Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.227
Entscheidungsdatum
03.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

__________omandata

Incarto n. 32.2012.227

BS/sc

Lugano 3 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 luglio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1953, aiuto cuoco in una mensa scolastica, a causa di un infortunio occorsole sul posto di lavoro il 21 marzo 2004 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF del 13% con effetto dal 1° ottobre 2005, come da decisione 7 dicembre 2006 de __________ (doc. AI 29/2) a seguito della sentenza 21 giugno 2006 di questa Corte (inc. 35.2006.24; doc. AI 35/9).

1.2. In data 28 febbraio 2005 l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i postumi del menzionato infortunio (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con quattro decisioni 28 aprile 2009, preavvisate il 3 febbraio 2009, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005, di un quarto di rendita dal 1° febbraio 2007, di una rendita intera dal 1° maggio 2007 ed, infine, nuovamente di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 42%) dal 1° febbraio 2008 (doc. AI 69 -72; per le motivazioni cfr. doc. AI 67/1).

1.3. Dopo che l’assicurata ha reso verosimile un rilevante peggioramento dello stato di salute (cfr. scritto 16 giugno 2011 del dr. __________, medico curante; doc. AI 74/1), l’Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una totale incapacità lavorativa nella professione esercitata, con un’inabilità del 100% in attività adeguate dal 21 marzo 2011, ridotta al 10% dal 24 gennaio 2012) ed un’inchiesta economica per persone con attività domestica (attestante un grado d’impedimento del 60%).

Sulla scorta dei succitati accertamenti, con decisione 18 luglio 2012, preavvisata il 2 aprile 2012 (un precedente progetto di decisione datato 6 ottobre 2011 è stato annullato; doc. AI 85), l’amministrazione ha aumentato ad intera la rendita di spettanza dell’assicurata con effetto dal 1° giugno 2011 (mese della presentazione della domanda di revisione), ridotta ad un quarto (grado d’invalidità del 47%) dal 1° maggio 2012 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento; per le motivazioni cfr. doc. AI 114).

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° marzo 2011. Essa sostiene che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto di un peggioramento del suo stato di salute successivo alla perizia SAM, in particolare per quel che concerne l’ambito reumatologico e psichiatrico giustificante, a sua detta, il diritto ad una rendita intera. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

1.6. In data 2 novembre 2012 la ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (VII) che è stata sottoposta per osservazioni all’Ufficio AI, il quale con scritto 3 dicembre 2012 ha ribadito la correttezza della valutazione medica operata (XI). Su richiesta del TCA, con scritto 18 dicembre 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alle citate osservazioni dell’amministrazione, allegando un altro nuovo atto medico (XIII). In data 9 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni al menzionato nuovo documento (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto, in via di revisione, ad una rendita maggiore di quella assegnata con la decisione contestata.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

2.6. Infine, nel caso in cui il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, dopo l’inoltro della osservazioni al progetto di decisione 6 ottobre 2011 (poi annullato), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di procedere ad una perizia multidisciplinare.

Dal rapporto 29 febbraio 2012 risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, diagnosticate le patologie con influsso [sindrome cervicospondilogena cronica, sindorme lombospondilogena cronica bilaterale accentuata a destra, limitazione funzionale del polso destro su esiti da plurimi interventi dopo frattura del radio distale (03/2004) con esiti di algodistrofia (03/2004), periatropatia dei gomiti bilaterale, poliartrosi delle dita, quadro depressivo cronicizzato (ICD-10 F 34.9)] e senza influsso (esiti da polisinovite sotto trattamento con idrosiclorochina, stato da decompressione del nervo mediano bilaterale senza indizi per recidiva a destra, steatosi epatica, dislipedemia tratta ed ipertensione arteriosa tratta), hanno confermato una totale incapacità lavorativa nella precedente professione. In attività adeguate, a seguito dell’insorgenza della malattia poliarticolare infiammatoria trattata con medicamenti anti malarici (Plaquanil), i periti hanno globalmente concluso per una totale inabilità dal 21 marzo 2011 fino al 23 gennaio 2012, data del consulto peritale del dr. __________, ridotta al 10% a seguito di una (lieve) patologia psichiatrica, più precisamente:

" (…)

In un'attività lavorativa adatta allo stato di salute, rispecchiante pienamente i limiti funzionali e di carico descritti dal Dr. med. __________ alla pagina 11 del suo consulto reumatologico, l'A. è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con una capacità lavorativa del 90% (riduzione del rendimento nella misura del 10% per motivi psichiatrici), valida a partire dal 24.1.2012. È giustificata un'incapacità lavorativa totale per il periodo dal 21.3.2011 fino alla data del consulto peritale reumatologico presso il Dr. med. __________, ossia 23.1.2012, che si spiega con l'insorgenza di una malattia poliarticolare infiammatoria descritta dal reumatologo curante Dr. med. __________ nel suo scritto del 16.6.2011, ora in remissione dopo inizio del trattamento di fondo con anti-malarici (Plaquanil). Per il periodo precedente valgono le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio AI del Ct. Ticino. (…)" (doc. AI 94/29)

Successivamente alla perizia SAM l’assicurata ha sostenuto un (ulteriore) peggioramento delle proprie condizioni di salute, producendo il rapporto 3 maggio 2012 del dr. __________, reumatologo curante (doc. AI 105/9) e del 14 maggio 2012 della dr.ssa __________, psichiatra curante (doc. AI 105/10).

Interpellato dal SMR, con scritto 18 giugno 2012 il SAM , esaminata la succitata documentazione, ha concluso:

" (…)

La documentazione, in particolare i due rapporti medici, non portano reperti medici oggettivi nuovi rispetto alla nostra valutazione peritale del 29.2.2012, per cui non disponiamo di elementi per modificare la nostra valutazione originale, che rimane quella già formulata nella nostra perizia pluridisciplinare, redatta il 29.2.2012.

Consigliamo di richiedere un rapporto medico allo specialista in chirurgia ortopedica ora coinvolto, Dr. med. __________, concernente l'esito della visita prevista." (doc. AI 109/1)

Svolto l’accertamento presso il dr. __________ in merito alle gonalgie bilaterali, con annotazioni 16 luglio 2012 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" Dopo aver sottoposto le osservazioni ai periti SAM e ricevuto la risposta alla nostra richiesta di precisazioni da parte del dr. __________ (ortopedico).

È giustificato ritenere che non vi siano modifiche rispetto alla valutazione della perizia SAM riassunte nel rapporto finale SMR del 08.03.2012.

La gonalgia annunciata, con esami radiologici normali e esame clinico blando (vedi lettera del dr. __________ al dr. __________ del 18.06.2012).

NON comporta un peggioramento dei limiti funzionali, anche nel caso venisse diagnosticata (tramite la prevista RM) una meniscopatia o una condropatia." (doc. 113/1)

Di conseguenza l’amministrazione ha confermato la valutazione medico-teorica del SAM.

L’assicurata sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di salute subentrata dopo la perizia multidisciplinare.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nel caso concreto, l’assicurata è del parere che l’Ufficio AI non abbia debitamente tenuto conto delle peggiorate condizioni psichiatriche e reumatologiche, successive alla perizia del SAM.

2.9.1. Per quel che concerne la problematica psichiatrica, l’insorgente ha fatto riferimento al rapporto 14 maggio 2012 della psichiatra curante (dr.ssa __________). Fatto presente che segue l’assicurata dal 30 aprile 2012 per una sindrome depressiva persistente non specificata (ICD-10 F 34.9), la specialista ha evidenziato:

" (…)

La Signora RI 1 ha interrotto la cura farmacologica (Cymbalta 1 past. Al giorno) prescritta dal precedente Medico curante Dr. __________ senza un motivo ben preciso.

Dal 08.05.2012 ha iniziato una cura a base di un antidepressivo, Sertralin 50 mg 1 past. al giorno e come inducente del sonno Zoldorm 10 mg 1 past. la notte.

Lo stato depressivo attuale è da tempo cronicizzato, ma queste sintomatologie affettive non sono sufficientemente gravi da compromettere un'attività lavorativa.

La sua capacità di lavoro è comunque un aspetto da valutare presso il Centro Professionale e Sociale CPS di __________

Attualmente la sua incapacità è legata alla sua problematica fisica.

A mio avviso la sua inabilità, dal punto di vista strettamente psichico, è da ritenere del 20%." (doc. AI 105/10)

Nel rapporto 2 febbraio 2012 il perito dr. __________, posta la medesima diagnosi, aveva invece ritenuto un’abilità lavorativa del 90% (doc. AI 94/51). Nella sua presa di posizione 14 giugno 2012 al succitato scritto della dr.ssa __________, egli ha poi sostenuto di non avere elementi per modificare la sua valutazione peritale (doc. AI 109/2). Inoltre, nelle annotazioni 11 ottobre 2012 il SMR ha in particolare riscontrato che “.. l’attuale trattamento medicamentoso è in sintonia con la diagnosi posta dalla dr.ssa __________ e dal perito dr. __________ e rispecchia il procedere consigliato dal dr. __________” (doc. V/1). Trattandosi in sintesi di una diversa valutazione della stessa situazione, alle conclusioni peritali va data preferenza poiché più dettagliate, complete e fornite da uno specialista esterno.

2.9.2. A livello reumatologico, l’insorgente sostiene che non è stato tenuto conto del fatto che dall’aprile 2012 ha dovuto sospendere il trattamento contro la sua malattia infiammatoria, così come attestato dal dr. __________ nello scritto 3 maggio 2012 (doc. AI 105/9). Al riguardo, l’8 giugno 2012 il dr. __________ ha evidenziato che “ …il dr. __________ non segnala un riaffiorare delle polisinoviti a suo tempo descritte, ovviamente nel caso in cui queste si rimanifestassero, il collega reumatologo avrà a disposizioni per le sue cure altri farmaci immunosoppressivi, della nuova generazione“ (doc. AI 109/4).

L’assicurata sostiene invece il riaffiorare della problematica infiammatoria (ritenuta invalidante dal dr. __________), come pure l’assenza di cura farmacologica adeguata. Essa fa riferimento allo scritto 11 ottobre 2012 del dr. __________ al medico della cassa malati in merito alla richiesta di un cura fisioterapica. In quello scritto il reumatologo curante, posta le diagnosi di poliartrite sieronegativa con intolleranza e inefficacia nella terapia di MTX ed idrossiclorochina, colite microscopica oltre alle nota sindrome lombo vertebrale cronica su discopatia e sindrome cervico-vertebrale cronica, ha evidenziato:

" (…)

La paz. soffre dunque di una patologia degenerativa polidistrettuale così come di un'affezione articolare infiammatoria, ev. da mettere in relazione alla problematica gastrointestinale. Si tratta dunque di una problematica di origine non univoca e relativamente resistente sia alle terapia farmacologiche (terapia di fondo di MTX e Plaquenil, steroidi, AINS ed analgesici), sia alla fisioterapia ambulatoriale (…)" (doc. B)

Sottoposto dall’Ufficio AI, per il tramite del SAM, il succitato scritto all’attenzione del dr. __________, con lettera 20 novembre 2012 quest’ultimo ha osservato:

" (…)

Mettendo a confronto i dati acquisiti durante la valutazione peritale del 23.1.2012 con quelli ora giunti dal reumatologo curante dell'11.10.2012, notiamo che lo scritto del Dr. __________, non apporta novità oggettive, tali da modificare la mia valutazione peritale del 23.1.2012." (doc. XI/2)

Il summenzionato parere del dr. __________ è stato fatto proprio dal SAM con scritto 26 novembre 2012, il quale ha tuttavia precisato di non potersi esprimere in merito alla capacità lavorativa riguardo alla “colite microscopica”, diagnosi non nota al momento della perizia (doc. XI/3).

Da ultimo, l’assicurata ha trasmesso la presa di posizione 13 dicembre 2012 del dr. __________ in merito agli scritti del dr. __________ e del SAM. Con scritto 13 dicembre 2012 egli ha evidenziato:

" (…)

A riguardo vorrei precisare che in effetti non vi sono affezioni o diagnosi nuove. La situazione generale della paz. è non di meno peggiorata progressivamente nel corso di quest'anno in particolare per quanto riguarda la problematica cervicale e lombare. La paz. ha appena terminato un trattamento semi-stazionario in regime day hospital di 4 settimane con una fisioterapia intensiva presso la Clinica riabilitativa __________ di __________, traendone un significativo beneficio con una riduzione del 40-50% dei dolori e miglioramento della mobilità.

Ho esaminato la paz. il 13.12.2012 trovando una sindrome cervicale di grado medio (senza neurologia) ed un'importante sindrome lombovertebrale con un bloccaggio funzionale e una limitazione di movimento di 2/3 in tutte le direzioni (senza neurologia).

La sig.ra RI 1 ha inoltre sviluppato una sindrome algica più diffusa, qualificabile anche di sindrome fibromialgica, espressione di un malessere generale e associata anche alla sindrome depressiva, il tutto influenzato dai problemi assicurativi e anche dall'evoluzione della sua malattia.

Per quanto riguarda la colite microscopica, la situazione sembra risolta e la paz. non lamenta più disturbi.

In conclusione pur non avendo evidenziato elementi clinici rilevanti nuovi, la situazione generale della paz. è peggiorata rispetto ad un anno fa e ciò in particolar modo in riferimento alle problematiche degenerative della colonna vertebrale." (doc. C)

Orbene, esaminata la succitata documentazione si può concludere che l’assicurata, nonostante abbia cessato in aprile 2012 il trattamento, non presenta più una problematica reumatologica infiammatoria, così come risulta dal succitato scritto 8 giugno 2012 del dr. __________ (doc. AI 109/4) e ultimamente evidenziato dal SMR nelle annotazioni 7 gennaio 2013 (XV/1). Del resto, nello scritto 11 ottobre 2012 il dr. __________ ha posto la diagnosi di poliartrite sieronegativa con intolleranza (sottolineatura del redattore) e nella successiva citata lettera non ha fatto menzione della problematica infiammatoria.

In merito alla colite microscopica, la stessa risulta essere risolta (cfr. scritto 13 dicembre 2012 del dr. __________).

Va poi fatto presente che solo nel più volte menzionato scritto 13 dicembre 2012 il dr. __________ ha sostenuto un peggioramento della problematica degenerativa della colonna, quindi in un periodo successivo alla decisione contestata. Al riguardo, va fatto presente che è la decisione contestata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Da ultimo, in merito allo stato fibromialgico rilevato per la prima volta dal dr. __________ il 13 dicembre 2012, questa Corte fa riferimento alle annotazioni 8 gennaio 2013 del dr. __________, che condivide, ossia:

" Nell'attuale rapporto viene menzionato lo sviluppo d'una sindrome algica diffusa, per la prima volta viene indicata la parola fibromialgia. Ricordo che la fibromialgia di regola non insorge di colpo ma si sviluppa progressivamente. Nel presente caso risulta assai difficile una distinzione esatta essendo l'assicurata affetta di problematica polidistrettuale di tipo degenerativo con inoltre in passato nozione di fase infiammatoria (in seguito non più riscontrata). Nell'attuale rapporto del dr. __________ non viene specificato per quali ragioni esattamente attualmente egli prende in considerazione la diagnosi di fibromialgia.

Ricordo in ogni caso che l'assicurata non presenta una patologia psichiatrica severa ma una problematica affettiva persistente classificata ICD-10 F 34 di tipo distimico, dalla raccolta anamnestica fornita dalla perizia SAM non risulta una compromissione dell'integrazione sociale, non è presente una severa patologia somatica. Le terapie portano ancora a dei miglioramenti (vedi recente terapia presso la Clinica __________)." (doc. XV/2)

Rettamente l’amministrazione ha poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza federale, la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3).

Nel caso concreto, giustamente con osservazioni 9 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha osservato:

" (…)

RI 1 difatti – oltre a non soffrire di una comorbidità psichiatrica maggiore (l’assicurata presenta una quadro depressivo cronicizzato; n.d.r.) - non adempie neppure in modo costante ed intenso i criteri inerenti la perdita totale dell'integrazione sociale e l'affezione somatica cronica con decorso negativo. Inoltre, non va dimenticato che l'assicurata – mediante misure terapeutiche adeguate e costantemente seguite – può ancora migliorare il suo stato di salute (nella fattispecie non sono pertanto nemmeno realizzate l'eventualità di insuccesso delle cure e dei provvedimenti seguiti). (…)"

(doc. XV)

Pertanto, è da ritenere che la (nuova) diagnosi di fibromialgia, indipendente da quanto è sorta, non produce effetti invalidanti.

In conclusione, visto quanto sopra è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la nuova documentazione prodotta dall’assicurata non permette di trarre una diversa valutazione della residua capacità lavorativa ritenuta dalla perizia SAM, vale a dire una totale incapacità lavoartiva in attività adeguate dal marzo 2011, ridotta al 10% dal 24 gennaio 2012.

2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.10.1 Per quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i fr. 13'934.- di salario che percepiva da sana per la sua attività salariata al 30% (cfr. doc. AI 10), aggiornando tale dato al 2010 a fr. 15'337.--.

2.10.2. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media lavorativa settimanale esso corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione, tenuto conto di un grado di occupazione dell’30%, ha riconosciuto una riduzione del reddito per attività leggere (18%) e quindi il reddito da invalida corrisponde a fr. 13'010.--. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 15% (15’337 - 13'010 x 100 : 15’337), con effetto dal gennaio 2012 momento del miglioramento, cosi come indicato nella decisione contestata.

Riguardo alla riduzione del 18% va fatto presente che questa Corte, nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale federale – avuto riguardo alla prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e constatato che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2 maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”, il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente, adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazio-ne uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)” (STCA 32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27). Nel caso concreto, correggendo la percentuale in 20% (multiplo di 5), come verrà fatto presente nel prosieguo, l’esito della vertenza non cambierebbe.

Va poi rilevato che in occasione delle precedenti decisione l’amministrazione aveva tenuto conto di una riduzione del 20% per attività leggere (cfr. rapporto finale 10 settembre 2008 in doc. 59/3; cfr. pure le motivazioni in doc. AI 67/4) e quindi il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 12'693.— (52'888 ./. 20% = 42'310.--; 30% di 42'310 = 12'693) ed il grado d’invalidità al 17%. Non è dato a sapere il motivo per cui ora l’Ufficio AI ha tenuto conto di una riduzione del reddito del 18% e non del 20%. Tuttavia, anche volendo prendere in considerazione un grado d’invalidità del 17%, come verrà esposto nel prosieguo, l’esito della vertenza non cambierebbe.

2.11. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il relativo rapporto è stato allestito il 22 marzo 2012 (doc. AI 99). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 60%.

Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

2.12. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 30% quale salariata e del 70% quale casalinga, dal gennaio 2012 l’assicurata presenta un’invalidità globale del 47%, percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione impugnata:

Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata 30% 15% 4,5%

Casalinga 70% 65% 42%

Grado d’invalidità globale 46,7%

Allo stesso risultato, si giunge, come accennato al consid. 2.10.2, se si tiene di un grado d’invalidità per la parte salariata del 17%:

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata 30% 17% 5,1%

Casalinga 70% 65% 42%

Grado d’invalidità globale 47,1%

Di conseguenza, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2011, mese dell’inoltro della domanda di revisione (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI), ridotta ad un quarto dal 1° maggio 2012, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di salute fatto risalire al 24 gennaio 2012 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

45