l’assenza di sostanze e loro metaboliti in liquidi biologici es. urina. In seguito si potrà procedere ad una rivalutazione psichiatrica neutrale. (…)” (V/bis);

  • viste le carenze sopra evidenziate, nella misura in cui sopprime il diritto alla rendita intera dopo il 31 maggio 2012, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, valutata tramite gli ulteriori necessari accertamenti medici la valenza della patologia psichiatrica e predisposto (se del caso avvalendosi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA) il periodo di astensione richiesto, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. giugno 2012;

  • considerato l’esito della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3);

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata, nella misura in cui sopprime il diritto alla rendita intera dal 1. giugno 2012, è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti medici conformemente ai considerandi e, se necessario dopo aver aggiornato quelli economici, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 maggio 2012.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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