Raccomandata
Incarto n. 32.2011.85
cs
Lugano 12 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanci
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1971, il 28 luglio 2003 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una prestazione AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, l’UAI, con decisione del 13 aprile 2004, gli ha assegnato una rendita al 100% per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 (doc. AI 23).
B. Il 30 novembre 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni indicando di essere completamente incapace al lavoro dal 1° giugno 2010 a causa, tra l’altro, di emicrania, lombalgia e stato depressivo (doc. AI 25).
C. Con decisione del 14 febbraio 2011 (doc. AI 30), preavvisata dal progetto del 23 dicembre 2010 (doc. AI 27), l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di revisione della prestazione poiché l’assicurato non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive hanno subito una modifica rilevante.
D. RI 1 è insorto contro la predetta decisione evidenziando di aver prodotto un certificato medico del suo curante che attesta la sua totale incapacità di lavoro e chiedendo di pagare unicamente fr. 200.-- di spese essendo a carico dell’assistenza (doc. I). Il 30 marzo 2011 l’insorgente ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, domandando di non “applicare nessuna tassa per le eventuali spese di ricorso” (doc. V).
E. Con risposta del 29 marzo 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
F. Il 9 aprile 2011 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. VIII).
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
L’insorgente sostiene innanzitutto implicitamente che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato poiché l’UAI, malgrado l’inoltro del certificato del dr. med. __________ non ha effettuato alcun accertamento contrariamente a quanto accaduto nell’ambito della precedente procedura.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va ancora segnalata la pronunzia 32.2010.75 del 13 settembre 2010 dove questo Tribunale ha citato le sentenze federali I 734/05 dell’8 marzo 2006 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010. Nella prima sentenza l’Alta Corte ha in particolare affermato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se per contro viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti (cfr. anche DTF 130 V 64).
In concreto l’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione ha indicato di essere in attesa di sottoporsi a controlli neurologici e psicologici ed ha trasmesso un certificato del 21 gennaio 2011 del dr. med. __________ che ha attestato che l’inabilità lavorativa al 100% continua dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011 (doc. AI 29).
Ci si potrebbe chiedere se l’amministrazione, prima di emanare la decisione contestata, avrebbe dovuto assegnare un termine al ricorrente entro il quale produrre la documentazione relativa ai controlli medici.
La questione può rimanere aperta poiché da una parte un rinvio all’amministrazione per permettere all’assicurato di produrre la nuova documentazione si rileverebbe un inutile prolungamento della procedura, giacché l’interessato, in sede di ricorso, ha allegato un nuovo certificato dell’11 marzo 2011 del dr. med. __________ che sarà esaminato da questo TCA che dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente, e d’altra parte l’interessato con il ricorso e con lo scritto del 9 aprile 2011, dopo essere stato chiamato da questo Tribunale a prendere posizione sulle osservazioni del medico SMR dr. med. __________ ed a produrre nuove prove, non ha più sostenuto di essere in possesso di ulteriore documentazione o di essere stato sottoposto ad ulteriori controlli medici (cfr. anche sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Ne segue che il TCA può decidere nel merito del ricorso.
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha nuovamente fatto riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, sentenza I 462/05 del 25 aprile 2007).
Quest’ultima decisione è stata presa fondandosi sulla documentazione medica agli atti, così descritta il 22 marzo 2004 dal medico SMR, dr. med. __________:
" (…)
IL 100% dal 21.04.2002 secondo il suo curante dr. __________.
Diagnosi:
Lombalgia
Stato depressivo.
Nell’ambito delle visite fiduciarie l’A. è stato visto 2x dal dr. __________ e 1x dallo psichiatra (dr. __________ (11.08.2003) e, per la __________ __________.
Le lombalgie vengono ritenute solo parzialmente inabilitanti all’inizio, e in seguito non influenti sulla CL, lo psichiatra nega la presenza di una depressione, dal punto di vista psichico non sussiste IL.
Concordo con IL 50% dal 1.08.03 e 0% dal 1.10.2003.
In base ai rapporti agli atti (reumatologo dr. __________ del 10.09.2002, allegato al rapporto del dr. __________, corroborato anche dal referto della RM della colonna lombare del 04.09.2002), ritengo che l’attività svolta in precedenza e l’attività di impiegato sia adatta allo stato di salute dell’A." (doc. AI 16-1)
Con la nuova domanda l’insorgente fa valere di essere completamente inabile al lavoro dal 1° giugno 2010, in particolare per emicrania, lombalgia, stato depressivo, allergie respiratorie (doc. AI 25-7) ed allega due scarni certificati medici scritti a mano dal medico curante, dr. med. __________, FMH chirurgia.
Il 21 gennaio 2011 il dr. med. __________ ha affermato che “continua l’inabilità al lavoro al 100% dall’1.2.2011 al 28.2.2011” (doc. AI 29-2), mentre l’11 marzo 2011 ha certificato che l’insorgente “è inabile al lavoro al 100% dall’1.6.2010 e continua tuttora, a causa di una grave lombalgia su discopatia con associati forti stati depressivi (già riconosciuti dall’AI in passato). Attualmente il quadro clinico è peggiorato con altri problemi del tipo: emicrania, (… ndr: illeggibile) ipertensivi, (… ndr: illeggibile), e allergie respiratorie” (doc. A2).
Il 29 marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha precisato che “l’attuale scritto del dr. __________, privo di dati clinici oggettivi, è insufficiente per provare una inabilità lavorativa prolungata” (doc. VI/Bis).
In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 13 aprile 2004, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.
Innanzitutto il medico curante, dr. med. __________, FMH in chirurgia, e che pertanto non è specialista né in reumatologia né in psichiatria, rileva che l’interessato è inabile al lavoro al 100% a causa di una grave lombalgia su discopatia con associati forti stati depressivi (senza peraltro utilizzare, per questa seconda patologia, i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente; cfr. a questo proposito la sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007), ossia a causa di patologie già esaminate nel corso della precedente procedura (come del resto ammesso dal medesimo curante; cfr. doc. A2: “già riconosciuti dall’AI in passato”) e non più ritenute invalidanti (cfr. doc. AI 19-2).
Per il resto con gli scarni, stringati e generici certificati del 21 gennaio 2011 e dell’11 marzo 2011 il dr. med. __________ non oggettiva un peggioramento dello stato valetudinario dovuto a queste patologie (non produce, ad esempio, alcun esame radiologico attestante una modifica dello stato di salute reumatologico, non certifica l’assunzione di eventuali medicamenti, ecc.).
Per quanto concerne le ulteriori patologie, che peraltro il curante cita come semplici “problemi” (cfr. doc. A2: “il quadro clinico è peggiorato con altri problemi del tipo (…)”), ossia le emicranie, gli stress ipertensivi e le allergie respiratorie, il dr. med. __________ non precisa quale sarebbe il loro influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente, non espone il decorso delle malattie e non fornisce una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempiendo in questo modo ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (doc. 7).
Va poi ribadito che neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a valutare i certificati prodotti dal ricorrente, ha ritenuto sufficienti le affermazioni del medico curante.
A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Infine, circa la critica del ricorrente rivolta all’UAI per non averlo sottoposto ad una visita medica, va evidenziato che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
Alla luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente rispetto alla situazione esistente il 13 aprile 2004. Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato l’assenza di documentazione medica che rende verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato con un’influenza duratura sulla capacità lavorativa. La differente valutazione medica del curante è inoltre spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
In concreto non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--devono essere messi a carico del ricorrente.
Quest’ultimo ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, gli scarni certificati del medico curante non erano atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente all’esonero, rispettivamente alla riduzione delle spese e tasse di giustizia, è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti