Raccomandata
Incarto n. 32.2012.149
BS
Lugano 14 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 17 aprile 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1975, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 2001 (cfr. decisione 11 dicembre 2001 dell’Ufficio AI del Cantone Appenzello Esterno; doc. AI 32), aumentata temporaneamente a rendita intera dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004 (cfr. decisione 23 marzo 2003; doc. AI 92) e ridotta a metà rendita dal 1° settembre 2004 (cfr. decisione 19 luglio 2004; doc. AI 112).
La mezza rendita è stata confermata nel 2004 (doc. AI 141) e nel 2011 (doc. AI 213).
1.2. Nel mese di dicembre 2011 l’assicurata, nel frattempo trasferitasi a __________, ha inoltrato all’Ufficio AI del Canton Ticino una domanda di revisione.
In data 17 aprile 2012, preavvisata l’8 gennaio 2012, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia, motivando quanto segue:
" (…)
La documentazione medica pervenuta è stata sottoposta al vaglio del nostro Servizio medico (SMR), il quale conclude che quanto apportato non oggettiva nessun cambiamento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa“ (doc. AI 243).
1.3. Con il presente ricorso, completato il 27 maggio 2012 (V) l’assicurata ha contestato la succitata decisione amministrativa, sostenendo in sintesi un peggioramento delle condizioni di salute.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
1.5. Con scritto prevenuto al TCA in data 24 luglio 2012 la ricorrente, facendo riferimento alla documentazione LAINF (il 19 maggio 2003 essa ha subito un incidente della circolazione), ribadisce un peggioramento dello stato di salute.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.5. Nel caso in esame durante la procedura amministrativa l’assicurata ha prodotto dei certificati rilasciati dal suo medico curante dr. __________ (doc. AI 237).
I succitati atti medici sono stati valutati dal SMR, il cui dr. __________ nelle annotazioni 3 aprile 2012 ha pertinentemente osservato che:
" … in sede di audizione l’assicurata produce nuove documenti. Domanda di revisione di rendita del 9 febbraio 2012 corredata da certificati d’inabilità lavorativa totale dal 1° dicembre 2012. Si tratta di nove semplici certificati medici a firma del dr. __________ di __________ senza ulteriori indicazioni. Non è descritto alcun cambiamento dell’oggettività clinica. Non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa “ (doc. AI 242).
L’assicurata ha inoltre fatto riferimento alla perizia 2 novembre 2011 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore LAINF. Da questa perizia non emerge alcun cambiamento dello stato di salute. In merito alla capacità lavorativa il perito ha infatti concluso che la stessa “… è stata valutata dall’Assicurazione invalidità e rispecchia il 50% già vigente prima dell’incidente del 2003, percentuale confermata in sede di revisione nell’aprile 2011” (doc. 3 inc. LAINF)
La ricorrente rileva inoltre come il dr. __________ abbia accertato un aumento del grado (dal 10 al 15%) d’invalidità. Come si evince dalla perizia, si tratta invece di un incremento del grado di menomazione all’integrità fisica (cfr. anche scritto 25 novembre 2011 dell’assicuratore LAINF in doc. C1), ciò che è irrilevante ai fini della presente vertenza. Vero che tale aumento percentuale è stato giustificato dal perito a seguito delle risultanze del referto artroscopico alla spalla destra (artroscopia eseguita il 6 maggio 2010) di cui comunque l’amministrazione era a conoscenza (cfr. doc. AI 201-9) e di cui è stato tenuto conto nella valutazione medica del 9 febbraio 2011 (cfr. doc. AI 203) e che ha portato, nell’ambito della precedente revisione di aprile 2011, alla conferma della mezza rendita (doc. AI 213).
Visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti