Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.88
Entscheidungsdatum
12.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.88

LG//DC/sc

Lugano 12 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 febbraio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1953, attivo in qualità di ausiliario di officina a tempo parziale (30-35%) presso la __________ SA di Iragna, in data 23 aprile 2002 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per una “coxalgia destra in stato dopo probabile morbo di Perthès” (doc. AI 3-1; 7-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 19 gennaio 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita (grado 50%), a far tempo dal 1° febbraio 2003 (doc. AI 18-1).

1.3. L’Ufficio AI ha avviato nel mese di agosto 2004 una procedura di revisione e con comunicazione del 15 febbraio 2005 ha confermato all’assicurato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 23-1; 36-1).

1.4. In sede di revisione della rendita avviata nel mese di febbraio 2008 l’Ufficio AI, con comunicazione del 14 gennaio 2009, ha nuovamente confermato all’assicurato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) (doc. AI 41-1; 47-1).

1.5. In data 9 giugno 2010 RI 1 ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 49-1).

1.6. L’Ufficio AI, con progetto di decisione del 14 luglio 2010 (doc. AI 55-1), non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive avevano subìto una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

1.7. In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha però prodotto la perizia del 27 luglio 2010 del Dr. __________, svolta per conto dell’assicuratore __________ (doc. AI 58-1), nonché il referto del 13 agosto 2010 del Dr. __________ (doc. AI 62-2).

1.8. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 17 febbraio 2011 (doc. AI 78-1), preavvisata con progetto del 24 novembre 2010 (doc. AI 75-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 30 novembre 2010 e una mezza rendita (grado 50%) dal 1° dicembre 2010.

1.9. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale l’attribuzione a RI 1 di una rendita intera d’invalidità, a partire dal 1° giugno 2010 sino a tempo indeterminato e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici (doc. I).

L’insorgente ha contestato la riduzione della rendita operata dall’amministrazione che – a suo dire – non avrebbe accertato in maniera completa lo stato di salute dell’assicurato, nel frattempo peggiorato in maniera sensibile. A sostegno delle proprie argomentazioni il legale ha prodotto il rapporto del medico curante Dr. __________ (doc. I+B).

1.10. L’UAI, in risposta, sulla base della perizia medica del Dr. __________, svolta per conto della __________ Assicurazioni, ha confermato la decisione impugnata (doc. IV).

1.11. Il 10 maggio 2011 l’avv. RA 1 ha sottolineato come l’amministrazione non avrebbe debitamente tenuto conto del referto del medico curante (doc. VIII).

Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).

1.12. Il TCA, in data 22 settembre 2011, ha interpellato l’Ufficio AI in merito ad alcune precisazioni sulla valutazione economica (doc. X).

1.13. L’UAI, dopo aver interpellato la consulente in integrazione professionale, ha risposto il 30 settembre 2011 (doc. XI+bis).

Lo scritto del TCA (doc. X) e la risposta dell’UAI (doc. XI+bis) sono stati inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XII).

1.14. Il patrocinatore dell’assicurato ha preso posizione il 6 ottobre 2011 (doc. XIII)

Il doc. XIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un temporaneo peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità al 100% tra il 1° giugno 2010 e il 30 novembre 2010 e un successivo miglioramento giustificante la diminuzione al 50% del grado d’invalidità dal 1° dicembre 2010.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4. Con la decisione del 19 gennaio 2004 l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° febbraio 2003, sulla base della documentazione medica agli atti. Nel rapporto del 5 maggio 2002 il medico curante Dr__________ attestava una completa incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata (agricoltore), ma una piena capacità in un’attività prevalentemente leggera (con alternanza posizione eretta/seduta, con spostamenti brevi e senza portare pesi superiori ai 15 kg) (doc. AI 7-3).

Nelle annotazioni del 22 agosto 2002 il Dr. __________ del SMR confermava queste indicazioni (cfr. doc. AI 9-1).

L’UAI ha quindi attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a seguito delle indicazioni del datore di lavoro di quel momento (__________) che attestava come RI 1 lavorasse ancora al 50% nella sua attività di agricoltore (doc. AI 16-1; 17-1).

Nell’ambito della nuova domanda del 9 giugno 2010 l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° dicembre 2010, sulla base della valutazione reumatologica del Dr. __________, svolta per conto della __________ Assicurazioni SA.

Il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto del 27 luglio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi dell’assicurato, la terapia attuale, lo stato reumatologico e quello neurologico periferico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

Diagnosi

  • Esiti da ricostruzione / sutura del tendine del muscolo sovra- spinato, tenotomia del capo lungo del bicipite e decompressione sottoacromiale alla spalla destra per rottura transmurale della cuffia dei rotatori con sindrome d'attrito sottoacromiale (artroscopia ed accesso in mini-open il 09.02.2010) con

× limitazioni funzionali ed algiche residuali della spalla destra.

  • Periartropatia cronica dell'anca destra senza limitazioni funzionali significative dell'anca.

  • Mezza rendita d'invalidità.

Commento

All'origine della presente incapacità lavorativa in qualità di ausiliario in una piccola impresa di metal costruzione (con mansioni di magazziniere), certificata del 100% dal 18.11.2009 vi fu inizialmente un’irritazione della cuffia dei rotatori nell'ambito di una sindrome d'attrito sottoacromiale con una lesione trans murale del tendine del sovraspinato. Il 09.02.2010 il paziente è stato sottoposto all'intervento chirurgico di decompressione dello spazio subacromiale e della ricostruzione della cuffia dei rotatori (con tenotomia del capo lungo del bicipite) senza che abbia finora ricuperato completamente la funzionalità articolare, da una parte per limitazioni strutturali (rotazione interna), dall'altra parte per una sintomatologia dolorosa persistente, ancora con le caratteristiche di un'irritazione dell'apparato tendineo nello spazio subacromiale. Il paziente continua a frequentare sedute di fisioterapia. Il prossimo controllo presso il chirurgo è previsto il 19.08.2010.

Clinicamente noto una persistente irritazione dell'apparato tendineo nella spalla destra, senza indizi in favore di una insufficienza della cuffia dei rotatori. Essa spiega la sintomatologia dolorosa segnalata dal paziente che riferisce in particolare di difficoltà a portare il braccio verso l'orizzontale (abduzione od elevazione) rispettivamente dell'impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg circa.

Visto il tempo trascorso dall'intervento si ha qualche dubbio sull'ulteriore ricupero in un prossimo futuro della caricabilità della spalla rispettivamente del braccio destro.

Considerando lo stato attuale del paziente come quello per intanto definitivo ne risulta una riduzione della sua capacità funzionale che giudico come segue:

  • sollevamento e/o trasporto di carichi:

× molto leggeri (fino a 5 kg): normale

× leggeri (da 6 a 10 kg): ridotta

× medi e pesanti (oltre a 10 kg): esigua a nulla

× sopra il paino delle spalle:

  • di 5 kg: × braccio sinistro: normale

× braccio destro: nulla

  • manipolazione di oggetti ed attrezzi:

× leggeri/di precisione: normale

× medi: ridotta

× pesanti: nulla

  • posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

× a braccia elevate:

  • sinistra: normale

  • destra: nulla

× con rotazione del tronco: normale

× seduta e piegata in avanti: normale

× eretta e piegata in avanti: normale

× inginocchiata: normale

× con ginocchia in flessione: normale

  • mantenere posizioni statiche:

× seduta: normale

× eretta: normale

  • spostarsi / camminare:

× fino a 50 m: normale

× oltre 50 m: normale

× per lunghi tragitti: normale

× su terreno accidentato: normale

× salire/scendere scale: normale

× idem ponteggi, scale a pioli: ridotta (possibile solo con le mani libere)

  • diversi:

× il paziente non può effettuare movimenti ripetitivi che impegnano la spalla in un'abduzione e/o elevazione maggiore di 40° circa

× non può spingere o tirare oggetti con la mano destra superiori a 5 kg circa.

I disturbi riferiti all'anca destra e dal paziente considerati di natura artrosica sono clinicamente riconducibili ad una tendoperiostosi del trocantere maggiore senza impedimenti funzionali articolari e per intanto senza ulteriore impatto sulla sua caricabilità fisica. Nell'ottica di ciò non mi è chiaro la ragione della assegnazione di una mezza rendita d'invalidità che secondo il paziente sarebbe stata assegnata proprio per la problematica di quest'anca.

Le limitazioni funzionali del braccio destro impediscono per intanto la ripresa dell'attività lucrativa svolta per la quale ritengo il paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100%.

Suggerisco all'Assicurazione di aggiornarsi presso l'ortopedico Dr. __________ sulle sue intenzioni in merito ad eventuali ulteriori e cure (visita prevista il 19.08.2010).

Se il quadro attuale risulterebbe quello definitivo la ripresa lavorativa al posto attuale non sarà più possibile.

Essendo l'azienda composta da pochi collaboratori non penso che un reinserimento nella stessa ditta con mansioni adeguate sarebbe ancora possibile.

Dal lato prettamente medico-teorico il signor RI 1 presenterebbe sin d'ora una capacità lavorativa per lo meno parziale (a mio giudizio del 50%) per un'attività lucrativa consone alle sue presenti risorse fisiche (presenza normale, rendimento ridotto a causa della sintomatologia dolorosa persistente).

Questa valutazione non prende in considerazione fattori non medici che potrebbero ostacolare un cambiamento professionale (formazione scolastica rudimentale e capacità intellettuali che lo indirizzano chiaramente verso attività manuali; età).

Una valutazione da parte dell'AI si impone." (Doc. AI 58/4-7)

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

L’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame ad opera del Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il quale nel rapporto del 27 luglio 2010, ha posto la diagnosi di “- Esiti da ricostruzione / sutura del tendine del muscolo sovra- spinato, tenotomia del capo lungo del bicipite e decompressione sottoacromiale alla spalla destra per rottura transmurale della cuffia dei rotatori con sindrome d'attrito sottoacromiale (artroscopia ed accesso in mini-open il 09.02.2010) con limitazioni funzionali ed algiche residuali della spalla destra.- Periartropatia cronica dell'anca destra senza limitazioni funzionali significative dell'anca” (doc. AI 58-4).

Lo specialista ha quindi indicato un’incapacità lavorativa totale (100%) dal novembre 2009 fino alla data della perizia (27 luglio 2010) giustificata, inizialmente, da un’irritazione della cuffia dei rotatori nell'ambito di una sindrome d'attrito sottoacromiale con una lesione trans murale del tendine del sovraspinato. In data 9 febbraio 2010 il paziente ha subito un intervento chirurgico di decompressione dello spazio subacromiale e della ricostruzione della cuffia dei rotatori, avvenuto (doc. AI 58-5).

Nella perizia il Dr. __________ ha indicato che RI 1 non ha ancora recuperato completamente la funzionalità articolare, da una parte per limitazioni strutturali (rotazione interna), dall'altra per una sintomatologia dolorosa persistente, ancora con le caratteristiche di un'irritazione dell'apparato tendineo nello spazio subacromiale (doc. AI 58-5).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, secondo lo specialista l’attività abituale del paziente (ausiliario di officina) non è più possibile. Tuttavia, in un’attività adeguata (presenza normale, rendimento ridotto a causa della sintomatologia dolorosa persistente) l’assicurato è considerato abile al 50%, a partire dal 27 luglio 2010 (data della perizia) (doc. AI 58-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

In sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto il referto del 13 agosto 2010 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella del perito indicando una “Coxartrosi incipiente dx. Stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori associata a decompressione sottoacromiale della spalla dx”

Il Dr. __________ ha riferito di una sintomatologia dolorosa alla spalla destra risultante da una rottura a tutto spessore del sovra spinato associato ad un impingement sottoacromiale con una evoluzione buona, ma ancora in prognosi riservata. L’incapacità lavorativa è attestata al 100% e lo stato di salute è – a mente dello specialista – soggetto a peggioramento (doc. AI 65-3).

A corroborare, tuttavia, la valutazione del perito, nel successivo rapporto dell’11 novembre 2010 lo stesso Dr. __________ ha ripreso la precedente diagnosi (cfr. pto. 1.1.) confermato l’inabilità totale (100%) nell’ultima attività esercitata, ma indicato che in un’attività adeguata vi è una capacità lavorativa residua del 50% (cfr. doc. AI 71-5).

Per contro, il Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico del 30 settembre 2010 pur non discostandosi dal punto di vista diagnostico da quanto rilevato dal perito e dal Dr. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa totale in ogni attività (doc. 66-1).

Giova ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che dalla documentazione medica agli atti sia oggettivabile un temporaneo peggioramento del quadro valetudinario dal mese di novembre 2009 fino al 27 luglio 2010 (data della perizia del Dr. __________), ma successivamente lo stato di salute non è peggiorato rispetto a quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del 19 gennaio 2004.

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa totale dal mese di novembre 2009 fino al 27 luglio 2010 e successivamente è nuovamente abile al 50% in attività adeguate.

L’UAI ha pertanto giustamente aumentato le prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010 e poi le ha ridotte dal 1° dicembre 2010, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Nella misura in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° dicembre 2010, la decisione del 17 febbraio 2011 deve, perciò, essere confermata.

Si rileva di transenna che l’Ufficio AI nella tabella del 23 novembre 2010 (cfr. doc. AI 75-4) aveva proceduto ad un confronto dei redditi, con riferimento al 2009. Partendo da un salario da invalido di fr. 61'244.25, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente – secondo l’UAI – ammonta a fr. 22'966.60. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido ipotetico nel medesimo anno di fr. 44'747.-- emerge un tasso d’invalidità del 48,67% arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.

Questa Corte, il 22 settembre 2011, ha interpellato l’UAI sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad attribuire la mezza rendita d’invalidità a fronte di una percentuale del 49% dopo il confronto dei redditi:

" (…)

richiamato l’incarto indicato a margine e la decisione impugnata del 17 febbraio 2011, rileviamo che l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 30 novembre 2010 (100%) e una mezza rendita (50%) dal 1° dicembre 2010.

Dalla documentazione agli atti constatiamo che l’UAI ha proceduto anche ad un confronto dei redditi (cfr. tabella del 23 novembre 2010, cfr. doc. AI 75-4).

Partendo da un salario da invalido di fr. 61'244.25, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5% – secondo la tabella del 23 novembre 2010 – il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 22'966.60. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido ipotetico nel medesimo anno di fr. 44'747.-- emerge un tasso d’invalidità del 48,67% arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.

Alla luce di tale confronto dei redditi, con la presente vi invitiamo a chiarirci per quale motivo, nella risposta dell’UAI del 5 maggio 2011, si afferma che l’assicurato ha nuovamente diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

“Dal lato economico, l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 49%, (cfr. doc. 75-4 incarto AI) pertanto l’assicurato ha diritto nuovamente ad una mezza rendita a partire dal 01.12.2010” (doc. VI, pag. 4, la sottolineatura è del redattore)” (doc. X).

L’Ufficio AI ha risposto il 30 settembre 2011 producendo le annotazioni della consulente in integrazione professionale:

" È un caso del gennaio 2011. Il ragionamento che probabilmente avevo fatto è che dopo il peggioramento dello stato di salute dal 18.11.2009 fino al 26.07.2010, la situazione è ritornata come in precedenza (attività prevalentemente leggera) e da li confermato il 50%.

Nella proposta SMR 22.08.2002 il Dr. __________ indicava: giustificata una capacità residuale in un’attività prevalentemente leggera che permetta l’alternanza della posizione eretta/seduta, che non necessiti lunghi spostamenti e che non imponga il sollevare trasportare pesi di oltre 15 kg.

Perizia Dr. __________ 27.07.2010: sollevare e portare pesi: molto leggeri (fino a 5 kg) normale, leggeri (da 6 a 10 kg) ridotta, medi e pesanti (oltre 10 kg) esigua a nulla.

Incapacità lavorativa del 50% (rendimento ridotto).

Effettivamente essendo subentrato un cambiamento di salute (peggioramento), in seguito si sarebbe dovuto ridurre il grado AI al 49% con diritto ad un quarto di rendita.

Vedendo i limiti funzionali leggermente aumentati si è ritenuto di dover confermare la mezza rendita” (doc. XIbis).

L'amministrazione ha dunque adottato la soluzione più favorevole all’assicurato.

2.7. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti (doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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