Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.158
Entscheidungsdatum
05.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.158

BS

Lugano 5 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto ed in diritto

che - con decisione 9 maggio 2012 (preavvisata il 13 marzo 2012) l’Ufficio AI ha negato l’assunzione di una prima formazione professionale a RI 1, classe 1993 e maggiorenne dal giugno 2011, non avendo egli inviato copia del contratto di tirocinio né trasmesso il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni AI per adulti, nonostante che siano stati richiesti dall’amministrazione con scritti 13 dicembre 2011, 15 febbraio 2012 e diffida 17 febbraio 2012;

  • contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite di suo padre, ha interposto il presente ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento. Invocando problemi di lingua nel comprendere le missive dell’amministrazione e scusandosi per gli inconvenienti creati, egli ha fatto presente di aver inviato l’11 maggio 2012 copia del contratto di tirocinio;

  • con la risposta di causa l’amministrazione, elencate le norme di legge applicabili, ha rilevato di riesaminare la decisione contestata unicamente dopo la ricezione del formulario ufficiale di richiesta prestazioni AI, allegato all’atto di risposta, che l’assicurato dovrebbe inoltrare compilato con la replica al TCA;

  • con scritto 5 luglio 2012 l’assicurato ha inoltrato al TCA il formulario ufficiale debitamente compilato (VI), che è stato trasmesso all’Ufficio AI (VII);

  • con osservazioni 9 agosto 2012, l’amministrazione, preso atto del menzionato documento, ha evidenziato di non poter annullare la decisione contestata avendo già inoltrato la risposta di causa, chiedendo tuttavia al TCA l’annullamento della querelata pronunzia e di ritornare gli atti per procedere alla valutazione del diritto a prestazioni;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);

a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso.” Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG–Kommentar, ad art. 53 n. 47). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);

  • secondo l’art. 29 cpv. 1 LPGA colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata;

  • l’art. 65 OAI dispone che chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell’assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta (cpv. 1); il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall’Ufficio federale (cpv. 2);

  • nel caso in esame, pendente causa l’assicurato ha (finalmente) compilato e prodotto il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni AI. In questo modo l’Ufficio AI dispone dei necessari dati per iniziare l’esame dell’eventuale diritto a prestazioni (in particolare, la prima formazione professionale). Ne consegue che la decisione contestata può essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per le proprie incombenze, così come espressamente richiesto con osservazioni 9 agosto 2012;

  • effettivamente avendo l’Ufficio AI inoltrato la risposta di causa, esso non poteva, successivamente alla ricezione del formulario compilato, annullare la decisione contestata;

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

  • formalmente l’Ufficio AI risulta essere soccombente, ma esso non poteva decidere diversamente non avendo l’assicurato, sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, inoltrato la richiesta di prestazioni. Come detto, solo nell’ambito della presente procedura ricorsuale l’interessato ha prodotto quanto più volte richiesto. Non appare pertanto giustificato accollare all’amministrazione spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 9 maggio 2012 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad esaminare l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

4