Raccomandata
Incarto n. 32.2011.98
FS/sc
Lugano 27 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, professionalmente attivo quale cuoco responsabile presso il ristorante __________ di __________ (doc. AI 12/1-3), nel mese di aprile 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione dell’anello fibroso a livello di L4-L5 e L5-S1 con protrusione foraminale sinistra e conflitto con la radice S1 (…)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 69/1-5), ha negato all’assicurato il diritto a una rendita non essendo il grado d’invalidità pensionabile.
In esito al ricorso dell’11 aprile 2008 (doc. AI 70/3-15) interposto dall’assicurato, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione del 22 febbraio 2008, questo Tribunale con sentenza del 16 febbraio 2009 (doc. AI 75/1-16) ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, predisposti i necessari accertamenti medici, applicando il metodo ordinario del confronto dei redditi e sulla base delle valutazioni del consulente in integrazione professionale, rendesse un nuovo provvedimento.
1.3. L’Ufficio AI – esperita una perizia reumatologica il 13 luglio 2009 a cura del dr. __________ (doc. AI 88/1-12) e sulla base del rapporto finale 15 aprile 2010 del consulente in integrazione (doc. AI 94/1-11) nonché dell’annotazione 6 maggio e delle tabelle 10 maggio 2010 (doc. AI 95/1 e 96/1-6) – con decisione 15 febbraio 2011, preannunciata con progetto 11 ottobre 2010 (doc. AI 97/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 101/1-3).
1.4. Contro la decisione dell’Ufficio AI 15 febbraio 2011 l’assicura-to, sempre tramite l’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, la valutazione medica ed economica nonché la reintegrabilità sul mercato del lavoro in altre professioni –, ha chiesto la riforma della decisione impugnata con attribuzione di una mezza rendita dal 17 giugno 2005.
1.5. Con la risposta di causa – osservato che alla perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria e “(…) che anche volendo eseguire il calcolo del grado d’invalidità prendendo in considerazione le attività adeguate, nelle quali l’assicurato è abile al 100%, ne risulta un discapito economico pari al 36%, non giustificante comunque l’erogazione di una rendita. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 3 maggio 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 20 aprile 2011 del dr. __________ e chiesto, quale ulteriore mezzo di prova, una perizia medica.
1.7. Con osservazioni 13 maggio 2011 – viste le annotazioni 11 maggio 2011 nelle quali il dr. __________, medico SMR, circa il rapporto 20 aprile 2011 del dr. __________, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto risulta una situazione in pratica invariata rispetto agli anni precedenti, rimane quindi valida la valutazione dr. __________. (…)” (VIII/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 15 febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
L’insorgente postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto a una mezza rendita dal 17 giugno 2005.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA di rinvio del 16 febbraio 2009 (doc. AI 75/1-16 e consid. 1.2) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia medica a cura del dr. __________ (doc. AI 84/1).
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 13 luglio 2009 (doc. AI 88/1-12), ritenuta l’anamnesi e considerati i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Il signor RI 1, nato il 14.3.1954, __________, __________, da molti anni soffre di dolori lombosacrali inizialmente con occasionali irradiazioni verso gli arti inferiori; ad una visita ortopedica specialistica il 15.10.2005, veniva riscontrata una colonna lombare nettamente diminuita in flessione con indolenzimento lombosacrale e mediotoracico, una risonanza magnetica della colonna lombare del 10.6.2005, evidenziava una discopatia bisegmentale L4/5 ed L5/S1 con, a quest'ultimo segmento, una protrusione discale nel recesso foraminale a sinistra con probabile conflitto con la radice di S1; non risultavano deficit neurologici. Conosco l'assicurato a decorrere dal 21.11.2005, allorché mi veniva inviato per una visita medico fiduciaria; allora lamentava dolori diurni e notturni poco modulabili alla colonna dorsale, indipendenti dai movimenti della colonna cervicale, non meglio qualificabili, ma con in primo piano dolori lombari irradianti dorsali nelle gambe, negli alluci bilaterali, soprattutto a sinistra, presenti di giorno e di notte, in aumento all'avvio, in diminuzione dopo alcuni passi; all'esame clinico notavo alla colonna vertebrale disturbi statici ai sensi di una minima ipercifosi della dorsale alta con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, la rotazione cervicale globale appariva moderatamente limitata indolore, la colonna dorsale presentava zone d'irritazione multisegmentali costovertebrali dalle due parti craniali ed intermedi, la colonna lombare appariva moderatamente limitata ai movimenti in ogni direzione con dolori lombosacrali riferiti in aumento alle lateroflessioni bilaterali; risultavano assenti deficit lomboradicolari; alla visita del 21.11.2005, notavo un'anca sinistra con rotazione esterna passiva minimamente limitata con impatto muscolare; rivedevo l'assicurato una seconda volta il 4.7.2006, allorché manifestava praticamente gli stessi sintomi, presentando un esame clinico praticamente identico a quello mostrato il 21.11.2005; ‘de novo’ avevamo a disposizione una radiografia del bacino realizzata il 24.1.2006, alla quale si notava una incipiente coxartrosi bilaterale; una risonanza magnetica della colonna lombare veniva ripetuta il 20.10.2006, mostrando le note discopatie da L4 ad S1 con protrusione discale posteriore paramediana recessuale a sinistra L5/S1. L'1.4.2008, il medico curante, in presenza di un peggioramento della sintomatologia dolorosa in sede lombare con irradiazione nell'arto inferiore sinistro, richiedeva un'ulteriore risonanza magnetica della colonna lombare, messa poi a confronto con l'esame precedente del 20.10.2006, accertamento che evidenziava una progressione della protrusione paramediana a destra del disco L4/5 mostrando una situazione invariata a livello del disco L5/S 1. Attualmente l'assicurato lamenta una sintomatologia algica quasi identica a quella menzionata agli esami medico assicurativi del 21.11.2005 e del 4.7.2006, oggettivamente si ripropongono i disturbi statici al rachide con colonna cervicale minimamente limitata alle rotazioni globali bilaterali, la mobilità della colonna dorsale appare altamente ridotta alla flessione-estensione con valori per l'Ott sovrapponibili a quelli registrati il 4.7.2006; il rachide lombare appare moderatamente limitato alla flessione attiva con Schober a 10/13,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 38 cm (i valori precedenti registrati il 4.7.2006 ammontavano per lo Schober a 10/13 cm, per la distanza dita-suolo anteriore a 32 cm), risultano minimamente limitate le lateroflessioni bilaterali, l'assicurato continua a localizzare i suoi dolori in sede lombosacrale; si riconferma una minima limitazione dei movimenti passivi alla rotazione interna delle articolazioni coxofemorali bilaterali con un'asimmetria del segno di Patrick a sfavore dell'anca sinistra con dolori coxogeni; sono assenti deficit lomboradicolari.
In sintesi, seppure il medico curante l'1.4.2008, segnalava un peggioramento della sintomatologia dolorosa in sede lombare con irradiazione all'arto inferiore sinistro, la sintomatologia del dolore e l'esame clinico, non sono sostanzialmente cambiati nella presentazione, da quando conosco l'assicurato ossia dalla mia prima visita medico assicurativa del 21.11.2005; sul piano radiologico, come menzionato sopra, la risonanza magnetica della colonna lombare dell'1.4.2008, messa a confronto con quella precedente del 20.10.2006, ha evidenziato "de novo" una protrusione paramediana discale a destra L4/5, in assenza, all'anamnesi e all'esame clinico, di segni sicuri per una radicolopatia L5 a destra, per cui il referto descritto, non è necessariamente da correlare con i sintomi lamentati dall'assicurato, che, a mio modo di vedere, non sono completamente spiegabili con le alterazioni strutturali menzionate.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena bilaterale cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4-S1 con protrusione discale paramediana a destra L4/5, lieve protrusione recessale a sinistra L5/S1), disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, accentuazione della lordosi lombare terminale, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale), incipiente coxartrosi bilaterale.
Sul piano terapeutico è sicuramente proponibile continuare con un programma di ricondizionamento attivo della muscolatura, onde stabilizzare il rachide lombare dolorante, aumentandone la resistenza agli sforzi fisici.
La capacità funzionale e di carico residua non è mutata rispetto al 2006, non essendosi lo stato di salute, come sopraindicato, sostanzialmente modificato, rispetto alla valutazione reumatologica presso il sottoscritto precedente del 4.7.2006; la valutazione della capacità lavorativa rimane dunque quella formulata il 9.7.2006.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute dell'assicurato un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato.
Come già formulato il 9.7.2006, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % in un'attività adatta al suo stato di salute.
In qualità di cuoco, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati in allegato, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25 %, al più tardi a decorrere dal giorno dell'ultima visita medico assicurativa del 4.7.2006.
(…)" (doc. AI 88/8-10)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito – posta la diagnosi di “(…) Sindrome toracolombospondilogena bilaterale cronica in – Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4-S1 con protusione discale paramediana a destra L4/5, lieve protusione recessale a sinistra L5/S1) – Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, accentuazione della lordosi lombare terminale, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale). Incipiente coxartrosi bilaterale (…)” (doc. AI 88/11) – ha concluso che “(…) la capacità funzionale e di carico residua non è mutata rispetto al 2006, non essendosi lo stato di salute, come sopraindicato, sostanzialmente modificato, rispetto alla valutazione reumatologica presso il sottoscritto precedente del 4.7.2006; la valutazione della capacità lavorativa rimane dunque quella formulata il 9.7.2006. Giudico come lavoro adatto allo stato di salute dell’assicurato un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. Come già formulato il 9.7.2006, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività adatta al suo stato di salute. In qualità di cuoco, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati in allegato, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, al più tardi a decorrere dal giorno dell’ultima visita medico assicurativa del 4.7.2006. (…)” (doc. AI 88/11).
Con il presente ricorso l’assicurato contesta innanzitutto la succitata valutazione medico-teorica della capacità lavorativa residua.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella fattispecie concreta, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6), questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente perizia reumatologica 13 luglio 2009 del dr. __________. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni dell’assicurato, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la valutazione di una capacità lavorativa del 75% (diminuzione del rendimento) nella sua attività abituale di cuoco e del 100% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del perito.
In particolare, quanto alla censura sollevata al punto C del ricorso secondo cui “(…) la perizia avrebbe dovuto essere richiesta ad altro medico oppure si sarebbero dovuti coinvolgere anche i medici che avevano espresso un parere differente, ciò che non è stato il caso. Si ritiene pertanto che non sia stato dato sufficientemente seguito alle indicazioni del TCA e che pertanto la perizia del 13.7.2009 non può essere presa in considerazione nella valutazione del diritto alle prestazioni a favore del ricorrente. (…)” (I), va rilevato quanto segue.
Nella STCA del 16 febbraio 2009 questo Tribunale aveva, tra l’altro, concluso che “(…) Viste le diverse valutazione espresse dal dr. __________, dal dr. , dal dr. __________ e dai medici dell’, Clinica __________ […], questo Tribunale ritiene che, per poter valutare con la sufficiente tranquillità la capacità lavorativa nel tempo nella sua e in un'altra attività, l’Ufficio AI debba predisporre i necessari accertamenti medici (nuova perizia e/o coinvolgimento dei medici intervenuti e domande di delucidazioni sulle divergenze). (…)” (doc. AI 75/14).
Questa Corte non aveva pertanto escluso che una nuova perizia potesse essere affidata al dr. __________, che si era già occupato dell’assicurato quale medico fiduciario della __________ (cfr. incarto cassa malati). Del resto, alla comunicazione 18 maggio 2009 con la quale gli veniva indicata la necessità di un accertamento medico presso il dr. __________ (doc. AI 84/1-2), l’assicurato non ha a suo tempo eccepito nulla.
Inoltre, il dr. __________, nella perizia 13 luglio 2009, ha considerato i pareri espressi dagli altri medici coinvolti e più precisamente il dr. __________, primario di ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________; la dr.ssa __________, della __________ Clinica __________; il dr. __________, FMH in medicina interna e il dr. __________, primario del Servizio Cantonale di Neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ (medici questi tutti menzionati nella perizia del dr. __________). In particolare, il perito, avuto riguardo al peggioramento “(…) della sintomatologia dolorosa in sede lombare con irradiazione all’arto inferiore sinistro (…)” (doc. AI 88/6), indicato dal dr. __________, ha concluso che “(…) seppure il medico curante l’1.4.2008, segnalava un peggioramento della sintomatologia dolorosa in sede lombare con irradiazione all’arto inferiore sinistro, la sintomatologia del dolore e l’esame clinico, non sono sostanzialmente cambiati nella presentazione, da quando conosco l’assicurato ossia dalla mia prima visita medico assicurativa del 21.11.2005; sul piano radiologico, come menzionato sopra, la risonanza magnetica della colonna lombare dell’1.4.2008, messa a confronto con quella del 20.10.2006, ha evidenziato “de novo” una protusione paramediana discale a destra L4/5, in assenza, all’anamnesi e all’esame clinico, di segni sicuri per una radicolopatia L5 a destra, per cui il referto descritto, non è necessariamente da correlare con i sintomi lamentati dall’assicurato, che a mio modo di vedere, non sono completamente spiegabili con le alterazioni strutturali menzionate. (…)” (doc. AI 88/9).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20 aprile 2011 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e – posta la diagnosi di “(…) Lombalgie aspecifiche con instabilità segmentale e insufficienza muscolare addominale/paravertebrale e dolori inguinali predominanti a destra: - discopatie moderate L4-S1 con spondilartrosi corrispondente - moderata coxartrosi destra (rx) - lieve dismetria del bacino (-0.8 cm a destra) - esiti di erniotomia inguinale destra 08.2007, ripresa operatoria 08.2008 - rigidità muscolare diffusa - compromissione biopsicosociale. Poliallergia. Favismo (…)” (doc. B1) – ha espresso la seguente valutazione: “(…) dal punto di vista reumatologico il paziente presenta lombalgie aspecifiche non deficitarie. Si documentano moderate discopatie da L4 a S1 con moderata spondilartrosi corrispondente. I dolori inguinali predominanti a destra potrebbero rappresentare esiti postchirurgici (comunque senza indizi di recidiva erniaria oggettivabile), oppure piuttosto venir interpretati in ambito spondilogeno combinato con elementi coxogeni in moderata coxartrosi a destra radiologica (sclerosi acetabolare e geode sottocondrale senza riduzione significativa della rima articolare sulle rx del 2006 e 2011). I reperti radiologici non presentano significativa progressione nel tempo sia a livello lombare (rx lombare del 15.04 2011 rispetto ai precedenti esami del 2005 e 2008) che dell’anca destra (rx bacino del 15.04.2011 rispetto a quella del 2006). Riscontro una netta rigidità muscolare che potrebbe far pensare a un debuttante parkinsonismo. In paziente con tendenza diabetica si apre la diagnosi differenziale, comunque piuttosto improbabile, si una “syndrome of limited joint disease” o di una DISH. (…)” (doc. B1).
Va qui evidenziato che, oltre a non esprimersi sulla capacità lavorativa, il dr. __________ non si è confrontato con la valutazione peritale del dr. __________ e si è riferito a due consultazioni avvenute il 6 rispettivamente il 20 aprile 2011, quindi in un periodo posteriore alla decisione impugnata del 15 febbraio 2011. Giova qui ricordare che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto il 15 febbraio 2011) quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).
In questo senso all’assicurato va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Sempre in merito al rapporto 20 aprile 2011 del dr. __________ (doc. B1), il dr. __________, medico SMR, nell’annotazione 11 maggio 2011, si è così espresso:
" (…)
Rapporto dr. __________ di aprile 2011:
diagnosi: lombalgia aspecifica con instabilità segmentale in insufficienza muscolare addominale/paravertebrale e dolori inguinali prevalentemente a destra
▪ discopatie moderate L4-S1 con spondilartrosi corrispondente
▪ moderata coxartrosi a destra
▪ compromissione biopsicosociale
A livello radiologico non vi è una significativa progressione nel tempo rispetto al 2006
viene costatata una rigidità muscolare
compromissione biopsicosociale
valutazione:
dall’attuale rapporto risulta una situazione in pratica invariata rispetto agli anni precedenti, rimane quindi valida la valutazione del dr. __________.
(…)" (VIII/bis)
A sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, sulla base della perizia reumatologica 13 luglio 2009 del dr__________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 75% (flessione del rendimento) nella sua attività abituale di cuoco e del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali descritti.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di un’ulteriore perizia medica da lui richiesta con scritto del 3 maggio 2011 (cfr. consid. 1.6).
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.8. Seppur non determinante, vista l’applicabilità del raffronto percentuale dei redditi come si vedrà in seguito, quanto alla censura sollevata al punto L a) del ricorso: “(…) nella fattispecie si ritiene che altre attività al di fuori di quella attualmente esercitata dal ricorrente, non siano da questi esigibili, alla luce della sua situazione professionale. Si sottolinea infatti come il ricorrente abbia 57 anni, da sempre lavora presso il ristorante __________, abbia una formazione di cuoco e il suo stato di salute lo limita in modo marcato in qualsiasi professione. (…)” va rilevato quanto segue.
La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del consulente in integrazione che, nel rapporto finale 15 aprile 2010 (doc. AI 94/1-11) – ritenuto il danno alla salute e i relativi impedimenti nonché limitazioni –, per quanto riguarda le attività esigibili, ha indicato che “(…) Per quanto riguarda altre attività esigibili, in cui l’A. potrebbe essere ragionevolmente reintegrabile al 100% con pieno rendimento, si può concludere che partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Come già indicato dal precedente consulente AI si può dunque confermare che i limiti funzionali espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’indistria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento della qualità,…) che nel settore terziario (venditore/cassiere non qualificato, custode o fattorino) (…)” (doc. AI 94/5).
In particolare, avuto riguardo alle limitazioni funzionali, va qui ribadito che in base alla perizia del dr. __________ l’assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento pieno in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali descritti.
Quanto all’età dell’assicurato (quasi 57enne al momento della resa del provvedimento impugnato), si ricorda che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso non era stata condivisa la soppressione di una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato. Sempre in merito alla sfruttabilità della capacità di lavoro residua avuto riguardo all’età, l’Alta Corte, nella STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, si è confermata nella propria giurisprudenza e ha indicato alcuni casi di applicazione.
In esito alle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 100%, nonostante il danno alla salute.
2.9. Quanto alla valutazione economica, ritenuto che l'assicurato presenta, dal luglio 2006, secondo la perizia reumatologica del dr. __________, una capacità lavorativa del 75% (flessione del rendimento) nella sua attività abituale di cuoco (attività questa che egli continua a svolgere: “(…) l’A. svolge tuttora la propria attività di cuoco presso il Ristorante __________. (…)” [doc. AI 94/5]), in casu è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che, nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 25% che non dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.4).
Anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi ipotetici da valido e da invalido non si otterrebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel giugno 2005 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008).
In concreto, ritenute le conclusioni dei consulenti in integrazione nel rapporto finale 18 dicembre 2006 (doc AI 27/1-3) – ipotesi questa più favorevole all’assicurato visto che nel rapporto finale 15 aprile 2010 il consulente in integrazione ha concluso per un reddito da valido di fr. 74'855.-- (doc. 94/5) – il reddito da valido per il 2006 è di fr. 78'600.--.
Nel 2006, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'197.32 (fr. 4'732.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Applicata la riduzione del 15% riconosciuta dal consulente in integrazione nel rapporto finale 15 aprile 2010 (cfr. doc. AI 96/3-4; nel precedente rapporto finale 18 dicembre 2006 i consulenti avevano riconosciuto invece una riduzione dell’8% [cfr. doc. AI 27/2 e 28/1]) – al proposito va rilevato che il consulente in integrazione ha stabilito “(…) una riduzione al reddito da invalido del/lo 5% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 96/4) e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – il reddito ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 50'317.72 (fr. 59'197.32 ridotti del 15%).
Ritenuto il reddito da valido di fr. 78'600.-- e da invalido di fr. 50'317.72 si ottiene un grado d’invalidità del 36% ([78'600.00 - 50'317.72] x 100 : 78'600.00 = 35.98% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
Viste le risultanze suesposte, può qui restare aperta la questione a sapere se debba o meno essere confermata la conclusione del consulente in integrazione nel rapporto finale 15 aprile 2010 che – dopo aver considerato l’evoluzione negli anni del numero dei dipendenti, dei salari, dei conti economici nonché la posizione di co-titolare dell’insorgente nell’azienda datrice di lavoro (doc. AI 94/6-10) – ha ritenuto: “(…) malgrado una capacità lavorativa del 75% (diminuzione del rendimento) nella sua attività abituale, il consulente AI, preso atto di ogni aspetto legale, giuridico, economico e di salute con la dovuta attenzione, giudica che l’A. non abbia in realtà nessun discapito economico dal danno alla salute. (…)” (doc. AI 94/11).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti