Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.276
Entscheidungsdatum
19.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.276

cs

Lugano 19 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 ottobre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che RI 1, nata nel 1992, affetta da lieve disabilità mentale e disturbi del comportamento (DSM IV n. 317 [ritardo mentale lieve], 319 [ritardo mentale di gravità non specificata] e rispettivamente 312 [dist. della condotta] e 314 [dist. da deficit dell’attenzione]), struttura di personalità secondo cluster DSM IV di tipo Borderline e disturbo della sfera emozionale dell’età evolutiva (ICD-10 F93.8 e F94.2), nel corso degli anni è stata posta a beneficio di provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 247 OIC (sindrome delle membrane ialine) dal 16 novembre 1992 al 31 dicembre 1994, provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 494 OIC (Prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g, sino al raggiungimento di 3000g), provvedimento per l’istruzione scolastica speciale per il periodo dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 1999, provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 404 OIC (menomazione patologica dell’affettività o della capacità di socializzare, oltre a disturbi della regolazione emozionale basale, della comprensione, delle funzioni percettive, della percezione sensoriale, della capacità di concentrazione e della capacità di memorizzare, se diagnosticati e curati come tali prima del compimento del nono anno di età) per il periodo dal 7 novembre 1997 al 30 aprile 2004, provvedimenti di natura pedagogica-terapeutica per il periodo dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 1999, provvedimenti sanitari di psicoterapia per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2010 e provvedimenti sanitari di ergoterapia ambulatoriale (cfr. doc. IV),

che il 15 giugno 2011 l’interessata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni dell’AI (doc. AI 57-1 e 60-3),

che dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria, il 24 aprile 2012 l’UAI ha rilevato la necessità di indagare “nella pratica ed in modo approfondito” come le limitazioni funzionali dell’interessata “influenzino la pratica professionale” ed ha organizzato il suo inserimento presso il __________ (di seguito: __________) di __________ dal 26 marzo 2012 al 26 maggio 2012 (doc. AI 71-1),

che l’8 maggio 2012 l’amministrazione ha scritto all’interessata rammentandole che dal 26 marzo 2012 si è sottoposta ad una misura istruttoria e che il 25 aprile 2012 ha manifestato l’intenzione di non ripresentarsi al __________ e le ha intimato, in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, di riprendere il periodo d’accertamento al __________, di mantenere una regolarità sul posto d’accertamento e di avvisare in caso di assenze (doc. AI 73-1),

che con decisione del 9 ottobre 2012 (doc. AI 76-1), preavvisata dal progetto del 16 luglio 2012 (doc. AI 75-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché, malgrado l’avviso circa le conseguenze che avrebbe potuto subire se si fosse opposta all’obbligo di collaborare, RI 1 non ha ripreso la partecipazione al periodo di accertamento professionale ordinario,

che l’assicurata è insorta contro la predetta decisione, rilevando che l’UAI non ha tenuto conto delle risultanze della valutazione neuropsichiatrica del 3 maggio 2011 allestita dal __________ della Clinica __________ e dell’ulteriore documentazione medica agli atti (doc. I),

che con risposta del 28 novembre 2012 l’amministrazione ha evidenziato come l’insorgente si è sottoposta al periodo di accertamento presso il __________ solo per il periodo dal 26 marzo 2012 al 23 aprile 2012 e che per valutare il diritto a provvedimenti professionali l’8 maggio 2012 è stata diffidata e resa attenta circa le conseguenze della mancata collaborazione (doc. IV),

che l’amministrazione rileva come sia il dr. med. __________, medico SMR, sia il dr. med. __________, medico curante dell’interessata, siano concordi nel ritenere necessario accompagnare l’assicurata dal profilo medico in un progetto di reinserimento ma che, non avendo l’insorgente dato seguito alla richiesta di collaborazione, l’UAI non poteva stabilire se e quali provvedimenti professionali era possibile accordare (prima formazione, aiuto al collocamento),

che l’amministrazione, appreso dal referto del 15 novembre 2012 del dr. med. __________, che l’interessata si è iscritta presso una scuola commerciale, ha sottoposto l’incarto alla consulente in integrazione professionale, la quale ha ritenuto ora inopportuno riproporre un periodo di accertamento professionale, poiché bisognerebbe interrompere il nuovo percorso iniziato dall’assicurata stessa, ed ha proposto di acquisire agli atti l’iscrizione presso la scuola commerciale e la valutazione di metà semestre, per valutare la motivazione dell’assicurata e decidere circa il diritto ai provvedimenti professionali o meno,

che l’UAI afferma di non avere sufficienti elementi per chiedere il rinvio degli atti per riesaminare l’opportunità dell’erogazione dei provvedimenti professionali, ma che se l’interessata dovesse produrre al TCA l’attestazione di iscrizione alla scuola e le note di metà semestre, sarebbe disposta a rivalutare il diritto ai provvedimenti professionali,

che tuttavia l’amministrazione chiede che non le vengano accollate tasse di giustizia o indennità, ritenuta l’attitudine della ricorrente,

che il 10 dicembre 2012 l’interessata, rappresentata dal padre RA 1, ha scritto al TCA, producendo quanto richiesto e contestando, in parte, la risposta dell’amministrazione (doc. VI),

che RI 1 ritiene formalmente arbitraria la presa di posizione dell’UAI laddove propone l’accompagnamento in un progetto di reinserimento professionale, poiché non tiene conto della valutazione neuropsicologica del 3 maggio 2011 della Clinica __________ e del rapporto del 25 maggio 2010 dell’istituto radiologico __________,

che l’UAI non avrebbe considerato in modo rigoroso competenze e valutazioni complementari utili a meglio diagnosticare la situazione dell’interessata da un punto di vista della medicina come scienza in evoluzione e l’inserimento presso il __________ è stata un’ulteriore fonte di frustrazione,

che per quanto concerne il rapporto della Clinica __________, la ricorrente rammenta di aver diritto ad un’informazione adeguata ai sensi dell’art. 6 della legge sanitaria cantonale e domanda di conseguenza un incontro, più volte richiesto, ma mai accordato, con i firmatari del referto, in particolare con il dr. med. __________, FMH neurologia e primario della Clinica, e chiede una nuova valutazione pluridisciplinare,

che con osservazioni del 17 dicembre 2012 l’UAI, preso atto della documentazione scolastica prodotta, ha chiesto al TCA il rinvio degli atti per rivalutare il diritto dell’assicurata a provvedimenti professionali (doc. VIII),

che contestualmente l’amministrazione, sulla base di quanto accertato dal medico SMR, dr. med. __________, non ritiene necessario, per il momento, l’allestimento di un nuova valutazione psichiatrica peritale e rileva che l’interessata si è recata presso la Clinica __________ su richiesta dei famigliari e del proprio curante, per cui mancati incontri con i medici della citata struttura non sono imputabili all’UAI,

che con osservazioni del 24 dicembre 2012 l’insorgente prende atto che, con il buon senso, il problema relativo alla richiesta di provvedimenti professionali è stato risolto (doc. X),

che circa il rapporto della Clinica __________, la ricorrente chiede nuovamente l’applicazione della legge sanitaria per una corretta informazione circa il suo stato di salute, non essendo mai stata convocata e non avendo mai ricevuto una copia della valutazione neuropsicologica del 3 maggio 2011,

che, pur essendo stata inviata presso la citata struttura da suo padre e dal proprio medico curante, l’interessata ritiene che il dr. __________, primario presso la Clinica __________, in applicazione dell’art. 6a LSan, avrebbe dovuto informarla,

che inoltre il referto della Clinica __________ (che il padre contesta poiché nell’introduzione conterrebbe affermazioni inveritiere gravemente lesive del ricordo della moglie), sarebbe stato trasmesso all’UAI senza la sua autorizzazione scritta, in violazione dell’art. 20 della legge sanitaria,

che secondo l’insorgente la valutazione e le conseguenti direttive del medico SMR, dr. med. __________, non rientrerebbero nella logica del rapporto fiduciario medico-paziente in quanto escludono la partecipazione e il consenso del paziente e ledono il principio della riservatezza,

che l’UAI, cui è stata concessa facoltà di prendere posizione, non ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XI),

che il 21 febbraio 2013 l’interessata ha chiesto una risposta (doc. XII),

ritenuto in diritto che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

che in concreto oggetto della decisione impugnata è il diniego di provvedimenti professionali in seguito alla mancata collaborazione della ricorrente,

che per l’art. 7 cpv. 1 LAI l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). A norma dell’art. 7 cpv. 2 LAI l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d);

b. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a);

c. provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);

d. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal;

e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2,

che secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute,

che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute,

che a norma dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia,

che in concreto l’interessata il 25 aprile 2012 aveva interrotto il periodo di accertamento professionale presso il __________ di __________, previsto dal 26 marzo 2012 al 26 maggio 2012 (doc. AI 71-1) e malgrado l’ingiunzione dell’UAI dell’8 maggio 2012 e il progetto di decisione del 16 luglio 2012 (doc. AI 75-1), è rimasta silente senza presentare alcuna giustificazione,

che in seguito al ricorso inoltrato dall’interessata e al certificato medico trasmesso dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza del 15 novembre 2012 (doc. IV/1), dove lo specialista ha affermato che l’insorgente ha una chiara difficoltà ad introdursi nel mondo lavorativo e frequenta attualmente la prima commercio della scuola privata __________, l’UAI ha nuovamente interpellato la consulente in integrazione la quale ha affermato che:

" Considerato che l’Assicurata ha intrapreso nuovamente la Scuola __________ (nel ramo del commercio) a partire da settembre, sembra inopportuno riproporre un periodo di accertamento professionale, poiché bisognerebbe interrompere tale percorso iniziato dall’Assicura-ta stessa. Teniamo quindi presente che è stata lei stessa a intraprendere la scuola il che potrebbe esserci una buona motivazio-ne da parte sua.

Riteniamo quindi opportuno avere tutta la documentazione della Scuola ovvero: l’iscrizione alla scuola e considerato il periodo già la valutazione di metà semestre, totale delle ore di assenza.

Con questa nuova documentazione potremmo quindi valutare la motivazione dell’assicurata grazie all’andamento scolastico e alle ore di assenza avute dall’inizio dell’anno sino ad oggi.” (doc.IV/3),

che l’insorgente ha prodotto quanto richiesto (doc. B7),

che l’UAI ha di conseguenza proposto il rinvio degli atti per una nuova valutazione dei provvedimenti d’integrazione (doc. VIII), e la ricorrente, su questo punto, si è detta d’accordo (doc. X, punto 1),

che infatti, per costante giurisprudenza, la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),

che di conseguenza la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ritenuto dalla consulente nel suo scritto del 23 novembre 2012 (doc. IV/3),

che la ricorrente chiede inoltre di essere sottoposta ad una nuova perizia pluridisciplinare e contesta la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

che il 31 agosto 2011 il medico SMR ha affermato:

" d’accordo con il dr. __________, curante pediatra, egli contatterà immediatamente __________, responsabile formazione speciale per inserire la giovane nel pretirocinio d’orientamento.

Tale progetto è assolutamente auspicabile nel più breve tempo possibile per impedire una cronicizzazione di uno stato già fragile.

Si costituirà una rete tra UAI e curanti, dr. __________, dr.ssa __________, per accompagnare adeguatamente il processo di reinserimento.” (doc. AI 65-1),

che il 26 settembre 2011 il dr. med. __________ ha rilevato:

" Sulla base della valutazione neuropsicologica del 03.05.2011:

Buona comprensione del linguaggio orale in italiano e delle capacità astratte, cioè di tutto quello che non ha a che fare con i numeri, descrivere storie, disegnare a mano libera, nulla che sia costretto in limiti predefiniti e invalicabili, numeri appunto;

Tutto quello che ha a che vedere con i numeri, tabelline, far di conto, ricordare numeri di telefono, dare il resto può portare problemi anche gravi;

Tutte le strategie che richiedono d’integrare le due parti sono problematiche: L’A.ta non appare ben consapevole dei suoi limiti, se si trova in difficoltà si “perde” quasi subito.

Riesce ad affrontare un solo problema per volta e che sia semplice, con una sola soluzione possibile e rapida.

In altre parole, a puro titolo d’esempio, l’A.ta potrebbe svolgere il lavoro d’estetista manualmente e presentarsi bene ai clienti, uno per volta, ma non appare in grado di gestire nulla del negozio: scontrini, fatture, rapporti con i fornitori, rispondere al telefono e contemporaneamente servire un cliente, etc.” (doc. AI 68-1),

che il 15 novembre 2012 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza, ha affermato:

" (…)

La Signorina RI 1 ha una chiara difficoltà nell’introdursi nel mondo lavorativo e frequenta attualmente la prima commercio della scuola privata __________. Vedi anche i contenuti della mia segnalazione allegata del 07.09.2011 per il pre-tirocinio di integrazione a __________.

Pur non volendo entrare in merito all’eventuale mancato dovere di collaborare da parte della mia paziente, credo sia importante che la spettabile assicurazione invalidità aiuti in ogni caso la giovane, che al 26.11.2012 diventerà definitivamente maggiorenne, nel trovare un’adeguata attività professionale, verosimilmente con una nuova valutazione delle sue capacità operative, in quanto la sua non integrazione in un modo o altro nel mondo lavorativo degli adulti potrebbe ben presto portarla ad una situazione psicosociale insostenibile per la socialità” (doc. IV/1),

che il 7 settembre 2011 il curante aveva espresso concetti simili (cfr. doc. IV/2),

che come rileva correttamente l’amministrazione, non vi sono divergenze tra il medico SMR, dr. med. __________ e il medico curante, dr. med. __________, circa le diagnosi e i provvedimenti da mettere in atto per aiutare l’insorgente ad inserirsi nel mondo del lavoro,

che di conseguenza non vi è la necessità di procedere, attualmente, con una valutazione medica pluridisciplinare,

che a questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti),

che inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),

che pertanto, nel caso di specie, sulla base della situazione attuale, e considerato l’esito del ricorso, questo TCA ritiene che non sia necessario procedere con ulteriori accertamenti ed in particolare con l’allestimento di una perizia pluridisciplinare,

che per quanto concerne la valutazione neuropiscologica del 3 maggio 2011 della Clinica __________, va innanzitutto evidenziato che la medesima non è stata allestita dall’UAI ma su richiesta dei famigliari e del medico curante, dr. med. __________ (cfr. doc. AI 60-7 ed anche doc. IV/2 pag. 2),

che l’interessata medesima l’ha prodotta in sede di ricorso e pertanto era a conoscenza dei contenuti e avrebbe potuto contestarla allegando eventuale documentazione medica contraria in sede ricorsuale,

che l’asserito mancato dialogo con il dr. med. __________ primario della citata clinica, l’assenza di convocazioni e l’asserita violazione, da parte sua, dell’art. 6a della legge sanitaria (recte: art. 6 cpv. 1), secondo cui (per la prima frase) ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti, non possono di conseguenza essere imputati all’UAI ed esulano di conseguenza dall’oggetto del contendere e dalla competenza di questo Tribunale,

che non può neppure essere rimproverato all’amministrazione, o ai medici che sono intervenuti, la richiesta, rispettivamente la trasmissione del predetto rapporto (o di altri referti) poiché con la domanda di prestazioni AI del 15 giugno 2011 l’interessata ha sottoscritto la seguente autorizzazione:

" 10. Autorizzazione a fornire informazioni:

In quanto titolare del diritto di presentare la richiesta di prestazioni, e con la firma di questo formulario, la persona assicurata o il/la suo/sua rappresentante legale autorizza le persone e gli enti locali indicati nella richiesta a fornire tutte le informazioni e a mettere a disposizione tutti i documenti, necessari per l’accertamento del diritto a prestazioni e di regresso. I datori di lavoro non segnatamente indicati, i fornitori di prestazioni secondo gli articolo 36-40 della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), assicurazioni ed uffici amministrativi sono autorizzati, su richiesta, a fornire agli organi dell’Assicurazione invalidità tutte le informazioni e a mettere a disposizione tutti i documenti necessari per l’accertamento del diritto a prestazioni e di regresso” (doc. AI 56-9),

che in effetti per l’art. 28 cpv. 3 LPGA chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni,

che di conseguenza, sulla base dell’autorizzazione fornita dall’insorgente stessa, l’UAI poteva chiedere informazioni ai medici e questi erano autorizzati a trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria,

che questo Tribunale è ben cosciente della difficile situazione in cui si trovano sia la ricorrente, per il suo stato di salute e per la prematura scomparsa della madre, sia il padre per la perdita della moglie e per il desiderio di poter aiutare la propria figlia, e rileva che l’UAI ed i medici che sono intervenuti si stanno prodigando, nei limiti delle loro competenze e nel rispetto del principio della legalità, per poter trovare la soluzione migliore per aiutare l’interessata ad inserirsi nel difficile mondo del lavoro,

che, in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’interessata può essere ritenuta solo parzialmente vincente in causa,

che secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso,

che, tutto ben considerato, vista la particolarità della fattispecie, le spese, da cui non si può prescindere (cfr. DTF 138 V 122), sono fissate in fr. 200.--,

che, con sentenza 9C_967/2009 del 2 giugno 2010, il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI che si lamentava di vedersi accollate le spese, malgrado l’accoglimento del ricorso da parte dell’istanza cantonale fosse dovuto alla produzione di documenti non trasmessi in precedenza e la rendita fosse dovuta per un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata,

che l’Alta Corte ha affermato:

" 5.1 Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence).

5.2 Les juges cantonaux ont admis le recours et partant ont mis les frais de la procédure par 200 fr. à la charge de l'office AI, intimé en procédure cantonale (chiffre 5 du dispositif).

Celui-ci conteste cette manière de faire estimant que sa décision du 18 septembre 2008 était justifiée au moment où elle a été rendue, puisque l'arrêt cantonal fait partir le droit aux prestations d'une date ultérieure, reconnaissant que l'intimée n'avait pas droit à une rente au jour de la décision. Il considère ainsi que l'autorité cantonale ne pouvait pas lui mettre à charge les frais de la procédure.

5.3 En l'espèce, la juridiction a reconnu que si elle n'avait pas étendu la procédure, elle aurait dû constater qu'au 18 septembre 2008 l'intimée ne remplissait pas encore les conditions d'octroi d'une rente et qu'en conséquence elle aurait dû rejeter le recours. Il ressort également de la procédure que, lors de l'entrevue du 30 avril 2008 l'intimée s'était engagée à faire parvenir au recourant un rapport du docteur H.________ attestant de son état de santé. Elle n'a toutefois jamais donné suite et l'office AI a statué sur le dossier en l'état cinq mois après l'entretien. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à condamner l'office AI aux frais de la procédure car il avait procédé à une administration de preuves complètes et il appartenait à l'assurée de produire l'avis médical permettant d'étayer sa position. Cette dernière ayant succombé sur l'objet de la contestation en instance cantonale, il lui appartient de supporter les frais de justice”,

che, analogamente, nel preciso caso di specie, la ricorrente pur parzialmente vincente in causa, è tenuta a pagare l’intero importo di fr. 200, poiché, malgrado la diffida dell’8 maggio 2012 tramite la quale l’amministrazione le aveva assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva continuare a sottoporsi alla misura ordinata (periodo di accertamento presso il __________ di __________) e malgrado il contenuto del progetto di decisione del 16 luglio 2012, non ha reagito e l’UAI non poteva essere a conoscenza della ripresa degli studi scolastici in assenza di qualsiasi comunicazione,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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