Raccomandata
Incarto n. 32.2011.41
FS/sc
Lugano 10 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 dicembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 21 marzo 1995 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1966, adducendo:
" (...)
Dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, di cittadinanza __________, è entrato in Svizzera il 15.09.1989 e che non ha versato contributi all’Assicurazio-ne Vecchiaia e Superstiti per almeno 10 anni.
(…)." (doc. AI 5/1)
1.2. Nel mese di febbraio 1998 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 6/1-7).
L’Ufficio AI, con decisione 13 gennaio 1999 (doc. AI 31/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il diritto a prestazioni argomentando:
" (...)
Dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato non può più svolgere la precedente attività di operaio presso la ditta __________ a causa del danno alla salute.
Per contro risultano totalmente esigibili altre attività leggere che rispecchiano le controindicazioni mediche.
La capacità di guadagno in queste attività permetterebbe di conseguire Fr. 28'000.-- annui, i quali, confrontati con quanto conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute (Fr. 32'500.--) determinano un grado AI del 14%.
(…)" (doc. AI 31/1)
1.3. Il 16 marzo 2005 l’assicurato ha introdotto una terza domanda di prestazioni (doc. AI 33/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. AI 48/1-7) – l’Ufficio AI, con decisione 9 gennaio 2006 (doc. AI 63/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni non essendo presente alcun grado d’invalidità.
Con decisione su opposizione 23 aprile 2008 (doc. AI 89/1-7) l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione 13 febbraio 2006 (doc. AI 67/1-13) e confermato la decisione 9 gennaio 2006.
In esito al ricorso del 26 maggio 2008 (doc. AI 91/3-15) interposto, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 (doc. AI 89/1-7), questo Tribunale, con STCA del 21 aprile 2009 (doc. AI 97/1-24), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti. In particolare, avuto riguardo alle risultanze mediche, questa Corte aveva concluso che:
" (…)
Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che se, da una parte, a ragione l’Ufficio AI ha escluso un’invalidità riconducibile a problemi di natura psichiatrica e/o urologica, d’altra parte, per le ragioni di seguito esposte, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che, dopo la perizia 14 giugno 2005 del dr. __________ e prima della decisione su opposizione 23 aprile 2008, sia effettivamente intervenuto un peggioramento della situazione valetudinaria con effetto sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto di visita 7 febbraio 2006 il dr. __________ aveva già evidenziato che “(…) ultimamente si nota un ulteriore peggioramento della coxalgia che obbliga il paziente a spostarsi con l’aiuto di stampelle. Anche radiologicamente si evidenzia un peggioramento della coxartrosi. Inoltre questa problematica scompensa una nota lombaggine. Nelle condizioni attuali il paziente è da considerare completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. (…)” (doc. AI 68/20).
Questo Tribunale ritiene innanzitutto che il rapporto 7 febbraio 2006 (doc. AI 68/20), nel quale il dr. __________ ha attestato un peggioramento riscontrabile anche radiologicamente intercorso dopo la perizia del dr. __________, avrebbe dovuto essere sottoposto al perito dr. __________.
Questo vale a maggiore ragione visto che nella perizia 14 giugno 2005 il dr. __________, dopo aver espresso la seguente prognosi “(…) ho preso particolarmente tempo per cercare di convincere il paziente di sottoporsi ad un intervento di protesi alle anche che sicuramente potrebbe alleviare notevoli dolori al paziente e migliorare la qualità della vita. Ritengo quindi che in futuro il paziente si ripresenterà dal suo ortopedico per discutere dell’opportunità delle protesi alle anche. (…)” (doc AI 48/4) ha osservato che “(…) ritengo che questo paziente possa beneficiare sostanzialmente di un intervento di protesi alle anche che potrebbe ridurre notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della vita e permettergli una scelta decisamente più ampia nell’ambito delle attività lavorative. (…)” (doc. AI 48/7)
È vero che il dr. __________, nelle annotazioni 3 marzo 2006 (doc. AI 72/1-2), riferendosi al rapporto 7 febbraio 2006 del dr. __________ ha osservato che “(…) egli ritiene genericamente l’assicurato inabile al 100% per qualsiasi attività. […] dal punto di vista ortopedico ritengo la perizia del dr. __________ completa, da chiedersi l’esigibilità, secondo me data, dell’impianto protesi (…)” (doc. AI 72/2). Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in ortopedia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto specialistico del chirurgo ortopedico curante non era di competenza del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Va qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nelle annotazioni 12 aprile 2005, aveva già osservato che “(…) l’affezione presente ha un carattere evolutivo e un certo peggioramento è da aspettare. (…)” (doc. AI 39/1), che il dr. __________, nel rapporto medico 20 aprile 2005 (doc. AI 44/1-5), ha descritto uno stato di salute suscettibile di peggioramento e che il dr. ____________________, FMH in medicina generale, nel rapporto 25 luglio 2005 indirizzato alla __________i (doc. 2/7-11 dell’incarto cassa malati) ha concluso che “(…) senza un’operazione chirurgica di protesi dell’anca, dapprima a destra e quindi verosimilmente a sinistra, la prognosi a medio-lungo termine è cattiva, sia per quanto riguarda la sintomatologia, sia per la capacità lavorativa. Sarebbe auspicabile a questo punto la decisione per un intervento di protesi dell’anca, pur considerando la giovane età. Le operazioni ad entrambe le anche porterebbero verosimilmente il paziente ad un’abilità completa in un’attività medio-leggera nell’arco di circa un anno. (…)” (doc. 2/10-11 dell’incarto cassa malati).
Il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici appare necessario anche avuto riguardo al fatto che il dr. ____________________, nel rapporto 27 aprile 2007 indirizzato all’Ufficio AI (IX/1, rapporto che non risulta nemmeno essere stato sottoposto ai medici SMR), ha attestato che:
" (…)
Ultimamente si nota un netto peggioramento della coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a spostarsi, anche per breve distanza. La deambulazione è effettuata con un’importante zoppia. Dal punto di vista terapeutico vi è una chiara indicazione ad una protesi totale delle anche, che però al momento viene rimandata, vista la giovane età del paziente.
Purtroppo, nonostante l’esecuzione di una fisioterapia intensiva, sia la coxalgia che la lombaggine persistono.
Ritengo quindi che il mio paziente presenta un netto peggioramento del suo stato di salute e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso.
A mio avviso risulta completamente inabile al lavoro dal 7.03.05 ed è impensabile che possa svolgere un’attività lavorativa anche sedentaria in queste condizioni. (…)." (IX/1)
Il dr. __________, nel rapporto 7 maggio 2008 indirizzato all’Ufficio AI (IX/2), ha poi ribadito che:
" (…)
Ripeto come già scritto nella lettera 27.04.07, che ultimamente si nota un netto peggioramento della coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a spostarsi anche per brevi distanze.
Questo è l’elemento nuovo, ossia il peggioramento della patologia preesistente (necrosi testa femorale bilaterale). Questo può essere dimostrato radiologicamente. Infatti ho eseguito in data odierna una nuova RX del bacino che dimostra un peggioramento confronto all’indagine eseguita nel 2006, ossia un peggioramento della coxartrosi.
Quindi è completamente falso che la lettera del 27.04.07 non apporta alcun elemento nuovo. Il peggioramento si è riscontrato in questo ultimo anno. Qualsiasi medico (anche non specialista) che prende visione delle RX del bacino del paziente, potrà certificare che la coxartrosi bilaterale su necrosi delle teste femorali è gravissima. Su base a queste RX si potrebbe chiedersi come fa ancora il paziente a camminare.
Quindi confermo che il signor RI 1 presenta un netto peggioramento del suo stato di salute da quando è stato visto dal Dr. __________ e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso non essendo più in grado di spostarsi anche per brevi distanze, senza forti dolori.
(…)" (IX/2)
Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale con richiesta della documentazione radiologica menzionata dal dr. __________ nei suoi certificati, aggiornamento della situazione valetudinaria per quanto attiene alle patologie ortopediche e lombari e valutazione della capacità lavorativa nel tempo, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Va qui infatti evidenziato che il giudizio di abilità lavorativa al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti è stato confermato dall’amministra-zione, mediante il provvedimento contestato del 23 aprile 2008, sulla base della perizia eseguita dal dr. __________ il 14 giugno 2005, e quindi, quasi tre anni prima.
In questo senso la domanda di essere sentito e la richiesta di una perizia ortopedica, formulate con il ricorso, sono superate dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
(…)" (doc. AI 97/18-21)
1.4. Viste le risultanze delle perizie 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI 113/1-7), 5 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-11), 21 giugno 2010 della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 119/2-15) e sulla base dei rapporti medici 26 aprile e 19 luglio 2010 e delle annotazioni 14 e 27 dicembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 114/1-4, 120/1-3, 130/1 e 133/1), nonché del rapporto 14 settembre 2010 dei consulenti in integrazione (doc. AI 123/1-4 e tabelle con allegati sub doc. AI 121/1-13), con decisione 28 dicembre 2010, preavvisata con progetto 26 ottobre 2010 (doc. AI 124/1-3), l’Ufficio AI ha negato nuovamente all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 134/1-3).
1.5. Contro questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, la reintegrabilità sul mercato del lavoro e il reddito da valido, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a prestazioni nella misura più ampia possibile.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e, per quanto attiene quella economica, osservato, in particolare, che “(…) la consulente in integrazione professionale __________, tenendo conto delle risultanze mediche, ha elencato degli esempi di attività esigibili che l’assicurato potrebbe ancora svolgere ed ha poi ritenuto una riduzione del 24% (per attività leggere e altri fattori di deduzione) da operare sul reddito ipotetico da invalido. […] Nel caso di specie, la consulente in integrazione ha correttamente considerato il salario da valido di CHF 33'600.-- indicato nel questionario completato dal datore di lavoro in data 23.06.2005 (doc. 52 incarto AI) e ritenuto nella sentenza del TCA del 21.04.2009 (incarto 32.2008.101 – consid. 2.10), cresciuta incontestata in giudicato. (…)” (VI) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con scritto 4 aprile 2011 – trasmesso per conoscenza all’Uffi-cio AI (IX) –, richiamata la perizia 19 aprile 2010 del dr. __________, l’assicurato ha chiesto “(…) che venga esperito, quale ulteriore mezzo di prova, un accertamento peritale in merito al nuovo problema di artrosi della colonna cervicale, alla statica ed ai peggioramenti segnalati dal dr. med. __________. Specificatamente in relazione all’artrosi il dr. med. __________ esprime la necessità di una miglior indagine. (…)” (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la terza domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 16 marzo 2005.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a prestazioni nella misura più ampia possibile.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
2.7. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA di rinvio del 21 aprile 2009 (doc. AI 97/1-24 e consid. 1.3) – l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici.
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nella perizia 11 aprile 2010 (doc. AI 113/1-7) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) Grave osteonecrosi delle teste femorali bilateralmente. Stato dopo intervento di ernia discale S1 con radicolopatie e sindrome parziale della cauda equina. Buon risultato dopo l’intervento. Attualmente non segni neurologici evidenziabili. Presenza di spondilartrosi ed uncartrosi cervicale con ernia intra-foraminale della radice C6 a destra e minor misura della radice C4 a destra (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) Depressione psichica e problemi urologici già indagati dal Dr. __________ (…)” (doc. AI 113/3) – ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (…)
Rispetto alla visita del 2005 si nota un peggioramento per quanto riguarda la sintomatologia algica delle anche. Come già detto dal prof. __________ sembra che la problematica a livello della schiena sia più di origine statica e quindi dipende dalla cattiva deambulazione e cattiva postura.
Non si reperiscono problemi di carattere neurologico attuale agli arti inferiori.
Come novità vi è questa artrosi della colonna cervicale con irritazione della radice C6 e C4 a destra che secondo il mio parere deve essere meglio indagata mediante un esame neurologico ed eventualmente neurochirurgico da parte del prof. __________ o da parte del Dr. __________.
Ho ancora a lungo discusso con il paziente l'opportunità di un intervento protesico. Personalmente non mi sento assolutamente d'accordo con l'opinione del Dr. __________ il quale sostiene che giustamente vista la giovane età del paziente questo intervento debba essere ulteriormente procrastinato.
Secondo me non ha alcun senso aspettare i prossimi 20 anni con un paziente in uno stato così sofferente per porre l'indicazione a l'intervento protesíco e quindi consigliare il paziente in tal senso.
È evidente che comunque la decisione spetta al paziente stesso.
(…)" (doc. AI 113/3-4)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha rilevato:
" (…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
. a livello psicologico e mentale
Come già espressomi a livello psicologico e mentale il paziente è fortemente restio a sottoporsi ad un intervento chirurgico in quanto ha veramente paura che si manifestino delle complicazioni che possono peggiorare lo stato di salute piuttosto che migliorarlo.
. a livello fisico
Come già detto il paziente non è più abile ad effettuare attività pesanti.
. nell'ambito sociale
Non a me noti.
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
II paziente non può più svolgere l'attività finora effettuata in particolare come già detto l'attività di magazziniere, pizzaiolo, operaio.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
Il paziente ha una capacità normale di sollevamento di pesi fino a 5 kg ma ridotta per quanto riguarda il trasporto degli stessi.
Anche per i pesi da 6 a 10 kg il paziente potrebbe anche sollevarli ma è molto ridotto nel trasporto degli stessi. Non può più sollevare e trasportare pesi oltre gli 11 kg. Ha una capacità normale di sollevare pesi fino a 5 kg sopra le spalle, ridotta per quanto riguarda il sollevamento di pesi superiore ai 5 kg.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda lavori leggeri e di precisione mentre ridotto, nell'attività media ed è praticamente inabile ad effettuare lavori pesanti di manovalanza e lavori molto pesanti.
La rotazione della mano risulta normale.
Il paziente è ridotto nelle attività che lo costringono ad elevare le braccia in quanto ciò comporterebbe anche una retropulsione della testa ciò che attualmente non è possibile.
E' ridotto fino a molto ridotto nelle attività che comportano una rotazione del busto, molto ridotto nella posizione seduta e piegata in avanti. Esigua la possibilità di mantenere la posizione eretta e piegata in avanti. Ridotta la posizione inginocchiata così come la posizione con ginocchia inflessione.
Il paziente ha una capacità ridotta di mantenere la posizione seduta in quanto dopo 1 ora deve sgranchirsi le gambe e la schiena.
Molto ridotta la capacità di mantenere la posizione eretta.
Per quanto riguarda gli spostamenti il paziente può spostarsi normalmente fino a 50 metri. Lievemente ridotta oltre i 50 metri. Esigua per i tratti lunghi e su terreno accidentato come salire e scendere le scale.
Nulla la possibilità di salire su ponteggi e scale e pioli.
È evidente che questi spostamenti sono possibili soltanto in assenza di dolori acuti. L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente mentre solo in parte è possibile il bilanciamento e l'equilibrio.
2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?
Riporto quindi qui quanto già espresso in occasione della visita del 2005 nel senso che se si tratta di una attività di compravendita di auto usate risponderei di sì.
2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
4-6 ore al giorno.
2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Si.
2.6 Se si, in che misura?
Il paziente come già espresso può effettuare dei brevi giri in macchina in prova con i clienti. Non ha grossa difficoltà a mostrare la macchine da vendere ed effettuare attività di carattere amministrativo. Non è abile al carico e scarico di macchine sul carro attrezzi.
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 8.3.2005.
2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Il paziente con il tempo ha avuto un peggioramento della situazione delle anche con comparsa di problemi al collo con una diminuzione del raggio di azione soprattutto diminuzione della capacità di stare seduto ed eretto.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Sì.
1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
Come già espresso il paziente potrebbe essere adibito ad attività parzialmente sedentarie che tuttavia non lo costringono a mantenere la posizione seduta oltre 1 ora e non lo costringono a camminare per lunghi tragitti su terreni sconnessi e portare pesi.
Ritengo che l'attività di compra-vendita auto con le limitazioni sopra descritte sia ancora attuabile.
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Tutte le attività nei limiti sopra descritti.
(…)" (doc. AI 113/4-6)
Il perito ha poi espresso la seguente osservazione:
" (…)
L'assicurato ha dimostrato un’importante rivalsa verso l'amministrazione con un protrarsi della presa di posizione da parte dell'Al non accettabile.
La sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni risulta datata 21.4.2009 e la richiesta della nuova perizia ha avuto luogo soltanto in data 8.3.2010 cioè a distanza di un anno. Il paziente è ben consapevole che potrebbe eventualmente svolgere delle piccole attività molto leggere, riferisce tuttavia che in questa situazione probabilmente o anzi sicuramente non vi sarebbe nessuno che lo assumerebbe anche a tempo parziale. Ritiene quindi che anche la valutazione dell'Al che il paziente potrebbe svolgere una attività tipo imballaggio-magazziniere o controllo in fabbrica non farebbe altro che spostare la problematica dell'assic. Invalidità all'assicurazione disoccupazione ed eventualmente successivamente all'assistenza sociale.
Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo senso con il paziente.
Per quanto riguarda l'esigibilità e i rischi di un intervento di una protesi delle anche, penso che l'intervento sia esigibile nel senso che statisticamente oggi giorno l'intervento di protesi alle anche in un paziente sano dal punto di vista generale non comporta rischi eccessivamente elevati ed è diventata praticamente una routine.
Non si può sottacere comunque che in qualsiasi tipo di intervento i rischi siano sempre "dietro l'angolo" soprattutto in questi interventi impegnativi.
Ricordo qui l'infezione post-operatoria, la trombosi, l'embolia polmonare per citarne soltanto alcuni. Rischi tuttavia contenuti mediante profilassi antibiotiche e tromboemboliche che riducono questi rischi veramente al minimo.
Sono comunque convinto che un intervento di protesi potrebbe sicuramente migliorare lo stato di salute dell'assicurato non soltanto alle anche ma a quanto sostiene anche il prof. __________ potrebbe migliorare anche la componente algica della schiena.
È evidente quindi che in seguito all'impianto delle protesi delle anche e quindi in seguito alla scomparsa delle algie delle anche e una migliore motilità ciò comporterebbe un aumento della capacità lavorativa che permetterebbe al paziente di riprendere la sua attività di compra-vendita delle auto probabilmente in misura del 100%.
Oggi giorno si vedono pazienti anche in età decisamente superiori a quelle del paziente che con protesi vanno in montagna, sciano, vanno a caccia e praticano lavori anche relativamente pesanti senza nessuna limitazione.
(…)" (doc. AI 113/7)
Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 26 aprile 2010 (doc. AI 114/1-4), ha quindi indicato il seguente procedere: “(…) – complemento peritale tramite perizia psichiatrica centro peritale che dovrà stabilire se vi è patologia psichiatrica che potrebbe rendere non esigibile l’intervento alle anche – perizia neurologica dr. __________ per chiarire se dal lato neurologico l’esigibilità ortopedica viene ulteriormente ridotta (…)” (doc. AI 114/3).
Il dr. __________, FMH in neurologia, nella perizia 5 luglio 2010 (doc. AI 117/1-11) – posta la diagnosi di “(…) – coxartrosi bilaterale delle anche, dopo necrosi asettica delle teste femorali – brachialgie parestetiche destre su incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale – esiti di lesione del nervo cutaneo laterale del femore, dopo intervento a livello dall’ala illiaca destra – cervicalgie su alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale – modica sindrome lombo vertebrale residuale in stato da intervento per ernia discale L5-S1, senza segni di sofferenza radicolari persistenti ai membri inferiori (…)” (doc. AI 117/4) –, ha rilevato:
" (…)
AI momento attuale assenza di sindrome lombo-vertebrale maggiore, nessun segno radicolare irritativo o tantomeno deficitario ai membri inferiori, leggera limitazione del rachide cervicale in presenza di alterazioni statico-degenerative abbastanza importanti, senza però segni di sofferenza radicolare cervicale né midollare.
Brachialgie parestetiche su compressione cronica del nervo mediano destro al canale carpale, patologia abbastanza frequente legata spesso all'attività pesante o alla presenza di tenosinoviti, oltre ad un aumento ponderale ed a fattori metabolici.
Ipestesia sulla faccia antero-laterale della coscia destra nel territorio di innervazione del nervo cutaneo laterale del femore, nervo probabilmente leso o coinvolto in rimaneggiamenti cicatriziali, in seguito all'intervento di spongiosa dall'anca destra.
Attualmente il nervo non è particolarmente doloroso né presenta parestesie fastidiose. È possibile che inizialmente abbia provocato delle disestesie.
La problematica principale dell'Assicurato sono le coxartrosi bilaterali, con importante impedimento della marcia, per le quali penso che un intervento di protesi totale sia la soluzione finale. Per la compressione del canale carpale, per il momento, consiglierei una terapia conservativa (stecca notturna, applicazione locale di AINS, impacchi ghiacciati, evitare attività ripetitive con il braccio).
Se la situazione peggiora bisognerà ricontrollare I'ENG, in previsione di un eventuale intervento di decompressione.
Nessun segno clinico né elettroneuromiografico per una sofferenza radicolare C6 destra. Al momento attuale nessun segno nemmeno irritativo.
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
A livello psicologico l'Assicurato si sente sicuramente invalido, limitato negli spostamenti.
A livello fisico, difficoltà di deambulazione, dolori a livello delle anche, ripercussioni statiche anche a livello del bacino, del rachide lombo-sacrale.
Come ultima professione l'Assicurato ha iniziato con la moglie un commercio di auto usate, in questa attività potendosi alzare e sedere a discrezione, probabilmente ha potuto lavorare nella misura del 50% fino al 2005.
Attualmente la problematica delle anche, secondo il Dottor __________ è peggiorata dal punto di vista radiologico ed anche clinico, l'Assicurato può senz'altro aver problemi nel rimanere a lungo seduto oltre a non potersi muovere con facilità, salire e scendere le scale.
Dal punto di vista strettamente neurologico, per la problematica lombo-sacrale cervico-vertebrale e per le brachialgie parestetiche, presenta un'incapacità lavorativa non superiore al 15%. Come già detto la problematica maggiore è a livello della coxartrosi e deve essere valutata da uno Specialista Ortopedico.
Una limitazione della capacità di lavoro di almeno 20% è sicuramente presente fra il 1995 e il 1997, quando fu operato a livello lombo-sacrale e alle anche.
Dal punto di vista strettamente neurologico la situazione à livello lombo-sacrale è migliorata da prima dell'intervento, la problematica a livello del canale carpale si è sviluppata nel corso di questi anni e al momento non è grave.
In caso di peggioramento può essere risolta con un intervento.
Come già detto per le cervicalgie la sindrome lombo-vertebrale residuale, con leggera limitazione funzionale e la problematica del canale carpale, l'Assicurato non presenta un'incapacità superiore al 15%, in una professione non eccessivamente pesante (prima lavorava come magazziniere).
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE:
Come già detto la problematica maggiore è a livello ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo esprimersi con precisione.
L'Assicurato può sicuramente avere benefici da un intervento di protesi totali a livello delle due anche, come già proposto a suo tempo dal Dottor __________.
L'Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi attività dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortpedico.
Non ho riscontrato problemi psichici, il problema urologico è già stato risolto a suo tempo.
(…)" (doc. AI 117/5-7)
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nella perizia 21 giugno 2010 (doc. AI 119/2-15) non hanno posto nessuna diagnosi psichiatrica e hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
Si tratta di un uomo originario del __________ giunto in Svizzera inizialmente come asilante politico, da anni cittadino svizzero, ben adattato al contesto sociale.
Ha conseguito la formazione professionale di elettricista attività svolta per brevissimo tempo in Patria. In Svizzera ha lavorato come operaio, magazziniere e commerciante di auto usate.
Dall'esplorazione psichiatrica, da quanto da lui riferito, da quanto contenuto nell'incarto, non emerge alcuna patologia psichiatrica che possa interferire sulla sua capacità lavorativa o che abbia influenza sulla patologia fisica di cui è affetto.
Non si rilevano elaborazioni istrioniche della sindrome dolorosa di origine organica di cui è affetto, né la stessa è associata a conflitti emozionali; non vi è un marcato incremento del sostegno o dell'attenzione di cui è fatto oggetto a livello familiare o medico.
Non si evidenzia una causa psicogena dei dolori.
Non presenta attualmente un'alterazione del tono dell'umore in senso depressivo e non ha presentato episodi depressivi franchi così classificabili secondo I'ICD 10, né è affetto da sindrome depressiva ricorrente.
Non ha presentato e non presenta una distimia.
Non presenta sindromi nevrotiche, né sindromi somatoformi: non è rintracciabile nella sua storia la comparsa ripetuta di sintomi somatici, né di continue richieste di indagini mediche malgrado ripetuti esiti negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non abbiano una base fisica.
Non presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente, né una nevrastenia.
Non presenta un disturbo di personalità classificabile secondo I'ICD 10.
Non presenta un disturbo delirante (il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti (non presenta deliri di controllo, né di influenzamento, né di altro tipo, idee fisse o prevalenti, non vi sono turbe percettive). Le capacità cognitive sono conservate, non presenta un deficit intellettivo.
E' in grado di capire il tipo di intervento proposto (protesi alle anche): lo stesso gli è stato delucidato ed è al corrente delle eventuali complicazioni.
Il suo rifiuto a sottoporsi a tale intervento deriva dal fatto di non avere garanzie della scomparsa della coxalgia bilaterale e della rachialgia e del recupero totale della capacità di deambulazione e di movimento.
Secondo il periziando ha avuto una patologia lombare, è ora affetto da una patologia delle anche e lamenta problemi dolorosi al rachide cervicale e lombo-sacrale. Il suo corpo è da lui vissuto un corpo non "sano" e non ritiene di avere possibilità di recupero; teme anzi un eventuale sviluppo di un'altra patologia all'apparato locomotorio.
Non ha alcuna progettualità per un recupero di sé in ambito lavorativo: ritiene infatti a questo riguardo di essersi adoperato al massimo per poter esercitare un'attività lavorativa confacente ai disturbi da lui presentati.
Ritiene di dover essere indennizzato a livello economico dal'assicurazione invalidità in quanto impossibilitato a lavorare a causa delle malattie di cui soffre.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Nessuna limitazione: il periziando non presenta menomazioni a livello psicologico e mentale che possano interferire sulla capacità di lavoro.
1.2 a livello fisico
Non di mia competenza.
1.3 nell'ambito sociale
Nessuna patologia o deficit interferente con l'utilizzo delle sue capacità in ambito sociale.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Il periziando non presenta menomazioni dal punto di vista psichiatrico che possano interferire sull'attività lavorativa.
2.1 come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì, al 100% dal punto di vista psichiatrico.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
No, dal punto di vista psichiatrico.
2.5 Se sì, in che misura?
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Nessuna limitazione della capacità di lavoro dal punto di vista psichiatrico.
2.7 Qual è stata da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Non fa al caso.
Sì, in quanto il periziando non presenta patologie psichiatriche interferenti sulla capacità lavorativa e sulle sue capacità relazionali: ha dimostrato finora buone risorse personali che ha saputo applicare in ambito familiare, sociale e lavorativo.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione,
Sì, dal profilo psichiatrico, tuttavia il periziando esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento di integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione sarebbe probabilmente volto al fallimento.
1.1. Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda
l'abitudine al processo lavorativo
l'esercizio di capacità sociale di base
l'utilizzazione delle risorse disponibili
Sì, il periziando può essere sottoposto a qualunque provvedimento di integrazione professionale. Dal punto di vista psichiatrico non necessita di interventi di questo tipo non presentando alterazioni dell'abitudine al processo lavorativo e dell'esercizio di capacità sociali di base né di deficit dell'utilizzo delle risorse disponibili.
1.2 Se no, la preghiamo di darcene ragione
Non fa al caso dal punto di vista psichiatrico.
2.1 Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici)?
2.2 Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Sì, è abile al 100% al punto di vista psichiatrico in qualsiasi attività.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?
II posto di lavoro non deve rispondere di esigenze particolari, né bisogna tener conto di attività particolari.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Non fa al caso.
3.3 É constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
No.
3.4 Se sì, in che misura?
3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Non fa al caso.
(…)" (doc. AI 119/12-15)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 19 luglio 2010 e le annotazioni 14 e 27 dicembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 120/1-3, 130/1 e 133/1) e considerato il rapporto 14 settembre 2010 dei consulenti in integrazione (doc. AI 123/1-4 e tabelle con allegati sub doc. AI 121/1-13) – con decisione 28 dicembre 2010 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 134/1-3).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le suesposte dettagliate e convincenti perizie 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI 113/1-7), 5 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-11) e 21 giugno 2010 della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 119/2-15). In esse è stato debitamente tenuto conto di tutte affezioni di cui soffre l’assicurato, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa, dal marzo 2005, del 60% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso la benché minima documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei periti.
2.9.1. Per quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione del dr. __________ le cui conclusioni sono state fatte proprie dal dr. __________, medico SMR, nei rapporti 26 aprile e 19 luglio 2010 (doc. AI 114/1-4 e 120/1-3).
L’insorgente fa riferimento ai rapporti 27 aprile 2007 (doc. AI 105/2), 7 maggio 2008 (doc. AI 105/3) e 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1), redatti all’attenzione dell’Ufficio AI, nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha confermato un peggioramento progressivo della coxalgia bilaterale, ritenuto giustificato rimandare l’intervento di protesi alle anche vista la giovane età del paziente e attestato un’incapacità totale al lavoro dal 7 marzo 2005.
Al riguardo va rilevato che è proprio avuto riguardo, tra l’altro, anche ai rapporti 27 aprile 2007 e 7 maggio 2008 del dr. __________ che questo Tribunale, con la STCA del 21 aprile 2009, ha annullato la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 1.3).
L’ulteriore rapporto 18 settembre 2009 (doc. AI 105/1 con il quale il dr. __________ ha confermato i sopra menzionati precedenti rapporti) unitamente all’esame RM-colonna cervicale del 01.12.2009, sono stati presi in considerazione dal dr. __________ nella perizia 19 aprile 2010 in cui egli ha proceduto ad un’accurata e esaustiva valutazione, concludendo per una capacità lavorativa del 60% (nella precedente perizia 14 giugno 2005 sub doc. AI 48/1-7 lo stesso perito l’aveva invece ritenuta del 100%) in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti dal marzo 2005.
Le conclusioni del dr. __________, seppur divergenti, non apportano nuovi elementi oggettivi che siano stati ignorati dal dr. __________ e vanno quindi essenzialmente intese nel senso di una diversa valutazione del quadro clinico e delle sue conseguenze sulla capacità di lavoro. Occorre qui ricordare il valore di prova ridotto delle certificazioni del medico curante, anche se specialista (cfr. consid. 2.8).
Questo Tribunale non ha dunque alcun motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________.
2.9.2. Dal punto di vista neurologico – l’Ufficio AI, visto che il dr. __________ nella perizia 19 aprile 2010 ha evidenziato che “(…) come novità vi è questa artrosi della colonna cervicale con irritazione della radice C6 e C4 a destra che secondo il mio parere deve essere meglio indagata mediante un esame neurologico ed eventualmente neurochirurgico da parte del prof. __________ o da parte del __________. (…)” (doc. AI 113/4), ha predisposto un accertamento specialistico in quest’ambito (cfr. doc. AI 114/3) – il dr. __________ ha concluso che “(…) come già detto la problematica maggiore è a livello ortopedico, lascerei ad uno Specialista di questo campo esprimersi con precisione. L’Assicurato può sicuramente avere benefici da un intervento di protesi a livello delle anche, come già proposto a suo tempo dal Dottor __________. L’Assicurato è sicuramente capace di lavorare in qualsiasi attività dove non debba rimanere a lungo in posizione eretta, spostarsi in continuazione, salire scale né rimanere a lungo seduto. Lascerei tuttavia il giudizio finale di incapacità lavorativa ad uno Specialista Ortopedico. (…)” (doc. AI117/7). Questa valutazione è stata confermata dal dr. __________ che, nel rapporto medico 19 luglio 2010 (doc. AI 120/1-3), ha evidenziato come “(…) dalle perizie risulta impedimento primariamente derivante dalla problematica delle anche (…)” ritenuto che “(…) cervicalgie e sindrome lombo vertebrale residuale portando ad una leggera limitazione funzionale non superiore al 15% quale magazziniere (…)” (doc. AI 120/3).
Questa Corte non ha motivo di distanziarsi neppure dalla succitata valutazione del dr. __________ che, come detto, é stata confermata anche dal medico SMR. In questo senso, la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto venga esperito un ulteriore accertamento peritale in merito al nuovo problema di artrosi della colonna cervicale, alla statica ed ai peggioramenti indicati dal dr. __________ (cfr. consid. 1.7), va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 17 dicembre 2010 (doc. AI 131/2-4) nel quale il dr. __________, FMH in neurologia, poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa concludendo che “(…) credo che l’atteggiamento antalgico evidente del paziente lungo tutta la colonna vertebrale con l’utilizzo non fisiologico della muscolatura e di conseguenze contratture a catena è presumibilmente il motivo principale dei dolori accusati. In tal senso vedrei indicato un approccio riabilitativo stazionario presso la Clinica di __________ e chiedo ai colleghi che ci leggono in copia di convocare il paziente direttamente. L’obiettivo del trattamento riabilitativo è principalmente un decondizionamento muscolare con miglioramento della postura corporea, sicuramente molto influenzata anche dalla problematica ad entrambe le anche. (…)” (doc. AI 131/4).
In merito il dr. __________, nelle annotazioni 27 dicembre 2010, ha rilevato che “(…) dall’attuale rapporto del 17.12.2010 del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia neurologica del dr. __________ del 5.7.2010 (…)” (doc. AI 133/1).
2.9.3. Riguardo alla valutazione psichiatrica il TCA non ha motivo per scostarsene; tale valutazione non è del resto stata smentita da alcun certificato medico-specialistico attestante delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa.
2.10. Quanto alla censura sollevata al punto 3 del ricorso: “(…) il grado di occupazione prospettato dall’Ufficio AI non corrisponde alla realtà dei fatti: il medesimo è solo teorico poiché l’assunzione da parte di un datore di lavoro di una persona con le limitazioni del signor RI 1 è in concreto esclusa. In relazione al carattere ipotetico di una ripresa del lavoro vengono qui richiamate le osservazioni del dr. med. __________ “Il paziente è ben consapevole che potrebbe eventualmente svolgere delle piccole attività molto leggere, riferisce tuttavia che in questa situazione probabilmente o anzi sicuramente non vi sarebbe nessuno che lo assumerebbe anche a tempo parziale. Ritiene quindi che anche la valutazione dell’AI che il paziente potrebbe svolgere un’attività tipo imballaggio-magazziniere o controllo in fabbrica non farebbe altro che spostare la problematica dall’assicu-razione invalidità all’assicurazione disoccupazione ed eventualmente all’assistenza sociale. Penso che personalmente mi trovo consenziente in questo senso con il paziente.” (perizia medica 19 aprile 2010, dr. med. ____________________, pagina 7). (…)” va rilevato quanto segue.
La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei consulenti in integrazione che, nel rapporto 14 settembre 2010 (doc. AI 123/1-4) – ritenuto il danno alla salute e i relativi impedimenti nonché limitazioni –, per quanto riguarda le attività esigibili senza (ri)formazione specifica, hanno indicato che “(…) sul piano pratico l’A. potrebbe accedere ad attività di tipo semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o di esercizio. A titolo d’esempio in pratica si possono ritenere indicate le attività relative all’industria orologeria e micromeccanica in generale, rispettivamente le attività di produzione del settore secondario usualmente assegnate a personale femminile (industria farmaceutica, alimentare, dolciaria, della calzatura etc.): attività semplici o poco diversificate (nessuna qualifica o semi-qualifica elementare). (…)” (doc. AI 123/2-3).
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’60%, nonostante il danno alla salute.
Questo Tribunale – ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’ammini-strazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – non ha nemmeno motivo per non considerare la conclusione dei consulenti in integrazione secondo la quale “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado d’incapacità [ndr. recte: capacità, cfr. doc. AI 122/1] lavorativa del 62% e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale. (…)” (doc. AI 123/4).
Giova qui ricordare che anche la dr.ssa __________ e il dr. __________, nella perizia 21 giugno 2010 (doc. AI 119/2-15), hanno, in particolare, evidenziato che “(…) il periziando esclude la possibilità della messa in opera di ogni provvedimento di integrazione per la patologia fisica di cui soffre da lui ritenuta invalidante e cronica. In questa situazione mancando di una vera motivazione per un recupero di sé in ambito lavorativo, un qualunque provvedimento di integrazione sarebbe probabilmente volto al fallimento (…)” (doc. AI 119/14).
2.11. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel marzo 2005 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008).
In concreto, partendo dal reddito da valido, ritenuto nella STCA, cresciuta incontestata in giudicato, del 21 aprile 2009, per il 2005 di fr. 33'600.--, si ottiene per il 2006 un reddito da valido di fr. 34'003.20 (fr. 33'600.-- aumentati del 1.2% per il 2006; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).
Nel 2006, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'197.32 (fr. 4'732.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Considerata la capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 24% riconosciuta dai consulenti in integrazione (cfr. doc. AI 121/2-4) – al proposito va ribadito che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – il reddito ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 26'993.97 (fr. 59'197.32 x 60% e ridotti del 24%).
Ritenuto il reddito da valido di fr. 34'003.20 e da invalido di fr. 26'993.97 si ottiene un grado d’invalidità del 21% ([34'003.20 - 26'993.97] x 100 : 34'003.20 = 20.61% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
Dalle motivazioni della decisione si evince che l’amministra-zione ha raffrontato i redditi relativi agli anni 2006 a 2009, raffronti dai quali sono risultati dei tassi di invalidità del 21% e del 22% (si veda in particolare il doc. AI 121/1-13 e 134/2).
Ora, a prescindere dal fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto aggiornare i dati economici fino al 2010 (anno in cui è stata emessa la decisione impugnata), nel caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha più ripreso alcuna attività lavorativa) questo Tribunale può esimersi dal verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Ufficio AI dal 2007 al 2009 come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento della decisione impugnata (per un caso analogo vedi la STCA del 9 giugno 2011 [31.2010.320], consid. 2.9.4).
2.12. In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisioneimpugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti