Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.295
Entscheidungsdatum
11.05.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.295

FS/sc

Lugano 11 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale impiegata di commercio, nell’aprile 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3/1-6).

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 4 dicembre 1996 (doc. AI 20/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto “(…) dalla documentazione medica acquisita agli atti ed in particolare dalla perizia medica esperita presso l’__________ di __________, risulta che le affezioni di cui l’assicura-ta è portatrice non causano alcuna incapacità lavorativa e di guadagno nella professione appresa di impiegata di commercio. (…)” (doc. AI 20/1).

1.2. Nel mese di settembre 2000, tramite il dr. __________, l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 22/1).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assi-curazione Invalidità (SAM), con decisione 19 agosto 2003 (doc. AI 59/1-2), confermata con decisione su opposizione 22 gennaio 2004 (doc. AI 68/1-5), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto, come concluso dai periti del SAM, il danno alla salute “(…) può giustificare solo un minimo influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata, sia per rapporto all’attività appresa di impiegata d’ufficio, sia per qualsiasi altra professione leggera a lei confacente. In definitiva, l’assicurata è stata giudicata abile nella misura dell’85%. (…)” (doc. AI 68/2).

Il ricorso contro la decisione su opposizione 22 gennaio 2004 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza 12 agosto 2004 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 86/1-26).

1.3. Nel mese di novembre 2004 l’assicurata ha inoltrato una terza domanda di prestazioni (doc. AI 95/1-7).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 18 gennaio 2006 (doc. AI 116/1-2), confermata con decisione su opposizione 25 aprile 2007 (doc. AI 131/1-7), l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

Il ricorso contro la decisione su opposizione 25 aprile 2007 è stato accolto da questo Tribunale che, con sentenza 27 agosto 2007 (doc. AI 144/1-20), cresciuta incontestata in giudicato, ha annullato il provvedimento e rinviato gli atti all’ammini-strazione per un accertamento pluridisciplinare volto a stabilire la capacità lavorativa globale.

Con decisione 15 febbraio 2010 (doc. AI 180/1-3), preavvisata l’11 dicembre 2009 (doc. AI 173/1-2), l’Ufficio AI, sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM 14 maggio 2008 e delle annotazioni 14 maggio 2009 del dr. __________ e 9 febbraio 2010 del dr. __________, ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

Anche il ricorso contro la decisione 15 febbraio 2010 è stato accolto da questo Tribunale che, con sentenza 27 luglio 2010 (doc. AI 190/1-11), cresciuta incontestata in giudicato, l’ha annullata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.

Con decisione 12 ottobre 2011, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 13 luglio 2011 (doc. AI 225/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM 6 maggio 2011 (doc. AI 218/1-80, 221/1-8), del rapporto finale 25 maggio 2011 e delle annotazioni 23 settembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 222/1-5 e 233/1) nonché della valutazione 8 giugno 2011del consulente in integrazione professionale (doc. AI 223/1-2) – ha infine ancora negato il diritto a prestazioni essendo in grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 234/1-3).

1.4. Con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e il fatto che l’Ufficio AI non si sarebbe conformato alla STCA di rinvio del 27 luglio 2010; ha chiesto l’esecuzione di una superperizia giudiziaria e postulato il diritto ad una rendita intera (senza indicare da quando). Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa – osservato che la capacità lavorativa residua è stata stabilità sulla base della perizia pluridisciplinare 6 maggio 2011 del SAM a cui va conferita piena forza probatoria e viste le annotazioni 27 maggio 2011 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) dall’attuale certificazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata, anzi si conferma in pratica l’assenza di cambiamenti significativi. (…)” (IV/Bis) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Con scritto 15 dicembre 2011 l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni e, quanto alle annotazioni 27 maggio 2011 del dr. __________, ha rilevato che “(…) in effetti “non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata”, ma ciò poiché il suo quadro valetudinario è ed è rimasto da tempo severamente compromesso. (…)” (VI).

Con lettera 10 febbraio 2012 l’insorgente ha preannunciato la produzione di nuova documentazione medica atta a chiarire la sua situazione.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

Ritenuto inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.7. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di prestazioni del novembre 2004 e conformemente alla STCA di rinvio del 27 luglio 2010 (cfr. consid. 1.3 e doc. AI 190/1-11) – l’Ufficio AI ha innanzitutto ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 207/1-2, 210/1 e 211/1-2).

Dalla perizia plurisciplinare 6 maggio 2011 (doc. AI 218/1-80, 220/1-5 e 221/1-8) risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e oftalmologica (dr. __________).

Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Emicrania senz’aura.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a ds.

Gonartrosi a sin.

Instabilità cronica dell’articolazione tibiotarsica ds. in traumi discorsivi e recidivanti.

Discopatia L4-L5.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome da dolore cronico ICD-10 F 45.4.

Disturbo di personalità misto ICD-10 F 61.0.

Lieve neuropatia irritativa del nervo ulnare ds.

Dolori in varie parti del corpo non spiegati da patologia neurologica.

Stato dopo erosione corneale all’occhio ds. (anamnesticamente nel 2002).

Astigmatismo misto all’occhio ds. e astigmatismo miopico all’occhio sin.

Disturbi statici del rachide.

(…)" (doc. AI 218/41)

Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) complessivamente l’A. dev’essere considerata abile al lavoro nella misura dell’80%. L’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica reumatologica e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e non sommate aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui 30 giorni mensili e non giorni lavorativi. Pertanto va ritenuta abile nella misura del 80% nell’attività finora svolta di impiegata di commercio. (…)” (doc. AI 218/47), il SAM ha concluso:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le patologie reumatologica e neurologica comportano entrambe una riduzione una del 15 e l'altra del 10% a causa delle problematiche citate al capitolo 6.

Per quanto riguarda la problematica psichiatrica, la perizianda non mostra alcuna riduzione della capacità lavorativa. È presente una sindrome da dolore cronico che non soddisfa i criteri di Förster. Vi è un disturbo di personalità mista, in particolare con aspetti di immaturità e narcisistici che potrebbero beneficiare di una presa a carico psicoterapica assidua e protratta nel tempo.

Dal punto di vista reumatologico vi è stato clinicamente un lieve peggioramento a livello del ginocchio sin., che complessivamente non comporta un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa come impiegata di commercio.

Dal punto di vista neurologico si è invece assistito a un miglioramento delle cefalee e pertanto l'incapacità lavorativa attuale è ridotta nella misura del 10%.

Complessivamente riteniamo che l'A. debba essere considerata abile al lavoro nella misura del 80% nell'attività finora svolta. La capacità lavorativa così come descritta attualmente deve essere considerata a partire dalla visita SAM e cioè dal 10.12.2010 in avanti.

Per quanto concerne la problematica oftalmologica, non vi sono elementi che giustifichino una riduzione della capacità lavorativa.

Dal punto di vista ematologico la situazione è stabile e sovrapponibile alle precedenti perizie SAM del 2003 e 2008; nel frattempo l'A. è stata valutata a __________ in ambito universitario ed é stata seguita e indagata a più livelli da parte del Dr. med. __________ senza che una causa dell'anemia sia stata rilevata. Quest'ultima è una patologia che necessita di sostituzione marziale e non giustifica la riduzione della capacità lavorativa.

In considerazione di questo e considerando che viene valutata una riduzione del rendimento per il dolore cronico, le inabilità lavorative vanno integrate e giustificano un'inabilità lavorativa al massimo del 20%.

È presente un dolicocolon che non comporta una riduzione della capacità lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche in un'attività lavorativa leggera e adatta la perizianda deve essere considerata abile al lavoro nella misura dell'80%, così come sopra descritto.

10 OSSERVAZIONI e RISPSOTE a DOMANDE PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 218/47-49)

L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 25 maggio e l’annotazione 23 settembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 222/1-5 e 233/1) e la valutazione 8 giugno 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 223/1-2) – con decisione 12 ottobre 2011 ha quindi negato il diritto a prestazioni.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a livello amministrativo

  • assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

  • differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

  • miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

  • rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14 marzo 2012, 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo 2012, 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce, sia nella sua ultima attività di impiegata di commercio/ufficio che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, una capacità lavorativa attuale dell’80%.

Quanto all’evoluzione nel tempo, vista la precedente perizia 14 maggio 2008 del SAM (doc. AI 153/1-66) e conformemente al rapporto finale 25 maggio 2011 del dr. __________ (doc. AI 222/1-5), la capacità lavorativa, sia nella sua ultima attività che in un’altra adeguata, è stata, dal gennaio 2004 (a seguito di un peggioramento riferito alle problematiche psichiatriche e neurologiche) del 70% e dal dicembre 2010 (la perizia 6 maggio 2011 del SAM è stata eseguita tra dicembre 2010 e febbraio 2011) dell’80%.

La dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

In particolare, per quanto riguarda l’anemia i periti del SAM hanno evidenziato che “(…) la situazione è stabile e sovrapponibile alle precedenti perizie SAM del 2003 e 2008; nel frattempo l’A. è stata valutata a __________ in ambito universitario ed è stata seguita e indagata a più livelli dal parte del Dr. med. __________ senza che una causa dell’anemia sia stata rilevata. Quest’ultima è una patologia che necessita di sostituzione marziale e non giustifica la riduzione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 218/48) e l’insorgente, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica contrastante, al punto 3.1 del ricorso si è limitata a sostenere che “(…) non è tuttavia comprensibile in che modo l’incerta eziologia dell’anemia della ricorrente possa sminuire la gravità dei sintomi lamentati, che non possono che esercitare, per la loro cronicità e per le importanti conseguenze sulla qualità della vita dell’assicurata, un’evidentissima limitazione della sua residua facoltà lavorativa. Si chiede pertanto che venga esperita una valutazione peritale riguardo alle concrete ripercussioni dell’anemia diagnosticata sulla capacità al guadagno della ricorrente; oggettivamente le considerazioni della Dr.ssa __________ (perizia, pag. 46 seg.) appaiono sbrigative ed eludono senza motivo l’imprescindibile esame di questo punto. (…)” (doc. AI 236/7).

Quanto alla valutazione psichiatrica i periti hanno evidenziato, tra l’altro, che “(…) l’A. attesta un lieve miglioramento psicologico perché non è sotto pressione e sotto stress, potendosi riposare maggiormente. Al bisogno assume Stilnox una volta alla settimana. Il Dr. __________, che abbiamo avuto modo di sentire telefonicamente, e che vede saltuariamente l’A., non pone una chiara diagnosi e dichiara di non aver mai attestato inabilità lavorativa dal suo punto di vista. (…)” (doc. AI 218/43).

Senza documentazione medica contrastante e per il solo fatto che il dr. __________, nelle annotazioni 27 maggio 2010, ha ritenuto una “(…) incerta evoluzione della problematica emicranica (nel 2008 era descritta una caratteristica evolutiva con allora peggioramento) (…)” (doc. AI 148/1), non è nemmeno possibile – come pretenderebbe l’insorgente (“(…) si avanzano seri dubbi sull’attendibilità con cui l’inabilità dal punto di vista neurologico è stata ridotta in sede del recente rapporto 16 maggio 2011 dal 30% al 10% (…)”; doc. AI 236/9) – scostarsi dalle conclusioni dei periti del SAM secondo le quali “(…) le cefalee determinano quindi attualmente un’incapacità lavorativa massima del 10%. È difficile datare a partire da quale momento l’evoluzione delle cefalee sia stata più favorevole, verosimilmente negli ultimi uno-due anni. È verosimile che anche in futuro l’A. continuerà a soffrire d’emicrania e l’evoluzione potrà essere variabile con periodi di cefalee più o meno frequenti. In occasione delle cefalee più intense è possibile che la perizianda sia costretta a interrompere temporaneamente un’eventuale attività lavorativa; attualmente ciò non dovrebbe però causare limitazioni superiori al 10%. (…)” (doc. AI 218/44-45).

Quanto alla cumulabilità delle patologie che affliggono l’assi-curata – al punto 4 del ricorso, senza tuttavia che alcun medico si sia espresso precisamente al riguardo, la ricorrente ha contestato che “(…) l’UAI, e prima ancora il SAM, si è infatti limitato a congetturare un’abilità al lavoro pari all’80%, che però, ancora una volta, non corrisponde al cumulo delle percentuali parziali riferite a ciascuna tipologia di affezione (15% per quella reumatologica e 10% per quella neurologica; la somma è dunque 25%, senza contare i disturbi che affliggono la ricorrente e che sono stati ingiustamente trascurati/sottovalutati in sede di perizia (…)” (doc. AI 236/9) – va ribadito che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare). Ora, i periti del SAM hanno concluso che “(…) l’incapacità lavorativa del 15% dovuta alla problematica reumatologica e del 10% dovuta alla problematica neurologica vanno integrate e non sommate aritmeticamente. Innanzitutto l’incapacità lavorativa neurologica è giustificata da 2 giorni di emicrania al mese, che deve essere considerata sui 30 giorni mensili e non giorni lavorativi. […] In considerazione di questo e considerando che viene valutata una riduzione del rendimento per il dolore cronico, le inabilità lavorative vanno integrate e giustificano un’inabilità lavorativa al massimo del 20%. (…)” (doc. AI 218/47-48, la sottolineatura è del redattore) e questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da tale valutazione.

In questo senso, tanto il richiamo dell’intero incarto dal dr. __________ quanto la domanda di un’ulteriore superperizia giudiziaria (cfr. consid. 1.4) vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata con lettera 10 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6). Il TCA, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Quanto al certificato 26 luglio 2011 (doc. A3) e al rapporto 31 ottobre 2011 indirizzato all’avv. __________ (doc. A4), negli stessi il dr. __________, FMH in medicina interna, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 dicembre 2003 in avanti sulla base delle diagnosi note e considerato “(…) un grave stato ansioso-depressivo per il quale segue sempre un trattamento specialistico. (…)” (doc. A4). Lo stesso sanitario ha poi concluso che “(…) non vi sono dei cambiamenti significativi rispetto a quanto segnalato in passato (…)” (doc. A4).

Ora, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non è specialista in materia, va qui evidenziato che la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, nel consulto 18 febbraio 2011 (doc. AI 221/1-5) ha, tra l’altro, rilevato che “(…) oggi io rilevo un quadro di fatto sovrapponibile a quanto registrato dalla collega __________ nel 2003: nulla di maggiore in atto ma un quadro somatoforme e un DP non scompensato che a mio avviso ad oggi non producono alcuna percentuale di IL per motivi psichiatrici. […] Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, purché compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta (abile al 100%) da subito. (…)” (doc. AI 221/4-5).

Del resto, anche avuto riguardo al rapporto 31 ottobre 2011 del dr. __________, il dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale certificazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata, anzi si conferma in pratica l’assenza di cambiamenti significativi. (…)” (IV/bis).

Lo scritto 12 gennaio 2011 (doc. A2) del dr. __________, FMH in chirurgia, è invece già stato menzionato negli atti (cfr. doc. AI 218/20) ed é pertanto considerato dai periti del SAM.

In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 6 maggio 2011 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2011 e prima del 12 ottobre 2011, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 70% dal gennaio 2004 e dell’80% dal dicembre 2010.

2.10. Per quel che concerne la valutazione economica, conformemente alla STCA di rinvio, l’Ufficio AI ha interpellato il consulente in integrazione che – fatte proprie le valutazioni mediche – ha concluso: “(…) la problematica delle cefalee, che nel mio precedente rapporto portava ad escludere un reinserimento professionale, sembrerebbero meno grave di quanto descritto in precedenza (molto meno assenze per questo motivo). Sono adeguate attività leggere, ergonomiche e che le dia la possibilità di alternare la posizione al bisogno (per il dettaglio delle limitazioni funzionali si veda i rapporti medici citati sopra). […] L’attività di impiegata d’ufficio è adeguata allo stato di salute in forma quasi completa (IL 20%) e con una riduzione della capacità lavorativa come in altre attività. Oltre a questo genere di attività, sono adeguate attività leggere ed ergonomiche quindi ad esempio lavori di fabbrica o di vendita per esempio in un chiosco. […] Non si propongono provvedimenti professionali in quanto l’attività abituale dell’assicurata è esigibile nella stessa forma rispetto ad altre attività. Se l’assicurata ne facesse richiesta, si resta a disposizione per fornire un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 223/2).

Quanto alla censura della ricorrente la quale – partendo tuttavia da una diversa valutazione medica – ha sostenuto che “(…) l’imprevedibilità degli episodi emicranici, in particolare, rende praticamente impossibile la collocabilità dell’assicurata. Non si vede come un datore di lavoro possa essere disposto ad assumere una segretaria spesso costretta ad assentarsi da un giorno all’altro, senza preavviso, vanificando ogni possibilità di pianificare con il necessario anticipo la sostituzione, e impedendo di affidarle mansioni, anche urgenti, di una certa durata e a breve scadenza. (…)” (doc. AI 236/9), il TCA rileva quanto segue.

La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 348).

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

Ritenuta la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del consulente in integrazione che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.

In concreto, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale dal gennaio 2004 al 70% e dal dicembre 2010 all’80% è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Ne consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.4).

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.13. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione del gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava della terza perizia pluridisciplinare del SAM) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 12 ottobre 2011.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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