Raccomandata
Incarto n. 32.2011.315
cr/sc
Lugano 16 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 16 novembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1952, in precedenza attivo in qualità di custode, in data 20 marzo 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “lussazione acromio-clavicolare Tossy III sx” provocata da un infortunio (doc. 2/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16 dicembre 2010, poi confermato con decisione del 4 aprile 2011 (doc. 45) - cresciuta incontestata in giudicato - ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° giugno 2009, precisando che “al momento risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente ufficio ha basato il proprio giudizio non sono ancora concludenti, non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc. 39/1-3).
1.2. Alla chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 7 ottobre 2011 (doc. 65/1-4 inc. LAINF), poi confermata con decisione su opposizione del 21 novembre 2011 (doc. 67/1-7 inc. LAINF), ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 41% a decorrere dal 1° ottobre 2011 e un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.
1.3. Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata in data 8 giugno 2011 (doc. 47-1) l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 7 ottobre 2011 (doc. 57/1-3), poi confermato con decisione del 16 novembre 2011, ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato, non presentando più lo stesso un grado d’invalidità pensionabile (doc. A1).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il ripristino del diritto ad una rendita intera di invalidità, ritenuto che egli non è più reintegrabile sul mercato generale del lavoro (doc. I).
Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della rendita emessa dall’amministrazione, rilevando innanzitutto che l’Ufficio AI, stabilendo un grado di invalidità del 34%, si è scostato, a suo parere senza motivo, dalla quantificazione alla quale è giunto invece l’assicuratore infortuni, nella decisione del 7 ottobre 2011, con la quale gli è stata attribuita una rendita pari ad un grado del 41%.
L’assicurato ha poi rilevato che, in ogni caso, tenuto conto della sua età, della mancanza di una formazione professionale e del fatto di avere sempre lavorato, per più di trent’anni, presso lo stesso datore di lavoro, si deve concludere che “io non sia più reintegrabile nel mondo del lavoro. Tanto è vero che una prova di lavoro in un’attività adeguata al mio stato di salute è stata messa in atto nel 2010 ma la stessa ha avuto esito negativo” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza del calcolo del grado di invalidità operato dall’amministrazione, tenuto conto della piena capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte accertata in ambito infortunistico, sottolineando che “il grado di invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI” - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV + 1-3).
1.6. In data 16 gennaio 2012, l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, facendo presente che il grado del 41% accertato dall’assicuratore infortuni “non è stato il frutto di una transazione, ma di un normale confronto dei redditi”.
Il ricorrente ha inoltre ribadito la censura ricorsuale a proposito del fatto che egli non sia più reintegrabile sul mercato del lavoro (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 25 gennaio 2012, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, richiamando per intero quanto già esposto nella risposta di causa del 4 gennaio 2012 (doc. VIII).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Dalle tavole processuali emerge che l’incapacità lavorativa dell’assicurato ha avuto inizio con l’infortunio del 1° giugno 2008 - assunto dall’assicuratore infortuni - in occasione del quale egli ha riportato “una lesione acromio-clavicolare Tossy III a sinistra” (doc. 56-1 inc. LAINF).
L’assicuratore LAINF ha quindi corrisposto all’assicurato delle indennità giornaliere corrispondenti ad un’inabilità lavorativa del 100% fino al 13 luglio 2008, del 50% fino al 30 ottobre 2008, del 100% fino al 10 maggio 2009, del 50% fino al 18 maggio 2009 e del 100% dal 19 maggio 2009 (cfr. doc. 33-1).
Tenuto conto di quanto precede, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16 dicembre 2010 (doc. 35), poi confermato con decisione del 4 aprile 2011 (doc. 45), ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a far tempo dal 1° giugno 2009 (doc. 39/1-3). In quella stessa sede, l’assicurato è stato avvertito che rimaneva “… impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc. 39-2).
2.5. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.
Dall’incarto LAINF si evince che, in occasione della visita __________, il chirurgo dr. __________, assodata l’impossibilità di riprendere la precedente professione di custode del cimitero comunale, ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa leggera, in cui non debba né sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti, né eseguire lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr. doc. 56-4 inc. LAINF).
Tenuto conto unicamente dello stato infortunistico della spalla sinistra, la __________, con decisione formale del 7 ottobre 2011, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolga “… un lavoro più leggero per tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, il regolatore di macchine, l’affilatore, il magazziniere-fattorino o l’assistente alla logistica, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 47'239.00. Senza l’infortunio guadagnerebbe attualmente CHF 80'615.00. Confrontando le due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 41% per cui, dal 01.10.2011, accordiamo una rendita d’invalidità in tale misura” (doc. 65-2 inc. LAINF).
L’assicuratore infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del 21 novembre 2011 (cfr. doc. 67/1-7).
2.6. Con la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di invalidità, siccome “dalla documentazione acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla decisione __________ del 07.10.2011, risulta che lei non è più in grado di svolgere la sua attività di custode. Tuttavia si può pretendere che svolga un lavoro più leggero a tempo pieno. Contrariamente a quanto indicato sul progetto di decisione, la decisione dell’Ufficio AI differisce da quella della __________ in quanto l’Ufficio AI per definire il salario da invalido utilizza i dati forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica (RSS)” (doc. A1).
Procedendo al raffronto tra il reddito da invalido di fr. 80'615 e il reddito da invalido di fr. 53'282.50, l’Ufficio AI è infatti giunto ad un grado di invalidità del 34% (doc. A1), in contrasto con la percentuale del 41% stabilita invece dall’assicuratore contro gli infortuni, confrontando il reddito da valido di fr. 80'615 con il reddito da invalido di fr. 47'239.20 (cfr. doc. 67-7).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità, anziché far proprio il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.
A tal proposito, il TCA segnala che, secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; STF 8C_558/2008 del 17 marzo 2009).
2.7. Quanto all’aspetto medico, nel caso di specie, l’Ufficio AI ha ritenuto di potersi basare sulla valutazione medica effettuata in ambito infortunistico dal dr. __________, considerando che l’assicurato, come indicato dal SMR, non presenti, oltre alle patologie derivanti dall’infortunio, anche delle patologie di carattere extra-infortunistico.
Nelle annotazioni del 6 ottobre 2011, infatti, la dr.ssa __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Danno alla salute di carattere infortunistico.
Valgono dunque i periodi di IL indicati dalla __________, limiti funzionali e grado di CL in attività svolta e attività adeguata come indicati dalla __________.” (Doc. 56-1)
Il TCA non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR, per le ragioni qui di seguito esposte.
L’esistenza di una patologia di origine psichiatrica è stata segnalata all’Ufficio AI da parte del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, il quale, nel formulario “rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti”, compilato in data 20 luglio 2011, ha espressamente indicato, tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di “stato depressivo reattivo” (doc. 50-1).
Nonostante questa segnalazione circa l’esistenza di una patologia depressiva, l’Ufficio AI ha omesso di verificare se, nel caso di specie, la problematica psichiatrica fosse o meno da approfondire, limitandosi ad indicare, sulla base delle annotazioni del 6 ottobre 2011 della dr.ssa __________ del SMR, che il danno alla salute dell’interessato fosse esclusivamente di “carattere infortunistico” (doc. 56-1).
Ora, se è vero che lo specialista in chirurgia ortopedica ha posto la diagnosi di stato depressivo reattivo tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, è altrettanto vero che, in sede di osservazioni contro il progetto di decisione di soppressione della rendita, l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione dei referti medici attestanti l’esistenza di una patologia psichica di una certa importanza, necessitante l’assunzione di una farmacoterapia, dei quali l’Ufficio AI non ha tenuto minimamente conto.
In un referto del 22 luglio 2011, indirizzato al datore di lavoro dell’assicurato, lo stesso dr. __________ ha osservato:
" (…)
All’ultima visita medica in giugno di quest’anno lo stato di salute del signor RI 1 è rimasto invariato, con una persistenza di dolori a livello della spalla sx associato a dei crampi e disestesie a tutto l’arto superiore sx. Oggettivamente si notava un’importante limitazione a tutti i movimenti attivi della spalla sx con dei forti dolori al minimo movimento.
Di fronte a queste limitazioni funzionali associate ad una sindrome algica importante della spalla sx come anche all’alta probabilità che lo stato di salute peggiorerà in futuro, penso che sia illusorio chiedere al signor __________ di lavorare presso il comune di __________.
Per quanto riguarda un’attività professionale di tipo non fisica, credo che non sia in grado di svolgerla a causa di uno stato depressivo reattivo abbastanza pronunciato.
Se si valuta lo stato di salute globale sia fisico che psichico del signor RI 1, non penso che si possa sperare in una reintegrazione professionale presso il comune di __________ e questo probabilmente definitivamente.” (Doc. 61-1 inc. LAINF)
Analogo il parere espresso, nel referto del 28 luglio 2011, indirizzato al datore di lavoro, dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" Come da voi richiesto esprimo il mio parere sulle possibilità di ripresa lavorativa del signor RI 1 e sulle sue attuali condizioni psicofisiche, dopo aver letto la valutazione del medico di __________ della __________, dr. __________, e avere rivisto il paziente il 26.7.2011. Malgrado gli interventi eseguiti alla spalla sinistra a seguito della lussazione acromioclavicolare del giugno 2008, persistono i dolori alla spalla già a riposo, che si acuiscono nell’uso di quest’ultima con importanti limitazioni funzionali.
Nella situazione attuale e considerando che non vi sono altre possibilità terapeutiche eccetto l’assunzione di antidolorifici, il signor RI 1 non potrà più esercitare la professione finora svolta di operaio comunale che implica l’uso continuo della forza. Il paziente è in grado di svolgere delle attività lavorative “leggere”, ad esempio mansioni di sorveglianza o d’ufficio, da definire considerando la scolarità (apprendistato di elettricista non terminato). Oltre all’affezione osteoarticolare presenta ora una sindrome depressiva reattiva alla menomazione fisica, motivo per cui ho recentemente iniziato una terapia antidepressiva.” (Doc. 62-1 inc. LAINF)
Alla luce di queste considerazioni dei curanti, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, come indicato dalla dr.ssa __________ del SMR, il danno alla salute dell’interessato sia di carattere esclusivamente infortunistico e che, dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato non presenti alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa.
Questo tema dovrà quindi essere oggetto di un approfondimento da parte dell’amministrazione, dopo aver preso contatto con i medici curanti dell’assicurato.
La necessità di un accertamento medico al fine di chiarire la portata del disturbo psichico e l’eventuale incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato appariva tanto più evidente, alla luce di quanto indicato dall’assicuratore infortuni sia nella decisione formale del 7 ottobre 2011 - nella quale ha precisato che “nella valutazione del grado di invalidità abbiamo escluso la sindrome depressiva reattiva poiché non è da mettere in relazione causale adeguata con l’infortunio in oggetto” (doc. 65/1-4 inc. LAINF) – sia, soprattutto, nella decisione su opposizione del 21 novembre 2011 - nella quale ha espressamente indicato che “incomberà all’AI valutare il grado d’invalidità tenuto conto dell’insieme dei disturbi (organici e psichici)” (cfr. doc. 67/1-7).
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la sua decisione sul solo parere della dr.ssa __________ del SMR, peraltro non specialista in psichiatria, senza per nulla approfondire la problematica psichiatrica.
Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti somatici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
A tale proposito, il TCA rileva che l’Ufficio AI, nell’effettuare il confronto dei redditi necessario al fine di determinare il grado di invalidità dell’interessato, dovrà valutare se, nel caso di specie, occorra applicare al reddito da invalido una riduzione per tenere conto del cosiddetto gap salariale e una ulteriore riduzione percentuale per tenere conto dell’età dell’interessato, nato nel 1952, dato che entrambi questi aspetti non risultano essere stati presi in considerazione nel calcolo del consulente IP del 19 ottobre 2011 (cfr. doc. IV/1-3).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata del 16 novembre 2011 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti