Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.270
Entscheidungsdatum
03.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.270

BS/sc

Lugano 3 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 settembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1967, precedentemente attiva quale venditrice in una boutique, è stata posta al beneficio, con effetto dal 1° ottobre 2003, di una rendita intera per un grado d’invalidità dell’80% (cfr. decisione 13 settembre 2005 in doc. AI 25/1; per le motivazioni cfr. doc. AI 22).

Con provvedimento del 30 agosto 2006 la rendita è stata confermata in via di revisione (doc. AI 33).

1.2. Nell’agosto 2008 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 34).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie psichiatriche a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali), dopo un tentativo di reinserimento professionale fallito, con decisione 29 settembre 2009 (preavvisata il 10 giugno 2011) l’amministrazione ha ridotto la prestazione assicurativa ad un quarto di rendita, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 108).

1.3. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, chiedendo in via cautelare il ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso. Quanto al merito, sulla base del rapporto 21 luglio 2011 del proprio psichiatra curante, essa ha contestato la valutazione medico-teorica del CPAS e chiesto il ripristino della rendita intera. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

In data 24 ottobre 2011 l’assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto dello psichiatra curante (doc.IV/B).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, prendendo anche posizione in merito al nuovo atto medico, ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione psichiatrica ed economica alla base della decisione contestata (VI).

Con osservazioni dello stesso giorno, l’amministrazione ha inoltre postulato la reiezione dell’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (VII).

1.5. Il 2 dicembre 2011 l’insorgente ha prodotto un ulteriore scritto dello psichiatra curante (XI), seguita dalla presa di posizione 20 dicembre 2011 dell’amministrazione (XIV).

1.6. Con scritto 6 maggio 2011 il legale dell’assicurata, contestando integralmente la risposta di causa, ha notificato i mezzi di prova da assumere durante l’istruttoria (VIII).

1.7. Con decreto 22 dicembre 2011 – confermato con STF 30 gennaio 2012 (9C_23/2012) – il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (XIII).

1.8. Da ultimo, il 23 febbraio e 12 marzo 2012 la ricorrente ha trasmesso copia di nuovi certificati medici (XIX, XXI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente ridotto ad un quarto la precedente rendita intera spettante all’assicurata.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

2.5. Nel caso in esame, va ricordato che con decisione 13 settembre 2005 l’assicurata era stata posta al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° ottobre 2003 (doc. AI 22 e 24). Fondamento del provvedimento era stata la perizia 2 maggio 2005 del dr. , il quale aveva diagnosticato:

" (…)

Episodio depressivo di media gravità, senza sintomi biologici (ICD F 32.10) (in stato dopo episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD F 32.2), esistenti dal mese di ottobre del 2002.

Sindrome da attacchi di panico (ICD F 41.0), esistenti dal mese di luglio del 2002. (…)" (doc. AI 18/9)

e valutato un’incapacità lavorativa dell’80% (doc. AI13).

2.6. Nell’ambito della revisione della rendita, l’assicurata è stata peritata dal CPAS. Con rapporto 9 aprile 2009 i periti, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con segni biologici (ICD 10:F33.11) e sindrome da attacchi di panico (ICD 10:F41.0) non invalidante, rispetto a quanto valutato dal dr. __________ i periti hanno riscontrato:

" (…)

Un'evoluzione in positivo del quadro clinico grazie alla regolare ed adeguata presa in carico specialistica supportata da una valida terapia psicofarmacologica.

Tutto questo nonostante la persistenza degli attacchi di emicrania e la necessità di sottoporsi, il mese di febbraio scorso, ad un intervento di discectomia.

La descrizione della giornata conferma come l'A. abbia un funzionamento globale discreto riuscendo ad occuparsi delle faccende domestiche (attualmente limitata a seguito del recente intervento di discetomia), a svolgere piccole attività di giardinaggio, a preparare i pasti, ad uscire a passeggio, a fare la spesa, ad incontrarsi regolarmente con amici (anche se più spesso sono loro a recarsi dall'A.).

Quanto finora descritto ci permette di concludere che il miglioramento delle condizioni psichiche dell'A. la porta ad essere abile al lavoro, nella sua abituale attività o in un'attività adeguata, nella misura del 50% a partire dalla nostra valutazione peritale. (…)" (doc. AI 42/7)

Quindi, visto il miglioramento delle condizioni psichiche i periti del CPAS hanno ritenuto l’assicura abile al 50% nella sua abituale attività o in un’attività adeguata a partire dalla valutazione peritale.

Avendo poi l'interessata accusato delle sintomatologie somatiche, essa è stata vista dal SMR in data 17 giugno 2010. Poste come diagnosi invalidanti una sindrome del dolore cronico con evoluzione fibromialgica ed una sindrome lombospondilogena cronica in esisti di sequestrectomia di lussato ernario L5-S1 e neurolisi della radice L5 e S1 sinistra, i medici del SMR hanno concluso:

" (…)

La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica allegato. Si è potuto provvedere al confronto dell'obbiettività clinica descritta dal Prof. __________ nella valutazione del 09.02.2009. Tale confronto permette di evidenziare un miglioramento della manovra di Lasègue, uno stato neurologico pressoché indifferente. Dolore sulle scale VAS oggi di 5, prima dell'intervento valutato con VAS 8.

Il miglioramento clinico risulta documentato nell'ultima valutazione neurochirurgica del Prof. __________ con data 10.04.2009. Dalla data di tale rapporto medico risulta quindi esigibile dal punto di vista reumatologico ed interni stico una IL del 30% nell'abituale attività di venditrice.

In attività lavorativa adatta, rispettosa dei limiti funzionali ed ergonomicamente corretta, risulta esigibile dalla stessa data una IL 0%. Tali IL non risultano sommabili con le IL determinate nella perizia psichiatrica avvenuta il 09.04.2009. (…)" (doc. AI 65/5-6)

Su indicazioni del dr. __________ del SMR (cfr. annotazioni 23 luglio 2010; doc. AI 67/1), l’amministrazione ha poi ordinato una seconda perizia al CPAS per un aggiornamento dello stato di salute psichico dell’assicurata.

Con rapporto 16 settembre 2010 i periti hanno in sostanza confermato la precedente perizia (doc. AI 71).

L’assicurata ha poi beneficiato di un provvedimento di reinserimento professionale presso la Fondazione __________ (cfr. il relativo accordo datato 11 aprile 2011 [doc. AI 94] con relativa assunzione dei costi [doc. AI 98]). Il provvedimento è stato interrotto dopo pochi giorni per motivi di salute (cfr. lettera 15 marzo 2011 dell’assistente sociale __________ e [controfirmata] dal dr. __________; doc. AI 95/1) ed in seguito definitivamente abbandonato (cfr. rapporto 9 maggio 2011 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 99; sui motivi che hanno portato l’Ufficio AI a tale abbandono, riportati nella decisione impugnata ed oggetto di contestazione, questo TCA non si esprime visto che non sono rilevanti ai fini del giudizio).

L’assicurata, fondandosi sui rapporti dello psichiatra curante dr. __________ (in particolare la perizia privata dal 21 luglio 2011; doc. AI 104/13), contesta il suevocato miglioramento della patologia psichiatrica.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le perizie 9 aprile 2009 e 16 settembre 2010 eseguite dal CPAS, il cui dr. __________ ha concluso per un abilità lavorativa del 50% nella originaria attività svolta o in altre attività.

Le valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In particolare, al consid. 2.6 è stato evidenziato come nella perizia 9 aprile 2009 il CPAS ha convincentemente motivato e circostanziato il miglioramento del quadro clinico psichiatrico.

Nella seconda perizia 16 settembre 2010, i periti si sono in particolare pertinentemente confrontati e distanziati dalla valutazione 20 maggio 2010 dello psicoterapeuta curante (doc. AI 60), confermando nelle loro conclusioni quanto valutato nella prima valutazione peritale. Al riguardo i periti del CPAS hanno concluso:

" (…)

Lo stato di salute psichica dell'assicurata, pur riconoscendo possibili oscillazioni in senso positivo o negativo del tono dell'umore dal mese di aprile 2009 ad oggi, risulta a nostro avviso sostanzialmente invariato e, come detto, riconducibile ad una sindrome depressiva ricorrente attualmente di media gravità. Per questo motivo non possiamo che confermare un'inabilità lavorativa del 50% a partire dal mese di aprile 2009 (precedente nostra perizia).

I limiti funzionali dettati dal disturbo psichiatrico presente sono riconducibili alle scarse e velocemente esauribili risorse energetiche, alla difficoltà nel mantenere attenzione e concentrazione oltre alle difficoltà relazionali che portano l'assicurata a ridurre i contatti sociali.

Vista la persistenza della sintomatologia depressiva di media gravità e la lunga assenza dal mondo del lavoro riteniamo siano indicati un reinserimento graduale ed un aiuto al collocamento." (doc. AI 71/6-7)

L’assicurata si fonda invece sulla valutazione psichiatria, psicologica e psicodiagnostica 21 luglio 2011 dello psicologo curante dott. __________ e dello psichiatra curante, dr. __________ (doc. AI 104/19). Dopo aver proceduto all’esame della paziente, nonché a diversi test psicodiagnistici, i curanti hanno diagnosticato (secondo il metodo DSM-IV-TR: Dignostic and Statistical Manual of mental disorder, IV Text Revision) un disturbo depressivo maggiore ricorrente, episodio grave senza manifestazioni psicotiche, in comorbidità con una disturbo d’ansia generalizzata. Essi hanno concluso:

" (…)

4.5. Conclusione

· L'invalidante psicopatologia nevrotica, attualmente presente, causa una notevole limitazione dell'autonomia personale della perizianda e rende necessario un intervento bio-psico-sociale individuale e di gruppo, con regolari visite psichiatriche, trattamento farmacologico, colloqui psicologici di sostegno e nursing infermieristico.

· L'attuale intervento assistenziale deve essere necessariamente mantenuto – se non addirittura implementato – al fine di mantenere le attuali condizioni psico-fisiche della perizianda ed evitarne un franco scompenso sul versante psicotico.

· La perizianda presenta un'incapacità lavorativa stabile e permanente del 100%.

· In conclusione della presente perizia, si ritiene quindi auspicabile una revisione della valutazione dell'incapacità lavorativa della perizianda da parte dell'Ufficio Assicurazione Invalidità."

(doc. AI 104/31-32)

La succitata valutazione è stata vagliata dal SMR, in particolare dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, che ha evidenziato:

" (…)

I curanti pongono la diagnosi di Disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici, avvalendosi di una serie di test per lo più autosomministrati.

È da rilevare la netta discrepanza tra la soggettività dei disturbi lamentati gli esiti del test, che come già detto sono per lo più basati sulla auto somministrazione e quindi sulla soggettività dell'esaminato, e l'obiettività clinica descritta dai curanti nella quale troviamo un esame psicopatologico che non rispecchia la diagnosi di episodio depressivo grave secondo le caratteristiche del DSM IV TR ad es non sono infatti rilevati disturbi cognitivi, l'A. appare ordinata, quindi vi è una cura di sè, è segnalata un'ansia che seppure definita forte non impedisce di mantenere un rapporto interpersonale adeguato e non influisce sulla sfera cognitiva. Il tono dell'umore non viene sondato.

Le lamentele soggettive riportate nella presente documentazione sono le stesse già descritte nella perizia del Dr. __________ del 09.09.2010 e così non vi sono discrepanze oggettive rispetto allo status riscontrato dal perito." (doc. AI 107/1)

Vista la circostanziata succitata presa di posizione, questo TCA non può che ribadire le incongruenze rimarcate dalla dr.ssa __________, in particolare riguardo alle discrepanze tra la soggettività dei disturbi lamentati e i risultati dei test, quest’ultimi per lo più basati su questionari di autovalutazione. Inoltre, la citata psichiatra ha pertitentemente evidenziato come l’esame psicopatologico non rispecchia la diagnosi di episodio depressivo grave secondo le caratteristiche del DSM IV TR.

All’esposizione del SMR può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia evidenziare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2 con riferimento a STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174).

Del resto, i successivi scritti dello psichiatra curante non permettono di apportare elementi di giudizio che non fossero già presenti prima dell’emissione della decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Infatti, con scritto 21 ottobre 2011 la dr.ssa __________, controfirmato dal dr. __________, ha in particolare sostenuto che:

" (…)

La decisione relativa alla rendita ha innescato nella paziente una condizione stressante e ulteriore aumento dell'angoscia psichica, in considerazione delle scarse risorse di mentalizzazione: infatti, come già indicato nei rapporti psicologici precedenti, la paziente esperisce momentanei e transitori scompensi psicotici con dispercezioni, allucinazioni e vissuti persecutori.

Le condizioni psicopatologiche sono caratterizzate da una condizione depressiva e ansiosa di grado medio-grave, in una struttura di personalità di tipo psicotico (si prega di fare riferimento alla perizia del dottor __________, datata 22/7/2011 [recte: 21 luglio 2011; n.d.r.]).

La condizione psicopatologica ha purtroppo un carattere di stabilità e nel corso della nostra osservazione abbiamo assistito ad un peggioramento dello status clinico." (Sottolineatura del redattore; doc. AI 115/1)

Quindi, se successivamente alla decisione contestata vi è stato un rilevante peggioramento delle condizioni dello stato di salute extra somatico della ricorrente, questo sarà oggetto di una revisione della rendita ex art. 17 LPGA. In questo senso va anche letto il ricovero dell’assicurata presso la Clinica (psichiatrica) __________ avvenuto il 21 febbraio 2012, ricovero documentato dai rapporti medici prodotti dall’insorgente il 23 febbraio 2012 ed il 12 marzo 2012 (cfr. consid. 1.8).

Infine, per quanto riguarda il rapporto 2 dicembre 2011 dello psichiatra curante, vagliato dal SMR, va detto che esso non è suscettibile di modificare l’esito della vertenza. In quel documento è confermata la perizia privata 21 luglio 2011 e sono indicate le patologie psichiatriche secondo i criteri ICD-10 (sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave [F33.2] e sindrome depressiva generalizzata [F41.1]). In tale scritto non risultano nuovi elementi rilevanti che non sono stati esaminati dal SMR e che invalidano le valutazioni peritali del CPAS.

In conclusione, rispecchiando le perizie del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, almeno dalla prima valutazione peritale (aprile 2009) un’inabilità lavorativa del 50% nella sua originaria professione ed in altre attività adeguate.

Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9. Per la determinazione dell’invalidità (grado del 49%), stato 2010, con rapporto 10 giugno 2009 il consulente in integrazione professionale ha applicato il metodo ordinario (doc. AI 101), il cui calcolo è stato indicato nella decisione impugnata.

2.9.1. Quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ultimo datore di lavoro il 16 febbraio 2004 (doc. AI 9/1), ha considerato un importo di fr. 41'251.--, aggiornato a 2010 in fr. 44'985.--.

2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo costante giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Con riferimento all'attestata IL del 50% nell'abituale professione, procedendo al cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr. STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2001 consid. 5.4 e 9C_734/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 2.1), il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che giustifica il riconoscimento di una mezza rendita.

Allo stesso risultato (diritto ad una mezza rendita) si giunge tuttavia anche raffrontando il reddito da valido con quello da invalido determinato dall’Ufficio AI sulla base dei dati statistici, il cui calcolo va corretto.

Il consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 52'887,94. Egli ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% e di riduzione del reddito per circostanze personali del 13% (per la necessità di svolgere solo attività leggere e per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 23'006,25.

Va qui rilevato il salario da valido di fr. 44'985-- è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio di fr. 51'960.-- (Tabella TA1 2010, p.to 47 [settore commercio al dettaglio], livello di qualifica 4: fr. 4164.--; riportati su 41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011] = 4'330.-- moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 51’960). Esiste pertanto una differenza salariale (cosiddetto gap salariale) del 13,50%, che non è stata considerata dal consulente. Visto che, secondo la giurisprudenza citata sopra, può esser considerata la percentuale sopra il 5%, l’ulteriore riduzione del reddito da invalido è del 8,5%.

2.9.3. Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 44’985.-- ed il reddito da invalido di fr. 21'050.-- (23'006,25 meno 8,5%) risulta un tasso d’invalidità del 53,2% (44’985- 21'050 x 100 : 44’985), conferente il diritto ad una mezza rendita.

In conclusione, visto quanto sopra, annullata la decisione impugnata, la corrente rendita intera va ridotta a metà rendita, con effetto dal 1° novembre 2011 (ossia il primo giorno del secondo mese che segue la decisione impugnata; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), in luogo della riduzione ad un quarto di rendita come stabilito nel querelato provvedimento.

In questo senso il ricorso è da accogliere in via parziale. Vincente in causa la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico delle parti nella ragione del 50% l’una.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 29 settembre 2011 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1° novembre 2011.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili parziali.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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