Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.246
Entscheidungsdatum
04.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.246

BS/sc

Lugano 4 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 14 agosto 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1964, casalinga, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità (per un grado d’incapacità al guadagno di 50%), con effetto dal 1° gennaio 2000 (cfr. decisione 12 aprile 2002 in doc. AI 59).

La mezza rendita è stata confermata in via di revisione il 16 marzo 2006 (doc. AI 77) e 19 luglio 2010 (doc. AI 96).

1.2. Nel mese di settembre 2010 l’assicurata, per il tramite del suo medico curante, ha inoltrato un’ulteriore domanda di revisione sostenendo un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 97).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare (eseguita dal SAM) ed un’inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 14 agosto 2012 (preavvisata il 29 marzo 2012) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione (doc. AI 133).

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI il presente ricorso, trasmesso dall’amministrazione al TCA per competenza decisionale, postulando un aumento del grado d’invalidità. In particolare contesta la valutazione economica effettuata dall’assistente sociale __________. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. Su richiesta del TCA, il 31 ottobre 2012 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni alla presa di posizione dell’assistente sociale allegata alla risposta di causa (XI), formulando con lettera 30 ottobre 2012 “una domanda di revisione a seguito della partenza di mia figlia __________ per l’università di __________ avvenuta a inizio scorso mese di settembre” (doc. X).

Il 16 novembre 2012 l’Ufficio AI, a sua volta, ha inoltrato le proprie contro-osservazioni, precisando che lo scritto 30 ottobre 2012 verrà trattato alla stregua di una domanda di revisione (XII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità di grado maggiore dell’attuale mezza rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, é di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che é sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.7. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro dell’ultima domanda di revisione l’assicurata è stata visitata dal SAM. Dal referto 24 ottobre 2011 risulta che essa è stata esaminata dal punto di vista pneumologico, reumatologico e psichiatrico. I periti hanno riscontrato diverse affezioni invalidanti tra le quali asma bronchiale verosimilmente prevalentemente di tipo intrinseco, poliallergia, malattia di Widal, poliartropatia psorisiaca (DD di sindrome di Sapho), malattia di reflusso gastroesofageo (DD:cofattore per asma intrinseca), sospetta sindrome di Cushing secondaria al trattamento cronico con corticosteroidi, herpes, zoster palpabile recidivante, artropatia psorisiaca evolutiva dagli anni 90, gonartrosi femoretibiale mediale d.d.p, lieve alterazioni statische degenerative a carico della colonna vertebrale (cfr. perizia pp 21 e 22).

Esclusa un’inabilità lavorativa psichiatrica, i periti del SAM hannon concluso:

" (…)

Dal punto di vista pneumologico la capacità lavorativa nell'attività come casalinga non è superiore al 25% a partire dal 2007 a causa della progressione della malattia infiammatoria bronchiale con incapacità lavorativa totale per attività da pesanti a moderate e abilità lavorativa al 50% per attività leggere con dispnea sotto sforzo a portare pesi e rapida affaticabilità.

La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la dispnea da sforzo marcata facendo le scale, in salita o portando pesi. Nella sua attività come casalinga non è in grado di fare lavori pesanti, nè di salire o scendere le scale, nè di portare o spostare pesi. Dal punto di vista terapeutico, ci sono scarsissime possibilità d'influenzare la patologia e la sua evoluzione: essere comunque non influenzerebbero la prognosi valetudinaria.

L'A. è quindi inabile al lavoro al 100% per tutte quelle attività che non richiedono sforzi fisici più che leggeri e soprattutto inabile per tutte quelle attività che si svolgono a contatto con agenti irritanti respiratori, condizioni ambientali avverse, temperature elevate, luoghi polverosi o simili.

Per l'attività come casalinga vi è dunque un'abilità lavorativa del 25%. (…)"

(doc. AI 110/27)

Rispetto al 2007 i periti hanno quindi riscontrato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, in particolare dovuto alla progressione della malattia infiammatoria bronchiale.

2.8. L'Ufficio AI ha poi incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 16 marzo 2012. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito un’invalidità complessiva del 50% (doc. AI 118). Va qui ricordato che anche nella precedente inchiesta economica, svolta il 14 novembre 2001, l’assicurata è stata considerata invalida nella misura del 50% (doc. AI 52).

In data 15 maggio 2012 l’allora patrocinatore dell’assicurata ha contestato la succitata inchiesta economica (doc. AI 127); l’assistente sociale ha quindi preso posizione confermando il proprio operato (doc. AI 130).

Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione essendo il grado d’invalidità rimasto invariato.

Con il presente ricorso l’assicurata chiede una rivalutazione degli impedimenti nell’espletare le mansioni casalinghe in quanto non può più contare sull’aiuto dell’anziana madre 75enne, nonché di sua figlia (nata il 1993) partente a settembre 2012 per l’Università di __________ e di suo figlio (nato il 1990) il quale a giugno 2013 dovrebbe lasciare l’economia domestica.

Orbene, dopo un attento esame degli atti questo TCA non può che prestare adesione alla valutazione dell’assistente sociale, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Nell’inchiesta economica è stata inoltre correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e, quindi, della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari. A quest’ultimo proposito, é utile segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2). In concreto, l’assistente sociale ha debitamente tenuto conto del ragionevolmente ed esigibile aiuto nell’economia domestica del marito e dei figli oramai maggiorenni (nella precedente inchiesta economica del 2002 gli stessi erano minorenni). Per questo motivo, nonostante un aggravio dello stato di salute (le limitazioni sono di natura fisica) rispetto alla precedente valutazione, le percentuali degli impedimenti per l’espletamento di alcune attività domestiche (punto 5.2 “Alimentazione”; 5.3 “Pulizia dell’appartamento”; 5.4 “Spesa e acquisti diversi”, 5.5 “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti”) sono state leggermente ridotte. Non risulta invece che l’assistente sociale abbia indicato l’aiuto della madre dell’assicurata.

Certo, le conclusioni dell’inchiesta economica sono differenti da quelle del SAM. Va rilevato che l’assistente sociale, persona qualificata per l’espletamento di simili valutazioni, ha tenuto conto delle limitazioni fisiche esposte in sede peritale. D’altronde, trattandosi di problematiche psichiatriche le risultanze dell’inchiesta economica a domicilio hanno la priorità sulla valutazione medico-teorica (cfr. consid. 2.6 e STCA 32.2011.69 del 22 settembre 2011 consid. 2.7).

Per quanto riguarda il fatto che nel settembre 2012 la figlia abbia iniziato gli studi universitari (cfr. la relativa attestazione in doc. AI 127-10), rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato:

" (…)

Ritenuto che la decisione impugnata è stata emessa il 14 agosto 2012 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali) -, occorre sottolineare che le mutate condizioni familiari di cui sopra potranno se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione). A tal proposito, l'assistente sociale __________ – nella sua annotazione 9.10.2012 qui allegata – ha precisato quanto segue: "ho letto il ricorso del 14 settembre e, con il massimo rispetto per le osservazioni espresse dall'assicurata, confermo di non trovare nuovi elementi atti a modificare la mia valutazione del 16 marzo 2012.

Un'eventuale rivalutazione della situazione potrà se del caso essere effettuata – in sede di revisione – in seguito alle mutate condizioni familiari, ovverosia la partenza della figlia per l'Università di __________ avvenuta lo scorso mese di settembre". (…)" (doc. VIII, p. 4)

Pertanto, visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Presentando dunque l’assicurata un grado d’invalidità del 50%, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Gli atti vanno comunque trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda all’evasione della domanda di revisione 30 ottobre 2012 (cfr. consid. 1.6).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’evasione della domanda di revisione ai sensi dei considerandi.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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