Raccomandata
Incarto n. 32.2012.139
BS/sc
Lugano 26 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, da ultimo attiva quale docente di scuola elementare, nel novembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di problematiche reumatologiche (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa dell’80% nell’ultima attività svolta ed in attività adeguate), con decisione 11 aprile 2012 (preavvisata il 16 dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera, in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una nuova perizia pluridisciplinare. In sostanza, fondandosi sul certificato 17 febbraio 2012 del suo reumatologo curante (dr. __________), contesta la residua capacità lavorativa valutata dal SAM in merito alla sua originaria attività come in attività alternative. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 30 agosto 2011 (doc. AI 47), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale/spondilogena cronica ds., in stato dopo descectomia e fusione intersomatica C5-C6 e C6-C7 (27.10.2006), associata a cefalea cronica di origine verosimilmente miotensiva e a impedimenti funzionali soggettivi al braccio ds., senza riscontri oggettivi, né clinici, né radiologici, né elettrofisiologici.
Sindrome lombo vertebrale/spondilogena cronica bilaterale su discopatie da L2 a S1.
Tendinopatia achillea cronica bilaterale, attualmente più sintomatica a ds., in stato dopo intervento operatorio al tendine d'Achille sin. 2001.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Stato dopo trauma distorsivo alla caviglia sin. (luglio 2009).
Stato dopo asportazione di miomi uterini (maggio 2003).
Miopia bilaterale corretta con intervento di chirurgia refrattiva all'occhio ds. (1996). (…)" (doc. AI 47/17-18)
Alla luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile all’80% nell’attività lucrativa da ultimo svolta d’insegnate elementare. La stessa percentuale di abilità è stata valutata in attività adeguante, segnatamente:
" (…)
Come esposto al punto 8, l'A. mantiene una capacità lavorativa dell'80% per la professione abituale di insegnante di scuola elementare. Presenta una capacità lavorativa nella medesima misura in ogni attività che non implica particolari sforzi per la colonna vertebrale e che non richiede il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra dell'orizzontale. Per le attività che non rispettano queste limitazioni, si deve considerare un'incapacità lavorativa almeno del 50%.
Per l'attività di casalinga, l'A. è considerata abile al lavoro almeno nella misura dell'80%.
Per gli aspetti medici, non ci sono controindicazioni all'adozione di misure di integrazione, per le quali non vediamo però necessità, in assenza di controindicazioni per la ripresa dell'abituale attività lavorativa di docente di scuola elementare almeno nella misura dell'80%. (…)" (doc. AI 47/22-23)
L’assicurata contesta le succitate conclusione del SAM, più precisamente la valutazione reumatologica operata dal dr. __________. Con riferimento in particolare al rapporto 17 febbraio 2012 del dr. __________, essa sostiene un’incapacità lavorativa dell’80% quale docente elementare, senza alcuna possibilità di svolgere un’attività alternativa.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.
In sede amministrativa la ricorrente ha prodotto le osservazioni 17 febbraio 2012 del dr. __________ alla valutazione reumatologica 8 agosto 2011 eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM. In particolare lo specialista ha evidenziato:
" (…)
Posso capire le difficoltà da parte del collega reumatologo Dr. med. __________ nell'interpretare l'origine dei molteplici disturbi e dolori accusati dalla paziente. Questo tenendo conto di un'unica visita e della complessità del caso.
Non posso comunque concordare sul sospetto della presenza di una sindrome al dolore cronico di natura somatoforme. Sospetto questo per altro confutato dalla perizia psichiatrica.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa della paziente nell'ambito dell'attività professionale svolta di docente, dobbiamo innanzitutto ritenere una limitazione nel mantenere delle posizioni statiche e penso qui non solo al lavoro svolto durante le ore d'insegnamento alla lavagna o sui banchi di scuola ma anche il lavoro di preparazione a casa nella lettura dei testi, nella preparazione degli esercizi e delle lezioni. Attività lavorativa prettamente sedentaria da svolgere in posizione seduta con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Fatto questo non più esigibile dalla paziente sia per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale come pure alla colonna lombare.
Si deve inoltre tenere in considerazione che i dolori cronici e la manifestazione recidivante di esacerbazioni dolorose sia alla colonna cervicale che lombare implica l'impossibilità di garantire una costante presenza sul posto di lavoro. Fatto questo che renderebbe difficile alle istituzioni responsabili il garantire una buona evoluzione dell'anno scolastico a tutto sfavore degli allievi.
Ritengo inoltre che il lavoro di docente di scuola elementare non possa essere considerato un lavoro leggero dal lato psico-fisico.
I disturbi cronici risentiti dalla mia paziente non le permettono di lavorare con la necessaria concentrazione, attenzione e continuità. Questo tenendo presente anche la sindrome cervico-cefale che comporta grandi mal di testa.
Non posso quindi condividere un'incapacità lavorativa del 20% in quest'attività professionale. Personalmente la ritengo inabile al lavoro, come maestra di scuola elementare, almeno nella forma dell'80%.
Come già formulato nelle mie valutazioni antecedenti, per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni, da me sopra elencate, in particolar modo che possa permettere alla paziente di cambiare posizione, di non alzare dei pesi, di non essere concentrata in modo continuo su un'attività lavorativa e di poter usufruire se del caso di momenti di pausa si può auspicare una capacità lavorativa residua del 50%." (doc. AI 68/5-6)
Su richiesta del SMR, tramite il SAM, con scritto 9 marzo 2012 il dr. __________ ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal suo collega. Ricordano di non aver mai posto né la diagnosi di sindrome somatoforme né di fibromialgia (cfr. al riguardo il rapporto 8 agosto 2011 p. 5), ma di aver evidenziato la presenza di un’importante discrepanza tra i disturbi accusati dall’assicurata ed i reperti oggettivi, il perito ha evidenziato:
" (…)
La maggiore differenza della mia valutazione rispetto a quella del collega __________, che la considera abile al 50% allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata, consiste nel valutare le mansioni quale insegnante di scuola elementare. Questa professione sicuramente difficile e stressante sotto l'aspetto psicologico, non richiede a mio parere alcun particolare sforzo fisico che possa essere influenzato dalle sue condizioni di salute.
Si tratta infatti di una professione che le permette di cambiare frequentemente di posizione, che può svolgere in parte seduta ed in parte in piedi, muovendosi frequentemente nell'aula, che non richiede il mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche, nè tanto meno il dover sollevare pesi. Sinceramente non vedo alcun'altra professione che possa essere ritenuta più idonea, per lo meno sotto l'aspetto fisico (non parlo invece del carico psicologico che essa può procurare).
In considerazione di quanto sopra esposto, non ritengo perciò di dover modificare le conclusioni espresse nel mio rapporto peritale dell'8.08.2011, considerando la signora RI 1, per lo meno sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico, ancora abile allo svolgimento di una professione fisicamente leggera, come quella da lei svolta di insegnante di scuola elementare oppure nell'ambito di lavori amministrativi o d'ufficio nella misura di circa l'80%. Per lavori fisicamente più pesanti, che richiedono una maggiore sollecitazione per la colonna vertebrale, l'assicurata è invece da considerare almeno 50% inabile al lavoro." (doc. AI 72/3-4)
Orbene, va fatto presente che entrambi i reumatologi hanno concordato che si tratta di una fattispecie complessa e che quanto riferito dall’assicurata in relazione alla sintomatologia è stato ritenuto da loro credibile.
Tuttavia, secondo questa Corte, le limitazioni fisiche descritte in perizia (evitare particolari sforzi alla colonna vertebrale, in particolare sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del corpo, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), sostanzialmente confermate dal reumatologo curante, permettono all’assicurata di svolgere l’attività di docente elementare, seppur con ridotto rendimento. Del resto, gli stessi periti del SAM si sono distanziati dalla certificazione di piena inabilità lavorativa fatta dal dr. __________ poiché:
" (…)
Sulla base dei nostri riscontri, non possiamo condividere questo certificato, in assenza di reperti oggettivi che permettano di giustificare un'incapacità lavorativa superiore al 20% per la professione di insegnante di scuola elementare, considerata particolarmente favorevole perchè non implica sforzi fisici e permette una certa mobilità, garantendo la possibilità di frequenti cambiamenti di posizione da seduta a eretta, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche. (…)" (doc. AI 47/22)
Il fatto che vi sia una componente non prettamente reumatologica è stato evidenziato dal dr. __________ quando nella perizia ha concluso che:
" (…)
Sottolineo nuovamente di non aver riscontrato clinicamente delle patologie tali da giustificare un'incapacità lavorativa maggiore, soprattutto per l'attività da lei svolta di insegnante. Gli esami neuro radiologici alla colonna vertebrale e lombare già più volte eseguiti hanno sì evidenziato delle alterazioni degenerative, non tali però da spiegare completamente i suoi disturbi. (…)" (doc. AI 47/34)
Va comunque ricordato che dal punto psichico la dr.ssa __________ non aveva riscontrato patologie invalidanti (cfr. rapporto 6 agosto 2011; doc. AI 49).
Riguardo alle cefalee, il perito neurologo dr. __________ aveva rilevato:
" (…)
La documentazione radiologica a disposizione non mostra compressioni radicolari residue. Penso dunque che a livello cervicale attualmente la situazione sia dominata da una sintomatologia dolorosa non neurogena, l'eventuale componente radicolare è minima e non in primo piano. In assenza di reperti oggettivi significativi non ritengo dunque che vi siano elementi a livello cervicale determinanti un'incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico. (…)" (doc. AI 47/26)
In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da novembre 2009 la ricorrente è abile all’80% nella sua abituale professione ed in ogni attività che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale e che non richieda il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra dell’orizzontale.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Pendente causa l’insorgente ha prodotto due nuovi certificati medici. Il primo, datato 20 giugno 2012, dell’oftalmologo dr. __________ in cui si attesta la presenza di difficoltà oculari che causano difficoltà visive all’uso del computer (doc. E2). Il secondo del 19 giugno 2012 in cui il dr. __________ rileva che:
" (…)
Questa mia sopramenzionata paziente continua ad accusare i disturbi a livello della colonna cervicale e della colonna lombare con un'irradiazione altalenante alla gamba destra e quella sinistra.
Ultimamente vi è un episodio piuttosto acuto di tipo sciatalgico lungo la gamba destra per il quale ha dovuto essere trattata con delle infiltrazioni intramuscolari di Voltaren e Tramal in data 11 giugno 2012.
Per quanto riguarda le altre patologie, la situazione è invariata rispetto al mio certificato medico del 17 febbraio 2012." (doc. E1)
Non senza ricordare che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame l’11 aprile 2012 (fra le tante, DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), rettamente con annotazioni 26 giugno 2012 il dr. __________ del SMR ha concluso che dai summenzionati atti non risultano nuovi elementi atti a modificare la valutazione del SAM (doc. VIIIbis). Infatti, dal certificato del summenzionato oftalmologo non si evince la diagnosi e tantomeno l’entità delle difficoltà all’uso del computer. In merito all’episodio di sciatalgia acuta attestata dal reumatologo, medicalmente trattata con un’infiltrazione, non risulta che si tratti di un peggioramento duraturo dello stato di salute.
Il presente giudizio non pregiudica comunque eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla decisione impugnata che, come ricordato, delimita il potere cognitivo del giudice, avendo segnatamente l’assicurata la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.
In conclusione, non essendo subentrato un (rilevante) peggioramento duraturo rispetto alla menzionata valutazione multidisciplinare, visto inoltre che l’assicurata può mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nella precedente attività nella misura dell’80%, è indicato procedere ad un raffronto percentuale dei redditi (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, 9C_294/2008 del 19 marzo 2009). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Stante, come visto, un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente professione, il grado di invalidità risulta essere del 20%, ciò che non conferisce il diritto ad una rendita.
Ne consegue che la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti