Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.177
Entscheidungsdatum
28.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.177

BS/sc

Lugano 28 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 16 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1976, precedentemente attivo quale operaio, è stato posto al beneficio, con effetto dal 1° giugno 2007, di un quarto di rendita, aumentata dal 1° settembre 2007 a rendita intera per i postumi di un incidente della circolazione occorsogli il 5 aprile 2007 (cfr. decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010; doc. AI 101 e 107; per le motivazioni cfr. doc. AI 97). Precedentemente, con decisione 25 febbraio 2005 una sua richiesta di prestazioni era stata respinta, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 42).

1.2. Nel gennaio 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 109).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con decisione 16 maggio 2012 (preavvisata il 21 febbraio 2012) l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando (più) l’assicurato un grado d’invalidità almeno del 40% e ha tolto contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 107).

1.3. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendo in via preliminare “la concessione dell’effetto sospensivo” al ricorso. Nel merito egli ha contestato il miglioramento della situazione valetudinaria accertata dall’Uf- ficio AI e chiesto il ripristino della mezza rendita. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata, ha proposto la reiezione del ricorso.

1.5. Con decreto 13 settembre 2012 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso la rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

2.5. Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010 (quest’ultima riguardante le prestazioni arretrate) l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° giugno 2007 e di una rendita intera dal 1° settembre 2007 (media retrospettiva)

Sulla base degli atti medici raccolti, egli è stato ritenuto totalmente inabile dal mese di aprile 2007 (cfr. motivazioni doc.AI 97/3). Nel rapporto 14 settembre 2009 del SMR si rileva che l’inabilità lavorativa “è dovuta alle conseguenze dell’infortunio di pertinenza __________. La preesistente problematica lombare è di entità limitata e sicuramente non ridurrà la futura capacità lavorativa che tiene conto delle conseguenze dell’infortunio, in ogni caso la capacità lavorativa residua verrà stabilita dalla __________ tendendo conto della problematica lombare (se ancora attiva).”

2.6. Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 19 gennaio 2011 (doc. AI 128) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Incipiente coxartrosi ds. con/su:

  • necrosi della calotta femorale ds.;

  • pregressa frattura/lussazione della testa femorale ds., pregressa riposizione e osteosintesi (5.4.2007).

Pregressa frattura del condilo femorale laterale ds. (5.4.2007) con/su:

  • pregressa osteosintesi (16.4.2007)

Modesto ginocchio in valgo a ds.

Sindrome lombo vertebrale con/su:

  • pregressa osteocondrosi giovanile dorso-lombare;

  • discreta cifosi dorsale.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) in remissione.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Pregresse fratture del radio e dell'ulna in zona diafisaria ben consolidate.

Pregressa frattura del metacarpo V e frattura della falange prossimale del IV dito della mano ds., ben consolidate.

Probabile emicrania senz'aura, parzialmente peggiorata dopo il trauma cranico del 5.4.2007. (…)" (doc. AI 128/18)

Alla luce dei singoli consulti specialistici, dopo una visita presso lo stesso centro peritale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al 30% nell’attività lucrativa da ultimo svolta, ma abile al 70% in attività adeguate e precisamente:

" (…)

L'A. può essere riformato e reintegrato in un'altra attività lavorativa.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 90% in qualsiasi tipo di attività da agosto 2008; precedentemente ha presentato una capacità lavorativa dell'80% dal febbraio 2008. La prognosi dal punto di vista psichiatrico è stazionaria.

Dal punto di vista ortopedico l'A. può svolgere altre attività nella misura del 70%. Deve essere un'attività fisicamente non pesante, che permetta cambiamenti di posizione; l'A. non deve camminare più di 100-200 m, non deve sollevare-spostare pesi al di sopra dei 7-8 kg e deve evitare posizioni accovacciate. Dopo un riallenamento lavorativo l'A. può raggiungere una capacità lavorativa del 70% in attività rispettose dei limiti appena descritti. Nell'attività di montatore di tapparelle l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 50%.

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro. (…)"

(doc. AI 128/23)

Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, che ha comportato ad un grado d’invalidità del 39%, con progetto di decisione 21 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha paventato la soppressione della rendita (doc. AI 158).

A seguito delle osservazioni al succitato progetto di decisione (doc. AI 162), l’amministrazione ha ordinato un altro esame medico specialistico (psichiatrico e internistico) a cura del SMR. Dal relativo rapporto 9 maggio 2012 risulta che i medici hanno accertato un ulteriore miglioramento della situazione valetudinaria, vale a dire una piena abilità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 166). Da qui la conferma, mediante la decisione contestata, della soppressione della rendita.

L’assicurato contesta le succitate conclusioni mediche, in particolare la valutazione psichiatrica. Con riferimento al rapporto 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________, egli sostiene un’incapacità lavorativa del 50%.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va infine ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM e la valutazione del SMR, che hanno permesso di accertare un miglioramento della capacità lavorativa giustificante la soppressione della rendita.

Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, va ricordato che nel rapporto 9 dicembre 2010 il dr. __________ aveva osservato:

" (…)

L'assicurato presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome ansioso depressiva in via di remissione.

La sindrome somatoforme è insorta dopo la perdita del ruolo lavorativo, con l'insorgenza della sintomatologia algica. In seguito si è assistito ad una insorgenza di una sindrome ansiosa depressiva che ha contribuito a cristallizzare il processo psicopatologico. Da un punto di vista clinico e anamnestico la sindrome algica adempie i criteri di Foerster in quanto è cronica, intensa e resistente ai trattamenti. Inoltre è constatabile una comorbidità psicologica, in quanto è presente una spiccata tendenza a somatizzare i conflitti intrapsichici e presenta una tendenza depressiva.

L'incidente del 2007 ha provocato l'insorgenza di una sindrome postraumatica da stress, ma non ha comportato una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche. Ha contribuito però a cristallizzare una maggiore vulnerabilità psichica in modo tale da sfociare poi nel 2010 in una sindrome mista ansiosa depressiva.

La sintomatologia complessiva non ha mai avuto caratteristiche di gravità."

(doc. AI 128/27)

Lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha concluso che dal febbraio 2010 l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 20% ridotta al 10% dall’agosto 2010.

Nell’ambito della procedura amministrativa – ed anche ricorsuale – l’assicurato ha prodotto il certificato 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________:

" Certifico che il paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio dal 23.12.2009 a tuttora.

Il paziente soffre di una serie di disturbi psichici sviluppati praticamente dopo il grave incidente motociclistico.

Anche se negli ultimi mesi egli ha presentato un miglioramento del suo stato psichico, persistono ancora vari sintomi di tipo ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive, disturbi del sonno, oltre che una serie di dolori molto forti nelle varie parti del corpo dovuti alla sua problematica infortunistica.

Il paziente comunque è regolarmente seguito oltre che dal medico curante Dr. med. __________ (che mi legge in copia). Anche da vari altri specialisti e per quel che riguarda il suo disturbo psichico egli presenta tuttora una sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (ICD-10 F43.22) che causa attualmente un'inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50% dal 01.01.2012 per un periodo da determinare."

(doc. AI 162/7)

Il succitato certificato è stato esaminato nell’ambito della valutazione SMR. Al riguardo è stato rilevato:

" (…)

L'A.to osservato oggi, non ha evidenziato segni o sintomi d'ansia, rispettivamente angoscia, disturbi del sonno o facile stancabilità né preoccupazioni eccessive se non accenni a problemi di tipo economico-finanziario.

La valutazione del dr. __________ appare più come un diverso apprezzamento del curante dello stato osservato a suo tempo dal dr. __________, oggi migliorato.

In conclusione, dal lato psichico, non si hanno limiti funzionali aggiuntivi a quelli somatici.

Dal lato valetudinario, non appaiono oggi segni o sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro dei disturbi dell'umore, d'ansia o altro, che abbia influenzato per se, rispettivamente possa avere influenzato in passato in misura maggiore a quanto descritto dal dr. __________ in perizia SAM di gennaio 2011, la capacità lavorativa di questo A.o in qualsiasi attività lavorativa esigibile.

Colloquio telefonico con il dr. __________ 8 maggio 2012 ore 16.30:

Il curante è stato informato delle dichiarazioni spontanee dell'A.to riguardo all'attività lavorativa e allo stato di salute espresse durante l'osservazione SMR. Il collega psichiatra ha affermato di avere visto l'A.to ad __________ lo scorso mercoledì, 2 maggio e di averlo trovato psichicamente migliorato. Il dr. __________ si è dichiarato consapevole della situazione generale del suo paziente e fondamentalmente d'accordo con le conclusioni del presente rapporto. Lo psichiatra si è inoltre espresso a favore che il suo paziente possa beneficiare di un aiuto al collocamento. (…)" (doc. AI 166/10)

Al proposito, nella decisione impugnata l’amministrazione ha fatto presente che provvedimenti d’ordine professionale non sono attuabili (l’assicurato ha beneficiato di un periodo di osservazione presso il Centro di accertamento professionale di __________; doc. AI 145 ss).

Visto quanto sopra, questo TCA non può che aderire alla convincente presa di posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, come pure la valutazione del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale abilità lavorativa in attività adeguate.

2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, così come risulta dalla decisione contestata.

Per il reddito da valido l’amministrazione ha preso in considerazione fr. 67’180.--. Il reddito da invalido, determinato secondo i dati salariali statistici e tenendo conto di un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% (come risultato dalla perizia SAM) e una riduzione del 7% per attività leggere, è stato determinato in fr. 52'491.--. Dal raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità del 39% che non giustifica (più) il diritto alla rendita.

Va da sé che anche con il successivo miglioramento valutato dal SMR (piena abilità lavorativa), parimenti l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile, motivo per cui, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita.

Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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