Raccomandata
Incarto n. 32.2012.121
FS
Lugano 23 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 20 aprile 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1974, nel mese di aprile 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
1.2. Con decisione 20 aprile 2012 (doc. AI 14/1-2), preavvisata con progetto 21 febbraio 2012 (doc. AI 13/1-2), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto finale 16 giugno 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 10/1-3) e delle risultanze dell’in-chiesta economica per le persone che si occupano dell’eco-nomia domestica 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6) – ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata è insorta al TCA postulando il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita quale casalinga. In sostanza contesta la valutazione medica chiedendo di essere sottoposta ad una perizia giudiziaria. Contestualmente l’insorgente, osservato come la sua famiglia venga aiutata dall’USSI e dal Soccorso operaio, chiede inoltre di essere esentata dal pagamento di eventuali spese giudiziarie.
1.4. Con la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) siccome non è stata presentata nessuna documentazione medica che attesti un peggioramento dello stato di salute della ricorrente e che possa modificare le conclusioni mediche a cui si è giunti, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità nello svolgere le abituali mansioni necessarie alla conduzione dell’economia domestica superiore a quella attestata. L’amministrazione non ritiene necessario l’espletamento di ulteriori accertamenti medici. […] giova infine rilevare come l’assicurata ha prodotto in sede ricorsuale della documentazione medica già attentamente vagliata dallo scrivente Ufficio AI (…)” (VI) – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la decisione impugnata.
1.5. Il 21 giugno 2012 l’insorgente ha consegnato al TCA il rapporto 13 giugno 2012 del Servizio di Neurologia dell’Ospeda-le Regionale di __________ (VIII).
1.6. Con osservazioni 27 giugno 2012 – vista l’annotazione 26 giugno 2012 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non mostra una problematica neurologica di rilievo. Persistono i disturbi alle mani già noti per i quali il reumatologo curante ha definito i limiti funzionali, limiti funzionali sui quali si è basata l’inchiesta a domicilio. (…)” (X/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 20 aprile 2012 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita almeno senza precisare da quando.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.5. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..
Questa giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e 133 V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.
2.6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.7. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.
Dagli atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata non ha mai esercitato un’attività lucrativa.
Nella richiesta di prestazioni AI per adulti l’insorgente ha infatti indicato di essere “(…) casalinga dal 1995 (…)” (doc. AI 1/5, punto 6.4.1), nel curriculum vitae 29 aprile 2011 (doc. AI 6/1-5) non ha indicato alcuna attività lavorativa dichiarando che in precedenza “(…) non lavoravo (…)” (doc. AI 6/1 punto 2.4) e dai rapporti medici 10 maggio 2011 del dr. __________ (doc. AI 7/1-5), FMH in medicina interna e reumatologia e 26 maggio 2011 del dr. __________ (doc. AI 8/1-4), FMH in medicina generale, risulta che attualmente è casalinga (doc. AI 7/3 punto 1.7 e 8/3 punto 1.6).
Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6), alla domanda a sapere se senza il danno alla salute l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa, la consulente ha indicato che “(…) l’assicurata ha sempre svolto il ruolo di casalinga al 100% tuttavia afferma che (in assenza del danno alla salute) avrebbe la necessità di lavorare circa 3-4 ore al giorno per problemi economici ma non si è mai attivata nella ricerca di un’attività lavorativa (…)” (doc. AI 12/2).
Alla luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’Ufficio AI che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando l’assicurata unicamente casalinga.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre 2010, consid. 4.1 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni: “(…) Dabei handelt es sich zwangsläufig um eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen der versicherten Person berücksichtigen muss, welche indessen als innere Tatsachen einer direkten Beweisführung nicht zugänglich sind und in aller Regel aus äusseren Indizien erschlossen werden müssen. (…)” (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre 2010, consid. 4.1)
Benché, perlomeno abile a tempo parziale – nel rapporto medico 10 maggio 2011 il dr. __________ ha attestato una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata (doc. AI 7/3 punto 1.6) –, l’assicurata non ha intrapreso alcun passo concreto per trovare un’attività lavorativa perlomeno a tempo parziale e questo nonostante la sua asserita situazione di indigenza.
Tutto ben considerato e visto che nemmeno è stato contestato, si deve dunque ritenere come maggiormente verosimile che la volontà dell’assicurata fosse quella di restare casalinga al 100%.
2.8. Il dr. __________, medico SMR – sulla base del rapporto medico 10 maggio 2011 (doc. AI 7/1-5) nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) attualmente in un’attività pesante a mediamente pesante l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 70%. In un’attività leggera e adatta, vista la presenza della malattia sistemica e dei problemi alla schiena, vista la stanchezza cronica verosimilmente legata in parte alle cure di base della malattia sistemica, vi è una incapacità lavorativa del 50%. Ho certificato una tale incapacità lavorativa dal 15.03.2011. La capacità lavorativa in attività leggere e adatte potrebbe parzialmente migliorare a breve termine con la terapia in corso ma difficilmente la capacità lavorativa potrà superare il 40% (ndr. recte: il 60%) in attività adatte. Attualmente la paziente è casalinga. Come casalinga vi è attualmente un’incapacità lavorativa dell’ordine del 40%. La paziente è limitata nella cura dei bambini piccoli e nelle faccende domestiche più pesanti o ripetitive. (…)” (doc. AI 7/3 punti 1.6 e 1.7), ritenute le limitazioni funzionali poste dallo stesso specialista (doc. AI 7/5) e visto che nel rapporto medico 26 maggio 2011 (doc. AI 8/1-4) il dr. __________ ha evidenziato che “(…) non posso quantificare la limitazione durante lo svolgimento delle mansioni casalinghe, ma la paziente più volte mi ha detto di essere gravemente disturbata dai dolori e di svolgere tutto con grosse difficoltà e rallentamento nel tempo (…)” (doc. AI 8/3) –, nel rapporto finale 16 giugno 2011 (doc. AI 10/1-3), poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sclerosi multipla (collagenosi) con artropatie diffuse. Sclerosi sistemica o sclerodermia. Sindrome lombare con/su ernie discali L3-L5 a destra. Sindrome del tunnel carpale bilaterale (…)” (doc. AI 10/1) e considerati i limiti funzionali posti dal dr. __________, ha concluso che “(…) almeno da inizio 2010 in base alla documentazione medica a dossier si può considerare presente un danno globale della mobilizzazione. Con inchiesta casalinga si potrà meglio quantificare le limitazioni presenti (…)” (doc. AI 10/3).
L’Ufficio AI – vista la valutazione medica suenunciata e ritenute le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6) –, con la decisione qui impugnata ha negato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 14/1-2).
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI.
Infatti, da una parte il dr. __________, come il dr. __________ (“(…) attualmente in un’attività pesante a mediamente pesante l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 70%. In un’attività leggera e adatta, vista la presenza della malattia sistemica e dei problemi alla schiena, vista la stanchezza cronica verosimilmente legata in parte alle cure di base della malattia sistemica, vi è una incapacità lavorativa del 50%. Ho certificato una tale incapacità lavorativa dal 15.03.2011. La capacità lavorativa in attività leggere e adatte potrebbe parzialmente migliorare a breve termine con la terapia in corso ma difficilmente la capacità lavorativa potrà superare il 40% (ndr. recte: il 60%) in attività adatte (…)”; doc. AI 7/3), ha concluso per una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
Non è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto 13 giugno 2012 firmato dal dr. __________ e dal dr. __________, capo servizio rispettivamente assistente specialista del Servizio di Neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ (VIII).
Al riguardo – a prescindere dal fatto che detti specialisti non si sono espressi sulla capacità lavorativa limitandosi ad osservare che “(…) nelle ultime settimane il disturbo parestesico è andato progressivamente peggiorando, soprattutto a destra, con frequenti risvegli notturni e difficoltà a rassettare la casa (…)” (VIII) – il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 giugno 2012 ha rilevato che “(…) l’attuale documentazione medica [ndr. si riferisce al rapporto 13 giugno 2012 dei dottori __________ e __________] non mostra una problematica neurologica di rilievo. Persistono i disturbi alle mani già noti per i quali il reumatologo curante ha definito i limiti funzionali, limiti funzionali sui quali si è basata l’inchiesta a domicilio. (…)” (X/bis).
In questo senso, la domanda di allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. consid. 1.3) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; vedi Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto – fatto salvo il rapporto 13 giugno 2012 di cui già si è detto – la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata dal medico SMR dr. __________.
D’altra parte, per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30,5% (doc. AI 12/6).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni.
Considerato che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Al riguardo va qui evidenziato che anche il dr. __________, nel rapporto 10 maggio 2011, a differenza della capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata, ha attestato che “(…) come casalinga vi è attualmente un’incapacità lavorativa dell’ordine del 40% (…)” (doc. AI 7/3). Del resto va qui attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
In questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e che l’assistente sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei lavori che l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica – nell’inchiesta, in merito all’attività legata all’alimentazione, alla pulizia dell’appartamento, alla spesa e acquisti diversi e al bucato, confezione e riparazioni di indumenti, l’incaricata ha evidenziato che “(…) i figli apparecchiano-sparecchiano ed alcune volte la suocera lava i piatti. In occasione delle pulizie a fondo del locale cucina, la signora RI 1 è in grado di eseguire unicamente quelle leggera; il marito e il cognato si occupano dei lavori pesanti. […] I famigliari si occupano delle pulizie stagionali dell’appartamento, l’assicurata è in grado di eseguire unicamente quelle leggere. […] L’assicurata si occupa personalmente della piccola spesa quotidiana presso i vicinissimi supermercati senza problemi particolari; esegue altresì quella settimanale, insieme al marito, e trasporta gli acquisti in casa direttamento con il carrello del supermercato (per evitare di sollevare pesi). […] Alternando l’attività con delle pause, stende la biancheria piccola e leggera sullo stendino basso ed affida quella pesante-ingombrante ai famigliari. (…)” (doc. AI 12/4-5) –, la valutazione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 25 novembre 2011 va quindi confermata.
Appurata l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid. 2.7) e confermata la valutazione espressa dall’assistente sociale, questo Tribunale deve pertanto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado d’invalidità del 30.5% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, Kommentar ATSG, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella fattispecie, risulta dagli atti di causa che l’assicurata beneficia delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. B).
In tali circostanze, l’indigenza deve essere ammessa.
Il ricorso non appariva inoltre di primo acchito privo di esito favorevole.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i relativi requisiti cumulativi, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit, ad art. 61, n. 110, pag. 790; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dalle tasse e spese processuali è accolta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti