Raccomandata
Incarto n. 32.2012.206
FC/sc
Lugano 3 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1952, di formazione fiduciario, nel mese di agosto 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetto da diabete e cardiopatia (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 15 giugno 2012, confermativa di un progetto di decisione del 23 febbraio 2012 (doc. AI 29-1 e 38), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado di invalidità del 70%) limitatamente al periodo compreso dal 1. gennaio 2012 al 31 maggio 2012, ossia tre mesi dopo l’accertato miglioramento delle condizioni di salute da situare a fine febbraio 2012, ma versata unicamente dal
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, tramite l’avv. __________, allegando una perizia resa il 10 luglio 2012 dal dr. __________, psichiatra, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e postulato in sostanza l’attribu-zione di una rendita intera dal 1° gennaio 2012 e la messa a carico dell’Ufficio AI della nota d’onorario della perizia.
1.3. Nella sua risposta 19 settembre 2012 l’amministrazione, riferendosi all’allegata annotazione del SMR, ha postulato l’an-nullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti di natura medica; chiede per contro la reiezione dell’istanza di assunzione dei costi scaturiti dall’accertamento privato tramite il dr. __________ (IV).
1.4. Il 4 ottobre 2012 il ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha dichiarato di opporsi alla proposta di rinvio, la situazione essendo già sufficientemente chiarita mediante la perizia del dr. __________ - del quale ha altresì prodotto un ulteriore scritto (doc. A/13) -, confermandosi nelle domande ricorsuali (VI).
Con osservazioni del 14 novembre 2012 l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR, ha ribadito di postulare il rinvio degli atti per esperire una perizia psichiatrica e aggiornare gli atti mediante l’incarto dell’assicuratore malattia, ribadendosi nella richiesta di reiezione dell’istanza di rifusione dei costi peritali (XI). Dal canto suo, il 29 novembre 2012 il ricorrente ha confermato la sua presa di posizione, allegando un nuovo scritto del dr. __________ (XII). Anche l’Ufficio AI, in data 17 dicembre 2012, si è sostanzialmente riconfermato nelle sue precedenti prese di posizione (XV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha concesso all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2012, e se, quindi, a giusto titolo ha soppresso la prestazione dal 1. giugno 2012. Litigiosa è altresì l’assunzione dei costi della perizia psichiatrica privata prodotta dal ricorrente.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 p. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’uffi-cio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 e 390).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicurazione malattia __________, ed esaminato il certificato del medico curante dr. __________ del 6 settembre 2011, attestante una completa inabilità lavorativa a dipendenza delle problematiche cardiache dal mese di gennaio 2011 (doc. AI 9). In un rapporto del 27 settembre 2011, la dr.ssa __________ del servizio di cardiologia dell’Ospedale , esprimendosi al termine della riabilitazione cardiovascolare seguita dall’assicurato successivamente ad un infarto e all’intervento di rivascolarizzazione miocardica del 28 marzo 2011, ha concluso per una ritrovata piena capacità lavorativa come fiduciario (doc. 11-7). Dall’incarto richiamato dall’ risulta che l’assicuratore ha riconosciuto all’interessato un’inabilità totale dal 3 gennaio 2011, del 50% dal 28 gennaio 2011, nuovamente totale dal 19 marzo 2011, del 75% dal 1. luglio 2011 e del 70% dal 3 ottobre 2011 (doc. AI 19).
Sentito il medico SMR (doc. AI 21), l’amministrazione ha nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, per le diagnosi di “coronopatia su malattia trivasale con infarto miocardico” (oltre a diabete mellito tipo II), ha confermato le inabilità quale fiduciario certificate all’attenzione dell’assicuratore malattia e il perdurare di un’inabilità del 70% (attestato del 17 gennaio 2012, doc. AI 22). Il dr. __________, cardiologo, in data 6 febbraio 2012 ha per contro certificato che dal punto di vista cardiaco l’assicurato era da considerare nuovamente abile pienamente (doc. AI 25).
Nel rapporto finale del 21 febbraio 2012 il medico SMR dr. __________, ha posto le diagnosi di “Lesioni significative al tronco comune del ramo circonflesso e della coronarica dx”, oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Diabete, pregresso tabagismo, gastropatia cronica, ernia iatale”, concludendo per un’inabilità lavorativa quale fiduciario dal 3 gennaio 2011, del 50% dal 28 gennaio 2011, nuovamente totale dal 19 marzo 2011, del 75% dal
Dopo aver interpellato il consulente professionale (doc. AI 28), l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione del 23 febbraio 2012 ha quindi concluso per il riconoscimento di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 maggio 2012 (3 mesi dal miglioramento situato al 21.02.2012, art. 88 cpv. 1 OAI) con un grado del 70%, ritenuto tuttavia che, essendo la domanda stata presentata tardivamente, il versamento decorreva unicamente dal 01.02.2012 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta – 26.08.2011 – art. 29 cpv. 1 LAI) (doc. AI 29/2-3). Secondo l’amministrazione gli accertamenti avevano permesso di stabilire che l'attività abituale quale esperto fiscale/programmatore era quella più adatta al suo stato di salute ed era proponibile in misura nulla dal 03.01.2011, del 50% dal 28.01.2011, nulla dal 19.03.2011, del 25% dal 01.07.2011, del 30% dal 03.10.2011 e del 100% dal 21.02.2012. Una capacità lavorativa piena dal 21.02. 2012 andava ammessa pure in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali (carico massimo senza limitazioni sino a kg 10, alternanza della postura al bisogno, lavori leggeri per evitare sovraccarichi cardiaci) (doc. AI 29/2-3).
L’assicurato si è opposto a tale progetto e ha prodotto ulteriore documentazione attestante le inabilità riconosciute dall’__________ e un certificato del dr. __________ del 22 marzo 2012 del seguente tenore:
" Con il presente certifico che il mio paziente sopraccitato è affetto da diabete mellito tipo II, cardiopatia ischemica con stato dopo infarto miocardico acuto inferiore (28.03.2011), stato ansioso-depressivo, iperlipidemia e ipertensione arteriosa.
Dopo l'evento ischemico acuto di marzo 2011, lo stato generale del paziente è peggiorato, in particolare presenta importante ansia associata a sudorazioni notturne frequenti, epigastralgie ricorrenti, disturbi di concentrazione e della memoria. Tenuto conto dell'attuale stato generale del paziente e della possibilità di peggioramento ulteriore del quadro clinico, ritengo indicata una rivalutazione medico-peritale nell'ottica di esaminare nel miglior modo possibile l'attuale capacità lavorativa residua del paziente." (doc. AI 31/12)
L’assicurato ha inoltre preannunciato un rapporto relativo ad una prevista risonanza magnetica e ha segnalato che nell’ambito degli accertamenti eseguiti dall’__________ il dr. __________ aveva attestato un’incapacità lavorativa del 70%, chiedendo di richiamare tale certificato (doc. AI 35).
L’Ufficio AI, non ritenendo comprovati elementi clinici oggettivanti un peggioramento dello stato di salute né atti a determinare una rivalutazione clinica della capacità lavorativa, ha confermato il progetto di decisione con provvedimento del 15 giugno 2012 (doc. AI 43).
Di fronte al TCA, il ricorrente ha prodotto il referto 20 aprile 2012 del dr. __________, internista, attestante:
" (…)
Paziente assente dal lavoro dal 03.01.2011 in misura del 100% con successive inabilità lavorative parziali o totali fino al 03.10.2011 giorno in cui Il paziente è stato considerato inabile al lavoro in misura del 70% fino al giorno d'oggi.
Causa dell'incapacità lavorativa la presenza di una cardiopatia ischemica con stato da infarto miocardico subacuto inferiore e stato da by-pass aorta-coronarico il 28.03.2011. Dopo la fase di riabilitazione priva di importanti complicazioni il paziente è stato seguito con controlli regolari specialistici dal collega Dr. __________. Attualmente il paziente lamenta dolori a livello epigastrico che migliorano con il cibo presenti soprattutto in posizione supina. La sintomatologia dolorosa è accompagnata da sudorazioni notturne che non sono state correlate con episodi ipoglicemici. Sconosciuta un'ernia iatale ma di recente non è stata eseguita una gastroscopia.
Il signor RI 1 non lamenta dolori pectanginosi sotto sforzo, nessuna dispnea, ortopnea, sincope o edemi.
A causa di una discrepanza tra il referto ecocardiografico attuale e il risultato della coronarografia eseguita nel 2011 il collega cardiologo ha previsto un esame di RM cardiaca al fine di escludere un'ischemia residua.
Si segnalano inoltre valori glicemici non ben compensati malgrado la terapia medicamentosa instaurata di recente dal collega diabetologo Dr. __________. Anamnesticamente non crisi ipoglicemiche,
Il paziente ha già inoltrato richiesta per una rendita Al con decisione di inabilità in misura del 70% fino al 31.05.2012 e proposta dl reintegrazione professionale. Il paziente tuttavia ha interposto ricorso.
(…)
DIAGNOSI: - malattia coronarica trivasale con stato da:
. IMA inferiore subacuto. •
. stato da BPAC UMA-PLA1-Pla 2 e RIMA-RIVA, vena RIPV (28.03.2011).
diabete mellito attualmente non insulinodipendente.
FRCV: famigliarità, tabagismo, diabete, ipertensione.
stato da emorragia esofagea (1980) e conosciuta ernia fatale.
stato da ustione mano dx (1980).
stato da trombosi occhio sin.
stato da rottura spalla sin. su incidente motociclistico.
scalo da frattura metacarpo dx su incidente automobilistico.
CONCLUSIONI:
L'inabilità lavorativa parziale del paziente risulta per il momento giustificata. Determinante per la valutazione sarà l'esito della RM cardiaca prevista in un prossimo futuro. A mio giudizio sarebbe auspicabile anche l'esecuzione di una gastroscopia. Considerati i valori elevati pressori e glicemici da me registrati malgrado la terapia medicamentosa sarebbe utile verificare la compliance del paziente riguardo alla terapia medicamentosa.
Ricordo le decisioni Al alle quali il paziente ha interposto ricorso.
Situazione da rivalutare alla luce del referto RM cardiaco e eventualmente della gastroscopica.
INABILITÀ LAVORATIVA: in misura del 70% vedi sopra. (…)" (doc. A7)
L’assicurato ha inoltre prodotto una perizia (di 14 pagine) del dr. __________, psichiatra, il quale si è, fra l’altro, così espresso:
" (…)
SINTESI E VALUTAZIONE:
(…)
Il peritando, nella vita quotidiana, ha "funzionato bene", all'interno dei binari da lui scelti (vita privata e professione). Ma è strutturato in modo rigido, coartato, "alessitimico"; è predisposto a somatizzazioni (come forse sono l'ipofonesi e i disturbi gastrici notturni, e anche i due svenimenti degli anni scorsi, rimasti inesplicati; le informazioni e il tempo a mia disposizione non consentono né di confermare né di smentire questa ipotesi) e forse a vere e proprie malattie psicosomatiche. Non è escluso che anche l'infarto miocardico sia collegato a questa struttura di personalità, la quale si situa - come il test di Rorschach ha dimostrato - non al livello "nevrotico", il più differenziato e "sano", bensì al livello immediatamente inferiore, lo "stato limite superiore", che può mostrarsi bene adattato e funzionante ma che, per dirla in parole semplici, è meno solido di quello che appare, tanto che - in circostanze sfavorevoli - può scompensare in modo anche grave, seppur (di regola) transitorio.
Questo è quanto - con ogni probabilità - è successo al peritando: l'infarto miocardico, o forse ancor più l'intervento cardochirurgico che ne è seguito e la riabilitazione, hanno evocato nel peritando una forte paura di morte (comprensibile in chiunque, ma ingigantita nel suo caso dalla storia famigliare e dalla scomparsa, in pochi mesi, di quattro colleghi all'incirca coetanei per problemi analoghi). Ritroviamo questa paura nell'Esperimento di Associazione verbale, in cui emerge addirittura il quadro di un vero e proprio Disturbo da Stress Postraumatico (ICD-10 F43.1).
Tuttavia, l'inquadramento nosologico è di importanza secondaria: che si tratti di un Disturbo da Stress Postraumatico (di cui probabilmente non sono soddisfatti appieno i criteri diagnostici, mancando p.e. i sogni intrusivi o l' "iperarousal", mentre che invece è presente l'evitamento di una situazione - il lavoro - che, perlomeno nell'inconscio del peritando - è "responsabile" del disturbo) oppure "solo" (e più probabilmente) di una "Sindrome da Disadattamento, reazione depressiva prolungata", ICD-10 F43.21, risulta dai test cognitivi (Rey e WAIS) ma anche dall'Esperimento di Associazione verbale che memoria e, soprattutto, concentrazione sono seriamente compromesse (disturbate da fattori emotivi), tanto che il dottor __________, pur all'oscuro della problematica del peritando, esclude che egli possa ancora "svolgere adeguatamente un qualsiasi compito" - perlomeno nel suo ambito lavorativo.
La struttura di personalità purtroppo non favorisce un recupero, proprio per la già citata tendenza all'opposizione, che preclude l'elaborazione del problema e la disponibilità a un percorso terapeutico (che il peritando, interrogato in proposito durante l'ultimo colloquio, ha rifiutato; si ricordi che egli ha parimenti rifiutato un consulto con l'otorinolaringoiatra per l'ipofonesi e rinviato la RM cardiaca). Un'evoluzione spontanea favorevole non è esclusa ma, anche in considerazione dell'età del peritando, non in tempi brevi.
In conclusione, ritengo il peritando inabile al lavoro di fiduciario in misura completa; egli può ancora "fare presenza" o "rivestire ruoli di rappresentanza" in ufficio o presso i clienti, ma
Al momento (e per un periodo prolungato) il peritando non sarà abile nemmeno ad altri lavori o attività lucrative in misura superiore a quanto appena indicato; la struttura di personalità e di carattere che è stata evidenziata in modo chiaro soprattutto nei test proiettivi è tale che l'esigere anzitempo una ripresa del lavoro provocherebbe ed esaspererebbe le tendenze oppositive, finendo per essere controproducente.
La prognosi non è ottimistica. Un'evoluzione favorevole spontanea, come detto, è possibile ma improbabile; l'accesso a una psicoterapia è difficoltoso e non gradito, almeno attualmente, al peritando. Una rivalutazione della capacità lavorativa non ha senso, a mio avviso, prima che sia trascorso almeno un anno."
(doc. A9)
In proposito i medici SMR dr. __________ e __________, quest’ultima psichiatra, hanno affermato il 5 settembre 2012:
" per quanto riguarda lo stato di salute, fino al marzo 2012 la documentazione agli atti faceva riferimento solo alla problematica cardiologica, problematica compatibile con una completa abilità lavorativa a partire dal settembre 2011. Per quanto la problematica psichiatrica viene citata la presenta di sintomatologia ansiosa ma senza porre una diagnosi secondo classificazione ICD 10 e DSMIVTR solo dal dr. __________ nel suo certificato del 22 marzo 2012. Nessuna indicazione viene inoltre data su eventuali cure specialistiche e/o psicofarmacologiche intraprese.
La perizia del Dr. __________ non chiarisce a livello diagnostico la patologia presente, riportando che probabilmente si tratta di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva/prolungata, lo status non appare di intensità così grave da giustificare una IL così importante a fronte di una probabile diagnosi psichiatrica” (doc. IV/bis)
Il 28 settembre 2012 il dr. __________ ha precisato:
" (…)
Ritengo anche di avere spiegato perché una terapia, al momento attuale, non possa essere praticata, se non nella blandissima misura consistente nell'assunzione occasionale di un ansiolitico. Il peritando ha esplicitamente rifiutato una psicoterapia; il quadro depressivo (a prima vista piuttosto moderato) potrebbe forse trarre beneficio da una farmacoterapia con un medicamento ansioliticoantidepressivo come potrebbe essere un inibitore selettivo della ricattura della serotonina, ma questo quesito non mi è stato posto in perizia e non è compito del perito prescrivere o monitorare una cura.
A mio avviso, come già detto in perizia, l'aspetto "struttura di personalità" costituisce il fattore prognostico più importante (e, nella fattispecie, meno favorevole). Se, sinora, la struttura di personalità ha favorito il successo personale e professionale del peritando, ora invece esso rischia di rivoltarsi contro di lui e ciò non soltanto per la sua patologia "psicosomatica" ma anche per le paure di morte generate in lui (e osservate anche nell'esperimento associativo) dalla scomparsa di quattro colleghi. Mantengo perciò integralmente la mia valutazione."
(doc. A13)
In merito i medici SMR hanno ribadito:
" (…)
Per i seguenti punti riteniamo la perizia del dr. __________ non conclusiva ai fini d'una valutazione conclusiva AI:
Nella perizia di parte del dr. __________ manca la data d'inizio della inabilità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica.
A pagina 13 della perizia il perito stesso indica che non sono soddisfatti i criteri di un vero e proprio disturbo da stress postraumatico F 43.1. Più probabile viene posta la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata F 43.21 (secondo ICD il disturbo da disadattamento non raggiunge i criteri d'intensità per un disturbo affettivo F30, F39). Si tratta poi di uno stato depressivo lieve.
Nessun trattamento è poi stato tentato. L'assicurato in tutto questo tempo non ha mai dovuto aumentare il dosaggio dell'ansiolitico con funzione ipnotica assunto occasionalmente e già da prima dell'infarto ad una dose bassa.
Non vengono descritte le motivazioni mediche per le quali l'assicurato non possa sottoporsi a psicoterapia. Semplicemente il paziente rifiuta. Il perito si esprime sulla possibilità che una terapia con SSRI potrebbe portare a beneficio, questo non affrontato dal perito non essendogli stato chiesto ma punto di interesse per una valutazione da parte dell'UAI (obbligo dell'assicurato di ridurre il danno).
Si ritiene quindi tuttora necessaria l'esecuzione d'una perizia psichiatrica che valuti l'inizio esatto d'una eventuale IL dal punto di vista psichiatrico, la possibilità di cura specialistica e se questa possa influenzare la prognosi e la CL." (doc. XI/bis)
Il 26 novembre 2012 il dr. __________ ha ulteriormente confermato la sua posizione (doc. A/15).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.8. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere un’abilità lavorativa quale esperto fiscale/programmatore nulla dal 3 gennaio 2011, del 50% dal 28 gennaio 2011, nuovamente nulla dal 19 marzo 2011, del 25% dal 1. luglio 2011 e del 30% dal 3 ottobre 2011 al 21 febbraio 2012 e del 100% in seguito, a dipendenza delle patologie cardiache diagnosticate (“Lesioni significative al tronco comune del ramo circonflesso e della coronarica dx). L’amministrazione si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti e sul rapporto finale del 21 febbraio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 27).
Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati del dr. __________ e del dr. __________, sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore e anche successivamente al mese di febbraio 2012.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 15 giugno 2012 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce anche alla situazione (psichiatrica e internistica) antecedente all’emissione del provvedimento contestato.
Al riguardo, vista la perizia del 10 luglio 2012 del dr. __________ (doc. A/9 e sopra consid. 2.6), appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato l’interessato abbia sviluppato una patologia psichiatrica, segnatamente una “sindrome di disadattamento, reazione depressiva prolungata” o alternativamente un “disturbo post traumatico da stress” (doc. A13), idonea a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile. Ora, la componente psichiatrica potenzialmente invalidante non è tuttavia stata indagata prima dell’emissione della decisione oggetto di ricorso.
Si deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nella risposta di causa del 19 settembre 2012 (IV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere la natura esatta e le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa delle problematiche psichiche.
Anche per quanto riguarda la situazione cardiologica e internistica del ricorrente, secondo questo Tribunale la situazione non appare sufficientemente chiarita, ove si consideri che contrariamente a quanto concluso dall’amministrazione sulla base della certificazione del dr. __________, cardiologo (doc. AI 25-1), e del medico SMR (doc. AI 27) - che avevano concluso per una ripresa della capacità lavorativa dal mese di febbraio 2012 -, il dr. __________, internista, nel suo certificato steso il 20 aprile 2012 all’attenzione dell’Helsana, ha concluso per un’inabilità lavorativa del 70% a dipendenza delle affezioni cardiache (doc. A7). Del resto il persistere di un’inabilità lavorativa non trascurabile a causa della patologia cardiaca è sempre stato ribadito anche dal curante dr. __________, da ultimo nei certificati del 17 gennaio e 22 marzo 2012 (doc. AI 22, 31-12). Inoltre, tuttora non chiarito resta il problema dell’abbassamento della voce (ricorso p. 12).
Questa Corte ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti di natura innanzitutto psichiatrica e, quindi, a dipendenza dell’esito degli stessi, eventualmente anche internistica/cardiologica, mediante non solo l’aggiornamento degli atti presso l’assicuratore malattia __________, ma anche tramite una perizia pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
Contrariamente infatti a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale reputa sostanzialmente che le sue condizioni psichiatriche siano già sufficientemente chiarite mediante la perizia del dr. __________, questo Tribunale ritiene imprescindibile procedere a nuovi accertamenti.
Con pertinenza infatti i medici SMR, nelle loro osservazioni del 5 settembre, 13 novembre e 14 dicembre 2012, hanno fatto rilevare che la perizia del dr. __________ non è esaustiva (cfr. IV/bis, XI/bis, XV/bis). In effetti, la perizia non solo non giunge ad una diagnosi precisa (il perito ritiene non soddisfatti i criteri di un disturbo da stress postraumatico - ICD-10 F 43.1 - ritenendo “più probabile” la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata – ICD F 42.21 -; cfr. anche nello scritto del 28 settembre 2012; doc. A/9 e A/13), ma nemmeno si esprime con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa e sull’evoluzione della stessa nel tempo.
La stessa lascia inoltre parzialmente irrisolta la questione dell’efficacia di eventuali trattamenti terapeutici, le argomentazioni addotte dallo specialista negli scritti 28 settembre e 26 novembre 2012 (doc. A/13 e 15) essendo in proposito bisognose di ulteriore approfondimento. Non è in effetti superfluo sottolineare a quest’ultimo proposito che l’osservanza di eventuali proposte terapeutiche intese a migliorare la situazione può di regola essere richiesta all’assicurato nell’ottica del rispetto dell’obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; con particolare riferimento a disturbi psichici cfr. anche DTF 134 V 189). Nel caso concreto, il dr. __________ ha in effetti ammesso la possibilità di intraprendere una farmacoterapia con un medicamento ansiolitico/antidepressivo come potrebbe essere un inibitore selettivo della ricattura della serotonina (doc. A/13). Deve pure essere rivalutata la possibilità dell’esigibilità di una psicoterapia.
A dipendenza dell’esito dell’accertamento psichiatrico, l’Ufficio AI valuterà l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare che valuti approfonditamente la situazione dell’assicurato tenendo conto delle diverse diagnosi di natura cardiologica (malattia coronarica trivasale), internistica (diabete mellito, ipertensione e tabagismo) e appunto psichiatrica, senza trascurare il chiarimento del problema alla voce.
In proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).
2.9. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Considerate le diverse patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, cardiologico e internistico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie (anche psichiche) di cui soffre, nell’originaria professione di esperto fiscale/programmatore ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.3).
Per quanto concerne le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, val la pena infine di ricordare che il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
D’altra parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
Inoltre, va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
2.10. Visto l’esito della presente procedura, può restare aperta la questione della decorrenza della prestazione eventualmente dovuta, sulla quale dovrà nuovamente determinarsi l’amministrazione alla luce delle risultanze del complemento istruttorio. Questo Tribunale si limita tuttavia a precisare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA. Avendo in concreto l’assicurato presentato la propria richiesta di prestazioni nel mese di agosto 2011 (doc. AI 1), a norma del precitato art. 29 cpv. 1 LAI potrebbe eventualmente aver diritto ad una rendita al più presto a partire dal 1° febbraio 2012 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni), e questo anche nell’eventualità in cui l’anno di attesa di inabilità lavorativa di almeno il 40% in media secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. sopra al consid. 2.3) sia trascorso precedentemente, come correttamente sostenuto dall’Ufficio AI nella risposta di causa (cfr. doc. IV).
2.11. Il ricorrente ha chiesto che l’Ufficio AI sia tenuto ad assumere i costi della perizia privata del dr. __________, essendo stata decisiva per l’esito (favorevole) del ricorso.
In proposito va detto che giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Secondo l ’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente. L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. D’altra parte, per l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Fanno parte delle spese “ripetibili” ai sensi dell’art. 61 lett. g LPGA non solo i costi di patrocinio, ma anche particolari esborsi insorti per misure di accertamento (per esempio medico) che avrebbero dovuto essere ordinate dall’amministrazione, o, rispettivamente, dal Tribunale cantonale, ma che sono stati invece predisposti dall’assicurato parte della procedura (cfr. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. ed., 2009, all’art. 61 n. 13). In proposito, nella sentenza pubblicata in DTF 115 V 62 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito che nell'ambito dell'indennità di parte ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA la parte vincente che si è prevalsa di una perizia di parte ha diritto al rimborso della spese del perito (onorario e altre spese) a titolo di ripetibili, nella misura in cui la perizia si sia rilevata necessaria per la decisione, nel senso che la stessa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere ad una perizia giudiziaria, ("Umtriebsentschädigung"; confermato nelle STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10.2, 8C_673/2009 del 22 marzo 2010 consid. 8.3.1; cfr. anche STF I 1008/2006 del 24 aprile 2007; I 591/06 del 15 dicembre 2006; K 142/02 del 28 dicembre 2004; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della procedura (STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10; 8C_673/2009 consid. 8.3 con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3). La rifusione dei costi peritali presuppone altresì ovviamente che il ricorso ad una perizia privata fosse da considerare necessario, nell’ottica di un’adeguata difesa dei propri interessi (cfr. la precitata STF 8C-388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10.2).
Nella fattispecie, per le ragioni che seguono, questo Tribunale ritiene che l'Ufficio AI non debba essere tenuto ad assumersi i costi della perizia del 10 luglio 2012 del dr. __________.
Innanzitutto la stessa non ha completamente delucidato le condizioni dell’assicurato e, inoltre, non si è rivelata determinante ai fini della presente pronuncia che stabilisce l’esigenza di procedere al rinvio degli atti all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti di natura anche psichiatrica, considerato come una simile esigenza sarebbe dovuta risultare evidente già prima della resa del provvedimento contestato.
In effetti, si ricordi come per la giurisprudenza l’Ufficio AI deve procedere ad ulteriori accertamenti ogni qualvolta essi appaiano sufficientemente indicati sulla base degli atti o delle allegazioni delle parti. In particolare, se il medico di famiglia diagnostica, oltre ad una sindrome lombovertebrale cronica, anche una depressione, l’Ufficio AI non deve accertare soltanto le affezioni somatiche, ma anche la salute psichica dell’assicurato, essendo anche questa rilevante (DTF 117 V 283; cfr. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 21 n. 964).
Nella fattispecie, quantomeno in fase di opposizione al progetto di decisione sarebbe stato indispensabile procedere ad un accertamento psichiatrico per una corretta valutazione del caso, considerando il chiaro riferimento alla problematica psichica fatto dall’assicurato, in ossequio del dovere, correlato al principio inquisitorio, che incombe alla parti di collaborare all’istruzione della causa (su tale obbligo cfr. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 21 n. 1102ss; cfr. anche DTF 110 V 47).
In effetti, contestualmente all’opposizione presentata al progetto di decisione del 23 febbraio 2012, l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________ del 22 marzo 2012 attestante, fra l’altro, la presenza di uno “stato ansioso-depressivo” e ha chiesto all’amministrazione se “la salute psichica del paziente e i suoi stati d’ansia” fossero stati “considerati da uno specialista” (doc. AI 31-3). Con due ulteriori scritti all’Ufficio AI datati 28 marzo 2012 il legale del ricorrente ha ulteriormente rinnovato la richiesta intesa a, tra l'altro, sapere se accertamenti psichici fossero stati effettuati (doc. AI 34 e 35-1). Con lettera 18 aprile 2012 l’Ufficio AI si è limitato a rispondere che “si ritiene che dal punto di vista medico la situazione sia stata sufficientemente indagata e ben valutata” (doc. AI 36).
L’amministrazione, in opportuno e corretto rispetto dell’obbligo che le compete di istruire d’ufficio la pratica, avrebbe quindi dovuto quantomeno sottoporre la questione al SMR e quindi, se del caso, predisporre ulteriori accertamenti di natura psichiatrica (cfr. Müller, op. cit., n. 964, 978).
Visto il mancato approfondimento della componente psichiatrica da parte dell’amministrazione, e questo, come detto, anche successivamente alla richiesta di accertamenti ulteriori formulata dall’assicurato in sede di opposizione alla proposta di decisione (doc. AI 31-3), il ricorso ad una perizia privata del tipo e del costo di quella allestita dal dr. Calanchini non può essere considerato necessario e indispensabile per la valutazione del caso (cfr. l’art. 45 cpv. 1 LPGA), nell’ottica di un’adeguata difesa dei propri interessi. Sarebbe in effetti stato sufficiente ricorrere contro il provvedimento amministrativo, sollevando la censura del mancato corretto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo inquisitorio, con richiesta di accertamenti ulteriori e/o produzione di un certificato del medico curante confermante la pregressa diagnosi psichica.
Va da sé infatti che, stante questa evidente violazione del dovere di procedere ad un’adeguata istruzione della causa e, quindi, del principio inquisitorio, la decisione impugnata non avrebbe potuto comunque essere confermata da questo Tribunale, il quale avrebbe dovuto ordinare il rinvio atti per accertamenti ulteriori anche in assenza della perizia del dr. Calanchini. Sia peraltro sottolineato ancora in questa sede che prima della resa del provvedimento contestato il medico curante del ricorrente non si era limitato a evocare la possibile eventualità di un problema psichico (come ad esempio nel caso esaminato dal TF nella STF 9C-913/2012 consid. 4.1), ma aveva espressamente posto una diagnosi psichiatrica precisa (segnatamente quella di “stato ansioso depressivo”, doc. AI 31+2), ciò che, per quanto detto, rendeva imprescindibile un accertamento specialistico.
In questo senso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può ragionevolmente ammettere che sia stata la perizia del dr. Calanchini a rendere manifesta, in questa sede, la possibile esistenza, già in epoca precedente alla resa della decisione contestata, di problematiche psichiche invalidanti. Né alla stessa può essere attribuito un significato decisivo al fine del convincimento della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, i quali peraltro dovranno riguardare anche la problematica squisitamente somatica.
Non potendo quindi essere riconosciuta alla perizia di parte un’importanza determinante per l’esito della procedura ricorsuale, i relativi costi non appartengono ai costi peritali necessari ai sensi della DTF 115 V 62 e devono quindi restare a carico della parte che li ha occasionati.
2.12. L’assicurato ha chiesto l’audizione “in contradditorio” del dr. __________ e, eventualmente, l’audizione dei medici che hanno redatto i certificati prodotti dall’assicurato qualora gli stessi non dovessero venir considerato esaustivi (XIII).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, segnatamente della necessità di procedere ad accertamenti ulteriori, non occorre procedere ad altre misure probatorie in questa sede.
2.13. Per quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazio-ne affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni (incluso il diritto a provvedimenti professionali).
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (spese di patrocinio) di fr. 1'500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8 e 2.9 e renda una nuova decisione.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti