comandata
Incarto n. 32.2012.273
LG/DC/sc
Lugano 30 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, da ultimo attivo quale __________ presso la __________ di __________, in data 29 agosto 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per la frattura della spalla destra, con rottura parziale del tendine sovra spinato, dovuta ad un infortunio avvenuto il 5 maggio 2009 (doc. AI 9-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 46-1), l’Ufficio AI con decisione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI 106-1), preavvisata con progetto di decisione del 15 dicembre 2011 (doc. AI 53-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2011, versata a partire dal 1° febbraio 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2011 (doc. I).
Il rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione medica del SAM sulla base delle valutazioni dei medici curanti ritenendo – contrariamente alle conclusioni dei periti del SAM – RI 1 inabile al 100% per motivi fisici e psichici, sia nella sua professione che in altre attività anche dopo il 1° ottobre 2011 (doc. I).
In particolare, il patrocinatore dell'assicurato ha contestato la valutazione psichiatrica, svolta in ambito SAM dalla Dr.ssa __________, sulla base del parere del Dr. __________ (doc. I, pag. 11). Egli ha quindi contestato sia la valutazione reumatologica (Dr. __________) che quella neurologica (Dr. __________), fondandosi sul parere del Dr. __________ e del Dr. __________ della Clinica __________ (doc. I, pag. 8).
La patologia oftalmologica della Dr.ssa __________ è invece stata oggetto di critica, da parte del ricorrente, fondandosi sulla perizia del Dr. __________ (doc. I, pag. 10).
L’avv. RA 1 ha postulato l’allestimento di una perizia giudiziaria in ambito ortopedico, neurologico, reumatologico, oftalmologico e psichiatrico (doc. I).
1.4. In risposta l’UAI, sulla base della valutazione del SAM e del SMR, si è riconfermato integralmente nel proprio provvedimento postulando la reiezione del gravame (doc. IV+bis).
1.5. In seguito l’assicurato ha prodotto, a più riprese, nuova documentazione medica (doc. VI, VIII+E, XX+F1-11, XXIX), mentre l’UAI si è sempre riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XIV+1/6, XXIV+1/2, XXXIII+1).
1.6. Il TCA, con scritto del 7 novembre 2013, ha interpellato il Dr. __________ in merito alla patologia psichiatrica dell’assicurato (doc. XXXVII).
1.7. Il Dr. __________ ha risposto in data 18 novembre 2013 (doc. XXXVIII).
La risposta del Dr. __________ è stata trasmessa alle parti per osservazioni (doc. XXXIX).
1.8. L’avv. RA 1 ha preso posizione il 25 novembre 2013 (doc. XL), mentre l’UAI in data 4 dicembre 2013 (doc. XLII+1).
Il doc. XL è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XLIII), mentre il doc. XLII+1 all’avv. RA 1, sempre per conoscenza (doc. XLIV).
1.9. L’11 dicembre 2013 l’avv. RA 1 ha prodotto il rapporto del 9 dicembre 2013 del Dr. __________ (doc. XLV) che è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. XLVI).
1.10. Il 19 dicembre 2013 questa Corte ha ordinato una perizia medica pluridisciplinare a cura del PE 1, di __________ (doc. XLVII).
1.11. In data 3 dicembre 2013 / 7 gennaio 2014, il rappresentante di RI 1 ha chiesto la ricusa del PE 1, per il motivo che, citiamo: "il PE 1, a mia recente conoscenza, lavora essenzialmente e fondamentalmente con l’Ufficio AI del Canton __________ (o comunque con gli uffici AI della Svizzera Romanda). È quindi paragonabile al SAM di Bellinzona" (doc. XLIX).
L’avv. RA 1 ha messo in dubbio l’imparzialità di questo istituto in quanto ente “al quale si rivolge spesso e volentieri l’AI per le proprie valutazioni, ed è quindi legato allo stesso” (doc. XLIX).
1.12. Con decisione del 9 gennaio 2014, il TCA ha respinto l’istanza di ricusa non avendo l’assicurato messo in luce circostanze che possano oggettivamente dare adito a dubbi circa l’imparzialità del PE 1 (inc. 32.2012.273) (doc. L).
1.13. Contro questa decisione l’assicurato ha ricorso al Tribunale federale, il quale con sentenza 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha rilevato:
" (…)
che anche in questa sede il ricorrente motiva la sua domanda di ricusa con l'argomento che il Centro X.________ collabora essenzialmente con gli uffici AI (della Svizzera romanda), dai quali dipenderebbe economicamente,
che inoltre, per l'insorgente, il Centro X.________ sarebbe sovrapponibile al Servizio Accertamento Medico (SAM) il quale aveva già svolto l'istruttoria medica in sede amministrativa, per cui mancherebbe anche il requisito della modifica della procedura probatoria,
che, secondo il ricorrente, oltretutto si sarebbero registrati in passato alcuni casi in cui questi centri sono stati accusati di parzialità,
che in tali condizioni ritiene molto elevato il rischio di prevenzione e chiede di conseguenza che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per designazione di un nuovo perito,
che in questo modo però l'insorgente non fa valere motivi formali di ricusa,
che in particolare una domanda di ricusa può rivolgersi solo contro determinate persone, ma non contro un'autorità, e quindi nemmeno contro un'istituzione in quanto tale, quale è un centro d'osservazione medica dell'AI (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 226 seg.),
che d'altronde un motivo formale di ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione personale (DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 227 con riferimenti; in generale sulla possibilità e l'opportunità, per un tribunale di primo grado, di fare capo a uno dei 18 centri d'osservazione medica dell'AI qualora ritenga necessario procedere a una perizia giudiziaria cfr. consid. 4.4.1.5 pag. 265 della sentenza citata),
che a ogni modo un rifiuto formale di un perito non può di regola fondarsi su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca l'insorgente (cfr. DTF 138 V 271 consid. 2.2 pag. 277),
che ciò vale anche per il richiamo a presunte esperienze negative fatte in passato con il centro d'osservazione medica in parola (DTF 138 V 271 consid. 2.2.2 pag. 277),
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo”.
1.14. Con lettera del 13 gennaio 2014 l’UAI ha trasmesso a questa Corte le annotazioni con le quali il SMR ha preso posizione sul referto del 9 dicembre 2013 del Dr. __________ e i quesiti peritali (doc. LII+bis, LIV).
1.15. In data 24 febbraio 2014 il rappresentante dell’assicurato ha formulato i quesiti peritali (LXII).
1.16. Il 24 febbraio 2014 l’avv. RA 1 ha prodotto nuova documentazione medica (i rapporti del Dr. __________, dello Studio osteopatico __________, del Dr. __________, della __________ e della Dr.ssa __________) (doc. LXIII+i1-6).
Il doc. LXIII e gli allegati sono stati inviati per conoscenza all’UAI (doc. LXIV).
1.17. Con ordinanza del 27 febbraio 2014 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al perito incaricato (doc. LXV).
1.18. Il 7 aprile 2014 il PE 1 ha comunicato al TCA di accettare l’incarico indicando il nome dei periti e i costi stimati della perizia (LXVI).
Il doc. LXVI è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. LXVII).
1.19. Con lettera del 23 aprile 2014 l’avv. RA 1 ha contestato la competenza linguistica del perito neurologo, dell’oftalmologo, dell’ortopedico e dell’internista. A suo dire, inoltre, il perito reumatologo non ha una specializzazione in fisiatria. Per quanto riguarda il chirurgo ortopedico “dato che però non vi è nulla di “chirurgico” (…) occorre piuttosto un ortopedico specialista nella parte medica dell’ortopedia” (doc. LXIX).
1.20. L’UAI, non ha formulato osservazioni (doc. LXX).
1.21. Il TCA, in data 28 aprile 2014, ha trasmesso le osservazioni dell’avv. RA 1 al PE 1 invitando il centro peritale a fare capo – se necessario – ad un traduttore in lingua italiana e a valutare la necessità o meno di uno specialista in fisiatria, rispettivamente di un ortopedico specialista nella parte medica dell’ortopedia (doc. LXXI).
I doc. LXIX e LXXI sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. LXXII), mentre i doc. LXX e LXXI all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXIII).
1.22. Con scritto del 29 aprile 2014 l’avv. RA 1 ha richiesto, a complemento della comunicazione del 23 aprile 2014, quanto segue:
" (…)
a) Che il mio cliente, viste anche le esperienze passate, chiede espressamente che il testo della perizia venga redatto o comunque anche tradotto in italiano, come pure che eventuali traduzioni in francese dei documenti da noi prodotti vengano controllati dal mio cliente per essere sicuri che esprimano il suo pensiero. Del resto, una traduzione è sempre qualcosa di delicato, soprattutto in questi temi:
b) Inoltre, vista l’esperienza che il mio cliente ha avuto con il SAM (e rinvio a mie precedenti prese di posizione, cui rinvio e che sono assai articolate), e tenuto conto anche delle problematiche linguistiche, senza sue spese il mio cliente richiede espressamente anche una ripresa audio-video del tutto delle indagini peritali." (doc. LXXIV)
Il doc. LXXIV è stato inviato per conoscenza al PE 1 con invito a procedere, prima possibile, all’esecuzione della perizia (doc. LXXV).
1.23. Con scritto del 1° maggio 2014 il PE 1 ha preso posizione sulla lettera del 23 aprile 2014 dell’avv. RA 1 e comunicato a questa Corte la volontà di rinunciare al mandato peritale (doc. LXXVI).
1.24. Il 7 maggio 2014 il Presidente del TCA ha trasmesso lo scritto del PE 1 all’avv. RA 1 comunicando che, dopo essere stato contattato dal Tribunale, il PE 1 ha deciso di mantenere l’incarico (doc. LXXVII).
Con scritto di medesima data, il TCA ha ritrasmesso l’incarto al PE 1 con invito a voler procedere celermente con l’allestimento della perizia (doc. LXXVIII).
1.25. In data 3 luglio 2014, il PE 1 ha comunicato all’assicurato le date previste per l’esame pluridisciplinare (8 – 16 – 25 e 26 settembre 2014) (doc. LXXIX).
Il doc. LXXIX è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXX).
1.26. Con scritto del 21 agosto 2014 l’avv. RA 1 ha trasmesso il referto della Dr.ssa __________ del 14 agosto 2014 che “ritiene controindicato e di fatto non possibile, per motivi medici, che il signor RI 1 possa sostenere ‘trasferimenti su lunga tratta ripetuti nel tempo’”. L’avv. RA 1 ha quindi postulato, visto il problema medico, che il programma venga ricompilato “e che gli appuntamenti vengano concentrati in un giorno o in due giorni consecutivi” (doc. LXXXI+1-2).
Il rappresentante del ricorrente ha quindi chiesto di essere sentito a mezzo di pubblica udienza e ha formulato una serie di richieste relative all’esecuzione della perizia (interprete e video registrazione delle visite peritali) (doc. LXXXI+1-2).
1.27. Con scritto del 25 agosto 2014, il PE 1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame pluridisciplinare (8 settembre – 19 - 20 novembre 2014) (doc. LXXXIII).
La nuova convocazione è stata inviata all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. LXXXIV).
1.28. Con lo scritto del 29 agosto 2014 l’avv. RA 1 ha postulato, a nome del proprio cliente, il rinvio della visita oculistica dell’8 settembre 2014 al mese di novembre, in concomitanza con il rimanente programma. Egli ha pure rinnovato la propria richiesta di essere sentito (doc. LXXXV).
1.29. Il 5 settembre 2014 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il referto del Dr. __________ del 5 settembre 2014 comunicando che RI 1, per motivi medici, non è in grado di presenziare alla visita dell’8 settembre 2014 (doc. LXXXVII+bis).
1.30. In data 7 novembre 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la propria richiesta di essere sentito da questa Corte e quella di registrazione della perizia, con uno scritto dal seguente tenore:
" Onorevole signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Faccio riferimento ai miei scritti del 21 agosto e del 29 agosto 2014, dove in quest'ultimo fra l'altro scrivevo che la mia richiesta era
anche volta "a dar tempo a codesto lodevole TCA di pronunciarsi sulla sua richiesta di essere sentito prima dell'effettuazione della perizia del PE 1, sia in merito alla Sua richiesta di registrare le visite, come pure circa il fatto di potersi esprimere in merito ad
alcune considerazioni del dr. __________ ".
In merito a questa mi richiesta, ritenuto che il cliente mi ha espresso il chiaro desiderio di essere sentito onde potere esprimere il suo punto di vista sugli aspetti da citati, non ho ancora avuto una risposta, ed il mio cliente non ha potuto fare a meno di esprimere la sua delusione.
Il mio cliente si riconferma peraltro nelle sue richieste, sia in quella di essere sentito presso il TCA prima della perizia giudiziaria ma anche in quella della registrazione della perizia. Oltretutto, circa lo scritto del PE 1 datato 1/5/2014, il mio cliente è rimasto perplesso circa il parere del dr. __________, in particolare sul fatto che la presenza di terzi alle perizie sarebbe vietata. Ciò che nemmeno a chi scrive risulta, semmai è una scelta personale del singolo perito. Il dr. __________ sembra pure paragonare la presenza di terzi all'occhio totalmente neutro di una telecamera (che è invece un'altra cosa), per rifiutare
pure la presenza di quest'ultima.
Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti
comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia chiaro). Si precisa infine che non è stata ancora stabilita la data della valutazione oftalmologica, che per praticità e per rispetto delle precarie condizioni di salute di chi rappresento dovrebbe essere effettuata assieme alle altre valutazioni (doc. LXXXVIII).
1.31. In data 20 novembre 2014 il PE 1 ha comunicato all’assicurato le nuove date previste per l’esame pluridisciplinare (11 - 12 - 13 marzo 2015) (doc. LXXXIX).
1.32. Il 26 novembre 2014, il Presidente del TCA ha risposto allo scritto del 7 novembre 2014 dell’avv. RA 1, in questi termini:
" Egregio Avvocato,
con riferimento al suo scritto del 7 novembre u.s., Le ricordo innanzitutto che l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare è stata da lei chiesta in sede di ricorso e che tale accertamento di carattere medico è stato effettivamente ritenuto necessario dal TCA visti gli esiti dell’istruttoria compiuta nel corso del 2013 (cfr. sul tema la sentenza 9C_49/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 5 nella quale il Tribunale federale ha ordinato alla Corte cantonale di disporre una perizia giudiziaria interdisciplinare
Prendo inoltre atto del fatto che le perplessità del suo cliente non riguardano il Centro peritale incaricato in quanto tale (cfr. doc. LXXXVIII: “Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio cliente, che é molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia chiaro).
Le ricordo che tale Centro il 7 maggio 2014, dopo l’intervento del TCA, ha mantenuto l’incarico peritale (cfr. Doc. LXXVII).
Le segnalo pure che questa Corte è intervenuta in agosto e in settembre 2014 per fare in modo che gli esperti giudiziari modificassero il calendario delle visite originariamente stabilito e, in data 21 ottobre e 10 novembre 2014, si é adoperata affinché al suo cliente venisse comunicato l’annullamento delle visite previste per il 19 e 20 novembre 2014.
A quest’ultimo riguardo, rilevo che il consulto dell’8 settembre 2014 presso il prof. dott. __________ è stato annullato poiché il suo cliente aveva presentato un certificato medico (cfr. Doc. LXXXVII bis).
Per quanto concerne la domanda di essere sentito, Le é noto che, per prassi costante, il TCA non sente personalmente gli assicurati prima di ordinare una perizia giudiziaria, visto che gli esperti sono chiamati a valutare questioni mediche.
Gli assicurati invece, a quello stadio della procedura, possono proporre dei quesiti peritali.
Anche nel caso concreto, i quesiti da lei formulati sono stati sottoposti agli esperti giudiziari nel mese di febbraio 2014 (si veda la relativa ordinanza del 27 febbraio 2014).
A proposito della richiesta del suo cliente di videoregistrare le visite che saranno eseguite presso il PE 1, in uno scritto del 1° maggio 2014, già trasmessole per conoscenza, il dottor __________ si è espresso negativamente, rilevando:
“(…) La jurisprudence du Tribunal Fédéral est claire, la présence d’un tiers, hormis le traducteur, est interdite. Un enregistrement audio-vidéo est assimiliable à un tiers, par ailleurs, l’expérience montre que dans ce type de procédure, la personne examinée tend aussi à retenir un certain nombre d’informations. (…)”
Sul tema Le segnalo che in una sentenza 9C_591/2014 del 15 ottobre 2014, il TF non é entrato nel merito del ricorso interposto contro la decisione incidentale con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Canton Vaud aveva dichiarato inappropriata la richiesta di un’assicurata di procedere alla videoregistrazione del suo esame clinico peritale, ritenendo che non si era in presenza di un pregiudizio irreparabile:
“(…)
4.1. Est litigieuse la question de l'enregistrement vidéo de l'expertise.
4.1.1. Les premiers juges ont considéré que contraindre l'examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen clinique pouvait influencer le déroulement de l'examen, contrainte qui apparaissait inappropriée, le fait pour l'expert d'utiliser de sa propre volonté son dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo. La recourante, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d'être entendu était ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance de mise en oeuvre qui lui permettrait d'exposer sa problématique.
4.1.2. La recourante fait valoir que le refus de l'autoriser à procéder à l'enregistrement vidéo de l'expertise est de nature à causer un préjudice irréparable. Elle allègue qu'elle a été choquée et déstabilisée par la manière dont s'est déroulée l'expertise de 2011 en ce qui concerne l'entretien du docteur E.________ et qu'elle a dès lors grandement besoin d'être rassurée sur le déroulement de la prochaine expertise, à tout le moins de pouvoir sauvegarder un moyen de preuve en rapport avec son déroulement. Elle affirme qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs avec attaques de panique ainsi que d'accès de tachycardies et que le fait de se sentir livrée à la merci de l'expert, sans pouvoir procéder à l'enregistrement de l'entretien, pourrait provoquer une attaque de panique avec accès de tachycardie qui ne pourrait être réparée ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable.
4.2. Selon la jurisprudence constante, le préjudice irréparable dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités).
4.3. Le jugement entrepris rejette le recours contre la décision incidente concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L'administration de cette preuve n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique irréparable. L'inconvénient de fait invoqué par la recourante (supra, consid. 4.1.2) - aspect de caractère purement factuel et non juridique - ne suffit pas (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). On ne saurait perdre de vue qu'un examen (psychiatrique) par le docteur E.________ n'est pas prévu, de sorte que vraisemblablement le risque craint par la recourante ne pourra se réaliser. La condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée en l'espèce. Les conditions de recevabilité du recours fixées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas ici en considération. (…)”
Il testo integrale della sentenza cantonale (CASSO AI 289/13 del 28 aprile 2014) è pubblicato sul sito www.findinfo-tc.vd.ch.
Come le è ben noto ci tengo in modo particolare a che il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino rispetti al meglio il principio di celerità.
Mi spiace dunque constatare che questa causa (che è la più vecchia pendente in Tribunale) non sia ancora stata evasa.
Mi auguro che, con la collaborazione di tutte le parti interessate, ciò possa avvenire nella prima metà del 2015.
Nel frattempo ho ricevuto in copia, dal segretariato del PE 1, le nuove convocazioni per la perizia pluridisciplinare prevista dall’11 al 13 marzo 2015” (doc. XC).
1.33. Il 2 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte un rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________ e un rapporto del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2).
Il rappresentante dell’assicurato si è così espresso:
" Onorevole signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Allego alla presente La copia della seguente documentazione:
Copia rapporto della dottoressa Isella del 20 febbraio 2015 (che ho ricevuto settimana scorsa, ma ero assente);
Copia rapporto del dr. __________ del 26 febbraio 2015 (che ho ricevuto oggi).
La situazione clinica del signor RI 1 è particolarmente preoccupante, al punto che sia la dottoressa __________ che il dr. __________ reputano controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte ed alle quali rinvio, una trasferta fino a __________.
Reputo che sia la dottoressa __________ che il dr. __________ siano a disposizione per ogni necessità.
Del resto, la situazione clinica del mio cliente non è quindi per nulla facile. Il cliente è stanco e sofferente, ritenuto che il sig. RI 1 è ben cosciente del fatto che la perizia giudiziaria è giuridicamente necessaria (che quindi non rifiuta in quanto tale, sia chiaro!), ma una trasferta a __________ appare essere improponibile. Mi permetto quindi
di proporre quale alternativa, e ciò a causa dei problemi di salute del mio cliente e non per altro, che la perizia venga svolta all'__________ di __________ sono pur sempre, in totale su una giornata, almeno 3 ore in meno di viaggio) o in via alternativa presso la __________ di __________. Sulla base poi di quanto auspicato dal dr. __________, chiedo che venga
eseguita prima la valutazione psichiatrica” (doc. XCIII).
1.34. Il 3 marzo 2015 il TCA ha interpellato sia la Dr.ssa __________ che il Dr. __________ invitandoli a motivare per quale ragione la trasferta a __________ non sarebbe esigibile (doc. XCIV, XCV).
Lo psichiatra Dr. __________ – sempre in data 3 marzo 2015 – si è così espresso:
" Egregio Avvocato,
faccio riferimento alla telefonata odierna tra noi intercorsa, rispettivamente al suo scritto in cui mi chiede "per quale motivo la trasferta a __________ non sarebbe esigibile dal profilo psichiatrico" per il paziente, rispondendo come segue.
Nel certificato da me redatto in data 26.02.2015, indirizzato all'avvocato del paziente, così scrivevo; "ritengo assolutamente opportuno che un esame peritale – psichiatrico venga
effettuato, molto meglio se presso un centro più facilmente raggiungìbile dal paziente (__________? __________?)".
Come si evince da tale documento non scrivo che la trasferta a __________, dal profilo psichiatrico, sarebbe impossibile. Tale impossibilizzazione varrebbe unicamente nel caso il paziente fosse degente in una strattura psichiatrica (per ora ipotesi non attuale ma non
escludibile nel futuro qualora lo stato depressivo paranoide, in peggioramento, lo necessitasse).
Gli impedimenti dal profilo delle malattie fisiche che penalizzano fortemente trasferte prolungate, sono ben esplicitati nel certificato della dr.ssa __________, medico curante del sig. RI 1, in vostro possesso.
Rimanendo nel mio ambito specialistico, sono ben viste tutte le possibilità di dare al paziente minori fattori di disturbo, a partire dalle algie croniche invalidanti, peggiorabili con viaggi prolungati, vista la soglia di scompenso facilissimamente raggiungibile.
Una trasferta in Svizzera tedesca, oltre alla distanza, avrebbe pure il vantaggio per il paziente di ritrovarsi in un ambiente, anche linguistico, meglio conosciuto per gli studi portati a compimento a __________. Riguardo a quanto da lei asserito telefonicamente della
non reperibilità di un collega psichiatra in grado di esprimersi in lingua italiana per poterlo peritare, all'infuori di quello disponibile a __________, si potrebbe eventualmente ipotizzare quanto segue.
Avviare comunque i numerosi accertamenti peritali per le patologie somatiche presso uno dei centri più vicini, dandosi maggior tempo per la ricerca di un collega psichiatra che possa valutare l'evidente patologia di cui soffre, esprimendosi con lui in italiano. Il paziente sarebbe eventualmente d'accordo di rivolgersi anche a uno specialista psichiatra oltre confine (Italia), per la visita eventuale.
Auspico fortemente che la situazione di stallo procedurale in atto possa risolversi, soprattutto in considerazione della forte sofferenza psichica del sig. RI 1, oltre che di quella dei famigliari (che in più occasioni appaiono pure al limite della sopraffezione), nonché per agevolare la complessa gestione terapeutica psichiatrica in atto da parte mia.” (doc. XCVI).
La Dr.ssa __________ il 4 marzo 2015 ha fornito la seguente motivazione:
" In riferimento al vostro scritto del 03.03,2015, in merito alla trasferta a __________ del sig. RI 1, torno a ribadire che non ritengo indicato un trasferimento in tali sedi per la durata complessiva del viaggio.
Riconosco che il treno consenta al sig RI 1 di poter effettuare dei cambi posturali, però, ritengo che tale spostamento debba rientrare nella durata di un arco temporale che non superi le tre ore se possibile.
Con un viaggio troppo lungo si rischia di esasperare il sig. RI 1 acuendo sia il suo stato psichico di irrascibilità e sia la sintomatologia algica che lo limita pesantemente negli spostamenti. La condizione clinica è tanto invalidante e suscettibile di peggioramento che domenica scorsa il signor RI 1, mentre camminava, in relativo benessere, si è trovato a terra per improvviso cedimento dell'arto inferiore dx. Caduta che fortunatamente non è incorsa in alcuna conseguenza di rilievo.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e confermo quanto già indicato nel mio precedente certificato del 20.2.2015.” (doc. XCVII).
1.35. Il 4 marzo 2015 il Presidente del TCA ha inviato all’avv. RA 1 uno scritto del seguente tenore:
" Egregio Avvocato,
ho ricevuto il suo scritto del 2 marzo 2015, fatto pervenire al TCA a pochi giorni dalla visita peritale pluridisciplinare presso il PE 1 di __________ prevista per il periodo 11-13 marzo 2015, secondo la convocazione del 20 novembre 2014.
Le segnalo che mai fino ad ora ha sollevato delle obiezioni di carattere medico circa la trasferta a , limitandosi a chiedere, come in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. mio scritto del 26 novembre 2014, suo scritto del 7 novembre 2014: “Sia chiaro: il mio cliente NON rifiuta affatto la perizia giudiziaria, la vuole fare e non si oppone alla stessa. Tuttavia il mio cliente, che è molto provato, chiede solo quei piccoli accorgimenti per essere tutelato, visti anche i precedenti citati nelle mie precedenti comunicazioni (e che non concernono il PE 1, sia chiaro)” e certificato dalla dottoressa __________ del 14 agosto 2014 “Si certifica che il sig. RI 1 () in virtù delle sue condizioni fisiche legate ai noti problemi muscolo scheletrici non può sostenere trasferimenti su lunga tratta ripetuti nel tempo.”).
Rilevo che non ha sollevato tali obiezioni neppure quando il 3 dicembre 2013 / 7 gennaio 2014 ha presentato un’istanza di ricusa del PE 1, respinta dal TCA con sentenza 32.2012.273 del 9 gennaio 2014 e dal Tribunale federale con sentenza 9C_44/2014 dell’11 febbraio 2014.
Ho preso atto dei certificati dei dottori __________ e __________ e delle successive precisazioni da loro fornite al TCA che le invio per conoscenza (cfr. XCIV, XCV, XCVI e XCVII).
La invito a comunicarmi immediatamente (via fax – 091 814 47 39), per quali motivi solo ora ritiene improponibile una trasferta a __________.” (doc. XCVIII).
1.36. L’avv. RA 1 – sempre il 4 marzo 2015 – ha così risposto:
" Onorevole signor Giudice,
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.
Ho preso atto della Sua comunicazione del 3 marzo 2015, e da parte mia ho scritto solo in data 2 marzo 2015 dato che in precedenza non avevo i rapporti medici che ho inviato, e di cui ho preso visione come da me indicato.
Del resto in precedenza non mi era stato indicato che la trasferta a __________ non era possibile ma solo che il signor RI 1 non poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo (cfr. ad es. il rapporto della dottoressa __________ del 14 agosto 2014. I due nuovi certificati citano invece una situazione diversa rispetto al contenuto
dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto, dagli stessi traspare un peggioramento della situazione clinica.
Visto il contenuto dei due rapporti medici che ho inviato il 2 marzo 2015, ho ritenuto quindi necessario segnalare questa nuova situazione. (doc. XCIX).
1.37. In data 4 marzo 2015 il Presidente del TCA ha comunicato al PE 1 l’annullamento delle visite peritali in programma l’11, il 12 e il 13 marzo 2015 e si è così espresso:
" Egregio dottor __________,
nella procedura ricorsuale citata a margine, così come già anticipatole in occasione dell’odierno colloquio telefonico con il vicecancelliere avv. __________, la informo che, in data 2/3 marzo 2015, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale le certificazioni dei medici curanti dottori __________, psichiatra, e __________, generalista, in base alle quali, per ragioni mediche, il signor RI 1 non è in grado di affrontare la prevista trasferta a __________.
Ho chiesto al rappresentante del ricorrente d’indicare per quale motivo l’obiezione relativa alla lunghezza della trasferta non era mai stata sollevata prima. Egli ha risposto che “… in precedenza non mi era stato indicato che la trasferta a __________ non era possibile, ma solo che il signor RI 1 non poteva sostenere trasferimenti su lunga durata ripetuti nel tempo (cfr. ad es. il rapporto della dottoressa __________ del 14 agosto 2014). I due nuovi certificati citano invece una situazione diversa rispetto al contenuto dei due rapporti medici che ho inviato. Del resto, dagli stessi traspare un peggioramento della situazione clinica.”.
Alla luce di questa documentazione, le chiedo di annullare le visite peritali in programma i prossimi 11, 12 e 13 marzo.
Mi scuso per i numerosi inconvenienti creati in relazione a questa vertenza e la ringrazio per la disponibilità da Lei dimostrata.
La invito a restituirci immediatamente l’incarto che le era stato inviato a suo tempo.” (doc. C).
Il doc. C è stato inviato, per conoscenza, all’avv. RA 1 e all’UAI (doc. C).
1.38. Il 17 marzo 2015 il patrocinatore del ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Ho preso atto della Sua comunicazione del 4 marzo 2015 all'attenzione del PE 1.
Resto ora in attesa del proseguio dell'istruttoria.
Colgo l'occasione per inviarLe copia della MRI Colonna Cervicale e Lombare del 10 marzo 2015, e chiedo sia assunto agli atti.
Per il resto, sono cosciente che il caso sta prendendo molto tempo, e sono pure cosciente del fatto che il TCA è noto per non procrastinare inutilmente le pratiche (pur considerando il vostro notevole carico di lavoro). Del resto anche chi scrive ha sempre cercato di collaborare al meglio con le autorità. La situazione del sig. RI 1 è comunque grave ed in peggioramento, e quanto è stato segnalato dallo scrivente legale lo è sempre stato in base ad atti medici stilati da professionisti seri." (doc. CI)
Egli ha allegato un certificato della dottoressa Isella relativo ad una "MRI COLONNA CERVICALE E LOMBARE” effettuata dall’assicurato il 10 marzo 2015" (cfr. doc. M).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella decisione dell’11 ottobre 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2011 (versata a partire dal 1° febbraio 2011, ex art. 29 cpv. 1 LAI), sulla base della perizia medica pluridisciplinare SAM del 4 novembre 2011.
Tema del contendere è dunque la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2012, della rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.
Nel contesto della perizia SAM del 4 novembre 2011, i medici hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella neurologica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________) e quella oftalmologica (Dr.ssa __________) (doc. AI 46-1 e seguenti).
Nel rapporto peritale del 4 novembre 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Stato dopo trauma distrattivo spalla ds. il 5.5.2009 con conseguente frattura del tubercolo maggiore, con/su: - trattamento conservativo con fissazione in Gilchrist per sei settimane; - lesione parziale del sovraspinato; - sviluppo di una emisindrome algica ds. di origine non chiara, verosimil-mente nell’ambito di uno sviluppo funzionale-somatoforme. Sindrome panvertebrale principalmente miotensiva scatenata dall’evento traumatico del 5.5.2009. Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F45.4. Reazione di disadattamento con prevalente coinvolgimento dell’emotività ICD-10 F 43.23” (doc. AI 46-22).
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Pregressa lesione del nervo toracico lungo (evento traumatico del 5.5.2009), con scapola alata a ds. nel frattempo regredita. Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale. Emicrania senz’aura anamnestica. Possibile ernia inguinale sin. evidenziata all’esame sonografico del 5.10.2010. Osteopenia (DEXA del 12.11.2009). Stato dopo colecistectomia laparoscopica per colecistolitiasi, luglio 2010 ” (doc. AI 46-22/23).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile all’80% sia nella precedente attività di __________ che in attività adeguate (doc. AI 46-29/31).
Per quel che riguarda l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dal profilo temporale, i periti hanno ripreso le valutazioni dei medici curanti. Dalla documentazione medica agli atti emerge un’inabilità lavorativa totale dal 5 maggio 2009 (data dell’infortunio) per la frattura alla spalla destra con rottura parziale del tendine sopraspinato (cfr. rapporto Dr. __________, doc. AI 19-1 e Dr. __________, doc. AI 14-1).
Il 17 agosto 2009 l’assicurato ha provato a riprendere l’attività lavorativa, ma dopo pochi giorni (dal 20 agosto 2009) l’attività è stata ridotta al 50% (cfr. certificato Dr.ssa __________, doc. LAINF 7-1 e anamnesi Dr.ssa __________, doc. AI 46-59).
L’inabilità è stata poi fissata al 100% dal 10 novembre 2009 (cfr. certificato Dr. __________, doc. LAINF 9-1 e doc. 16-1), al 50% dal 14 novembre 2009, al 100% dal 1° dicembre 2009 (doc. AI 48-1, 52-1) e al 20% dall’ottobre 2011, a seguito della perizia SAM del 4 novembre 2011 (doc. AI 46-31).
Dal profilo psichiatrico, dagli atti emerge che il Dr. __________ nel rapporto del 17 marzo 2010, ha diagnosticato un “Tono timico deflesso” (doc. AI 46-131).
Il Dr. __________, dal canto suo, nello scritto del 13 aprile 2011, ha indicato una sindrome depressiva reattiva “sopraggiunta da circa giugno 2009” (doc. AI 46-166). La stessa indicazione figura nel rapporto del 22 settembre 2011 della Dr.ssa __________ (doc. AI 46-55), moglie del ricorrente.
Il Dr. __________, nel rapporto medico iniziale del 7 settembre 2010, non aveva invece accennato a patologie psichiatriche (doc. AI 14-1).
Da parte sua, la Dr.ssa __________ ha dato indicazioni contraddittorie sull’inizio della problematica psichiatrica: prima collocandola all’inizio del 2010 (a pag. 4 della perizia, doc. AI 51-4), poi dal mese di settembre 2010 (sempre a pag. 4 della perizia, doc. AI 51-4), facendo riferimento al rapporto del Dr. __________.
Nel successivo rapporto del 20 maggio 2012, la perita ha poi collocato l’esordio della problematica “tra fine 2010 e inizio 2011” (doc. AI 85-5), mentre nelle osservazioni del 3 maggio 2013 ha nuovamente indicato “inizio del 2010” (doc. XXIV, pag. 3).
In applicazione della media retrospettiva, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2010 (dopo anno di attesa, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 dicembre 2011 (tre mesi dopo il miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° febbraio 2011 (ex art. 29 cpv.1 LAI).
2.6. Nella concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le ragioni che seguono.
2.6.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, la quale nel rapporto del 20 ottobre 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10, F 45,4. Reazione di disadattamento con prevalente coinvolgimento dell’emotività ICD-10, F43,23” e fissato un’inabilità lavorativa del 15%, presente sin dal settembre 2010 (doc. AI 51-3/4).
La perita ha giustificato questa percentuale d’inabilità con un quadro somatoforme da dolore cronico senza una patologia psichica di rilevante intensità, senza un ritiro sociale, con una patologia fisica riconosciuta che non mostra miglioramenti e con un conflitto interno riguardo ai temi della vita e un disagio psico-emotivo, non tali da compromettere un recupero del funzionamento lavorativo. Vi è poi uno scarso successo delle terapie per la patologia fisica, ma nessun approccio dal punto di vista psichico e infine non vi è – sempre secondo la perita – nessun aggravamento del quadro psichico negli ultimi anni (doc. AI 51-3).
Queste valutazioni non sono state condivise dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e psichiatra forense certificato SSPF, il quale in una valutazione del 27 marzo 2012, effettuata quale perito di parte, ha invece posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2)” con una capacità lavorativa “che non supera, nella migliore delle ipotesi il 20%”, ma ritenendo più probabile la completa inabilità lavorativa (doc. AI 78-30+32).
Secondo il Dr. __________, l’infortunio che ha visto coinvolto RI 1 rappresenta una “ferita narcisistica” che ha mandato in crisi la struttura di personalità preesistente e vulnerabile del paziente, con un peggioramento del quadro disforico, ingravescenti limitazioni comportamentali e ritiro sociale progressivo. Dagli esami svolti dallo specialista interpellato dall’assicurato, la dimensione grave del quadro depressivo emerge in maniera inconfutabile: “il peritando ha perso ogni interesse per le attività che una volta gli davano piacere, non frequenta più gli amici (…), non prova più alcun piacere, la vita sessuale è inibita, l’umore è disforico. I sintomi vegetativi possono essere ascritti credibilmente, almeno in larga parte, ai dolori cronici e alle limitazioni che questi impongono” (doc. AI 78-26).
Rispondendo ai quesiti peritali del legale dell’assicurato, il Dr. __________, riferendosi all’episodio depressivo, si è così espresso:
" (…)
Dice il manuale (corsivi miei): "...Negli episodi tipici di tutte le tre forme (lieve..., di media gravità... e grave...)... il soggetto generalmente presenta depressione del tono dell'umore, perdita degli interessi e della capacità di provare piacere, riduzione dell'energia con aumentata affaticabilità e diminuita attività. E' comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo." (Nota: tutti questi criteri sono soddisfatti). "...Altri sintomi comuni sono:
riduzione dell'attenzione e della concentrazione;
riduzione dell'autostima e della fiducia in sé;
idee di colpa e di inutilità (anche nel corso di un episodio lieve);
visione pessimistica del futuro
idee o atti di auto-aggressività o di suicidio;
disturbi del sonno;
diminuzione dell’appetito”
(Nota: di questi criteri sono chiaramente soddisfatti 1.,2.,3.,4 e 6).
“…L’abbassamento del tono dell’umore si modifica scarsamente da un giorno all’altro ed è spesso insensibile alle circostanze, ma può mostrare una caratteristica variazione diurna… In alcuni casi, l’ansia, l’angoscia e l’agitazione motoria possono essere a tratti più evidenti rispetto alla depressione, a l’alterazione del tono dell’umore può essere mascherata da aspetti aggiuntivi, come l’irritabilità, il consumo eccessivo di alcol, il comportamento istrionico, l’accentuazione di sintomi fobici o ossessivi preesistenti, le preoccupazioni ipocondriache” (Nota: come si vede, la “colorazione” particolare del quadro clinico del peritando non costituisce una situazione eccezionale).
“…Per gli episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità è in genere richiesta una durata di almeno due settimane…”.
Se due settimane sono il minimo richiesto per formularare questa diagnosi, essa è consentita per episodi che si prolungano nel tempo “sine die”, come sembra essere nel caso del peritando la cui patologia depressiva è costantemente alimentata da quella dolorosa somatogena.
Allo stato attuale delle cose, considerati i risultati ottenuti tanto nella Scala di Beck quanto in quella di Hamilton, così come le risultanze dell’Esperimento Associativo, mi pare difficile dubitare che il peritando stia vivendo un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2).
Scrive ICD-10: “…Durante un episodio depressivo grave il soggetto presenta di solito una notevole angoscia o agitazione, a meno che il rallentamento non sia una caratteristica marcata. La perdita dell’autostima e sentimenti di inutilità o di colpa sono in genere pronunciati e, nei casi particolarmente gravi, vi è chiaro rischio che sia attuato un tentativo di suicidio… Devono essere sempre presenti tutti i tre sintomi tipici segnalati per le forme di grado, lieve e medio…(vedi sopra), con l’aggiunta di 4 o più degli altri sintomi, alcuni dei quali devono essere di intensità notevole…” (criteri soddisfatti nel caso in esame).
“…Tuttavia, se sintomi come l’agitazione o il rallentamento sono accentuati, il paziente sarà riluttante o incapace di descrivere molti sintomi in maniera dettagliata. Una valutazione globale di episodio depressivo grave può essere ancora giustificata in tali casi… Durante un episodio depressivo grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le attività sociali, lavorative e domestiche tranne che in misura molto limitata” – e che ciò sia il caso appare chiaro tanto all’esame clinico quanto alla lettura del “promemoria”. (doc. AI 78-29+30).
La Dr.ssa __________, nella relazione del 20 maggio 2012, ha preso posizione sul referto del Dr. __________ confermando la propria valutazione, sia dal profilo diagnostico che da quello della capacità lavorativa residua rilevando, in particolare, che il quadro depressivo risultante dagli approfondimenti testistici sia da ricondurre ad una “reazione” (…) psico-emotiva ad un vissuto di attacco di pericolo o messa in discussione del proprio Sé per come lo riconosce-conosce”. La perita rileva inoltre che i tests mettono in evidenza un malessere superiore a quanto oggettivato, tanto da chiedersi per quale motivo l’assicurato non sia mai stato preso in cura da uno specialista, rispettivamente curato con un’adeguata terapia farmacologica (doc. AI 85-4).
La Dr.ssa __________ ha quindi sostenuto che l’assicurato ha un tono deflesso “in una manifestazione di profonda ferita narcisistica con acuizione di tratti di personalità che esprimono il tono deflesso nella specifica modalità narcisistica”. A mente della Dr.ssa __________ l’assicurato non soffre di una depressione maggiore in senso stretto, in quanto i disturbi del sonno sono dovuti alle algie, non manifesta alterazioni evidenti dello stile alimentare e/o del peso, non mostra rallentamento motorio e/o del pensiero, non manifesta caduta della libido, ha interrotto le attività non per anedonia, ma a causa delle algie, e non ha contatti sociali a causa del narcisismo. La perita dell’amministrazione ha quindi ricondotto la prima grave ferita narcisistica in concomitanza con la ricezione della disdetta dal posto di lavoro, che lo avrebbe fatto precipitare in un quadro depressivo disforico (doc. AI 85-4/5).
Nelle annotazioni del 1° giugno 2012 il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha sostanzialmente ripreso le conclusioni della Dr.ssa __________ (doc. AI 88-1).
In sede ricorsuale il ricorrente ha prodotto una nuova valutazione del Dr. __________ - datata 22 ottobre 2012 - nella quale lo specialista ha spiegato le ragioni per le quali dissente dalle conclusioni della perizia della Dr.ssa __________. Il primo elemento si fonda sulla contrapposizione effettuata dalla perita tra “depressione reattiva”,considerata meno grave, e “depressione maggiore in senso stretto”. Il Dr. __________ ritiene infatti che anche depressioni reattive possono essere molto gravi e di converso depressioni maggiori sono di gravità anche media (doc. C, pag. 2).
Egli ha quindi criticato il quadro narcisistico esposto dalla Dr.ssa __________ nella propria valutazione che non corrisponde – sempre secondo il Dr. __________ – neppure ad un disturbo narcisistico di personalità, in quanto il fattore che più di ogni altro alimenta la sofferenza dell’assicurato è il dolore cronico. Dunque – a suo dire – spostare l’accento sul ‘narcisismo’ oltre che inadeguato è anche tecnicamente sbagliato perché le diagnosi in perizia vanno formulate secondo un sistema di classificazione riconosciuto.
Secondo lo specialista interpellato dall’assicurato le considerazioni psicodinamiche della Dr.ssa __________ che sono l’essenza della sua valutazione “appaiono fuori luogo, perché espressione di una teoria rispettabilissima (quella psicoanalitica) ma estranea tanto all’ICD-10 quanto al DSM-IV TR” (doc. C, pag. 3).
La Dr.ssa __________, nello scritto del 6 febbraio 2013, ha invece ribadito la presenza di “tratti vistosamente narcisistici” e le proprie conclusioni diagnostiche (doc. XIV5).
Anche il Dr. __________, in data 25 febbraio 2013, ha confermato il proprio differente inquadramento diagnostico rispetto alle conclusioni peritali, in particolare ha indicato come non sia dimostrato che il paziente già prima dell’evento infortunistico soffrisse di un disturbo di personalità, come lascia intendere invece la Dr.ssa __________, ma piuttosto di un equilibrio fragile (doc. F1).
Il Dr. __________ ha quindi concluso il suo scritto rilevando quanto segue: “non vorrei che una disputa quasi accademica sull’inquadramento nosologico del disturbo del peritando finisse per mettere in secondo piano l’incontestabile sua gravità. Ammesso e non concesso (ribadisco che della mia diagnosi sono tuttora convinto) che il peritando soffra di un disturbo diverso da quello da me diagnosticato, saremmo pur sempre in presenza di un quadro clinico molto grave, a decorso cronico e infausto (come la sua evoluzione dall’infortunio a oggi dimostra), completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo e in sicura relazione causale con l’infortunio” (doc. F1, pag. 2).
La Dr.ssa __________ ha poi preso nuovamente posizione il 3 maggio 2013 confermando le proprie conclusioni diagnostiche e l’inabilità (massima) del 15% precisando, in particolare, di non aver diagnosticato un disturbo di personalità “ma di aver considerato l’ipotesi di tratti di personalità che partecipassero a definire il quadro in oggetto” (doc. XXIV1d, pag. 3/4).
Il Dr. __________ – in data 21 giugno 2013 – riconfermandosi anch’egli nelle proprie conclusioni, ha definito del tutto irrealistica la valutazione della capacità lavorativa dell’80% (doc. XXIX).
La Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato il paziente due volte (il 23 maggio e il 12 giugno 2013), negli scritti del 14 giugno 2013 e del 29 giugno 2013 ha indicato di concordare in buona parte con la valutazione del Dr. __________ (doc. XXIX).
Questo Tribunale – in data 7 novembre 2013 – ha interpellato il Dr. __________ in questi termini (doc. XXXVII):
" (…)
Nel suo rapporto del 25 febbraio 2013 indirizzato all’avv. RI 1, in cui lei si riconferma sostanzialmente nei precedenti rapporti del 27 marzo e 22 ottobre 2012, ha concluso evidenziando che a prescindere dall’inquadramento diagnostico il paziente presenta un quadro clinico molto grave, a decorso cronico e infausto, e completamente inabilitante dal punto di vista lavorativo (rapporto 25 febbraio 2013, pag. 2).
La Dr.ssa __________, perita del SAM, nel rapporto del 20 maggio 2012, riferendosi agli approfondimenti testistici effettuati sul paziente si è chiesta per quale motivo una “grave depressione senza sintomi psicotici” non sia stata sostenuta con un periodo di ricovero o con un’adeguata terapia farmacologica (rapporto 20 maggio 2012, pag. 3).
Alla luce delle osservazioni della Dr.ssa __________, la invitiamo a chiarirci questo punto, in particolare ad illustrarci per quali motivi ritiene il quadro clinico dell’assicurato molto grave, malgrado egli non sia mai stato ricoverato, né sia mai stato sottoposto ad un’adeguata presa a carico specialistica (cfr. rapporto SAM 4 novembre 2011, pag. 17).” (doc. XXXVII).
Il 18 novembre 2013 il Dr. __________, dopo aver sottolineato che il suo rapporto con l’assicurato è stato di carattere esclusivamente peritale e non terapeutico, ha così risposto al TCA:
" (…)
il quadro clinico dell’assicurato è atipico. Se la diagnosi di depressione grave mi sembra assodata e incontestabile, è pur vero che superficialmente esso è dominato da disforia, rabbia, aggressività verbale e sfiducia, quest’ultima soprattutto nei confronti della classe medica (con poche eccezioni).
Nella “economia psichica” dell’assicurato, la rabbia e l’aggressività, a tinte proiettive (paranoiche) hanno la funzione di proteggere l’assicurato dall’emergere dei sentimenti depressivi che sarebbero per lui ancora più dolorosi. Ciò impone cautela nella cura di queste patologie poiché, per dirla in termini semplici, “il rimedio potrebbe essere peggiore del male”.
Inoltre, una terapia deve essere accettata dal paziente e ciò può avvenire soltanto in un rapporto di fiducia che, all’epoca, non era stabilito con nessuno dei medici (e men che meno degli psichiatri).
Da allora, la situazione si è fortunatamente un po’ modificata, anche se molto cautamente. Su richiesta del Dr. __________, che già aveva peritato l’assicurato dal punto di vista neurologico, egli è stato esaminato, nel senso di un consulto specialistico, dalla Dr.ssa , FMH psichiatria e psicoterapia, direttore della Clinica __________ “”, che l’ha incontrato nella primavera di quest’anno.
La Dr.ssa __________ (che, come ho già avuto modo di segnalare in un mio precedente scritto, condivide largamente la mia valutazione) ha espresso anche una valutazione terapeutica circostanziata e prudente, consigliando una cura farmacologica sicuramente praticabile a livello ambulatoriale. Sui suoi risultati non dispongo di alcuna informazione.
Per quanto riguarda l’ipotesi di un trattamento stazionario, non posso che far notare che il quadro clinico dell’assicurato lo sconsiglia. Egli è bisognoso di tranquillità e di poter seguire i propri ritmi, cosa difficilmente praticabile in un reparto; inoltre, la sua irritabilità lo espone a frizioni e attriti con altri pazienti (si tratta di situazioni che si presentano frequentemente in un collettivo di pazienti psichiatrici); infine, la terapia oculatamente proposta dalla Dr.ssa __________ non richiede misure stazionarie. A mio avviso, queste costituirebbero una “ultima ratio” soltanto in caso di esplicita richiesta da parte dell’assicurato” (doc. XXXVIII).
L’insorgente ha quindi prodotto un nuovo referto, datato 9 dicembre 2013, del Dr. __________ che – in buona sostanza –
si riconferma nei suoi precedenti scritti (doc. XLV+H).
La Dr.ssa __________, si è sempre riconfermata nella propria valutazione per quanto riguarda il periodo sino alla decisione impugnata (cfr. doc. XIV5, doc. XXIV+1/2, doc. XXXIII+1).
Le notevoli divergenze delle valutazioni e conclusioni tra la perita amministrativa e il perito di parte, hanno indotto questo Tribunale ad ordinare il 19 dicembre 2013 una perizia giudiziaria presso il PE 1 di __________ (cfr. consid. 1.32; sul tema cfr. STF 8C_583/2014 del 6 febbraio 2015).
Questa perizia giudiziaria, a seguito degli eventi descritti ai consid. 1.11 – 1.36, in particolare visti i certificati medici prodotti dal patrocinatore dell’assicurato il 2 marzo 2015 e le successive precisazioni dei medici del 3 e 4 marzo 2015 che attestano l’impossibilità per l’assicurato di recarsi a __________, è stata annullata il 4 marzo 2015 (cfr. consid. 1.37).
A proposito della problematica psichiatrica va ancora evidenziato che in data 24 febbraio 2014 il patrocinatore dell'assicurato ha prodotto un rapporto del 20 febbraio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), ad innesto su tratti di personalità paranoidi” (doc. LXIII+i1).
Il Dr. __________ ha rilevato, nell’anamnesi, di avere curato l’assicurato ininterrottamente dal 14 luglio 2006 sino al 20 giugno 2007 su segnalazione della moglie, dopo gli accertamenti neuropsicologici del Dr. __________. A quel momento, il Dr. __________ aveva posto la diagnosi di “stato depressivo medio grave, emicranie” (doc. LXIII+i1).
Lo specialista ha quindi indicato di non avere avuto più notizie dell'assicurato sino alla fine del mese di settembre 2013, quando per il tramite della moglie, ha chiesto di poter tornare in cura. I colloqui ambulatoriali sono ripresi al 16 ottobre 2013.
Il curante ha evidenziato la serietà dell’episodio depressivo del 2006 e il marcato potenziamento dello stato depressivo, a partire dal mese di dicembre 2013, dopo il ricevimento della convocazione per la perizia PE 1 a __________. In particolare, il Dr. __________ si è pure detto sorpreso della banalizzazione, da parte del paziente, dell’episodio depressivo del 2006: “lo confrontavo con il mio ricordo della serietà dello stesso, della durata prolungata di incapacità lavorativa, dell’impegno reciproco nell’affrontarlo” (doc. LXIII+i1).
Rispondendo alle domande dell’avv. RA 1, il Dr. __________, dopo aver esposto i disturbi lamentati dall’assicurato, ha elencato i dati oggettivi: “deflessione grave dell’umore (43 punti alla scala di Hamilton a fine dicembre 2013), abbassamento autostima, riduzione volitività, perdita di energia, sensi di colpa, pessimismo per il futuro, difficoltà deambulatorie e nella forza, idee interpretative e persecutorie (ma difficile a volte differenziare tra interpretatività o robusta risposta a situazioni concretamente dannose nei suoi confronti), riduzione dell’istinto vitale, aggressività sul piano verbale e fisico” (doc. LXIII+i1).
A suo parere, l’infortunio del 5 maggio 2009, con le sue conseguenze somatiche, in particolare i dolori cronici, la ridotta e incerta motilità, il peggiormento significativo delle emicranie e cefalee, i disturbi oculari e sessuali, “hanno chiaramente funto da detonatore per l’ulteriore grave recidiva depressiva, innestatasi in un momento di discreto equilibrio psichico, la struttura di personalità con tratti paranoidi, già evidente nel passato, ha fornito ulteriore combustibile allo scompenso”. Secondo il Dr. __________, quale evento concomitante sfavorevole, vi è la malattia della madre e la sua morte nel 2009, tre settimane dopo l’infortunio (doc. LXIII+i1).
Per quanto riguarda il peggioramento della patologia, il medico curante ha evidenziato che rispetto al 2006, l’attuale patologia psichiatrica è decisamente più grave e cronicizzata, con un “grosso corteo di disturbi sul piano somatico” (doc. LXIII+i1).
Il Dr. __________ concorda con il Dr. __________ sia dal profilo diagnostico che riguardo all’incapacità lavorativa, le cure e la prognosi. Egli ha indicato un’inabilità del 100% dal 16 ottobre 2013 (doc. LXIII+i1).
Questo specialista dissente invece, sia a proposito della diagnosi che in merito all'inabilità lavorativa, con le conclusioni della dottoressa __________ e rileva al riguardo:
" (…)
Basandosi sulla conoscenza avuta del paziente come psichiatra curante durante l'episodio depressivo medio grave protrattosi almeno per più di due anni (e da me oggettivato da luglio 2006 a giugno 2007), risoltosi con psicoterapia e farmacoterapia antidepressiva, (Seropram, Laroxyl), benzodiazepinica (Dormicum) e neurolettica (Seroquel), rispettivamente per la cura dell'attuale episodio depressivo grave, in progressivo e ulteriore aggravamento da ottobre 2013, l'ipotesi diagnostica della Dr.ssa med. __________ di "reazione da disadattamento con prevalente coinvolgimento della emotività" non mi trova d'accordo, per cui la diagnosi va modificata come al punto 1.
L'ipotesi di "sindrome somatoforme da dolore persistente … in una dimensione in cui non esiste una patologia psichiatrica di rilevante intensità …" è inesatta alla luce della diagnosi psichiatrica rilevante e antecedente da me posta, rispettivamente per l'oggettività dell'infortunio con le sue conseguenze somatiche pregresse alla sintomatologia algica.
A cadere sarebbero pure considerazioni improprie, del tipo, almeno per quanto riguarda il 2006 "non posso non chiedermi se così grave è apparso il quadro del soggetto, come sia accaduto di non vederlo prendere in carico da specialista né di vederlo curato con adeguata terapia farmacologica".
Va reso atto alla Collega che nella valutazione del caso, le informazioni solo parziali raccolte, per il periodo 2006-2007, non hanno a mio avviso facilitato un orientamento diverso diagnostico.
Per le considerazioni riguardo l'incapacità lavorativa rimando al punto 5. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8)
A proposito dell'evoluzione nel tempo dell'incapacità lavorativa il dottor __________ ha invece precisato:
" (…)
Dopo il rientro in mia cura, quindi da 16.10.2013, l'incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico è sempre stata del 100% e come tale prosegue sia nell'ambito del suo lavoro che in altri compatibilmente esigibili. Non posso esprimermi riguardo il periodo luglio 2007 sino a inizio ottobre 2013, quando non avevo in cura il paziente. Suppongo però, dalla prolungata e precedente conoscenza dello stesso, che l'ipotesi di una incapacità lavorativa al 100% per motivi psichiatrici seguente all'infortunio di maggio 2009 sia quella maggiormente plausibile, soprattutto sulla base, tra altri numerosi reperti, della presenza nella perizia __________, di un punteggio di 36 nella scala della depressione di Hamilton, indici di depressione grave quindi, per definizione da ICD-10 "improbabile che il paziente possa continuare il lavoro". Ricordo come già l'episodio depressivo 2006-2007, (indubbiamente di minore gravità e non scatenato dall'infortunio con conseguenti patologie somatiche conclamate e persistenti), trattato con adeguata farmacoterapia antidepressiva e ansiolitica, portò a una incapacità lavorativa, seppure di grado variabile, protrattasi più di 15 mesi. (…)" (doc. LXIII+i1, pag. 8).
Chiamato ora a pronunciarsi questa Corte, alla luce del rapporto del Dr. __________, ritiene che la valutazione peritale della Dr.ssa __________, che peraltro ha visto l'assicurato una sola volta il 20 ottobre 2011 (cfr. doc. 51/1), non adempia i requisiti richiesti dalla giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore probante (cfr. consid. 2.4.; al riguardo cfr. STF 8C_701/2014 del 4 marzo 2015).
In particolare la perizia psichiatrica amministrativa della dottoressa __________ del 20 ottobre 2011 (cfr. doc. AI 51/1) è carente nella misura in cui ignora totalmente, a livello dell'anamnesi, l'episodio depressivo precedente curato dal luglio 2006 al giugno 2007.
Ora questo episodio è stato definito dal Dr. __________ “prolungato e grave”. Esso ha causato un’inabilità al lavoro del 100% dal 13 marzo al 6 agosto 2006, del 50% dal 7 agosto al 22 ottobre 2006, del 20% dal 23 ottobre 2006 e del 50% dal 19 gennaio 2007 (doc. LXIII+i1).
Tale episodio è stato peraltro segnalato dalla dottoressa __________ in modo assai stringato anche nelle prese di posizione successive alla perizia amministrativa e precisamente nel rapporto del 20 maggio 2012 (doc. AI 85-2: “… Uno stesso tono depressivo viene registrato nel 2006 in occasione di un fatto contingente che l’A evidentemente interpretava come “attacco” alla sua incolumità-entità. (…) Da questo punto di vista poco importa se l’insulto sia oggettivo come un trauma fisico o un’esperienza soggettiva di “essere stati lesi” come nel 2006 quando sperimentava un malessere psicologico con note molto simili alle attuali come registrato almeno per gli aspetti umorali, stante un problema di “vicinato rumoroso”. (…) L’A risulta francamente depresso negli approfondimenti testistici del 2006 e negli ultimi approfondimenti testistici effettuati: sarei più incline a pensare che si tratti in entrambi i casi di una “reazione” (che qui uso non limitatamente alla diagnosi ICD ma in senso lato di qualcosa che accade successivamente, per causa di) psico-emotiva ad un vissuto di attacco- di pericolo o messa in discussione del proprio Sé per come se lo riconosce-conosce…”), in quello del 6 febbraio 2013 (doc. XIV/5: "… Un primo episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre a suo dire come reazione a fatti contingenti. …”) e in quello del 3 maggio 2013 (doc. XXIV/1d: “… Già nella mia relazione del 02.2013 scrivevo: “Un primo episodio con probabili stigmate depressive viene registrato nel 2006 sempre a suo dire come reazione ai fatti contingenti. …”).
2.6.2. Dal profilo reumatologico l’assicurato è stato sottoposto al consulto del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, che nel rapporto del 17 ottobre 2011 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “1.Stato dopo trauma distrattivo della spalla dx il 5.05.2009 con conseguente frattura del tubercolo maggiore. - Trattamento conservativo con fissazione in Gilchrist per sei settimane. - Lesione parziale del sovra spinato. - Sviluppo di un’ emisindrome algica a dx di origine non chiara, verosimilmente nell’ambito di uno sviluppo funzionale-somatoforme. 2. Sindrome panvertebrale di origine principalmente miotensiva scatenata dal citato infortunio del 5.5.2009” (doc. AI 46-36).
Secondo il perito, in un’attività fisicamente leggera come quella di analista finanziario vi è una minima limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno al 20%. In attività fisicamente più pesanti la limitazione è invece del 50% (doc. AI 46-37).
L’assicurato ha contestato tale conclusione – sia per quanto riguarda la diagnosi che la capacità lavorativa residua – facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ (in particolare del 20 febbraio 2012, del 26 novembre 2012, del 20 marzo 2013 e del 30 giugno 2013, doc. AI 67-8, doc. D2, F3 e G), oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2, G).
Il Dr. __________ si è sempre riconfermato nella propria valutazione (cfr. doc. XIV2, doc. XXIV, doc. XXXIII+1).
Alla luce delle divergenti valutazioni mediche, il TCA ha stabilito che la perizia pluridisciplinare presso il PE 1 avrebbe dovuto esaminare anche l’aspetto reumatologico.
In data 17 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha peraltro prodotto copia di una MRI colonna cervicale e lombare del 10 marzo 2015, effettuata a seguito di un peggioramento della sintomatologia algica (doc. CI+M).
2.6.3. Per quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel rapporto del 13 ottobre 2011 non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.
A suo parere l’assicurato è abile al 100% (doc. AI 46-40+41).
Anche per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurato ha contestato le conclusioni del Dr. __________ facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ della Clinica __________ di __________ (in particolare quelle del 20 febbraio 2012, del 26 novembre 2012 e del 20 marzo 2013, doc. AI 67-8, doc. D2 e F3), oltre che della Dr.ssa __________ (doc. E, F2, G).
Il patrocinatore di RI 1 ha inoltre prodotto i referti del 12 dicembre 2012, del 26 marzo 2013 e del 14 agosto 2013 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, che ha diagnosticato un ”emicrania senza aura (ICHD-II 1.1)”, una “cefalea cronica attribuita a colpo di frusta (ICHD-II 5.4)” e una “probabile cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici in combinazione (ICHD-II 8.2.8.6.)”, con un’inabilità al lavoro almeno del 60%, con picchi del 100% (doc. E, F2, G)
Anche il Dr. __________ si è sempre riconfermato nella sua valutazione ritenendo tuttavia che si dovrebbero riconsiderare in dettaglio le cefalee, alla luce della loro attuale evoluzione (cfr. doc. XIV4, doc. XXIV, doc. XXXIII+1).
Alla luce delle divergenti valutazioni e conclusioni mediche, la perizia pluridisciplinare presso il PE 1 avrebbe valutato anche l’aspetto neurologico.
2.6.4. Infine, per quanto riguarda la patologia oftalmologica l’assicurato è stato sottoposto al consulto della Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nel rapporto del 17 ottobre 2011 ha posto la diagnosi di “Miopia medio-elevata. Presbiopia. Distacco parziale posteriore del corpo vitreo bilaterale”. Secondo la Dr.ssa __________, dal punto di vista oftalmologico non si giustifica una diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 46-42).
L’assicurato ha contestato l’aspetto oftalmologico facendo riferimento alla valutazione del prof. __________ del 29 febbraio 2012 (doc. I+B) e a quella del Dr. __________ (doc. F6).
La Dr.ssa __________ ha riconfermato la propria valutazione peritale (cfr. doc. XIV3, doc. XXIV+1/2, doc. XXXIII+1).
Anche su quest’ultimo aspetto, viste le divergenti valutazioni mediche contenute nell’incarto, la perizia presso il PE 1 era destinata a fare chiarezza attraverso un esame del Prof. __________, specialista in neuro-oftalmologia (doc. LXXXIII, LXXXIX).
2.6.5. Secondo i periti del SAM, le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato si manifestano nell’ambito delle menomazioni a livello psichiatrico (15%) e reumatologico (20%). Le limitazioni in questi due ambiti non vanno tuttavia sommate aritmeticamente, ma integrate in quanto “si giustificano entrambe con il rendimento lavorativo e pertanto si sovrappongono” (doc. AI 46-30).
I periti del SAM hanno ribadito nuovamente in data 11 ottobre 2013 che “a riguardo della cumulabilità o meno dei limiti valetudinari evidenziati in ambito psichiatrico e reumatologico, unanimemente confermiamo la nostra valutazione di ritenerli sovrapponibili (in effetti entrambi influenzano il rendimento lavorativo) e pertanto non vanno sommati aritmeticamente” (doc. XXXIII+1).
La perizia del PE 1 avrebbe dovuto fare chiarezza anche sulla valutazione globale dell’incapacità lavorativa.
2.7. Riassumendo, nella presente fattispecie, visti gli esiti dell’istruttoria compiuta e alla luce, in particolare, delle divergenze sugli aspetti psichiatrici, reumatologici, neurologici e oftalmologici, il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia medica pluridisciplinare a cura del PE 1 di __________ (uno dei pochi centri peritali, se non l’unico, fuori Cantone che dispone di un perito psichiatra che padroneggia la lingua italiana). Una perizia pluridisciplinare era stata peraltro richiesta anche dall’assicurato in sede di ricorso (cfr. doc. I, VI, XX, XXIX, LXIII), come rammentato dal Presidente del TCA, in data 26 novembre 2014 (cfr. consid. 1.32).
Dopo numerose richieste formulate dall’insorgente, vedi gli scritti del 21 agosto 2014, in cui l’avv. RA 1 ha postulato la riformulazione del programma per concentrare le visite peritali “in un giorno o due giorni consecutivi” (doc. LXXX++1-2), lo scritto del 5 settembre 2014, dove il rappresentante chiedeva il rinvio della visita oculistica peritale fissata l’8 settembre 2014 (doc. LXXXV) e quello del 5 settembre 2014, nel quale comunicava l’impossibilità di presenziare alla medesima visita (doc. LXXXVIII), per venire incontro all’assicurato il __________ ha fissato le nuove date per l’esame pluridisciplinare raggruppandole all’11, 12 e 13 marzo 2015 (doc. LXXXIX).
Soltanto in data 2 marzo 2015 (lettera ricevuta dal TCA il 3 marzo 2015) l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte il rapporto del 20 febbraio 2015 della Dr.ssa __________ e quello del 26 febbraio 2015 del Dr. __________ (doc. XCII+L1,L2) comunicando di ritenere controindicato, per tutte le ragioni mediche da loro esposte, una trasferta fino a __________ (doc. XCIII).
Interpellati dal TCA il 3 marzo 2015 (doc. XCIV, XCV) il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato i motivi per i quali non ritengono esigibile la trasferta a __________ (doc. XCVII, XCVI).
Il Presidente del TCA, nello scritto del 4 marzo 2015, ha segnalato all’avv. RA 1 che in precedenza non erano da lui mai state sollevate obiezioni di carattere medico, circa la trasferta a __________, limitandosi a chiedere, come in effetti è stato fatto, di raggruppare le visite (cfr. lo scritto del 26 novembre 2014).
L’avv. RA 1 ha risposto il 4 marzo 2015 affermando di aver preso conoscenza dei referti dei medici curanti solamente il 2 marzo 2015. Da tali certificazioni traspare un peggioramento della situazione clinica (doc. XCIX).
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LPGA, lett. c. il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente.
Secondo l’art. 43 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3).
L’obbligo per l’assicurato di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende dunque dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente esigibile per la persona assicurata. Il presupposto dell’esigibilità è da intendere dal profilo oggettivo e soggettivo. Secondo la giurisprudenza, in assenza di circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro peritale vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48 consid. 4.2 concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha parimenti giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale senza terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18 consid. 4.7).
Questo Tribunale, agendo conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (SVR 2015 IV nr. 12), ha fissato e mantenuto, malgrado le contestazioni del patrocinatore dell’assicurato e dopo avere adottato i correttivi da lui richiesti per rendere il meno gravoso possibile lo spostamento dell’assicurato a __________, la perizia giudiziaria presso il PE 1.
Alla luce dei certificati medici dei dottori __________ e __________ prodotti dal patrocinatore del ricorrente, purtroppo soltanto pochi giorni prima delle date previste per la perizia (dall’11 al 13 marzo 2015), il TCA ha annullato la perizia giudiziaria.
In simili condizioni, viste le circostanze particolari del caso e i dubbi circa l'esigibilità dal profilo medico di accertamenti fuori Cantone ,questo Tribunale ritiene che i necessari ulteriori accertamenti debbano essere effettuati dall'amministrazione (cfr. SVR 2015 IV Nr. 12 consid. 3.3).
Gli atti vengono quindi rinviati all'Ufficio AI affinché incarichi il SMR, attraverso uno specialista in psichiatria e uno in reumatologia, di riesaminare tutti gli atti medici all'incarto e di interpellare i medici curanti dr.ssa __________ e dr. __________.
I medici del SMR dovranno poi stabilire se, alla luce dei nuovi referti dei medici appena citati e delle cure da loro effettuate, oltre che degli altri certificati medici nell’incarto (in particolare quelli del Dr. __________ e della Dr.ssa __________), è realmente possibile confermare, esaminando retrospettivamente la situazione alla luce dell’evoluzione successiva e fino al momento determinante dell’11 ottobre 2012, un miglioramento della capacità lavorativa dell’assicurato.
Se tale miglioramento non dovesse essere confermato (e in particolare se l’affezione psichiatrica, visti anche i precedenti e l’evoluzione successiva risultasse più grave di quella accertata dalla Dr.ssa __________ e tale da provocare una pressoché completa inabilità lavorativa), la rendita intera andrà mantenuta (sull'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa per motivi psichici, cfr. STCA 32.2013.28 del 7 agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012; STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012; sul valore predominante della certificazione del medico curante psichiatrico, cfr. STCA 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale).
Se invece i medici del SMR dovessero ritenere che vi è stato un miglioramento tale da giustificare la soppressione o la riduzione della rendita intera dal 1° gennaio 2012 l'UAI dovrà ordinare una perizia medica bidisciplinare psichiatrica e reumatologica.
La perizia psichiatrica andrà effettuata presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali di Bellinzona, mentre per quella reumatologica, tramite un medico specialista in reumatologia del Cantone Ticino, diverso rispetto a quello che ha già valutato in passato l’assicurato (vedi su questo punto anche lo scritto dell’11 ottobre 2013 dei periti del SAM che “ritengono opportuno chiamarsi fuori da ulteriori incarichi peritali” doc. XXXIII1).
Questi medici specialisti dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.
A proposito della valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2012.187).
Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
In conclusione, la decisione dell’11 ottobre 2012 va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.
2.8. Il Centro peritale PE 1 ha emesso una fattura di fr. 3'500.-- in relazione alla preparazione della perizia pluridisciplinare ordinata dal TCA ed in seguito annullata.
2.9. Visto l’esito della vertenza, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili ridotta (art. 30 cpv. 1 e cpv. 2 Lptca) di fr. 1'500.--.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono così suddivise: fr. 250.-- a carico dell’UAI e fr. 250.-- a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione dell’11 ottobre 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..
L'UAI verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti