Raccomandata
Incarto n. 32.2012.247
cs
Lugano 5 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1969, da ultimo attivo quale agente di custodia, il 21 luglio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, con decisione del 31 marzo 2011 l’UAI ha negato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 18% (doc. AI 57-10).
C. In seguito al ricorso presentato da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la predetta decisione, il 22 giugno 2011 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, consistente nell’annullamento della decisione impugnata e nel rinvio degli atti all’UAI al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una valutazione peritale neurologica per definire l’eventuale problematica neurologica con riduzione della capacità lavorativa residua (inc. 32.2011.147).
D. Dopo aver fatto allestire una perizia medica pluridisciplinare ad opera del “__________” di __________ (doc. AI 74-1 e seguenti), con decisione del 4 settembre 2012, preavvisata dal progetto del 15 giugno 2012 (doc. AI 82-1), l’UAI ha confermato la reiezione della richiesta di prestazioni, calcolando un grado d’invalidità del 34% (doc. AI 88-1).
E. RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale e notarile __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I).
Il ricorrente chiede di essere posto al beneficio di misure di reintegrazione professionale e di una rendita AI sulla base delle future risultanze mediche che intende produrre in corso di causa.
L’assicurato evidenzia che sulla base delle attestazioni del suo medico curante, dr. med. __________, che lo ritiene completamente inabile nella precedente attività ed inabile al 40-45% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, avrebbe diritto a ¾ di rendita.
Circa le misure di reintegrazione professionale il ricorrente sostiene che dalla perizia del __________ di __________ emerge che i medici avrebbero constatato una reale esigenza di mettere in atto un aiuto concreto per permettergli di reintrodursi nel circuito economico normale, in particolare sarebbe utile un lavoro d’integrazione in un gruppo con altre persone. Trovandosi attualmente senza alcuna formazione, giacché per le attività di agente di custodia e di carpentiere effettuate in precedenza è stato giudicato completamente inabile al lavoro, il ricorrente ritiene manifestamente contrario alle indicazione dei periti la decisione di diniego di qualsiasi provvedimento professionale atto a riqualificarlo.
Circa la capacità lavorativa al 100% in attività leggere costatata dai periti, l’insorgente evidenzia che il medico curante, dr. med. __________ ha rilevato un peggioramento del suo stato di salute negli ultimi cinque anni e che il 6 novembre 2012 sarà sottoposto ad un accertamento medico specialistico.
F. Con risposta del 15 ottobre 2012 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
G. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto l’esito della valutazione del 6 novembre 2012 del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, “Leiter Wirbelsäulenchirurgie” (doc. VIII/E).
H. Tramite osservazioni del 22 novembre 2012, sulla base della presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, del 22 novembre 2012 (doc. X/Bis), l’UAI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).
in diritto
In ordine
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
Dal referto di 21 pagine, datato 29 marzo 2012, emerge che i periti, dopo aver descritto gli atti dell’incarto, i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati personali e socio professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di cervicalgie postraumatiche dopo distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di personalità emotivamente instabile F 60.3 (doc. AI 74-1 e seguenti).
Gli specialisti hanno attestato un’incapacità lavorativa totale nelle attività precedentemente esercitate dal 17 dicembre 2009 (doc. AI 74-15, 74-16, 74-19 e 75-3) ed una capacità lavorativa totale dal 3 ottobre 2010 in attività leggere, con le limitazioni ivi indicate (non attività pesante, non portare regolarmente pesi superiori ai 15 kg, possibilità di alternare la posizione della cervicale relativamente frequentemente, lavoro regolare con orari regolari senza conflittualità; possibilmente non lavoro d’équipe).
La valutazione è in sostanza stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________, il 3 aprile 2012 (doc. AI 75).
Con il ricorso l’insorgente ha prodotto un attestato del 2 maggio 2011 del dr. med. __________, specialista FMH neurochirurgia di __________ (doc. AI 90-15).
Pendente causa il ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato dei dr. med. __________, FMH neurochirurgia e __________ Leiter Wirbelsäulenchirurgie, del 6 novembre 2012, i quali, dopo aver descritto l’anamnesi e i dati oggettivi, hanno ribadito che l’interessato è completamente inabile al lavoro nelle precedenti attività, mentre in attività leggere “wie schon vor einem Jahr erwähnt wurde Pflegehilfe, Magazin-Portier etc sind bis max. 50% denkbar” (doc. E).
Chiamato a prendere posizione in merito, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" Ricorso:
rapporto dr. __________ del 2.5.2011
rapporto dr. __________ del 5.11.2012:
la situazione rispetto al 2.5.2011 non è migliorata
egli conferma la sua valutazione espressa nel 2011 d’una CL del 50% in attività adatta
non sono previste ulteriori misure
Valutazione:
l’attuale rapporto del dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di posizione del 2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non traspare una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici. Ritengo quindi che l’attuale rapporto non sia da sottoporre al __________.” (doc. X/Bis)
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto i dati soggettivi, compresa l’anamnesi, i dati personali e socio professionali, i dati oggettivi e gli esami, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di cervicalgie postraumatiche dopo distorsione cervicale il 13.8.1998 e disturbo di personalità emotivamente instabile F 60.3 (doc. AI 74).
Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate.
Al referto va attribuita piena forza probante.
La documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto stabilito dalla perizia del __________.
Il certificato del 2 maggio 2011 contiene infatti valutazioni in ambito neurologico già prese in considerazione dagli esperti nel loro referto del 29 marzo 2012 (cfr. pag. 6 della perizia, doc. AI 74-6), mentre quello del 6 novembre 2012 fa stato di una sostanziale stazionarietà della situazione valetudinaria. Nel certificato del 6 novembre 2012 si afferma che “im Vergleich zum Mai 2011 hat sich die Situation nicht verbessert” (doc. E; cfr. anche “Die Schwindelanfälle bei Retroflektion der HWS sind unverändert” e „(…) der beiden Hände im Sitzen nicht schlimmer aber auch nicht besser geworden“) e non figurano elementi oggettivi circa un peggioramento dello stato di salute subentrato dopo la valutazione peritale.
In queste condizioni il TCA condivide la presa di posizione del 22 novembre 2012 del medico SMR, dr. med. __________, il quale ha affermato che “l’attuale rapporto del dr. __________ riprende in pratica il contenuto della presa di posizione del 2011, rapporto noto al __________. Dall’attuale rapporto non traspare una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici” (doc. X/Bis).
A questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta dell’insorgente, di sentire quale teste il dr. med. __________ “per le eventuali necessarie delucidazioni in merito a quanto dal medesimo constatato e riferito” (doc. VIII) va di conseguenza respinta. Il contenuto delle attestazioni del medico curante è chiaro e non necessita di ulteriori delucidazioni.
Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA deve concludere che la valutazione del 29 marzo 2012 dei periti del __________ va confermata.
Mentre nelle precedenti attività svolte, ossia carpentiere e agente di custodia, l’interessato è completamente inabile al lavoro dal 17 dicembre 2009, in un’attività confacente, che rispetti i limiti funzionali descritti, l’assicurato ha una capacità lavorativa del 100% dal 3 ottobre 2010 (doc. AI 75-3).
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame dagli atti emerge che l’interessato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire, quale agente di custodia, nel 2010, un importo di fr. 86'618 (doc. AI 23-1).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale dell’8% (3% per attività leggere e 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari).
In concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del 10% (cfr. sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 contro cui è stato inoltrato ricorso al TF), più favorevole per il ricorrente, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 86'618 con quello da invalido di fr. 61'164, ridotto del 10% a fr. 55'048, si ottiene un grado d’invalidità del 36% che non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile del 40%.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare o conservare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18d LAI).
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Nel caso di specie, i periti hanno auspicato per il ricorrente un aiuto per una reintegrazione professionale al fine di inserire l’interessato nel circuito economico normale (cfr. doc. AI 74-17).
Dal rapporto della consulente in integrazione dell’8 giugno 2012 emerge che l’assicurato aveva espresso il desiderio di riqualificarsi nel settore sanitario (operatore socio assistenziale) e che si era proceduto con una valutazione scolastica (l’interessato ha beneficiato di un corso di formazione ai sensi dell’art. 7d LAI; cfr. doc. AI 27-1 e 28-1), chiedendo il parere dello psichiatra per una valutazione dell’idoneità della professione dal lato delle relazioni umane (doc. AI 81-1). Tuttavia, il docente di cultura del __________ di __________o aveva evidenziato parecchie lacune e una preparazione piuttosto modesta e incompleta (doc. AI 81-1 e 32-2) e il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 3 novembre 2010, aveva consigliato un’attività con scarsi contatti interpersonali, con scarse responsabilità e non percepita dall’assicurato come frustrante (doc. AI 81-1 e 36-1). Per la consulente in integrazione non appare di conseguenza opportuno un impiego con persone malate e con problemi sociali rispettivamente che necessitano aiuto nello svolgere atti quotidiani (doc. AI 81-1 e 37-1).
I periti del __________ hanno del resto anch’essi rilevato la presenza di un « trouble de personnalité présenté par l’expertisé générant une restriction à élaborer les situations conflictuelles interpersonnelles et une diminution de ses capacités d’adaptation » (cfr. pag. 17 della perizia, doc. AI 74-17).
L’interessato, nel mese di marzo 2011, ha inoltre preso parte ad un incontro informativo nel corso del quale ha espresso di voler beneficiare del sostegno del servizio di collocamento dell’AI (doc. AI 41-1; doc. AI 46-1). Il 7 marzo 2011 l’UAI ha rilasciato una garanzia per l’accertamento della scelta professionale (doc. AI 47-1) e l’insorgente ha frequentato il “percorso __________”, corso formativo specifico rivolto alle persone che si avvalgono del __________. Il 20 giugno 2011 l’amministrazione ha chiuso il mandato (doc. AI 61-1).
L’UAI infine, con la decisione impugnata, ha ribadito che l’interessato ha sempre la facoltà di annunciarsi per iscritto affinché sia dato seguito all’esame della valutazione di un eventuale aiuto al collocamento. La stessa consulente ha rilevato che si può ipotizzare un collocamento in tutte quelle attività rispettose dei limiti funzionali elencati in sede medica e che l’assicurato è “sicuramente reintegrabile in una vasta gamma di attività lavorative” (doc. AI 81-2; cfr. sentenze sopra citate). Per la consulente se l’insorgente dovesse trovare un’attività lavorativa in un ambito a lui poco conosciuto, si potrebbe ipotizzare un periodo di introduzione per permettergli di acquisire quelle nozioni che gli mancano (doc. AI 81-2).
In queste condizioni rettamente la consulente, e l’UAI nella decisione impugnata, hanno escluso la possibilità di una riqualifica nell’ambio auspicato dall’insorgente, ma hanno confermato la facoltà per il ricorrente di chiedere un aiuto al collocamento (doc. AI 81-3) sulla base dell’art. 18 LAI (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la Consulente IP per chiedere il citato aiuto (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011 e sentenza 32.2012.69 del 20 agosto 2012).
In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti