Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.239
Entscheidungsdatum
17.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.239

cs

Lugano 17 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 dicembre 2011, dopo averlo preavvisato con progetto dell’8 aprile 2011, l’UAI ha posto RI 1, nato il __________, con effetto dal 1° maggio 2011, al beneficio di una rendita intera d’invalidità (doc. AI 49-1).

1.2. L’8 giugno 2011 l’amministrazione ha dato avvio ad una procedura di revisione della prestazione (doc. AI 34-1).

1.3. Dopo uno scambio di corrispondenza con i rappresentanti di RI 1, che si sono succeduti nel tempo e che contestavano l’inizio della procedura di revisione prima dell’emissione di una decisione formale facente seguito al progetto dell’8 aprile 2011 (cfr. doc. AI 40-1 e 43-1) ai quali l’amministrazione ha spiegato di aver proceduto ad una revisione immediata poiché lo stato di salute non era ancora stabilizzato (doc. AI 42-1), l’UAI ha sottoposto l’interessato ad una perizia pluridisciplinare del SAM, in seguito alla quale, accertato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato, con decisione del 20 agosto 2012, preavvisata con progetto del 27 marzo 2012 (doc. AI 55-1), ha ridotto la rendita al 50% (grado d’invalidità: 55%), a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. A1).

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (doc. I).

Il ricorrente contesta innanzitutto la procedura applicata dall’UAI, affermando che l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione soggetta ad opposizione, ma solo un progetto di decisione. Nel merito contesta la perizia pluridisciplinare del SAM ed evidenzia che il dr. med. __________ ha chiesto due ulteriori valutazioni specialistiche presso uno psichiatra e un angiologo. L’insorgente rileva “in via subordinata come l’agire dell’Ufficio AI non ha di certo contribuito a permettere” all’assicurato “di migliorare il suo stato di salute, in particolare quello psichico, già molto precario a seguito della malattia che lo ha colpito”, ed in particolare per una serie di motivi elencati nell’impugnativa, ossia: la notifica di informazioni riservate direttamente al proprio datore di lavoro, la mancata notifica alla rappresentante del progetto di decisione del 27 marzo 2012, la mancata emissione di una decisione soggetta ad opposizione, la decisione di rinunciare ad un’integrazione professionale con la comunicazione verbale che l’età non lo permetteva più, l’invito da parte di uno dei medici che si è occupato di effettuare la perizia pluridisciplinare di contestare la stessa poiché esperita in assenza di tutti i dati medici completi.

1.5. Con risposta del 9 ottobre 2012 l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.6. Il 16 maggio 2013, nel corso di un'audizione personale, tramite l’avv. RA 1, il ricorrente è stato informato del fatto che in concreto potrebbe sussistere, in caso di rinvio della procedura all’UAI, un potenziale rischio di reformatio in peius circa l’aspetto angiologico e gli è stato assegnato un termine scadente il 4 giugno 2013 per esprimersi in merito (doc. VI). Con scritto del 3 giugno 2013 il ricorrente ha affermato di mantenere il ricorso (doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata per questioni formali, poiché l’UAI non ha emesso alcuna decisione su opposizione.

La censura va respinta. Con la riforma della LAI entrata in vigore il 1° luglio 2006 è stata introdotta, in ambito AI, la procedura di preavviso (art. 57a LAI), in luogo di quella dell’opposizione.

In concreto l’amministrazione, emanando il 27 marzo 2012 un progetto di decisione, ricevuto dalla rappresentante del ricorrente l’11 aprile 2012 (doc. AI 58-1) ed il 20 agosto 2012 una decisione formale (doc. AI 49-1), ha agito correttamente.

Il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

  • le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nel caso concreto si tratta di stabilire se a ragione l’UAI ha ridotto la rendita intera cui aveva diritto il ricorrente dal 1° maggio 2011. L’amministrazione, sulla base della perizia SAM del 12 marzo 2012, ritiene che, in seguito al miglioramento dello stato di salute, l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione impugnata del 20 agosto 2012.

Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è stato dichiarato completamente inabile al lavoro dall’8 maggio 2010, essendogli stata diagnosticata la presenza del morbo di Leriche con claudicatio bilaterale stadio IIB.

Il morbo di Leriche è una sindrome caratterizzata da sintomi di deficit circolatorio a livello degli arti inferiori (sensazione di arto freddo, claudicatio intermittens, comparsa di ulcere cutanee o di gangrena), che si manifestano in caso di occlusione del tratto terminale dell’aorta o delle arterie iliache (cfr. www.corriere.it/salute/dizionario).

In seguito a questa diagnosi, il 26 maggio 2010 l’interessato ha subito un intervento di by-pass aorto-bifemorale con protesi Flow-neet bioseal 16/8 mm (doc. AI 13-8).

Il dr. med. , all’epoca vice primario presso l’ di __________, ha fatto parte dell’équipe che ha operato l’insorgente (doc. AI 13-8) ed è stato indicato quale medico curante insieme al dr. med. __________ nella richiesta di prestazioni dell’8 ottobre 2010 (doc. AI 4-1 e seguenti).

Il 3 febbraio 2011 l’interessato ha subito un intervento di ernioplastica cicatriziale con posa di rete Ultrapro 15 x 30 cm ad opera dei dr. med. , __________ e __________ dell’ di __________ (doc. AI 23-3).

Il 5 aprile 2011 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di Morbo di Leriche con stato dopo bypass aorto-bifemorale con protesi Flow-neet (26.05.2010) e stato dopo intervento chirurgico di ernioplastica cicatriziale con posa di rete il 03.02.2011, ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’interessato dall’8 maggio 2010 ed ha osservato che in seguito all’operazione del mese di febbraio 2011 vi è un “IL totale in qualsiasi attività a tre mesi post-operatori” (doc. AI 27-1 e seguenti).

Con progetto di decisione dell’8 aprile 2011 (doc. AI 28-1), confermato dalla decisione del 15 dicembre 2011, all’insorgente è stata assegnata una rendita intera a far tempo dal 1° maggio 2011 (doc. AI 49-1).

Il 17 novembre 2011 il SAM ha informato l’insorgente di essere stato incaricato dall’UAI dell’allestimento di una perizia ed ha indicato il dr. med. __________ quale perito e i dr. med. __________ (psichiatria) e __________ (angiologia), quali consulenti (doc. 39-1).

Dal referto, datato 12 marzo 2012 (doc. AI 50-1), risulta che i periti hanno fatto capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura angiologica (dr. med. __________), di natura chirurgica (dr. med. __________) e di natura psichiatrica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) per problemi correlati a condizione medica generale e alla disoccupazione (ICD-10 Z56), stato da ernioplastica cicatriziale con posa di rete (3.2.2011), dolori cronici della parete addominale dopo ernioplastica e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di stato da by-pass aortobifemorale con protesi (26.5.2010) per sindrome di Leriche con anastomosi termino-laterali prossimali e distali, stato dopo occlusione embolica dell’arteria poplitea distale di sinistra, dislipidemia trattata, stato da tabagismo (sospeso 2010), stato da appendicectomia, stato da calcolosi renale (2005), stato da ricostruzione dopo ferita accidentale al palmo della mano destra (1965 circa), stato da asportazione di cisti tendine alla mano sinistra (1997).

Circa l’anamnesi patologica, i periti rammentano tra l’altro:

" (…)

Nel 2007 inizia a lamentare difficoltà alla deambulazione, in particolar modo in salita e sulle scale, con un peggioramento dei sintomi che si protrae per ca. due anni. Nel periodo precedente l’intervento, percorreva ca. 200 m su terreno piano e ca. dieci gradini prima di doversi fermare per l’incapacità alla deambulazione.

8.5.2010: comparsa di dolore violento all’addome e al fianco sin. che progressivamente si sposta lungo tutto l’arto inferiore. Collateralmente ha un grave stato di agitazione con sudorazione profusa e dolore all’arto. Assume di propria iniziativa degli antidolorifici senza nessun risultato e dopo poche ore, in seguito alla comparsa di un nuovo episodio doloroso all’arto inferiore, viene trasportato all’__________ di __________, sede __________. Viene quindi ricoverato in data 8.5.2011 e si pone la diagnosi di arteriopatia periferica agli arti inferiori con sindrome di Leriche cronica, occlusione trombotica dell’aorta addominale distale e dell’arteria iliaca sin.; embolizzazione periferica dell’arteria poplitea di sin. Vengono eseguiti gli opportuni accertamenti antilogici e vien posta indicazione all’intervento di by-pass aorto-bisiliaco. L’intervento viene eseguito in data 26.5.2010 e la descrizione è come da protocollo chirurgico standard, senza particolari complicanze né intra- né postoperatorie. Nel postoperatorio vengono eseguiti cicli di riabilitazione fisioterapica con rivalutazione clinica periodica ogni tre mesi ca.

Gennaio-febbraio 2011: compare e progressivamente si aggrava un’ernia addominale cicatriziale sugli esiti della laparotomia per by-pass aorto-bifemorale. Viene rivisto presso l’Ospedale Regionale di __________, sede , e viene sottoposto il 3.2.2011 a ernioplastica con posa di grande rete. Il decorso postoperatorio è normale, ma a detta dell’A., esiste uno stato di dolorabilità diffusa a tutto l’addome che non si è significativamente modificato nei mesi successivi. Sia dopo il primo che dopo il secondo intervento è stato sempre seguito dai chirurghi dell’ di __________ che lo hanno visitato mediamente una volta al mese (dr. med. M. __________ e Dr. med. __________).

Da giugno 2010 il medico curante Dr. med. A__________ di __________ esegue controlli periodici ogni quindici giorni, mentre da marzo 2011 i controlli sono mensili.” (doc. AI 50-7)

Nella loro discussione i periti hanno rammentato che:

" (…)

Il medico curante dell’A. è il Dr. med. __________ di , che segue con frequenza (dal giugno 2010 ogni 15 giorni e dal marzo 2011 ogni mese) l’A. in collaborazione con i chirurghi dell’ __________, sede __________, che hanno eseguito i due interventi, cioè il Dr. med. __________ e Dr. med. __________ __________.” (doc. AI 50-14)

Circa la patologia psichiatrica emerge che:

" (…)

Il consulente rileva poi una serie di valutazioni obiettive psichiatriche, sottolineando che l’ideazione è focalizzata sulle proprie difficoltà fisiche, ma soprattutto sul provvedimento del licenziamento con perseverazione, rimuginii e rivendicatività. Non vi sono contenuti deliranti o turbe dispercettive. Il tono dell’umore, adeguato alla situazione d’esame, è orientato al polo negativo. L’esordio della patologia circolatoria, per la quale è costretto ad un lungo periodo di inabilità lavorativa, sfocia a dicembre 2010 col provvedimento di licenziamento, con conseguente sviluppo di un quadro depressivo reattivo. La psicopatogenesi va fatta risalire al danno che la perdita del posto di lavoro ha comportato, all’immagine che l’A. ha del proprio ruolo sociale e lavorativo. La compromissione affettiva si è sviluppata e manifestata perché sostenuta dalla perdita della propria identità personale basata prevalentemente sulla propria identità come lavoratore. Tale stato di malessere psicologico riveste i caratteri di una condizione disadattativa e si manifesta attraverso uno stato depressivo, non particolarmente destabilizzante, senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore o per un disturbo di personalità. L’A. è una persona dotata di sufficiente intelligenza, non ha difficoltà di contatto e non ha mostrato limiti significativi dal punto di vista cognitivo.

Tali aspetti, unitamente all’assenza di un marcato disturbo dell’umore, fanno propendere per una incapacità lavorativa per esclusive cause psichiatriche non superiore al 20%. Tale problema psichico può essere fatto risalire al dicembre 2010, epoca del licenziamento. La prognosi a medio-lungo termine è favorevole; l’A. è regolarmente seguito attraverso una presa in carico psicologica, che appare adeguata. Le cause psichiche non creano impedimenti all’adozione di provvedimenti di integrazione professionale e quindi può svolgere un’attività lucrativa nella misura dell’80%. Non vi sono dei limiti per l’attività di casalingo.” (doc. AI 50-14/15)

Dal punto di vista angiologico, i periti hanno rilevato:

" (…)

L’A. è un 57enne, il quale ha presentato un’arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori bilateralmente. Egli è stato trattato con buon risultato con by-pass aortobifemorale per sindrome di Leriche, stadio clinico II B in data 26.5 2010. A quel momento era anche stata rilevata un’occlusione dell’arteria poplitea distale, probabilmente d’origine embolica, che successivamente si è risolta contestualmente. Non sono state rilevate patologie cardiache sotto il profilo emboligeno e il risultato postoperatorio è buono. Anche sotto sforzo (tapis-roulant) non si documenta ischemia agli arti inferiori, ma un senso di durezza dei polpacci non spiegabile nel senso di un’ischemia). Il consulente conclude per un eccellente risultato postoperatorio. I disturbi lamentati dall’A. non hanno origine vascolare, ma, il nostro consulente, suppone un disturbo nella zona della cicatrice inguinale bilaterale, prevalentemente in posizione seduta, il resto non rientra in problemi abituali di ordine vascolare.

Sotto il profilo strettamente vascolare non vi è motivo per rilevare un’invalidità, ma solo un’inabilità lavorativa nell’ambito abituale di un processo di guarigione postoperatorio dopo un intervento a livello vascolare e quindi al massimo per le prime 6-8 settimane dopo l’intervento. Il Dr. med. __________ ipotizza di eseguire ancora un’imaging dell’asse aortocrurale (con angio-TAC o MRI), tuttavia non ritiene che tale esame possa dare elementi decisivi in più per quanto riguarda la valutazione del caso.” (doc. AI 50-15)

Infine, circa la patologia chirurgica, dal referto emerge:

" (…)

Dal punto di vista chirurgico l’A. è stato valutato dal Dr. med. __________. Il consulente riassume sinteticamente l’anamnesi con riferimento ai due interventi subiti dall’A. e rileva i disturbi attuali e lo stato dell’A. Le diagnosi rilevate sono di stato dopo by-pass aortobifemorale per morbo di Leriche; stato dopo occlusione embolica dell’arteria poplitea distale di sin.; stato dopo ernioplastica tramite innesto di una rete per grossa ernia cicatriziale dopo laparotomia xifopubica; dolori cronici della parete addominale dopo ernioplastica.

In conclusione, i disturbi accusati dall’A. sono credibili. A causa della patologia della parete addominale l’attività lavorativa svolta finora (servizio tecnico per elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg), l’A. è inabile al 100% per tale lavoro da maggio 2010. Per quanto riguarda la patologia della parete addominale, la prognosi a medio-lungo termine non migliorerà. Le sedute di fisioterapia hanno lo scopo di rinforzare la muscolatura della parete addominale, ma non vi sono altre possibilità terapeutiche per ridurre i disturbi dell’A. In un lavoro senza spostamenti e senza necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici, l’A. potrebbe essere abile al lavoro al 100%. L’A. può svolgere l’attività di casalingo al 100%.” (doc. AI 50-16)

I periti hanno stabilito che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’attività svolta fino ad ora, ovvero come tecnico specializzato per elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, tale capacità lavorativa risale alla data del primo intervento di maggio 2010 (doc. AI 50-16).

Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i gli specialisti del SAM hanno evidenziato:

" Dal punto di vista psichiatrico, lo stato di malessere psicologico riveste i caratteri di una condizione disadattativa, che si manifesta attraverso uno stato depressivo non particolarmente destabilizzante, senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore o per un disturbo di personalità. La psicopatogenesi va fatta risalire al danno che la perdita del posto di lavoro ha comportato, all’immagine che l’A. ha del proprio ruolo sociale e lavorativo, ovvero da dicembre 2010, con incapacità lavorativa per cause psichiatriche del 20%.

Dal punto di vista angiologico, l’A. presenta gli esiti di un by-pass aortobifemorale per malattia di Leriche, stadio clinico II B, determinato da arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori bilaterali. Il risultato postoperatorio è buono con un asse pervio e senza stenosi. Anche al tapis-roulant non si documenta un’ischemia agli arti inferiori bilateralmente sotto sforzo. Il risultato operatorio è da considerare eccellente e non esiste una causa vascolare per i disturbi lamentati dall’A. Di conseguenza, il consulente conclude che sotto il profilo strettamente vascolare, non vi è ragione per un’invalidità, ma solo un’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria, che generalmente si risolve 6-8 settimane dopo l’intervento.

Dal punto di vista chirurgico, i disturbi lamentati dall’A. sono in relazione con la riparazione dell’ernia cicatriziale su precedente cicatrice xifopubica. I disturbi attuali dell’A. sono quindi in relazione con questo tipo di ricostruzione. Tale patologia della parete addominale impedisce totalmente l’attività lavorativa svolta finora quale tecnico per elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi, con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, quindi l’A. è inabile al lavoro al 100% in tale lavoro, dalla data del primo intervento di maggio 2010. La prognosi a medio-lungo termine non migliorerà.

Globalmente, l’A. è da considerarsi guarito sotto il profilo strettamente vascolare; sotto il profilo psichiatrico continua a presentare un malessere psicologico non grave con sindrome da disadattamento e reazione depressiva prolungata, tali aspetti possono determinare un’incapacità lavorativa per esclusive cause psichiche non superiore al 20% e tale patologia è da riportare al dicembre 2010, epoca del licenziamento. Particolarmente significativa è invece la patologia chirurgica, in quanto la ricostruzione della parete addominale per ernia cicatriziale xifopubica ha imposto l’innesto di una grossa rete, che impedisce totalmente lo svolgimento della precedente attività lavorativa. Per questo motivo l’A. è da considerare inabile al lavoro al 100% per il lavoro precedentemente svolto di tecnico specializzato per elettrodomestici con riparazione, consegna e cambi di apparecchi e con necessità di sollevare pesi tra 40 e 120 kg, a partire da maggio 2010.” (doc. AI 50-17)

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:

" Dal punto di vista psichiatrico, i disturbi lamentati sono di tipo reattivo, in parte legati alle patologie di cui ha sofferto e in parte legati al licenziamento avvenuto, contro il quale l’A. non è ancora riuscito a reagire. Tale incapacità lavorativa psichiatrica è del 20% da dicembre 2010 e la prognosi a medio-lungo termine è favorevole. Non vi sono impedimenti all’adozione di provvedimenti di integrazione professionale che consentono di svolgere un’attività lucrativa nella misura dell’80%. Non esiste alcun limite per l’attività di casalingo.

Dal punto di vista angiologico, non esistono limitazioni in quanto sotto questo profilo l’A. è ritornato abile al lavoro. Infatti, l’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria generalmente si risolve 6-8 settimane dopo l’intervento.

Dal punto di vista chirurgico, la riparazione dell’ernia cicatriziale addominale con grande rete determina un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività. Di conseguenza si dovrebbe prendere in considerazione provvedimenti di riqualificazione verso un lavoro che non richieda spostamenti, necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici e posizioni prolungate (sia nella stazione eretta, sia da seduto). In tale condizione la capacità lavorativa può essere anche del 100%. La prognosi a medio-lungo termine è stazionaria e non si può ipotizzare alcun miglioramento, nonostante la fisioterapia continua.

Globalmente, ha particolare significato il parere chirurgico. Si considera l’A. totalmente incapace a svolgere il lavoro precedente, ma in grado di tornare ad essere completamente abile al lavoro in un nuovo ambito lavorativo che sia più consono al suo stato fisico, come citato precedentemente, nel rispetto dei limiti funzionali menzionati. L’A. è in grado di intraprendere percorsi di riqualificazione professionale. In qualità di casalingo l’A. è abile già da adesso al 100%.

La fisioterapia continua ha lo scopo di migliorare il tono muscolare, ma non incide sul miglioramento della prognosi e quindi sulla capacità lavorativa.

Il Dr. med. __________, angiologo, suggerisce:

" eventualmente potrebbe essere eseguita ancora un’imaging dell’asse aortocrurale (con angio-TAC o MRI), lo specialista però non crede che tale esame possa dare elementi decisivi in più per quanto riguarda la valutazione del caso." (doc. AI 50-18)

Il 22 marzo 2012 il dr. med. __________, medico SMR, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di stato da ernioplastica cicatriziale con posa di rete (3.2.2011), dolori cronici della parete addominale dopo ernioplastica, l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (F43.21) per problemi correlati a condizione medica generale e alla disoccupazione (Z56) e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato da by-pass aortobifemorale con protesi (26.5.2010) per sindrome di Leriche con anastomosi termino-laterali prossimali e distali, stato dopo occlusione embolica dell’arteria poplitea distale di sin., dislipidemia trattata, stato da tabagismo (sospeso 2010), stato da appendicectomia, stato da calcolosi renale (2005), stato da ricostruzione dopo ferita accidentale al palmo della mano ds. (1965 ca.), stato da asportazione di cisti tendine alla mano sin. (1997), ha stabilito un’incapacità lavorativa totale dall’8 maggio 2010 nella precedente attività ed in qualsiasi attività ed un’incapacità lavorativa del 20% dal 12 marzo 2012 in attività leggere (con persistenza della capacità lavorativa totale nella precedente attività).

Tra le limitazioni funzionali figura il carico massimo di 2-3kg, l’alternanza della postura al bisogno, la necessità di pause supplementari e la circostanza che l’interessato è “abile ad attività lavorativa molto leggera che non richieda spostamenti, necessità di alzare pesi (max 5 kg) o altri sforzi fisici e posizioni prolungate (sia nella stazione eretta, sia da seduto”; doc. AI 52-3).

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato del 20 settembre 2012 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna generale, che ha attestato:

" Certifico che ho consultato in data odierna il summenzionato paziente e che ho provveduto ad organizzare due valutazioni specialistiche peritali presso uno psichiatra FMH rispettivamente un angiologo FMH, per un secondo parere e per definire l’eventuale ulteriore procedere diagnostico e terapeutico in un paziente che presenta una sintomatologia duratura.” (doc. A2)

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Oggetto del contendere è la questione di sapere se lo stato di salute del ricorrente è migliorato e se, di conseguenza, l’amministrazione ha correttamente ridotto il grado d’invalidità dell’assicurato.

Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

In concreto, dopo aver notificato, l’8 aprile 2011, il progetto di decisione tramite il quale al ricorrente è stata assegnata una rendita intera dal 1° maggio 2011 (doc. AI 28-1), l’amministrazione ha emanato la decisione formale il 15 dicembre 2011 (doc. AI 49-1). In precedenza, nel corso del mese di giugno 2011, è stata avviata la procedura di revisione (doc. AI 34-1).

Occorre pertanto stabilire se dopo il 15 dicembre 2011 lo stato di salute del ricorrente è migliorato.

2.8. In una recente sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il TF ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Nella decisione impugnata l’amministrazione ha affermato che “a seguito della revisione d’ufficio avviata in giugno del 2011, in particolare dell’esaustiva perizia pluridisciplinare, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha potuto oggettivare un miglioramento dello stato di salute del Signor RI 1 e di conseguenza della capacità lavorativa. In effetti risulta che dal 12.03.2012 un’attività rispettosa dei limiti funzionali è esigibile nella misura dell’80% (presenza a tempo pieno ma con rendimento ridotto); in futuro è anche possibile un pieno recupero della capacità lavorativa in attività adeguate. Si può per contro confermare che l’abituale attività lavorativa non è esigibile già dal maggio 2010” (doc. A 1).

2.9. Questo Tribunale alla luce della documentazione medica agli atti, non può confermare che, successivamente al 15 dicembre 2011, vi sia stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente rilevante per il diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, i disturbi lamentati dal ricorrente lo rendono incapace al lavoro al 20% dal mese di dicembre 2010 senza che nel frattempo sia subentrata una modifica (cfr. perizia SAM del 12 marzo 2012: doc. AI 50-17: “[…] sotto il profilo psichiatrico continua a presentare un malessere psicologico non grave con sindrome da disadattamento e reazione depressiva prolungata, tali aspetti possono determinare un’incapacità lavorativa per esclusive cause psichiche non superiore al 20% e tale patologia è da riportare al dicembre 2010, epoca del licenziamento” e “[…] tale incapacità lavorativa psichiatrica è del 20% da dicembre 2010 e la prognosi a medio-lungo termine è favorevole”).

Circa l’aspetto angiologico, l’amministrazione sottolinea che i periti del SAM hanno stabilito che dal punto di vista vascolare l’insorgente è guarito (doc. IV).

Dalle tavole processuali emerge che il consulente, dr. med. __________, __________ di __________, dopo aver visitato l’insorgente, il 23 gennaio 2012, ha affermato che “non ho dunque, neppure dal profilo strettamente vascolare, una ragione per vedere un’invalidità, solo un’inabilità lavorativa nell’ambito abituale di un processo di guarigione post-operatorio dopo l’intervento subito a livello vascolare e quindi al massimo per le prime 6-8 settimane dopo l’intervento” (doc. AI 50-26).

I periti del SAM hanno evidenziato che “il consulente conclude che sotto il profilo strettamente vascolare, non vi è ragione per un’invalidità, ma solo un’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria, che generalmente di risolve 6-8 settimane dopo l’intervento” (doc. AI 50-16) e “dal punto di vista angiologico, non esistono limitazioni in quanto sotto questo profilo l’A. è ritornato abile al lavoro. Infatti, l’inabilità lavorativa nel processo di guarigione postoperatoria generalmente si risolve 6-8 settimane dopo l’intervento” (doc. AI 50-17).

Sia che gli specialisti si riferiscano, come sembra essere il caso (cfr. doc. 50-25; valutazione) all’intervento di by-pass aorto bi-femorale con protesi flow-neet del 26 maggio 2010, sia che essi si rapportino invece all’ernioplastica cicatriziale con posa di rete eseguita il 3 febbraio 2011, la guarigione, avvenuta 6-8 settimane dopo l’operazione, è in ogni caso anteriore alla data del 15 dicembre 2011.

Per cui neppure la patologia angiologica ha avuto un miglioramento dopo l’emissione della decisione impugnata.

Resta da esaminare l’aspetto chirurgico, e meglio la valutazione della capacità lavorativa del ricorrente concernente la “sua patologia della parete addominale” (doc. AI 50-29) che il SAM stesso ha fatto valutare dal dr. med. , specialista FMH chirurgia vascolare, generale e traumatologia, che aveva seguito in precedenza l’insorgente sia nel corso delle citate operazioni presso l’ di __________ (cfr. doc. 23-1 e 23-3) che successivamente (cfr. doc. AI 2-5), e la cui nomina a consulente non è stata contestata.

Il 10 febbraio 2012 lo specialista ha visitato il ricorrente non trovando alcun sospetto per recidiva dell’ernia cicatriziale, rilevando la presenza di due cicatrici inguinali senza referto patologico e una dolenzia della palpazione della parete addominale pericicatriziale soprattutto a destra (doc. 50-30). Circa la valutazione della capacità lavorativa il consulente ha dichiarato l’insorgente inabile al lavoro nella precedente attività al 100% “dal mese di maggio 2010” (cfr. risposta 3, doc. AI 50-30) ed ha affermato che “se il paziente potrebbe effettuare un lavoro senza spostamenti e senza necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici, il paziente potrebbe lavorare al 100%” (doc. AI 50-31).

I periti del SAM, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________, hanno confermato la totale incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività (doc. AI 50-17: “dal punto di vista chirurgico la riparazione dell’ernia cicatriziale addominale con grande rete determina incapacità lavorativa del 100%”) ed hanno proposto di prendere “in considerazione provvedimenti di riqualificazione verso un lavoro che non richieda spostamenti, necessità di alzare pesi o altri sforzi fisici e posizioni prolungate (sia nella stazione eretta, sia da seduto). In tale condizione la capacità lavorativa può essere anche del 100%” (doc. AI 50-17). Gli specialisti hanno concluso affermando che “globalmente, ha particolare significato il parere chirurgico. Si considera l’A. totalmente incapace a svolgere il lavoro precedente, ma in grado di tornare ad essere completamente abile al lavoro in un nuovo ambito lavorativo che sia più consono al suo” (doc. AI 50-18).

Nel consulto del dr. med. __________ e nella perizia del SAM non vi è tuttavia traccia delle ragioni per le quali il danno alla salute, a partire dalla data del referto del SAM (cfr. in tal senso il rapporto del 22 marzo 2012 del medico SMR dr. med. __________ che ha attestato una capacità lavorativa, globale, dell’80% dal 12 marzo 2012 [doc. AI 52-2]), avrebbe esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente (cfr. in tal senso anche la recente sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013).

Non va qui dimenticato che tra la decisione formale di assegnazione della rendita intera del 15 dicembre 2011, quando l’insorgente era stato considerato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività e l’asserito miglioramento attestato per la prima volta il 10 febbraio 2012 dal dr. med. __________ (doc. 50-29), sono passati meno di due mesi.

Ciò che, secondo questo Tribunale, impone un onere di motivazione accresciuto circa i motivi di un apparente repentino miglioramento dello stato valetudinario dell’interessato (cfr. nell’ambito dell’inoltro di una nuova domanda di prestazioni e della necessità di rendere verosimile un peggioramento dello stato valetudinario ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI nel tenore in vigore precedentemente, la sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/04, consid. 3 dove il TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”).

Del resto, la circostanza che l’interessato, precedentemente, era incapace al lavoro al 100% in qualsiasi attività, è stato certificato sia il 5 aprile 2011 quando nel rapporto finale del medico SMR, il dr. med. __________, dopo aver attestato un’incapacità lavorativa totale dall’8 maggio 2010 in qualsiasi attività lavorativa (doc. AI 27-2), ha precisato che in seguito all’intervento chirurgico di ernioplastica cicatriziale con posa di rete il 3 febbraio 2011 vi sarebbe stata un “IL totale in qualsiasi attività a tre mesi post-operatori” (doc. AI 27-3), sia nel corso del mese di giugno 2011 quando il medico curante, dr. med. __________, ha confermato l’incapacità totale al lavoro del ricorrente (doc. AI 34-2).

In queste circostanze questo Tribunale ritiene che il miglioramento dello stato di salute successivo al 15 dicembre 2011, il cui onere probatorio incombe all’amministrazione (cfr. sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), non è stato documentato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali e che a questo proposito è necessario un approfondimento istruttorio.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013).

In concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un complemento peritale, tenuto conto che il ricorrente stesso chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento procedurale ed istruttorio, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché interpelli i periti i quali dovranno esprimersi circa i tempi e le ragioni dell’asserito miglioramento valetudinario dopo il 15 dicembre 2011.

2.10. Visto l’esito del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove, chiesta dal ricorrente (doc. I), diventa superflua.

Del resto l’interessato, che con il ricorso del 20 settembre 2012 aveva preannunciato, tramite il medico curante, dr. med. __________, l’invio di due valutazioni specialistiche (psichiatrica e angiologica), malgrado il tempo trascorso, non ha prodotto alcunché (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Va ancora qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.11. In queste condizioni la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno mezza rendita, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la conferma della mezza rendita nel dispositivo della sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente dopo il 15 dicembre 2011, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno mezza rendita.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 57a LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 44 LPGA

OAI

  • art. 77 OAI
  • art. 87 OAI
  • art. 88bis OAI

Gerichtsentscheide

62