Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.185
Entscheidungsdatum
14.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.185

cs

Lugano 14 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel __________, cameriera ai piani/lavanderia/ausiliaria pulizie/buffet, il 13 aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1-1).

B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in particolare una visita medica ad opera del dr. med. __________, medico SMR, FMH in psichiatria e psicoterapia, con decisione del 29 maggio 2012 (doc. AI 33-1), preavvisata dal progetto del 12 aprile 2012 (doc. AI 31-1), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, poiché è stata ritenuta abile al lavoro, eccetto per il periodo dal 4.10.2011 al 26.10.2011.

C. Contro la predetta decisione RI 1RA 1 è insorta al TCA, chiedendo, oltre l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio, l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione di una rendita intera (doc. I).

La ricorrente evidenzia di essere affetta da importanti affezioni fisiche e psichiche e rileva che i suoi medici curanti, dr.ssa med. __________ e dr.ssa med. __________, hanno attestato delle inabilità al lavoro al 100%, rispettivamente al 75%. L’interessata contesta la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, sostenendo che non è approfondita e che non ha quelle caratteristiche essenziali affinché possa esserle attribuita forza probatoria piena. Il medico SMR ha inoltre visitato l’insorgente in una sola occasione allorché la patologia di cui è affetta avrebbe dovuto indurre lo specialista ad effettuare una valutazione in più fasi.

D. Con risposta del 3 agosto 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

E. Dopo aver richiesto (doc. VIII), ed ottenuto (doc. IX), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, chiedendo l’assunzione di numerosi mezzi di prova (doc. X). Il 17 settembre 2012 la ricorrente ha trasmesso al TCA una presa di posizione del 14 settembre 2012 della dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/E).

F. Chiamato a prendere posizione in merito, l’UAI si è riconfermato nella sua risposta di causa (doc. XIV e XV).

G. Il 15 ottobre 2012 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. XVII), mentre l’amministrazione, con scritto del 18 ottobre 2012, ha mantenuto la sua posizione (doc. XIX).

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

  1. Nel caso di specie l’UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, ha deciso di sottoporre la ricorrente ad una visita specialistica ad opera del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

L’insorgente è stata convocata la prima volta per il 1° dicembre 2011 alle ore 9.00, ma si è presentata solo nel pomeriggio (doc. AI 18-1 e 19-1). Il 7 dicembre 2011 il dr. med. __________, a proposito di quanto accaduto, ha affermato:

" (…)

L’A.ta era attesa il 1 dicembre 2011 ore 9.00 e non si presenta. Giunge invece all’UAI alle ore 14.00 dello stesso giorno. All’approccio, l’A.ta appare assopita e scarsamente reattiva, saluta osservando l’interlocutore e afferma, in italiano semplice ma ben comprensibile, di essere giunta a __________ in treno durante la mattina e di essersi persa per la città finché qualche passante le avrebbe indicato dove si trova il nostro ufficio.

L’A.ta non è in grado di riferire la data attuale, 1 dicembre, afferma che siamo ancora in novembre; continua dicendo che è stata ricoverata in __________, da cui è stata dimessa “forse” dieci giorni or sono; l’A.ta non è in grado di riferire la durata e i motivi del ricovero. Consegna un documento senza data con l’intestazione della Clinica __________ che riporta una lista di medicamenti (“Tessera di posologia” allegata). L’A.ta afferma che sta assumendo questi medicamenti, ma non sa riferirne i nomi. Secondo l’A.ta si tratterebbe del primo ricovero in una clinica psichiatrica.

Il 2 dicembre, l’A.ta avrebbe avuto un appuntamento con la dr.ssa __________.

Alla luce del disorientamento presentato e del recente ricovero in clinica psichiatrica di durata imprecisata così come il giorno delle dimissioni, non è stato possibile proseguire con il colloquio.” (doc. AI 21-1)

Il 27 gennaio 2012 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha risposto alle domande dell’UAI, affermando:

" (…)

Qual è l’evoluzione dello stato di salute da maggio 2011 a oggi?

L’evoluzione non è stata buona senza vera remissione dell’aspetto depressivo con in particolare un nuovo peggioramento dopo la dimissione della Clinica __________: la paziente confrontata con il rientro nelle difficili condizioni di vita al domicilio ha avuto un nuovo peggioramento in senso depressivo accompagnato anche da una lieve disorganizzazione comportamentale mostrandosi a tratti perplessa e sentendosi soggettivamente confusa e non in grado di pianificare la sua giornata.

L’attuale potenziamento farmacologico (Efexor) ha permesso in parte di migliorare la situazione permettendo la prosecuzione della terapia ambulatoriale.

La prognosi per la capacità lavorativa non è buona come pure quella per le condizioni di salute e sociali. L’inabilità lavorativa resta al 75% per la sola condizione psichiatrica dal certificato precedente a tuttoggi e per tempo attualmente non determinabile.

Vi sono stati in precedenza ulteriori ricoveri per la patologia psichiatrica?

Non mi risultano altri ricoveri ospedalieri psichiatrici.

Qual è la frequenza delle visite?

Vedo la paziente regolarmente ogni 2-3 settimane a secondo della fase del decorso con consultazioni telefoniche secondo necessità.” (doc. AI 24-2)

Il 2 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha evidenziato:

" (…)

L’A.ta si era presentata alla visita SMR il 1° dicembre alle ore 14.00 circa anziché alle ore 9.00; non mi era stato possibile procedere a un colloquio psichiatrico poiché nel pomeriggio alla stessa ora avevo altri appuntamenti.

Avevo tuttavia avuto un colloquio di pochi minuti con l’A.ta, in cui la stessa affermava di essere stata appena dimessa dalla Clinica __________. L’A.ta appariva confusa, affermava di essere giunta in mattinata a __________ e di avere impiegato alcune ore per trovare il nostro ufficio.

Si procedeva con richiesta della relativa lettera d’uscita e di un aggiornamento alla psichiatra curante, dr.ssa __________.

Ora, ricevuti i rapporti, notiamo che il ricovero in __________ è avvenuto da 4.10.2011 a 26.10.2011; gli psichiatri della Clinica indicano un’incapacità lavorativa solo durante il periodo di ricovero stazionario. Inoltre, introducendo l’Efexor, si legge, la paziente è stata attivata nel corso di pochi giorni e ha recuperato decisamente sul piano timico.

Nel rapporto pervenuto il 30.01.2012, la dr.ssa __________ indica un’evoluzione non favorevole e conferma un IL 75% per tempo non determinabile. Si legge anche di disorganizzazione comportamentale, a tratti è confusa e non in grado di pianificare la sua giornata.” (doc. AI 25-1)

Il 27 febbraio 2012 la ricorrente è stata esaminata dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 29-1). Lo specialista, dopo aver posto le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo reattivo, sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su iperlordosi, asma bronchiale, ipertensione arteriosa, ha affermato:

" (…)

Dal 04.10.2011 al 26.10.2011 l’A.ta è ricoverata in Clinica __________ di __________.

La diagnosi è episodio depressivo di grado medio.

Si tratta del 1° ricovero in una clinica psichiatrica. Paziente al suo primo ricovero in ambito psichiatrico è inviata dalla curante Dr.ssa __________ in seguito all’instaurarsi di un quadro sindromico depressivo non responsivo a terapia in corso con Citalopram.

La paziente è descritta vigile, lucida, collaborante. Orientata nei quattro domini.

Memoria, attenzione e concentrazione adeguate. Abbigliamento è aspetto generale congrui. Mimica e gestica sintone al tono dell’umore. Eloquio fluido, scarsamente articolato, coerente. Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero. Tono dell’umore deflesso, presente quota d’ansia attuale, si riscontrano labilità emotiva, tensione interna, calo dell’iniziativa e della progettualità, riferita insonnia e riduzione dell’appetito. Non riporta progettazione auto lesiva tuttavia emergono pensieri di morte. Critica di malattia ben rappresentata.

La paziente durante l’intero periodo della degenza presso la clinica ha mostrato un atteggiamento collaborante e disponibile verso il personale sia infermieristico che medico. Ha potuto usufruire delle misure fisiorilassanti e ha partecipato alle attività di gruppo (gruppo pasticcini/pranzo).

Valutato l’iniziale quadro psicopatologico caratterizzato da importante deflessione timica e abulia, ai curanti decidevano di modificare la terapia farmacologica sospendendo gradualmente il vecchio antidepressivo e le benzodiazepine e introducendo l’Efexor a dosaggio medio. I risultati di tale approccio sono stati positivi. La paziente nell’arco di pochi giorni è stata attivata e ha recuperato decisamente sul piano timico. Il quadro clinico nei giorni seguenti è rimasto stabile e la paziente è stata dimessa a domicilio.

Riguardo alla capacità lavorativi, gli psichiatri della Clinica, Dr. __________, dr. __________, dr.ssa __________, certificano un’inabilità lavorativa totale solo per i giorni relativi al ricovero, indicando la possibilità di una ripresa al 100% in caso di aderenza alla medicazione proposta alle dimissioni.

La dr.ssa __________, con lettera prevenuta all’UAI il 30.01.2012, scrive che l’evoluzione non è stata buona senza vera remissione dell’aspetto depressivo con in particolare nuovo peggioramento dopo la dimissione della Clinica __________: la paziente confrontata con il rientro nelle difficili condizioni di vita al domicilio ha avuto un nuovo peggioramento in senso depressivo accompagnato anche da una lieve disorganizzazione comportamentale mostrandosi a tratti perplessa e sentendosi soggettivamente confusa e non in grado di pianificare la sua giornata.

L’attuale potenziamento farmacologico (Efexor) ha permesso in parte di migliorare la situazione permettendo la prosecuzione della terapia ambulatoriale.

La prognosi per la capacità lavorativa non è buona come pure quella per le condizioni di salute e sociali. L’inabilità lavorativa resta al 75% per la sola condizione psichiatrica dal certificato precedente a oggi e per tempo attualmente non determinabile.

(…)

Siamo confrontati con un’A. 54enne, originaria del __________, orfana, con una storia personale e familiare molto travagliata.

L’A.ta avrebbe frequentato le scuole obbligatorie in un orfanotrofio del __________ trovandosi poi nell’impossibilità di continuare gli studi a causa della guerra che coinvolse l’allora __________ __________. L’A.ta si sposa, giunge in __________, ha tre figli; giunge infine in Ticino come lavoratrice stagionale.

La storia che lei stessa descrive è costellata di difficoltà e di situazioni luttuose. Negli ultimi tempi, le condizioni del marito sarebbero peggiorate; egli sarebbe incontinente, richiederebbe cure continue. In casa risiede il figlio minore che non farebbe assolutamente nulla. L’A.ta si deve pertanto fare carico dell’intero menage familiare.

Riesce tuttavia a mantenere degli interessi: segue con profitto i corsi d’italiano organizzati dal Comune, ha una rete sociale, partecipa a iniziative organizzate dal Comune stesso.

L’A.ta non presenta oggi segni o sintomi di un episodio depressivo endogeno in corso; in particolare, ella prova interesse e piacere per situazioni piacevoli, mancano segni di diminuita energia o facile affaticabilità.

E’ innegabile che nella situazione familiare da lei descritta non abbia la possibilità e neppure la motivazione di cercare un impiego fuori casa.

E’ altrettanto indubbio che, nei momenti in cui si sono verificati episodi sociali di una certa gravità nella sua vita: figlie che hanno abbandonato i loro figli, l’A.ta che è costretta a farsene carico anche dopo istanze giudiziarie, le figlie poi arrivano a casa sua e “si riprendono” le bambine; marito alcolista, con diabete scompensato, spesso aggressivo, adesso anche incontinente e con allucinazioni notturne; l’unico figlio rimasto in casa che non ha alcuna motivazione a cercarsi un lavoro e neppure aiuta in casa.

Questa situazione giustifica sbalzi di umore e momenti di tristezza profonda.

Tuttavia, l’a.ta appare in grado di reagire, ha studiato l’italiano e continua a farlo; ha svolto recentemente un’attività d’utilità pubblica e ne ha parlato con piacere; partecipa attivamente all’iniziativa del Comune di __________ __________ __________” sul lungolago (si tratta di un’iniziativa in cui le comunità etniche presenti in città preparano i loro piatti tipici).

L’A.ta ha continuato, nonostante le difficoltà, a svolgere le sue funzioni di casalinga a tempo pieno.

In pratica, ci troviamo di fronte a un caso con connotati sociali che meritano la giusta attenzione e aiuto da parte dei servizi competenti.

Dal lato esclusivamente medico-psichiatrico, non abbiamo elementi per giustificare da un alto uno stato di depressione ricorrente che influenza per se, cioè in assenza degli aspetti esterni, esogeni, limitazioni in qualsiasi attività lavorativa, dall’altro un’eventuale debilità mentale: L’A.ta sta seguendo corsi d’italiano, afferma con orgoglio di aver raggiunto il livello 4, si esprime in modi sintatticamente corretto, ha raccontato la sua storia in modo logico e consequenziale.

In conclusione, è possibile solo giustificare un periodo d’inabilità lavorativa totale durante il ricovero in Clinica __________ in ottobre 2011, mentre, per i periodi precedenti e successivi, non vi sono elementi oggettivi che giustifichino limitazioni in un’attività come addetta alle pulizie giacché l’A.ta si è sempre fatta carico da sola di tutti i mestieri casalinghi e si è anche impegnata in attività fuori casa, del tutto simili, ad un’attività di ausiliaria di pulizie, pur senza gli obblighi contrattuali di un lavoro dipendente.

In altre parole, in assenza di problematiche familiari, che impegnano, e hanno impegnato a tempo pieno l’A.ta, la stessa avrebbe potuto continuare a lavorare come ausiliaria di pulizie o attività simili.

Rispetto al primo breve incontro, l’A.ta oggi non ha dato alcun segno di disorientamento.

Infine, l’A.ta è rimasta seduta composta durante tutta la durata del colloquio senza mostrare espressioni non-verbali, ad esempio cambi repentini d’espressione e di mimica, che dimostrassero un dolore insopportabile o comunque di una certa severità.” (doc. AI 29-10)

L’11 giugno 2012 la dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, medico curante dell’insorgente, ha affermato:

" Certifico che la paziente a margine, che all’uopo mi libera dal mantenimento del segreto professionale, non è nelle condizioni cliniche, per malattia, di poter effettuare qualsiasi attività in misura totale e neanche parziale.

Si tratta di una paziente che presenta le seguenti patologie:

Importante problematica psichiatrica in trattamento specialistico con diversi ricoveri in ambiente stazionario (ultimo ricovero presso la Clinica __________

Ipertensione arteriosa trattata nota dal 2000 ed iperuricemia trattata.

Asma bronchiale

Diversi problemi osteoarticolari

Sindrome del tunnel carpale bilaterale per la quale attualmente un’opzione chirurgica non è indicata.

Sindrome cervicobrachiale su iperlordosi.

Esiti di tendinite stenosante dei flessori del IV dito mano dx.

Esiti di meniscectomia parziale mediale ginocchio sx.

Esiti di ulcera interdigitale IV-V dito piede dx in zona ipercheratosi.

Esiti di infortunio (trauma al capo) nel 1986.

Non posso che confermare ulteriormente che la stessa è inabile al lavoro al 100% in misura totale e assoluta.” (doc. B)

Il 9 luglio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “si tratta di una lista di patologie note e non è presentata alcuna obiettività clinica” e che “pertanto, non sono presentati elementi clinici oggettivi che permettano di modificare quanto in rapporto SMR del 6 aprile 2012, il quale resta confermato” (doc. VI/Bis).

Il 14 settembre 2012 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, curante dell’insorgente, ha affermato:

" Dalla data della mia ultima comunicazione all’A.I. ho continuato regolarmente a seguire la succitata con visite ogni 3-4 settimane: la terapia è una psicoterapia di sostegno con prescrizione farmacologica e adattamento del dosaggio a secondo della fasi del decorso. La diagnosi è quella di una Sindrome Depressiva Ricorrente (ricordo che seguo la paziente dal 2005 con prescrizione di antidepressivi) ICD-10:F33 con sintomi attuali di grado medio.

Ho letto con attenzione il rapporto del collega psichiatra SMR Dr. med. __________ che ha avuto modo di incontrare la paziente a due riprese: la prima volta in una situazione psichica confusionale e disorganizzata che rappresenta uno stato mentale non infrequente per questa paziente come ho potuto constatare personalmente a diverse riprese in questi anni. La seconda visita con il medico A.I. avveniva in un contesto decisamente migliore, con la paziente collaborante e lucida in grado di sostenere il colloquio. Queste fasi di funzionamento migliore corrispondono a quanto osservato in modo episodico anche da me nelle fasi “buone” del decorso. L’aspetto problematico della patologia presentata dalla paziente è rappresentata dalla discontinuità della performance che comunque a mio parere è andata peggiorando negli anni, con fasi di recupero ridotte sia per intensità che per durata.

In generale (ricordo che la paziente è stata istituzionalizzata fino da piccola) la paziente in ambiente protetto e accudente come quello ospedaliero si adatta e funziona molto meglio e questo spiega la discrepanza fra valutazione dei medici ospedalieri e quella dei medici ambulatoriali.

A domicilio le cose si presentano differentemente con un tono dell’umore prevalentemente in calo (da lieve e medio-grave) a secondo delle fasi del decorso, con faticabilità, disorientamento e difficoltà di concentrazione, angoscia, anedonia e ritiro e lamentele somatiche. La critica di malattia e generale a tratti non è sufficiente. E’ vero che la p. cerca e ottiene un aiuto medico-sociale intenso (medico di famiglia, sostegno sociale del Comune, psichiatra curante) che comunque non è sufficiente per garantire un vero e duraturo miglioramento della sua situazione psichica che non può essere spiegata solo con le difficoltà familiari.

L’aiuto sociale nel tempo ha dovuto essere intensificato, la scuola di lingua in realtà ha una funzione risocializzante con un rendimento che corrisponde alle sue limitazioni psichiche e anche l’esperienza in Casa per anziani ha dimostrato i suoi limiti e la necessità di interruzione e intensificazione della terapia ambulatoriale.

Attualmente inoltre è stato necessario introdurre dopo discussione con il medico di famiglia, un controllo infermieristico settimanale anche della prescrizione e somministrazione farmacologica (Fluoxtine 20 mg X 3; Temesta exp. 1 mg al bisogno massimo X 2) che dopo la dimissione dalla Clinica __________ a marzo di quest’anno è stato necessario modificare per problemi di intolleranza e effetti collaterali.

In conclusione confermo le mie valutazioni già trasmesse all’Assicurazione invalidità con in particolare la valutazione dell’inabilità al lavoro al 75% come impiegata in lavori semplici e al 50% come casalinga (in realtà a casa ha necessità di essere aiutata per tutti i lavori pesanti e il figlio aiuta in tal senso).” (doc. E)

Il 20 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la sua presa di posizione, evidenziando tuttavia che:

" Leggo che l’A.ta nel mese di marzo 2012, è stata ricoverata alla Clinica __________, evento a noi precedentemente non noto, e, in seguito, è stata modificata in modo significativo la terapia medicamentosa.

Ciò comporterà un nuovo aggiornamento degli atti medici e un’eventuale nuova visita psichiatrica, al fine di valutare se vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute dell’A.ta dal mese di marzo 2012 in poi.” (doc. XV/1)

Il 5 ottobre 2012 la dr. med. __________ ha affermato:

" in riferimento a quanto richiestomi rispetto decorso della paziente, posso confermare quanto già descritto nella mia precedente lettera e in particolare che, trattandosi di una patologia ricorrente, da quando seguo la paziente fasi di aggravamento si succedono a fasi di miglioramento dei sintomi con miglior funzionamento. Nel tempo è vero che la situazione globale dal punto di vista psichiatrico è in progressivo peggioramento di sintomi e competenze.” (doc. F)

Il 18 ottobre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, oltre a confermare il suo referto, ha aggiunto che “per il periodo successivo saranno necessari un aggiornamento degli atti medici ed eventualmente un nuovo accertamento psichiatrico” (doc. XIX/Bis).

Va ancora evidenziato che la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, non medica, a supporto della sua tesi.

Innanzitutto, con scritto del 2 agosto 2012, la docente __________ ha affermato:

" (…)

La signora RI 1 partecipa da diversi anni al progetto __________ con il Comune di __________, corsi d’integrazione linguistica e culturale che io stessa organizzo e animo. Durante questi anni ho potuto osservare la Signora RI 1, che malgrado la sua assidua partecipazione alle lezioni, l’impegno, l’interesse e il desiderio di migliorare le sue competenze linguistiche e culturali in italiano, non è tutt’ora in grado di passare a un livello di corso superiore. In realtà ho potuto constatare che la Signora RI 1 fatica a concentrarsi e a mantenere attiva l’attenzione. Pur esprimendosi discretamente in italiano, ha molta difficoltà nel capire le consegne e districarsi nelle funzioni esecutive. Oltre ciò, mi sono accorta che ha difficoltà nel memorizzare parole, regole, concetti appena trattati. A volte mi sembra stranita, lontana, talmente assorta nei suoi pensieri dimenticandosi che è in aula e perde costantemente il filo del discorso. Inoltre, lei stessa mi ha ribadito più volte che le duole spesso la testa e soffre di un malessere generale, si sente stanca, spossata, vorrebbe fare tante cose ma non riesce. La signora RI 1 consapevole dei suoi “problemi” afferma però che la partecipazione al corso, dello stare insieme, dell’incontrarsi fra persone e culture diverse e del mantenersi in allenamento sia mentale sia linguistico la fanno stare meglio.” (doc. D)

In secondo luogo, con scritto del 31 agosto 2012, il responsabile dei servizi sociali amministrativi del Comune di __________ ha affermato:

" (…)

La signora RI 1 è accompagnata dal nostro servizio sociale per compiti di carattere socio-amministrativi dal mese di __________. Attualmente gli incontri avvengono con cadenza settimanale con regolarità.

Quando la conobbi si occupava personalmente della propria gestione amministrativa e finanziaria (copertura fabbisogno, pagamenti fatture, ecc.). Purtroppo però, con il passare del tempo, ha iniziato a riscontrare delle difficoltà nella propria gestione e di conseguenza sono aumentate le dimenticanze con conseguente aumento notevole dei richiami e dunque di riflesso dei debiti. Quindi, su esplicita richiesta dell’assicurata, tale gestione è stata presa a carico dal sottoscritto a partire dall’anno 2010.

La signora RI 1 è una persona ipersensibile, influenzabile e disorientata (spesso anche apatica) in tutti gli aspetti relazionali. Osservandola ho potuto costatare con una certa difficoltà d’orientamento, di concentrazione e di tratti depressivi e d’ansia (come anche confermato dal suo quadro clinico fin qui a me noto). Spesso la nostra collaborazione è stata ostacolata dalle sue assenze per malattia, ricoveri ospedalieri, momenti di scoramento, sensi di inadeguatezza e simili. Ho anche potuto costatare che la signora RI 1 è limitata nella funzioni motorie e che ciò potrebbe essere ulteriore ostacolo per permetterle l’intraprendere un’integrazione professionale.

A causa del suo disorientamento (conseguenza della sua depressione) e la sua – a me nota – ansietà nell’affrontare le più semplici relazioni interpersonali con terzi, spesso le hanno impedito di ricordarsi dei propri impegni ed appuntamenti, portandola – ad esempio – ad eludere i colloqui concordati con il sottoscritto, o ad arrivare ad altro orario. Ho potuto personalmente vivere l’accentuarsi del suo stato d’ansia quando deve recarsi da qualche parte al di fuori del suo contesto abitudinale e di conseguenza un semplice appuntamento / incontro presso un qualsiasi ufficio / servizio all’infuori del Comune di domicilio necessita di una fase preparatoria che permetta all’assicurata di mantenere il suo impegno.

Alla luce di quanto esposto posso confermare che l’assicurata ha un atteggiamento di rispetto e di educazione verso gli altri. Nel contempo ha dei visibili limiti a livello cognitivo, affettivo, relazionale e nelle capacità motorie. A mio avviso una reintegrazione professionale/lavorativa non è al momento attuabile; infatti anche __________ di __________, non ha previsto delle misure di reintegrazione professionale e di conseguenza la signora è considerata di “assistenza passiva”.

Concludo sostenendo la signora RI 1 nella sua richiesta per l’ottenimento di una rendita AI poiché a mio parere la sua capacità di conseguire un guadagno è altamente limitata poiché fortemente impedita.” (doc. C)

  1. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

In seguito all’esame psichico avvenuto il 27 febbraio 2012, il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo reattivo in seguito al ricovero in clinica nel mese di ottobre 2011, sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su iperlordosi, asma bronchiale e ipertensione arteriosa (doc. AI 29-9). Nel rapporto finale SMR con esame, del 6 aprile 2012, il medesimo specialista ha poi indicato come diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa “episodio depressivo reattivo in risoluzione” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa eventi stressanti che riguardano la famiglia (ICD 10: Z 63.7), sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su iperlordosi, asma bronchiale, ipertensione arteriosa (doc. AI 29-1).

A parte il periodo di degenza dal 4 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011 lo specialista non ha rilevato periodi di incapacità lavorativa della ricorrente (doc. 29-2).

Il medico SMR ha pure evidenziato che l’interessata “non presenta oggi segni o sintomi di un episodio depressivo endogeno in corso” e che “dal lato esclusivamente medico-psichiatrico, non abbiamo elementi per giustificare da un lato uno stato di depressione ricorrente che influenza per se, cioè in assenza degli aspetti esterni, esogeni, limitazioni in qualsiasi attività lavorativa, dall’altro un’eventuale debilità mentale” (doc. AI 29-10).

Di avviso diametralmente opposto la curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (in cura dal 2005), ICD 10: F33 con sintomi attuali di grado medio (doc. E).

La curante ha contestato, in maniera motivata e precisa, la valutazione del medico SMR, sottolineando che il dr. med. __________ ha incontrato la ricorrente in due occasioni: la prima volta in una situazione psichica confusionale che, secondo la dr.ssa med. __________, “rappresenta uno stato mentale non infrequente”, come ha potuto constatare personalmente nel corso degli anni; la seconda volta in occasione della visita del 27 febbraio 2012 quando invece l’interessata era collaborante e lucida, in grado di sostenere il colloquio.

La curante ha evidenziato che queste fasi di funzionamento migliore corrispondono a quanto osservato, da lei stessa, in modo episodico nelle “fasi “buone” del decorso” ed ha rilevato che l’aspetto problematico della patologia è proprio rappresentata “dalla discontinuità della performance” che è andata peggiorando nel corso degli anni, “con fasi di recupero ridotte sia per intensità che per durata”.

La dr.ssa med. __________ ha poi sottolineato che la paziente in ambiente protetto ed accudente come quello ospedaliero si adatta e funziona molto meglio, mentre a domicilio le cose si presentano differentemente con un tono dell’umore prevalentemente in calo (da lieve e medio-grave) a seconda delle fasi del decorso, con faticabilità, disorientamento e difficoltà di concentrazione, angoscia, anedonia e ritiro e lamentele somatiche.

Infine la curante ha evidenziato la necessità di introdurre un controllo infermieristico settimanale anche della prescrizione e somministrazione farmacologica ed ha rilevato che nel corso del mese di marzo è stato necessario un ulteriore ricovero, questa volta presso la Clinica __________.

Chiamato a presentare osservazioni in merito, il dr. med. __________, medico SMR, ha confermato il referto del 6 aprile 2012, ma ritenuta la degenza presso la Clinica __________ e la modifica “in modo significativo” della terapia medicamentosa, ha affermato che “ciò comporterà un nuovo aggiornamento degli atti medici e un’eventuale nuova visita psichiatrica, al fine di valutare se vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute dell’A.ta dal mese di marzo 2012 in poi” (doc. XV/1 e XIX/Bis).

Da parte sua la dr.ssa med. __________ ha ribadito che l’interessata è affetta da una patologia ricorrente e che fasi di aggravamento si succedono a fasi di miglioramento dei sintomi con miglior funzionamento (doc. F).

Questo Tribunale, alla luce delle argomentazioni della curante, ritiene che la valutazione del medico SMR non può essere ritenuta, nel preciso caso di specie, sufficiente per stabilire se l’interessata è incapace al lavoro a causa della malattia psichica di cui è affetta.

Infatti, la dr.ssa __________ ha evidenziato elementi oggettivi, in particolare la presenza di fasi di aggravamento e di miglioramento della patologia, che non sono stati presi sufficientemente in considerazione nell’ambito della valutazione del medico SMR, ma che potrebbero, se confermate, sovvertire le conclusioni dello specialista incaricato dall’UAI.

La discontinuità nel decorso della patologia è peraltro stata indirettamente rilevata anche dallo stesso dr. med. __________ in occasione del colloquio che avrebbe dovuto avvenire nel mese di dicembre 2011 ma che poi ha dovuto essere rinviato proprio a causa della situazione particolare venutasi a creare. L’insorgente era stata convocata per il 1° dicembre 2011 alle 9.00 per un colloquio inteso alla raccolta anamnestica accurata alla luce delle lacune presenti nel dossier (doc. AI 29-4). L’interessata tuttavia è giunta solo alle 14.00 del medesimo giorno, appariva assopita e scarsamente reattiva e affermava di essere giunta in treno in mattinata ma di essersi persa in città finché qualcuno le ha indicato l’ufficio presso il quale recarsi. La ricorrente non era in grado di riferire la data, affermava di essere stata ricoverata in una clinica da cui sarebbe stata dimessa “forse” dieci giorni prima (allorché la degenza è terminata nel corso del mese di ottobre), senza essere in grado riferire la durata e i motivi del ricovero. Il medico SMR ha evidenziato che “alla luce del disorientamento presentato e del recente ricovero in clinica psichiatrica di durata imprecisata così come il giorno delle dimissioni, non era stato possibile proseguire con il colloquio” (doc. AI 29-4).

Alla luce di questo avvenimento e della diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33.1) in paziente con debilità lieve all’esame clinico posta dalla dr.ssa med. __________ già in data 20 maggio 2011 (doc. AI 9-2), il medico SMR non poteva accontentarsi di un solo colloquio, ma avrebbe dovuto disporre di un’osservazione di lunga durata al fine di poter esprimere una valutazione corretta e completa.

In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Ciò trova conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio-ne di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le seguenti motivazioni:

" (…)

Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di N..

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…).” (sottolineature del redattore)

Analogamente a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze sopra citate, in presenza di una patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente nel caso concreto (sindrome depressiva ricorrente [ICD10; F33]), viste le affermazioni del medico curante e quanto accaduto il 1° dicembre 2011, l’UAI non poteva limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione peritale fondata su un solo colloquio ma avrebbe dovuto chiedere al medico SMR di effettuare un numero maggiore di osservazioni su un lasso di tempo più lungo.

Ciò per eventualmente poter escludere che la diversa valutazione della gravità della patologia riscontrata dall’SMR rispetto a quanto indicato dalla psichiatra curante fosse imputabile esclusivamente al fatto che l’assicurata, in quel momento, si trovasse in un periodo di relativa quiescenza del male.

Alla luce di quanto sopra esposto è necessario un approfondi-mento delle patologie dell’assicurata dal profilo psichiatrico.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché sottoponga nuovamente il caso per una nuova valutazione psichiatrica.

In queste condizioni la circostanza sollevata dall’UAI secondo cui, da una parte, quando l’amministrazione ha emanato la decisione impugnata – momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto, per cui l’eventuale peggioramento, cui fa riferimento il dr. med. __________ in data 20 settembre 2012 (doc. XV/1), va fatto valere in un altro procedimento amministrativo e dall’altra che non è trascorso il periodo di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI perché l’insorgente è sempre stata abile al lavoro al 100%, eccetto il periodo di degenza dal 4 al 26 ottobre 2011, non è qui rilevante.

Infine, visto l’esito del ricorso e il rinvio degli atti all’amministra-zione per ulteriori accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove, chiesta dalla ricorrente (doc. X), diventa superflua.

A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. L’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02).

  1. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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