Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.201
Entscheidungsdatum
21.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.201

BS/sc

Lugano 21 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell' 8 agosto 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 20 giugno 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1969, precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli il 9 ottobre 2008, preso a carico dalla __________ (doc. AI 1). Con decisione 27 settembre 2011, confermata con decisione su opposizione 18 ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 25% dal 1° agosto 2011 (atti LAINF doc. 76 e 87).

1.2. Esperiti degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica, richiamati gli atti dalla __________, con decisione 20 giugno 2012 (preavvisata il 21 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2009 sino al 31 ottobre 2011, ossia tre mesi dopo il perdurare del miglioramento della capacità lavorativa (dal 1° agosto 2011) con un grado d’invalidità dell’11%.

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando il via principale il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo del grado d’invalidità; in via subordinata il riconoscimento di un grado d’invalidità del 25% come stabilito dall’assicutore LAINF affinché possa beneficiare di provvedimenti professionali dell’AI.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza sia della valutazione medica che della determinazione del grado d’invalidità, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è stato visitato, per conto dell’Ufficio AI, dal dr. __________. Nel rapporto 26 ottobre 2009 il succitato specialista ha diagnosticato:

" (…)

Artrosi tibiotarsica algica secondaria a sinistra con rilevanti deficit funzionali, in

  • Esiti da frattura trimalleolare insorta il 9.10.2008, osteosintetizzata il 9.10.2008, 21.10.2008 e 25.10.2008, asportazione del materiale di osteosintesi nel settembre 2009.

Disturbi statici del rachide

Decondizionamento muscolare. (…)" (doc. AI 29/7)

Egli è stato ritenuto inabile del 75% quale muratore dal 9 ottobre 2008 (giorno dell’infortunio), ma abile nella misura del 90% in attività rispettose dei limiti funzionali (da intendersi diminuzione di rendimento del 10% sull’arco di un’intera giornata lavorativa) dal 1° febbraio 2009 (doc. AI 29/7).

Per quel che concerne gli esisti dell’infortunio (caduta da un albero di metri contro un sasso sottostante, con contusione e distorsione della gamba e della caviglia sinistra), l’assicuratore LAINF, sulla base della visita medica di chiusura del 16 maggio 2011 (doc. A1), ha ritenuto che l’assicurato può svolgere, senza alcuna diminuzione di rendimento, un’attività leggera che eviti il sollevamento/porto di pesi e l’assunzione di una posizione seduta o prevalentemente seduta (cfr. decisione su opposizione 18 ottobre 2011; atti LAINF in doc. AI 87. Un ricorso contro la citata decisione è stato in seguito ritirato dall’assicurato, cfr. STCA 35.11.70 del 5 settembre 2012).

Tenuto conto delle affezioni infortunistiche alla caviglia sinistra e di quelle extra-infortunistiche (disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare) preso atto che non è stato documentato un cambiamento sostanziale delle condizioni di salute, con annotazioni 14 novembre 2011 il SMR ha pertanto confermato un’abilità lavorativa del 90% in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche (doc. AI 92).

Tale valutazione medico-teorica va confermata, né del resto l’assicurato ha sollevato obiezioni al riguardo.

2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 14 novembre 2012 (doc. AI 93) il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi, il cui calcolo è stato esposto nella decisione contestata.

Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Nel caso in esame, siccome l’assicurato, di formazione muratore, al momento dell’insorgenza del danno alla salute non era attivo professionalmente, per determinare il reddito da valido l’Ufficio AI ha utilizzato le tabelle salariali TA1, categoria 45 (costruzioni), livello 4 (attività semplici e ripetitive), anno 2008, giungendo ad un importo, dopo adeguamento al 2009 (anno d’inizio della rendita), di fr. 65'628.--.

Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nella fattispecie concreta, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2008) e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo, aggiornato al 2009, di fr. 61’244.--. L’amministrazione ha poi riconosciuto una riduzione di reddito del 5% per la possibilità di svolgere unicamente attività leggere ed il reddito da invalido è stato fissato in fr. 58'182.--.

Dal raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità dell’11%, da qui l’erogazione di una rendita temporanea limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2012.

Inoltre, dagli atti di causa è risultato che dal 9 gennaio 2012 l’assicurato ha ripreso un’attività lavorativa al 100% a tempo indeterminato presso la __________ quale tecnico commerciale, conseguendo un reddito annuo di fr. 54'000.—Raffrontando tale dato con il reddito da valido di fr. 65'628.--, l’assicurato presenta un grado d’invalidità non pensionabile del 18%.

2.7. Il ricorrente contesta il grado d’invalidità determinato dall’Uf- ficio AI, chiedendo che venga riconosciuta un’incapacità al guadagno di almeno il 25% come stabilito dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione 18 ottobre 2011 in modo che possa essere posto al beneficio di provvedimenti professionali (cfr. consid. 2.2).

Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

Nel caso in esame, diversamente dalll’Ufficio AI l’assicuratore LAINF ha determinato il reddito da valido facendo capo alle cosiddette DAP ed ha considerato una riduzione del reddito da invalido del 15% per attività leggere e pause per il cambio di posizione, aggiornando i dati al 2011. A prescindere dalla questione relativa al cacolo del grado d’invalidità posto a fondamento della decisione contestata, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente fatto presente che nel caso concreto non vi sono i presupposti affinché l’assicurato possa beneficiare di provvedimenti professionali, evidenziando:

" (…)

In effetti, ritenuto segnatamente il genere d'attività sostitutive proposte e la natura delle affezioni dell'insorgente, si osserva che al ricorrente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili ed esigibili, con attività leggere, ripetitive e non qualificate che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di riformazione professionale (cfr. STF I 696/02 del 21.07.2003 consid. 3.2; y. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2573/206 dell'08.07.2008 consid. 8.3.1 e relativi riferimenti), essendo fra l'altro sufficiente un apprendimento puntuale sul posto di lavoro." (doc. IV, pag. 4)

Del resto, come visto, il ricorrente ha trovato un’attività adeguata.

Non raggiungendo l’assicurato dopo il 1° agosto 2011 in ogni caso un’invalidità di grado pensionabile (cfr. consid. 2.3), la decisione impugnata di limitare il diritto alla rendita al 31 ottobre 2011 è corretta e va quindi confermata. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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28