Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.208
Entscheidungsdatum
17.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.208

FC

Lugano 17 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 giugno 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1951, di professione ingegnere elettrotecnico, con decisione del 18 gennaio 1999 è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal

  1. gennaio 1997 per un grado di invalidità del 50% a dipendenza di cervico-brachialgie C5-6, con emicranie, sopravvenute a seguito di un'ernia discale operata nel 1995 (doc. AI 62). In seguito sono state avviate dall'Ufficio AI diverse procedure di revisione che hanno portato alla conferma della prestazione nel marzo 2001, settembre 2002, novembre 2003, ottobre 2005 e gennaio 2006 (doc. AI 86, 91, 101, 105, 111).

Avendo subito un infarto nel marzo 2006, l'assicurato ha postulato l'aumento della rendita (doc. AI 113). Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI con decisione del 25 agosto 2008, confermativa di un progetto del 26 febbraio 008, gli ha attribuito una rendita intera per il periodo dal 1. giugno 2006 al 31 ottobre 2006 con successivo ripristino della mezza prestazione dal 1. novembre 2006 (doc. AI 160.

1.2. Il 12 marzo 2008 l'assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento a causa dell'insorgenza di un'ernia discale cervicale C6-7 (doc. AI 145). Esperiti gli accertamenti del caso, inclusa una perizia SAM, con decisione del 21 giugno 2012 (doc. AI 224), preavvisata con progetto del 15 novembre 2011 (doc. AI 212), ha attribuito all'assicurato una rendita intera d'invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 30 agosto 2009, ripristinando quindi dal 1. settembre 2009 la mezza rendita.

1.3. Contro questa decisione l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un grado di incapacità al lavoro del 100% dal 1. febbraio 2008 al 27 agosto 2010 almeno, ritenendo che l'amministrazione non ha accertato in maniera completa il suo stato di salute. A sostegno delle sue argomentazioni ha prodotto un rapporto del curante dr. __________ (doc. I e B).

1.4. L'Ufficio AI, in risposta, ha confermato la decisione impugnata, postulandone tuttavia la modifica nel senso che la rendita intera veniva concessa dal 1. aprile 2008 sino al 30 novembre 2009, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento stabilito medicalmente (IV).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione, dopo aver riconosciuto l’intervento, da gennaio 2008, di un peggioramento delle patologie invalidanti - già beneficiario di una mezza rendita di invalidità dal gennaio 1997 - ha concesso all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. aprile 2008 al 30 agosto 2009 e se, quindi, a giusto titolo ha sostituito la prestazione con la mezza rendita dal 1. settembre 2009, ritenuto tuttavia che nella risposta di causa l’amministrazione ha modificato la data di ripristino della mezza prestazione al 1. dicembre 2009.

Pacifica essendo infatti l’esistenza di un temporaneo peggioramento delle patologie invalidanti giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado di inabilità lavorativa (e di d’invalidità) al 100% a far tempo dal gennaio 2008, litigiosa è unicamente la questione della data in cui è intervenuto il successivo miglioramento comportante il ripristino del precedente grado di incapacità lavorativa e di invalidità del 50%: mentre secondo l’amministrazione, in base alla perizia SAM, lo stesso è da situare al mese di agosto 2009 (ossia un anno dopo l’intervento alla schiena del 12 agosto 2008), il ricorrente ritiene di essere stato inabile in misura completa almeno sino all’agosto 2010.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 e 390).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI; cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).

Le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA sono inoltre applicabili anche quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo (DTF 133 V 545, 131 V 164 e 131 V 120).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.5. Con la decisione del 18 gennaio 1999 l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° gennaio 1997, per le conseguenze invalidanti di un’ernia discale cervicale C5-56 operata nel 1995 e relativa sindrome cervico-craniale e cervico-brachiale, su spondilosi a più livelli e tendomiosi brachiale, con dolori alle spalle, alla nuca e emicranie. In particolare nel rapporto del 4 settembre 1998 il dr. __________, reumatologo, aveva attestato un’inabili-tà lavorativa, alternata al 100% e 50% dal gennaio 1995 e del 50% dal luglio 1998, a dipendenza tra l’altro di “sindrome cervico brachiale, sindrome cervico-radicolare C6 su ernia discale, sindrome lombo spondilogena cronica su turbe statico degenerative del rachide e su dysbalence muscolare” (doc. AI 54). La prestazione è stata in seguito confermata a più riprese (cfr. consid. 1.1). A seguito di un infarto subito nel marzo 2006 (doc. AI 113) all’assicurato è stata riconosciuta un’inabi-lità lavorativa completa dal marzo al luglio 2006 e, quindi, la concessione di una rendita intera dal 1. giugno al 31 ottobre 2006, con successiva riconferma della mezza rendita dal 1. novembre 2006 (doc. AI 139 e 160).

Nel marzo 2008 l’assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento delle condizioni, da ascrivere all’insorgenza di una grossa ernia discale cervicale C6-C7, certificata dal medico curante dr. __________ (per il quale sussisteva un inabilità totale dal gennaio 2008, doc. AI 143-3), inoltrando quindi di fatto una domanda di revisione della prestazione (doc. AI 143).

Risulta quindi dagli atti che l’assicurato ha subito in data 12 agosto 2008 un intervento di discectomia e spondilodesi intersomatica e anteriore, eseguito dal dr. __________ presso la Clinica __________ (doc. AI 170-10). Agli atti sono stati versati diversi certificati medici dei medici curanti dr. __________, dr. __________ e dr. __________.

In particolare in data 2 ottobre 2008 e 12 maggio 2009 il dr. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 29 gennaio 2008 a motivo dei persistenti dolori cervico brachiali e dolori lombari lombo crurali (doc. AI 170). Il dr. Tosi, primario di neurologia dell’Ospedale di __________, in data 10 febbraio e 26 marzo 2009 ha illustrato la situazione del paziente, caratterizzata da forti dolori cervicali irradianti sulle spalle di tipo tendo miotico e irradiazioni parestetiche verso il braccio dx in un territorio a cavallo tra le radici C6 e D1 (doc. AI 168/1-3).

Per conto dell’assicurazione malattia __________, il 25 febbraio 2009 il dr. __________, reumatologo, ha posto le diagnosi di

  • Sindrome del dolore cronico con/da:

. sindrome miofasciale nel cinto scapolare con accento a destra in presenza di limitazioni funzionali della colonna cervicale

. esiti da discectomia, spondilodesi intersomatica ed anteriore di C6/7 per ernia discale paramediana recessale a sinistra con brachialgia a sinistra (operazione del 12.08.2008)

. stato dopo microdiscectomia C5/6 per ernia discale para­mediana foraminale a destra con brachialgia a destra (operazione del 31.10.1995)

. decondizionamento fisico

. componente somatoforme

  • Lieve sindrome lombovertebrale

  • Stato dopo artroscopia del ginocchio sinistro (06.04 2008) con meniscectomia mediale parziale

  • Cardiopatia ischemica/ipertensiva con stato dopo infarto miocardico e posa di stent (marzo 2006)

e ha sottolineato come l’assicurato, malgrado l’intervento subito nell’agosto 2008 e un risultato operatorio regolare, continuasse a soffrire di dolori cervicobrachiali, ora con predominanza a destra, risentiti in particolare a riposo ma con impedimenti funzionali anche per quanto riguarda l'alzare pesi, lavorare manualmente con il braccio in abdu­zione e con l'impossibilità dichiarata di poter portare la mano sul dorso. Agli stessi si erano aggiunti dolori lombari coinvolgenti gli arti inferiori, risentiti più nel camminare con un limite alla marcia di circa mezzora. Per quanto riferito alla capacità lavorativa, lo specialista ha concluso che era ipotizzabile una ripresa della sua attività per intan­to nella misura del 25% (mezza giornata con rendimento ri­dotto) e con la prospettiva di una ripresa maggiore fino a 40%, ritenuto tuttavia che la ripresa dell’attività lavorativa era “subordinata alla prossima valuta­zione presso il neurologo Dr. __________, __________” (doc. 170/22-24).

In certificati del 27 maggio e 5 giugno 2009 il dr. __________ ha attestato fra l’altro la presenza di una “sindrome dolorosa severa giorno e notte” a carattere invalidante riferendo di aver sottoposto il caso al dr. __________, vice primario di neurochirurgia (doc. AI 172/3). In data 22 settembre 2009 il dr. __________ si è quindi rivolto al dr. __________ chiedendogli di esprimersi sulla situazione del paziente, caratterizzata dalla persistenza dei dolori nella colonna cervicale, con parestesie, e dolore a livello dei glutei e alle gambe (doc. AI 177/3).

L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 73/1 e 74/1-2). Dalla perizia plurisciplinare 20 gennaio 2011 (doc. AI 201/1-75) risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________), e posto le diagnosi di:

" (…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sintomatologia dolorosa parestetica all'arto superiore ds. con/su:

  • radicolopatia C6 a ds. residuale;

  • pregressa discectomia C5-C6, dicembre 1995;

  • pregressa discectomia anteriore cervicale con asportazione di sequestro erniario voluminoso C6-C7 in sede paramediana sin., spondilodesi con osso autologo e placca in titanio in sede anteriore C6-C7, 17.8.2008.

Minime alterazioni degenerative al rachide lombare con/su:

  • lieve protrusione discale mediana L4-5;

  • condrosi dorsale L3-L4.

Periatropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a ds. con/su:

  • pregressa frattura multiframmentaria del tubercolo maggiore a ds., 10.3.2000;

  • pregresso trattamento conservativo;

  • sviluppo di una capsulite retrattile.

Periatropatia omeroscapolare a sin.

Cardiopatia ischemica con/su:

  • pregresso infarto miocardico in sede anterosettale, 17.3.2006;

  • pregressa PTCA e stent medicato (Taxus 3,5 x 20 mm) sul RIVA medio-distate, 18.3.2006;

  • ipocinesia anterosettale in sede medio apicale;

  • EF 40% ca.;

  • lieve dilatazione del bulbo aortico dell'aorta ascendente;

  • FRCV: (dislipidemia, famigliarità).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sospetto diabete mellito di tipo 2.

Pregressa stasi renale ds. con/su:

  • ostruzione prevescicale da fibrosi ureterale ds.;

  • pregressa revisione con ureterocistoneostomia, 6.8.1996;

  • pregressa nuova revisione con reimpiantazione ureterale, 9.9.1996.

Disturbi nictemerali.

Incipiente coxartrosi bilaterale.

Pregresso intervento artroscopico al ginocchio sin. con meniscectomia parziale mediale, 6.4.2007.

Contrattura di Dupuytren stadio 0 sul quarto raggio della mano ds.

Ernia iatale assiale (alla gastroduodenoscopia dell'agosto 1996). (…)"

(doc. AI 201/24-25)

Il SAM ha quindi concluso:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. è totalmente abile al lavoro e non abbisogna di cure specialistiche.

Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in un'attività adatta e rispettosa dei limiti che descriveremo nelle prossime righe, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento) e continua.

Riportiamo ora i limiti funzionali descritti dal consulente in reumatologia:

per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua in relazione alle patologie di competenza reumatologica, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.

Anche come ingegnere elettrico (direttore della propria ditta) l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% ad un anno dall'intervento alla colonna vertebrale cervicale.

Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60%; la limitazione è dovuta alla radicolopatia C6 a ds.

Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile al lavoro al 100% in attività leggere ed inabile al 100% per attività moderate e pesanti.

Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come ingegnere elettrico, direttore della propria ditta, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento operatorio) e continua.

In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa. Ciò nonostante si consiglia un trattamento farmacologico algomodulatore centrale per innalzare la soglia del dolore.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista psichiatrico l'A. è totalmente abile a lavoro.

Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in un'attività adatta (descritta precedentemente) dal 12.8.2009 e continua.

Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60% anche in un'attività adatta.

Dal punto di vista cardiologico l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% in un'attività leggera.

Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) anche in un'altra attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo dal 12.8.2009 (un anno dall'intervento) e continua. In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Rispetto alla decisione dell'Ufficio Al (grado d'invalidità al 50% dall'1.11.2006, decisione del 26.2.2008) non si constata né un miglioramento, né un peggioramento. Vi è stato un peggioramento transitorio con una capacità lavorativa dello 0% durante un anno a partire dal 12.8.2008 (intervento neurochirurgico a livello della colonna cervicale, successiva riabilitazione e controlli). (…)"

(doc. AI 201/29-31)

Sentito il medico SMR - il quale ha fatto proprie le conclusioni del SAM pur precisando che l’inizio della transitoria incapacità lavorativa completa doveva situarsi al 29 gennaio 2008, come attestato dal curante dr. __________ (doc. AI 203, 211) - l’Ufficio AI ha concluso che, rispetto alla decisione iniziale di attribuzione di una mezza rendita di invalidità a far tempo dal gennaio 1997, la situazione era da considerare invariata, fatta eccezione per un periodo di incapacità lavorativa completa di un anno a decorrere dal gennaio 2008. Con il progetto di decisione 15 novembre 2011 dapprima e la decisione contestata poi, ha quindi statuito la concessione di una rendita intera dal 1. aprile 2008 al 30 agosto 2009, e successivo ripristino della mezza rendita (doc. AI 212).

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

2.7. Nell’evenienza concreta, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Uffi-cio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM per quanto riferito alla situazione al momento in cui la perizia è stata resa.

In effetti, i periti SAM hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di quattro consultazioni specialistiche, giungendo alla formulazione di un referto che è da considerare completo ed esaustivo, rispecchiante quindi i parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando. Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in dubbio l’attendibilità né del resto l’assicurato ne contesta le conclusioni per quanto riguarda la situazione al momento della perizia, che stabiliscono una capacità lavorativa del 60% nell’attività svolta e in altre attività lavorative idonee alle limitazioni poste dai periti reumatologo.

Per contro, per le ragioni che seguono, questo TCA non può condividere le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM relativamente alla valutazione retrospettiva circa la capacità lavorativa dell’assicurato.

I periti, appurato come l’assicurato avesse subito un peggioramento delle sue condizioni con conseguente inabilità completa dall’agosto 2008, hanno concluso che “dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in un'attività adatta e rispettosa dei limiti che descriveremo nelle prossime righe, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento) e continua” e che “globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) anche in un'altra attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo dal 12.8.2009 (un anno dall'intervento) e continua” (cfr. per esteso sopra al consid. 2.5).

In effetti, rispetto alla situazione presente al momento delle precedenti decisioni che hanno concesso all’assicurato una mezza rendita, per un grado di inabilità lavorativa del 50%, la valutazione peritale del 22 novembre 2010 del dr. __________ ha evidenziato un peggioramento delle condizioni a far tempo dall’agosto 2008 a motivo del problema alla colonna cervicacale e, quindi, dal mese di agosto 2009 (ad un anno dall’intervento chirurgico di discectomia anteriore cervicale eseguito dal dr. __________) un miglioramento delle condizioni di salute con ripristino della capacità lavorativa in misura completa. Di parere analogo il dr. __________ neurologo perito SAM, per il quale, fatto salvo un periodo di inabilità completa dall’agosto 2008 per tre mesi, dal lato neurologico ha considerato ripristinata la parziale capacità lavorativa del 60%. I periti SAM hanno quindi fatto risalire la ripresa della parziale (60%) capacità lavorativa in attività adeguate al 12 agosto 2009, ossia un anno dopo l’intervento chirurgico effettuato dal dr. __________, fermo restando che dal punto di vista puramente reumatologico la capacità lavorativa era da considerare addirittura completa.

Il ricorrente contesta la data del miglioramento delle sue condizioni di salute e, quindi, della capacità lavorativa, fissata dai periti SAM all’agosto 2009, ritenendo che le sue condizioni giustificavano una completa inabilità quantomeno sino al mese di agosto 2010, allorquando l’Ufficio AI ha ritenuto indicato procedere ad una perizia pluridisciplinare.

Ora, relativamente al periodo controverso, il medico curante dr. __________, in uno scritto del 20 febbraio 2009, pur dichiarando di non potersi esprimere sulla capacità lavorativa a motivo di “un conflitto di interessi” (essendo egli anche perito presso il SMR), aveva affermato che il paziente era ancora “molto sofferente, nonostante le cure praticate dal prof. __________” e di averlo quindi inviato al dr. __________, primario di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, per ulteriori accertamenti (doc. AI 165-2). In data 7 agosto 2012 il dr. __________ ha ulteriormente affermato:

" (…)

Sono medico del paziente citato che seguo regolarmente dal 2005, e scrivo questo attestato perché egli intende presentare ricorso contro la decisione dell’AI del 21 giugno 2012 con la quale gli è stato riconosciuto un grado di invalidità del 100% a partire dal 1. aprile 2008 sino al 31 agosto 2009 e non oltre, cioè almeno sino al 27.8.2010 (data in cui venne prescritta la perizia pluridisciplinare), come invece richiesto dall’assicurato.

L'intervento alla colonna cervicale eseguito ad opera del Dr. __________ della Clinica __________ nell'agosto 2008 non ha infatti dato il risultato sperato, ma ha anzi peggiorato la situazione.

Come attestato anche da visite specialistiche (Dr. D. __________, neurochirurgo, e Dr. __________, neurologo, e pure da immagini di risonanza magnetica) è tuttora presente una radicolopatia cervicale destra dovuta a una mancata fusione ossea dell'auto innesto, con conseguente pseudo­artrosi e evidente compressione della radice cervicale 6.

Il cattivo esito operatorio è chiaramente causa di forti dolori non solo alla colonna cervicale e agli arti superiori, ma anche a quelli inferiori con evidente zoppia, nonostante terapia analgesica adeguata.

La sindrome dolorosa severa è presente non solo durante il giorno, accentuata dai movimenti, ma anche di notte, provocando quindi insonnia e limitando la capacità lavorativa dell'assicurato per difficoltà di concentrazione nella sua attività prevalentemente intellettuale di ingegnere.

Il grado di handicap è elevato e pertanto condivido e sostengo l'intenzione del paziente nel senso che la decisione dell'Assicurazione invalidità venga modificata, perlomeno estendendo il grado di invalidità totale anche al periodo sopra indicato e durante il quale ho potuto constatare la gravità dei disturbi lamentati." (doc. B)

Agli atti troviamo una serie di certificati che si esprimono anche in relazione al periodo litigioso, ossia quello successivo all’intervento dell’agosto 2008.

Il 26 marzo 2009 il dr. __________, il quale si era già espresso sul paziente in data 10 febbraio 2009 descrivendo il complesso quadro di dolori lamentato (caratterizzato da forti dolori cervicali praticamente costanti con irradiazione parestetica e dolori ai glutei anche di notte; doc. AI 165-3), posta l’indica-zione per una mielografia cervicale, ha riferito:

" (…)

Conclusione

Dolori cervicali irradianti sulle spalle di tipo tendo miotico e irradiazioni parestetiche verso il braccio dx in un territorio a cavallo tra le radici C6 e D1, tuttavia senza compressione radicolari dimostrate alla RM cervicale. Considerando sia le immagini dalla RM eseguita a __________ che più recente da noi una patologia del plesso, già clinicamente in secondo piano, è assai improbabile. Tenuto conto di questo e, persistendo il sospetto clinico di una sindrome radicolare cervicale bassa a dx prevediamo una mielografia cervicale con successiva TAC sfruttando la presenza del prodotto di contrasto.

Il paziente si è lamentato, ancora di più che in occasione dell'esame precedente, di irradiazioni dolorose bilaterali in un territorio compatibili e con le radici Le e L4. Il paziente ha una tendomiosi oppure con irritazione delle due articolazioni sacre iliache e delle regioni peritrocanteriche. Le radiografie standard e funzionali della colonna lombare non hanno evidenziato grandi particolarità, una RM lombare fatta in novembre a __________ è stata limitata ad un'unica proiezione sagittale. Il paziente completerà la RM lombare nei prossimi giorni. Stando alla unica proiezione disponibile una compressione radicolare bilaterale è improbabile." (doc. AI 168/5)

Dal canto suo il dr. __________, reumatologo, in un certificato del 12 maggio 2009 aveva attestato un’inabilità completa dal gennaio 2008 sino a data da definirsi per la sindrome del dolore cronico, con/su vari problemi cervico brachiali e lombari (doc. 170-3). In un rapporto steso per __________, il dr. __________, reumatologo, ha concluso ritenendo attuabile un progressivo reinserimento del paziente nel suo lavoro nella misura del 25% (mezza giornata con rendimento ri­dotto) e con la prospettiva di una ripresa maggiore fino a 40% (o forse 50%) sull'arco dei successivi mesi, subordinando tuttavia la ripresa lavorativa alla prossima valuta­zione presso il dr. Tosi (doc. 170/22-24).

Nel certificato del 27 maggio/5 giugno 2009 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “Radicolopatia C6 o C7 dx handicappante e st. d. spondilodesi C5/C6 per ernia discale nel 1995 e spondilodesi C6/C7 per ernia discale medio laterale sx spondilodesi con osso autologo e placca di titanio. Insufficiente fusione tra C6 e C7, sospetta pseudoartrosi a questo livello; Insonnia consecutiva ai dolori” e ha concluso per un’inabilità totale dal 29 gennaio 2008 ritenendo una ripresa del lavoro non prevedibile. Egli ha precisato che l’inabilità lavorativa era causata da una sindrome dolorosa severa giorno e notte, invalidante, che interferiva molto negativamente sul sonno e, quindi, sulla capacità di concentrazione, e concorreva, con i dolori, a limitare ulteriormente le potenzialità lavorative del paziente (doc. AI 172/3). Nella sua valutazione ha affermato:

" (…)

Valutazione

Persiste una sintomatologia dolorosa-parestetica invalidante al braccio ds. dal carattere radicolare in un territorio un po' atipico per la parte prossimale dell'irradiazione, piuttosto di tipo C6 che C5 o C7. Come la RM anche la mielografia e mielo-TAC non hanno evidenziato una compressione radicolare, con il limite dato da radici piuttosto corte.

D'altronde. la RM del plesso e della spalla ds. non offrono una spiegazione alternativa ad una causa cervicale dei dolori e I'ENG non dà elementi per una patologia neurogena postganglionare. La RM della spalla spiega unicamente un certo grado di limitazione dolorosa di motilità della spalla e dolori inserzionali. Ho discusso il dossier radiologico con il dr. __________, vice primario di neurochirurgia e particolarmente interessato ai problemi della colonna. Ritiene che non 'vi sia ancora, dopo 9 mesi dall'intervento una sufficiente fusione tra C6 e C7 e che i dolori, che hanno una componente meccanica, potrebbero essere in relazione con una pseudo-artrosi. In tal caso, in un P. molto sofferente, con una qualità di vita motto limitata entrerebbe in considerazione un nuovo intervento. Il dr. __________ vedrà prossimamente il P. per un suo giudizio in merito.

Il signor RI 1 ha una netta tendomiosi a catena non solo al cinto scapolare e al braccio destro ma anche a livello delle sacroiliache e della regione peritrocanterica. I dolori lombari, irradianti agli arti inferiori, che lo obbligano a fermarsi dopo mezz'ora di marcia non sono spiegati dalla RM lombare, nei limiti di norma salvo una lieve protrusione a livello L4-5 senza compressione radicolare. L'esame esclude una claudicatio neurogena." (doc. AI 172/3)

Il 10 agosto 2009 il dr. __________ ha comunicato all’assicura-to che l’esame TAC del 27 luglio 2009 aveva confermato la mancata fusione ossea dell’auto innesto (doc. AI 177-5) e in data 22 settembre 2009 si è rivolto al dr. __________ chiedendogli di riesaminare il caso (doc. AI 177/3).

Viste le risultanze appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale non può condividere la conclusione dei periti del SAM secondo i quali l’assicurato già dal 12 agosto 2009, vale a dire ad un anno dall’intervento di discectomia anteriore cervicale alla schiena effettuato dal prof. __________, fosse da considerare nuovamente abile nella misura del 60% nella sua precedente professione così come in altre attività rispettose dei limiti funzionali posti dal reumatologo.

Va qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999; cfr. ad esempio STCA 32.2005.147 del 14 settembre 2006).

La conclusione dei periti SAM - tratta a posteriori a oltre due anni e mezzo dall’intervento in discussione rispettivamente a un anno e mezzo dal momento in cui viene ipotizzata la ripresa della capacità lavorativa - si avvera in effetti affrettata e basata primariamente su un’ipotesi del dr. __________ essenzialmente teorica (quella del ricupero completo dopo un anno dall’intervento chirurgico subito dall’assicurato) che tuttavia non trova conferme, ma semmai smentite, negli atti all’inserto. Il dr. __________ non ha in effetti motivato la sua conclusione limitandosi a descrivere la situazione constatata nel corso della visita ambulatoriale effettuata (il 22 novembre 2010) e sulla base degli atti, concludendo che l’assicurato è “abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100% al più tardi a distanza di un anno dall’ultimo intervento neuro ortopedico al rachide cervicale del 12 agosto 2008, a seguito dei ripetitivi accertamenti eseguiti in fase postoperatoria e delle cure riabilitative necessitate, quindi al più tardi a decorrere dal 12 agosto 2009” in un’attività adatta e in funzioni amministrative dirigenziali (doc. AI 201-49).

A prescindere dal fatto che il prof. __________, curante dell’assicurato, abbia senza riserve attestato di aver personalmente constatato la gravità delle affezioni e la conseguente inabilità totale almeno sino all’agosto 2010 (doc. AI 228-19), anche sulla base delle precitate altre certificazioni agli atti, che si esprimono sulla capacità lavorativa nel periodo controverso (vale a dire dal mese di agosto 2009 sino all’agosto 2010), a mente del TCA, in assenza di più concreti elementi probatori, non è possibile concludere retrospettivamente, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che un miglioramento delle condizioni dell’assicurato tale da ripristinare il precedente grado di inabilità lavorativa del 50% (addirittura del 100% dal punto di vista puramente reumatologico) sia avvenuto già dopo un anno dall’intervento chirurgico menzionato, ossia in agosto 2009.

A questo proposito va sottolineato che nessun atto medico all’inserto conferma le conclusioni, espresse come detto retroattivamente, del SAM.

In effetti, il dr. __________ ha più volte sottolineato la gravità dei disturbi e delle patologie diagnosticate all’assicurato nei certificati del 10 febbraio, 26 marzo e 27 maggio 2009 (doc. AI 165-3, 168-4, 171-3), sottolineandola ulteriormente nella certificazione del 5 giugno 2009, nella quale ha pure attestato un’inabilità lavorativa completa escludendo possibilità di miglioramento futuro (doc. AI 171). Anche il dr. __________, reumatologo, ha confermato l’incapacità lavorativa totale nel maggio 2009 e il quadro illustrato dal dr. __________, neurochirurgo, chiamato a pronunciarsi sul caso dal dr. __________, nei tre certificati agli atti (del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI 177), risulta quantomeno incompatibile con una ripresa completa della capacità lavorativa a dipendenza della problematica alla schiena e ad un anno dall’intervento eseguito a __________. Nello scritto indirizzato al dr. __________ il 22 settembre 2009, il dr. __________ infatti, riferendosi all’intervento dell’agosto 2008, ha constatato come successivamente allo stesso si erano instaurati dolori nella colonna cervicale lungo tutto il trapezio, la scapola ds e nella faccia laterale prossimale dell'omero dell'avambraccio, con anche delle parestesie oltre che dolore a livello dei glutei, nella faccia posteriore delle gambe con una sensazione d'intorpidimento negli arti inferiori, con riflessi deboli soprattutto quello bicipitale e osteo-radiale. Vista la situazione insoddisfacente e non chiara, malgrado i numerosi esami effettuati (tra cui una RM cervicale, un esame mielografico il 6.4.2009 e TAC) il dr. __________ ha rinviato il paziente al dr. __________ per valutazione di un intervento chirurgico di revisione e per rivalutazione della situazione “poiché a distanza di più di un anno dall'intervento chirurgico, desta il sospetto che vi é un quadro di pseudo-artrosi e mancata fusione” (doc. AI 177/3).

Alla luce di questa situazione, descritta nel settembre 2009 da un neurochirurgo di provata esperienza, risulta quantomeno incompatibile la ripresa di una capacità lavorativa piena dal punto di vista reumatologico fissata dal dr. __________ nel novembre 2010 retroattivamente già all’agosto 2009, dando per scontate una regolare e piena riuscita dell’intervento e della relativa riabilitazione dell’intervento dell’agosto 2008. Intervento che invece, come più volte segnalato anche dal dr. __________, non ha avuto il risultato sperato tanto da lasciare diagnosticare una mancata “fusione ossea dell’auto-innesto” (lettere del dr. __________ del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI 177-3, 4, 5) e, quindi, la probabile necessità di una revisione chirurgica.

Del resto anche il dr. __________, interpellato per conto dell’assicurazione malattia __________, se da un lato nel suo certificato del 25 febbraio 2009 si esprime per una ripresa parziale dell’attività lavorativa (nella misura del 25% e nel corso del tempo aumentabile a massimo 40%), condiziona tuttavia espressamente la ripresa lavorativa “alla prossima valuta­zione presso il neurologo Dr. __________, __________, e potrà essere imposta solo a condizione che le indagini neurologiche da lui richieste non rivelino patologie strutturali finora non evidenziate (con eventuali ulteriori implicazioni terapeuti­che) (doc. AI 170/22).

Tutto bene valutato quindi, secondo questo Tribunale, è pertanto da ritenere dimostrato, con il già citato grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 e riferimenti) che successivamente al transitorio peggioramento da ricondurre all’insorgen-za dell’ernia discale cervicale e al conseguente intervento chirurgico, la ripresa precedente parziale (50%) capacità lavorativa, nella sua professione così come in attività adeguate, va fatta risalire al mese di novembre 2010, allorquando i periti SAM hanno effettuato i loro consulti specialistici (più precisamente nei giorni 4, 5, 10 e 22 novembre 2010). Sia detto per inciso che nel predetto periodo di incapacità completa è pure compresa un’inabilità totale per un mese a dipendenza di un intervento nel maggio 2010 per la riduzione di un’ernia inguinale (doc. AI 218 e 222).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa a far tempo dalla valutazione peritale (abile al 60% in ogni attività rispettosa dei limiti posti dal perito reumatologo), il TCA non intravvede, come detto, per contro validi motivi per scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM, che del resto anche l’assicurato condivide.

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), è da ritenere dimostrato con il suddetto grado di verosimiglianza che l’assicurato, già titolare di una mezza rendita di invalidità dal gennaio 1997, ha presentato un temporaneo peggioramento con conseguente incapacità lavorativa totale (oltre a quello ammesso nel marzo 2006 a causa di un infarto) anche dal mese di gennaio 2008 (conformemente a quanto stabilito dal medico SMR in data 17 ottobre 2011, doc. AI 211) sino al novembre 2010 con successivo ripristino dell’incapacità lavorativa e di guadagno (50%) precedente.

In simili circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e riformarla nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI a contare dal 1. aprile 2008 (ossia dopo tre mesi dal peggioramento accertato nel mese di gennaio 2008, art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 28 febbraio 2011 (dopo tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ritenuto il miglioramento dello stato valetudinario appurato dai periti al più presto in occasione delle visite effettuate presso il SAM nel novembre 2010). A far tempo dal 1. marzo 2011 va quindi ripristinato il diritto previgente alla mezza rendita.

A titolo abbondanziale va detto che nella misura in cui il ricorrente vorrebbe far decorrere la rendita intera dal gennaio 2008, va detto che, ammesso l’inizio del peggioramento proprio a quella data, sulla base degli atti e soprattutto dei certificati del curante dr. __________ la decorrenza della rendita va stabilita al 1. aprile 2008 in corretta applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. anche al consid. 2.4); nella misura in cui invece vorrebbe collocare il peggioramento in data precedente, l’ipotesi, oltre che contraddittoria, si appalesa infondata giacché non suffragata da alcun atto medico all’inserto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 1'500 di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI dal 1. aprile 2008 al 28 febbraio 2011; dal 1. marzo 2011 è nuovamente dato il diritto ad una mezza rendita di invalidità.

2.Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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25