Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.217
Entscheidungsdatum
10.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.217

LG/sc

Lugano 10 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 19 giugno 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1947, da ultimo attivo quale autista, con decisione del 15 aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, è stato messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2002 (doc. AI 44-1).

1.2. La rendita intera è stata confermata in via di revisione nel 2006 (doc. AI 53-1) e nel 2009 (doc. AI 59-1).

1.3. Venuta a conoscenza del divorzio dell’assicurato, sciolto con sentenza del 29 febbraio 2009, cresciuta in giudicato, la Cassa __________ ha ricalcolato le prestazioni dovute a RI 1 tenendo conto della ripartizione dei redditi coniugali (il cosiddetto splitting) e fissato la nuova rendita a un’importo inferiore a quella precedentemente percepita (doc. AI 60-1).

Di conseguenza l’Ufficio AI, con la decisione del 19 giugno 2012, ha comunicato all’assicurato le prestazioni per il periodo dal 1° marzo 2009 al 30 giugno 2012:

Rendita RI 1

dal 01.03.2009 al 31.12.2010 1'879.--

dal 01.01.2011 al 30.06.2012 1’912.--

Rendita __________

dal 01.09.2010 al 31.12.2010 751.--

dal 01.01.2011 al 31.08.2011 765.--

Totale della rendita mensile corrente: 1'912.--

Conteggio

Pagamento retroattivo

dal 01.03.2009 al 31.12.2010 22 x 1'879.-- 41'338.--

dal 01.01.2011 al 30.06.2012 4 x 751.-- 3'004.--

dal 01.01.2011 al 30.06.2012 18 x 1'912.-- 34'416.--

dal 01.01.2011 al 31.08.2011 8 x 765.-- 6'120.--

Totale del pagamento retroattivo: 84'878.--

Rendita per luglio 2012 1'912.--

Il nostro versamento 86'790.--

Con una seconda decisione – sempre datata 19 giugno 2012 (doc. AI 60-4) – l’Ufficio AI ha quindi notificato un ordine di restituzione per le prestazioni indebitamente percepite nel medesimo periodo, così calcolate:

Rendita ordinaria AI

dal 01.03.2009 al 31.12.2010 mesi 22 a fr.2'006.-- = 44'132.--

dal 01.01.2011 al 30.06.2012 mesi 18 a fr.2'042.-- = 36’756.--


80’888.--

Rendita completiva AI per il figlio ____________________

dal 01.09.2010 al 31.12.2010 mesi 04 a fr. 803.-- = 3’212.--

dal 01.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 817.-- = 6’536.--


9'748.--

Richiesta di restituzione totale: 90’636.—

Nella comunicazione – sempre datata 19 giugno 2012 – la Cassa ha esposto la compensazione tra le prestazioni percepite e quelle di diritto e indicato l’importo da restituire di fr. 5'758.-- (fr. 90'636.-- - fr. 84'878.-) (cfr. doc. 020, incarto Cassa e doc. V).

1.4. Contro la decisione di restituzione del 19 giugno 2012 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI un tempestivo atto di ricorso con l’intestazione “Domanda di condono”, con il quale ha postulato in via principale una richiesta di condono dell’importo chiesto in restituzione e in via subordinata la trasmissione dell’allegato al TCA per l’annullamento della decisione e la conseguente riconsiderazione del provvedimento impugnato (doc. I).

1.5. La Cassa __________, in data 3 settembre 2012, vista la richiesta subordinata del ricorrente, ha inoltrato al TCA per competenza l’atto di ricorso (doc. II).

1.6. Nella risposta del 19 settembre 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se RI 1 deve restituire l’importo di fr. 5'758.-- pari alla differenza tra le rendite effettivamente percepite e quelle di diritto nel periodo di tempo compreso tra il 1° marzo 2009 e il 30 giugno 2012.

2.3. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 50b cpv. 3 OAVS i redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento

del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

2.4. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).

Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

L’Alta Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricondato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica: art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità (AI) conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432; SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 [9C_678/2011] consid. 5.1.1). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. SVR 2012 IV n. 33 pag. 131 [9C_363/2010] consid. 2.2). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 consid. 5.1.1 con riferimenti).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni - indebitamente percepite - sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

2.5. Nel caso di specie, a fondamento della decisione di restituzione delle rendite versate a RI 1 per il periodo dal 1° marzo 2009 al 30 giugno 2012, l’UAI ha posto le risultanze di una verifica successiva alla richiesta di rendita di vecchiaia che l’insorgente ha inoltrato in data 18 aprile 2012 (doc. 052, incarto Cassa).

A seguito di tale richiesta la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che il matrimonio contratto dall’assicurato con __________ – in data 20 ottobre 1983 – era stato sciolto per divorzio (cfr. sentenza di divorzio 30 gennaio 2009, doc. 056 incarto Cassa).

Preliminarmente va rilevato che avendo l’amministrazione appreso solamente nel mese di aprile 2012 dello scioglimento del matrimonio dell’insorgente, dal profilo dell’art. 25 cpv. 2 LPGA la decisione di restituzione del 19 giugno 2012 è da ritenersi tempestiva.

In applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LAI, combinato con l’art. 31 LAVS, la Cassa ha quindi dovuto, a seguito dello scioglimento del matrimonio, ricalcolare l’importo della rendita spettante all’assicurato.

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio

comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.

Visto anche l’art. 50b cpv. 3 OAVS sono quindi stati sottoposti a ripartizione i redditi nel periodo di tempo compreso tra il 1984 (anno successivo al matrimonio) e il 2001 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).

L’amministrazione ha quindi calcolato un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 46'968.-- nel 2002 ottenuto prendendo in considerazione un reddito medio proveniente da attività lucrative di fr. 37'795.--, una media degli accrediti per compiti educativi di fr. 8'179.--, ai quali sono aggiunti fr. 545.-- di media di accrediti transitori per un importo di fr. 46'519.-- che è poi stato arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS. Per l’anno 2009 l’importo è invece di fr. 51'984.--, mentre per il 2011 di fr. 52'896.-- (cfr. calcolo doc. 031, incarto Cassa).

Con la decisione del 19 giugno 2012 (doc. AI 60-1) l’Ufficio AI ha quindi fissato – sulla base del RAM di fr. 52'896.--, di una durata di contribuzione computabile di 34 anni ed una scala di rendita 44 – il nuovo importo della rendita AI per RI 1 dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010 (fr. 1'879.--) e dal 1° gennaio 2011 (fr. 1'912.--) e per __________ (figlio) dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010 (fr. 751.--) e dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011 (fr. 765.--).

Con la seconda decisione datata 19 giugno 2012 (doc. AI 60-4), qui impugnata, l’Ufficio AI ha quindi notificato un ordine di restituzione totale di un importo lordo di fr. 90'636.-- per prestazioni indebitamente percepite (cfr. calcolo consid. 1.3.).

Nella successiva comunicazione, sempre datata 19 giugno 2012, la Cassa ha esposto la compensazione tra prestazioni versate e rendite di diritto con indicato l’importo effettivo chiesto in restituzione (fr. 5'758.--) (doc. 020, incarto Cassa).

Nel proprio allegato ricorsuale RI 1 non contesta nel merito il conteggio eseguito dall’amministrazione, ma adduce in primo luogo argomentazioni da ricondurre essenzialmente alla richiesta di condono dell’importo da restituire. Egli infatti invoca la sua buona fede nell’aver omesso di notificare il cambiamento di stato civile (cfr. doc. I, pagg. 2-3), nonché le difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I, pag. 3).

In seguito egli ha contestato in modo del tutto generico la decisione di restituzione adducendo una carente motivazione del provvedimento, in relazione al suo stato di salute compromesso (cfr. doc. I, pag. 4).

Visto quanto sopra il TCA non ha motivi per scostarsi dal provvedimento impugnato.

Alla luce dello scioglimento del matrimonio dell’assicurato nel 2009 e richiamato quanto esposto al consid. 2.4., la decisione del 15 aprile 2004 doveva essere posta in revisione e quindi sotto questo aspetto l’ordine di restituzione è giustificato.

Quanto all’ammontare dell’ordine di restituzione di fr. 5'758.-- a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha contestato nel dettaglio l’importo, lo stesso è stato correttamente calcolato dall’amministrazione.

La pronunzia impugnata non risulta inoltre essere carente dal profilo della motivazione avendo l’Ufficio AI fatto riferimento all’evento all’origine del ricalcolo della rendita d’invalidità (lo scioglimento del matrimonio), esposto il calcolo e la norma di legge applicabile, rinviando al successivo conteggio dettagliato.

Nella decisione, oltre ai rimedi giuridici è stata poi indicata la possibilità di inoltrare una domanda di condono (doc. AI 60-1).

Inoltre, con il ricorso l’assicurato ha dimostrato di avere ben compreso la portata dell’ordine di restituzione (doc. I).

In conclusione, l’importo di fr. 5'758.-- è da considerare una prestazione indebitamente riscossa e deve perciò essere restituita.

È dunque a giusta ragione che l’UAI ne ha chiesto la restituzione.

2.6. RI 1 nell’atto ricorsuale ha chiesto il condono dell’importo da restituire menzionando la sua buona fede e le grosse difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In simili circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.

2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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