Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.81
Entscheidungsdatum
17.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.81

BS/sc

Lugano 17 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’ 11 febbraio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 classe 1950, precedentemente attiva (a tempo parziale) quale script presso la __________, nel maggio 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichici (doc. AI 1-1).

Raccolta la pertinente documentazione medica, esperita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica ed una perizia psichiatrica presso il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali), con decisione 17 novembre 2009 (preavvisata il 21 aprile 2009) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009. Fondandosi sulla valutazione dei periti del CPAS (che hanno ritenuto l’interessata abile al lavoro nella misura di 4 ore al giorno nella sua professione o altre simili attività) e tenuto conto dell’esito della citata inchiesta domiciliare (concludente per un grado d’impedi- mento del 6% delle mansioni domestiche), l’amministrazione ha determinato, in applicazione del cosiddetto metodo misto (riparto del 60% quale salariata e del 40% quale casalinga), un grado d’invalidità globale del 12%. Di conseguenza l’Ufficio AI ha soppresso la rendita dal 1° marzo 2009 (tre mesi ex art. 88a cpv. 1 OAI del miglioramento accertato con la perizia del 27 dicembre 2008 del CPAS; doc. AI 52 e 57).

1.2. Con sentenza 18 marzo 2010 (inc. 32.2009.223) questo TCA ha accolto il ricorso dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Annullata la decisione 17 novembre 2010, la scrivente Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una perizia psichiatrica presso il CPAS al fine di aggiornare la valutazione extra-somatica effettuata dallo stesso CPAS nel novembre 2008, tenendo conto degli eventi occorsi successivamente e sino alla resa della decisione impugnata (doc. AI 67).

1.3. L’Ufficio AI ha quindi ordinato al CPAS un’altra perizia psichiatrica, procedendo in seguito ad una nuova inchiesta per persone attive nell’economia domestica.

Tenuto conto delle risultanze, in particolare quelle relative alla perizia psichiatrica, con decisione 11 febbraio 2011 (preavvisata il 27 ottobre 2010) l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2010 (doc. AI 94).

1.4. Con il presente tempestivo ricorso l’assicurata, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera anche per il periodo 1° marzo 2009 – 31 maggio 2010. In sostanza, essa ribadisce le contestazioni sollevate nel primo ricorso riguardo alla valutazione medico-teorica (prima perizia del CPAS) e a quella economica, posta a fondamento della precedente decisione 17 novembre 2009 di soppressione della rendita con effetto dal 1° marzo 2009. Sostiene in particolare di presentare una piena incapacità lavorativa dall’inoltro della domanda di prestazioni, senza interruzioni. Dei ulteriori motivi di ricorso verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata.

1.6. Con scritto 6 maggio 2011 il legale dell’assicurata, contestando integralmente la risposta di causa, ha notificato i mezzi di prova da assumere durante l’istruttoria (VIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente, oltre alla rendita intera dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009 (cfr. decisione 17 novembre 2009) ed in seguito dal giugno 2010, ha diritto ad una rendita (intera) anche per il periodo 1° marzo 2009 – 31 maggio 2010.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

2.6. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Nel caso in esame, incontestato è il fatto che l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura del 60% e quale casalinga al 40%, applicando di conseguenza il metodo misto per il calcolo dell’invalidità.

Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla precedente decisione 17 novembre 2009, l’Ufficio AI aveva ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS. Con rapporto 27 dicembre 2008 i periti, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con segni biologici (ICD 10:F33.11), rispetto a quanto valutato in un altro consulto specialistico del maggio 2008, avevano concluso per un’evo- luzione positiva della problematica psichiatrica e, tenuto conto delle risorse residue, avevano ritenuto esigibile un impegno lavorativo di 4 ore al giorno nell’attività consueta o in altre simili (doc. AI 23-7). Da qui il miglioramento della situazione valetudinaria che aveva portato alla soppressione della rendita con effetto dal 1° marzo 2009.

Con il ricorso 12 giugno 2009 l’assicurata, contestato il su-evocato miglioramento della patologia psichiatrica, aveva fra l’altro sostenuto un peggioramento, allegando della documentazione specialistica (doc. AI 43).

Con STCA 18 marzo 2010 questa Corte aveva disposto il rinvio degli atti all’Ufficio AI evidenziando in particolare che:

" nel caso in esame, questa Corte concorda con la necessità di aggiornare la valutazione psichiatrica effettuata dal CPAS nel novembre 2008 (doc. AI 23-1), tenuto conto degli eventi occorsi successivamente e della relativa documentazione medica. Va qui evidenziato che la decisione contestata (resa in casu il 17 novembre 2009) delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti);

già il 16 luglio 2009 il citato centro peritale, su richiesta del SMR, aveva preso posizione in merito alla documentazione medica successiva alla succitata perizia senza ritenere di dover visitare l’interessata (doc. AI 48-1);

tenuto conto di quanto sostenuto dal SMR nelle citate annotazioni 2 febbraio 2010 in merito al certificato 13 gennaio 2010 della psichiatra curante (doc. VIII bis), questo TCA ritiene indicato che la ricorrente venga convocata e visitata dai periti “ (doc. AI 67-3).

2.8. A seguito del rinvio, l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia psichiatrica eseguita dal CPAS. Nel referto 2 settembre 2010 (doc. AI 77) la dr.ssa __________, esposti gli atti medici presenti nel dossier, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, al rilevamento dei dati soggettivi ed oggetti, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10:F33.2). Confermando la precedente perizia 16 luglio 2009 (eseguita dal dr. __________ del CPAS), la perita ha oggettivato un peggioramento del quadro psicopatologico e valutato una totale incapacità lavorativa dal giugno 2010, mese in cui essa ha visitato l’assicurata (doc. AI 77-17).

La ricorrente, ribadendo le censure esposte a suo tempo contro la perizia 16 luglio 2009 del CPAS, ha sostenuto che il peggioramento accertato è avvenuto prima del giugno 2010 e che nel periodo in questione (1° marzo 2009 – 31 maggio 2010) essa presentava una piena inabilità lavorativa.

2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.10. Nella fattispecie concreta, come detto, la ricorrente contesta la perizia 27 dicembre 2008 del CPAS (dr. __________) in cui è stata ritenuta inabile al 50% sia nella sua professione abituale che in attività adeguate. Per il periodo precedente l’esame peritale, il dr. __________ ha fatto riferimento alle incapacità lavorative attestate dai certificati medici presenti nel dossier (50% dal 24 settembre 2007 e 100% dal 10 marzo 2008 sino alla valutazione peritale del 19 novembre 2008).

Il dr. __________, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con segni biologici (ICD 10:F33.11), ha accertato un miglioramento dal punto di vista psichico rispetto alle precedenti refertazione mediche presenti nel dossier ed esposte in sede peritale (cfr. punto n. 1.2. “Ricostruzione degli atti”). In particolare, il succitato specialista si è confrontato con la perizia del 24 maggio 2008 del dr. , anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia, resa per conto dell’assicuratore perdita di guadagno per malattia ( SA), in cui quest’ultimo aveva ritenuto improbabile una nuova attività presso l’ultimo datore di lavoro (cfr. atti __________ in doc. AI 1-5). Partendo dalla medesima diagnosi posta dal dr. __________, il dr. __________ ha osservato un miglioramento. Focalizzata la principale fonte di preoccupazione attorno alla ripresa legata ad un eventuale rientro lavorativo (va qui fatto presente che il perito sapeva del decesso nell’estate del 2008 della sorella dell’assicurata), il dr. __________ ha ritenuto utile che Gianna Diviani riceva un sostegno psicologico nel senso di individuare le risorse residue. Il perito ha poi fatto riferimento alla disponibilità dell’ex datore di lavoro, così come riferito dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 16 settembre 2008, a ricevere un supporto di persone specializzate dall’AI nell’ambito di un ipotetico trasferimento interno ed a disporre di un accertamento diretto da parte del collocatore. Determinante sono le considerazioni espresse dal perito in merito all’individualizzazioni di risorse residue:

" (…)

Deducibile dalla descrizione della giornata e non puramente teorica. L'A., infatti è in grado di recarsi almeno 2 volte alla settimana in palestra dove svolge un'attività fisica per circa 1 ora (a testimonianza del fatto che riesce a prendersi cura della propria persona), riesce ad occuparsi adeguatamente delle faccende domestiche, si reca tutti i pomeriggi dall'anziana madre a __________ in automobile (tragitto __________ in auto che testimonia del fatto che anche la sintomatologia ansiosa legata all'uso del proprio veicolo a motore è in regressione).

La diagnosi di sindrome fobica citata dallo psichiatra dr. __________ nel suo rapporto dello scorso mese di agosto è quindi attualmente compensata o é da considerarsi nell'ambito di una sintomatologia ansiosa quasi sempre presente in una sindrome depressiva.

L'A., oltre ad occuparsi della propria abitazione, ha le risorse necessarie per prendersi cura dell'anziana madre, portarla a passeggio, fare la spesa per lei ed in seguito rientrare a domicilio a preparare il pasto serale per il consorte.

Quanto finora descritto testimonia la presenza di un discreto funzionamento sociale e lavorativo e di una prognosi ancora non compromessa. (…)" (Doc. AI 23/6)

Di conseguenza il CPAS ha concluso:

" (…)

A nostro avviso le risorse residue dell'A. sono quantificabili nella misura di 4 ore al giorno nell'attività consueta o in altre simili di segretariato approfittando della disponibilità dichiarata dall'azienda per un ipotetico trasferimento interno. Qualora ciò non fosse concretizzabile sarebbe auspicabile un intervento dell'UAI per un aiuto al collocamento ed un riallenamento al lavoro.

Per quanto concerne le attività inerenti l'economia domestica riteniamo che l'A. non presenti limiti funzionali." (Doc. AI 23/7)

Inoltre, la perizia CPAS del 27 dicembre 2008 è stata confermata dalla dr.ssa __________ nel suo referto 2 settembre 2010 (“Segnaliamo tuttavia che l’esame peritale del collega appare chiaro e ben motivato e non abbiamo elementi per ritenere non valide le conclusioni a cui è giunto”; doc. AI 77-16).

In conclusione, rispecchiando la perizia 27 dicembre 2008 del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta da novembre 2008 un’inabilità lavorativa del 50% nella sua originaria professione ed in altre attività adeguate.

2.11. Per quel che concerne l’evoluzione dopo la perizia 27 dicembre 2008 è incontestato che l’assicurata presenti un peggioramento della patologia psichiatrica. Difatti nel referto 2 settembre 2010 la dr.ssa __________ ha ben spiegato come il quadro depressivo sia peggiorato (pp. 15 e 16, al cui testo va fatto riferimento), diagnosticando “ una sindrome depressiva ricorrente con episodio di entità grave senza sintomi psicotici con conseguente limitazione della capacità lavorativa completa a decorrere dal mese di giugno 2010” (doc. AI 77-17). Controverso è invece il momento del peggioramento.

Il mese di giugno 2010 corrisponde a quando la dr.ssa __________ ha visto l’assicurata, motivo per cui il peggioramento è oggettivabile in quel mese. Non vi sono motivi che permettono di anticipare tale momento. Questo TCA non misconosce che nel marzo 2009 la ricorrente ha perso la madre alla quale era molto legata e tantomeno del ricovero presso la Clinica __________ (23 aprile – 12 maggio 2009), circostanze che, secondo il complemento peritale 16 luglio 2009, non sono state considerate sufficienti per modificare le conclusioni della perizia 27 dicembre 2008 (doc. AI 79).

Nemmeno i certificati 2 giugno 2009 e 13 gennaio 2010 della dr. ssa __________, che segnatamente escludeva una ripresa lavorativa (doc. AI 43-18 e 62-3), permettono di concludere diversamente. Al riguardo, nella perizia 2 settembre 2010 la dr.ssa __________, facendo presente come nel rapporto 13 gennaio 2010 la psichiatra curante non aveva più riportato

  • contrariamente a quanto scritto il 2 giugno 2009 - una sindrome depressiva ricorrente, ha rilevato che:

" (…)

A tal proposito condividiamo quanto già segnalato dalla Dr.ssa __________, medico psichiatra SMR, che ha evidenziato come una diagnosi di sindrome da disadattamento, per le sue caratteristiche, si connota per un quadro clinico la cui entità e gravità non ê tale da raggiungere i criteri per soddisfare la diagnosi di un episodio depressivo maggiore, ma nemmeno lieve.

La dr.ssa __________ nel suo rapporto del 13.1.2010 come già detto, non cita il disturbo depressivo ricorrente, che rimane invece a nostro avviso il principale responsabile delle riduzioni della CL. Di ciò abbiamo potuto discutere telefonicamente con la collega, la quale ha potuto condividere la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sottolineando che la fragilità personale sottostante dell'assicurata ha assunto un ruolo determinante nello sviluppo della patologia depressiva che si è riesacerbata dopo i decessi della sorella e della madre e ha quindi assunto in questo contesto caratteristiche reattive giustificando a suo avviso, una diagnosi di sindrome da disadattamento. (…)" (Doc. AI 77/17)

La perita ha poi evidenziato come i succitati rapporti “sono privi di un esame psichico e non riportano i disturbi soggettivi dell’assicurata così con una descrizione della giornata tipo di quest’ultima che permetta di considerare un’eventuale evoluzione negativa del quadro psicopatologico sottostante” (doc. AI 77-17). Pur condividendo con la dr. ssa __________ l’importanza della vulnerabilità di base nell’organizzazione psicologica della paziente, la dr.ssa __________ ha comunque evidenziato di non trascurare "che in entrambi i rapporti la collega attesta un'incapacità di lavoro piena, ponendo nel giugno 2009 una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (senza descrivere l'entità dell'episodio depressivo osservato) e nel gennaio del 2010 una diagnosi di sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva che presuppone una gravità minore rispetto alla prima diagnosi" (doc. AI 77-18).

Pertanto essa ha concluso che “ per i periodi precedenti (alla sua valutazione, n.d.r)” consideriamo valide le conclusioni peritali del dr. __________” (doc. AI 77-18).

Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12. Per la determinazione del grado d’invalidità relativa alla parte salariata, stato 2008 (momento del miglioramento della situazione valetudinaria), con rapporto 14 aprile 2009 il consulente ha applicato il metodo ordinario (doc. AI 33).

Riguardo al reddito da valido è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

In casu, dopo aver proceduto ad una ricostruzione salariale, fondata sulle distinte salariali 2001-2006 (prima del danno alla salute; doc. AI 31-1), del salario annuo base con pensum lavorativo del 60% pari a fr. 52'893.-- (al 100% il salario annuo base sarebbe stato di fr. 88'156.--) ed aggiunto le diverse indennità cui l’assicurata aveva diritto (fr. 3'494.--), la consulente ha preso in considerazione un salario complessivo di fr. 56'387.--, corrispondente a quanto l’interessata percepirebbe senza il danno alla salute (doc. AI 33-2).

Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo costante giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso in esame, tenuto conto che nella perizia 27 dicembre 2008 l’assicurata è stata considerata abile al 50% nella sua abituale professione, la consulente ha cifrato in fr. 47'572.-- il salario conseguibile con il danno alla salute.

La consulente ha poi determinato il salario da invalido secondo le note tabelle statistiche, tenendo conto di un’esigibilità medica del 50% in attività adeguate, per giungere ad un importo di fr. 25'541.--.

Come si evince dai calcoli esposti nel succitato rapporto, l’assicurata presenta un minore discapito economico considerando la capacità residua nella sua professione. Infatti, dal raffronto di fr. 56'387.-- di reddito da valido e fr. 47'572.-- di reddito da invalido, risulta un grado d’invalidità del 16%, inferiore a quello che si otterrebbe considerando il reddito da invalido calcolato in base ai salari statistici (56'387 – 25'541 x 100 : 56'387= 56%). Per questi motivi le censure sollevate dalla ricorrente riguardo all’esigibilità in attività adeguate, all’utilizzo dei salari statistici, come pure la contestazione del mancato riconoscimento della deduzione del 25% del reddito da invalido, non sono rilevanti.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, il modo di procedere della consulente è corretto. Rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_293/ 2007 del 20 maggio 2008 pubblicata in RtiD 2009 I p. 255), in applicazione del metodo misto occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto, come si vedrà in seguito, va poi rapportato alla quota parte in attività salariata (fra le tante cfr. STCA 32.201.247 del 16 marzo 2011 e 32.2010. 155 del 21 gennaio 2011).

2.13. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e francese) prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella fattispecie, nel rapporto d’inchiesta allestito il 6 febbraio 2009 (doc. AI 28), sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 6%.

Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Del resto, nella perizia 27 dicembre 2008 non sono state riscontrate delle limitazioni riguardo all’attività casalinga.

2.14. Visto quanto sopra, ritenuta una (incontestata) ripartizione del 60% quale salariata e del 40% quale casalinga, nel 2008 l’assicurata presentava un’invalidità globale del 12%, così come esposto nel seguente specchietto riportato nella decisione 17 novembre 2009:

Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata 60% 16% 10%

Casalinga 40% 6% 2%

Grado d’invalidità globale 12%

Dal giugno del 2010, invece, considerata una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa ed un’incapacità come casalinga del 75% (cfr. inchiesta economica del 25 ottobre 2010; doc. AI 83), il grado d’invalidità complessivo è del 90%:

Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata 60% 100% 60%

Casalinga 20% 75% 30%

Grado d’invalidità globale 90 %

Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, erogata dal 1° settembre 2008, con effetto dal 1° marzo 2009, ossia tre mesi dopo il migliormamento conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI. Visto, il risorgere dell’invalidità (art. 29bis OAI), giustamente all’assicurata è stato conferito il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2010.

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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Gesetze

15

Gerichtsentscheide

38