Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.207
Entscheidungsdatum
06.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.207

fs

Lugano 6 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 giugno 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, classe 1967, il 23 luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) linfodema tipo primario gamba destra (…)” (doc. AI 2/1-8).

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 7 maggio 2008 (doc. AI 25/1-3), preavvisata con progetto 5 marzo 2008 (doc. AI 17/1-2), l’Ufficio AI aveva negato all’assicurata il diritto ad una riformazione in quanto “(…) il confronto dei redditi sopra indicati porta a concludere che non vi è perdita della capacità di guadagno, pertanto, fa stato un grado d’invalidità del 0% che non dà diritto a prestazioni da parte del nostro Ufficio. (…)”(doc. AI 25/2).

In esito al ricorso del 5 giugno 2008 (doc. AI 28/3-10), inoltrato, tramite l’avv. __________, contro la decisione 7 maggio 2008, con STCA del 23 aprile 2009 questo Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti medici. In particolare – osservato che “(…) viste le non sufficientemente chiare indicazioni circa la capacità lavorativa, al fine di stabilire compiutamente la stessa e la sua evoluzione nell’attività esercitata e in un’attività adeguata, l’Ufficio AI doveva pertanto predisporre i necessari accertamenti medici (…)” (doc. AI 37/12) – questa Corte aveva concluso che “(…) non potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici che l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua evoluzione, tanto quale gerente presso un esercizio pubblico che in un’attività adeguata, nemmeno l’amministrazione poteva già procedere ad una valutazione economica (da ritenersi prematura) e tantomeno poteva (con cognizione di causa) escludere a priori la possibilità di una riformazione professionale (…)” (doc. AI 37/13).

1.2. L’Ufficio AI – sulla base degli ultimi accertamenti esperiti, segnatamente della perizia 7 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 48/1-4), del rapporto medico 21 gennaio 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 49/1-4) e dei rapporti finale e complementare del 9 marzo con relative tabelle e del 18 maggio 2010 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 50/1-4, 51/1-3 e 61/1-3) – con decisione 7 giugno 2010 (doc. AI 62/1-5), preavvisata con progetto 11 marzo 2010 (doc. AI 53/1-3), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità del 34% non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali, la consulente in integrazione avendo concluso che la residua capacità di guadagno non può essere apprezzabilmente migliorata da provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (doc. AI 62/1-5).

In esito al ricorso del 12 luglio 2010 (doc. AI 63/3-23), inoltrato, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione 7 giugno 2010, questo Tribunale, con STCA del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), ha annullato la decisione impugnata e – osservato “(…) che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché – oltre ad ogni ulteriore accertamento che dovesse rilevarsi utile, sentita personalmente l’assicurata per stabilire quali fossero le sue intenzioni al momento in cui è stata assunta dalla __________ cosa avrebbe fatto nel caso in cui il paventato aumento di salario non si fosse realizzato e appurato se effettivamente, avuto riguardo alle attività svolte, il salario era sempre inferiore ai salari medi – stabilisca innanzitutto se effettivamente l’assicurata si è accontentata deliberatamente di un salario considerevolmente inferiore alla media. Diversamente, per calcolare il reddito ipotetico da invalido, l’Ufficio AI dovrà applicare la riduzione del 22.77% per gap salariale (fr. 44'990.35 contro fr. 32’500 meno i primi 5 punti %; cfr. DTF 135 V 297 e riferimenti). (…)” (doc. AI 70/20-21) – ha nuovamente rinviato gli atti all’Ufficio AI per resa di un nuovo provvedimento.

In particolare, questa Corte aveva indicato all’amministrazione il seguente procedere: “(…) dopo aver appurato se effettivamente si è accontentata di un salario nettamente inferiore alla media – ritenuta un’incapacità lavorativa totale dall’agosto 2006 e una capacità lavorativa del 50% dal 19 luglio 2007 tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, considerato un reddito da valido per il 2007 di fr. 32'500.-- e confermata la riduzione del 5% dal reddito ipotetico da invalido –, stabilisca se il gap salariale del 22.77% deve o meno essere applicato al reddito ipotetico da invalido per il 2007 pari a fr. fr. 51’099.98 (…)” (doc. AI 70/22).

1.3. L’Ufficio AI – sulla base degli ulteriori accertamenti effettuati e meglio, sulla base delle risposte dell’assicurata (vedi la corrispondenza intercorsa tra le parti sub doc. AI 83/1, 84/1-2, 85/1, 86/1 e 87/1-2) e della valutazione 5 marzo 2012 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 89/1-4) – con decisione 19 giugno 2012 (doc. AI 96/1-6), preavvisata con progetto 8 marzo 2012 (doc. AI 90/1-5), ha negato il diritto a prestazioni.

1.4. Contro la decisione del 19 giugno 2012, rappresentata dall’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – contestando che si sarebbe accontentata di un salario nettamente inferiore alla media (l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita giungendo ad un grado d’invalidità non pensionabile ritenuto un reddito da invalido al quale non ha applicato alcun gap salariale essendosi l’assicurata accontentata di un salario inferiore alla media) – ha chiesto di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato come con il ricorso l’insorgente sollevi in sostanza le medesime obiezioni già considerate con la nota del 6 giugno 2012 (cfr. l’annotazione del 6 giugno 2012 sub doc. AI 95/1 che evidenzia che non sono stati prodotti nuovi elementi atti a definire diversamente il caso e conferma la valutazione del 5 marzo 2012 dei consulenti in integrazione sub doc. AI 89/1-4) – ha chiesto di respingere il ricorso (IV).

1.6. Con lettera 27 settembre 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 25 settembre 2012 del dr. __________ e si è confermata nelle proprie allegazioni (VI e allegato doc. B).

1.7. Con osservazioni 18 ottobre 2012 – viste le annotazioni 18 ottobre 2012 nelle quali il medico SMR dr. __________, circa il rapporto 25 settembre 2012 del dr. , ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto dr. non risulta una sostanziale modifica della CL residua dell’assicurata, permane una esigibilità lavorativa del 50% in attività adatta (…)” (VIII/1) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.

Al riguardo, pur avendo avuto la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (IX), l’insorgente è rimasta silente.

in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

Ritenuto inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Per quanto riguarda la valutazione medica, aspetto questo peraltro nemmeno validamente contestato nella presente fattispecie, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma le conclusioni a cui é pervenuto nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), nella quale aveva già evidenziato che:

" (…)

Per quanto attiene la valutazione medica, va qui rilevato che alla perizia 7 settembre 2009 del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351).

La ricorrente non ha peraltro contestato la valutazione della residua capacità lavorativa del 50% tanto nell’attività abituale di gerente presso un esercizio pubblico, quanto in un'altra attività adeguata e nemmeno ha prodotto ulteriori certificati di medici specialisti idonei a sovvertire le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e il SMR.

Questo Tribunale deve dunque concludere che, dopo un periodo di inabilità totale al lavoro dall’agosto 2006 fino al luglio 2007, in seguito l’assicurata va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività abituale che in altra attività adeguata.

(…)" (doc. AI 70/8-9)

Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 25 settembre 2012 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e angiologia, ha concluso che “(…) come già nella mia valutazione del 2009 ritengo che questa paziente, nella professione di gerente, non sia in grado di lavorare più del 40-50%. Naturalmente in altre professioni, confacenti alla capacità della paziente si potrebbe richiedere una capacità lavorativa del 50%. (…)” (doc. B).

Al riguardo, anche il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 18 ottobre 2012, ha rilevato che “(…) dall’attuale rapporto dr. __________ non risulta una sostanziale modifica della CL residua dell’assicurata, permane una esigibilità lavorativa del 50% in attività adatta (…)” (VIII/1).

Inoltre l’insorgente, in merito alla suenunciata valutazione del dr. __________, pur avendo avuto la facoltà di presentare osservazioni scritte è rimasta silente.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Anche per quanto riguarda la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili nella misura del 50% e l’esistenza delle stesse sul mercato generale del lavoro, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma pertanto le conclusioni a cui é pervenuto nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23) secondo cui:

" (…)

Nella fattispecie, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nella perizia 7 settembre 2009 (doc. AI 48/1-4). Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione quali attività adeguate quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

In particolare, per quanto riguarda le pause, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha attestato che l’assicurata non sarebbe in grado di concentrare in mezza giornata la sua capacità lavorativa residua del 50% – lo specialista ha osservato che per l’attività di gerente “(…) le pause lavorative devono essere sufficientemente prolungate e spaziate nell’arco della giornata per poter ottenere o perlomeno mantenere uno stato accettabile dell’arto (…)” (doc. AI 48/3) e che “(…) anche un lavoro variato che presenta la possibilità di muoversi, star seduti senza portare carichi non eviterebbe che nel corso della giornata il linfidema si aggravi e quindi la necessità comunque di una pausa prolungata e di un trattamento fisioterapico o comunque di una terapia fisica di massaggi e bendaggio non sarebbe evitabile (…)” (doc. AI 48/4) –, va considerato che, sia nell’industria che nei servizi, esistono svariati impieghi che possono essere svolti in diversi turni di lavoro.

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 50%, nonostante il danno alla salute.

(…)" (doc. AI 70/11-12)

2.4. Nella fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.2), nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 l’Ufficio AI era stato invitato ad accertare se l’assicurata si era accontentata deliberatamente di un salario considerevolemente inferiore alla media.

Dagli atti di causa risulta quanto segue.

Il 17 settembre 2003 l’assicurata ha sottoscritto con la __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale gerente con effetto dal 1. ottobre 2003 e con un salario lordo mensile di fr. 3'800.-- (doc. AI 79/3). Il 5 gennaio 2006 l’assicurata ha sottoscritto con __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale gerente del ristorante __________ con un salario lordo mensile di fr. 3'200.-- (doc. AI 79/4-5). Il 30 maggio 2006 ha infine sottoscritto con il __________ un contratto di lavoro quale gerente con effetto dal 1. giugno 2006 con un salario lordo mensile di fr. 2'500.-- (doc. AI 88/1).

Con lettera 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha posto all’assicurata le seguenti domande:

" (…)

  • Quali sono i motivi che hanno portato allo scioglimento del contratto con __________ __________, stipulato in data 17 settembre 2003 con effetto 1. ottobre 2003?

  • Quali sono i motivi che hanno portato allo scioglimento del contratto con il Sig. __________ presso il __________, stipulato il 5.01.2006?

  • Prima di essere assunta presso il __________ ha eseguito delle ricerche di lavoro? Se si, la preghiamo di inoltrarci la relativa documentazione e di motivare i criteri che l’hanno fatta propendere verso la scelta di tale datore di lavoro.

  • Qualora l’aumento di stipendio presso il __________ non si fosse realizzato, quali misure avrebbe adottato?

  • Quali erano le condizioni di lavoro stabilite nel contratto con il __________ a livello di percentuale d’impiego, durata del contratto, funzione ricoperta e mansioni svolte?

  • Al termine del contratto con il __________ si è iscritta presso un ufficio regionale di collocamento? Se si, le chiediamo di volerci comunicare a partire da quale data risulta iscritta e di farci pervenire copia delle ricerche di lavoro effettuate.

(…)" (doc. AI 83/1)

Con scritto 24 novembre 2011 l’avv. RA 1, ritenuta la disponibilità della sua assistita a fornire tutte le informazioni, ha chiesto all’amministrazione di indicare l’obiettivo delle domande poste (doc. AI 84/1).

L’Ufficio AI, prima con uno scritto tramite posta elettronica del 20 dicembre 2011 (doc. AI 85/1) e in seguito con lettera del 2 gennaio 2012 (doc. AI 86/1), ha risposto all’avv. RA 1 che, conformemente alla STCA di rinvio del 21 febbraio 2011, l’obiettivo delle domande poste direttamente all’assicurata era quello di stabilire se la stessa si fosse accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media.

Il 25 gennaio 2012 l’avv. RA 1 ha scritto all’Ufficio AI una lettera del seguente tenore:

" (…)

posta la finalità da lei indicata, che ricalca sostanzialmente quanto indicato dal TCA. Le preciso innanzitutto che la signora RI 1 non si è accontentata di un salario evidentemente sotto la media. Essa, come peraltro confermato dal datore di lavoro, contava su un concreto aumento del salario. Purtroppo l’inabilità lavorativa è sopraggiunta nel frattempo. Ciò premesso mi chiedo che tipo di relazione abbiano i quesiti da lei posti con tale finalità.

Mi riferisco in particolare alle domande che si riferiscono ai periodi anteriori e successivi all’attività della signora RI 1 presso __________.

A ciò si aggiunge che si chiede all’assicurata di determinarsi su una circostanza che non ha potuto verificarsi, in quanto è sopraggiunta l’inabilità lavorativa a causa della nota malattia.

La mia mandante ritiene pertanto che le risposte ai summenzionati quesiti non possano permettere in modo determinante quanto indicato dal TCA.

Ciò nondimeno la stessa fornisce ai quesiti del 7 novembre 2011 le seguenti risposte:

  • __________ è fallita in data 6 settembre 2005. La cessazione dell’attività dell’esercizio pubblico è stata la causa dello scioglimento del rapporto di lavoro.

  • Il signor __________ presso il Ristorante __________ è fallito in data 31 gennaio 2007. La cessazione dell’attività dell’esercizio pubblico è stata la causa dello scioglimento del rapporto di lavoro.

  • La signora RI 1 non ricorda se ha effettuato altre ricerche di lavoro prima di essere assunta da __________. La stessa non lo esclude, sebbene non disponga di documentazione al riguardo.

  • La signora RI 1 non è in grado di rispondere al quesito, del tutto ipotetico, in merito alle misure che la medesima avrebbe adottato qualora non si fosse realizzato l’aumento di stipendio presso il __________. La signora RI 1 ha, sin dall’inizio, creduto e sperato che tale aumento potesse effettivamente realizzarsi. Purtroppo la sopraggiunta inabilità lavorativa non ha permesso di verificare se tale aumento si sarebbe verificato. Non è certo da escludere che, qualora l’aumento non si fosse verificato, e, se non fosse subentrata l’inabilità al lavoro, la signora RI 1 si sarebbe attivata per cercare un’attività analoga remunerata confacentemente.

  • A livello di condizioni di lavoro presso il __________, la signora RI 1 era responsabile della gerenza dello stesso, occupandosi sostanzialmente della caffetteria, del servizio ai tavoli, della pulizia. L’occupazione era al 100%.

  • No, la mia mandante non è mai stata iscritta a URC. La stessa ha sempre cercato di farcela con le proprie forze, trovando occupazioni compatibili con le proprie forze, trovando occupazioni compatibili con il proprio grado di abilità al lavoro e la propria malattia.

(…)" (doc. AI 87/1-2)

Nella DTF 134 V 322 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale, applicato, tra l’altro, una riduzione del 30% dal reddito ipotetico da invalido per gap salariale, aveva riconosciuto all’insorgente (si trattava di un’assicurata turca, analfabeta, con rudimentali conoscenze della lingua tedesca e nessuna formazione professionale) il diritto ad un quarto di rendita – il TFA ha confermato il giudizio cantonale e stabilito che “(…) se una persona assicurata, per motivi estranei all’invalidità, ha realizzato un reddito considerevolemente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in un primo luogo a un parallelismo dei redditi. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. (…)” (regesto della DTF 134 V 222).

Nella DTF 135 V 58 – chiamata a pronunciarsi in merito al reddito da valido nel caso di un’assicurata indipendente – l’Alta Corte (riferendosi in particolare a quanto esposto nella DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag. 329 in merito al diritto alla parità di trattamento) ha precisato la propria giurisprudenza applicabile in presenza di un reddito da valido inferiore alla media osservando che “(…) laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile risp. ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere adattato al livello medio di tale reddito. In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento delle persone a basso reddito. (…)” (regesto della DTF 135 V 58).

La nostra Massima Istanza, nella DTF 135 V 297 – circa il tasso a partire dal quale un reddito senza invalidità inferiore alla media giustifica un parallelismo dei redditi di paragone –, ha precisato ulteriormente la propria giurisprudenza stabilendo che “(…) se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% del salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolemente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone. Questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (consid. 6.1.3). Le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono indipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali (consid. 6.2). (…)”(regesto della DTF 135 V 297).

Contestualmente il TF ha evidenziato che:

" (…)

5.3 Ist bestimmten einkommensbeeinflussenden Merkmalen im Sinne von BGE 126 V 75 E. 5b/aa S. 79 bereits bei der Parallelisierung (E. 5.1 hievor) der Vergleichseinkommen Rechnung getragen worden, dürfen dieselben invaliditätsfremden Faktoren nicht nochmals im Rahmen des sogenannten Leidensabzuges (E. 5.2 i.f. hievor) berücksichtigt werden (BGE 134 V 322 E. 5.2 in fine S. 328). Der Abzug wird sich daher in der Regel auf leidensbedingte Faktoren beschränken und nicht mehr die maximal zulässigen 25 % für sämtliche invaliditätsfremden und invaliditätsbedingten Merkmale ausschöpfen (BGE 134 V 322 E. 6.2 in fine S. 330). Kann tatsächlich oder zumutbarerweise ein durchschnittliches Invalideneinkommen erzielt werden, dann besteht kein Grund, ein aus wirtschaftlichen Gründen unterdurchschnittliches Valideneinkommen im Rahmen der Einkommensparallelisierung auf ein durchschnittliches hochzurechnen (BGE 135 V 58 E. 3.4.3 S. 61). Dieses Vorgehen ist weder verfassungswidrig noch diskriminierend und stellt keine methodische Ungleichbehandlung Schlechterverdienender dar (BGE 135 V 58 E. 3.4.4 S. 63). Schliesslich hat die Invalidenversicherung weder für ungünstige konjunkturelle Verhältnisse einzustehen noch regionale Lohnunterschiede auszugleichen (Urteil I 405/06 vom 29. Mai 2007 E. 4.2 mit Hinweisen).

(…)" (DTF 135 V 297 consid. 5.3 pag. 302)

Nella STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui il Tribunale amministrativo federale, in applicazione erronea del confronto percentuale dei redditi (premesso che l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale amministrativo federale, a determinate condizioni, non provoca necessariamente l’annullamento del giudizio impugnato (cfr. il consid. 4 della succitata STF), aveva riconosciuto all’assicurata (si trattava di una frontaliera che aveva lavorato in qualità di operaia di produzione addetta al montaggio di piccoli elettrodomestici) il diritto alla mezza rendita – il TF ha confermato nel suo risultato la pronuncia impugnata rilevando:

" (…)

4.1 Ora, per quanto concerne il reddito senza invalidità, quest'ultimo è stato riconosciuto dalle parti, per l'anno 2004, in fr. 31'945.- e trova riscontro nelle indicazioni fornite dall'ex datore di lavoro per l'anno precedente.

4.1.1 A tal proposito, l'opponente fa tuttavia giustamente notare che il reddito da lei percepito prima dell'invalidità era manifestamente inferiore - e non solo nella misura del 4 % riconosciuta dall'UAI - alla media dei salari pagati per un'attività paragonabile nel settore interessato e che non vi era motivo di ritenere - come del resto non lo ha fatto nemmeno l'Ufficio ricorrente - che fosse sua intenzione accontentarsi di un reddito modesto. Orbene, per tali situazioni la prassi ammette che i medesimi fattori estranei all'invalidità che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano ignorati oppure presi in considerazione in uguale misura anche per la determinazione del reddito da invalido (parallelismo dei redditi di confronto: DTF 134 V 322). Ciò quantomeno se - come si deve ritenere in concreto, tenuto conto delle diverse realtà del mercato del lavoro ticinese (cfr. ISS 2004, pag. 72, Tabella TA13 [Grandi regioni], Ticino, livello di esigenze 4, donne), da un lato, e di quello nazionale (ISS 2004, pag. 53, TA1, livello 4, donne) dall'altro - a un reddito senza invalidità considerevolmente inferiore alla media viene contrapposto un reddito da invalido - determinato sulla base della media nazionale nel settore privato (ISS, TA1; cfr. SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]) - realisticamente irrealizzabile nel caso di specie (DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag. 63 con riferimenti; sul principio cfr. pure circolare AI n. 273 dell'UFAS del 6 febbraio 2009 nonché le sentenze 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5, 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4 e 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 8).

In questi casi, il parallelismo dei redditi può realizzarsi a livello di reddito da valido mediante adeguato aumento del reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325).

Recentemente questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare che dev'essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - se ricorrono le ulteriori condizioni - giustificare un parallelismo dei dati di raffronto un reddito effettivamente conseguito che differisce di almeno il 5 % dal salario (statistico) riconosciuto nel corrispondente settore economico (e non dal valore totale mediano dell'intero settore privato come in realtà ha erroneamente fatto l'amministrazione; cfr. RtiD II-2009 pag. 194 [9C_83/2008]). In tal caso tuttavia il parallelismo si effettuerà limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia del 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 e 6.1.3 pag. 303 seg.). Nella stessa sentenza è stato infine confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già tenere conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta in occasione della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297 consid. 6.2 pag. 305; 126 V 75).

4.1.2 Nel caso di specie, il reddito senza invalidità accertato per il 2004 (fr. 31'945.-) differisce del 31.49 % rispetto a quello realizzabile a livello nazionale nel corrispondente settore economico (fr. 46'623.57, ossia fr. 3763.- : 40 x 41.3 x 12 [ISS 2004, pag. 53, TA1, cifra 30-32, livello 4, donne; La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]). Tenuto conto della giurisprudenza poc'anzi citata (consid. 4.1.1), il parallelismo dei redditi si giustifica tuttavia unicamente nella misura del 26.49 % (31.49 ./. 5). In tale misura verrà di seguito adeguato il reddito base da invalido (v. ad esempio DTF 134 V 322 consid. 6.1 - 6.3 pag. 328 segg.).

4.2 Quanto a quest'ultimo, esso è quantificabile in fr. 48'584.64 (ovvero: fr. 3'893.- x 41.6 : 40 x 12 [ISS 2004, pag. 53, TA1, valore totale, livello 4, donne; La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), come del resto rilevato dall'amministrazione già in sede di decisione. Ora, deducendo da tale importo, rispettivamente, il 26.49 %, il 20 % e il 50 %, in ragione del parallelismo dei redditi, delle circostanze personali e professionali del caso (DTF 126 V 75; v. sub Fatti A) riconosciute dall'UAI e della (in)capacità lavorativa residua, si ottiene un reddito da invalido di fr. 14'285.82 e, quindi, un grado d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 55 % ([31'945 ./. 14'285.82] x 100 : 31'945) che giustifica il diritto a una mezza rendita AI. Mezza rendita che si giustificherebbe, per inciso, anche qualora si intendesse, per ipotesi, riconoscere all'opponente unicamente una riduzione percentuale del 10-15 %, anziché del 20 %, per tenere conto delle mere circostanze personali e professionali del caso. Anche in tale ipotesi infatti il grado d'invalidità si attesterebbe, rispettivamente al 50 % e al 52 %.

(…)" (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, consid. 4.1 e 4.2)

Nella STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questa Corte aveva riconosciuto il diritto ad una rendita di tre quarti ad un muratore indipendente in applicazione di un gap salariale del 21,37% – il TF, osservato che le sentenze DTF 135 V 58 e 9C_683/2010 del 10 dicembre 2010 non potevano giustificare il mancato adeguamento del reddito da valido (cfr. il consid. 8.3 della succitata STF) e ritenuto che non disponeva di elementi sufficienti per statuire sul grado d’invalidità, ha annullato il giudizio del TCA e rinviato gli atti all’amministrazione adducendo:

" (…)

8.4 La questione se anche i redditi da indipendente vadano o meno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi va inoltre esaminata, come nel caso dei dipendenti, soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un introito limitato, ritenuto che, come indicato dall'UAI, non vi è una presunzione in tal senso.

Secondo la Corte cantonale non vi sarebbero indizi secondo cui l'opponente si sarebbe accontentato di tale reddito. Tale affermazione non risulta tuttavia provata con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali e viene messa in dubbio dalle affermazioni addotte dall'amministrazione in questa sede, secondo cui l'intimato nel corso del 1999 e del 2000 ha percepito redditi da dipendente superiori a quelli conseguiti quale indipendente. Tali circostanze potrebbero avvalorare la tesi secondo cui l'assicurato si sarebbe accontentato di un reddito inferiore pur di lavorare in proprio. Come già accennato al considerando precedente, dagli atti emerge tuttavia che l'assicurato ha lavorato quale dipendente unicamente per due brevi periodi; altresì non è dato di sapere per quale ragione avrebbe deciso di intraprendere un'attività indipendente.

Il fatto che l'interessato svolgeva precedentemente un'attività dipendente meglio remunerata non permette quindi, forzatamente, di concludere, in assenza di ulteriori approfondimenti, che egli si sia accontentato di un reddito esiguo. Potrebbe infatti anche significare che l'assicurato, eventualmente per motivi estranei all'invalidità, non era in grado di mantenere tali lavori. Gli stessi motivi potrebbero poi aver influito anche sull'attività indipendente.

Da quanto sopra discende che questa Corte non dispone di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità dell'assicurato, segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto; di conseguenza il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il giudizio impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).

Il giudizio impugnato e la decisione amministrativa vanno pertanto annullati e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva o meno accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta negativa, andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido l'assicurato possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei all'invalidità non permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli accertamenti esperiti, l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato, tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.

(…)" (STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4)

Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, viste le risultanze degli atti di causa e conformemente alla suenunciata giurisprudenza federale, ritiene che a giusta ragione l’amministrazione ha concluso che l’assicurata si è accontentata deliberatamente di un salario considerevolemente inferiore alla media e ciò per le seguenti ragioni.

Il 30 maggio 2006 l’assicurata ha sottoscritto, quale gerente a tempo pieno, un contratto di lavoro con la __________ che prevedeva un salario lordo mensile di fr. 2'500.-- (doc. AI 88/1 e 87/1-2 sopra riprodotto in esteso).

Nel curriculum vitae l’assicurata ha indicato di aver conseguito il necessario attestato quale gerente e di aver lavorato in quella funzione presso diversi esercizi pubblici nei periodi da febbraio a giugno 2000, da novembre 2001 a maggio 2002, da ottobre 2003 a dicembre 2005 e da febbraio a maggio 2006 (cfr. doc. AI 8/1-4 punti 3.2.1 e 4 e il certificato di capacità per esercenti Tipo I sub doc. AI 3/5).

In particolare, prima dell’impiego presso il __________, sempre quale gerente a tempo pieno, secondo i due ultimi contratti di lavoro sottoscritti con la __________ il 17 settembre 2003 e con __________ il 5 gennaio 2006, il salario lordo mensile ammontava a fr. 3'800.-- rispettivamente a fr. 3'200.-- (cfr. doc. AI 79/3 e 79/4-5).

Il salario lordo mensile di fr. 2'500.--, pattuito con la __________, è considerevolmente inferiore tanto agli ultimi due precedenti salari di fr. 3'800.-- rispettivamente di fr. 3'200.--, quanto al salario mensile medio dei lavoratori del settore alberghi e ristoranti a livello svizzero, fissato da questo Tribunale, per il 2007, in fr. 3'749.19 (cfr. il consid. 2.8.3 della STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 sub doc. AI 70/15; 44'990.35 : 12 = 3'749.19).

L’insorgente, rispondendo ad una precisa domanda postale dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 83/1 sopra riprodotto in esteso), ha dichiarato che la cessazione del lavoro con __________ e con __________ è dovuta al fallimento dei rispettivi esercizi pubblici (cfr. doc. 87/1-2 sopra riprodotto in esteso).

Questo Tribunale, nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), aveva inoltre stabilito che l’assicurata va ritenuta inabile totalmente al lavoro dall’agosto 2006 e che dall’agosto 2007 la capacità lavorativa (tanto nella sua attività di gerente quanto in un’altra attività adeguata) è del 50% (cfr. consid. 2.3).

In simili circostanze, ritenuta la formazione professionale e viste le retribuzioni pattuite con la __________ e con __________, si deve concludere che nella sua attività abituale di gerente l’assicurata avrebbe potuto effettivamente conseguire un salario lordo mensile superiore ai fr. 3'000.--.

Inoltre, l’ultimo contratto di lavoro essendo stato sottoscritto il 30 maggio 2006, dunque prima dell’inabilità totale al lavoro iniziata nell’agosto 2006, vi è pure da ritenere che il salario offerto dalla __________ non poteva già considerare i problemi di salute dell’assicurata (ciò non è nemmeno sostenuto dall’insorgente che, anzi, come si vedrà in seguito, prospettava un aumento del suo salario).

Non essendovi dunque dei motivi estranei all’invalidità – lo si ribadisce, l’assicurata possedeva la formazione necessaria per svolgere l’attività di gerente e prima dell’impiego presso il __________ negli ultimi due esercizi pubblici il salario lordo mensile era stato nettamente superiore (fr. 3'800.-- e fr. 3'200.--) – che giustifichino lo stipendio di fr. 2'500.-- (salario, questo, lo si ribadisce, considerevolmente inferiore alla media) pattuito con il __________ e ritenuto che sul mercato del lavoro poteva pretendere un salario ben maggiore – il contratto di lavoro con la __________ è stato sottoscritto il 30 maggio 2006, quindi pochi mesi dopo che aveva sottoscritto quello con __________ (cfr. il contratto del 5 gennaio 2006 che stabiliva un salario lordo mensile di fr. 3'200.-- sub. doc. AI 79/4-5), di modo che non è possibile concludere per un eventuale cambiamento nella situazione del mercato del lavoro tale per cui nel Canton Ticino i salari per un’attività quale gerente di un esercizio pubblico fossero in modo generale nettamente diminuiti – vi è da concludere che l’assicurata si è deliberatamente accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media.

Questo vale a maggiore ragione se si considera che (come si vedrà più sotto), nonostante l’assenza da parte del __________ di garanzie in merito ad un eventuale aumento del salario, l’assicurata non si è neppure iscritta al collocamento onde verificare un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione in base alle norme della LADI che regolano il computo del guadagno intermedio (cfr. art. 24 LADI e 41a OADI). Non solo (oltretutto ben sapendo che le erano poste al fine di stabilire se si fosse accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media; cfr. doc. AI 84/1-2, 85/1, 86/1 e 87/1-2), alle precise domande al riguardo (cfr. doc. AI 83/1 sopra riprodotto in esteso), l’assicurata ha dichiarato di non ricordarsi di aver fatto delle ricerche di lavoro prima di essere assunta dal __________ e che non è in grado di dire cosa avrebbe fatto nel caso in cui il prospettato aumento di salario non si fosse avverato (cfr. doc. AI 87/1-2 sopra riprodotto in esteso). (Per un caso diverso in cui questo Tribunale ha concluso che l’assicurata non si era accontentata di un salario modesto in quanto proveniva da un periodo di disoccupazione vedi la STCA 32.2012.36 consid. 2.7.2 pag. 21, attualmente contestata davanti al Tribunale federale).

Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’asserita possibilità che il salario pattuito con il __________ potesse aumentare e che l’importo dello stesso di fr. 2'500.-- fosse giustificato dal periodo dell’apertura dell’attività nell’estate 2006 (cfr. il punto 9 del ricorso sub I pag. 7: “(…) si è trattato di un salario sì di favore, ma ben spiegabile con il periodo dell’apertura dell’attività (estate 2006), laddove, vista anche l’ubicazione dell’esercizio pubblico (all’interno del __________ a __________, senza quindi una terrazza all’esterno), non vi era da attendersi grande attività sino ad almeno settembre. Dunque, fino a quel momento, ed in perfetta buona fede, la ricorrente era legittimata ad attendere un aumento del salario conforme all’incremento dell’attività. (…)”).

Nello scritto del 24 agosto 2010 indirizzato all’assicurata il __________ si è così espresso:

" (…)

Facciamo seguito alla sua richiesta e con la presente le confermiamo che quando é stata alle dipendenze della nostra Società, quale gerente dell’Esercizio Pubblico “__________“ a __________, il salario corrispostole di CHF 2'500.00 mensili lordi rappresentava un salario di favore, mediamente modesto, in relazione alla situazione di mercato ed alla circostanza che la nostra Società aveva appena avviato l’attività.

Non era per nulla escluso che, se fosse migliorata la situazione di mercato e se gli affari avessero preso piede, il suo salario sarebbe stato debitamente aumentato.

(…)" (doc. AI 67/4).

Ora – visti gli ultimi due stipendi (fr. 3'800.-- rispettivamente fr. 3'200.--) pattuiti per la stessa attività di gerente di un esercizio pubblico immediatamente prima dell’assunzione da parte del __________ e ritenuto che quest’ultima società nemmeno adduce e/o comprova che la situazione di mercato nel settore fosse nettamente mutata – a mente di questo Tribunale vi è da concludere che il salario mensile lordo pattuito di fr. 2'500.-- fosse dettato (come del resto, almeno in parte, ammesso dallo stesso datore di lavoro) sostanzialmente dal fatto che il __________ aveva appena avviato l’attività e non invece dalla particolare realtà del mercato del lavoro ticinese.

Infatti, essendo il salario di fr. 2'500.-- nettamente inferiore anche a quello medio del medesimo settore (alberghi e ristoranti) valido per il Canton Ticino (anno 2008) di fr. 3'400.-- (cfr. la tabella sub doc. AI 51/3), nella fattispecie non si tratta di dover tenere in considerazione la diversa realtà del mercato del lavoro ticinese rispetto a quello nazionale (cfr. in questo senso il consid. 4.1.1 della STF 9C_310/2009 sopra riprodotto in esteso).

Inoltre, sempre dallo scritto in parola, non è dato a sapere in quale misura il salario avrebbe potuto evolvere e, in ogni caso, un suo aumento non è per niente stato garantito.

Al riguardo questo Tribunale nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23) aveva già evidenziato che il TF, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che “(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata) (…)” (cfr. doc. AI 70/13).

Quanto, infine, all’argomentazione secondo la quale il salario di fr. 2'500.-- sarebbe giustificato dal periodo dell’apertura dell’attività nell’estate 2006 e dall’ubicazione del __________ all’interno del __________ e quindi privo di una terrazza (cfr. il punto 9 del ricorso sub I pag. 7 sopra riprodotto), il TCA rileva che il salario lordo mensile pattuito contrattualmente tiene già forzatamente conto del fatto che l’affluenza di un esercizio pubblico può variare a seconda di determinati periodi (ad esempio bella e brutta stagione) e che la difficoltà riscontrata all’inizio di un’attività non può essere considerata alla stregua di una particolarità legata al mercato del lavoro. Va qui inoltre ricordato che nella citata DTF 135 V 297 l’Alta Corte ha evidenziato che “(…) Schliesslich hat die Invalidenversicherung weder für ungünstige konjunkturelle Verhältnisse einzustehen noch regionale Lohnunterschiede auszugleichen (Urteil I 405/06 vom 29. Mai 2007 E. 4.2 mit Hinweisen). (…)” (DTF 135 V 297 consid. 5.3 pag. 302).

In simili circostanze, viste le risultanze suesposte – anche se l’inabilità lavorativa, dapprima totale dall’agosto 2006 e in seguito del 50% dall’agosto 2007 (cfr. consid. 2.3), è subentrata dopo soli due mesi dall’inizio dell’attività lavorativa presso il __________ – questo Tribunale ritiene che effettivamente, sottoscrivendo il contratto di lavoro con questa società, l’assicurata si è accontentata deliberatamente di un salario considerevolemente inferiore alla media. È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha applicato alcun gap salariale.

2.5. Nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), dalle cui conclusioni non vi è alcun motivo di scostarsi, questo Tribunale aveva già stabilito che nel 2007 (anno in cui il diritto alla rendita poteva potenzialmente sorgere avuto riguardo all’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 rispettivamente ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI in vigore dal 1. gennaio 2008) il reddito da valido ammontava a fr. 32'500.-- (nel certificato del 10 ottobre 2007 sub doc. AI 11/1-6 il __________ ha attestato che per quell’anno il reddito senza il danno alla salute sarebbe stato di fr. 32'500.--; vedi il punto 2.11 sub doc. AI 11/2), mentre che quello da invalido (senza considerare la capacità lavorativa, l’eventuale gap da applicare e la confermata deduzione del 5%) era di fr. 51'099.98 (cfr. il consid. 2.9 della STCA del 21 febbraio 2011 sub doc. AI 70/22).

Ritenuata la capacità lavorativa residua del 50% dall’agosto 2007 tanto nella sua attività abituale di gerente quanto in un’altra attività adeguata e applicata la riduzione del 5% riconosciuta per attività leggera (cfr. il rapporto finale del 9 marzo 2010 e quello complementare del 18 maggio 2010 della consulente in integrazione sub doc. AI 50/1-4 e 61/1-3), il reddito da invalido per lo stesso anno è di fr. 24'272.49 (51'099.98 x 50% ridotti del 5%).

Di conseguenza – ribadito che per quanto esposto al precedente considerando, nella fattispecie concreta non va applicato alcun gap salariale –, ritenuti un reddito da valido di fr 32'500.-- e un reddito da invalido di fr. 24'272.49, si ottiene un grado d’invalidità del 25% ([32'500.00 - 24'272.49] x 100 : 32'500.00 = 25.31% arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

A ragione quindi l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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