Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.296
Entscheidungsdatum
17.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.296

LG/DC/sc

Lugano 17 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 ottobre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1957, precedentemente attivo quale cameriere/barista, in data 27 novembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze dell’infortunio del 19 maggio 2008 (doc. AI 2-1/7, doc. LAINF 4-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 3 maggio 2010 (doc. AI 47-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2009 (grado 48%).

1.3. In sede di revisione della rendita avviata nel mese di aprile 2010 (doc. AI 52-1), l’UAI ha esperito una valutazione medica pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità e con decisione del 6 ottobre 2011 ha comunicato all’assicurato di non aver constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 77-1).

1.4. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità con un grado del 51% a far tempo dal 1° maggio 2010 (doc. I).

L’insorgente ha contestato le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione sostenendo che nella fattispecie si sarebbero modificate le condizioni che hanno in origine determinato un grado di capacità lavorativa del 50%. Egli ha quindi preso posizione sia sulla perizia reumatologica che su quella neurologica rilevando le differenze – a suo dire – presenti rispetto alla valutazione medica del 6 aprile 2009 del SMR (doc. I).

Per quanto riguarda la valutazione economica l’assicurato ha chiesto che l’amministrazione proceda ad un nuovo conteggio del grado d’invalidità tramite un confronto dei redditi “pur partendo dall’identica capacità residua del 50%” per giungere ad un grado del 51% e all’erogazione di una mezza rendita d’invalidità (doc. I).

1.5. In sede di risposta l’UAI, sulla base degli accertamenti effettuati ha ribadito che sia la situazione medica che quella economica risultano immutate ed ha confermato il provvedimento impugnato (doc. V).

1.6. Il 2 gennaio 2012 il rappresentante dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. VII) e il 30 marzo 2012 ha comunicato di riservarsi la produzione di una valutazione pluridisciplinare svolta in ambito LAINF (doc. IX)

Lo scritto del 2 gennaio 2012 e quello del 30 marzo 2012 sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. VIII).

1.7. Il TCA, in data 3 ottobre 2012, ha interpellato l’Ufficio AI in merito alle conclusioni della perizia SAM (doc. XV).

1.8. Con scritto dell’8 novembre 2012 l’UAI ha prodotto le risposte dei periti del SAM (doc. XVIII+1-2).

I doc. XV, XVI+1, XVIII+1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIX)

1.9. L’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 17 dicembre 2012 (doc. XXI), mentre RA 1, in data 26 novembre 2012, ha preso posizione producendo il rapporto peritale del Dr. __________ inclusivo dei pareri del Dr. __________i e del Dr. __________ (doc. XX, B 1-4).

Le osservazioni dell’UAI - datate 17 dicembre 2012 - sono state trasmesse al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XXII).

I doc. XX coi relativi allegati B 1-4 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXIII).

1.10. L’8 gennaio 2013 l’UAI – sentito il parere dell’SMR – ha preso posizione sul doc. XX e gli allegati (doc. XXIV+1).

I doc. XXIII, XXIV+1 sono stati trasmessi a RA 1 per conoscenza (doc. XXV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Con la decisione del 3 maggio 2010 (doc. AI 47-1) l’assicurato è stato messo al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo 1° maggio 2009, sulla base della valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del Servizio medico regionale (SMR).

Nel rapporto del 6 aprile 2009 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

Diagnosi:

· Sindrome lombo-spondilogena cronica recidivante su turbe statiche e degenerative maggiori da L3 a S1; discopatie L2-L3-L4 di modesta entità, ernia discale L5-S1 a base larga contenuta, ipertrofia faccette articolari (RMN 11.2004)

· Stato dopo malattia di Scheuermann

· Probabile sindrome da impingement spalla sinistra

· Cervicobrachialgia cronica con maggiore irradiazione sinistra su osteocondrosi C6-C7, ernia discale e stenosi neuroforaminale C7 (RMN 22.08.2008)

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 52 anni in discrete condizioni generali. Politrauma per caduta il 19.05.2008 con trauma cranico cerebrale, contusioni polmonari e addominali. Contusione della colonna vertebrale nell'ambito di alterazioni degenerative significative già preesistenti al rachide lombare; frattura apofisi spinosa di D3 e delle apofisi trasverse di L3 e L4. In riferimento alle lesioni degenerative già note tale affermazione viene documentata da un episodio di lombalgia trattata con fisiochinesiterapia nel 2004. Per tale episodio nel novembre 2004 veniva eseguita RMN della colonna lombare con descrizione delle alterazioni degenerative sopra descritte.

La valutazione clinica odierna permette di stabilire i seguenti limiti funzionali: - Deve evitare la forza di presa prolungata con la mano sinistra

  • Deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti con la mano sinistra

  • Deve limitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione del collo e della schiena

  • Solleva abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo 10 kg e saltuariamente massimo 15 kg

  • Deve limitare il salire e il scendere le scale

  • Deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi

  • Mantiene posizione seduta statica massimo 1 h

  • Mantiene posizione in piedi statica massimo 1 h

  • Deve evitare situazioni di instabilità

Risultano medicalmente giustificate tutte le incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate. L'assicurato ha svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di cameriere. Ad oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del 100%. Incapacità lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi presenta una limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione per alterata sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interprestazione. Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino).

In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopraelencati risulta esigibile un'attività lavorativa di 4 ore e mezza al giorno con rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal 06.02.2009 in accordo con quanto certificato dal medico curante

Dr. __________.

La prognosi risulta incerta soprattutto in riferimento alla probabile sindrome da impingement alla spalla sinistra (nei prossimi giorni verrà eseguita valutazione ortopedica per i provvedimenti del caso). Coesiste inoltre un difetto nella sensibilità dell'arto inferiore di sinistra di non univoca interprestazione.

Si concorda con quanto certificato dal Dr. __________ in data 10.11.2008 definendo uno status quo sine supportato dalla valutazione radiologica del novembre 2004 che documentava le alterazioni degenerative presenti al rachide lombo-sacrale. Il decorso quindi della contusione traumatica al rachide vertebrale risulta quindi influenzato negativamente dalle alterazioni degenerative preesistenti significative della colonna dorsale e lombare documentate.

Ad oggi l'assicurato non necessita di ausili ortopedici.

Si ritiene opportuna rivalutazione clinica tra circa 12 mesi per documentare eventuale evoluzione clinica favorevole anche dal punto di vista della capacità funzionale e motoria.

Si somministra all'assicurato test SF36 con referto allegato e test ODI con esito di 44%." (doc. AI 23/4-5)

Il medico del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza in un’attività adeguata dal 6 febbraio 2009 (doc. AI 23-5).

Sulla base di questa valutazione medica l’Ufficio AI, con la decisione del 3 maggio 2010, dopo il confronto dei redditi calcolato sulla base di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità (grado 48%) (doc. AI 47-1).

2.6. Nell’ambito della procedura di revisione avviata nell’aprile 2010 l’assicurato è stato valutato dal Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità.

In tale ambito i medici del SAM hanno approfondito la patologia psichiatrica (cfr. perizia del 21 aprile 2011 del Dr. __________), quella reumatologica (cfr. perizia del 26 aprile 2011 del Dr. __________) e quella neurologica (cfr. perizia del 2 maggio 2011 del Dr. __________).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 21 luglio 2011 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervico-lombospondilogena cronica a sin. in: - note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - note discopatie lombari (iniziale osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - spondilosi iperostotica; - esiti da Morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi bilaterali L2-L3, dei processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008.

  • disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale, iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia omero-scapolare a sin. su: - artrosi acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo sopraspinato a sin. (artro-MRI spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia omero-scapolare calcifica a ds. su: - artrosio acromio-claveare. Stato dopo politrauma il 19.5.2008 con trauma cranico grave, con: -probabili lesioni traumatiche lievi intracraniche emorragiche (DD: cavernomi); - lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi e attentivi). - lieve emisindrome sensitiva faccio-brachio-crurale a sin. d'origine incerta (probabilmente almeno in parte post-traumatica). Distimia (ICD-10 F34.1)” (doc. AI 69-20).

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Ipertensione arteriosa" (doc. AI 69/19-20)

Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività di cameriere/barista che in un’attività lavorativa adeguata (doc. AI 69-25/26).

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.8.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel rapporto del 21 aprile 2011 ha diagnosticato una distimia (ICD10 F34.1).

Secondo il perito, l’assicurato non è stato in grado di rientrare nel mondo del lavoro essenzialmente per la difficoltà di reperire un'occupazione che richieda un impegno fisico che sia adeguato alla sua condizione fisiatrica ed in parte all'età. Dal punto vista strettamente psichico “pur persistendo una certa compromissione affettiva” questa non è di entità tale da limitare la sua capacità lucrativa in misura superiore al 30% dal mese di maggio 2008 (doc. AI 69-35).

Va qui rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale, invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è associata ad altri disturbi gravi della personalità.

Ad esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:

" (…)

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."

Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e meglio:

" F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno, o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di sconforto

(8) vissuto di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 136-137).”

Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009 del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione, avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.

In tale occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica, che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.

Nella presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal medico psichiatra del SAM non è associata ad altri disturbi gravi della personalità. Secondo il perito infatti “non sono emersi elementi deponenti per uno stato depressivo grave o una destrutturazione patologica della personalità così come non sono emersi limiti significativi delle sue funzioni cognitive” (doc. AI 69-35).

La distimia che affligge l’assicurato non costituisce dunque una patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua nella misura indicata dal Dr. Lazzarini alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale.

A corroborare la valutazione del Dr. __________ vi è il rapporto del 24 febbraio 2012 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, svolto per conto dell’assicuratore __________ in ambito LAINF e prodotto dal ricorrente, nel quale lo specialista ha confermato sia la diagnosi di distimia (ICD-10: F34.1) che l’incapacità lavorativa non superiore al 30% da non sommare alla componente organica (doc. B4).

2.8.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel referto del 26 aprile 2011 ha diagnosticato una “Sindrome cervicolombospondilogena cronica a sinistra in: - Note discopatie cervicali (condrosi C5-C6, osteocondrosi C6-C7). - Note discopatie lombari (iniziale osteocondrosi prevalentemente dorsale L2-L3, osteocondrosi L4-L5, ernia discale centrale L5-S1 alla MRI lombare dell' 11.8.2008); - Spondilosi iperostotica; - esiti da morbo di Scheuermann. - esiti da fratture dei processi trasversi bilaterali L2-L3, del processo spinoso D3, dopo politrauma del 19.5.2008; - disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa cervico-dorsale, iperlordosi terminale lombare); - decondizionamento muscolare. Periartropatia omero-scapolare a sinistra su: - Artrosi acromio-claveare, rottura parziale del tendine muscolo sopraspinato a sin. (artro-RM spalla sin. del 29.1.2009). Periartropatia omero-scapolare calcifica a destra su: - Artrosi acromeoclaveare” (doc. AI 69-42).

A mente del perito l’insorgente è abile al lavoro al 50% nella sua ultima attività lavorativa di cameriere, mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 6 febbraio 2009 (doc. AI 69-43).

Ritenuto che nella decisione del 3 maggio 2010 l’assicurato era stato messo al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2009, sulla base della valutazione del Dr. __________ che aveva ritenuto RI 1 inabile al 100% nella precedente attività di cameriere e abile 4 ore e mezza (50%) in un’attività adeguata, questa Corte ha ritenuto opportuno interpellare l’Ufficio AI, in merito a questa differente valutazione, ponendo i seguenti quesiti:

" (…)

  1. In cosa consiste il miglioramento del quadro clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50% (ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il Dr. __________ ?

  2. Qualora non si trattasse di un miglioramento chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.” (doc. XV)

Il Dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:

" (…)

Nel suo scritto del 15.10.2012, si evidenzia che la mia valutazione della capacità lavorativa si discostava dalla precedente valutazione da parte del Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna del servizio medico regionale dell’ufficio AI del cantone Ticino; ho dunque ripreso atto della valutazione del Dr. __________ del 6.4.2009, il quale nella sua valutazione conclusiva scriveva: “risultano medicalmente giustificate tutte le incapacità lavorative fino ad oggi documentate e certificate. L'assicurato ha svolto come ultima attività lavorativa dal 1977 un'attività di cameriere. Ad oggi in tale attività si conferma un'incapacità lavorativa del 100%. Incapacità lavorativa giustificata dal fatto che l'assicurato ad oggi presenta una limitazione alla spalla sinistra, difficoltà nella deambulazione per alterata sensibilità all'arto inferiore di sinistra di non univoca interpretazione. Netta riduzione di forza di presa della mano sinistra (assicurato mancino). In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopraelencati risulta esigibile un'attività lavorativa di 4 ore e mezza al giorno con rendimento normale. Attività lavorativa esigibile dal 06.02.2009 in accordo con quanto certificato dal medico curante

Dr. __________”. Osservo che il Dr. __________ per stabilire la capacità lavorativa nell’ultima attività professionale espletata di cameriere rispettivamente in attività adatte allo stato di salute, come medico specialista in medicina interna, non ha semplicemente preso atto delle patologie di stretta competenza reumatologica, ma ha tenuto pure conto di eventuali deficit neurologici di non univoca interpretazione; penso dunque che ciò abbia portato a codificare un’incapacità lavorativa dell’assicurato maggiore di quella da me giudicata sia nell’attività professionale da ultimo svolta dall’assicurato rispettivamente in attività adatta al suo stato di salute. A riguardo delle patologie di pertinenza neurologica, si è poi separatamente espresso lo specialista FMH in neurologia Dr. __________ di __________ il 2.5.2011, nel contesto della perizia pluridisciplinare, quindi a distanza di circa 1 settimana dalla data della visita reumatologica presso il sottoscritto.

Va inoltre tenuto conto del fatto che l’assicurato circa 2 mesi prima della valutazione dallo specialista FMH in medicina interna Dr. __________ presso il servizio medico regionale dell’AI a Bellinzona il 6.4.2009, era stato degente presso la clinica di riabilitazione di __________ dall’1.12.2008 al 6.2.2009 dove erano state poste le diagnosi reumatologiche a fine degenza di: “sindrome algica lombospondilogena con irradiazione soprattutto a sinistra con/su alterazioni degenerative senza compromissione rilevante delle strutture nervose alla risonanza magnetica della colonna lombare del 2008, diagnosi di sindrome algica spondilogena cervicobrachiale a sinistra con ernia discale C6/C7 mediolaterale sinistra con stenosi foraminale C7 a sinistra alla risonanza magnetica dell’agosto 2008, senza segni clinici di sindrome radicolare irritativa o deficitaria, di importante impingement subacroeale della spalla sinistra su artrosi acromeoclaveare attivata ed ipertrofica con rottura parziale del tendine sopraspinato a sinistra (artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del 29.1.2009)”; durante il soggiono presso la clinica di riabilitazione a __________, l’assicurato veniva pure sottoposto ad esame EFL, durante il quale si notava una chiara autolimitazione da parte del paziente, il quale, quando non osservato, evidenziava una caricabilità chiaramente migliore; sulla base di tutti questi dati, la clinica, in un certificato d’incapacità lavorativa del 5.2.2009, attestava una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal 6.2.2009, intesa come mezza giornata, consigliava un lavoro leggero in posizione variata, senza lavori con il braccio sinistro sopra l’orizzontale, senza situazioni di stress elevato.

Prendendo atto delle patologie di stretta competenza reumatologica, la mia valutazione della capacità lavorativa nell’ultima attività professionale come cameriere, rispettivamente in attività adatta allo stato di salute, del 26.4.2011, ricalca dunque quanto già espresso dagli specialisti della clinica di riabilitazione di __________, sulla base anche di un esame EFL.

Sulla base delle considerazioni fatte, rispondo ora alle domande di pertinenza reumatologica, numero 1 e numero 2, inoltrate dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 3.10.2012, all’ufficio assicurazione invalidità del cantone Ticino:

  1. In cosa consiste il miglioramento del quadro clinico dell’assicurato che ha consentito di portare il grado d’incapacità lavorativa dal 100% (ultima attività), rispettivamente 4 ore mezza (attività adeguate), secondo la valutazione del Dr. __________, ad un’abilità al 50% (ultima attività), rispettivamente piena abilità (attività adeguate) secondo il Dr. __________ ?

La differente valutazione del sottoscritto della capacità lavorativa in attività adeguate rispettivamente nell’ultima attività espletata come cameriere, viene motivata dal fatto che il sottoscritto ha tenuto unicamente conto delle patologie strettamente attinenti al suo campo di specialità, come specialista FMH in reumatologia e non di possibili deficit neurologici ai quali ha fatto riferimento il Dr. __________, patologie reumatologiche prese in considerazione, in ambito peritale interdisciplinare, dallo specialista FMH in neurologia Dr. __________ __________ di __________, in data 2.5.2011.

  1. Qualora non si trattasse di un miglioramento chiarisca il perito nel dettaglio le ragioni della differente valutazione.

La risposta alla domanda no. 2 è stata integrata nella risposta alla domanda no.1.” (doc. XVIII1)

I periti del SAM nello scritto del 5 novembre 2012 hanno aggiunto che il Dr. __________ non elenca nelle sue diagnosi la presenza di una sindrome da impingement alla spalla sinistra, patologia diagnosticata invece nella precedente valutazione del Dr. __________. Questo cambiamento di diagnosi – secondo i periti del SAM – “suppone un certo miglioramento almeno a livello funzionale della spalla sin.” (doc. XVIII1).

Il TCA – anche alla luce dell’esaustiva risposta del Dr. __________ e dei periti del SAM – non ha motivo per scostarsi dalla valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per quanto riguarda la perizia del Dr. __________ – svolta in ambito LAINF (doc. B2) – si rinvia al consid. 2.8.4.

2.8.3. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel referto del 2 maggio 2011 ha diagnosticato una “stato dopo politrauma con trauma cranico grave con: probabili lesioni traumatiche lieve intracraniche emorragiche (DD cavernomi) lievi deficit neuropsicologici (mnestici, esecutivi e attentavi) lieve emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale a sinistra di origine incerta (probabilmente in parte almeno postraumatica)” (doc. AI 69-47).

Il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per qualunque proponibile, a partire dalla dimissione dalla clinica di __________, nel mese di febbraio 2009, (doc. AI 69-48).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Non permette una diversa valutazione della fattispecie neppure la perizia del 17 aprile 2012 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, svolta per conto della __________, nella quale lo specialista ha posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________ e posto la medesima percentuale d’incapacità lavorativa sia in attività abituale che in attività adeguate (doc. B3).

2.8.4. Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel referto peritale del 21 luglio 2011 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________, hanno indicato che l’assicurato presenta delle limitazioni a livello reumatologico, neurologico/neuropsicologico e psichiatrico.

Secondo i periti, complessivamente rispetto al 2009 non vi è stato un cambiamento della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurato. Egli viene considerato inabile completamente dal 19 maggio 2008 (data dell’evento infortunistico) al mese di febbraio 2009 quando - secondo il Dr. __________ - vi è già abilità al 50% (doc. AI 69-43).

In questo senso va pure il rapporto d’uscita del 9 febbraio 2009 della clinica di riabilitazione di __________ nel quale veniva certificata una capacità lavorativa del 50% come cameriere e in un’attività adatta (50% sull’arco di tutto il giorno) (doc. AI 11-3, 69-21).

La patologia psichiatrica, che ha richiesto una cura specialistica dal novembre 2009, non viene ritenuta un motivo per aumentare l’incapacità lavorativa, “in quanto è da interpretare come conseguenza delle preoccupazioni economiche e del perdurare dei limiti fisiatrici” (doc. AI 69-25).

In considerazione di quanto indicato anche al consid. 2.7.1, ovvero che nella fattispecie la distimia che affligge l’assicurato non costituisce una patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa, il TCA non vede ragioni di scostarsi da questa valutazione.

In attività adeguata – sempre secondo i periti del SAM – la capacità lavorativa dell’assicurato non può superare il 50% a causa della patologia neurologica. Anche in questo caso non è stato riscontrato un cambiamento della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurato rispetto al 2009 (doc. AI 69-25+26).

Il TCA, sempre in data 3 ottobre 2012, ha interpellato i periti del SAM anche per quanto riguarda la valutazione globale delle patologie (doc. XV).

" (…)

  1. Per quanto riguarda l’aspetto neurologico rileviamo che il perito Dr. __________ nel referto del 2 maggio 2011 ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nell’attività da ultimo svolta e per qualunque proponibile, a partire dal mese di febbraio 2009.

3a) Quale influsso ha l’incapacità lavorativa in ambito neurologico (50%) sulla valutazione globale ?

3b) Per quale motivo viene mantenuta la percentuale globale d’inabilità del 50%, come già indicato nell’aprile 2009 dal Dr. __________ quando la diagnosi era sostanzialmente limitata alla patologia reumatologica (cfr. rapporto medico, doc. AI 23-4), malgrado che l’assicurato – secondo la perizia SAM – presenta limitazioni a livello reumatologico, neurologico/neuropsicologico e psichiatrico ?

I periti del SAM hanno fornito le seguenti delucidazioni:

" (…)

3a)

Per quanto riguarda l'attività lavorativa abituale di cameriere, riteniamo che l'incapacità lavorativa del 50% per motivi neurologici non va sommata con l’incapacità lavorativa del 50% per motivi reumatologici. Come leggiamo nel rapporto peritale del Dr. med__________ del 2.5.2011 si tratta di reperti oggettivi neurologici relativamente discreti. Al di fuori del deficit sensitivo all'emicorpo sin. (che si basa chiaramente sui dati forniti dall'A.), il nostro consulente in neurologia non trova alterazioni dei riflessi osteotendinei, né altri elementi più netti e non dipendenti dalla collaborazione dell'A. Non ha potuto mettere in evidenza sicuri deficit motoria. Anche le indagini neuroradiologiche mostrano solo lievi alterazioni intracraniche parenchimatose, probabilmente d'origine traumatica con lieve componente emorragica, in particolare a livello parietale a sin.; l’aspetto radiologico alla MRI cerebrale non è però univoco e potrebbe essere compatibile anche con piccoli cavernomi. Egli ritiene che possono esservi stati ulteriori danni traumatici parenchimatosi non necessariamente visibili alle indagini neuroradiologiche, che possono avere un influsso anche a lungo termine sulle funzioni neurologiche dell’A. Da sottolineare che in questo caso si tratta solo di un'ipotesi. La valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza solo una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed esecutive, che in un lavoro non intellettualmente elevato non può giustificare un'ulteriore riduzione della capacita lavorativa rispetto a quella già attestata per motivi reumatologici. Ricordiamo che il nostro consulente in psichiatria Dr. med. __________, nel suo rapporto peritale del 21.4.2011, scrive che non sono emersi limiti significativi delle funzioni cognitive dell'A. durante il colloquio. Il Dr. med. __________ scrive inoltre che vi è effettivamente l'impressione, come già anche in occasione di precedenti valutazioni neurologiche, che una parte dei deficit e delle difficoltà presentate dall'A. all'esame clinico sia dovuta ad una collaborazione non ottimale e non essere così d'origine esclusivamente organica. Per questi motivi riteniamo che l’incapacità lavorativa attestata per la patologia neurologica, di entità discreta e d'origine non esclusivamente organica, non vada sommata all'incapacità lavorativa attestata per motivi reumatologici.

Per quanto riguarda un'attività lavorativa confacente l'incapacità lavorativa del 50% per motivi neurologici rimane limitante.

3 b)

Ricordiamo che, come già spiegato nell'ambito della domanda nr. 1, il Dr. med. ____________________ nella sua precedente valutazione del 6.4.2009 giustifica l'incapacità lavorativa attestata non unicamente con motivi reumatologici (limitazione alla spalla sin.), ma anche con motivi neurologici (difficoltà nella deambulazione per alterata sensibilità all'arto info di sin. di non univoca interpretazione, netta riduzione di forza di presa della mano sin. in A. mancino). In altre parole, l'A. presentava già al momento della precedente valutazione dell'aprile 2009 limitazioni a livello neurologico, oltre a quelle di tipo reumatologico. Nella lettera d'uscita della Clinica di Riabilitazione a __________, redatta il 9.2.2009, si parla di disturbi neuropsicologici leggeri, che non comportano una limitazione della capacità lavorativa nell'attività lavorativa di cameriere. Nell'ambito della valutazione da parte del Dr. med. __________ dell'aprile 2009 il lato neuropsicologico non è stato ulteriormente indagato, probabilmente in quanto ritenuto non abbastanza rilevante. In ogni caso questo disturbo cognitivo leggero era già presente al momento della precedente valutazione da parte del Dr. med. __________. La valutazione neuropsicologica nell'ambito della nostra perizia pluridisciplinare conferma una lieve disfunzione delle funzioni mnestiche, attentive ed esecutive, non peggiorata nel tempo. Come sopra spiegato, la patologia neurologica di entità discreta e non d'origine esclusivamente organica, non giustifica un ulteriore aumento dell'incapacità lavorativa del 50% come cameriere per motivi reumatologici. In un'attività lavorativa confacente, che rispetti la capacita funzionale e di carico residua, descritta dal Dr. med. __________ alle pagine 8 e 9 del suo consulto reumatologico del 26.4.2011, rimane invece limitante la patologia neurologica.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l'A. presenta una distimia legata al perdurare dei limiti fisiatrici, ma anche derivante dalle preoccupazioni economiche avendo dovuto cessare l'attività precedentemente esercitata. La patologia psichiatrica è da interpretare come reazione sulle patologie somatiche e le sue conseguenze socioeconomiche. Per questi motivi non riteniamo giustificato sommare l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici con l'incapacità lavorativa del 50% per la patologia somatica.

Riteniamo inoltre importante sottolineare che la valutazione precedente del Dr. med. __________ del 6.4.2009 ha avuto luogo a distanza di meno di un anno dopo l'infortunio del 19.5.2008. Nel corso degli ultimi anni l'A. ha avuto la possibilità di adattarsi ai limiti funzionali, con effetto positivo sulla capacità lavorativa. Ricordiamo inoltre che da parte della Clinica di Riabilitazione dl __________ nel febbraio, 2009 veniva già attestata una capacità lavorativa del 50% come cameriere dal 6.2.2009 (1/2 giornate), nonché una capacità lavorativa del 50% sull'arco di tutto il giorno in un’attività lavorativa confacente (atto del 5.2.2009 elencata nella nostra perizia). Il Dr. med. __________, nelle sue annotazioni del 25.8.2009 (atto elencato nella nostra perizia), ritiene la valutazione di __________ "corretta e condivisibile se intesa come obiettivo finale di un percorso di recupero non ancora definibile in termini di tempo". La nostra valutazione della capacità lavorativa, come descritta nella perizia pluridisciplinare redatta il 21.7.2011, è dunque in linea sia con la valutazione della Clinica di Riabilitazione di __________, che con iI parere del Dr. med. __________ espresso nell'atto del 25.8.2009”. (doc. AI XVIII1-1).

Viste le risposte dei periti, questa Corte non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM che conclude per una capacità lavorativa complessiva del 50%.

La perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, ma non in reumatologia, datata 17 settembre 2012 e svolta per conto della __________, non permette una diversa valutazione della fattispecie. Il Dr. __________ ha posto una diagnosi complessiva che non si discosta da quanto illustrato dai periti del SAM (cfr. doc. AI 69-19, doc. B2).

Per quanto riguarda invece la capacità lavorativa residua il perito della __________ ha ritenuto che globalmente vi è un’incapacità lavorativa del 100% quale cameriere e del 50% in attività adatte (doc. B2).

Le conclusioni del Dr. __________ seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 7 gennaio 2013 si è espresso sui referti peritali della __________ confermando la validità delle conclusioni del SAM in assenza di una modifica dello stato di salute (doc. XXIV1).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al 50% sia nell’attività di cameriere / barista, sia in un’attività adeguata.

2.9. Appurato dunque come lo stato di salute del ricorrente sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate all’epoca della concessione del quarto di rendita di invalidità, né risultano modifiche dal profilo economico tali da influire sulla perdita di guadagno, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente confermato il diritto ad un quarto di rendita.

Il ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione confermata.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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