Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.169
Entscheidungsdatum
13.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.169

BS

Lugano 13 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’ 11 giugno 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, classe 1954, è stato posto al beneficio di una rendita intera, oltre a due rendite per figli, con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. decisione 6 luglio 2010, doc. AI 43; per le motivazioni cfr. doc. AI 41);

  • con decisione 25 agosto 2011 (preavvisata l’11 agosto 2011) l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la prestazione a metà rendita, con effetto al 1° ottobre 2011 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione ex. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 65);

  • in accoglimento del ricorso dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza del 18 ottobre 2011 il TCA ha annullato la succitata decisione, avendo ravvisato una grave violazione del diritto di essere sentito non sanabile in sede giudiziaria (l’Ufficio AI aveva emesso la contestata pronunzia prima della scadenza del termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di decisione 11 agosto 2011) ed ha rinviato gli atti all’amministrazione perché concedesse all’assicurato la facoltà di esprimersi sulla prospettata riduzione della rendita (inc. 32.2011.230);

  • raccolte le osservazioni 18 gennaio 2012 dell’assicurato (doc. AI 86), eseguiti alcuni accertamenti, con decisione 23 maggio 2012 l’Ufficio AI ha confermato la riduzione a mezza rendita (doc. AI 91; per le motivazioni cfr. doc. AI 89);

  • contro la succitata decisione, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, RI 1 ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino della rendita intera. In sostanza contesta un duraturo miglioramento della capacità lavorativa, la situazione essendo rimasta invariata, nonché la determinazione del grado d’invalidità operato dall’amministrazione;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione medica prodotta, ha chiesto il rinvio degli atti per esperire nuovi accertamenti;

  • con osservazioni 13 luglio 2012 l’insorgente ha rilevato di aderire alla proposta di rinvio atti dell’amministrazione con conseguente stralcio della procedura “… unicamente nella misura in cui la decisione dell’Ufficio AI 23 maggio 2012 à annullata ed all’assicurato è ripristinato, con effetto retroattivo, il diritto ad una rendita intera d’invalidità; il tutto con il riconoscimento di congrue ripetibili a favore del ricorrente” (VII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);

nel caso concreto, esaminato il rapporto 12 gennaio 2012 dello psichiatra curante, dr. __________, con annotazioni 10 luglio 2012 i medici del SMR, tra cui una specialista in psichiatrica e psicoterapia, hanno rilevato che:

"Lo psichiatra curante nel suo rapporto del gennaio 2012 riporta la presenza di una stato molto fluttuante; appare quindi opportuno una rivalutazione psichiatrica al fine di confermare o meno il miglioramento clinico e della CL (capacità lavorativa; ndr) valutata in corso di perizia un anno fa (perizia 18 marzo 2011 del CPAS; ndr)” (V1)

  • questo TCA concorda con la proposta di retrocessione degli atti per svolgere una nuova valutazione d’ordine psichiatrico, accertamento indispensabile per accertare l’esistenza o meno di un miglioramento duraturo giustificante un’eventuale riduzione della rendita;

  • in merito alla richiesta di versamento retroattivo della rendita intera, nonostante l’effetto sospensivo tolto dall’amministrazione, come già rilevato nella precedente sentenza, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, nel caso in cui l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. Questo a condizione che l’amministrazione non abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio dell’effetto della revisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106 V 18, consid. 3d, pag. 21; STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF 9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto 2004, consid. 2.2; vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B., 32.2009.104);

  • nella fattispecie concreta, in applicazione della succitata giurisprudenza, escludendo un agire abusivo dell’Ufficio AI (nel senso di aver voluto provocare arbitrariamente l’inizio degli effetti della revisione), l’effetto sospensivo tolto alla decisione contestata perdura anche dopo l’annullamento della stessa e fino alla notifica della nuova pronunzia, soggetta a ricorso al TCA;

  • come altrettanto rilevato nella STCA 18 ottobre 2011, in caso di un’eventuale vittoria dell’assicurato, l’amministrazione provvederà al versamento retroattivo della differenza, con eventuali interessi di mora (sugli interessi di mora in ambito di revisione cfr. DTF 137 V 273);

  • visto quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinato da un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Al riguardo, il legale dell’insorgente ha allegato la sua nota di onorario e spese per complessivi fr. 3'487,32. Tenuto conto del principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365, consid. 3c), del grado (medio) di difficoltà della causa in oggetto e considerato che già nella precedente sentenza all’assicurato sono state riconosciute spese per ripetibili, appare giustificato quantificare le stesse in complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa);

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

  • visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione 23 maggio 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e statuisca successivamente, mediante una nuova pronunzia, sulla revisione della rendita.

2.- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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