Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.226
Entscheidungsdatum
23.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.226

LG/DC/sc

Lugano 23 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 14 agosto 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1958, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 12 agosto 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetta da fibromialgia (doc. AI 1-1/6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 32-1), l’UAI con decisione del 16 maggio 2007 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 2% (doc. AI 37-1).

1.3. In data 20 novembre 2008 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti per le sequele di un infortunio alla spalla destra avvenuto il 17 ottobre 2009 (cfr. inc. 35.2011.41) (doc. AI 40-1).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 70-1), l’UAI con decisione del 14 agosto 2012 (doc. AI 106-1), preavvisata con progetto del 2 settembre 2011 (doc. AI 74-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 31 gennaio 2011.

1.5. Contro questa decisione l’assicurata, personalmente, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un grado d’incapacità lavorativa del 100%, eventualmente almeno del 50%, e in via subordinata che venga ordinata una perizia medica indipendente (doc. I).

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente ha prodotto i referti medici del Dr. __________ e del Dr. __________ (doc. C e D).

1.6. In risposta l’UAI, sulla base della valutazione del SAM e di quella della Clinica universitaria __________, sottoposte al vaglio del SMR, si è riconfermato nel proprio provvedimento (doc. IV+bis).

1.7. Con scritto del 15 ottobre 2012 la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali (doc. VI).

Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).

1.8. Il 25 aprile 2013 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito al miglioramento del quadro reumatologico dell’assicurata (doc. VIII).

L’UAI, dopo aver chiesto il parere del medico del SMR, ha risposto il 6 maggio 2013 (doc. IX+bis).

I doc. VIII e IX+ bis sono stati inviati all’assicurata per osservazioni (doc. X).

RI 1 ha preso posizione in data 10 maggio 2013 (doc. XI).

I doc. X e XI sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

Alle stesse conclusioni è arrivato il TF nella sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto carente la motivazione in merito al miglioramento del disturbo depressivo attestato dal perito.

2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7. Nella decisione del 14 agosto 2012 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2010 al 31 gennaio 2011 sulla base della valutazione SAM del 30 giugno 2011, per poi sopprimerla a far tempo dal 1° febbraio 2011 avendo ritenuto l’assicurata abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute, in misura dell’80% a partire dal 1° novembre 2010.

Tema del contendere è quindi la soppressione, con effetto dal 1° febbraio 2011, della rendita intera d’invalidità erogata all’assicurata.

Nel contesto della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia psichiatrica, reumatologica e quella neurologica.

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 30 giugno 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome dolorosa cronica e importante disfunzione della spalla ds; - importante diminuzione della mobilità attiva; - importante debolezza della cuffia dei rotatori; lussazione craniale della testa dell'omero; - stato dopo rottura traumatica della cuffia dei rotatori nel 2006; - primo intervento: sutura artroscopica, tenotomia del capo lungo del bicipite e decompressione sottoacromiale 19.2.2007 Prof. __________;

secondo intervento: artroscopia diagnostica, disinserzione e reinserzione aperta del sovraspinato e aumento dell'intraspinato, ri-acromioplastica e resezione del legamento acromioclavicolare Prof. __________ 29.3.2008; - terzo intervento: nuova sutura della cuffia dei rotatori 27.10.2010 Prof. __________” (doc. AI 70-27).

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Nessuna diagnosi di pertinenza psichiatrica e neurologica. Sindrome cervicospondilogena cronica con discopatia C5-C6 senza neurocompressione. Sindrome lombospondilogena cronica con avanzata osteocondrosi L5-S1 senza neurocompressione. Avanzata poliartrosi delle dita. Modica sindrome del tunnel carpale bilaterale. Fibromialgia. Minimo restringimento del lembo anteriore mitralica all'ecografia del 14.5.1999. Emicrania senz'aura. Dolori diffusi agli arti ed alla colonna vertebrale non spiegati da patologia neurologica. Ipercolesterolemia nota. Urolitiasi nota. Stato dopo frattura caviglia ds. Poliartrosi dita. Diverticolosi.Metrorragie. Cisti ovariche. Stato dopo laparotomia” (doc. AI 70-28).

Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata inabile completamente nella precedente attività di addetta alle pulizie e assistente di cura a domicilio, mentre in un’attività adeguata l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con una riduzione del rendimento del 20% a partire da tre mesi dopo l’ultimo intervento alla spalla destra (del 28 luglio 2010), quindi dal 1° novembre 2010 (doc. AI 70-33).

2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale nel referto del 12 aprile 2011 non ha diagnosticato alcuna patologia con ripercussione sulla capacità lavorativa e nessun elemento che possa giustificare un’inabilità al lavoro (doc. AI 70-37).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni della perita che non sono del resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

Per quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata ¿stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia che nel rapporto del 4 aprile 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome dolorosa cronica e importante disfunzione della spalla destra; - importante diminuzione della mobilità attiva; - importante debolezza della cuffia dei rotatori; - lussazione craniale della testa dell'omero; - stato dopo rottura traumatica della cuffia dei rotatori nel 2006; - primo intervento: sutura artroscopica, tenotomia del capo lungo del bicipite e decoaptazione sottoacromiale 19.2.2007 Prof. ; - secondo intervento: artroscopia diagnostica, disinserzione e reinserzione aperta del sovrasspinato e aumento dell'intraspinato, ri-acromioplastica e resezione del legamento acromioclavicolare Prof. __________ 29.3.2008; - terzo intervento: nuova sutura della cuffia dei rotatori 27.10.2010 Prof” (doc. AI 70-42).

In merito all’evoluzione della patologia reumatologica il Dr. __________ ha riferito che vi è un’incapacità lavorativa totale a partire dal primo intervento chirurgico del 19 febbraio 2007 fino alla fine di agosto dello stesso anno. Vi è poi stata un’incapacità totale dopo il secondo intervento del 29 marzo 2008 fino alla fine del mese di aprile 2008. In seguito l’inabilità lavorativa è iniziata dall’ultimo strappo della cuffia dei rotatori del 19 ottobre 2009 a tempo indeterminato nelle precedenti attività di ausiliaria di cura e di pulizia. In queste attività l’assicurata è ritenuta inabile al 100% totalmente e definitivamente (doc. AI 70-42).

Per contro, in un’attività leggera e adatta come un lavoro d’ufficio dove l’assicurata eviti movimenti ripetitivi con l’arto superiore destro, eviti in modo assoluto movimenti attorno e sopra l’orizzontale, eviti il sollevamento, il trasporto e lo spostamento di pesi superiori a 5 kg, è abile a tempo pieno con un rendimento ridotto fino al 20% a partire da tre mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico alla spalla destra e durante tutti i periodi in cui la paziente ha lavorato in misura completa tra i vari interventi (doc. AI 70-43).

In data 25 aprile 2013 il TCA ha posto all’UAI il seguente quesito:

" (…)

richiamato l’incarto indicato a margine, rileviamo che l’Ufficio AI con la decisione impugnata del 14 agosto 2012 ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2010 al 31 gennaio 2011, per poi sopprimerla a far tempo dal 1° febbraio 2011 fondandosi sulla perizia SAM del 30 giugno 2011.

Nella recente sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di un assicurato, cui era stata attribuita una rendita intera dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011 e poi soppressa dal 1° febbraio 2011, rilevando che nella perizia svolta dall’amministrazione non vi era traccia dei motivi per il cui il danno alla salute a partire dall’esame peritale avrebbe esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente.

Secondo il TF in quel caso non erano stati indicati gli aspetti concreti che, nell’ambito dell’evoluzione della malattia e dell’andamento dell’incapacità lavorativa, avrebbero condotto ad una nuova valutazione.

Nella fattispecie che ci occupa i periti hanno ritenuto l’assicurata abile a tempo pieno in attività adeguate, con una riduzione del rendimento del 20%, dal 1° novembre 2010 per menomazioni da ricondurre alla patologia reumatologica. Ciò che ha poi portato alla soppressione della rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2011.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a volerci chiarire in cosa consiste il miglioramento della capacità lavorativa di RI 1 (abile all’80% in attività adeguate) che ha condotto l’amministrazione a sopprimere la rendita d’invalidità. In particolare a chiarire – eventualmente con il perito – i motivi per cui il danno alla salute di tipo reumatologico a partire dall’esame del Dr. __________ esplicherebbe conseguenze meno gravi rispetto al precedente periodo.” (doc. VIII).

Il 6 maggio 2013 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la questione al SMR, ha ripreso le conclusioni del Dr. __________, il quale ha sottolineato che nella perizia del Dr. __________ l’assicurata è dichiarata abile in attività adatte tre mesi dopo l’ultimo intervento del mese di luglio 2010, quindi a partire dal mese di novembre 2010. Da quel momento, terminato il periodo di convalescenza postoperatoria, la situazione è considerata invariata. Prima, per contro, non essendo stabile il quadro clinico, non si è proceduto alla determinazione della capacità lavorativa in tali attività, prendendo quindi come riferimento l’incapacità lavorativa totale determinata per l’abituale attività di ausiliaria di pulizia / ausiliaria di cura, certificata dai curanti e confermata dai periti (doc. IX+bis).

Il TCA prende atto della risposta dell’amministrazione che ha spiegato in modo convicente i motivi per cui la capacità lavorativa residua a partire dal mese di novembre 2010 è realmente quella attestata dal Dr. __________.

Il certificato medico del 14 settembre 2011 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medica interna, non permette una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante, peraltro non specialista in reumatologia, si è limitata ad indicare un’inabilità lavorativa del 100% dopo l’infortunio senza porre alcuna diagnosi, né tantomeno limiti funzionali o porre una distinzione tra attività lavorativa abituale e adeguata (doc. AI 80-1).

Nelle annotazioni del SMR del 25 ottobre 2011 il Dr__________, spec. FMH in medicina interna, ha concluso che la documentazione medica non fornisce nuovi elementi dal punto di vista medico (doc. AI 94-1).

L’assicurata

  • in data 23 gennaio 2012 - si è sottoposta ad un ulteriore accertamento specialistico presso la Clinica Universitaria __________ (doc. AI 102-2).

Nel referto peritale del 9 marzo 2012 il PD Dr__________ e il Dr. __________ della Clinica Universitaria __________ hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

Restbeschwerden Schulter rechts bei

  • Status nach Schulterarthroskopie, Tenotomie der langen Bicepssehne, subacromialer Dekompression und Refixation des Supraspinatussehne vom 07.02.2007 bei traumati­scher Supraspinatussehnenläsion

  • Status nach diagnostischer Arthroskopie, offener Desinsertion/Reinsertion der Supraspi­natus- und Augmentationsnaht der Infraspinatussehne, dosierter Re-Acromioplastik und AC-Gelenkresektion am 31.03.2008 bei Reruptur, Inkontinuität der Supraspinatussehne und Cleavage-Läsion des Infraspinatus, rechts

  • Status nach Schulterarthroskopie rechts vom 28.07.2010 mit Refixation des Musculus supraspinatus bei Reruptur der Supraspinatussehne” (doc. AI 102-9/10).

Secondo i periti della Clinica __________ l’assicurata nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, come pure in altre attività, è abile al 100% con la limitazione di non alzare pesi oltre i 5 kg ed eseguire lavori sotto il livello del cinto scapolare.

" (…)

a) Bei der Arbeit als Hilfskraft im Putzdienst ist man mit Ueberkopfarbeit und längere körperliche Belastung konfrontiert. Die Explorandin wäre dann mit vermehrt Schmerzen und Schwächen konfrontiert. Diese Aktivität wäre nur möglich bei Arbeiten unterhalb des Schultergürtels und bei Gewichten unterhalb 5 kg. In diesem Rahmen ware es zu 100% denkbar.

b) Wie in 5 a) erwähnt sind Aktivitäten unterhalb des Schultergürtels und bei Belastungen geringer als 5 kg zu 100% möglich” (doc. AI 102-12).

Nelle annotazioni del SMR del 16 aprile 2012 il Dr__________, spec. FMH in medicina interna, ha rilevato che la perizia della Clinica __________ non giunge a risultati e conclusioni differenti rispetto alla valutazione del Dr. __________. Anzi, le conclusioni del perito del SAM sono più favorevoli all’assicurata indicando una diminuzione del rendimento del 20% non presente nella perizia della Clinica __________ (doc. AI 104-1).

In sede di ricorso l’assicurata ha prodotto il referto del 5 aprile 2012 del Dr. __________ (doc. C) e quello del 27 aprile 2012 del Dr. __________ (doc. D) che non permettono una diversa valutazione della fattispecie.

Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in data 5 aprile 2012 ha posto la diagnosi di “- Sindrome d’attrito sotto-acromiale spalla dx. – Stato da sutura sovraspinato per via artroscopica spalla dx nel 2006 (Dr. __________). – Stato da sutura cuffia aperta spalla dx il 02.04.2008 (Dr. __________). – Stato da sutura sovraspinato per via artroscopica spalla dx il 28.07.2010 (Dr. __________)” (doc. C).

A suo parere la paziente – a causa dei disturbi residuali alla spalla destra – non può più eseguire lavori pesanti (alzare più di 10 kg, ripetitivi o sopra l’orizzontale con il braccio destro). Quale ausiliaria di pulizia o assistente di cura l’assicurata è considerata abile al 50% dal 28 ottobre 2010, mentre in una professione che non necessita l’uso ripetitivo o sopra l’orizzontale dell’arto superiore destro vi è una capacità lavorativa completa (doc. C).

Il Dr. , spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto del 27 aprile 2012 ha invece posto la diagnosi di “1.Sindrome del dolore cronico; - DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme. 2. Cronici dolori alla spalla dx su: - Stato dopo artroscopia con tenotomia del capo lungo bicipitale, decompressione sottoacromiale e fissazione del tendine del sopraspinato il 07.02.2007 a seguito di una lesione traumatica del sopraspinato (fecit prof. __________ presso l’). - Stato dopo artroscopia diagnostica, deinserzione e reinserzione aperta del sopra-spinato nonché rafforzamento del sottospinato, reacromioplastica e resezione

dell’articolazione acromio-clavicolare il 31.03.2008 su rirottura del sopraspinato e lesione dell’infraspinato (fecit prof. __________ a ). - Stato dopo reartroscopia della spalla il 28.07.2010 con rifissazione del tendine del sopraspinato per rirottura (fecit prof. __________ presso l’). 3. Sindrome lombovertebrale cronica su: - Avanzata discopatia L5-S1. 4. Poliartrosi alle mani.” (doc. D).

Il Dr. __________ ha indicato che la valutazione della capacità lavorativa sarebbe da rivalutare in ambito peritale reumatologico, in considerazione delle diverse patologie presentate dall’assicurata e dell’evoluzione negativa subentrata a cause dei ripetuti interventi alla spalla destra rispetto a quanto già valutato a suo tempo dal Dr. __________ (nel 2006). Secondo il Dr. __________ la valutazione peritale eseguita a __________ è valida solo per quanto concerne il problema alla spalla destra, ma non prende in considerazione le altre patologie presentate da RI 1. Egli ha quindi indicato un’inabilità completa nell’attività di aiuto-domiciliare, mentre per lavori fisicamente leggeri una capacità lavorativa del 50% (doc. D).

Il medico del SMR, Dr. __________, in data 26 settembre 2012, prendendo posizione sul referto del Dr. __________, ha rilevato che quest’ultimo ha suggerito una rivalutazione completa delle diverse patologie non essendo a conoscenza della perizia SAM del 2011 e della valutazione del 4 aprile 2011 del Dr. __________. In ogni caso – sempre secondo il medico SMR – dal rapporto del Dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute e dalla perizia SAM – per quanto riguarda la patologia somatoforme – “è stata esclusa la presenza d’una patologia psichiatrica di rilievo, dalla raccolta anamnestica non risulta un ritiro sociale, non vi è una patologia somatica severa, dalla valutazione psichiatrica non risulta un decorso psichico cristallizzato. Il mancato successo terapeutico è difficilmente valutabile in presenza del comportamento dimostrativo con segni di Waddel fortemente positivi” (doc. IVbis).

Questa Corte non ha motivi per non ritenere corretta la valutazione dell’amministrazione. In effetti, il Dr. __________ nel proprio referto ha fatto riferimento alla perizia del Dr. __________ del 2006, svolta nell’ambito della valutazione SAM del 25 gennaio 2007 (doc. AI 32-1; 32-23), ma non a quella successiva del 2011 (doc. AI 70-1). La diagnosi posta inoltre è sostanzialmente sovrapponibile a quella del SAM del 2011 (cfr. doc. AI 70-27 e annotazioni SMR del 26 settembre 2012, doc. IV bis).

In conclusione, questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

Per quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel rapporto del 2 maggio 2011 ha concluso che il quadro neurologico è del tutto nella norma eccetto una piccola zona d’ipoestesia pericicatriziale a livello della spalla destra. Dal lato strettamente neurologico non viene posta alcuna diagnosi e non risulta alcuna incapacità lavorativa (doc. AI 70-49).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale.

In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro al 100% nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizie, ma è da considerare abile al lavoro all’80% in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali a far tempo dal 1° novembre 2010.

Secondo l’amministrazione viene ritenuta esigibile un’attività adatta e leggera come un lavoro d’ufficio, che eviti movimenti ripetuti con l’arto superiore destro, eviti rigorosamente i lavori sopra l’orizzontale e la necessità di sollevare, spostare o trasportare pesi per più di 5 kg (doc. AI 71-2).

Nel rapporto del 29 dicembre 2011 la consulente in integrazione professionale ha concordato con quanto sosteneva l’insorgente in sede di osservazioni (doc. AI 89-1) circa il fatto che non vi sia un mercato del lavoro accessibile nell’attività di ufficio (non avendo l’assicurata esercitato tale attività per molti anni). Tuttavia, per determinare il reddito da invalido l’UAI si è fondato su attività semplici e ripetitive contenute nelle tabelle salariali 4.2. dell'Ufficio federale di statistica (doc. AI 98-1).

2.9. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (nella decisione impugnata la rendita è soppressa a far tempo dal 1° febbraio 2011).

2.9.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie, l’assicurata dopo le scuole dell’obbligo non ha intrapreso una formazione professionale ma ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ come operaia. Dal 1978 al 1980 ha svolto l’attività di commessa a tempo pieno a __________. Dopo il matrimonio è stata attiva dal 1982 al 1986, a tempo parziale, presso la ditta __________. Dal 1986 al 1990 è stata amministratrice di case presso la __________ di __________. Dal 1990 al 1994 ha lavorato come impiegata presso la __________. Dal 1995 al 2006 è stata alle dipendenze della __________ e __________ (poi fallita) come ausiliaria di pulizie a tempo parziale. Successivamente è stata attiva, come ausiliaria di pulizie su chiamata, sempre presso la __________, ma contemporaneamente anche presso __________ e dal 2009 la __________, in qualità di collaboratrice domestica (doc. AI 34-2, 70-15).

L’amministrazione ha quindi giustamente quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana, quale ausiliaria di pulizia, applicando i dati statistici.

Questo metodo di calcolo può essere ammesso dal TCA.

La ricorrente – in sede di osservazioni, quando era ancora patrocinata da un legale – aveva quantificato il reddito percepito nel 2005 presso i tre datori di lavoro in fr. 38'220.-- lordi, pari a fr. 3'185.-- mensili (doc. AI 89-3).

Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, nel frattempo aggiornati al 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 96 “Altri servizi personali” si ottiene un importo mensile di fr. 3’524.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 3'664.96 al mese, pari a fr. 43'979.52 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 44'419.31 (+1% per il 2011, cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 91).

Dato quest’ultimo comunque più favorevole all’assicurata.

2.9.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'436.32 oppure di fr. 53'235.88 per l'intero anno (fr. 4'436.32 x 12).

Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico l’assicurata è abile all’80% in attività adeguate, il reddito statistico va ridotto del 20% e corrisponde a fr. 42'588.70 (fr. 53'235.88 ridotti del 20%) (sulla riduzione del reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.9.3. In concreto, nel rapporto del 31 agosto 2010, la Consulente in intergrazione professionale ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggere (doc. AI 73-3).

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione.

In una sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 , attualmente contestata davanti al Tribunale federale, questa Corte ha interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni per le quali – in quel caso - erano state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:

" (…)

  • La riduzione del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle limitazioni funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica del 6 ottobre 2011 del Dr. ___.

Occorre rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato. Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. Dr. ______ e riportata dal SMR dr. ____nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.

  • Per altri fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni), l’amministrazione intende la riduzione della redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività causata dal danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio AI tiene in considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di attività precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di attività) e le altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al bisogno, difficoltà a svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari). Nella fattispecie è stata considerata una riduzione della redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo, comprendente una riduzione per l’età dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori sempre nel medesimo settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)

Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti a proposito della “prassi interna” sopraccitata, l’Ufficio AI, con scritto del 16 novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”.

Quanto alle modalità di attuazione della direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità (attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro (1/3) – settore privato.

Passando all’analisi dei singoli aspetti, l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile “per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare, determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.

L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge segnatamente che:

" Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive (livello 4), sia leggere che pesanti.

Le attività leggere sono tuttavia di regola remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.

Qualora l’assicurato non sia più in grado di svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad un salario in realtà inferiore a quello indicato.

Le seguenti tabelle considerano anche l’entità della limitazione:

uomini

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10 – 8%

5 – 9.99

8 – 5%

10 – 14.99

5 – 3%

15 – 19.99

3 – 1%

20

0

donne

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10 – 8%

5 – 9.99

8 – 4%

10 – 14.99

4 – 1%

15 – 19.99

0

Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:

" Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore ai 3 o 4 anni).

Occorre tuttavia ammettere che le persone con un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno sul lungo periodo.

Per questi assicurati, considerando i valori statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni. Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc. XXVIII)

Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)”

Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”, l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici AI cantonali)”.

Il TCA ha quindi concluso che nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna”, ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in tutta la Svizzera.

Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale.

Il TCA ha constatato peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%).

Alla luce di quanto appena esposto nella sentenza del 31 gennaio 2013 il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI di una riduzione dell’8% per attività leggere ma ritiene corretto, in applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.9.3., applicare una riduzione del 10% per attività leggere.

Come vedremo, tuttavia, la soluzione finale non cambia.

Procedendo al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 42'588.70 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'181.60 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno fr. 44'419.31 (consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità dell’11,7% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Procedendo invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 42'588.70 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'329.83 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno fr. 44'419.31 (consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità del 13,7% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà comunque diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Per il periodo precedente sono invece attestati i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

  • 100% dal 19 febbraio 2007 al 31 agosto 2007

  • 20% dal 1° settembre 2007 al 28 marzo 2008

  • 100% dal 29 marzo 2008 al 31 agosto 2008

  • 20% dal 1° settembre 2008 al 18 ottobre 2009

100% dal 10 ottobre 2009.

Di conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 31 gennaio 2011 e soppresso le prestazioni a partire dal 1° febbraio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

2.10. L’assicurata nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare di una “nuova perizia medica indipendente” (doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

112