Raccomandata
Incarto n. 32.2012.106 + 131
FS
Lugano 14 giugno 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 23 aprile 2012 e 10 maggio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 marzo 2012 e 9 aprile 2012 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1954, nel mese di aprile 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) disturbi nervosi (…)” (doc. AI 1/1-9 degli incarti 31.2012.106 e 31.2012.131);
contro le decisioni del 7 marzo e del 9 aprile 2012, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato due distinti ricorsi il 23 aprile 2012 (inc. 32.2012.106) e il 10 maggio 2012 (inc. 32.2012.131), con i quali, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
con la risposta 27 aprile 2012, viste le annotazioni dello stesso giorno del dr. __________ medico SMR, l’Ufficio AI ha proposto al TCA di retrocedergli gli atti per nuovi accertamenti (IV e IV/bis dell’incarto 32.2012.106);
con scritto 4 maggio 2012 l’insorgente non si è opposta ad un rinvio degli atti all’amministrazione precisando che “(…) si accetta pertanto la proposta formulata dell’UAI, ovvero che la causa venga transata con conseguente stralcio, a condizione che sia annullata anche la decisione del 9.04.2012 (al fine di evitare ulteriori spese legate ad un nuovo ricorso il cui termine scadrà il 15.05.2012) e che vengano riconosciute le ripetibili, vista la palese responsabilità dell’UAI che ha omesso i necessari accertamenti per tempo. In effetti, senza un ricorso al TCA l’Ufficio AI non avrebbe mai modificato la propria presa di posizione. (…)” (VI dell’incarto 32.2012.106);
con la risposta 4 giugno 2012, sempre sulla base delle annotazioni 27 aprile 2012 del dr. __________ medico SMR, l’Ufficio AI ha proposto “(…) in parziale accoglimento del ricorso, il ritorno degli atti all’amministrazione, che dovrà completare l’istrutto-ria dal lato medico, indi rivalutare la perdita lucrativa in applicazione del metodo misto prima di rendere un nuovo provvedimento debitamente preavvisato. (…)” (IV e IV/1 dell’incarto 32.2012.131);
con scritto 8 giugno 2012 l’insorgente non si è opposta ad un rinvio degli atti all’amministrazione precisando che “(…) si rileva in particolare come si sia proposto per tempo all’UAI di annullare anche la decisione del 9.04.2012 senza che mai una risposta sia giunta in merito. Pertanto, per la medesima pratica e per la stessa assicurata, si è reso necessario procedere all’inoltro di un secondo ricorso a codesta lodevole Corte) (il primo – cui ha aderito l’UAI – è stato trattato nell’incarto TCA n. 32.2012.106), sebbene si fosse fatto presente che ciò avrebbe comportato maggiori costi e spese. (…)” (VI dell’incarto 32.2012.131);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
i ricorsi di cui agli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131 sono decisi con unica decisione ai sensi dei combinati artt. 31 Lptca e 51 LPamm;
oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2010. L’insorgente postula l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1);
per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007);
se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità. L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro;
nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.. Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni;
quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007);
nella fattispecie in esame dopo il preavviso del 21 marzo 2011 – progetto in cui si indicava che “(…) dal 01.11.2010, ossia dopo un anno d’attesa giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ha diritto ad un quarto di rendita con un grado del 43%. (…)” (doc. 36/1-3 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131) – e prima delle decisioni impugnate l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e meglio: rapporto 11 novembre 2011 del dr. __________ FMH in chirurgia della mano, indirizzato al dr. __________ (doc. AI 54/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131); lettera 17 novembre 2011 del dr. __________, FMH in medicina interna e geriatria, indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 55/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131). Detta documentazione non risulta essere stata sottoposta al SMR e la domanda volta a sapere se vi sia stato un peggioramento dello stato di salute posta nelle annotazioni per SMR del 30 novembre 2011 (doc. AI 56/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131) non è stata evasa prima della decisione del 7 marzo 2012;
le decisioni impugnate non hanno nemmeno considerato l’annotazione per/da SMR del 2 aprile 2012 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) a seguito della segnalazione del Dr. __________ – chirurgo della mano, che constatava un aggravamento dell’articolazione trapezio metacarpale dx, patologia di cui si fa menzione negli atti e di presumibile recente insorgenza, con indicato un intervento chirurgico (peraltro già effettuato) di artroplastica con resezione dell’osso trapezio, È GIUSTIFICATA L’ENTRATA IN MATERIA. A questo punto sarebbe indicato anche un aggiornamento degli atti a livello psichiatrico. (…)” (doc. AI 60/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131);
nemmeno è stato considerato il rapporto 17 aprile 2012 del dr. __________, FMH in medicina interna corredato dal già menzionato rapporto 11 novembre 2011 del dr. __________ oltre ai rapporti 25 gennaio 2011 del dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche e 31 marzo 2011 della dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia (doc. AI 61/1-6, 61/7, 61/8-9 e 61/10-11 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131);
in simili circostanze la valutazione medica operata dall’Ufficio AI appare lacunosa e contraddittoria e pertanto senza i necessari accertamenti medici l’Ufficio AI non poteva ancora determinarsi sul diritto a prestazioni;
le decisioni impugnate vanno di conseguenza annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI – come del resto auspicato in sede di risposta dalla medesima amministrazione vista l’annotazione 27 aprile 2012 del dr. __________ – affinché esperiti i necessari accertamenti medici pluridisciplinari e aggiornati quelli economici (in applicazione del metodo misto considerata la ripartizione del 50% quale casalinga e del 50% quale salariata rimasta incontestata e in ossequio all’art. 57a LAI) si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
la ricorrente patrocinata dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (DTF 122 V 278);
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti