Raccomandata
Incarto n. 32.2011.75
cs
Lugano 6 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1971, ha inoltrato il 26 marzo 2009 una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI a causa di una frattura della vertebra TH12 in seguito ad un infortunio occorsole con la slitta il 31 dicembre 2008 (doc. AI 1 e I).
B. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________ (doc. AI 22-1) ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14-1), l’UAI, con decisione del 31 gennaio 2011 (doc. A1), preavvisata dal progetto del 12 novembre 2010 (doc. AI 25-1), ha respinto la domanda, ritenuto un grado d’invalidità del 4%.
C. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione. L’interessata, dopo aver riassunto la fattispecie, contesta la perizia del dr. med. __________ (che ha accertato un’incapacità lavorativa totale di 4 mesi dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009) ed il fatto che, malgrado la numerosa documentazione prodotta, non sia stato effettuato alcun accertamento medico ulteriore. A questo scopo l’insorgente chiede un approfondimento medico specialistico, rispettivamente una nuova valutazione peritale, anche alla luce dei referti medici prodotti e, secondo l’insorgente, non presi in considerazione.
L’interessata, che ritiene necessario, visto il trauma subito, far esperire una perizia in ambito ortopedico, considera illusorio poter effettuare i movimenti cui sarebbe costretta per poter lavorare al 100% quale segretaria, ossia sedersi, alzarsi, camminare ogni mezz’ora, ritenute le esigenze, di ben altra natura, dei datori di lavoro. Anche i limitati carichi non sarebbero compatibili con l’attività di segretaria. L’insorgente non condivide neppure la valutazione circa l’attività di casalinga, poiché la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il rifacimento dei letti, lo stirare comportano una limitazione pressoché totale, così come lo stendere i panni, ciò che non sarebbe stato correttamente considerato. La ricorrente, che chiede in via principale l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione di una rendita intera ed in via subordinata il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti, domanda l’audizione del dr. med. __________, del dr. med. __________, di __________ e di __________, oltre all’allestimento di una perizia specialistica ortopedica riferita a diagnosi e conseguenze sulla capacità di lavoro (professionale/casalinga).
D. Con risposta del 24 marzo 2011, cui ha allegato l’incarto completo, l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il 21 aprile 2011 la ricorrente, dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII) una proroga, ha prodotto nuova documentazione (doc. VIII), su cui l’UAI ha preso posizione il 2 maggio 2011 (doc. X).
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
L’insorgente sostiene che l’amministrazione non ha preso in considerazione la documentazione medica prodotta e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenze del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata ha preso posizione sulla documentazione medica prodotta, affermando di averla sottoposta al Servizio medico regionale il quale ha ritenuto che non vi fossero elementi medici nuovi (doc. A1).
L’UAI ha pertanto spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali i certificati non sarebbero atti a modificare la valutazione peritale.
Nel caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Va del resto evidenziato come la ricorrente ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente, ed ha prodotto ulteriore documentazione che sarà oggetto di esame da parte di questo Tribunale.
Per cui, in ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall’allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
In concreto per stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve essere confermata. La stessa ricorrente il 18 gennaio 2010, interpellata dall’UAI per sapere in che misura avrebbe svolto un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute, ha affermato: “avrei lavorato nella misura dell’80%” (doc. AI 16-1).
L’incarico peritale è stato affidato al dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistemica, sociale e i dati soggettivi dell’assicurata, l’esame reumatologico e neurologico, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra, in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al settimo mese), tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento e sbilancio muscolare.
A proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità d’integrazione, lo specialista ha affermato:
" Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata, abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4 mesi dall’infortunio subito al rachide lombare.
E’ giustificato un periodo di inabilità lavorativa completa, per la durata di 4 mesi, a decorrere dal giorno dell’infortunio, ossia dal 31.12.2008 fino al 30.4.2009.
Nella sua ultima attività principale come impiegata di commercio, l’assicurata, risulta abile al lavoro in misura totale, con un rendimento massimo, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee da seduta ad eretta e viceversa, ogni 30 minuti, con possibilità di camminare, questo a decorrere dall’1.5.2009.
Come casalinga, giudico l’assicurata, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, a decorrere dall’1.5.2009.
La capacità lavorativa formulata come impiegata di commercio, rispettivamente casalinga, è applicabile anche per un’attività svolta a tempo parziale come è il caso dell’assicurata.” (doc. AI 22-7)
Il 7 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato che:
" (…)
In un lavoro adatto allo stato di salute, assicurata, abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4 mesi dall’infortunio subito al rachide lombare.
Come casalinga, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, a decorrere dall’1.5.2009.” (doc. AI 24-3)
In sede di osservazioni al progetto di decisione, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, qui di seguito descritta.
Con certificato del 5 gennaio 2011 il dr. med. __________, __________ di __________, ha affermato:
" (…)
Senza entrare nei dettagli del caso, riassumo brevemente che il 31.12.2008 la paziente riportava un trauma assiale del rachide dorsale da caduta con la slitta.
Si presenta in Pronto Soccorso dove vengono eseguite delle radiografie del rachide dorso lombare che mostreranno una frattura del plateau superiore di Th12.
L’esame RM da me prescritto il 19.2.2009 ed eseguito il 23.02.2009, conferma una frattura recente di tipo A.2 in Th12, su questa base si decide di procedere chirurgicamente ad una cifoplastica D12 il 03.03.2009.
Nonostante l’evoluzione clinica favorevole tengo a segnalare il decorso sia pre, che post-operatorio, particolarmente doloroso.
Ho rivisto la signora RI 1 più volte e precisamente in data:
19.02.2009 come prima visita richiesta da parte del medico curante Dr med. __________. Successivamente nei giorni 16.03.2009, 30.03.2009, 06.04.2009, 24.04.2009, 15.06.2009, 02.10.2009, 19.11.2010 e 21.12.2010, come visite ambulatoriali post-operatorio.
Nel periodo tra il 19.02.2009 e il 02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della paziente estremamente algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone, ma posso assicurare che a distanza di due anni dalla procedura chirurgica si osserva un quadro clinico caratterizzato con un grave estremo di una sintomatologia dolorosa.
Nel nostro incarto figura la somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009 con una scala del dolore VAS che si collocava a 8/10.
In questo contesto desidero segnalare che benché nelle diverse visite ambulatoriali effettuate nel corso del 2009, l’esame clinico neurologico fosse sempre stato nei limiti della norma, la paziente esprimeva una reale sofferenza fisica in relazione con il pregresso trauma.” (doc. AI 37-1)
Con certificato del 27 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista medicina tradizionale cinese, ha attestato che l’insorgente “è in trattamento terapeutico dal 9 Ottobre 2009 per importanti lombalgie” (doc. AI 37-3).
Il 17 marzo 2010 __________ ha descritto i trattamenti effettuati presso il Centro __________ nel corso del 2009:
" La paziente si presentava in data 16.01.2009 lamentando forti dolori alla zona dorsale. Esaminando visivamente il dorso della Signora RI 1 abbiamo potuto notare una fortissima contrattura nella regione dorso-lombare, soprattutto nella parte destra. La paziente si lamentava inoltre di frequenti risvegli notturni a causa di dolori insopportabili al dorso che a volte avevano delle ripercussioni anche nella zona sacrale e inguinale. Dopo alcuni trattamenti in data 16 Febbraio 2009, visto il perdurare della situazione dolorosa della Signora, insistemmo con la stessa affinché andasse nuovamente dal suo medico per richiedergli una Tac o una risonanza e comunque un’altra visita più approfondita, in quanto nutrivamo seri dubbi che si trattasse di un semplice trauma contusivo (come era stato diagnosticato al pronto soccorso, visto i dolori veramente lancinanti che alcuni movimenti provocavano). Decidemmo dunque di proseguire con i trattamenti solo dopo un’accurata diagnosi medica e visto che il medico riscontrò effettivamente una frattura, rincominciammo solo a tempo debito (dopo la completa guarigione della frattura).
Abbiamo effettuato d’accordo con la Signora RI 1 una serie di trattamenti di Kinesiologia T.F.H. per cercare di riportare la muscolatura a un suo naturale equilibrio, distensione funzionalità, constatando lievi miglioramenti alternati a nuovo riacutizzarsi del dolore al quale faceva seguito un nuovo miglioramento. A causa di questa forte contrattura che si ripresenta dopo fasi alterne di miglioramento la Signora viene a tutt’oggi regolarmente da noi per i suoi trattamenti di Kenisiologia T.F.H.” (doc. AI 37-4)
Da parte sua __________, osteopata FSO, il 2 febbraio 2010 ha affermato:
" Nel periodo compreso tra il 27.4.2009 e il 22.7.2009 la signora RI 1 ha seguito una terapia osteopatica presso il mio studio consigliata dal Dr. __________. La paziente si è sottoposta ad una cifoplastica di Th12 in data 9.3.2009 a seguito di un evento traumatico del 1.1.2009 con conseguente frattura vertebrale.
In occasione della prima consultazione osteopatica (27.4.2009) predominava a livello clinico un’importante contrattura muscolare diffusa della regione dorso-lombare, prevalentemente dalla parte dx. La paziente descriveva inoltre risvegli frequenti durante la notte per i dolori, così come riflessi dolorosi intensi a livello dell’inguine dx e della fossa iliaca dx, spesso sotto forma di fitte.
In quanto osteopata ho effettuato una serie di trattamenti mirati alla ricerca di un equilibrio funzionale della regione dorso-lombare che riuscisse ad integrare le modifiche strutturali secondarie al trauma e alle conseguenti misure neurochirurgiche.
Nel corso della terapia si sono alternati periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una sintomatologia nuovamente molto intensa. Nell’insieme la tendenza era comunque parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e cauta delle attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un miglioramento progressivo della situazione clinica.
Dopo alcuni mesi persisteva perlopiù un dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx d’intensità moderata, con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in modo meno evidente. I risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva più fitte a livello inguinale dx.
Il contesto clinico raggiunto ha permesso alla paziente di aumentare progressivamente il grado di sollecitazioni alla schiena, con purtroppo nuovi episodi di dolori più intensi. In occasione della nostra ultima consultazione (22.7.2009), nonostante i dolori discontinui, la paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della regione, legata alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a posizioni sedute prolungate.
Non ho più rivisto la paziente da luglio 2009, occasione in cui era comunque parso chiaro che il margine di manovra a nostra disposizione fosse ormai stato sfruttato. Ignoro personalmente quale sia stata l’evoluzione recente delle problematiche di cui ci siamo occupati.” (doc. AI 37-5)
Il 27 gennaio 2011 il medico SMR. Dr. med. __________, ha affermato:
" Le informazioni mediche pervenute agli atti, non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato e valutato tramite perizia reumatologica del 03.05.2010.
Si conferma rapporto medico SMR del 07.10.2010.” (doc. AI 39-1)
Il 21 aprile 2011 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VIII e allegati), tra cui, oltre a certificati già agli atti e a numerose fatture, anche uno scritto del 12 aprile 2011 del dr. med. __________, medicina generale FMH, che ha affermato:
" Si certifica che la paziente, signora RI 1, è inabile al lavoro dal 01.01.2009 a seguito della frattura della vertebra TH12, la quale comporta a tutt’oggi delle limitazioni funzionali con dolori persistenti. Parallelamente la paziente risulta essere tutt’ora inabile a tutti i lavori di casalinga pesanti e/o comportanti delle posizioni statiche. (Per ulteriori riferimenti v. anche formulario accertamento AI compilato in data 19.05.2009, segnatamente i paragrafi da 1.7 a 1.9).
Nel corso di tutte le visite effettuate presso il mio studio e più precisamente in data: 18.02.2009 (prima visita con diagnosi della frattura), 20.4.09. 30.4.09, 31.8.09, 10.11.09, 5.5.10, 29.10.10, 9.12.10, 9.3.11, ho potuto personalmente constatare una reale sofferenza fisica della paziente in relazione al trauma subito, con un decorso pre e postoperatorio estremamente algico.
La paziente attualmente alterna periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una sintomatologia nuovamente molto intensa, tanto da dover ricorrere ad analgesici molto forti e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle.
La presente dichiarazione viene redatta soltanto ora poiché la signora RI 1, a far data dall’incidente, non ha richiesto il rilascio di alcun certificato medico di inabilità lavorativa in quanto priva di un’assicurazione privata per “indennità perdita di guadagno”.
Infine, per stabilire l’eventuale grado di abilità lavorativa ad oggi, si raccomanda una visita specialistica presso un ortopedico, nello specifico, il Dr. __________, in quanto la perizia effettuata in data 27.04.2010 per conto dell’Ufficio assicurazione invalidità non corrisponde al reale quadro clinico della paziente.” (doc. A12)
L’insorgente ha inoltre prodotto una dichiarazione di numerose persone che le sono venute in aiuto successivamente all’infortunio del 31 dicembre 2008 (doc. A20).
Il medico SMR, dr. med. __________, presa visione della documentazione medica ed in particolare del certificato del 5 gennaio 2011 del dr. med. __________ e del 12 aprile 2011 del dr. med. __________ ha affermato:
" l’attuale documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in occasione della perizia dr. __________.
In considerazione del rapporto dr. __________ al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino al 2.10.2009 in considerazione della marcata sintomatologia algica.” (doc. X/Bis)
L’UAI ha rilevato che la decisione andrebbe confermata anche se si ritenesse un’incapacità lavorativa fino al 2 ottobre 2009 in luogo del 30 aprile 2009 poiché l’assicurata non raggiunge in ogni caso l’anno di attesa di incapacità lavorativa media del 40% (doc. X).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
Lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al settimo mese), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare ed è giunto alla convincente conclusione che l’interessata è totalmente capace al lavoro, dopo un periodo d’inabilità di 4 mesi.
Alla perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si lamenta l'assicurata, è stata stabilita in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica va conferita piena forza probatoria.
Circa la richiesta dell’insorgente di far capo ad un perito ortopedico in luogo del perito reumatologo, va evidenziato che il TF con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 ha già avuto modo di precisare che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Nel caso di specie, ritenuto come l’interessata sia affetta da una sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare la scelta di far allestire una perizia ad opera di un reumatologo, che si occupa delle affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i muscoli, i tendini e le ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca della medicina che si occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema osteoarticolare e delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente collegate), va confermata.
Per il resto va evidenziato che l’insorgente non ha prodotto referti medici specialistici atti a sovvertire le conclusioni peritali.
In particolare, il dr. med. __________, specialista medicina tradizionale cinese, con il certificato del 27 gennaio 2010 si è limitato ad affermare che l’interessata è in trattamento terapeutico dal 9 ottobre 2009 per importanti lombalgie (doc. AI 37-3), senza tuttavia esprimersi circa l’incapacità lavorativa della ricorrente e senza contestare in alcun modo le conclusioni peritali. Per gli stessi motivi non possono essere d’aiuto alla ricorrente lo scritto del 17 marzo 2010 (doc. AI 37-4) di ____________________, che tra l’altro non è neppure medico, il quale si limita in sostanza a descrivere i trattamenti di kinesiologia T.F.H. cui è sottoposta l’insorgente presso il Centro __________ e lo scritto del 2 febbraio 2010 dell’osteopata FSO __________i (doc. AI 37-5) che ha visto l’interessata solo fino al mese di luglio 2009 e pertanto non può in ogni caso esprimersi circa eventuali incapacità lavorative superiori all’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Del resto quest’ultimo, pur rilevando che in occasione dell’ultima visita la paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della schiena, legata alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a posizioni sedute prolungate, ha accertato che “nell’insieme la tendenza era comunque parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e cauta delle attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un miglioramento progressivo della situazione clinica. Dopo alcuni mesi persisteva perlopiù un dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx d’intensità moderata, con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in modo meno evidente. I risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva più fitte a livello inguinale dx.” (doc. A7).
Sia __________ che __________, fanno riferimento ai dolori intensi descritti dall’insorgente in seguito all’accadimento del 31 dicembre 2008. A questo proposito il Dr. med. __________, __________ di __________, nel certificato del 5 gennaio 2011, evidenzia di aver visitato l’interessata in più occasioni tra il 16 marzo 2009 ed il 21 dicembre 2010 e conferma il decorso particolarmente doloroso della patologia (doc. AI 37-1). Lo specialista, che non si esprime circa la capacità lavorativa della ricorrente, afferma che “nel periodo tra il 19.02.2009 e il 02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della paziente estremamente algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone” e che “figura la somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009 con una scala del dolore VAS che si collocava a 8/10”. Egli conferma comunque che l’esame clinico neurologico, in quel periodo, è sempre stato nei limiti della norma.
Ora, l’UAI a giusta ragione rileva che anche se si volesse ritenere che l’interessata è stata totalmente incapace al lavoro fino al 2 ottobre 2009, quando ha dovuto sopportare dolori particolarmente intensi, invece che fino al 30 aprile 2009 come stabilito dal dr. med. __________, non vi sarebbe comunque l’anno di attesa di incapacità lavorativa media del 40%.
Ne segue che neppure le affermazioni del dr. med. __________ sono d’aiuto alla ricorrente.
Infine, con certificato del 12 aprile 2011 (doc. A12), il medico curante, dr. med. __________, ha confermato la precedente valutazione del 19 maggio 2009 (allegato al doc. A12), nel senso di un’inabilità al lavoro a causa della frattura della vertebra TH12 ed ha ribadito la presenza di una reale sofferenza fisica in relazione al trauma subito con un decorso pre e postoperatorio estremamente algico, con alternanza di periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una sintomatologia molto intensa tanto da dover ricorrere ad analgesici molto forti e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle. Il curante chiede inoltre una visita specialistica presso un ortopedico, e meglio il dr. med. __________, poiché la perizia non corrisponderebbe al reale quadro clinico della paziente.
Neppure la valutazione del dr. med. __________ è atta a sovvertire le conclusioni della perizia del dr. med. __________. Infatti, per quanto concerne la presenza della sintomatologia algica e della sua influenza sulla capacità lavorativa, anche alla luce di quanto affermato dal dr. med. __________, che ha visitato la paziente in maniera regolare, va rilevato che la medesima ha avuto un’influenza sulla capacità lavorativa della ricorrente al massimo fino al 2 ottobre 2009 (cfr. doc. A9). Ciò viene confermato dal medico SMR, Dr. med. __________, il quale nella presa di posizione del 2 maggio 2011, ha evidenziato come “al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino al 2.10.2009 in considerazione della marcata sintomatologia algica” (doc. X/Bis) e viene indirettamente confermata dal fatto che l’insorgente ha seguito una terapia osteopatica fino al 22 luglio 2009 (doc. A7).
Va qui ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre, con sentenza 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 il TF ha confermato che:
" Die Frage, ob ein medizinisches Gutachten inhaltlich schlüssig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei sei, kann nur im Kontext mit der Gesamtheit der einschlägigen Akten beantwortet werden (BGE 9C_243/2010 vom 28. Juni 2011 E. 6). Wenn die Vorinstanz auf die Erfahrungstatsache verwies, dass behandelnde Ärzte im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen mitunter eher zugunsten ihrer Patienten aussagen dürften, so handelt es sich dabei um eine Richtlinie, die als solche mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) vereinbar ist (BGE 125 V 351 E. 3b Ingress S. 352). Bei der Abschätzung des Beweiswertes im Rahmen einer freien und umfassenden Beweiswürdigung müssen allerdings auch die potenziellen Stärken der Berichte behandelnder Ärzte berücksichtigt werden. Der Umstand allein, dass eine Einschätzung vom behandelnden Mediziner stammt, darf nicht dazu führen, sie als von vornherein unbeachtlich einzustufen. Die einen längeren Zeitraum abdeckende und umfassende Betreuung durch behandelnde Ärzte bringt oft wertvolle Erkenntnisse hervor. Auf der anderen Seite lässt es die unterschiedliche Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch tätigen (Fach-)Arztes einerseits und Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizinischen Experten anderseits (BGE 124 I 170 E. 4 S. 175) nicht zu, ein Administrativ- oder Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte wichtige - und nicht rein subjektiver ärztlicher Interpretation entspringende - Aspekte benennen, die im Rahmen der Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind.”
In concreto, la differenza di valutazione tra il perito ed il medico curante è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175, sentenza 9C_400/2010 del 9 settembre 2010 consid. 5.2 con riferimenti).
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di segretaria, premesso che possa alternare le posizioni da seduta ad eretta e viceversa, ogni 30 minuti, con possibilità di camminare. A questo proposito va evidenziato che questa esigenza, contrariamente all’opinione della ricorrente, non è illusoria, ma è compatibile con l’attività di segretaria (cfr. anche doc. AI 6-7) e rientra del resto nello scopo dell’AI che richiede ad ogni assicurato uno sforzo per reintegrarsi nel mondo del lavoro. Quanto ai limiti di carico accertati dal perito (doc. AI 22-9), va evidenziato che essi sono compatibili con l’attività di segretaria, giacché il precedente datore di lavoro ha evidenziato che raramente l’interessata doveva sollevare o portare pesi (cfr. doc. AI 6-7 e la domanda: “a quali sforzi fisici e psichici è/era sottoposta la persona?”).
Infine, va evidenziato che le numerose fatture prodotte con le osservazioni del 22 aprile 2011 non sono atte a dimostrare una capacità lavorativa diversa da quella accertata dall’UAI.
Ne segue che la richiesta di far allestire una perizia, così come dell’audizione del dr. med. __________, del dr. med. __________, di __________ e di __________, va respinta. Gli atti dell’incarto sono infatti sufficienti per decidere nel merito.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica il 26 novembre 2009 (doc. AI 14-1). L’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19%.
Come è già stato anticipato (consid. 4 e 5), l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e membri di famiglia che richiedono cure
%
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Spese e acquisti diversi 10
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
Pulizia dell'appartamento 10
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) l’allora TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, l’allora TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; sentenza dell’11 agosto 2003 consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (sentenza 11 agosto 2003 I 681/02 e del 28 febbraio 2003 I 685/02).
" (...)
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
30%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
6%
L’assicurata riferisce di non incontrare impedimenti per quanto concerne l’attività di cucina, perlopiù affidata al marito. Il signor __________ ama occuparsi della preparazione dei pasti e questo da sempre, anche precedentemente all’insorgere del danno alla salute dell’assicurata. La signora RI 1 ha in cucina un ruolo di assistente. Si occupa però di persona di apparecchiare e sparecchiare la tavola, di caricare e scaricare la lavastoviglie, di riordinare il piano di lavoro ed il locale tutto. Ogni compito va eseguito tenendo conto dello stato della colonna, ne risulta di conseguenza un ritmo di lavoro rallentato.
L’assicurata dichiara di occuparsi di persona anche delle pulizie a fondo della cucina, che deve però affrontare a tappe per non eccedere in sforzi e attività prolungate.
Per quanto riferito valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento, considerato il minor rendimento.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
L’assicurata riferisce di occuparsi tuttora di persona delle pulizie ordinarie della propria casa. Dichiara infatti di poter fare un po’ tutto, ma con un’autonomia limitata. Deve infatti alternare con una certa frequenza la propria postura e il lavoro al riposo.
La signora RI 1 riordina così i locali, spolvera la mobilia, rifà i letti, passa l’aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, pulisce a fondo i bagni, diluendo sull’arco della settimana le incombenze più onerose per non sollecitare oltremodo la colonna.
L’unico compito delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute, risulta essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari.
Per quanto riferito, considerato anche un minor rendimento, valuto in misura del 30% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
10%
percentuale di invalidità
1%
L’assicurata riferisce di occuparsi tuttora di persona dei necessari acquisti domestici e personali. La signora RI 1 guida un veicolo personale con cui può facilmente raggiungere negozi e centri commerciali.
La casa dell’assicurata non può però essere raggiunta direttamente in auto, il parcheggio è infatti separato dall’abitazione da una scalinata. Il marito le viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fino dentro casa. L’assicurata deve infatti evitare di sollevare e portare pesi. La gestione burocratico-amministrativa è pure compito della signora RI 1
Considerato l’impedimento nel sollevare e portare pesi e tenuto conto dell’esigibilità della collaborazione del marito, valuto in misura del 10% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
6%
L’assicurata può liberamente servirsi di un locale lavanderia ad uso esclusivo, dotato anche di asciugatrice. Non lamenta infatti impedimenti nell’occuparsi di persona dell’esecuzione pratica del bucato.
Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e riposti, per ridurre all’essenziale l’attività di stiro, oggi delegata interamente a terzi. L’assicurata riferisce infatti di non poter mantenere neanche per brevi momenti la posizione eretta e ferma. I dolori alla colonna tendono infatti in tale postura ad aumentare sensibilmente.
Non vengono riferite particolari abitudini per i lavori a maglia, cucito e simili.
Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con le limitazioni funzionali certificate medicalmente, valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento, considerata anche l’importante molte di lavoro data da una famiglia composta di cinque persone.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
In questo particolare ambito la signora RI 1 riferisce di non incontrare particolari impedimenti. Il marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura dei bambini (ad esempio per l’accompagnamento a scuola e alle attività del tempo libero o per il bagnetto serale) grazie anche al fatto di essere libero da impegni lavorativi all’esterno di casa.
Non si rilevano pertanto impedimento di sorta.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non vengono indicate attività extra-domestiche nel senso qui inteso.
La signora RI 1 segnala infatti unicamente la rinuncia a frequentare la palestra, in seguito all’insorgere dei problemi alla colonna.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
19 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari.” (doc. AI 14)
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
In sede ricorsuale l’interessata ha evidenziato che la valutazione non può essere condivisa poiché la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il rifacimento dei letti, lo stirare comportano una limitazione pressoché totale, così come lo stendere i panni, ciò che non sarebbe stato correttamente considerato.
Inoltre in sede di osservazioni ha prodotto una dichiarazione collettiva di 9 persone, tra cui il marito, che hanno affermato di essersi messi a disposizione dell’insorgente poiché, in seguito all’infortunio subito, non è stata più in grado di svolgere le seguenti incombenze in modo autosufficiente e/o continuativamente:
" (…)
Alimentazione:
preparazione dei pasti e pulizia della cucina (delegato occasionalmente)
Pulizia dell’appartamento:
rispolvero e pulizia dei pavimenti (delegato frequentemente)
pulizia dei vetri e cambio biancheria letti (delegato al 100%)
Spesa e acquisti diversi:
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali (delegato frequentemente)
scaricare la spesa dall’autovettura e metterla in ordine (delegato al 100%)
Bucato, confezione e riparazione indumenti:
lavare (delegato occasionalmente), stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. (delegato al 100%)
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia:
Innanzitutto il perito, dr. med. __________, ha posto un’incapacità lavorativa del 20% nelle mansioni di casalinga (nel senso di una diminuzione del rendimento del 20%, doc. AI 22-7) che non si discosta molto da quanto valutato dalla consulente (19%).
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili.
Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del dr. __________ ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161).
Per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari, che risultano peraltro giustificate.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Del resto, ritenuto che nella sua attività salariata l’insorgente è stata giudicata completamente abile al lavoro, e che la quota parte dell’attività di casalinga è del 20%, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro che non trova riscontro in alcun atto, un’inabilità lavorativa totale nell’esercizio dell’attività di casalinga, in applicazione del metodo misto, l’invalidità raggiungerebbe in ogni casi al massimo il 20% (80X0% + 20X100%), ciò che non darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Nel merito va comunque evidenziato che la dichiarazione prodotta per la prima volta il 21 aprile 2011 (doc. A 20) non porta elementi tali da sovvertire quanto accertato dall’assistente sociale nel corso dell’inchiesta.
La funzionaria ha infatti già preso in considerazione la necessità dell’aiuto da parte dei familiari, ed in particolare del marito (anch’egli firmatario della citata dichiarazione), nello svolgimento dei lavori domestici.
Ad esempio per quanto concerne la preparazione dei pasti, delegata occasionalmente secondo la dichiarazione di cui al doc. A20, si evidenzia che nell’inchiesta del 16 dicembre 2009 figurava già che l’attività di cucina è perlopiù affidata al marito (“L’assicurata riferisce di non incontrare impedimenti per quanto concerne l’attività di cucina, perlopiù affidata al marito. Il signor __________ ama occuparsi della preparazione dei pasti e questo da sempre, anche precedentemente all’insorgere del danno alla salute dell’assicurata. La signora RI 1 ha in cucina un ruolo di assistente”). Del resto, come visto, va presa in considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione richiede (art. 272 CC). Ciò permette di tenere conto della parziale collaborazione fornita dal marito della ricorrente, specie nelle attività domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta impossibilitata.
Anche per quanto concerne la pulizia dell’appartamento, l’assistente sociale aveva già rilevato il fatto che la pulizia dei vetri era stata delegata completamente anche ai familiari (“L’unico compito delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute, risulta essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari”), che per scaricare la spesa dall’auto il coniuge viene in soccorso (“il marito le viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fin dentro casa”) che lo stiro è delegato a terzi (“… per ridurre all’essenziale l’attività di stiro, oggi delegata interamente a terzi”), e che per la cura dei bambini il coniuge l’aiuta (“Il marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura dei bambini (ad esempio per l’accompagnamento a scuola e alle attività del tempo libero o per il bagnetto serale) grazie anche al fatto di essere libero da impegni lavorativi all’esterno di casa”). Per contro la circostanza che anche “cucire, lavorare a maglia, ecc.” è stato delegato a terzi non è decisivo nella misura in cui l’interessata al momento dell’inchiesta domestica aveva dichiarato che non vi erano “particolari abitudini per i lavori a maglia, cucito e simili”.
Certo, dalla dichiarazione del 21 aprile 2011 emergono alcune attività che sembrerebbero essere state delegate a terzi, mentre alla lettura dell’inchiesta a domicilio non lo erano (ad esempio la pulizia della cucina, rispolvero e pulizia dei pavimenti, cambio banchiera letti, pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali, lavare e stendere). Tuttavia, da una parte questo TCA non ha alcun motivo per ritenere chiaramente erronea l’inchiesta economica esperita il 26 novembre 2009 (doc. AI 14-1), d’altra parte, come già detto, anche se, per pura ipotesi di lavoro e contrariamente alle risultanze fattuali, si volesse ritenere un aumento del grado della percentuale dell’invalidità come casalinga, in applicazione del citato metodo misto, la ricorrente potrebbe al massimo raggiungere il 20% d’invalidità che non le darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Ne segue che alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi sono motivi per ritenere errata la decisione dell’UAI che va pertanto confermata.
In queste condizioni il ricorso va respinto.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti