Raccomandata
Incarto n. 32.2011.96
cs
Lugano 31 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1976, ha inoltrato, il 14 giugno 2010, una domanda tendente alla richiesta di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 1).
B. Con decisione del 16 febbraio 2011 (doc. AI 39-1), preavvisata dal progetto del 13 dicembre 2010 (doc. AI 30-1), l’amministrazione ha respinto la domanda dell’assicurato. L’UAI ha motivato la sua decisione affermando:
" (…)
Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate il 13.12.2010 e in considerazione delle stesse il Servizio medico regionale (SMR) ha disposto una valutazione clinica funzionale che è stata effettuata il 07.02.2011.
Dalla stessa è emerso che le limitazioni nell’ultima attività risultano giustificate dal limite nella caricabilità del rachide e la necessità di un’adatta ergonomia del rachide. Tali limitazioni in attività abituale permettono di giustificare medicalmente un’inabilità lavorativa del 15%. Inabilità lavorativa giustificata dal gennaio 2010 quando veniva medicalmente giustificato un breve periodo di incapacità lavorativa per lombalgia.
Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di salute attuale un’attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua e di tutti i limiti funzionali del caso. In attività lavorativa adatta allo stato di salute, lei presenta un’incapacità lavorativa dello 0%.” (doc. AI 39)
C. RI 1, rappresentato dalla RA 1 __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione.
L’insorgente ritiene innanzitutto che l’UAI non ha sufficiente-mente motivato il diniego delle prestazioni richieste, non prendendo posizione sulle argomentazioni sollevate in sede di osservazioni al progetto di decisione.
Dopo aver riassunto la fattispecie, sia per quanto concerne la situazione valetudinaria che per quanto riguarda l’aspetto professionale, sostiene di non poter più svolgere le medesime attività esercitate in passato.
Il ricorrente contesta di aver svolto la professione di venditore, di cui non beneficia di alcun attestato, presso il precedente datore di lavoro, la società tessile __________, afferma di aver operato unicamente quale meccanico tessile e rileva che soltanto negli ultimi tre anni di attività, in misura del 30%, ha svolto mansioni di carattere amministrativo. Il ricorrente ritiene di non poter lavorare quale venditore o impiegato d’ufficio e chiede di essere messo a beneficio dell’orientamento professionale ai sensi dell’art. 15 LAI e della riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI.
L’interessato si lamenta inoltre del fatto che la visita medica presso l’SMR è durata solo 15 minuti, un tempo ritenuto insufficiente per poter esprimere un giudizio sul suo stato di salute. Tutto questo senza aver interpellato il reumatologo presso il quale è in cura dal 2005.
In conclusione l’insorgente al fine di evitare l’aggravarsi della sua situazione valetudinaria e per prevenire un’eventuale futura rendita d’invalidità chiede di essere posto al beneficio di provvedimenti professionali, segnatamente di poter svolgere dei corsi di formazione per l’apprendimento di una professione più leggera (ad esempio quale impiegato d’ufficio) e rileva di aver cercato varie volte un posto di lavoro in una professione più leggera ma la sua candidatura è sempre stata scartata sin dall’inizio non possedendo le necessarie qualifiche professionali (diploma, certificato di capacità, ecc.).
D. Con risposta del 17 maggio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
E. Il 5 settembre 2011 l’interessato ha sollecitato l’emanazione della sentenza (doc. VIII).
F. Il 26 settembre 2011 il TCA ha interpellato l’UAI (doc. IX) che ha preso posizione il 10 ottobre 2011 (doc. X). Al ricorrente è stato assegnato un termine scadente il 24 ottobre 2011 per presentare osservazioni scritte in merito (doc. XI).
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
L’insorgente afferma che l’UAI ha emesso la propria decisione “ignorando pressoché totalmente le argomentazioni” sollevate con le osservazioni al progetto di decisione. Egli fa implicitamente valere una violazione diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata ha, perlomeno in parte, preso posizione sulle argomentazioni sollevate dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione evidenziando che, dopo averne preso atto, ha fatto allestire una valutazione clinica funzionale ad opera dell’SMR (doc. B).
Certo, l’UAI sembra insistere, nella decisione impugnata, sulla circostanza che l’interessato avrebbe svolto l’attività di venditore (cfr. doc. B), allorché, in realtà, egli ha lavorato presso la ditta __________ __________, da ultimo, nella misura del 70% come meccanico tessile e per il restante 30% nell’amministrazione (cfr. doc. AI 17-4) e poi presso la ditta __________ __________ come operaio edile nei primi tre mesi del 2010 (doc. AI 24).
Per questo motivo il TCA ha interpellato il medico SMR chiedendogli di prendere posizione anche su questi aspetti (doc. IX). Ritenuto che l’insorgente ha potuto determinarsi in merito alle osservazioni dell’UAI e che ha potuto riproporre le sue censure innanzi a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente, in ogni caso, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
Per l’art. 15 LAI gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Va ancora evidenziato che la circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
" (…)
Der Patient ist deshalb in den bisher ausgeführten bzw. gelernten Tätigkeiten (gelernter Automechaniker, später auch Tätigkeit im Baubereich) nicht voll einsetzbar. Die körperlichen Limitierungen bezüglich mittelschwerer oder gar schwerer Arbeit sind ausgeprägt.
(…)
Ich denke, dass man in dieser Situation tatsächlich unbedingt eine Früherfassung mit dem Ziel von beruflichen Massnahmen in die Wege leiten sollte, da der Patient grundsätzlich sehr wohl voll arbeitsfähig ist, jedoch in den ursprünglichen und erlernten Berufszweigen kaum in einem genügenden Mass weiterhin eingesetzt werden kann.“ (doc. 3-1)
L’8 luglio 2010 il medesimo curante ha affermato:
" (…)
Aktuell keine Arbeitsunfähigkeit (vergleiche Bemerkungen am Schluss).
(…)
Ja, eine Erwerbsfähigkeit ist zeitlich grundsätzlich uneingeschränkt möglich, bedingt aber einen Einsatz in einer angepassten Tätigkeit (und hiermit nicht in den ursprünglich vom Patienten erlernten Berufen!).
Medizinisch-teoretisch gilt diese Angabe bereits seit mehreren Jahren. Die Situation war aber über längere Zeit hinein letzten Endes weitgehend irrilevant, da der Patient vorübergehend nicht auf den erlernten, körperlich belastenden Berufen gearbeitet hat.“
(doc. AI 14-2/3)
Il 12 ottobre 2010 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" (…)
Venditore presso __________?? Per diversi anni con attività cessata per trasloco all’estero della stessa ditta
Da gennaio a marzo 2010 attività su cantiere (MANSIONI PESANTI ED INERGONOMICHE) terminata il 26.2.2010 su disdetta del datore di lavoro
Sindrome da ipermotilità articolare congenita
Sindrome lombare su disturbi statici del rachide
Malfunzionamento della articolazione sacroiliaca sinistra con blocchi ricorrenti
Documentazione medica anche specialistica della CH interna esaustiva per poter convalidare che attività pesanti ed inergonomiche sono controindicate sul lungo periodo in questo Ato
Per contro vi è esigibilità lavorativa completa in attività ergonomiche medico leggere (…)” (doc. AI 22-1)
Dopo aver visionato l’intera documentazione medica prodotta dal ricorrente ed acquisita dall’UAI, il 25 novembre 2010 il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di sindrome da ipermotilità articolare congenita, sindrome lombare su disturbi statici del rachide e malfunzionamento dell’articolazione sacroiliaca sinistra con esiti di blocco ed ha indicato alcuni limiti funzionali (non sollevare/portare/spostare pesi > 10kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide regolarmente specialmente da seduto. Non dover spostarsi su terreni sconnessi o scale a pioli o per tragitti ripetitivi > 20m) ed ha certificato una capacità lavorativa completa in qualsiasi attività evidenziando:
" Venditore presso __________ per diversi anni con attività medio leggera senza prolungata inabilità lavorativa. Da ultimo attività pesante per 3 mesi anche qui senza inabilità documentata di tipo duraturo. (vedi formulari datori di lavoro)
In mancanza di limitazioni per le sopra esposte attività svolte ed in presenza di esigibilità lavorativa totale per attività medio leggere non vi è necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici ai fini assicurativi.” (doc. AI 27-2)
La consulente AI, sulla base di quanto sopra, il 3 dicembre 2010 ha redatto il seguente verbale di chiusura:
" (…)
Iter della pratica
15.07.2010 Colloquio di assessment. L’assicurato ha lavorato alla __________ per diversi anni in qualità di meccanico/tecnico tessile. Il reparto in cui lavorava ha chiuso (x spostamento della produzione all’estero) e quindi è venuta a mancare la sua attività: il contratto di lavoro è stato sciolto. Per il piano di integrazione si attenderà l’inizio del percorso __________ proposto dall’__________. L’assicurato si starebbe preparando per l’esame di ammissione alla __________, a sue spese. Sostiene di voler fare la formazione, in ogni caso, anche se non ci fosse diritto a prestazioni da parte dell’AI o dell’Ufficio del lavoro.
(…)
Si è discusso più volte con l’assicurato la questione riguardante la conclusione del rapporto di lavoro con la __________, si è fatto presente che risulta legata al mercato del lavoro e non al danno alla salute. Un’attività, simile, per tipo di mansioni sarebbe possibile reperirla in un altro settore dell’industria.
(…)
Discussione
In base al questionario del datore di lavoro della __________, presso cui l’assicurato era impiegato dal 1997 al 2010, si evince che l’attività svolta di meccanico/tecnico tessile risulta essere tuttora esigibile.
Dal 1996 al 2005 era impiegato presso la __________, in qualità di meccanico/tecnico tessile (sostiene che il medico curante gli aveva comunicato che non era adeguata già da circa il 2000). Su questa considerazione l’assicurato vorrebbe precisare che dal 2005 egli era impiegato alla __________ __________, quindi nell’ultima attività svolta, l’assicurato si dichiara non d’accordo con la decisione di chiudere l’incarto con assenza di invalidità, in quanto a suo avviso egli sta effettivamente riscontrando della difficoltà nel reperire una attività simile a quella precedentemente svolta, a causa della mancanza di attestati di formazione idonei a questa formazione.
A suo avviso, se non vi fossero limitazioni fisiche, farebbe le sue candidature di lavoro verso professioni quali il meccanico d’auto o il meccanico industriale.
Conclusioni e decisioni
Si procede alla chiusura del mandato di intervento tempestivo, ritenendo che l’assicurato non presenta alcuna perdita di guadagno dovuta al danno alla salute” (doc. AI 28)
Il 7 dicembre 2010 la dr.ssa __________, specialista FMH in radiologia, attiva presso la Clinica __________, ha diagnosticato la presenza di una piccola ernia paramediana a destra a livello L5-S1 senza conflitti radicolari (doc. AI 32-1), rilevando:
" Regolare allineamento dei corpi vertebrali con dischi intersomatici conservanti altezza e segnali normali per l’età. Modesta scoliosi destro-convessa della colonna lombare. A livello L5-S1 si osserva una certa disidratazione del disco con piccola ernia paramediana a destra, senza compressioni radicolari. Gli altri dischi più craniali sono normali. Le sezioni assiali confermano la normale morfologia del canale rachideo, le sue regolari dimensioni, assenza di stenosi foraminali. Normale l’intensità e l’immagine del cono midollare. Le articolazioni sacroiliache si presentano intatte.” (doc. AI 32-3)
RI 1 ha inoltre prodotto un attestato della __________ __________ firmato da __________, datato 26 febbraio 2010, presso la quale ha svolto attività su cantiere, da cui emerge:
" (…)
Deine Gesundheitssituation (Rückenschmerzen und Ellbogenschmer-zen) ermöglichen nicht, die von mir an Dich gewünschte Leistung zu erbringen, obwohl Du dich mit grossen Bemühungen versucht hast.“ (doc. AI 32-4)
Sulla base della predetta documentazione il medico SMR, dr. med. __________, ha ritenuto opportuno procedere ad una valutazione clinica funzionale presso l’SMR (doc. AI 34-1).
Il 7 febbraio 2011 l’insorgente è stato sottoposto ad un esame ad opera del medico SMR, dr. med. __________, che ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale in paziente con alterazioni statico degenerative del rachide lombare, appiattimento della lordosi, discopatia L5-S1 ed epitrocleite bilaterale ricorrente, oltre alla diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di esiti di frattura traumatica clavicola e omero sinistro (2005) e iperlassità tipo Marfan ed ha concluso per una incapacità lavorativa del 15% dal gennaio 2010 nella precedente attività e dello 0% in attività leggere.
Il medico SMR ha affermato tra l’altro:
" (…)
Anamnesi socio lavorativa
Ultima attività lavorativa svolta con mansioni organizzative per il 50% e mansioni manuali al 50% come addetto alle ristrutturazioni edili.
(…)
Assicurato di 34 anni in buone condizioni generali.
Osservazioni al progetto di decisione.
Nuova documentazione con dimostrazione di ernia L5-S1 senza significato clinico. La sintomatologia risulta maggiormente imputabile alle alterazioni della statica con appiattimento della lordosi.
Le limitazioni nell’ultima attività risultano giustificate dal limite della caricabilità del rachide e la necessità di un’adatta ergonomia del rachide.
Tali limitazioni in attività abituale permettono di giustificare medicalmente una IL del 15%. IL giustificata dal gennaio 2010 quando veniva medicalmente giustificato un breve periodo di incapacità lavorativa per lombalgia.
Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di salute attuale un’attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegato.
In attività lavorativa adatta allo stato di salute, l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 0%.
IL definite come tempo lavorativo.
Prognosi favorevole.
(…)
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.” (doc. AI 38-4 e seguenti)
Il 26 settembre 2011 il TCA ha scritto all’UAI chiedendo di sottoporre al dr. med. __________ la seguente lettera:
" Egregio dr. med. __________,
dal “rapporto finale SMR con esame” datato 7 febbraio 2011, nell’anamnesi socio lavorativa figura: “Ultima attività lavorativa svolta con mansioni organizzative per il 50% e mansioni manuali al 50% come addetto alle ristrutturazioni edili” (doc. AI 38-4). Nell’esame della funzionalità fisica quale attività prima del danno alla salute è stato indicato: “operaio” (doc. AI 38-7).
Quale incapacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta è stato attestato un grado del 15% (doc. AI 38-5).
Dagli atti (cfr. doc. AI 17-1 ed in particolare 17-5 e doc. AI 32-1), emerge che l’interessato in precedenza, prima di svolgere l’attività in ambito edile, dal 2005 (e meglio dal 2006, doc. AI 32-1) al 2009, ha esercitato, presso la ditta __________ __________, l’attività di meccanico tessile per il 70% e attività amministrative per il restante 30% (cfr. anche ricorso, doc. I).
Ai fini del giudizio, sulla base della visita del 7 febbraio 2011, le chiediamo di voler precisare qual è la capacità lavorativa del ricorrente nell’attività svolta presso la ditta __________ __________ come descritta nel doc. AI 17-1 e seguenti (in particolare doc. AI 17-5) e qual è la capacità lavorativa nella sola attività di automeccanico con AFC da lui appresa (doc. AI 32-1), motivando la risposta.” (doc. IX)
Con annotazioni del 3 ottobre 2011 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Risulta medicalmente giustificata una IL 15% in attività lavorativa come auto meccanico con AFC, IL giustificata dai limiti nella caricabilità del rachide e rispetto dell’ergonomia. In tale attività la IL del 15% potrà essere intesa dal punto di vista medico teorico, come riduzione del rendimento, in quanto l’A.to risulterà rallentato in alcune attività inergonomiche con necessità di cambi di postura frequenti.
Dal punto di vista medico, quanto sopra descritto risulta giustificato dall’alterazione della statica della colonna vertebrale e non dalla discopatia L5-S1 che al momento della valutazione SMR risultava senza significato clinico e non determinava limitazioni (manovre per irritazione erniaria tutte negative).
In attività come meccanico tessile al 70% e mansioni amministrative al 30%, sempre in riferimento alle alterazioni della statica oggettivate, risulta medicalmente giustificata una IL medico teorica del 15% giustificata da quanto sopra descritto.
Le IL sopra descritte vengono definite dalla valutazione dei limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica compilato in data 07.02.2011 (ritengo errata la data indicata sul formulario da me compilato dove viene erroneamente indicato 7.1.2011).” (doc. X/Bis)
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infatti, se da una parte il medico SMR, dr. med. __________, aveva inizialmente effettuato la valutazione della capacità lavorativa dell’interessato sulla base della professione di venditore, il dr. med. __________, anch’egli medico SMR, ha invece esaminato la capacità lavorativa dell’insorgente nell’ultima attività svolta (per tre mesi) di mansioni organizzative (50%) e addetto alle ristrutturazioni edili (50%) ed ha fornito al TCA le indicazioni circa l’incapacità lavorativa dell’interessato nell’attività svolta presso la __________ AG (meccanico tessile al 70% e attività amministrative al 30%) e nell’attività di automeccanico con AFC da lui appresa.
Innanzitutto il dr. med. __________, il 7 febbraio 2011, dopo aver visitato personalmente l’assicurato, aver descritto l’anamnesi familiare e personale, fisiologica, patologica remota e socio-lavorativa, la terapia farmacologica, i disturbi soggettivi e lo status attuale, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale in paziente con alterazioni statico degenerative del rachide, appiattimento della lordosi, discopatia L5-S1 e epitrocleite bilaterale ricorrente. Il medico SMR ha poi evidenziato come le limitazioni nell’ultima attività lavorativa svolta con mansioni organizzative per il 50% e mansioni manuali al 50% come addetto alle ristrutturazioni edili risultano giustificate dal limite della caricabilità del rachide e la necessità di un’adatta ergonomia del rachide. Queste limitazioni permettono di giustificare medicalmente una incapacità lavorativa del 15%.
Successivamente il dr. med. __________, chiamato dal TCA a precisare il grado d’incapacità lavorativa dell’insorgente per l’attività svolta precedentemente a quella di operaio che aveva esercitato unicamente nei primi tre mesi del 2010 (doc. E), e meglio l’attività di meccanico tessile al 70% e di attività amministrative al 30% presso la ditta __________ __________ oltre che per la professione da lui appresa di automeccanico con AFC, ha confermato che anche in questo ambito l’incapacità lavorativa è del 15%, intesa come riduzione del rendimento, giustificata dai limiti nella caricabilità del rachide e rispetto dell’ergonomia. Ciò perché l’assicurato risulta rallentato in alcune attività inergonomiche con necessità di cambi di postura frequenti. Questa limitazione si fonda sull’alterazione della statica della colonna vertebrale e non sulla discopatia L5-S1 che al momento della valutazione SMR risultava senza significato clinico e non determinava limitazioni (manovre per irritazione erniaria tutte negative).
Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, pieno valore probante, giacché lo specialista, nei rapporti medici, che giungono a conclusioni logiche, ha esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti, si è fondato su esami completi, in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi) ed ha descritto chiaramente sia il contesto medico che le sue conclusioni.
La critica del ricorrente relativa alla durata della visita medica, che si sarebbe limitata ad un colloquio di 15 minuti, non modifica la valutazione giacché il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Come spiegato in precedenza, nel caso di specie, il referto del medico SMR, dr. med. __________, risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria.
Del resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
Il rapporto del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico approfondito al termine del quale il medico SMR, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati dall’assicurato ha reso la propria attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Non va poi dimenticato che da parte sua l’insorgente non ha prodotto alcun certificato medico successivo ai referti dell’SMR atto a sovvertire le sue convincenti e motivate conclusioni, neppure dopo aver ricevuto la presa di posizione del 3 ottobre 2011 del dr. med. __________ (doc. X + XI).
La differente valutazione medica del curante, dr. med. __________, antecedente alla visita del ricorrente da parte dell’SMR, è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).
A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Infine, non va dimenticato che l’insorgente ha cessato l’attività lucrativa esercitata presso la __________ __________ per motivi economici (disdetta in seguito allo spostamento delle attività all’estero) e non per problemi legati alla salute (cfr. doc. 17-7).
In conclusione, rilevato che il ricorrente, nelle precedenti attività da lui svolte, nonché in quella da lui appresa, è incapace al lavoro al 15% (mentre in attività leggere è totalmente abile al lavoro), non vi è spazio per riconoscergli una riformazione professionale o altri provvedimenti professionali.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Visto che l'assicurato presenta una capacità al lavoro nella misura dell’85% nelle sue precedenti occupazioni, il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nelle sue precedenti professioni. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 15% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado del 20%, l’interessato non ha diritto a provvedimenti professionali.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In concreto l’insorgente ha postulato di essere messo al beneficio dell’orientamento professionale di cui all’art. 15 LAI e di una riqualifica professionale (art. 17 LAI).
La prima norma prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività da essi svolta fino ad allora, hanno diritto all’orienta-mento professionale. Per l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Ora, invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b).
Inoltre con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
In concreto l’insorgente presenta un’incapacità lavorativa del 15% nelle precedenti attività e dello 0% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute che non rende difficile la scelta della professione e non impedisce, se non in tale misura, l’esercizio dell’attività svolta. Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta di provvedimenti d’integrazione professionale richiesti con la domanda del giugno 2010.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione dell’UAI merita conferma mentre il ricorso va respinto.
Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ed in particolare all’allestimento di una perizia medica, poiché i complementi istruttori medico-specialisti chiesti dal ricorrente non sono necessari, dagli stessi non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo in aggiunta a quelli che sono già stati evidenziati dai sanitari fin qui intervenuti suscettibili di modificare l’esito del presente apprezzamento (cfr. sentenza 8C_540/2011 del 21 settembre 2011, consid. 2.2 in fine).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti