Raccomandata
Incarto n. 32.2011.66
BS/lb
Lugano 26 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, professionalmente attiva quale estetista indipendente, nel dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute “ernie cervicali” (doc. AI 2-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una valutazione da parte del SMR (concludente per un’incapacità al lavoro del 30% dal 2 novembre 2009) ed un’inchiesta economica per persone indipendenti (che ha accertato, mediante il metodo straordinario, un grado d’invalidità del 25%) con decisione 17 gennaio 2011 (preavvisata il 23 novembre 2010) l’Ufficio AI ha respinto il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI 45).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente ricorso, inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per competenza al TCA. Contestando la valutazione medica dell’incapacità al lavoro operata dall’amministrazione, l’insorgente in sostanza ritiene che debba essere preso in considerazione il fatto che nel 2010, per motivi di salute, ha dovuto parzialmente cedere a terzi parte della sua attività con rilevanti ripercussioni dal punto di vista finanziario.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Le singole motivazioni verranno riprese, se del caso, nei considerandi in diritto.
1.5. Il 30 marzo 2011 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI).
1.6. In data 29 agosto 2011 questa Corte ha svolto un accertamento presso il SMR (IX), ricevendo risposta il 31 agosto 2011 (X). Su richiesta del Tribunale, il 12 settembre 2011 la ricorrente ha presentato delle osservazioni al succitato accertamento (XII).
Il 27 settembre 2011 il TCA ha chiesto alla ricorrente di produrre della documentazione (XIV), ricevendo risposta con scritto pervenuto il 4 ottobre 2011 (XV) e un altro datato 12 ottobre 2011 (XVI). Con scritto 20 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere osservazioni da apportare al succitato accertamento (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).
Al riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, specialista in medicina interna ed attivo presso il SMR. Con rapporto 5 agosto 2010, posta la diagnosi invalidante di cervicalgia cronica su alterazioni degenerative multi segmentali del rachide cervicale, egli ha proceduto alla seguente valutazione:
" (…)
Assicurata di 56 anni in buone condizioni generali. Alterazioni degenerative del rachide cervicale documentate in RMN, ultima valutazione eseguita il 13.3.2009. Sintomatologia dolorosa al rachide cervicale di tipo cronico. Sintomatologia che si accentua con posizioni statiche del rachide. L'assicurata dichiara di svolgere parte dell'attività lavorativa come addetta alla gestione amministrativa e organizzativa, parte dell'attività come addetta al trattamento del viso.
La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
La valutazione clinica odierna confrontata con l'obiettività del Dr. __________ eseguita nella perizia del 19.10.2009 permette di definire la situazione come invariata e stabile nel tempo. Risulta medicalmente giustificata in attività abituale come estetista, IL 50% da data 13.1.2009 al 1°.11.2009. Dal 2.11.2009 IL 30%. IL giustificata da posizioni inergonomiche frequenti, pur considerando l'alternanza di attività amministrativo/organizzativa con attività manuale. In attività rispettosa dei limiti funzionali IL 0% dal gennaio 2009.
Prognosi favorevole in senso di stazionarietà.
Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale. (…)" (doc. AI 32-5)
L’assicurata rileva come tale valutazione sia in contraddizione con quanto accertato dal dr. __________ nella perizia 19 ottobre 2009 resa per la __________, agente quale assicuratore contro gli infortuni, e confermata dal suo medico curante dr. __________ (doc. AI 23).
Nella citata valutazione infortunistica, il dr. __________, specialista in chirurgia, ha rilevato:
" (…)
in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili ad infortunio ed in presenza di notevoli alterazioni statico-degenerative del rachide già note ed indagate da tempo, tenuto conto del tempo trascorso, un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 13.01.2009 e l'attuale situazione non è più data. Siamo in presenza di un processo degenerativo progredente a livello del rachide cervicale da inquadrare nel contesto di malattia.
Uno stato sine quo ante, è da considerare raggiunto con il 31 ottobre 2009. (…)" (doc. AI 23-11)
In merito alla capacità lavorativa, egli ha evidenziato:
" (…)
vi è in atto una inabilità lavorativa in misura del 50% dal 13.1.2009.
A fronte dei soli postumi infortunistici la signora RI 1 viene dichiarata abile al lavoro in misura completa a partire dal 01.11.2009. A fronte dei soli postumi infortunistici il caso è da considerare chiuso.
Eventuali ulteriori inabilità lavorative dovranno essere poste a carico della copertura perdita di salario per malattia. (…)" (doc. AI 23-11)
Quindi, chiuso il caso dal punto di vista infortunistico il 30 ottobre 2009, il succitato medico ha valutato un’incapacità lavorativa del 50% quale conseguenza delle affezioni statico-degenerative da eventualmente porre a carico dell’assicura-zione perdita di salario per malattia, ciò che effettivamente è stato il caso (cfr. annotazioni 30 giugno 2010 dr. __________ del SMR; doc. AI 30).
Accertato che dalla perizia del dr. __________ la situazione clinica è rimasta invariata, con scritto 23 agosto 2011 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI i motivi che hanno portato il SMR a valutare un’incapacità lavorativa del 30% e perché dal 2 novembre 2009 (IX). Alla risposta data con scritto 31 agosto 2011, l’amministrazione ha allegato le annotazioni 30 agosto 2011 del dr. __________ del SMR (X) delle quali si parlerà nel prosieguo.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel caso in esame, questo TCA non può che confermare la validità della valutazione 5 agosto 2010 del SMR e questo per i seguenti motivi.
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nelle menzionate annotazioni del 30 agosto 2011 il dr. __________ del SMR ha motivato la diversa valutazione rispetto a quella operata dal dr. __________:
" (…)
La differente IL è stata da me valutata per i seguenti motivi:
Preciso che nella perizia del Dr. __________ con data 19.10.2009 non è possibile identificare limiti funzionali.
La IL 30% veniva da me definita in base alla descrizione dell'attività lavorativa svolta dall'Assicurata, attività che prevedeva mansioni organizzative, amministrative e attività di estetica addetta alla cura del viso.
Tale mansionario confrontato con i limiti funzionali dettagliatamente descritti nell'allegato alla visita SMR del 05.08.2010, "esame della funzionalità fisica" (Vedi Allegati al rapporto SMR con data 09.08.2010) permette di definire una IL non superiore al 30%.
Incapacità lavorativa medicalmente giustificata dopo la chiusura della patologia infortunistica con data 01.11.2009 (come descritto nella perizia del Dr.med. __________).
Precedentemente a tale periodo non mi è possibile dal punto di vista clinico accertare con la dovuta certezza e precisione una comorbidità tra esiti infortunistici e malattia degenerativa." (doc. Xbis)
Questa Corte non può che condividere la succitata presa di posizione del SMR. Va infatti evidenziato che la perizia del dr. __________ è stata eseguita con lo scopo di accertare l’eventuale continuazione del diritto alle indennità LAINF. Vero che egli ha accertato un’incapacità al 50% per le alterazioni statico-degenerative del rachide, ma non ha provveduto ad una valutazione delle limitazioni funzionali, così come invece eseguito dal SMR. Si rileva inoltre che i limiti funzionali accertati dal dr. __________, descritti nel relativo formulario (doc. AI 34-3), indicano in generale degli impedimenti non di grande importanza ai fini dell’esercizio dell’attività di estetista. In particolare il sanitario ha valutato lievemente ridotta l’assunzione di posizione a braccia elevate, con rotazione e la postura seduta e piegata avanti; normale la posizione eretta e piegata in avanti, inginocchiata e con ginocchia in flessione. Altrettanto normale è stata ritenuta la possibilità di mantenere le posizioni statiche sia da seduta come in piedi. Normale la manipolazione di oggetti leggeri /di precisione, lievemente ridotta per gli oggetti di peso medio. Per quanto riguarda l’impiego delle due mani, il medico del SMR l’ha valutato come possibile solo in parte; ritenendo pienamente possibile l’assunzione di posizione in equilibrio e normali gli spostamenti.
Si rileva infine che l’accennato peggioramento nel 2010 non è stato documentato dall’insorgente. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.8. Per quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI, procedendo all’indagine economica prevista per gli indipendenti, ha determinato il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4.). Come si riscontra nell’inchiesta 30 settembre 2010, a quel momento non era ancora reperibile il conto economico 2010 e quindi l’ispettore non poteva fare una valutazione della situazione economica su un lungo periodo, tenuto conto che il danno alla salute è subentrato nel mese di gennaio 2009 (mese in cui è verificato l’infortunio; doc. AI 37-6). Per l’anno 2009 egli ha comunque costatato un leggero aumento della cifra di affari, il contenimento dei salari dei collaboratori ed un utile simile agli anni precedenti. Questi sono i motivi per cui l’amministrazione non ha proceduto al raffronto dei redditi (metodo ordinario; cfr. consid. 2.3).
L’assicurata ha sostenuto che per motivi fisici a metà settembre 2010 ha ceduto metà dell’azienda, facendo presente che la tassazione 2010 è in allestimento e, una volta definitiva, verrà trasmessa al Tribunale. In particolare, nelle osservazioni 30 marzo 2011 essa ha precisato di “esibire la mia situazione 2010 dove appare chiaramente la mia diminuzione di guadagno” (VII). Con scritto 27 settembre 2011 questo TCA le ha chiesto di trasmettere copia del bilancio e del conto economico 2010 relativi alla sua ditta individuale, come pure copia della notifica di tassazione 2010 (XIV). In risposta, con scritto 27 settembre 2011 la ricorrente ha informato di aver ricevuto una proroga sino a fine novembre per l’allestimento della dichiarazione fiscale e di inviarla appena possibile, indicando a fondo pagina quale allegato “listino di prestazioni” che tuttavia non è stato prodotto (XV), nonostante sollecito telefonico (cfr. lettera 2 ottobre 2011 in cui essa sostiene che la citazione degli allegati alla lettera 27 novembre 2011 non “apparteneva” a quest’ultima; doc. XVI).
In queste circostanze, non disponendo di affidabile e rappresentativa documentazione contabile, la determinazione del grado d’invalidità mediante il metodo straordinario va confermata.
2.9. Con rapporto 30 settembre 2010 l’ispettore AI, procedendo alla determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario, ha allestito un dettagliato calcolo, ripreso nella decisione contestata, al cui tenore va fatto riferimento.
Tale calcolo va confermato. L’Ufficio AI ha infatti rettamente proceduto, su indicazioni dell’assicurata, alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente di estetista, determinando il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo così un reddito da valido e da invalido e per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).
Visto quanto sopra, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, essa non ha diritto ad una rendita AI.
Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti