Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.198
Entscheidungsdatum
21.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.198

FC

Lugano 21 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 18 giugno 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1978, da ultimo attivo aiuto cuoco/ausiliario di cucina, nel maggio 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni lamentando di essere affetto da diabete, dolori alle gambe, emicrania e vomito (doc. AI 1-5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tenuto conto che non risultava alcun danno alla salute causante un’incapacità lavorativa, l’amministrazione, mediante decisione del 18 giugno 2012, preavvisata il 10 maggio 2012, ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 40)

1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando sostanzialmente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori approfondimenti medici.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medica effettuata.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti professionali o ad una rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni, ha richiamato gli atti dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione infortuni (in relazione ad un infortunio del novembre 2008, doc. AI 2), e ha interpellato i medici curanti. Il dr. , generalista, nel certificato del 20 giugno 2011, ha dichiarato di non poter attestare un’inabilità lavorativa (“sicuramente non so perché il sig. RI 1 non debba più lavorare, né tanto meno so perché egli debba poter beneficiare di una rendita di invalidità o di una riqualifica professionale”) e ha prodotto la documentazione in suo possesso (doc. AI 13). In particolare ha allegato un rapporto del servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ attestante valori normali dopo esecuzione di un esame con potenziali evocatori motori eseguito il 30 dicembre 2010 per una sospetta diagnosi di mielopatia con compressione a livello C3-C4, C4-C5, C5-C6 (doc. AI 13, 13-13). Prodotti sono stati inoltre rapporti relativi ad un ricovero presso l’, i quali non hanno tuttavia potuto stabilire alcuna causa precisa dei dolori lamentati alle gambe, limitandosi a confermarne un’ori-gine comunque benigna oltre alle già note diagnosi, segnatamente di diabete e epatomegalia (doc. AI 13-6/9). Una risonanza magnetica cervicale del 23 novembre 2010 mostrava una protrusione discale paramediana a sinistra in C3/C4 e paramediana a destra in C4/C5 oltre che in C5/C6, con impronta midollare anteriore, parziale obliterazione degli spazi liquorali, senza alterazioni del segnale midollare (doc. AI 13-8). Il dr. __________, reumatologo, in un certificato del 24 giugno 2011, attestata la presenza di una sintomatologia dolorosa cronica, diffusa e atipica “parzialmente secondaria a polineuropatia diabetica, parzialmente a sospetta lieve mielopatia cervicale e parzialmente a possibile somatizzazione”, si è limitato a consigliare al paziente lo svolgimento di un lavoro più leggero rispetto a quello di lavapiatti (doc. AI 17-2). Il dr. __________, neurologo, nello scritto 31 agosto 2011 all’attenzione dell’AI ha certificato la presenza di “complicazioni midollari di una patologia neuro-ortopedica/reumatologica” necessitante di un’approfondita valutazione neurochirurgica e rimandando la valutazione della capacità lavorativa ai neurochirurghi (doc. AI 26).

Una valutazione neurochirurgica è quindi stata effettuata il 14 dicembre 2011 presso il Neurocentro dell’__________, a seguito della quale il capo clinica dr. __________, attestata la presenza della nota problematica di dolori diffusi al capo, agli arti e al tronco, pur non riscontrando segni di interessamento delle vie piramidali né deficit neurologici, ha rinviato una valutazione conclusiva dopo esecuzione di una ulteriore risonanza magnetica (doc. AI 34). Infine, con scritto 12 marzo 2012 al dr. __________, lo stesso dr. __________ confrontati i risultati della RM eseguita il 5 gennaio 2012 con quella del 23 novembre 2010, non ha indicato alcuna incapacità lavorativa e ha esposto quanto segue:

" Anzitutto permane invariata per morfologia l’inversione armonica della lardosi cervicale; non si rilevano alterazioni di segnale imputabili a mieolopatia; rispetto all’esame precedente sia in C3/C4 che C4/C5 e C5/C6, sono nettamente meno evidenti le protrusioni discali rispettivamente paramediana a sinistra, paramediana a destra e, ancora una volta paramediana sinistra. Gli spazi liquorali peri-midollari sono inoltre più rappresentati. In considerazione di questo quadro un intervento chirurgico non è indicato”. (doc. AI 37-1)

Nel rapporto finale dell’8 maggio 2012 il medico SMR dr. __________, spec. FMH in medicina interna, valutata la documentazione agli atti, poste le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “sintomatologia dolorosa cronica diffusa, atipica, agli arti e tronco, discopatie cervicali, diabete mellito tipo II, steatosi epatica, nefromegalia a sin, cefalea, sovrappeso, stato da meatotomia sec. Caldwell-Luc a sin, stato dopo concotomia e setto plastica, trauma distorsivo della caviglia destra e trauma contusivo di ginocchia, sterno e mano destra (2001)”, nessuna diagnosi per contro con valenza invalidante, ha concluso affermando che non vi erano periodi di inabilità lavorativa, tanto meno quantificati, attestati dai diversi medici curanti ritenuto che “l’oggettività clinica descritta non lascia prendere in considerazione delle ripercussioni protratte dei disturbi accusati dall’assicurato sulla capacità lavorativa” (doc. AI 39-3).

Di conseguenza l’Ufficio AI, con la decisione impugnata del 18 giugno 2012, ha respinto la domanda di prestazioni ritenuto come “l’esauriente documentazione medica acquisita agli atti permette di stabilire che non vi è un danno alla salute che causa incapacità lavorativa. L’oggettività clinica descritta non lascia prendere in considerazione delle ripercussioni protratte dei disturbi da lei accusati sulla capacità lavorativa” (doc. AI 41).

In data 18 giugno 2012 il dr. __________ ha inviato all’Ufficio AI una lettera, scritta a mano, con il quale ha dichiarato di non ritenere corretto il progetto di decisione, attestando una limitazione della capacità lavorativa del 40% e l’indicazione a provvedimenti di integrazione e, infine, chiedendo di poter visionare i rapporti dei neurochirurghi e del medico SMR (doc. AI 42). Nella sua annotazione del 26 giugno 2012 il dr. __________ del SMR ha osservato che lo scritto del dr. __________ non apportava nuovi aspetti dal punto di vista medico (doc. AI 45).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel rapporto finale SMR dell’ 8 maggio 2012. Tenuto conto della documentazione agli atti, riportate le diagnosi (comunque tutte senza valenza invalidante), il sanitario ha proceduto alla discussione dei dati medici, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza una completa capacità lavorativa, non essendo mai stati attestati periodi di inabilità e considerato come i disturbi lamentati dall’assicurato non fossero suscettibili di causare delle ripercussioni protratte sulla capacità lavorativa (doc. AI 39-3).

Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico SMR, pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5), giacché egli è giunto a conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).

Con il suo ricorso il ricorrente sostiene sostanzialmente che gli accertamenti medici operati dall’amministrazione sarebbero insufficienti.

Egli non apporta tuttavia elementi nuovi o considerazioni che permettano di distanziarsi dalle conclusioni del SMR o comunque di ammettere una sostanziale modifica delle sue condizioni di salute rispetto a quanto attestato dallo specialista dello SMR. Egli si limita in effetti a rinviare allo stringato scritto 18 giugno 2012 del dr. __________ così come al suo precedente certificato del 24 giugno 2011 (doc. A2 e A3).

Ora, a prescindere dal fatto che il certificato del 24 giugno 2011 era già compreso nella documentazione che è stata valutata dal medico SMR, quello del 18 giugno 2012 si esaurisce in una succinta e immotivata conclusione circa una presunta inabilità lavorativa del 40%, senza neppure l’indicazio-ne delle diagnosi che motiverebbero tale impedimento. Significativo appare del resto che il dr. __________ non ha fatto pervenire alcuna ulteriore osservazione o presa di posizione, e questo benché in data 10 luglio 2012, a seguito della richiesta espressa proprio nel certificato 18 giugno 2012, abbia ricevuto dall’Ufficio AI l’intera documentazione medica, compresi il rapporto SMR e gli accertamenti neurochirurgici eseguiti su sollecitazione del dr. __________ per valutare la presenza di una patologia neuro-ortopedica (doc. AI 47, 26).

Ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la differente valutazione del curante è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano su un referto del medico SMR che risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria. In proposito si osservi come per la giurisprudenza di norma una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se il SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (nel caso di una perizia cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).

A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Non va poi dimenticato che, come detto, l’insorgente non ha prodotto alcun certificato medico successivo al referto SMR idoneo a sovvertirne le convincenti e motivate conclusioni.

Quanto peraltro all’allegata lettera di licenziamento ricevuta dall’assicurato il 17 giugno 2011, la stessa è irrilevante ai fini del presente contendere. In proposito, con pertinenza l’Ufficio AI ha del resto fatto rilevare che dalla stessa si evince come il datore di lavoro l’abbia licenziato non a causa dei problemi alla salute lamentati (di cui il datore di lavoro nemmeno era al corrente, a dimostrazione del fatto semmai che tali problemi non intralciavano il dipendente nell’adempimento dei suoi compiti), ma piuttosto perché venuto a conoscenza della domanda presentata all’Ufficio AI (doc. A4).

In sostanza il ricorrente non fa quindi valere alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni del rapporto finale SMR, né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate dall’Ufficio AI o l’intervento di un peggioramento dello stato di salute successivo al rapporto medico e antecedente il momento determinante della resa della decisione impugnata (DTF 130 V 140, 129 V 4).

In conclusione, rispecchiando il rapporto del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto dopo la resa del rapporto SMR e prima del 18 giugno 2012, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2), che a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che sino al momento della resa della querelata decisione l'assicurato conservava una capacità lavorativa piena.

D’altra parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Già si è detto che il ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni del medico SMR.

Di conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto ad altri accertamenti medici.

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, l’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC p. 495 consid. 2a).

Nella specie gli stessi non entrano in considerazione considerato come in base al provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno.

In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 17 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA

OAI

  • art. 6 OAI
  • art. 49 OAI

Gerichtsentscheide

32
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 35201.01.2004 · 3.470 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 125 V 354
  • DTF 124 V 110
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 117 V 264
  • DTF 104 V 31
  • 8C_426/201129.09.2011 · 48 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_120/201125.07.2011 · 276 Zitate
  • 9C_323/200914.07.2009 · 1.261 Zitate
  • 9C_376/200713.06.2008 · 72 Zitate
  • 9C_87/201101.09.2011 · 56 Zitate
  • 9C_9/201029.09.2010 · 930 Zitate
  • 9C_949/201005.07.2011 · 186 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 143/07
  • I 462/05
  • I 707/00
  • I 938/05
  • U 202/01
  • U 329/01
  • U 330/01