Raccomandata
Incarto n. 32.2012.141
FS/sc
Lugano 14 agosto 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, nel mese di luglio 1991 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di “(…) ustioni 3° grado sul 65% del corpo (braccia, collo, gambe e torace) (…)” (doc. AI 16/1-6).
Con decisione 12 febbraio 1992 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) a contare dal 1° ottobre 1991 (doc. AI 25/1-4).
L’amministrazione – ritenuta l’assicurata quale salariata al 100% viste le attività svolte, in diverse misure, tanto presso l’Organizzazione __________ che l’__________ a __________ (cfr. i rispettivi questionari per il datore di lavoro sub doc. AI 20/1-3 e 23/1-3) – ha fondato il proprio giudizio sulla base degli atti della __________ assicurazioni dai quali risultava una totale incapacità lavorativa e che in quel momento non erano indicati provvedimenti professionali (cfr. doc. AI 28/1).
Nell’ambito delle revisioni intraprese nel novembre 1992, febbraio 1994 e settembre 1997 (doc. AI 30/1-2, 39/1-2 e 46/1-2) l’ufficio AI, con rispettive decisioni del 13 ottobre 1993, 14 giugno 1995 e 11 settembre 1997 (doc. AI doc. AI 37/1-2, 44/1-2 e 45/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.2. Viste le risultanze del verbale 25 marzo 1998 (doc. AI 52/1-2) – inteso quale risposta alla lettera 13 febbraio 1998 con la quale l’amministrazione, ritenuta la nascita di tre bambini e la convivenza con il signor __________, padre legittimo dei tre piccoli, le aveva chiesto se senza il danno alla salute avrebbe ripreso, e se del caso in quale misura, un’attività lucrativa (cfr. doc. AI 50/1) – con comunicazione 31 marzo 1998 l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 53/1).
Ritenute le risposte del 6 maggio 1998 (doc. AI 55/1) alla lettera del 17 aprile 1998 (doc. AI 54/1) – intesa quale complemento al verbale del colloquio del 25 marzo 1998 e con cui le era stato chiesto se era aiutata e da chi nell’ambito della propria economia domestica rispettivamente a chi avrebbe potuto affidare i figli nel caso di ripresa dell’attività lucrativa – l’Ufficio AI ha ordinato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Con decisione 26 aprile 1999 – sulla base delle risultanze di detta inchiesta e ritenuta l’assicurata quale casalinga al 100% (cfr. doc. AI 59/1) – l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita da intera a un quarto (grado d’invalidità 44%) (cfr. doc. AI 56/1, 57/1-9 e 64/1-2).
1.3. Nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2001 (doc. AI 66/1-2), viste le risultanze mediche e quelle dell’inchiesta domestica dell’11 gennaio 2002 (cfr. doc. AI 70/1 e 72/1-6), con comunicazione 5 luglio 2002 l’Ufficio AI ha confermato il diritto al quarto di rendita (doc. AI 74/1-2).
1.4. Nell’ambito della revisione intrapresa nel settembre 2003 (doc. AI 76/1-2) – viste le risultanze mediche e quelle dell’inchiesta domestica del 3 dicembre 2004 (doc. AI 77/1 e 88/1-6), ritenuto l’inizio di una collaborazione avventista con il Municipio della Città di __________ quale accompagnatrice visite dentista presso le SE di __________ dal 1. settembre 2004 (doc. AI 92/1 e 94/1-3) e considerate le annotazioni 9 marzo 2005 con le quali il medico SMR dr. __________ aveva concluso che “(…) l’A. lavora attualmente in ragione del 20% come accompagnatrice alle visite scolastiche, tale attività e % lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute. IL come salariata: 80% (…)” (doc. AI 96/1) – l’Ufficio AI, con comunicazione 11 marzo 2005 (doc. AI 97/1-2), ha confermato il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%).
Il diritto alla medesima rendita è stato confermato ancora nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2007 (cfr. doc. AI 100/1-2 e 105/1-2).
1.5. Con lettera 15 luglio 2008, tramite la dr.ssa __________, l’assicurata ha chiesto un aumento del diritto alla rendita (doc. AI 106/1-6).
Con decisione 25 settembre 2009, sulla base delle annotazioni 7 aprile 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 114/1), l’Ufficio AI ha negato l’aumento del grado d’invalidità (doc. AI 117/1-3).
1.6. Nell’ambito della revisione intrapresa nel luglio 2011, ritenute le annotazioni 2 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 132/1), con decisione 12 aprile 2012, preavvisata con progetto 9 settembre 2011 (doc. AI 124/1-4), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita in via di riconsiderazione (doc. AI 135/1-4). Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.7. Contro la decisione 12 aprile 2012, oggetto della presente vertenza, tramite l’avv. __________, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo e l’esecuzione di “(…) una perizia medica giudiziaria sulla signora RI 1 che abbia a stabilire in modo definitivo il suo esatto stato di salute e le sue eventuali reali capacità residue. (…)” (I).
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo e ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con lettera 11 giugno 2012 la ricorrente ha preso posizione sull’annotazione 29 maggio 2012 del funzionario __________ allegata alla risposta di causa e ha prodotto ulteriore documentazione medica nonché la dichiarazione 1. giugno 2012 del signor __________ (consulente amministrativo dell’Istituto scolastico comunale della Città di __________) dalla quale si evince che RI 1 ha terminato il suo incarico in qualità di collaborazione avventista (accompagnatrice visite dentistiche) con effetto al 15 giugno 2012.
1.10. Con osservazioni 15 giugno 2012 – sulla base delle annotazioni dello stesso giorno nelle quali il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione dell’insorgenza d’una fibromialgia con inoltre ingravescente sofferenza psichica multifattoriale s’impone in questo caso una valutazione pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e dermatologica per definire con esattezza i limiti funzionali e la relativa CL quale salariata e quale casalinga. (…)” (X/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto al TCA il rinvio degli atti.
1.11. Con lettera 21 giugno 2012 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e chiesto al TCA di pronunciarsi sull’effetto sospensivo.
Il 13 luglio 2012 l’assicurata ha sollecitato una decisione in merito alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 12 aprile 2012 (doc. AI 135/1-4) – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, il quarto di rendita con effetto dal 1° giugno 2012 – è conforme o meno alla legislazione federale.
Detto altrimenti occorre esaminare se la comunicazione 11 marzo 2005 (doc. AI 97/1-2) con la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 1.4), è da considerarsi manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr.: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché dalla comunicazione 11 marzo 2005 alla decisione 12 aprile 2012, qui impugnata, lo stato di salute dell’assicurata non é sicuramente migliorato.
Al proposito va qui rilevato che tutta la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale vuole piuttosto documentare e comprovare un peggioramento della situazione medico-valetudinaria.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha così motivato la riduzione della rendita:
" (…)
Nel caso specifico si rammenta che il diritto al ¼ di rendita d'invalidità le era stato concesso con decisione formale del 23.03.1999 poi confermata con comunicazione del 05.07.2002, 22.06.2001 e 11.03.2005.
In fase di revisione aperta il 08.09.2003 che ha portato all'emissione della conferma di rendita del 11.03.2005 l'amministrazione aveva proceduto alla definizione del diritto alla rendita mal interpretando gli elementi di carattere medico. È stata quindi confermata la rendita sulla base della seguente valutazione:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 15% 80% 12%
Casalinga 85% 40% 34%
Grado d'invalidità 46%
L'amministrazione ha interpretato scorrettamente il parere fornito dal Servizio Medico Regionale.
Lei è infatti stata ancora giudicata in grado di svolgere un'attività lucrativa al 20%, senza alcuna riduzione di rendimento (la riduzione era infatti da ritenersi a livello di tempo). Considerato che lei lavorava già in una misura inferiore al 20%, ne discende che lei avrebbe potuto continuare a lavorare nella stessa misura e con lo stesso rendimento.
Rifacendo correttamente i calcoli, I'UAI avrebbe quindi dovuto giungere alla soppressione del diritto a rendita secondo il seguente schema:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 15% 0% 0%
Casalinga 85% 40% 34%
Grado d'invalidità 34%
A partire dal 01.09.2004, data in cui ha cominciato l'attività lavorativa presso il Municipio della Città di __________ in misura del 15%, e momento dal quale quindi non è più considerata casalinga in misura del 100%, la sua capacità di guadagno residua è del 66% ed il suo grado d'invalidità risulta essere del 34%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si sarebbe dovuto estinguere a partire dal 01.12.2004 (miglioramento della capacità di guadagno secondo l'art. 88a, cpv.1 OAI).
Osservazioni al progetto di decisione del 09.09.2011:
In data 20.09.2011 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 09.09.2011, contestandolo dal lato medico, a sostegno delle osservazioni in data 04.10.2011 è arrivato un rapporto medico del 03.10.2011 della Dr.ssa __________, in data 12.10.2011 abbiamo ricevuto il rapporto di un consulto reumatologico effettuato in data 04.10.2011 dal Dr. __________ ed in data 15.11.2011 ci è pervenuto un certificato medico del 15.11.2011 del Dr. __________.
Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro Servizio Medico Regionale il quale ha concluso che la nuova documentazione medica apportata non attesta un peggioramento del suo stato di salute e quindi non risulta essere giustificativa di una possibile revisione di quanto già valutato.
Si conferma la correttezza dei calcoli effettuati in precedenza e quindi si conferma il progetto di decisione del 09.09.2011.
Per i diritti insorti posteriormente la presente decisione di soppressione rendita, lei ha la facoltà di presentare una nuova domanda Al.
Decidiamo pertanto:
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.
A un ricorso contro questa decisione verrà negato l'effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS)).
(…)" (doc. AI 135/3-4)
2.3. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
2.4. Nella fattispecie l’Ufficio AI ha sostenuto che la comunicazione 11 marzo 2005, con la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 97/1-2), sarebbe manifestamente errata in quanto, in corretta applicazione del metodo misto – considerata la seguente ripartizione: salariata 15% - casalinga 85% e ritenuta la percentuale d’invalidità quale salariata del 40% (doc. AI 88/1-6) e la capacità lavorativa del 20% (doc. AI 96/1) –, il grado d’invalidità complessivo non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al 34% (0% quale salariata + 34% quale casalinga [85 x 40 = 34%]).
Dagli atti risulta che nel rapporto di decorso 23 settembre 2003 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, ha attestato un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 77/1).
Il dr. __________ medico SMR – chiamato ad esprimersi al riguardo (cfr. doc. AI 82/1) –, nella proposta 28 novembre 2003, posta la diagnosi di “(…) stato da ustioni al 35% del corpo (29% di 3. grado, nel 1990) con formazioni di cheloidi (…)”, ha osservato che “(…) l’A. e la curante denunciano un peggioramento, questo è plausibile stando agli atti alla patologia che può peggiorare col tempo. E’ indicato procedere ad inchiesta domiciliare. (…)” (doc. AI 84/1 la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico, viste le risultanze dell’inchiesta domestica del 3 dicembre 2004 (doc. AI 88/1-6), nelle annotazioni 9 marzo 2005, ha concluso che “(…) l’A. lavora attualmente in ragione del 20% come accompagnatrice alle visite scolastiche, tale attività e % lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute. (…)” (doc. AI 96/1). Ancora il dr. __________, nell’ambito della domanda di aumento introdotta con lettera 15 luglio 2008 della dr.ssa __________ (cfr. consid. 1.5), nelle annotazioni 7 aprile 2009 ha confermato la capacità lavorativa quale salariata del 20% concludendo che “(…) dal punto di vista medico non è giustificato sostenere che ci sia un sensibile peggioramento dello stato di salute che possa variare significativamente la CL e il grado AI. (...)” (doc. AI 114/1).
Il medico SMR dr. __________ – vista la documentazione medica prodotta nell’ambito della revisione intrapresa nel luglio 2011 (doc. AI 119/1) e, in particolare, sulla base del: “(…) Certificato dr.ssa __________ del 3.10.2011: peggioramento dolori articolari e fibromialgia. Rapporto dr. __________ del 10.10.2011: prevalentemente fibromialgia. Rapporto dr. __________ del 15.11.2011: disagio psichico. Referto scintigrafia ossea del 18.5.2012: presenza unicamente di minime irregolarità. (…)” –, nelle annotazioni 15 giugno 2012 (X/bis) ha concluso che: “(…) in considerazione dell’insorgenza d’una fibromialgia con inoltre ingravescente sofferenza psichica multifattoriale s’im-pone in questo caso una valutazione pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e dermatologica per definire con esattezza i limiti funzionali e la relativa CL quale salariata e quale casalinga. (…)” (X/bis).
Sulla base della medesima documentazione medica (fatto salvo il referto scintigrafia ossea del 18.05.2011) il dr. __________, nelle annotazioni 2 aprile 2012 – confermando quindi la capacità lavorativa del 20% di cui alle suenunciate precedenti annotazioni 9 marzo 2005 e 7 aprile 2009 (doc. AI 96/1 e 114/1) –, aveva invece concluso che “(…) dal punto di vista medico, in base ai rapporti pervenutici, dopo la decisione di soppressione rendita, un peggioramento significativo non è dato (per motivi reumatologici e psichiatrici). Non è da escludere che la situazione cutanea possa essersi modificata potendo rendere più difficoltose e dolorose alcune attività, ma le affezioni citate per giustificare il peggioramento (reumatologica e psichiatrica) non lo motivano. (…)” (doc. AI 132/1).
Dalle risultanze mediche sopra esposte e ritenute, in particolare, anche le seguenti evenienze:
il Patronato __________, in una lettera del 10 ottobre 2003 indirizzata all’Ufficio AI, invitava l’amministrazione ad esaminare la richiesta di aggravamento e segnalava che “(…) oltre ai danni fisici esistenti ed aggravati, è subentrato uno stato depressivo ansiogeno che appesantisce la situazione esistente. (…)” (doc. AI 78/1)
il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 13 giugno 2005 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 103/7-8), aveva, in particolare, già evidenziato che “(…) rimane invece in primo piano una tendoinserzionite diffusa che potrebbe deporre a favore di una fibromialgia (…)” (doc. AI 103/8);
il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto 20 settembre 2005 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 103/3-5), aveva, tra l’altro, già posto la diagnosi di possibile iniziale fibromialgia osservando che “(…) la paziente soffre di una sindrome panspondilogena dovuta ad una pessima postura unita ad un’importante insufficienza muscolare. Di fianco a questo si ha un sovraccarico psicosomatico sul tutto vissuto che può aiutare tale sintomatologia. I dolori provocano anche una tendomiosi a catena sia agli arti superiori che inferiori. Per una fibromialgia non possiamo ancora porre una diagnosi definitiva. I punti positivi sono, per il momento, 10 su 18, così come dei disturbi annessi, come il sonno disturbato e stanchezza diurna. A livello terapeutico ho prescritto alla paziente dell’Artro-tec (il Voltaren da te prescritto ha portato sì alla diminuzione dei dolori ma anche a dei bruciori di stomaco) e della fisioterapia presso una fisioterapista di fiducia, con cui ho già preso contatto, spiegandole anche il lato psicologico sullo stato della bruciatura. Eventualmente si potrebbe discutere l’introduzione di un antidepressivo triciclico, anche se la paziente al momento non vuole prendere in considerazione tale possibilità. (…)” (doc. AI 103/5);
il dr. __________, nel rapporto 10 ottobre 2011 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 129/1-3), aveva, in particolare, rilevato che “(…) come sai la tendenza fibromialgica già descritta del rapporto precedente (ndr.: si riferisce al rapporto 23 giugno 2010 sub. doc. AI 129/4-6) può manifestarsi come epifenomeno di una malattia somatica sottogiacente che andrebbe riconsiderata qualora gli esami laboratoristici a tua disposizione lo richiedessero; la tendenza fibromialgica può essere riscontrata in un’ipermobilità articolare, parzialmente presente nella signora, in quanto questa caratteristica porta ad un sovraccarico delle parti molli in prossimità delle articolazioni, aspetto che può tuttavia essere contrastato mantenendo una massa muscolare sufficiente, ottenibile ovviamente nel contesto di un programma regolare di riallenamento. In questo contesto sono pure da vedere le proposte terapeutiche da me formulate nel rapporto antecedente del 23.6.2010. Una volta messe a fuoco queste diagnosi differenziali, come è il caso in oltre l’80% dei pazienti presentanti una fibromialgia, parliamo di una forma primaria che appare nella maggior parte dei casi che vediamo negli studi reumatologici, in concomitanza con una patologia psichiatrica come per esempio una depressione; si tratta naturalmente di una comorbidità che va indagata e trattata in ambito specialistico, non da un reumatologo ma da uno psichiatra (…)” (doc. AI 129/3);
questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può confermare la capacità lavorativa del 20% posta dal dr. __________ la prima volta nelle annotazioni del 9 marzo 2005 (doc: AI 96/1).
Questo vale a maggiore ragione ribadito ancora una volta che nella proposta 28 novembre 2003, circa il denunciato peggioramento, il dr. __________ aveva ritenuto che “(…) questo è plausibile stando agli atti alla patologia che può peggiorare col tempo. (…)” (doc. AI 84/1). Nelle annotazioni 9 marzo 2005, ritenuto un grado di occupazione del 20% quale accompagnatrice alle visite dentistiche scolastiche e senza ulteriori spiegazioni, lo stesso medico aveva concluso per una incapacità lavorativa come salariata dell’80% evidenziando che “(…) tale attività e % lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute (…)” (doc. AI 96/1). Va qui osservato che nella nota 29 maggio 2012 il funzionario __________ ha precisato che “(…) si determina che l’attività di salariata corrisponde al 10% e non al 15% come erroneamente indicato nella decisione del 12.04.2012. (…)” (VI/bis).
2.5. Non potendo confermare la capacità lavorativa del 20% ritenuta dal dr. __________, nemmeno è possibile concludere che la comunicazione 11 marzo 2005, con cui è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 97/1-2), é manifestamente errata.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI – come del resto auspicato dall’amministrazione: “(…) alla luce della necessità di svolgere degli ulteriori accertamenti medici, lo scrivente Ufficio AI chiede a questo lodevole Tribunale il rinvio degli atti. (…)” (X) – affinché esperiti i necessari accertamenti si pronunci nuovamente sulla riconsiderazione intrapresa.
2.6. Con la resa del presente giudizio la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo diventa priva di oggetto.
2.7. Alla ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti