Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.260
Entscheidungsdatum
06.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.260

cr

Lugano 6 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 settembre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, in precedenza attivo in qualità di manovale, in data 22 novembre 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “malformazione piede destro (operato)” (doc. 1/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’UAI, con progetto di decisione del 3 aprile 2008 (cfr. doc. 36/1-3), poi confermato, dopo l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 18 gennaio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. doc. 74/1-5).

Questa decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2010.46 del 1° settembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. In data 2 maggio 2011, l’assicurato ha presentato all’Ufficio AI una seconda domanda di prestazioni, facendo valere un notevole peggioramento del suo stato di salute (doc. 112/1-9 e doc. 109/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia neurologica a cura del dr. __________, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 giugno 2012 (cfr. doc. 139/1-2), poi confermato con decisione del 19 settembre 2012, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, vista la stazionarietà dello stato di salute (cfr. doc. B).

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti medici e professionali (doc. I).

La rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. II).

Sostanzialmente, la rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione medica peritale del dr. __________, considerata incompleta in quanto, da una parte, il medico non ha precisato se la stenosi del canale lombare a livello L4/L5 abbia un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato oppure no e, dall’altra, non ha potuto tenere conto della protrusione mediana/paramediana L5/S1 destra a contatto con la radice S1, insorta successivamente alla data dell’esame peritale.

A mente della patrocinatrice tali lacune non possono venire colmate dalle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR riguardo alla presunta mancanza di mutamento dello stato di salute dell’interessato rispetto alla perizia del SAM del 2009, ritenuto che la valutazione delle ripercussioni delle patologie lombari sulla capacità funzionale residua dell’interessato non poteva venire affidata ad un medico generico, ma necessitava di un approfondimento da parte di uno specialista in materia.

La rappresentante dell’assicurato ha aggiunto che “mal si comprende perché l’Ufficio AI abbia ritenuto necessario aggiornare il quadro medico unicamente a livello neurologico e non abbia invece richiesto un aggiornamento ortopedico e – maggiormente indicato – reumatologico”, ritenendo che un approfondimento ortopedico-reumatologico risulti imprescindibile alla luce dell’evoluzione sfavorevole della patologia a livello del rachide lombare e del fatto che, accanto all’impossibilità per l’interessato di mantenere la posizione eretta, vi è ora pure la limitazione nel mantenimento a lungo della posizione seduta.

Infine, la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto che, una volta accertato il reale stato di salute dell’interessato, l’amministrazione predisponga anche un accertamento professionale volto a stabilire quali attività siano ancora esigibili, ritenuto che “risulta difficile ipotizzare quali attività egli sarebbe effettivamente in grado di svolgere, dal momento che vi sono limitazioni sia per le attività in piedi che per quelle sedute e visto che anche l’alternanza della posizione eretta a quella seduta non appare ideale, dovendo egli fare ricorso all’uso delle stampelle per potere camminare/stare in piedi” (doc. I).

1.4. In data 23 ottobre 2012, la patrocinatrice dell'assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V + F).

1.5. L’UAI, in risposta – dopo avere ribadito, anche alla luce di una nuova presa di posizione del SMR, che “non vi è motivo per mettere in dubbio il dettagliato e convincente rapporto finale 10 maggio 2012 nel quale il dr. __________ del SMR ha concluso per uno stato di salute invariato e ritenuto stazionaria la prognosi e l’evoluzione della capacità lavorativa” - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI + bis).

1.6. In data 26 novembre 2012, la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito le richieste ricorsuali, evidenziando nuovamente che la protrusione mediana / paramediana L5-S1 non era nota al dr. __________ al momento dell’esame peritale e rilevando che “il fatto che le patologie discali di nuova insorgenza non si manifestino ancora a livello neurologico, non significa che esse non abbiano conseguenze sulla capacità funzionale, conseguenze che possono essere valutate in modo preciso solo da uno specialista in materia, ossia da un reumatologo” (doc. VIII).

1.7. Con osservazioni del 4 dicembre 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 30 novembre 2012 (doc. X/bis), ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).

1.8. In data 7 maggio 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA un referto medico psichiatrico attestante un notevole peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. XII + F1).

1.9. Con osservazioni del 21 maggio 2013, l’UAI, dopo avere sottolineato che “l’asserito peggioramento dello stato valetudinario (dal punto di vista psichiatrico) può essere fatto risalire – al più presto (e nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato) – al mese di agosto 2012”, ha concluso che “quando l’amministrazione ha emanato la decisione impugnata (ovverosia il 19.9.2012) – momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – il termine di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI non era dunque scaduto, motivo per cui la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà - se del caso -formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).

1.10. In data 27 maggio 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso e di rinvio degli atti all’amministrazione per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, che tenga conto anche della problematica psichica (doc. XVI).

Il doc. XVI è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6. Nella decisione impugnata, l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato sia rimasto invariato rispetto al precedente referto peritale dei medici del SAM del 18 giugno 2009, come emerso dal referto peritale neurologico del dr. __________ e dalla valutazione finale del dr. __________ del SMR.

Il TCA, per i motivi che meglio verranno esposti qui di seguito, in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico, non può concordare con le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.

Da una parte, è vero che nel referto peritale del 30 aprile 2012, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “iperestesia nel territorio del ramo cutaneo laterale del piede destro (ramo distale del nervo surale destro) dopo intervento locale ortopedico; disturbo della sensibilità, piuttosto funzionale di tutto il membro inferiore destro; lombalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale, discopatie L4-L5, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari al membro inferiore destro; importante sovraccarico psicogeno con tendenza alla somatizzazione”, ha espressamente indicato che “dal punto di vista clinico la situazione non si è per niente modificata rispetto alla perizia del SAM del 2009, nessun fattore aggiuntivo, non è escluso che all’inizio l’assicurato abbia avuto un’algodistrofia, secondaria all’infezione al piede, attualmente non si riscontrano segni di disturbi neurovegetativi” (doc. 134-5).

D’altra parte, tuttavia, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha espressamente evidenziato che “non mi pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro, che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5).

Alla luce di questa chiara indicazione del perito neurologo, il TCA ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare anche un approfondimento a livello ortopedico, al fine di valutare l’evoluzione o meno delle patologie dell’interessato rispetto alla precedente valutazione peritale ortopedica del dr. __________, del 19 febbraio 2009, eseguita nell’ambito della perizia SAM del 2009.

Tale soluzione appare tanto più necessaria, ritenuto che, in un referto del 10 maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha constatato la presenza di “incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione discale mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale. A quanto pare la situazione è recentemente peggiorata con apparizione anche di disturbi alla gamba destra decisamente più importanti di prima” (doc. 136-2).

Nel referto del 23 maggio 2012 all’attenzione dell’AI, inoltre, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% con “impossibilità di camminare senza canne. Non può restare seduto a lungo” (doc. 137-5).

Viste le nuove patologie attestate dal dr. Liverani, comportanti, rispetto alla valutazione del dr. __________, l’insorgenza di una nuova limitazione funzionale - e meglio l’impossibilità per l’assicurato di mantenere a lungo la posizione seduta - l’amministrazione non poteva esimersi dal sottoporre l’interessato ad un approfondito esame specialistico ortopedico, al fine di verificare se fosse intervenuto o meno un peggioramento dello stato di salute.

L’amministrazione, al contrario, si è limitata ad indicare che lo stato di salute dell’interessato non aveva subito delle modifiche rispetto a quanto valutato dai medici del SAM in occasione della perizia del 2009, sulla base del rapporto finale del 10 maggio 2012 del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM.

Il medico del SMR ha infatti osservato:

" (…)

Valutazione:

l’attuale perizia neurologica e l’attuale documentazione da parte del dr. __________ non mostrano una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato con persistenza di un quadro somatoforme invariato." (Doc. 138-2)

La necessità di un approfondimento a livello ortopedico è stata poi ribadita nel referto del 10 ottobre 2012, nel quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha confermato che la “nota problematica lombare è in via di lento ma graduale peggioramento”, aggiungendo che “a mio avviso, la problematica maggiore attualmente è di tipo neuro-ortopedico centrata a livello delle patologie discali, di anche recente apparizione e al canale lombare stretto”, ritenendo importante “chiedere un nuovo consulto presso un ortopedico specializzato in chirurgia lombare” (doc. 150-32).

Nonostante queste considerazioni del dr. __________, l’amministrazione ha ancora una volta

  • a torto, a mente di questo Tribunale - omesso di sottoporre l’interessato ad un nuovo accertamento peritale in ambito ortopedico, ritenuto che il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 25 ottobre 2012, ha indicato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risultano nuovi elementi che non fossero presenti in occasione della valutazione peritale del dr. __________. Faccio presente che già al momento della valutazione peritale era nota al perito la discopatia lombare e il restringimento del canale spinale, alterazioni che però non sono ritenute essere alla base dei disturbi secondo il perito” (doc. 152-1).

Il TCA non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR.

Innanzitutto - contrariamente ad altri casi, nei quali il Tribunale federale non ha ritenuto necessaria una perizia reumatologica o ortopedica, dato che lo specialista in neurologia autore del consulto peritale si era espresso sulla situazione somatica della persona interessata nel suo insieme, ivi compresi gli aspetti reumatologici (cfr. STF 9C_282/2012 del 29 agosto 2012; vedi sul tema anche RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008] consid. 4; STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012; 9C_856/2010 del 27 giugno 2011; 9C_906/2010 del 5 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67) - nel caso di specie, il TCA non può considerare esaustiva la “sola” valutazione peritale neurologica del dr. __________, posto che, come ricordato in precedenza, lo stesso dr. __________ non si è espresso riguardo alla situazione somatica complessiva dell’interessato, ma ha specificatamente indicato che “non mi pronuncio dal punto di vista ortopedico per quel che concerne il piede destro, che l’assicurato non appoggia minimamente” (doc. 134-5).

Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal dr. __________ del SMR, al momento dell’esame peritale del 26 settembre 2011, il dr. __________ ha indicato che “una MRI del rachide lombo-sacrale mostra una discopatia L4-L5 con un canale relativamente stretto ed un possibile contatto con la radice L5 a destra” (doc. 134-2). Egli non era dunque a conoscenza dell’insorgenza “di incipienti discopatie da L3/L4 a L5/S1 con una protrusione discale mediale che provoca un restringimento medio grave del canale spinale”, segnalate dal dr. __________ nel referto del 10 maggio 2012 (doc. 136-2) e tali, a parere di quest’ultimo, da rendere impossibile il mantenimento della posizione seduta (doc. 137-5), postura per contro giudicata esigibile sia in occasione della precedente perizia del SAM del 2009, sia dallo stesso dr. __________ nel referto peritale del 30 aprile 2012.

Già solo per queste ragioni si giustifica quindi, secondo il TCA, il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio sugli aspetti somatici.

Il rinvio degli atti all’amministrazione si giustifica, inoltre, anche per gli aspetti psichici.

Contrariamente a quanto preteso dall’amministrazione – la quale, nelle osservazioni del 21 maggio 2013, ha considerato che “l’asserito aggravamento dello stato valetudinario (dal punto di vista psichiatrico) può essere fatto risalire – al più presto (e nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato) – al mese di agosto 2012”, motivo per il quale, al momento di emanazione della decisione impugnata, non era ancora scaduto il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI (doc. XIV) – il TCA ritiene che non sia possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, il peggioramento si sia effettivamente verificato nel mese di agosto 2012.

Al riguardo, va infatti sottolineato che, diversamente da quanto indicato dall’amministrazione, lo psichiatra curante del ricorrente, dr. __________, nel referto del 1° marzo 2013, non ha fatto risalire in maniera precisa e incontrovertibile l’aggravamento dello stato psichico al mese di agosto 2012, ma ha solo indicato che, a quel momento, si è verificato uno degli avvenimenti che possono aver fatto precipitare la situazione.

Il dr. __________ ha, infatti, dapprima evidenziato come la sintomatologia da lui riscontrata nell’assicurato “non è descritta né nella perizia psichiatrica del dr. __________ e neppure nel rapporto del dr. __________ del 2011”, motivo per il quale “paragonato con la valutazione dei due colleghi di quattro rispettivamente due anni fa, posso affermare che lo stato di salute del sig. RI 1 è molto peggiorato” per, poi, concludere che “è difficile stabilire quando sia avvenuto il peggioramento dello stato di salute e da quando perdura l’inabilità lavorativa”, aggiungendo che “molto probabilmente uno degli avvenimenti che hanno fatto peggiorare la situazione è stata la separazione dalla sua ragazza e madre di sua figlia avvenuta in agosto 2012” (doc. F).

Il TCA non può, in mancanza di approfonditi accertamenti dal profilo psichiatrico, concordare con la valutazione dell’amministrazione a proposito di un deterioramento dello stato psichico dell’interessato solo a partire dal mese di agosto 2012, non essendo possibile determinare con precisione a partire da quando i disturbi psichiatrici dell’assicurato hanno avuto un’incidenza sulla sua capacità lavorativa residua.

Alla luce della difficoltà espressa dallo stesso psichiatra curante riguardo al momento a partire dal quale far decorrere il peggioramento dello stato psichico dell’interessato con influsso sulla capacità lavorativa residua di quest’ultimo, si impone un approfondimento specialistico, atto a determinare se, accanto all’evento dell’agosto 2012 segnalato dal dr. __________, ci siano stati, in precedenza, altri avvenimenti che hanno contribuito al declino della condizione psichica e, in caso affermativo, a partire da quando.

Va, in questo ambito, tenuto anche conto del fatto che già nel referto peritale del 30 aprile 2012 il dr. __________ – il quale ha visitato l’assicurato il 26 settembre 2011 – ha messo in evidenza l’esistenza di un “importante sovraccarico psicogeno con tendenza alla somatizzazione”, esprimendo poi la propria valutazione riguardo alla capacità lavorativa residua “facendo astrazione dal sovraccarico psicogeno” (doc. 134-5).

2.7. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, che a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e, dopo avere valutato anche la necessità o meno di predisporre un accertamento professionale volto a stabilire se esistano e quali siano le attività ancora esigibili dall’interessato nonostante il danno alla salute, si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.8. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 19 settembre 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 22 ottobre 2012.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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