Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.250
Entscheidungsdatum
06.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.250

cs

Lugano 6 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 settembre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato nel 1955, indipendente, il 29 agosto 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

B. Dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria, aver fatto allestire una perizia specialistica oftalmologica ad opera della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia (doc. AI 34-1) ed aver esperito un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 38-1), con decisione del 19 settembre 2012, preavvisata dal progetto del 13 gennaio 2012 (doc. AI 20-1), l’UAI ha negato il diritto ad una rendita (doc. AI 39-1).

C. Con ricorso del 12 ottobre 2012 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I).

L’insorgente evidenzia un’incongruenza tra il grado d’incapacità lavorativa in attività adeguate attestato in sede peritale (riduzione del rendimento del 50%) e quanto accertato dal medico SMR, dr. med. __________, nel suo rapporto finale (abile al lavoro al 100% dal 1° luglio 2011) e sostiene che l’UAI non ha tenuto in giusta considerazione la perizia fatta allestire alla dr.ssa med. __________.

Il ricorrente rileva inoltre una contraddizione nella circostanza che l’amministrazione ha valutato in base al metodo straordinario la perdita di guadagno nell’attività abituale e secondo il metodo generale del raffronto dei redditi l’incapacità lavorativa in attività adeguate.

In conclusione l’insorgente chiede, in via principale, l’attribuzione di mezza rendita dal 16 marzo 2011 ed in via subordinata il rinvio degli atti all’UAI per una l’emanazione di una nuova decisione.

D. Con risposta del 26 ottobre 2012 l’UAI, sulla base della presa di posizione del dr. med. __________ del 25 ottobre 2012, ha chiesto il rinvio degli atti per una nuova valutazione medica e, a dipendenza dell’esito di questi ultimi, per nuovi accertamenti economici (doc. IV).

E. Chiamato a precisare se intendeva aderire alla proposta dell’amministrazione, il ricorrente ha rifiutato la transazione, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita AI sulla base della perizia allestita dalla dr.ssa med. __________ (doc. VI).

F. Il 6 novembre 2012 l’amministrazione ha confermato la richiesta di rinvio degli atti per una nuova valutazione (doc. VIII), mentre il ricorrente ha chiesto di sentire la dr.ssa med. __________ (doc. IX). Il 12 novembre 2012 l’assicurato ha ribadito di non essere d’accordo con la proposta di rinvio ed ha nuovamente domandato di essere messo al beneficio di mezza rendita ritenendo che le considerazioni del dr. med. __________, medico generalista, non possono inficiare quanto affermato dalla dr.ssa med. __________ (doc. XII). Il 16 novembre 2012 l’UAI ha nuovamente chiesto il rinvio degli atti per nuova valutazione (doc. XIV).

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

  1. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

  1. Va ancora evidenziato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004, I 543/03 e del 12 maggio 2004, I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

  1. In concreto il 25 ottobre 2011 il dr. med. __________ dell’”__________” di __________, dopo aver visitato l’insorgente ha affermato:

" (…)

M. RI 1 présente donc une cécité totale de l’oeil droit avec une atrophie optique totale de cet oeil. L’étiologie traumatique est évidente. Il n’y a, malheuresement, aucun traitement que l’on puisse proposer pour améliorer la fonction visuelle de cet œil. J’ai bien discuté de ce point avec M. RI 1 qui a bien compris sa situation.

L’œil gauche ne semble pas avoir été touché par le traumatisme. Je relève, cependant, une vision légèrement subnormale puisqu’elle n’est que de 80%, de loin comme de près et que le champ visuel montre quelques déficits diffus mi-périphériques non-systématisés. (….) Le pronostic visuel de l’œil gauche est excellent, il n’y a aucune pathologie active de cet œil actuellement.

(…)“ (doc. AI 23-3)

Incaricata dall’UAI di allestire una perizia specialistica, l’11 maggio 2012 la dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia, ha visitato il ricorrente ed ha affermato:

" (…)

Nel marzo 2011 ha subito un trauma cranico in __________, colpita soprattutto la zona temporo-orbitale destra. Da questo grave incidente ha perso completamente l’acuità visiva all’OD che non si è più ripresa da allora. Il paziente è stato ospedalizzato in __________ per una settimana poiché, oltre al trauma cranico, aveva subito pure fratture del radio sinistro. Durante l’ospedalizzazione ha ricevuto gocce di Prednisone all’OD, ma la TAC orbitale mostrava una frattura della parete orbitaria con interessamento del nervo ottico.

Il paziente era stato operato di cataratta all’OD, senza complicazioni, nell’ottobre 2010 dal dottor __________. Anamnesticamente aveva ricuperato una buona acuità visiva. Nel maggio 2011 invece è stato operato di cataratta all’OS, il decorso postoperatorio è stato complicato da un’endoftalmite che però si è risolta con terapia locale e intravenosa di antibiotici.

Soggettivamente il paziente accusa ancora, all’OS, dei disturbi visivi passeggeri (macchie mobili) e, naturalmente, un’assenza della visione binoculare e stereoscopica come pure un campo visivo ridotto.

Da allora il paziente non ha più avuto nessuna percezione luminosa all’OD, per cui si è abituato alla situazione di monocolo con perdita della visione stereoscopica binoculare e con un campo visivo ridotto al solo OS.

(…)

Diagnosi:

. pseudofachia OD (ottobre 2010)

. pseudofachia OS (maggio 2011)

. stato dopo endoftalmite postoperatoria OS (maggio 2011)

. atrofia post-traumatica del nervo ottico sinistro (marzo 2011)

. stato dopo trauma cranico (marzo 2011)

4.1

. atrofia post-traumatica del nervo ottico destro

. pseudofachia OS

4.2

. pseudofachia OD (esistente già dal 2010)

L’atrofia post-traumatica OD compromette irrimediabilmente l’acuità visiva: il paziente non potrà mai ricuperare un’acuità visiva a tale occhio.

All’OS la situazione è ancora variabile: attualmente non ho riscontrato segni infiammatori sia al segmento anteriore che posteriore. Sarebbe indicata una nuova valutazione refrattiva a tale occhio.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

  1. Menomazioni

A livello fisico il paziente è monocolo

2.1

Il paziente, nella sua ultima attività come tecnico elettronico, riesce ancora a noleggiare i suoi giochi elettronici ma non riesce più a ripararli poiché non possiede più una visione binoculare e stereoscopica.

2.2

Il paziente presenta una discreta acuità visiva all’OS, corretta, come pure un ottimo campo visivo.

2.3

L’attività attuale è praticabile solo in parte, non effettuando lavori di precisione nella riparazione dei giochi elettronici.

2.4

Quattro ore al giorno.

2.5/2.6

Sì, del 50%.

2.7

Dal marzo 2011 e poi del maggio 2011.

2.8.

La limitazione della capacità lavorativa è diminuita drasticamente dopo il trauma cranico del marzo 2011 e non è migliorata anche operando di cataratta l’OS, essendosi poi verificate complicazioni infettive post-operatorie. Il paziente ancora tuttora non ha un’acuità visiva perfetta.

C. Conseguenze sulla capacità d’integrazione

Sì, il paziente può senz’altro effettuare lavori che non richiedano una visione binoculare e stereoscopica.

No.

Il paziente è senz’altro in grado di svolgere altra attività che non richiedano una visione stereoscopica e binoculare perfetta.

3.2

Quattro ore al giorno.

3.3/3.4

Sì, del 50%.” (doc. AI 34)

Il 23 maggio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalla perizia da noi richiesta e condotta dalla Dr.ssa __________ – oculista, si rileva che nell’attività abituale, l’A può svolgere la sua attività abituale solo al 50% in quanto non può svolgere la parte di riparazione delle macchinette che lui noleggia, mancandogli la visione stereoscopica e binoculare, mentre in un’attività adeguata lo si deve ritenere abile al 100%” (doc. AI 36-3). Il medico ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 16 marzo 2011 al 30 giugno 2011 in qualsiasi attività. Dal 1° luglio 2011 è invece stata attestata un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività e dello 0% in attività confacenti al suo stato di salute (doc. AI 36).

Il 25 ottobre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

In occasione della valutazione peritale dr.ssa __________i la CL in attività adatta è stata definita essere del 50% (orario ridotto), sempre dal 1.7.2011, come per l’attività abituale.

In occasione della valutazione peritale in maggio 2012 la situazione era definita essere ancora variabile con indicazione a rivalutazione refrattiva.

In questo senso sarebbe indicato procedere ad una aggiornata valutazione oftalmologica dato che l’assicurato anche se monocolo dovrebbe ricuperare una piena CL in attività adatta che non richiede una visione binoculare o stereoscopica.” (doc. IV/Bis)

  1. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 (pubblicata in DTF 137 V 210) del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, per i motivi che seguono non può confermare il provvedimento che nega il diritto alla rendita.

L’insorgente evidenzia correttamente che il medico SMR, dr. med. __________, è incorso in un errore laddove, nel suo rapporto finale del 23 maggio 2012, sulla base della perizia della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia, ha attestato una totale capacità lavorativa in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente dal mese di luglio 2011 (doc. AI 36-3). Anche il medico SMR, dr. med. __________, il 25 ottobre 2012 ha confermato che in occasione della valutazione peritale “la CL in attività adatta è stata definita essere del 50% (orario ridotto), sempre dal 1.7.2011 come per l’attività abituale” (doc. IV/Bis).

La specialista ha infatti accertato che in attività che non richiedano una visione binoculare e stereoscopica perfetta l’insorgente è abile al lavoro per 4 ore al giorno, e meglio è presente una riduzione della capacità di lavoro del 50% (cfr. doc. AI 34-3 e doc. K).

Ciò tuttavia non è (ancora) sufficiente, contrariamente a quanto sembra sostenere l’assicurato, con riferimento alle sentenze 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009, per riconoscergli, senza ulteriori accertamenti, una mezza rendita d’invalidità. Infatti le sentenze citate dal ricorrente si riferiscono all’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno. Nella misura in cui l’incapacità al lavoro nella precedente attività è inferiore rispetto all’invalidità calcolata, di massima secondo il raffronto dei redditi, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, l’interessato è tenuto a mettere a frutto la sua capacità lavorativa nell’attività abitualmente esercitata. In tal caso l’incapacità lavorativa corrisponde all’incapacità al guadagno (cfr. sentenza 32.2010.184 del 18 febbraio 2011, consid.14).

In concreto, prima di pronunciarsi in merito, è necessario dapprima accertare il grado dell’incapacità lavorativa in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’interessato ed in seguito eseguire il calcolo dell’invalidità.

La perizia della dr.ssa med. __________, per i motivi che seguono, non è sufficiente per concludere che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% anche in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Dal referto del 14 maggio 2012 si evince che l’incapacità lavorativa si fonda in sostanza su due aspetti.

In primo luogo l’insorgente è limitato a causa dell’atrofia post-traumatica dell’occhio destro che compromette irrimediabilmente l’acuità visiva (il ricorrente non potrà mai recuperare un’acuità visiva a tale occhio).

In secondo luogo il limite viene dall’occhio sinistro, la cui situazione non è ancora stabilizzata.

A questo proposito la perita, riferendosi alla capacità lavorativa nella precedente attività, ha evidenziato come “la limitazione della capacità lavorativa è diminuita drasticamente dopo il trauma cranico del marzo 2011 e non è migliorata anche operando di cataratta l’OS, essendosi poi verificate complicazioni infettive post-operatorie. Il paziente ancora tuttora non ha un’acuità visiva perfetta” (doc. AI 34-3, sottolineatura del redattore; cfr. pure la risposta 2.2. dove la specialista afferma che “il paziente presenta una discreta acuità visiva all’OS, corretta, come pure un ottimo campo visivo”; sottolineatura del redattore).

La stessa dr.ssa med. __________ ha affermato, circa l’occhio sinistro, che “sarebbe indicata una nuova valutazione refrattiva a tale occhio” (doc. AI 34-2).

Del resto, come rileva l’UAI, la visione monoculare, di norma, non impedisce, da sola, a priori, l’esercizio di attività leggere e confacenti al nuovo stato di salute.

Con sentenza 32.2010.82 del 3 febbraio 2011, il TCA ha rammentato che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. sentenza federale del 27.7.1999, consid. 3b).

Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale aveva ammesso il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione.

Questa Corte con sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999 ha riconosciuto ad un assicurato, tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale interno all’occhio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”(cfr. p. 15).

Con pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.

Infine, con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.

In queste circostanze è necessario un approfondimento medico circa l’influenza della patologia all’occhio sinistro sulla capacità lavorativa dell’interessato. Tanto più che in concreto sia la dr.ssa med. __________ che il medico SMR, dr. med. __________, sono concordi nel ritenere indicata una nuova valutazione refrattiva dell’occhio sinistro (doc. AI 34-2 e doc. AI IV/Bis). In particolare con la presa di posizione del 25 ottobre 2012, il medico SMR propone di rinviare gli atti all’UAI per “procedere ad una aggiornata valutazione oftalmologica dato che l’assicurato anche se monocolo dovrebbe ricuperare una piena CL in attività adatta che non richiede una visione binoculare o stereoscopica” (doc. IV/Bis).

Circa i medici SMR, va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto, già in seguito alla perizia del 14 maggio 2012, visto quanto rilevato dalla dr.ssa med. __________, sarebbe stato necessario effettuare una nuova valutazione refrattiva dell’occhio sinistro per accertare accuratamente la capacità lavorativa del ricorrente anche in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Ciò non tanto perché la medesima andava “aggiornata”, quanto piuttosto perché il referto, in assenza di tale valutazione, non poteva essere considerato completo e dunque non poteva essere ritenuto conforme ai parametri giurisprudenziali per poter ritenere una perizia avente pieno valore probatorio.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011, DTF 137 V 210), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011; DTF 137 V 210).

In concreto, in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché sottoponga nuovamente il caso alla perita per una valutazione refrattiva dell’occhio sinistro e affinché si esprima nuovamente circa l’incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività ed in attività leggere. Nel nuovo referto occorrerà in particolare precisare in che misura la patologia all’occhio sinistro incide anch’essa sulla capacità lavorativa, per quanto tempo questa patologia ha avuto o avrà un’influenza sulla capacità lavorativa e se nel frattempo la situazione si è stabilizzata.

A dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’UAI dovrà valutare la necessità di eventuali accertamenti economici e, semmai, procedere con nuovi calcoli. In queste circostanze risulta prematuro esprimersi circa le ulteriori censure del ricorrente che oltre a rilevare che l’amministrazione non aveva tenuto conto dell’incapacità lavorativa del ricorrente al 50% anche in attività adeguate, ha chiesto spiegazioni circa l’utilizzo di due metodi diversi nel calcolo della perdita di guadagno (metodo straordinario per l’attività abituale e metodo ordinario per attività adeguate). Spetterà semmai all’UAI prendere posizione su questi aspetti.

In queste condizioni risulta superfluo sentire la dr.ssa __________ quale teste (doc. IX).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

Al ricorrente, rappresentato in causa, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

66