Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.240
Entscheidungsdatum
02.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.240

BS/sc

Lugano 2 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 agosto 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 2002, è dislessico dalla nascita (la dislessia, che fa parte dei disturbi specifici dell’apprendimento, è una difficoltà che concerne la capacità di leggere in maniera corretta e fluente, non causata da deficit deficit intellettivo né tantomeno da problemi ambientali o psicologici; cfr. www.dislessia-ticino.ch).

Nel giugno 2012 il bambino, tramite sua madre, ha chiesto all'Ufficio AI la garanzia per la copertura delle spese per un corso presso un centro di dislessia (metodo Davis®) e per la consegna di un personal computer (doc. AI 1).

1.2. Con decisione 13 agosto 2012 (preavvisata 5 luglio 2012) l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

" (…)

Secondo le lettere circolari 268 e 274 il Personal Computer fa parte di ogni economia domestica per cui non è riconosciuto da parte dell'Assicurazione Invalidità come mezzo ausiliario.

Per quel che riguarda il corso per la dislessia-logopedia, non è una prestazione riconosciuta dall'ufficio assicurazione invalidità, perequazione finanziaria dell'ottobre 2007." (doc. AI 6/5)

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa la madre dell’as-sicurato ha interposto tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento da parte dell’AI delle spese per la frequentazione del corso per dislessici e per l’acquisto di un personal computer, misure necessarie, a suo parere, per permettere a suo figlio di frequentare la scuola senza dover ripetere degli anni e per il suo benessere psicologico. Viste le ristrettezze economiche, essa ha chiesto l’esonero dal pagamento delle spese e tasse di giustizia.

In data 10 ottobre 2012 la madre del ragazzo ha trasmesso a questa Corte la risoluzione 26 settembre 2012 del DECS in merito alle misure pedagogiche di scolarizzazione per allievi dislessici, disortografici e discalculici (doc. B).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. In data 22 maggio 2013 questo TCA ha posto alcune domande all’Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS), ricevendo risposta il 26 giugno 2013 (X). Su richiesta della scrivente Corte, solo l’Ufficio AI con scritto 3 luglio 2013 (XII) ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al citato accertamento mentre che l’insorgente è rimasto silente.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121),

Nel caso concreto, la decisione contestata 13 dicembre 2012 è stata inviata alla madre dell’assicurato mediante posta ordinaria e non raccomandata. Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (dal 15 luglio al 15 agosto inclusi; art. 11 lett. b Lptca), il ricorso risulta essere tempestivo non avendo del resto l’Ufficio AI dimostrato il giorno della notifica della decisione stessa.

nel merito

2.3. Nel caso in esame in lite è la questione a sapere se a favore dell’assicurato, minore di 20 anni e portatore di dislessia, l’Ufficio AI deve assumersi le spese per un corso per dislessici e per l’acquisto di un PC.

2.4. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.

Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2008 l’art. 12 cpv. 1 LAI stabilisce che tale diritto è riconosciuto sino all’eta di 20 anni compiuti.

In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi.

Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36 n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

2.5. Nel caso in esame la madre dell’assicurato ha chiesto che l’Ufficio AI si faccia carico del corso Davis® per dislessici. Si tratta di un corso che, dopo un colloquio chiarificatore, ha i seguenti programmi: profilo sintomatico, procedura d'orientamento Davis®, allenamento alla giusta percezione; controllo dell'energia (tensione/rilassamento) utilissimo durante la letto-scrittura e per l'autocontrollo; riconoscere i fattori che creano confusione e eliminarli, padronanza dei simboli Davis®; esercizi atti a migliorare, perfezionare lettura, ortografia, grafia; far propria una tecnica d'apprendimento congeniale, aumentando la fiducia in sé; organizzazione del proprio lavoro; coinvolgimento, istruzione della persona che seguirà il cliente a casa; programmazione delle attività future da svolgere a casa. Dopo il corso, appoggio didattico: per telefono o tramite e-mail (dal sito www.dislessia.ch).

Nella decisione contestata l’amministrazione ha negato l’assunzione dei relativi costi spiegando che “il corso per dislessia-logopedia non è una prestazione riconosciuta dall’Ufficio assicurazione invalidità, perequazione finanziaria dell’ottobre 2007”. In effetti, come si evince dal “promemoria sulla perequazione finanziaria” allegato alla decisione contestata e prodotto con il ricorso (doc. A 10), a seguito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5617), la responsabilità della formazione scolastica speciale è stata trasferita dall’AI ai Cantoni. In particolare, come si legge nel citato promemoria, “i Cantoni devono finanziare interamente la formazione degli allievi in situazione di handicap. Assumeranno quindi le responsabilità, a partire dall'educazione speciale precoce, per casi particolari dalla nascita, fino al compimento dei 20 anni, nel contesto della scolarità obbligatoria, ricoprendo anche le misure previste fino a oggi dall'articolo 19 della legge sull'assicurazione invalidità (LAI)."

Nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale ex art. 19 LAI, l’AI assegnava sussidi (assegni speciali) per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica per permettere la frequentazione della scuola pubblica, tra cui figurava la logopedia per assicurati colpiti da gravi difficoltà d'eloquio (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI, 19 cpv. 3 LAI nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995 1129]; art. 8 cpv. 4 lett. e, art. 9 cpv. 2 lett. a OAI, pure nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007 [RU 1996 3135]).

2.6. Con scritto 22 maggio 2013 questa Corte ha formulato all’UFAS le seguenti domande:

" (…)

  1. Il trattamento per dislessia è riconosciuto quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI? (p.f. motivare la risposta)

  2. A che condizioni una terapia logopedica, sino al 31 dicembre 2007 quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica ex art. 19 v.LAI, può essere prescritta anche ad un bambino dislessico?

  3. I costi relativi al metodo Davis® possono essere assunti dall’AI? A quale titolo? In caso negativo, per quale motivo?" (doc. VIII)

Queste le risposte ricevute dall’autorità di vigilanza con lettera 26 giugno 2013:

" Le persone dislessiche presentano delle difficoltà d'apprendimento della lettura, dell'identificazione delle lettere, delle sillabe e delle parole. Di regola il "trattamento" a cui si sottopongono le persone che soffrono di dislessia è la logopedia (sin. ortofonia). Anche altre terapie alternative, come il metodo Davis®, possono essere utilizzate. Il trattamento Davis® rappresenta una strategia di apprendimento per le persone che soffrono di dislessia e il suo scopo è di tenere sotto controllo la dislessia. Questo metodo prevede tre tecniche di base che hanno come fine di permettere di conoscere l'alfabeto e i simboli di base del linguaggio e di esercitare la comprensione di testi.

Ad 1) Come visto il trattamento per la dislessia è la logopedia. La logopedia non fa parte dei provvedimenti sanitari necessari alla persona assicurata per favorire l'integrazione nella vita professionale e non è dunque non è riconosciuta dall'AI.

L'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI ne esclude esplicitamente la presa a carico. Nell'assicurazione invalidità la logopedia appartiene provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica.

Ad 2) Fino al 31.12.2007, la logopedia era presa a carico dall'AI conformemente all'art. 8ter cpv. 2 lett. a OAI in relazione con l'art. 19 LAI a condizione che la misura fosse indispensabile per la frequentazione della scuola speciale (RCC 1970 pag. 272). A partire dal 1° gennaio 2008, in seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, tutti i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica sono a carico dei Cantoni (FF 2005 5540).

Ad 3) Come indicato il metodo Davis® rappresenta un metodo alternativo alla logopedia per il trattamento della dislessia. Nella misura in cui il metodo Davis® dovesse essere assimilato alla logopedia, i costi che ne derivano non potrebbero essere presi a carico dell'AI in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI.

Nella denegata ipotesi in cui questo trattamento dovesse essere assimilato ad un provvedimento sanitario, la condizione dell'indicazione secondo le conoscenze mediche (art. 2 cpv. 1 OAI) farebbe difetto." (doc. X)

Nella misura in cui, quindi, per il trattamento della dislessia l’assicurato necessita di logopedia – rispettivamente del metodo Davis® alternativo alla logopedia – come visto al precedente considerando, dal 1° gennaio 2008 la stessa non è (più) a carico dell’AI ma dei Cantoni. Spetta piuttosto alla madre, rispettivamente ai docenti della scuola – qualora non l’avessero ancora fatto – segnalare la dislessia alla preposta autorità pedagogica cantonale (Ufficio della pedagogia speciale; http://www4.ti.ch/decs/ds/ups/ufficio). In questo contesto va ricordata la direttiva 26 settembre 2012 del DECS, prodotta dalla madre dell’assicurato il 10 ottobre 2012 (VI). Questa direttiva prevede alcune misure di natura pedagogica per garantire una scolarizzazione adeguata degli allievi, fra l’altro, dislessici.

Va poi fatto presente che il metodo Davis® per la dislessia non è assunto dall’Ufficio AI quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, poiché, come sostenuto dall’UFAS (cfr. risposta a domanda no. 3), non adempie alle condizioni scientificamente riconosciute di cui all’art. 2 cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.4). Nemmeno il citato metodo può essere assunto dall’AI quale provvedimento sanitario ex art. 13 LAI in quanto la dislessia non è contemplata nell’elenco delle infermità congenite.

2.7. L’Ufficio AI, con riferimento alla lettere circolari no. 268 e 270 (entrambe allegate alla decisione contestata), ha giustamente sostenuto che il personal computer fa parte della dotazione di base di qualsiasi economia domestica motivo per cui la sua consegna, inclusi i relativi accessori, non può essere fatta valere per motivi d’invalidità e non può essere di conseguenza finanziata dall’AI. Va poi fatto presente che le succitate circolari riguardano gli assicurati ciechi e le persone fortemente menomate alla vista, alle quali, secondo la cifra 11.06 OMAI “sono finanziati i sistemi di lettura e scrittura nella misura in cui possono leggere solo con un tale sistema o che tale sistema facilita notevolmente il contatto con l’ambiente e se dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso”.

Nel caso in esame, se alle persone cieche e ipovedenti l’AI riconosce, a determinate condizioni, solo i sistemi di lettura e scrittura e non il costo del personal computer (per il suesposto motivo), rettamente all’assicurato, non rientrante in questa tipologia di persone, l’Ufficio AI ha negato la garanzia per l’acquisto del pc, la cui consegna non è del resto legata alle sue difficoltà di apprendimento.

Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.8. L’assicurato, per il tramite di sua madre, ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in ambito di istanza esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità di un avvocato decade.

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata (doc. A12) risulta che la madre dell’assicurato, divorziata e casalinga, beneficia di fr. 2'572.-- mensili di assistenza sociale. Ne consegue che l’istante dev’essere considerato indigente.

Di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica della famiglia dell’assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

  3. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.8 le spese sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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