Raccomandata
Incarto n. 32.2012.264
FS/sc
Lugano 27 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di luglio 2010 RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia per la Panetteria __________ a __________ (doc. AI 19/1-7), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) lombalgia cronica destra non deficitaria – diabete mellito (…)” (doc. AI 9/1-9).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 5 aprile 2012 del SAM (doc. AI 52/1-57), il rapporto finale 16 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 53/1-3) e la valutazione 10 luglio 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 55/1-2) – l’Ufficio AI, con decisione 27 settembre 2012, preavvisata con progetto 18 luglio 2012 (doc. AI 56/1-3), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali, mancando una qualifica di base e non raggiungendo il grado d’invalidità almeno il 20% (doc. AI 60/1-3).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’as-sicurata ha interposto il presente ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo un accertamento medico peritale attuale, si pronunci nuovamente sul diritto ad una rendita rispettivamente all’adozione di provvedimenti professionali.
1.4. Con la risposta di causa – rilevato che il SAM, a cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta con il ricorso, si è allineato alle conclusioni dei consulenti in reumatologia e neurologia che hanno confermato completamente le loro prese di posizione nell’ambito della perizia pluridisciplinare – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 31 gennaio 2013, dopo le chieste proroghe (VIII, IX, X e XI), l’avv. RA 1 si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il rapporto 25 gennaio 2013 del dr. __________.
1.6. Con osservazioni 6 febbraio 2013 – viste le annotazioni 5 febbraio 2013 nelle quali il medico SMR dr. __________ ha rilevato che “(…) faccio presente che la recente RM cervicale ed l’esito della RM Lombare sono già stati sottoposti al SAM per presa di posizione. L’attuale scritto del dr. __________ conferma espressamente una stazionarietà del quadro neuro radiologico e del quadro clinico. (…)” (XIV/1) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Nella misura in cui l’insorgente, evidenziando che “(…) in data 18 luglio 2012 l’Ufficio del Cantone Ticino ha emesso un progetto di decisione, nei confronti della quale la qui ricorrente si è, di principio opposta, chiedendo nel contempo di poter essere convocata per essere sentita. L’Ufficio AI ha ignorato tale richiesta provvedendo ad emanare la propria decisione in data 27 settembre 2012, che conferma sostanzialmente quanto già stabilito con il menzionato progetto di decisione. (…)” (I, punto 1, pag. 2), volesse invocare una lesione del diritto di essere sentita, va rilevato quanto segue.
Il TCA – a prescindere dal fatto che con lo scritto del 14 settembre 2012 l’assicurata non si è opposta chiaramente al progetto di decisione del 18 luglio 2012, l’avv. RA 1 limitandosi a chiedere all’Ufficio AI un incontro con la sua assistita prima di emettere la decisione definitiva (cfr. doc. AI 57/1) e ricordato che qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio (purché non particolarmente grave) possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza; una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b) – osserva che l’avv. RA 1, invitata a trasmettere la procura rilasciatale dalla sua assistita (cfr. doc. AI 59/1), ha inviato all’amministrazione l’atto richiesto solo il 18 ottobre 2012 dopo che la decisione impugnata del 27 settembre 2012 era già stata emanata e notificata direttamente all’assicurata (doc. AI 61/1 e 62/1).
L’insorgente – potendo anche consultare gli atti dell’Ufficio AI il cui incarto sapeva essere stato trasmesso al TCA (II) – ha comunque e in ogni caso avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale (lieve) violazione del diritto di essere sentita è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicu-rata ha esposto le proprie censure.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo aggiornamento degli accertamenti medici peritali, renda un nuovo provvedimento.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. L’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione 12 dicembre 2011, nella quale il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) a questo punto ed in considerazione delle patologie sia di tipo locomotorio periferico che del rachide oltre a diabete con possibili complicanze neurologiche si impone una valutazione neutrale (dopo visita fiduciaria del 2010 dr. med. __________ da parte di __________). Esigibilità residuali in attività adeguate? Esigibilità di terapia di sostegno psi per modulare il dolore? Prognosi di malattia e lavorativa? A SAM (reuma - neuro - psi ed endocrino) (…)” (doc. AI 48/1), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 49/1-2).
Dalla perizia plurisciplinare del 5 aprile 2012 (doc. AI 52/1-57) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura endocrinologica (dr.ssa __________), psichiatrica (dr.ssa __________, reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica con:
avanzate alterazioni degenerative multisegmentali;
nessuna evidenza clinica o neuroradiologica per una neuro compressione.
Gonalgie croniche a ds. di natura indeterminata:
MRI del 22.4.2010: versamento di origine indeterminata. Piccola lesione focale a livello della cartilagine del condilo femorale mediale;
attualmente assenza di versamento.
Incipiente artrosi alle dita.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diabete mellito di tipo II.
Ipertensione arteriosa.
Cefalee recidivanti.
Obesità di grado I (BMI 33 kg/m2).
(…)" (doc. AI 52/17)
Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa residua dell’A. nel suo ultimo impiego di collaboratrice alla pulizia viene giudicata dal lato medico-teorico del 60% intesa come riduzione del tempo di lavoro o rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa completa. (…)” (doc. AI 52/22), il SAM ha concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le menomazioni constatate si situano unicamente nella sfera reumatologica.
Il consulente reumatologo Dr. med. __________ ritiene che l'A. come ausiliaria di pulizia sia abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto al massimo del 40%. Sono possibili combinazioni tra tempo e rendimento che risultino in un'incapacità complessiva del 40%. Per quanto riguarda l'evoluzione della capacità lavorativa l'A. ha interrotto il lavoro a causa dei problemi alla schiena a partire dall'8.2.2010, data del ricovero in medicina interna presso l'Ospedale Regionale di , sede, con successivo trasferimento a __________ fino al 12.3.2010. Dall'8.2 al 12.3.2010 l'A. dev'essere riconosciuta totalmente inabile al lavoro per qualsiasi attività. Successivamente la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale sia nell'attività svolta in precedenza, che in attività leggere e adatte. Il consulente non ritiene vi siano da prevedere cambiamenti a medio-lungo termine. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta esclusivamente ai problemi alla schiena. L'A. è limitata per lavori pesanti e mediamente pesanti, posizioni statiche prolungate, lavori che implichino movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco.
Le valutazioni endocrinologica, psichiatrica e neurologica non hanno permesso di evidenziare patologie che riducano la capacità lavorativa dell'A. nel suo ultimo impiego.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Provvedimenti d'integrazione professionali non sono indicati, considerata la bassa scolarità dell'A. Utile invece un aiuto al collocamento. Per quanto riguarda un'attività leggera e adatta che rispetti i limiti funzionali elencati dal nostro consulente reumatologo, l'A. è in grado di svolgere un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%, mentre l'A. è in grado di svolgere anche un lavoro mediamente pesante che non permetta il rispetto di criteri precedentemente elencati, come quello di ausiliaria di pulizia o attività simili, ma in tal senso il rendimento può essere ridotto fino al 40%.
Quale casalinga l'A. risulta inabile al lavoro nella misura del 20%, questa percentuale rende conto della non possibilità di eseguire i lavori più pesanti e ripetitivi che vengono già oggi delegati alle figlie.
Dal lato terapeutico:
la nostra consulente endocrinologa Dr.ssa med. __________ riterrebbe certamente ottimate il controllo del diabete, ma soprattutto una perdita ponderale significativa che potrebbe migliorare lo stato di salute e che potrebbe inoltre migliorare anche la prognosi dell'evoluzione del diabete;
sul piano psichiatrico potrebbe essere proposto all'A. uno spazio di ascolto volto a consentire-facilitare la metabolizzazione degli eventi di vita e le situazioni attuali;
dal lato reumatologico per il nostro consulente Dr. med. __________ sono formalmente da evitare misure chirurgiche. Entrano in considerazione misure conservative con fisioterapia, farmaci e infiltrazioni. Questi provvedimenti secondo il nostro consulente, non avranno un effetto sulla capacità lavorativa;
dal lato neurologico il nostro consulente non ha proposte terapeutiche.
10 OSSERVAZONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. 52/22-23)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 16 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 53/1-3) e la valutazione 10 luglio 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 55/1-2) – con decisione 27 settembre 2012 ha quindi negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dall’8 febbraio al 12 marzo 2010 e dal 13 marzo 2010 una capacità lavorativa nella sua attività abituale di ausiliaria di pulizia del 60% e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
Tale non può certo essere ritenuta la documentazione medica (quella sub doc. A6, fatto salvo il rapporto d’uscita del 22 settembre 2010 di __________ del Servizio fisio-ergote-rapia della clinica di riabilitazione di __________ già considerata dal SAM; cfr. l’elenco atti sub doc. AI 52/2-6) allegata al ricorso.
Infatti, il dr. __________, FMH in medicina generale, nello stringato certificato medico del 10 settembre 2012 non si è confrontato con la perizia 5 aprile 2012 del SAM concludendo in modo del tutto generico che “(…) non sono d’accordo con la decisione dell’AI in quanto la paziente summenzionata continua a lamentare un netto peggioramento. Per questo motivo penso sia opportuno rivalutare il caso. (…)” (doc. A2).
Dal canto suo il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nei rapporti 11 e 28 settembre 2012 indirizzati al dr. __________ (doc. A3 e A4) non si è espresso sulla capacità lavorativa e, senza confrontarsi con le conclusioni dei periti del SAM, si è limitato a riferire circa le visite del 10 e 27 settembre 2012 avuto riguardo anche alla RM della colonna lombare e alla RM cervicale eseguite il 12 rispettivamente il 26 settembre 2012 (doc. A5).
Invitato dal medico SMR dr. __________ a prendere posizione in merito (IV/bis), nel complemento 6 dicembre 2012, il SAM ha osservato:
" (…)
rispondo volentieri alle sue osservazioni riguardo la signora summenzionata. Abbiamo sottoposto la documentazione pervenutaci ai nostri consulenti in reumatologia Dr. med. __________ e in neurologia Dr. med. __________, entrambi hanno confermato completamente le loro prese di posizione nell'ambito della perizia SAM. Qui di seguito riportiamo le due prese di posizione dei nostri colleghi, a cui ci allineiamo completamente:
Dr. med. __________
"Volentieri rispondo alla Sua lettera del 23.11.2012 con la quale mi chiede di prendere posizione in merito ai rapporti medici pervenuti dopo la perizia multidisciplinare SAM del 5.4.2012. Faccio riferimento anche al mio consulto di reumatologia per questa perizia, con la data del 17.2.2012.
Abbiamo a disposizione un certificato medico del medico di famiglia Dr. __________ di __________ nel quale si comunica un disaccordo con la decisione dell'Al in quanto l'assicurata continua a lamentare un netto peggioramento. Si ritiene dunque opportuno rivalutare il caso.
Abbiamo a disposizione un consulto del Dr. __________ del 10.9.2012 indirizzato al Dr. __________. Alla IRM del 2011 è descritto un netto aumento dei processi degenerativi rispetto al 2007 negli ultimi 3 livelli lombari ora con una sclerosi veramente importante dei corpi vertebrali, persistenza dell'osteocondrosi, assenza di conflitti radicolari e substenosi del neuroforame L5 a destra. La diagnosi di sindrome lombo vertebrale in presenza di processi degenerativi molto importanti e diffusi, accentuati negli ultimi 3 livelli. Al momento nessun indizio per una radicolopatia. Date le circostanze il Dr. __________ ritiene necessario procedere ad una nuova IRM tanto più che la paziente ha fatto ricorso alla decisione dell'Al per cui una presa di posizione richiede esami di recente data.
Il rapporto della IRM della colonna lombare del 12.9.2012 parla di reperti sostanzialmente stabili rispetto all'esame precedente.
Nella sua lettera al Dr. __________ il Dr. __________ descrive dettagliatamente la IRM della colonna lombare e a questa aggiunge la IRM della colonna cervicale che conferma una discopatia monosegmentale C6/C7 con una protrusione a base larga senza conflitti radicolari e tanto meno conflitti con il mielon.
Si è provveduto a un'infiltrazione periradicolare L4 a destra in sede extraforaminale e in seguito si dovrà valutare l'ulteriore procedere.
In una nota del Dr. __________ per il servizio medico dell'AI del 15.11.2012 si afferma come l'attuale documentazione mostri una situazione sostanzialmente invariata a livello lombare mentre le alterazioni a livello cervicale non sono accompagnate da una clinica correlata.
Per quanto mi riguarda condivido pienamente le osservazioni del Dr. __________. La IRM lombare appare invariata rispetto al controllo precedente mentre vi è un peggioramento rispetto alla IRM, del 5.12.2007 che corrisponde a una dinamica naturale di evoluzione di alterazioni degenerative. Questa problematica è discussa in dettaglio a pagina 4 del mio consulto.
Al momento del mio consulto la paziente non lamentava rilevanti cervicalgie limitandosi a descrivere "scricchiolii" alla colonna cervicale (vedi pagina 2 del mio consulto): La presenza di una discopatia cervicale senza neurocompressione alla IRM è irrilevante in questa situazione. La prevalenza di tali alterazioni degenerative in una persona di 50 anni è altissima. Discopatie di questo tipo non correlano con i dolori.
Confermo dunque pienamente la valutazione espressa nel mio consulto di reumatologia del 17.2.2012. I nuovi documenti a disposizione non modificano in nulla la situazione."
Dr. med. __________
"Con la presente comunico di aver preso atto della nuova documentazione concernente la Signora RI 1.
In particolare l'A. è stata rivalutata dal Dr. __________, spec. FMH neurochirurgia, il 10 settembre 2012. La paziente descriveva un'accentuazione dei dolori lombari, in precedenza estesi alla gamba sinistra ma al momento della sua valutazione più pronunciati a destra. All'esame clinico non riscontra deficit neurologici motori, descrive parestesie diffuse alla gamba destra. Conclude con la diagnosi di "sindrome lombovertebrale in presenza di processi degenerativi molto importanti e diffusi accentuati negli ultimi tre livelli. Al momento nessun indizio per una radicolopatia". Ha così sottoposto l'A. ad un controllo radiologico con RM lombare che conferma la presenza di discopatie plurisegmentali a tutto il rachide lombare e in particolare una discopatia L4/5 e L5/S1 con leggera substenosi del forame L4 a destra in sede extraforaminale per protrusione laterale, protrusione a base larga L3/4 senza conflitti radicolari. Inoltre massicce ipertrofie delle faccette articolari L4/5 e L5/S1 in particolare a destra. A livello cervicale discopatia monosegmentale C6/7 con protrusione discale a base larga. Il Dr. __________ ha previsto una infiltrazione periradicolare L4 a destra in sede extraforaminale.
Complessivamente dunque la documentazione più recente non porta nuovi elementi più significativi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. In particolare non emergono deficit oggettivi riferibili ad una lesione delle strutture nervose, come già in occasione della mia valutazione dell'8 febbraio 2012, per cui per quel che riguarda la valutazione neurologica penso di poter confermare le mie conclusioni riportate nel rapporto del 09. 02.2012."
Sperando d'aver risposto in modo esaustivo alla sua richiesta, le porgiamo i nostri più cordiali e collegiali saluti.
(…)" (Doc. VI/2)
e, nell’annotazione 10 dicembre 2010, il dr. __________ ha concluso che “(…) rimando alla nota del 15.11.2012 e alla rispettiva risposta del SAM del 6.12.2012. In pratica si conferma la validità della valutazione SAM in assenza d’una documentata modifica dello stato di salute. (…)” (VI/5).
Questo Tribunale – ribadito che la perizia pluridisciplinare del 5 aprile 2012 non è stata validamente contestata e che alla stessa, unitamente al complemento peritale del 6 dicembre 2012 corredato dalle prese di posizione dei consulenti in reumatologia e neurologia, va riconosciuta piena forza probatoria – non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM.
Quanto all’ulteriore rapporto del 25 gennaio 2013 indirizzato all’avv. RA 1, il dr. __________ attesta una situazione stabile dal punto di vista neuroradiologico da diversi anni evidenziando che “(…) anche l’esame clinico non presenta nuovi aspetti. Il peggioramento quindi è prevalentemente soggettivo con dolori lombari importanti e fastidi alla gamba dx dovuti ad una leggera stenosi del forame L4 a dx in sede intra/extrafo-raminale. Infatti come già accennato una precedente infiltrazione periradicolare L4 a dx aveva portato ad una riduzione del dolore. (…)” (doc. B).
Al riguardo il dr. __________, nell’annotazione 5 febbraio 2013, ha rilevato che “(…) faccio presente che la recente RM cervicale ed l’esito della RM Lombare sono già stati sottoposti al SAM per presa di posizione. L’attuale scritto del dr. __________ conferma espressamente una stazionarietà del quadro neuro radiologico e del quadro clinico. (…)” (XIV/1).
Rispecchiando la perizia pluridisciplinare 5 aprile 2012 (doc. AI 52/1-57) ed il complemento 6 dicembre 2012 (VI/2) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non può quindi che confermare le conclusioni dei periti del SAM sopra esposte.
In questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad aggiornare gli atti medici va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'am-ministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9. Quanto alla valutazione economica, ricordato che secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuta l’inabilità lavorativa totale iniziata nel febbraio 2010 e vista la domanda di prestazioni del luglio 2010, sono determinanti i dati del 2011 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI, va rilevato quanto segue.
Nel 2011 – partendo da un reddito annuo di fr. 41'582.40 per il 2010 (vedi il salario mensile di fr. 3'465.20 attestato dal datore di lavoro nel suo questionario e il conto salario per il 2010 sub doc. AI 19/1-7 e 19/8) e aggiornati al 2011 (aumentandoli dell’1%; cfr. la tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei salari in termini nominali totale, pubblicata in La Vie économique 12-2012 pag. 91) – si ottiene un reddito da valido di fr. 41'998.22.
Sempre per il 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Va qui evidenziato che – ricordato il principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (STF 8C_654/2012 del 21 febbraio 2013, consid. 5.1 con riferimenti; DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400, 113 V 22; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572) e considerata una capacità lavorativa dal 12 marzo 2010 del 60% nella sua attività abituale quale ausiliaria di pulizia e dell’80% in un’attività adeguate rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.8) –, potendo la ricorrente sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’atti-vità semplice e ripetitiva nella misura dell’80%, si giustifica applicare i valori statistici.
Quanto alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura del 6% per attività leggere (la consulente ha concluso che “(…) visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 6% per attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 54/4), vedi anche la tabella sub doc. AI 54/1)), questo Tribunale ritiene che per i seguenti motivi essa vada corretta.
Infatti, questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2 maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”, il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente, adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA 32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).
In concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione del 6% stabilita dalla consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.
Ritenuta una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata (ipotesi, questa, a lei più favorevole) la riduzione del 10% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 38'435.96 (fr. 53'383.29 x 80% ridotti del 10% = fr. 38'435.96).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 41'998.22 e da invalido di fr. 38'435.96, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% ([41'998.22 - 38'435.96] x 100 : 41'998.22 = 8.48% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
2.10. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dall’Ufficio AI: “(…) tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno alla salute e del suo percorso socio professionale, lei risulta tuttora reintegrabile sul mercato del lavoro in attività generiche, non qualificate, di tipo semplice e ripetitivo, sia del settore Secondario che Terziario. (…)” (doc. AI 60/2) – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
Inoltre, anche i periti del SAM hanno rilevato che “(…) provvedimenti d’integrazione professionali non sono indicati, considerata la bassa scolarità dell’A. Utile invece un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 52/22) e la consulente in integrazione che “(…) sulla base delle informazioni raccolte e delle considerazioni effettuate, non esistono i presupposti per proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica / formazione ad hoc). (…)” (doc. AI 55/2).
Quanto invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, la consulente ha osservato che “(…) qualora l’assicurata lo richiedesse, si resta peraltro a disposizione per un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 55/2).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti