Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.281
Entscheidungsdatum
07.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.281

LG/DC/sc

Lugano 7 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1988, in data 19 aprile 1993 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di una “spasticità congenita” (doc. AI 2-1; 6-3).

1.2. Con decisione dell’11 maggio 1993 l’Ufficio AI ha messo l’assicurato al beneficio dei provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita no. 390 OIC dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 2000 (doc. AI 7-1).

1.3. In data 30 marzo 2009 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (provvedimenti d’integrazione professionale) segnalando di essere affetto da “diverse piccole ernie tra TH4 e TH8 + significativa ernia paramediana dx TH7 – TH8 lussata con compressione su filamenti radicolari” (doc. AI 10-1/7).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 17 giugno 2009 ha assunto i costi per un accertamento professionale in qualità di impiegato di commercio al dettaglio presso la ditta __________A, __________, dal 15 giugno 2009 al 26 giugno 2009 (doc. AI 31-1).

Con decisione del 2 luglio 2009 l’UAI ha quindi assunto i costi per la preparazione ad una prima formazione professionale, presso la medesima ditta, dal 27 giugno 2009 al 31 agosto 2009 (doc. AI 34-1) e con il provvedimento del 26 agosto 2010 ha preso a carico i costi supplementari per il secondo anno di prima formazione dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 (doc. AI 64-1).

1.5. L’assicurato, dopo aver interrotto il tirocinio presso il __________, è stato assunto dal __________ di __________ (doc. AI 68-1; 70-1). Tuttavia, anche questo contratto di tirocinio non è stato concluso (cfr. disdetta __________, doc. AI 71-1).

RI 1 ha comunque ultimato la formazione professionale presso il Centro Professionale e Commerciale di __________ ed il __________ conseguendo il relativo attestato federale di capacità. Egli si è quindi iscritto all’Ufficio di collocamento (doc. AI 80-1; 86-1)

1.6. Con decisione del 4 ottobre 2011 (doc. AI 96-1), anticipata dallo scritto del 24 agosto 2011 (doc. AI 88-1), l’UAI ha comunicato all’assicurato che il diploma di impiegato del commercio al dettaglio gli permetterebbe raggiungere un salario annuo di fr. 67'640.--. Questo salario, confrontato con quello dell’attività di montatore d’impianti idraulici di fr. 71'982.--, consente il quasi totale recupero della capacità di guadagno residua (grado AI del 6%). RI 1 viene dunque ritenuto integrato, senza diritto alla rendita (doc. AI 88-1).

1.7. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% e in via subordinata la retrocessione degli atti all’UAI affinché si determini sul grado d’invalidità del ricorrente (doc. I)

La rappresentante dell’assicurato ha così motivato il proprio ricorso:

" (…)

Il ricorrente non condivide la decisione, segnatamente il mancato riconoscimento di una rendita. Egli reputa che la l'Ufficio AI sia incorso in un errore nel determinare il reddito da impiegato di commercio. In effetti, secondo i parametri del contratto di lavoro per impiegati nel commercio al dettaglio (vendita), formazione biennale, il salario 2010 ammontava a fr. 3'410.- lordi oltre la tredicesima (cfr. doc. B), per complessivi fr. 44'310.- annui. Sussiste pertanto una differenza marcata per rapporto al salario medio di riferimento considerato dall'Ufficio Al. Che il dato considerato dal medesimo sia errato è manifesto. Lo stesso corrisponderebbe a fr. 5'203.- per 13 mensilità, importo che nel nostro cantone nessun giovane impiegato, con il solo diploma di apprendista, senza esperienza, conoscente appena le lingue straniere (livello scolastico), mai incasserà.

Raffrontando dunque il salario che il ricorrente avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuta l'incapacità (fr. 71'982.-) con quello di impiegato di vendita (fr. 44'310.-), ne deriva un grado di invalidità del 40%.

(…)

La decisione suddetta non ha poi minimamente considerato che, comunque, il danno alla salute fisica permane e che in ogni caso il ricorrente deve seguire tutta una serie di comportamenti volti a limitare i dolori, che influiscono sul lavoro. In particolare, deve muoversi frequentemente, deve sedersi su una sedia apposita (riconosciuta dall'AI come mezzo ausiliario), deve costantemente assumere antidolorifici che ne condizionano la resa e la concentrazione. Se da un lato è ben vero che, grazie alla forza di volontà e malgrado le avversità, egli è riuscito a completare con successo la riqualifica, non si può dimenticare che si tratta comunque di un ripiego e che con la malattia dovrà convivere (visto che non è operabile, come accertato dai medici, e che non c'è margine di guarigione). Anche nel privato la malattia causa tutta una serie di limitazioni, sia nella normale vita corrente, sia per rapporto al tempo libero (attività sportive, passeggiate in montagna, viaggi, lavori pesanti in casa, traslochi ....).

L'Ufficio Al avrebbe pertanto dovuto tenere debito conto delle suddette limitazioni, ciò che non è stato il caso, è considerare l'effetto indiretto.

(…)

Dal dossier dell'Ufficio Al emerge che il ricorrente era già stato annunciato nel 1993 con una diagnosi di leggera spasticità agli arti inferiori, emersa a seguito di un infortunio e segnalata ai genitori dai curanti del Pronto soccorso, che non se ne erano resi conto. L'effetto che si riscontrava era quello di una rigidità alle gambe.

Tale problema è stato del tutto dimenticato nell'ambito della valutazione dello stato di salute del ricorrente, ritenuto che l'Ufficio si è concentrato sul puro e semplice calcolo matematico di cui ai paragrafi precedenti. Egli non è guarito, ma convive con il problema, assommato ai disturbi provenienti dalle ernie.

In definitiva, il ricorrente ritiene che la decisione in questione vada riformata e che gli debba essere riconosciuto un grado di invalidità del 50%” (doc. I).

Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

1.8. In risposta l’UAI ha confermato la valutazione economica svolta e sottolineato come la professione di impiegato di commercio dettaglio si possa conciliare perfettamente con il danno alla salute (doc. IV).

1.9. In data 7 dicembre 2011 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni, in particolare per quanto riguarda la contestazione del reddito da invalido, ritenuto troppo elevato, e sull’inadeguatezza della riformazione professionale in considerazione dello stato di salute di RI 1.

A tal proposito viene chiesto dal legale l’allestimento di una valutazione medica (doc. VI).

1.10. Nelle osservazioni del 21 dicembre 2011 l’UAI ha ribadito la correttezza dei dati statistici utilizzati per determinare il reddito da invalido e il conseguente raffronto dei redditi eseguito.

Per quanto riguarda il quadro clinico – a mente dell’UAI – l’insorgente è da ritenere completamente abile al lavoro quale impiegato di commercio al dettaglio (doc. VIII).

I doc. VII e VIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità oppure no.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OAI

" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Dal profilo medico agli atti vi è il rapporto del 18 maggio 2009 della Dr.ssa __________ del SMR, che ha posto la diagnosi di “Ernia discale paramediana lussata con compressione sui filamenti radicolari Th7/Th8 dal lato destro e diverse piccole ernie trattenute tra Th4 e Th8” (doc. AI 25-1).

Come limiti funzionali il medico ha indicato quelli che emergono dalla valutazione del 7 maggio 2009 del Dr. __________, vice-primario di neurochirurgia all’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 22-1), ovvero che l’assicurato non può svolgere tutto il giorno attività esclusivamente in posizione seduta, attività esclusivamente in posizione eretta, attività prevalentemente camminando su terreni accidentati, chinarsi, accovacciarsi, inginocchiarsi, ruotare in posizione seduta, sollevare/trasportare (vicino/lontano dal corpo) 20 kg, salire su scale a pioli/impalcature) salire le scale. Tali indicazioni valgono per una restrizione temporale del 50% (doc. AI 25-1).

L’assicurato non può quindi svolgere tutto il giorno attività esclusivamente dove è necessario accovacciarsi, inginocchiarsi (restrizione temporale del 20%), mentre può tutto il giorno lavorare con mani sopra la testa, senza restrizioni temporali (doc. AI 25-1).

Secondo la Dr.ssa __________ l’insorgente dovrebbe svolgere un lavoro che può cambiare posizione e che non deve alzare pesi, quali il venditore (doc. AI 25-1). Lo stesso medico curante Dr. __________ indicava che l’assicurato “dovrebbe svolgere un lavoro che può cambiare posizione, che non deve alzare pesi” come il venditore (doc. AI 17-3).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR ha ripreso le indicazioni del Dr__________ (cfr. doc. AI 17-2) e indicato nell’attività di montatore di impianti idraulici un’incapacità del 50% dal 27 ottobre al 22 dicembre 2008 e del 100% dal 30 gennaio 2009, mentre in attività adeguata è posta un’abilità completa (100%) dal 20 aprile 2009 (doc. AI 25-2).

Sollecitato dall’Ufficio AI, in data 5 aprile 2011, in merito allo stato di salute del paziente, il Dr. __________ nel referto dell’11 aprile 2011 concludeva per una ripresa del lavoro al 1° aprile 2011 (doc. AI 78-1).

Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi dalla valutazione medica del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

In merito ai provvedimenti professionali intrapresi va evidenziato che l’amministrazione ha assunto i costi per la preparazione ad una prima formazione professionale, dal 27 giugno 2009 al 31 agosto 2009 (doc. AI 34-1) e dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 (doc. AI 64-1) quale impiegato di commercio al dettaglio. Dopo aver incontrato delle difficoltà nella conclusione del tirocinio RI 1 ha comunque ultimato la formazione professionale presso il Centro Professionale e Commerciale di __________ ed il Garage __________ e si è quindi iscritto all’Ufficio di collocamento (doc. AI 86-1).

L’argomentazione del ricorrente secondo cui l’Ufficio AI sarebbe incorso in un errore nell’indirizzare l’assicurato verso una professione inadeguata dal profilo medico, non trova agli atti un oggettivo riscontro.

2.6. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha raffrontato il reddito da montatore di impianti da riscaldamento (reddito da valido), non contestato, con il reddito da impiegato di commercio e riparazione autoveicoli (reddito da invalido), professione appresa a seguito della riformazione professionale.

2.6.1. Per quanto riguarda il reddito da valido, secondo l’art. 28a cpv. 1 LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

L'art. 26 OAI, che regola la situazione degli assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

" Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).


Dopo … anni compiti Prima … anni compiti Tasso in per cento


21 70

21 25 80

25 30 90

30 100


Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

Il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA

I 24/03 del 13 luglio 2005; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA I 358/85 del 6 maggio 1986; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).

Rappresenta un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI, la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione (cfr. STFA I 543/04 del 26 gennaio 2005, consid. 3.3.1; STFA I 472/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.2.).

Qualora, tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione professionale, l’invalidità va determinata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA U 360/01 del 7 luglio 2003, consid. 3.2.).

L'art. 26 cpv. 2 OAI presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. Le sole dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA I 748/01 del 20 agosto 2002, consid. 4; STFA I 612/02 del 2 settembre 2003 ("konnte die Versicherte Person wegen der Invalidität eine begonnene berufliche Ausbildung nicht abschliessen…"); STFA U 360/01 del 7 luglio 2003 ("In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire

presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).).

Il reddito che si potrebbe attribuire all’assicurato presumendolo non invalido corrisponde al reddito medio di un lavoratore nella professione che stava seguendo. In questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003, consid. 3.2.).

Dalla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) emanata dall’UFAS e valida dal 1° gennaio 2004 emerge, inoltre, che l’art. 26 cpv. 2 OAI:

" (…) Si applica anche ad assicurati che a causa dell’invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 p. 538). Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima" (CIGI n. 3040).

Nel caso di RI 1 la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 12 agosto 2011, ha ritenuto applicabili le tabelle statistiche RSS TA1, settore montatore impianti idraulici (categoria 45, persona con qualifica), in quanto se non fosse subentrato il danno alla salute l’assicurato avrebbe portato a termine la formazione di montatore di impianti idraulici (doc. AI 86-1).

Alla luce della giurisprudenza appena esposta, secondo il TCA tale modo di procedere è corretto. Si può dunque ammettere, quale reddito da valido, il salario dedotto dalle tabelle statistiche nella professione di montatore di impianti idraulici. Vi sono infatti indizi concreti che l’insorgente, se non fosse divenuto invalido, avrebbe comunque concluso quella formazione.

Il ricorrente non ha peraltro contestato l’importo del reddito da valido (cfr. doc. I, IV).

RI 1 ha svolto l’apprendistato di montatore di impianti di riscaldamento presso la ditta __________ di __________ dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008. Dal 1° settembre 2008 sino al febbraio 2009 ha proseguito la formazione presso la ditta __________ e stava terminando l’ultimo anno di apprendistato presso la SPAI di __________ prima di interrompere il tirocinio a causa del danno alla salute (doc. AI 13-1,19-1; 23-1).

Quindi in applicazione dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2008, categoria 3, conoscenze professionali e specializzate p.to 45 “Costruzioni” si ottiene un importo mensile di fr. 5’602.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 5'826.08.-- al mese, pari a fr. 69'912.96 all’anno che aggiornati al 2010 (+2,1% per il 2009; + 0,8% per il 2010) sono pari a fr. 71'952.17.

2.6.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In questo caso l’Ufficio AI ha correttamente applicato i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2008, categoria 3, conoscenze professionali e specializzate p.to 50 “Commercio e riparazione di autoveicoli”, in quanto l’insorgente al termine della formazione professionale ha conseguto l’attestato federale di capacità (AFC). Si ottiene quindi un importo mensile di fr. 5'177.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 5'384.08.-- al mese, pari a fr. 64'608.96 all’anno che aggiornati al 2010 (+2,1% per il 2009; + 0,8% per il 2010) sono pari a fr. 66'493.46.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 66'493.46 e confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'952.17 (consid. 2.6.1.) emerge un tasso d’invalidità del 7,5% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità la sua decisione del 4 ottobre 2011 merita quindi conferma

2.7. L’assicurato nello scritto del 7 dicembre 2011 ha postulato l’esecuzione di una valutazione medica (doc. VI, pag. 2).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9.).

Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.9. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (doc. I+C).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, celibe, percepisce unicamente l’indennità giornaliera dell’assicurazione disoccupazione (fr. 1'924.40 nell’agosto 2011; fr. 2'352.10 nel settembre 2011) (cfr. doc. C).

In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

47
  • DTF 133 V 40201.01.2007 · 1.677 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 125 V 202
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 110
  • DTF 124 V 30101.01.1998 · 403 Zitate
  • DTF 122 V 79
  • DTF 114 V 313
  • DTF 110 V 362
  • DTF 107 V 21
  • 8C_393/200824.09.2008 · 1.272 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_156/200907.04.2009 · 1.260 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 104/96
  • I 222/04
  • I 237/00
  • I 24/03
  • I 26/02
  • I 358/85
  • I 472/02
  • I 475/01
  • I 543/04
  • I 569/02
  • I 600/01
  • I 612/02
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 748/01
  • I 761/01
  • I 885/06
  • U 234/00
  • U 347/98
  • U 360/01