Raccomandata
Incarto n. 32.2012.14
BS/RG
Lugano 3 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1951 ed attualmente attivo quale magazziniere a tempo parziale, nell’aprile 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postu-mi di un infarto al miocardio (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con decisione 22 dicembre 2011 (preavvisata il 4 novembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’as-sicurato un grado d’invalidità del 30%. Il grado d’invalidità è stato determinato mediante il metodo misto, considerando l’assicurato salariato all’80% e senza attività lucrativa nella misura del restante 20%.
1.3. Contro la succitata decisione RI 1, rappresentato dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2009 e contestando principalmente l’ap-plicazione del metodo misto. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
Il 13 febbraio 2012 il ricorrente, come preannunciato in sede ricorsuale, ha prodotto il rapporto 2 febbraio 2012 del prof. __________.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata.
1.5. Su richiesta del TCA, con osservazioni 23 febbraio 2012 l’am-ministrazione ha preso posizione sul nuovo atto medico.
In data 20 marzo 2011 l’insorgente ha chiesto di dar luogo ad un pubblico dibattimento in cui venga anche a deporre il prof. __________; in via eventuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità e, in caso affermativo, di quale entità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Nella presente fattispecie, occorre verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto per valutare l’invalidità di RI 1 (cfr. consid. 2.5). Il ricorrente sostiene che la riduzione del tempo lavorativo dal 100% all’80%, avvenuta nel gennaio 2009, è dovuta a motivi di salute e quindi il grado d’invalidità deve essere stabilito mediante il raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3).
Va ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 p. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190s).
2.7. Nel caso in esame, nel rapporto 1° giugno 2010 il consulente in integrazione professionale ha in particolare rilevato che l’assicurato, colpito il 21 giugno 2009 da un infarto, dal marzo 1984 lavora quale magazziniere presso la __________ e che dal mese di gennaio 2009 ha ridotto la percentuale di lavoro (dal 100% all’80) “perché si erano manifestati i primi sintomi di stanchezza e di difficoltà nel sopportare i ritmi di lavoro” e che “col caldo fa (l’insorgente; n.d.r.) particolarmente fatica” (doc. AI 14-2).
Invitato a specificare i motivi della riduzione dell’attività lavorativa, con scritto 30 settembre 2010 l’assicurato ha in particolare evidenziato:
" Dal 01.01.2009 ho effettivamente ridotto il lavoro nella misura dell’80% in quanto negli ultimi periodi svolgere l’attività al 100% mi rendeva molto stanco, tanto è vero che dopo solo 6 mesi ho fatto un infarto. Ho potuto permettermi questa diminuzione, visto che mio figlio aveva terminato gli studi e che mia moglie partecipa alle spese famigliari. Tengo a precisare che se questi due presupposti non venivano rispettati questa diminuzione non sarebbe stata fattibile” (doc. AI 20-1).
Alla domanda dell’ispettore dell’AI (“Considerando che la diminuzione ha avuto luogo sei mesi prima, si può comunque considerare che sia stata dovuta a problemi di salute?”), con annotazioni 14 dicembre 2011 il dr. __________, rispondendo negativamente, ha sostenuto:
" La decisione di lavorare all’80% è stata presa non per motivi di salute ben chiari, ma per una certa stanchezza e malessere generale e tenuto conto della sua situazione socioeconomica che lo permetteva.
Non vi è nessun certificato medico che lo dimostri.
La malattia che porta a prestazioni AI si è manifestata solo 6 mesi dopo (cardiopatia). Come confermato dallo stesso A. (lettera del 30.09.2010) e anche dalla rappresentante legale.” (Doc. AI 49-1).
Orbene, dopo attenta valutazione degli atti di causa, questo TCA non concorda con la valutazione del SMR.
Vero che, con riferimento allo scritto 30 settembre 2010, i motivi di natura socio-economica famigliare hanno permesso al-l’assicurato di ridurre il suo tempo lavorativo. Non va tuttavia dimenticata la circostanza che ha portato l’insorgente a ridurre il tempo lavorativo, ossia i sintomi di affaticamento e di malessere nell’espletare la propria professione. Certo che, come sottolineato dal SMR nelle succitate annotazioni ed in quelle del 17 febbraio 2012 (doc. Xbis), prima dell’infarto egli non presentava alcuna incapacità lavorativa per motivi cardiaci. Ciononostante non si può negare un nesso tra i primi segni di stanchezza ed il successivo infarto. In quest’ottica, secondo questa Corte, va letto il rapporto 2 febbraio 2012 il prof. __________, Primario di Cardiologia al __________, in cui egli ha fra l’altro rilevato che “… essendo il paziente portatore di una cardiopatia ischemica, che dopo qualche mese è sfociata in un infarto del miocardio acuto, accusasse una sensazione di affaticamento che l’ha portato a dove rinunciare a un 20% della sua attività lavorativa” (doc. C).
A ragione nella risposta di causa l’amministrazione rileva che a seguito dello scritto 18 maggio 2011 l’insorgente era venuto a conoscenza del fatto che la sua pratica veniva valutata con una quota parte di 80% quale salariato e del 20% come casalingo (doc. 31). Tuttavia va evidenziato che il ricorrente ha contestato tale ripartizione in sede di osservazioni 2 dicembre 2011 al progetto di decisione 4 novembre 2011. Inoltre, l’Ufficio AI non può appellarsi al principio della priorità della dichiarazione della prima ora (secondo cui in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, occorre dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, DTF 115 V 143 consid. 3c; SVR 1996 UV Nr. 47; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189) per relativizzare la portata delle contestazioni. L’assicurato non ha infatti fornito dichiarazioni contraddittorie sulle ragioni della riduzione del tempo lavorativo. Dichiarazioni che, come esposto in precedenza, andavano contestualizzate in modo corretto. Non va poi dimenticato che, come si rileva dal citato rapporto del consulente, il ricorrente ha sempre lavorato al 100%.
In conclusione, considerato quanto sopra, secondo questa Corte può essere concluso che, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che senza il danno salute l’assicurato avrebbe continuato a svolgere l’attività lucrativa al 100%. Ne consegue che il grado d’invalidità va determinato secondo il metodo ordinario.
2.8. Per quel che concerne l’incapacità lavorativa, sulla base della refertazione medica presente agli atti, con rapporto 27 ottobre 2010, parzialmente rettificato il 7 gennaio 2011 per quel che concerne la definizione dell’ultima attività lavorativa svolta, il SMR ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 21 giugno 2009, al 70% dal 26 ottobre 2009 ed al 60% (e non un’abilità del 60% come scritto nel ricorso) dal 1° dicembre 2009 nella propria attività professionale considerata adeguata al suo stato di salute (doc. AI 25-2 e 27-1). Tale valutazione, che merita conferma, è stata del resto riportata nella decisione contestata
2.9. Riguardo alla determinazione del reddito da valido, va fatto presente che, come dichiarato il 10 maggio 2011 ed il 4 agosto 2011 dal datore di lavoro, per gli anni 2009-2010 l’as-sicurato (con un pensum lavorativo dell’80%) avrebbe diritto ad un salario di fr. 61'862,45 (doc. AI 29-1 e 36-1). Rapportato ad un grado di occupazione del 100%, il reddito da valido corrisponde a fr. 77'328,05.
Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso in esame, dal rapporto 31 ottobre 2011 del consulente risulta che attualmente l’assicurato lavora al 50% come magazziniere, occupandosi anche del servizio al banco e della vendita telefonica, ma con un rendimento medio del 45%, come dichiarato dal datore di lavoro il 30 agosto 2011 (doc. AI 39-1). Il consulente ha poi ritenuto la succitata attività quella in cui l’insorgente sfrutta in maniera completa e ragionevole la sua residua capacità lavorativa (doc. AI 41-2).
Visto che l’insorgente mette a maggior frutto la sua capacità lavorativa residua nella precedente attività, pare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, 9C_294/2008 del 19 marzo 2009). Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire sfruttando la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 45% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, il grado d’invalidità è del 55%, ciò che apre il diritto ad u-na mezza rendita.
Allo stesso risultato si giunge, comunque, procedendo al raffronto dei redditi (55% = 77'328,05 - 34'797,60 (45% di 77'328,05) x 100 : 77'328,05).
Siccome dall’infarto (giugno 2009) l’assicurato presenta una durevole incapacità al lavoro almeno del 40%, terminato l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita sorge il 1° giugno 2010.
Tuttavia, secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha inoltrato la domanda di prestazioni. Nel caso in esame, a-vendo l’insorgente inoltrato la domanda di prestazioni il 20 a-prile 2010, la mezza rendita è erogabile dal 1° ottobre 2010.
In queste circostanze, la decisione contestata dev’essere annullata, mentre il ricorso va accolto.
Visto l’esito del gravame non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti né all’organizzazione di un pubblico dibattimento (cfr. consid. 1.5). Giova infatti al proposito ricordare come l’accoglimento (nel merito) da parte del giudice delle richieste ricorsuali sulla base degli atti costituisca motivo di rinuncia – a titolo eccezionale – all’esperimento di un dibattimento pubblico ex 6 CEDU chiesto dalla parte ricorrente (in argomento cfr. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, § 22 n. 438; STF 9C_684/2010 del 4 novembre 2010; DTF 136 I 281, 122 V 58).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 22 dicembre 2011 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2010.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti