Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.306
Entscheidungsdatum
27.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.306

BS/sc

Lugano 27 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 23 aprile 2007 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1951, già attivo quale assicuratore, al beneficio di una mezza rendita dal 1° ottobre 2004, aumentata a rendita intera dal 1° gennaio e ridotta a mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° settembre 2005 (doc. AI 42).

A seguito dalla domanda di revisione inoltrata dall’assicurato nell’aprile 2007, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici (tra cui la perizia 11 dicembre 2008 del CPAS; doc. AI 56), con decisione 14 luglio 2010 (preavvisata il 12 aprile 2010) l’amministrazione ha respinto la richiesta di aumento del grado d’invalidità, confermando la mezza rendita (doc. AI 82).

1.2. Nel febbraio 2011 l’assicurato, per il tramite del suo psichiatra curante (dr. __________), ha nuovamente chiesto l’aumento del grado d’invalidità ed il riconoscimento di una rendita intera (doc. AI 86).

Con progetto di decisione 22 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha dichiarato la non entrata in materia della nuova domanda di revisione (doc. AI 89).

Con osservazioni 8 marzo e 17 marzo 2011 al succitato progetto di decisione, l’assicurato ha comunicato di volersi sottoporre ad una perizia psichiatrica, che è stata eseguita dal dr. __________ in data 12 aprile 2011 (cfr rapporto del 18 aprile 2011; doc. AI 93).

Fondandosi sulla succitata perizia, con annotazioni 10 maggio 2011 il SMR ha rilevato un peggioramento dello stato di salute giustificante un’incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività, con decorrenza da aprile 2011, mese in cui è stata eseguita la valutazione peritale del dr. __________ (doc. AI 96).

Di conseguenza, con decisione 4 ottobre 2011 (preavvisata il 16 giugno 2011), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2011, ossia tre mesi dopo l’accertamento peggioramento (doc. AI 99).

1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale il diritto alla rendita intera dal 1° febbraio 2011 (data della domanda di revisione), in via subordinata dal 1° maggio 2011, vale a dire tre mesi dopo la domanda di revisione. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la decorrenza della rendita intera come da decisione impugnata.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. Ai sensi dell’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA I 565/02 del 6 maggio 2003).

Nel caso in esame, come rilevato nella risposta di causa, la decisione è stata intimata direttamente all’assicurato nonostante che egli fosse patrocinato dalla RA 1, alla quale il provvedimento contestato è stato inviato solo il 24 ottobre 2011. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LPGA, il presente ricorso è tempestivo essendo stato inoltrato entro i 30 giorni dalla notifica della decisione al rappresentante dell’assicurato (art. 60 cpv. 1 LPGA).

nel merito

2.3. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente riconosciuto l’aumento della rendita da mezza ad intera con effetto dal 1° luglio 2011 e non dal 1° maggio 2011, come chiesto dall’insorgente.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Nel caso in esame, incontestato è che l’assicurato, sulla base della perizia 18 aprile 2011 del dr. __________, presenta un aumento dell’incapacità lavorativa al 70% in qualsiasi attività.

Contestato, come detto, è il momento di tale peggioramento.

L’Ufficio AI ha fissato tale momento nell’aprile 2011, ossia nel mese in cui l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Al riguardo, nel rapporto 18 aprile 2011 il perito ha infatti rilevato:

" (…)

Appare difficile definire l'inizio del peggioramento dopo il 2008 e quindi dopo la perizia del Dr. __________. È sicuramente poco probabile che tale peggioramento si sia verificato in maniera improvvisa. I reperti anamnestici eruiti dall'assicurato non permettono di definire con certezza l'evoluzione della patologia nella sua componente depressiva. Il peritando è totalmente concentrato, focalizzato e cristallizzato sulla componente algica, vero e unico polo catalizzatore di ogni ambito della propria esistenza, la componente depressiva, quindi più direttamente psichiatrica, è poco riconosciuta e accettata, al punto che la sintomatologia depressiva viene esplicitata quasi con reticenza e pudore.

La valutazione del quadro depressivo non può quindi essere che solo clinica, e clinicamente ogni valutazione non può che essere limitata al momento in cui è effettuata.

Pertanto, nell'impossibilità di definire con precisione i periodi di inabilità lavorativa, mi limito a valutare a decorrere dall'attuale valutazione l'incapacità lavorativa almeno al 70%, in considerazione del fatto che l'assicurato riesce ancora a occuparsi del giardino seppur poco tempo, accompagna la moglie nel fare la spesa e a fare qualche passeggiata in paese. (…)" (doc. AI 93/10-11)

L’insorgente, invece, sostiene che:

" (…)

In realtà, nella richiesta di revisione inoltrata all'UAI, il Dr. med. __________ aveva prodotto una valutazione specifica psicodiagnostica risalente al novembre 2010.

Qualora l'UAI avesse predisposto i necessari accertamenti per tempo, lo status di salute psichico avrebbe potuto essere determinato con precisione già a seguito della domanda di revisione del febbraio 2011, e non necessariamente attendere la perizia del Dr. med. __________ (su richiesta dell'assicurato) per poi provvedere all'applicazione del termine di 3 mesi previsto dall'art. 88a OAI.

Visti i disturbi psichici che l'assicurato presentava da tempo, ampiamente conosciuti dall'UAI poiché notoriamente documentati, sarebbe stato quanto meno opportuno approfondire anche l'aspetto psicologico sin da subito, all'atto della richiesta di revisione del febbraio 2011, e non attendere la perizia condotta da parte del Dr. med. __________ (su richiesta dell'assicurato approvata dall'UAI) per poi provvedere agli ulteriori accertamenti del caso. Un simile ritardo burocratico e la conseguente incapacità del perito di datare il peggioramento dello stato di salute del nostro mandante, non possono senz'altro essere posti a carico del medesimo, accordando la rendita intera solo a decorrere dal 1.07.2011 (3 mesi dopo la data della perizia). (…)" (doc. I, pag. 3)

2.7. Da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può concludere che precedentemente alla valutazione psicodiagnostica del 29 novembre 2010 eseguita dal dr. __________ (doc. AI 86/2 – valutazione allegata alla domanda di revisione 7 febbraio 2010 (doc. AI 86/1) – vi fosse già un rilevante peggioramento del danno alla salute psichica. Infatti, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, nelle annotazioni del 17 febbraio 2010 il SMR aveva pertinentemente rilevato che i risultati dei test rispecchiavano gli aspetti personologici già conosciuti poiché risultanti dalla documentazione medica presente agli atti (doc. AI 88). Questo è il fondamento del progetto di decisione 22 febbraio 2011 di non entrata in materia, non avendo l’assicurato reso una importante modifica del suo stato di salute. All’Ufficio AI non può pertanto essere imputato il fatto di non aver proceduto tempestivamente ad un approfondito esame della componente psichica dell’assicurato. Solo a seguito della perizia del dr. __________, valutazione peritale proposta dall’insorgente ed accettata dall’amministrazione, è stato appurato un aumento dell’incapacità lavorativa.

Il dr. __________ ha evidenziato la difficoltà di definire l’esatto mo- mento del peggioramento visto che gli elementi anamnestici eruiti dall’assicurato non hanno permesso di “definire con certezza” l’evoluzione della patologia psichica, dando comunque per certo che tale peggioramento non si è verificato improvvisamente. Il perito ha poi concluso che la valutazione del quadro depressivo può essere solo clinica e, qui sta il punto, “clinicamente ogni valutazione non può che essere limitata al momento in cui è effettuata”, ossia il 18 aprile 2011.

Non essendo emerso alcun elemento medico contrastante le indicazioni del perito (né in tale senso il ricorrente ha prodotto della documentazione), è pertanto corretto fissare al mese di aprile 2011 il momento del rilevante peggioramento. Ne consegue che la decisione di riconoscere un aumento del grado d’invalidità dal 1° luglio 2011 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) merita conferma. Il ricorso va quindi respinto.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

12