Raccomandata
Incarto n. 32.2012.190
cs
Lugano 14 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, da ultimo __________ a __________, il __________ è stato vittima di una rapina in seguito alla quale ha subito gravi ferite da arma da fuoco all’addome (e meglio la lesione completa dell’arteria iliaca esterna destra e perforazioni intestinali), oltre che una ferita alla mano sinistra, nonché un disturbo della deambulazione (grave danno ischemico alla gamba dx con conseguente sindrome della loggia al polpaccio).
B. Il __________ RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazione dell’AI (doc. AI 1-1). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del SAM del 14 marzo 2011 (doc. AI 45), con decisione del 24 maggio 2012 (doc. A), preavvisata dal progetto del 14 settembre 2011 (doc. AI 57-1), l’UAI ha assegnato a RI 1 ¾ di rendita per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute).
C. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendone la modifica nel senso che, se del caso previa nuova valutazione psichiatrica, sia confermata l’erogazione di ¾ di rendita per il periodo 1.6.2010-31.10.2010, mentre dal 1.11.2010 sia concessa perlomeno una mezza rendita con un grado d’invalidità del 50% (doc. I).
L’insorgente contesta in primo luogo i periodi di capacità lavorativa superiori allo 0% attestati dai periti del SAM dal 19 settembre 2009, rilevando che l’assicuratore infortuni __________ ha sempre ritenuto un’incapacità lavorativa totale che deve essere ripresa anche in ambito AI.
In secondo luogo l’assicurato è in disaccordo con le risultanze della perizia psichiatrica eseguita dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale avrebbe incontrato il ricorrente nell’ambito di un’unica seduta di circa 30 minuti. Lo specialista non avrebbe tenuto conto dell’accaduto, ma avrebbe banalizzato la patologia psichiatrica. La gravità della situazione risulterebbe inoltre anche dal referto del 21 luglio 2011 del dr. med. __________, __________ __________ e dal referto del 27 luglio 2011 del dr. med. __________, medico curante, specialista FMH medicina interna. Per questo motivo l’interessato ritiene che anche le valutazioni chirurgica-vascolare e neurologica siano troppo ottimiste.
Inoltre il ricorrente non se la sente di continuare a __________, neppure per la parte amministrativa. Ritenuto che la conduzione del __________ è l’unica attività che il ricorrente abbia mai esercitato e che sappia esercitare, il campo di attività adeguate di restringe.
L’assicurato evidenzia infine di trovarsi nella situazione di una turba psichica reattiva e ritiene di conseguenza comprovato il nesso di causalità adeguato e naturale tra la patologia psichica e l’infortunio.
In conclusione l’insorgente sostiene di poter svolgere un’attività conforme al suo stato di salute al massimo al 50% e domanda, almeno, una mezza rendita AI e dei provvedimenti di riformazione professionale.
D. Con risposta dell’8 agosto 2012 l’UAI, alla luce della presa di posizione dei medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, ha proposto in via principale l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti all’amministrazione per completare i necessari accertamenti medici ed in via subordinata di respingere il ricorso (doc. IV).
E. Chiamato dal TCA ha presentare osservazioni scritte in merito ed in particolare a comunicare se intendeva aderire alla proposta di rinvio dell’UAI (doc. V), l’insorgente ha affermato di accettare la proposta di transazione in caso di adempimento di tre condizioni, e meglio nessuna spesa a suo carico, assegnazione di fr. 2'500 a titolo di ripetibili e nuova perizia psichiatrica esperita da un altro medico (doc. VI).
F. Alla luce della presa di posizione dell’insorgente, e meglio delle condizioni ivi poste che non avrebbero permesso uno stralcio per avvenuta transazione, il vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di prova (doc. VII).
in diritto
In ordine
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Dal referto, datato 14 marzo 2011 (doc. AI 45-1), risulta che i periti hanno fatto capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura chirurgica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di esiti di ferimento da arma da fuoco il __________ con/su lesioni dell’intestino tenue, del cieco, nonché dell’arteria iliaca esterna ds., con necessità di sutura intestinale e ricostruzione dell’arteria tramite protesi Dacron; grave neuropatia sensitivomotoria assonale delle porzioni distali del nervo sciatico ds. (nervo peroneo e nervo tibiale) in seguito a lesione ischemica della gamba ds., sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve ICD-10 F 33.0, sindrome postraumatica da stress con ideazione fobica ICD 10 F 43.1, sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa nell’ambito del ferimento da arma da fuoco del __________ di stato dopo sindrome compartimentale arto inferiore ds. con necessità di fasciotomia delle tre logge dell’arto inferiore, ernia muscolare alla parte laterale dell’arto inferiore ds. in stato dopo fasciotomia e copertura tramite Thiersch, stato dopo sutura intestinale e ricostruzione dell’arteria iliaca esterna ds. tramite protesi Dacron e stato dopo posa di una rete intraddominale per ernia cicatriziale addominale.
Dal punto di vista chirurgico vascolare il consulente, dr. med. __________, ha valutato la capacità lavorativa dell’interessato nella misura del 100% in qualsiasi attività. Circa la patologia neurologica il dr. med. __________ ha attestato che i deficit presenti possono sicuramente causare limitazioni importanti nel caso di un’attività lavorativa che comporti una stazione prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una certa flessibilità nell’assunzione della postura del corpo o che richieda di salire su scale, impalcature ecc. In un’attività lavorativa che non solleciti in modo rilevante la gamba destra che permetta anche brevi periodi di riposo in posizione seduta, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro in misura di almeno l’85%. In particolare, anche per l’attività di __________ l’A. è abile al lavoro in misura di almeno l’85%. Un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio sarebbe esigibile in misura pressoché completa.
Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, il quale ha, tra l’altro, affermato:
" (…)
In seguito, l’avvenimento della rapina a mano armata del __________ ha provocato in lui l’insorgenza di uno stato ansiosodepressivo. L’A. dichiara di conservare dei ricordi di tale avvenimento in quanto non ha perso totalmente la conoscenza. Dichiara di non essere riuscito a distinguere il volto del rapinatore anche se dopo l’inchiesta avrebbe portato alla luce l’identità di quest’ultimo (sarebbe stato un suo ex-cliente). Successivamente all’evento l’A. ha presentato fenomeni di flash-back quotidianamente per almeno quattro mesi; attualmente si presentano di rado, anche se emergono alla sua coscienza in modo improvviso e coatto. Non ha mai presentato incubi notturni. Da allora presenta un’ideazione a sfondo fobico che viene descritta alla voce status psichico. L’A. lavora a tempo parziale presso __________ di __________, della quale . In seguito alla degenza presso l’, dal __________ è stato trasferito alla Clinica __________, dove ha seguito un trattamento riabilitativo. Nel rapporto d’uscita del 5.10.2009 viene descritta una visita da uno psicologo in tre occasioni. I colleghi descrivono uno stato psichico, nel quale l’A. ha espresso i ricordi con un coinvolgimento emotivo, senza fenomeni di flash-back e senza incubi notturni. I disturbi del sonno sono descritti piuttosto come la conseguenza di una sintomatologia algica all’arto inferiore ds. Si sottolinea inoltre che l’episodio di pressione vissuto ha sollevato nell’A. l’idea di cambiare radicalmente la sua vita in modo da non lavorare più nella sua ditta. Quest’idea non l’ha molto sollevato dall’angoscia di esporsi nuovamente a dei rischi. Secondo i colleghi i sintomi non sono così rilevanti per porre la diagnosi di un disturbo postraumatico da stress. Dopo alcuni mesi dal suo rientro a casa l’A. ha presentato una sintomatologia depressiva, motivo per il quale dal 15.12.2009 ha iniziato un trattamento psichiatrico dal dr. med. __________, che nel suo rapporto del 13.3.2010 pone la diagnosi di sindrome postraumatica da stress dal __________, con stato ansiodepressivo reattivo. Descrive uno stato di deflessione timica con apatia, anedonia, disturbi dei ritmi circadiani, con una buona capacità cognitiva. Da allora l’A. ha iniziato un trattamento a base di Trittico fino a un massimo di 300 mg al giorno; da un mese assume 200 mg al giorno.
Allo status psichico il contatto affettivo è valido. L’A. presenta la tendenza a dissimulare la sofferenza emotiva. La gestualità e la mimica sono modulate in modo congruo e sintone. Il tono di voce è ben modulato. In diversi passaggi del colloquio si manifesta un pianto espresso. Non manifesta una mimica espressiva di dolore. Il tono dell’umore è orientato al polo depressivo. E’ apparso angosciato in diversi passaggi del colloquio. La quota d’angoscia è moderata e fluttuante. L’ansia libera è lieve. Dichiara di piangere di rado; quando ha dovuto parlare degli avvenimenti della sua vita non è riuscito a contenersi. Le funzioni cognitive non mettono in evidenza alcuna alterazione. L’attenzione, la concentrazione e la memoria sono conservate. Il giudizio e il ragionamento appaiono ben conservati. L’eloquio è spontaneo. La produttività verbale è normale. Il flusso del pensiero è fluido. I nessi associativi sono conservati. Il contenuto del pensiero è incentrato sul suo attuale stato fisico e psicologico. Come espresso sopra, l’A. tende a minimizzare la sofferenza psicologica. Mette in primo piano la sofferenza fisica, come la sintomatologia che più potrebbe incidere sulla sua capacità lavorativa (…)” (doc. AI 45-15/16)
Sulla base di queste constatazioni i periti del SAM hanno evidenziato che il consulente diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve, una sindrome postraumatica da stress con ideazione fobica e una sindrome somatoforme da dolore persistente, valutando l’attuale grado di capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 60% nell’attività da ultimo esercitata e nella misura dell’80% in altre attività (diversa da quella attuale), in cui non sia sollecitato il sistema di allarme e ideazione fobica che l’assicurato presenta.
In conclusione i periti hanno accertato che l’insorgente presenta una capacità lavorativa del 60% intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa quale __________.
Per quanto concerne l’evoluzione temporale della limitazione della capacità lavorativa gli specialisti hanno evidenziato che vi è un’incapacità lavorativa totale dal __________ fino alla dimissione dalla Clinica __________ del 18.9.2009 con successiva incapacità lavorativa al 50% fino alla fine del 2009 e poi al 40% dal 1° gennaio 2010.
Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:
" (…)
Dal punto di vista neurologico, come descritto nel capitolo precedente, i deficit presenti possono sicuramente causare limitazioni importanti nel caso di un’attività lavorativa che comporti una stazione prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una certa flessibilità nell’assunzione della postura del corpo e che richieda di salire su scale, impalcature ecc. Invece, in un’attività lavorativa che non solleciti in modo rilevante la gamba ds., che permetta all’A. anche brevi periodi di riposo in posizione seduta, l’A. può essere considerato abile al lavoro in misura di almeno l’85% (come per esempio nell’attività tuttora esercitata). In un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio, l’A. sarebbe abile al lavoro in misura pressoché completa per quel che riguarda gli aspetti neurologici.
Tenendo in considerazione che dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque altra attività in cui non sia sollecitato il sistema di allarme e l’ideazione fobica che egli presenta (cioè attività in cui non vede minacciata la sua incolumità), giungiamo alla conclusione che in un’attività confacente allo stato di salute, che tenga in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa sia da considerare nella misura del 80% intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a partire dal 1.1.2010 (in precedenza come descritto nel capitolo 8).” (doc. AI 45-19)
Il medico SMR, dr. med. __________, il 7 aprile 2011 ha in sostanza confermato la perizia del SAM, aggiungendo inoltre che dal 5 maggio 2010 al 31 luglio 2010 l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro a causa di un intervento chirurgico.
Il 21 luglio 2011 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato che l’insorgente “ha una buona condizione fisica generale ma presenta postumi cronici (non migliorabili) alla gamba destra, che gli permettono però una vita normale ed indipendente. Non sono previsti ulteriori interventi chirurgici, il paziente però dovrà eseguire regolari controlli a tempo indeterminato a causa della lesione vascolare” (doc. AI 66-5).
Il 27 luglio 2011 il dr. med. __________ specialista FMH medicina interna, ha evidenziato:
" (…)
Riassumendo brevemente si tratta di un paziente ricoverato d’urgenza __________ a seguito di un trauma d’arma da fuoco a livello addominale, caratterizzato da uno schock emorragico con insufficienza multi organica e coagulopatia da consumo con una lesione completa dell’arteria iliaca esterna destra, perforazioni multiple dell’intestino tenue e del cieco nonché una ferita alla mano sinistra.
L’intervento è consistito in una laparotomia d’urgenza con revisione addominale, resezioni dell’intestino tenue ileo-ciecale con posa di un interpolato di Dacron a livello dei vasi iliaci.
L’intervento si è poi complicato dall’insorgenza di una sindrome compartimentale alla gamba destra con importante rabdomiolisi; che ha reso necessaria una fasciotomia tricompartimentale, con sofferenza neuro-vascolare in particolare a carico del nervo peroneo e del nervo tibiale con una paresi residua della dorsi flessione del piede, della dorsi flessione dell’alluce e delle dita nonché della flessione plantare dell’eversione e dell’inversione del piede.
Per questa ragione il paziente è stato durante questi due anni regolarmente seguito presso il servizio di neurologia dell’__________ di __________.
In data 30.05.11 è poi stato nuovamente operato per una correzione della cicatrice a livello dell’arto inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per le conseguenze della sindrome della loggia.
Dopo il ricovero presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la Clinica __________, periodo durante il quale ha potuto pure beneficiare di un sostegno psicologico per un’importante sindrome post-traumatica per la quale è tutt’ora in cura dal dott. __________ che potrà senz’altro essere più preciso nella descrizione della problematica psichiatrica.” (doc. AI 66-6)
Il 10 agosto 2011 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che segue il ricorrente dal 15 dicembre 2009, ha affermato che l’insorgente soffre di “una sindrome post-traumatica da stress F 43.1 (ICD 10) che ancora attualmente non gli consente una ripresa lavorativa neanche a tempo parziale. Tale patologia psichiatrica è reattiva all’aggressione subita __________. Malgrado il paziente mostri un’ottima “aderenza” alla psicoterapia ed alla farmacoterapia concordata, la prognosi resta riservata” (doc. AI 66-4).
Il 15 giugno 2012 lo specialista ha affermato:
" (…)
La presa a carico del sig. RI 1 si articola su colloqui individuali regolari mensili ed una farmacoterapia con l’antidepressivo Trittico dosato attualmente a 300 mg/g.
Egli soffre di:
Sindrome post traumatica da stress F 43.1 (ICD 10)
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media F 33.1 (ICD 10)
Sindrome somatiforme da dolore persistente F 45.4 (ICD 10)
La mia valutazione si discosta da quella del collega Dr. med. __________, Specialista FMH Psichiatria e Psicoterapia, che ha visitato il paziente in data 04.01.2011, per il grado di depressione che personalmente ritengo di media gravità.
In effetti la deflessione timica si caratterizza per un disturbo del sonno, fasi di marcata tensione endogena con accumulo emotivo, diminuzione dell’autostima e dello slancio vitale, diminuzione della concentrazione e maggiore affaticabilità.
Per le altre due diagnosi psichiatriche la sintomatologia è evidente ed è stata messa in rilievo anche nella perizia del collega.
Sottolineo che questo quadro psicopatologico è direttamente reattivo all’aggressione armata che il sig. RI 1 ha subito in data __________.
Purtroppo malgrado un’ottima aderenza alle proposte terapeutiche lo stato clinico psichiatrico resta sostanzialmente immutato.
Ritengo che la mia conoscenza approfondita di questo caso mi permette di affermare che il sig. RI 1 potrebbe ritornare ad un lavoro adeguato alle sue capacità residue con una percentuale massima del 50% ed in nessun modo nell’ambito della sua precedente professione come __________.
Anche durante gli ultimi incontri egli ha manifestato la sua disponibilità a potere immaginare un progetto occupazionale al 50% che possa aiutarlo a ritrovare un ruolo attivo nella società.
In considerazione della diagnosi di Sindrome post traumatica da stress, ritengo che un contesto lavorativo in contatto diretto con le persone è da escludere.” (doc. B)
Il 10 luglio 2012 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________i, medici SMR, preso atto dell’ultimo certificato del dr. med. __________, hanno affermato:
" Essendo in presenza di una patologia affettiva ricorrente che può presentare fasi di gravità differenti appare opportuno una rivalutazio-ne psichiatrica di decorso per valutare se vi sia stato un peggiora-mento del quadro clinico o se questo sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta un anno e mezzo fa.” (doc. IV/Bis)
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
7.1. In concreto va innanzitutto evidenziato che, trattandosi di una domanda di prestazioni AI, la questione del nesso di causalità naturale e adeguato tra quanto avvenuto il __________ e lo stato di salute psichico e fisico del ricorrente non è rilevante. Infatti, ai sensi degli art. 4 cpv. 1 LAI, 7 LPGA e 8 LPGA con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre pertanto “unicamente” stabilire se il danno alla salute di cui è affetto l’insorgente provoca un’incapacità di guadagno.
In secondo luogo il TCA rileva che l’insorgente non contesta l’assegnazione di ¾ di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010 ed anzi ne chiede la conferma (cfr. pag. 2 e pag. 10 del ricorso, doc. I).
Ne segue che oggetto del contendere è unicamente il diritto a prestazioni successive al 31 ottobre 2010.
7.2. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, per i motivi che seguono non può confermare la decisione impugnata che nega il diritto alla rendita dopo il 31 ottobre 2010.
Per quanto concerne la patologia neurologica e chirurgico vascolare, il TCA evidenzia che non vi sono ragioni per mettere in dubbio le valutazioni dei consulenti, dr. med. __________, specialista FMH neurologia e dr. med. __________ specialista FMH chirurgia, chirurgia vascolare, generale e traumatologia e __________ di __________, confermate dai periti del SAM.
I consulti, sono infatti da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 6. Gli specialisti hanno infatti preso in considerazione l’intera fattispecie, si sono fondati su esami completi, in piena conoscenza dell’incarto, la descrizione del contesto è chiara e le conclusioni degli specialisti sono motivate.
Del resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le conclusioni peritali e relativi ad un periodo precedente la perizia.
Tuttavia, questo TCA evidenzia che in sede di osservazioni al progetto di decisione l’interessato ha prodotto alcuni certificati medici, di cui perlomeno uno avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con un ulteriore accertamento atto a stabilire se, dopo l’esame peritale del SAM, ma prima dell’emissione della decisione impugnata (l'autorità giudicante deve infatti limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stato reso il provvedimento litigioso), vi sia stato un ulteriore periodo di incapacità lavorativa diverso rispetto a quello riportato nella decisione.
Se da un lato, come sottolineato dal medico SMR, dr. med. __________, in data 20 ottobre 2011 (doc. AI 69-1), il rapporto del dr. med. __________ del 21 luglio 2011 (doc. AI 66-5) si esaurisce in sostanza in una descrizione della condizione fisica del ricorrente, ritenuta in generale buona ma con postumi cronici alla gamba destra, che gli permettono però una vita normale ed indipendente, con l’aggiunta che l’interessato deve eseguire controlli regolari a tempo indeterminato a causa della lesione vascolare, dall’altra, contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR, la presa di posizione del 27 luglio 2011 del dr. med. __________, FMH medicina interna, meritava perlomeno una verifica.
Infatti, dopo aver descritto una situazione già nota, ossia il grave avvenimento del __________ e le conseguenze subite dall’interessato, il medico curante ha evidenziato che il “30.05.11 è poi stato nuovamente operato per una correzione della cicatrice a livello inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per le conseguenze della sindrome della loggia” e che “dopo il ricovero presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la Clinica __________” (sottolineature del redattore, doc. AI 66-6; cfr. anche attestato del 28 novembre 2011, del dr. med. __________, doc. AI 73-2).
In altre parole l’insorgente, dopo la valutazione peritale del SAM, ma prima dell’emissione della decisione formale, ha subito una nuova operazione e, apparentemente, ma ciò avrebbe dovuto essere oggetto di verifica, non essendo il certificato del curante, su questo punto, abbastanza cristallino, non avendo indicato alcuna data, un (ulteriore) ricovero per un periodo di riabilitazione.
A prescindere da questa circostanza, vi è un aspetto ancor più importante che necessita, in ogni caso, un rinvio degli atti all’amministrazione.
Infatti, gli stessi medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, con la loro presa di posizione del 10 luglio 2012 sul referto del 15 giugno 2012 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno rilevato che la patologia di cui è affetto il ricorrente può presentare fasi di gravità differenti e per questo appare opportuno una rivalutazione psichiatrica di decorso per valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro clinico o se questo sia invariato rispetto alla valutazione del SAM (doc. IV/Bis).
Circa i medici SMR, va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nel caso di specie la valutazione del 10 luglio 2012 dei medici SMR trova conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).
Il TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio-ne di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.
I giudici federali hanno esposto le seguenti motivazioni:
" (…)
Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di
un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di N..
(…)
Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).
In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…).”
(sottolineature del redattore)
Analogamente a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze sopra citate, in presenza di una patologia quale quella di cui è afflitto il ricorrente nel caso concreto (sindrome depressiva ricorrente [ICD10; F33]), l’UAI non poteva limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione peritale fondata su un solo colloquio ma avrebbe dovuto chiedere al perito di effettuare un numero maggiore di osservazioni su un lasso di tempo più lungo.
Con la presa di posizione del 10 luglio 2012, i medici SMR propongono di rinviare gli atti all’UAI per “valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro clinico o se questo sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta un anno e mezzo fa” (doc. IV/Bis). In realtà già in occasione della valutazione SAM, vista la patologia del ricorrente che, come confermato dai medici SMR, può presentare fasi di gravità differenti, occorreva effettuare la valutazione sulla base di più colloqui su un lasso di tempo più lungo.
In queste condizioni un approfondimento della patologia dell’assicurato dal profilo psichiatrico si rivela indispensabile.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti per una nuova valutazione psichiatrica.
Il periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del ricorrente (cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale federale amministrativo).
Per quanto concerne la richiesta far allestire il referto ad un altro perito, in luogo del dr. med. __________, che avrebbe esaminato il ricorrente in una seduta di soli 30 minuti, il TCA evidenzia che questa circostanza non è di per sé sufficiente per ritenere che l’esame non sia avvenuto in maniera conforme. Infatti, per giurisprudenza invalsa, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, il referto peritale, per quanto concerne la singola seduta, non è di per sé censurabile. Tuttavia, essendo limitata ad un solo colloquio e non essendo stato, il ricorrente, esaminato in un lasso di tempo più lungo, la perizia psichiatrica non può essere ritenuta completa e concludente.
In queste condizioni spetterà all’amministrazione decidere a chi attribuire la nuova perizia.
7.3. Infine, l’insorgente sottolinea che l’assicuratore contro gli infortuni (in concreto: __________) lo avrebbe ritenuto invalido al 100%, anche nei periodi per i quali l’amministrazione lo ha ritenuto parzialmente abile al lavoro.
A questo proposito va rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che l'assicuratore contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore contro gli infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553).
In concreto, il TCA ribadisce in primo luogo che oggetto del contendere è unicamente il periodo dal 1° novembre 2010, non avendo l’insorgente contestato il suo diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno al 31 ottobre 2010 (doc. I: “Nel seguito si illustreranno i motivi per i quali nella fattispecie si impone la conferma di ¾ di rendita per il periodo 1.6.2010 – 31.10.2010 […]”; cfr. anche petitum, pag. 10).
In secondo luogo questo Tribunale evidenzia che __________, nel caso di specie, non agisce nella sua qualità di assicuratore sociale ai sensi della LAINF, bensì quale assicuratore privato ai sensi della LCA (doc. C; cfr. anche scritto del 12 febbraio 2010 di __________ all’UAI: “[…] le comunichiamo che l’assicurato suindicato risulta affiliato presso __________ solo per l’indennità giornaliera” [doc. AI 22-1]) e che l’assicurato ha percepito le indennità giornaliere a causa di malattia e non per infortunio (cfr. scritto del 31 marzo 2010 di __________ all’UAI: “a decorrere dal __________ l’assicurato sopra menzionato percepisce prestazioni di indennità giornaliera dovute a malattia da __________” [doc. AI 30-1]).
Inoltre, come visto, in DTF 133 V 549, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che, di regola, la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288).
Infine, l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a comprovare che dopo il 31 ottobre 2010 __________ gli avrebbe versato indennità giornaliere complete, né il motivo per il quale ciò sarebbe avvenuto. Da parte sua l’assicuratore ha prodotto, su richiesta dall’AI, la documentazione medica, dalla quale tuttavia non emergono elementi di novità (cfr. incarto Cassa malati nell’incarto AI, doc. da 1-1 a 12-2 “scansionati” il 7 aprile 2010, nonché doc. da 1-1 a 4-1 “scansionati” il 17 settembre 2010 e le lettere di __________ contenute nell’incarto AI).
Ne segue che il versamento di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore LCA, nel preciso caso di specie, non può essere d’aiuto al ricorrente.
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, tra cui la nuova valutazione psichiatrica chiesta con il ricorso (doc. I, pag. 10).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente dopo il mese di ottobre 2010, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010.
Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti