Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.319
Entscheidungsdatum
24.05.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.319

BS/sc

Lugano 24 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'8 novembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1re, classe 1952 e precedentemente attivo quale meccanico di veicoli industriali, nell’agosto 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica del 7 febbraio 2011 eseguita dal dr. __________ (doc. AI 47) ed una perizia multidisciplinare del 14 ottobre 2011 a cura del SAM (do. AI 76), con decisione 8 novembre 2011 (preavvisata il 23 marzo 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 34%.

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del Sindacato RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità. Egli contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata dall’amministrazione, nonché la determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata.

1.5. In data 22 febbraio 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa, preannunciando l’invio di ulteriore documentazione medica ed economica (VIII), che è stata prodotta con scritto 23 aprile 2012 (doc. IX).

Su richiesta del TCA, il 9 maggio 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato le osservazioni riguardo alla nuova documentazione (XI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM, preceduta dalla perizia 7 febbraio 2011 del dr. __________ (doc. AI 47). Dal referto, datato 14 ottobre 2011 (doc. AI 76), risulta che i periti del SAM hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.

DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa).

Sindrome cervicospondilogena cronica con:

  • osteocondrosi C5-C6, osteocondrosi ed ernia discale di medie dimensioni senza neuro compressione a livello C6-C7.

Periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale con:

  • possibile modica capsulite retrattile, DISH, lesione tipo SLAP II, lieve impingement (MRI a ds., 30.3.2010),

  • possibile modica capsulite retrattile, DISH, lieve impingement (MRI a sin., 8.4.2011).

Epicondilite ulnare e radiale bilaterale con parziale anchilosi con:

  • DISH.

Rizartrosi bilaterale.

Sindrome femoropatellare bilaterale con:

  • incipiente artrosi femoropatellare, minima lesione del menisco mediale (MRI 1.7.2011).

Algie coxofemorali bilaterali di origine indeterminata con:

  • DISH.

Sindrome dorso- e lombospondilogena cronica con:

  • stato dopo frattura traumatica di D12 e metà degli anni '90.

Reazione ansioso-depressiva su sindrome di disadattamento.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sferocitosi ereditaria.

Stato dopo colecistectomia nel 2005. (….)" (doc. AI 76/19-20)

Alla luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al 33% nella sua attività lucrativa da ultimo svolta ed abile a tempo pieno in attività leggere ed adeguate, ma con un rendimento ridotto al 20%, il tutto dal 2 agosto 2010.

In merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:

" (…)

Da un punto di vista strettamente reumatologico, in considerazione dell'importante componente degenerativa, soprattutto a livello della colonna cervicale e delle spalle e la DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa) con enteropatie e diminuzione dei movimenti, ma anche della fibromialgia con dolori diffusi, disturbi del sonno e stanchezza cronica, si ritiene che l'A. a partire dal 2.8.2010 sia inabile al lavoro nella misura del 66% allo svolgimento di un lavoro fisicamente medio-pesante come quello precedentemente svolto in qualità di meccanico specializzato in mezzi pesanti. L'A. dal 2.2.2010 all'1.8.2010 è da considerarsi inabile al lavoro al 100% nell'attività di meccanico. In qualità di casalingo, nella situazione attuale, si ritiene l'A. inabile al lavoro nella misura del 10%. In un lavoro leggero ed adatto l'A. non ha un'inabilità lavorativa, ma esclusivamente una riduzione di rendimento del 20%.

Da un punto di vista psichiatrico, in considerazione della sindrome ansioso-depressiva reattiva su sindrome da disadattamento, si ritiene che l'A. sia inabile al 20% nell'attività da ultimo svolta e 0% come casalingo a partire dalla data dell'attuale perizia psichiatrica.

Dal 25.5.2011 (data certificato Dr. med. __________, vedi atti) al 17.8.2011 (data perizia SAM) l'A. è da ritenersi inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa.

Da un punto di vista strettamente neurologico, non essendo stati riscontrati deficit, non vi è un'incapacità lavorativa. (…)" (doc. AI 76/24)

Ritenendo che la capacità lavorativa non possa essere sensibilmente migliorata con provvedimenti sanitari, il SAM ha parimenti valutato una piena abilità medico-teorica, ma con un rendimento ridotto del 20%, in altre attività rispettose dei limiti funzionali e di carico dal punto di vista reumatologico, con decorrenza da agosto 2010.

L’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo, sulla base di documentazione medica prodotta, una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività.

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.

Gli specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore e proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa.

I periti del SAM, tenuto conto delle valutazioni specialistiche, sono giunti ad una conclusione logica, priva di contraddizioni e condivisibile circa una residua capacità lavorativa globale dell’80%, da intendersi come presenza durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto del 20%, in attività adeguate al suo stato di salute con decorrenza dal 2 agosto 2010.

L’assicurato fa riferimento al rapporto 21 novembre 2011 del suo medico curante, dr. __________ (doc. B). Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 15 dicembre 2011 del SMR, il succitato sanitario ha elencato le note diagnosi accertate in sede di perizia SAM, senza che risulti una modifica dello stato di salute. Certo che il dr. __________ ha fatto una diversa valutazione della capacità lavorativa, sostenendo:

" (…)

In considerazione delle patologie sopraccitate il paziente non è sicuramente in grado di svolgere la sua attività lavorativa. Il paziente non è in grado neppure di svolgere un'attività leggera, non può sicuramente sollevare pesi di più di 3-4 chilogrammi, è estremamente limitato nella mobilizzazione dei gomiti e delle spalle così come della colonna. Non si intravvede nemmeno la possibilità di integrarlo in un'attività leggera." (doc. B)

Tuttavia dal succitato scritto non si evincono le ragioni che permettono di differire dalla convincente valutazione del SAM.

Con osservazioni 22 febbraio 2012 l’assicurato ha fatto riferimento, senza allegarlo, ad un rapporto 18 maggio 2011 del dr. __________, informando di aver richiesto una valutazione al dr. __________, specialista in reumatologia, e di trasmettere al Tribunale il referto (VIII). Tale documento non è mai pervenuto.

In data 23 aprile 2012 (cfr. consid. 1.5) l’assicurato ha prodotto il rapporto 5 marzo 2012 del dr. __________, il quale in sostanza ha confermato il consulto reumatologico svolto in ambito SAM (“… in merito alla valutazione del Dr. __________ non ho particolari osservazioni da fare. Ritengo che le sue decisioni debbano essere accettate. (…).”(doc. D2).

L’insorgente ha prodotto anche il rapporto 14 marzo 2011 del dr. __________ medico curante (doc. D3). Al riguardo, rettamente nella nota 7 maggio 2012 il SMR rileva che il medico curante, formulando una diversa valutazione sulla capacità lavorativa rispetto alle conclusioni del SAM, elenca tuttavia le note diagnosi e che da tale rapporto non risultano nuovi elementi medici che non sono stati esaminati (doc. XI).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 2 agosto 2010 l'assicurato è abile all’80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

In questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.7. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da meccanico (reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici salariali (reddito da invalido). Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).

Nel caso in esame, l’anno dell’eventuale diritto alla rendita è il 2011, ossia alla scadenza del termine di attesa ex 28 cpv. 1 lett. b LAI iniziato a decorrere il 2 agosto 2010 quando l’assicurato è stato ritenuto abile all’80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame, l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 66'885.-- dichiarato dal datore di lavoro (__________) nel questionario firmato il 3 novembre 2010 (cfr. punti no. 2.10 e 2.11; doc. AI 27-3).

Il ricorrente fa invece riferimento allo scritto del 21 giugno 2011 in cui il medesimo datore di lavoro dichiara che l’assicurato, nel caso non vi fosse stata l’insorgenza della sua malattia, in considerazione delle sue competenze professionali ed alla tipologia del lavoro svolto, avrebbe percepito nel 2010 un salario di fr. 70'200.--, aumentato nel 2011 a fr. 73'710.-- (doc. C).

Con il citato scritto 23 aprile 2012 il ricorrente ha trasmesso la lettera 27 febbraio 2012 dell’ex datore di lavoro:

" (…) così come richiesto con la presente le preciso le motivazioni inerenti alla quantificazione degli stipendi presumibili di RI 1, così come indicati nel mio scritto del 21.06.2011.

In particolare evidenzio che ad inizio 2010 ho valutato un rinnovamento della mia ditta, in quanto nei successivi anni il maggior cliente avrebbe terminato la propria attività.

Per questa ragione il mio progetto aziendale voleva rendere completamente autonoma l'officina, con l'acquisizione di due apprendisti (assunti dal settembre 2010) e delegare totale indipendenza e responsabilità al Signor RI 1 in questo modo il sottoscritto avrebbe avuto la disponibilità di dedicarsi unicamente all'acquisizione di nuovi clienti.

Inoltre durante l'esercizio 2010 ho acquistato alcuni macchinari da noleggiare, sviluppando in seguito i diversi contatti con i clienti ed ottenendo un buon riscontro l'anno successivo (2011): l'idea era di coinvolgere anche il Signor RI 1 per la gestione di questo nuovo segmento.

Nel mio citato scritto avevo pertanto indicato gli stipendi annui di fr. 70'200.- per I' anno 2010 e fr. 73710.- per il 2011, considerando un aumento lineare del 5.0% sullo stipendio base dell'anno 2009 in base all'ipotetico aumento di responsabilità e di indipendenza che avrei richiesto al Signor RI 1, così come alla co-gestione del nuovo settore.

Tengo inoltre a precisare che nel modulo "Questionario per il datore di lavoro" dell'Al, al punto 2.11 avevo indicato la somma di fr. 66'885.- quale guadagno della persona assicurata, attualmente e senza il danno alla salute, nell'attività originariamente svolta, come al punto 2.7 "Attività lavorativa prima dell'insorgenza del danno alla salute" (doc. D1).

Pertanto occorre valutare se, ai fini della determinazione del reddito da valido, debba essere preso in considerazione il salario ipotetico indicato nel summenzionato scritto 21 giugno 2011 del datore di lavoro.

Nel caso in esame, secondo questa Corte, la richiesta dell’assicurato non può essere accolta. Dal succitato scritto del datore di lavoro non risulta che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avesse iniziato a beneficiare di concrete misure per una futura carriera professionale. Va infatti ricordato che, come evidenziato sopra, di principio un salario superiore a quello che la persona assicurata avrebbe potuto effettivamente conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, aggiornato alla data dell’emissione della decisione impugnata, va preso in considerazione solo laddove l’assicurato per motivi inerenti alla salute non ha potuto continuare la carriera professionale già intrapresa e che avrebbe portato a compimento senza l’insorgere del danno alla salute (DTF 96 V 29 dove la persona assicurata ha subito un danno alla salute mentre svolgeva un perfezionamento professionale; cfr. anche STCA in. 32.2009.117 del 24 febbraio 2010 consid. 2.9 p. 28), ciò che, come visto sopra, non è il caso in esame.

Va pertanto preso in considerazione il salario di fr. 66'885.--, da ultimo confermato nello scritto 27 febbraio 2012 dall’ex datore di lavoro.

In queste circostanze, il reddito da valido indicato nella decisione contestata va confermato.

2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2009) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 61'244,25. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa dell’ 80% e di riduzione del reddito per circostanze personali del 10% (5% per attività leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 44'095,85, rispettivamente fr. 45'067.-- nel 2010.

Va qui rilevato il salario da valido di fr. 66'885.-- percepito dall’assicurato quale meccanico di veicoli industriali è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero nell’analoga categoria di fr. 58’008.-- (Tabella TA1 2010, p.to 45-47 [settore commercio; riparazioni di autoveicoli], livello di qualifica 4: fr. 4’648.--; riportati su 41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011] = 4'834.-- moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 51’960), motivo per cui non esiste, conformemente la giurisprudenza succitata, una differenza salariale (cosiddetto gap salariale) da porre in deduzione al reddito da invalido.

Il ricorrente contesta la riduzione del reddito per circostanze personali del 10% (5% per attività leggere e 5 “per altri svantaggi salariali derivanti da contingenze salariali”; cfr. tabella di calcolo 7 novembre 2011 in doc. AI 79/1) operata dall’amministrazione postulando che, tenuto conto delle limitazioni funzionali, venga riconosciuta la massima deduzione del 25% ammessa dalla giurisprudenza (10% di riduzione per attività leggere e 15% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari). Al riguardo va fatto presente che le riduzioni sono frutto di un’accurata valutazione del consulente in integrazione professionale riportata nel rapporto 7 novembre 2011 (doc. AI 79).

Quanto alle limitazioni funzionali, va rilevato che le stesse sono state riconosciute nella misura in cui l’assicurato è stato ritenuto totalmente abile in attività adeguate con presenza durante tutto il giorno lavorativo, ma con rendimento ridotto del 20%. Nella risposta di causa l'Ufficio AI ha rettamente evidenziato che per questa tipologia di assicurati, di regola, non è riconosciuta alcuna riduzione, e più precisamente:

" Va in primo luogo osservato che – a dipendenza del danno alla salute – l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata all'80%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 20%.

Alla luce di questa precisazione, non si può quindi applicare (al reddito da invalido) alcuna riduzione percentuale per tener conto del fatto che l'interessato è in grado di svolgere un'attività adeguata unicamente a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione, cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr. 32.2010.112).”

L’insorgente giustamente rileva come nel progetto di decisione 23 marzo 2011 la percentuale riconosciuta era del 15% ( 5% per attività leggere e 10% per altri fattori; cfr. doc. AI 55/2). Da una parte va fatto presente che agli atti di causa non risulta alcuna motivazione relativa alle succitate riduzioni; dall’altra nel summenzionato rapporto 7 novembre 2011 non vi è alcuna spiegazione sui motivi che hanno spinto l’amministrazione a ridurre dal 10 al 5% “gli altri fattori”. Tale questione può essere lasciata aperta in quanto, come verrà detto nel prosieguo, in entrambi i casi l’assicurato non avrebbe diritto alla rendita, ritenuto come maggiori riduzioni di quelle considerate non risultano essere applicabili, come del resto traspare dal citato rapporto 7 novembre 2011.

Infine, come pertinentemente sottolineato dall’Ufficio AI, il fatto che al momento della decisione contestata, la quale delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), l’assicurato aveva 59 anni non permette di non ritenere ragionevolmente esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa (del 100% con una riduzione di rendimento del 20%) in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, attività elencate dal consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 54). Tale valutazione è del resto in linea con la giurisprudenza del TF il quale, ad esempio, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06), confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), aveva ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 concernente un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

2.7.3. Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 66'885.-- ed il reddito da invalido di fr. 45'067.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 33% (66'885 - 45'067 x 100 : 66'885).

Infine, rettamente l’amministrazione evidenzia che anche volendo ammettere una riduzione globale del 15%, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 37%.

Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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