Raccomandata
Incarto n. 32.2011.267
cr/sc
Lugano 16 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 settembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, in precedenza attivo in qualità di operaio, in data 17 settembre 1999 ha presentato una prima domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito di “forti dolori in tutta la struttura ossea e importante stato depressivo” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 20), con decisione del 14 dicembre 2001, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 34% (doc. 32).
In data 3 ottobre 2003, l’assicurato ha presentato una seconda domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito di “sindrome lombovertebrale cronica sec. ernia discale; rottura cuffia rotatori spalla dx” (doc. 41/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica affidata al dr. __________ (doc. 73) e una reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 77), con decisione dell’11 gennaio 2006, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 79).
In data 27 febbraio 2007, l’assicurato ha presentato una terza domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata dal fatto che “ho sempre dolori alla schiena e alla spalla destra, non posso lavorare e fare sforzi, ho sempre la testa balorda, non riesco a concentrarmi, non ho memoria e sono sovente depresso e ansioso” (doc. 81/1-7).
Con progetto di decisione del 31 luglio 2007 (doc. 89/1-2), poi confermato con decisione del 18 settembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato “con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi; nemmeno la certificazione del dr. __________ del 12.03.2007 apporta elementi nuovi per i quali è possibile rivedere la precedente decisione” (doc. 90/1-2).
In data 29 febbraio 2008, lo psichiatra curante dell’assicurato, dr. __________, ha chiesto “una revisione del caso”, a seguito di un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. 92-1).
Con progetto di decisione dell’11 aprile 2008 (doc. 93/1-2), l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato “con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che, dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni” (doc. 90/1-2).
A seguito di un ulteriore referto del dr. __________, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 113), con progetto di decisione del 24 febbraio 2009 (doc. 116), poi confermato con decisione del 6 aprile 2009 (doc. 119), l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%.
Con decreto 32.2009.112 del 24 giugno 2009, il TCA, dopo avere accertato la tardività del ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione del 6 aprile 2009 dell’amministrazione e alla luce del ritiro del ricorso da parte dell’interessato, ha stralciato la causa dai ruoli (doc. 127/1-4).
1.2. In data 22 febbraio 2010, l’assicurato ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando che “faccio fatica a respirare, appena faccio un piccolo sforzo ho sempre dolori alla schiena e alle spalle - peggioramento” (doc. 133/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 148), con progetto di decisione dell’8 luglio 2011 (cfr. doc. 156/1-3), poi confermato con decisione del 16 settembre 2011, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 29% (doc. B).
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata, “con l’ordine di procedere al complemento di perizia pluridisciplinare con i test unanimemente riconosciuti dalla comunità scientifica” (doc. I).
Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che la valutazione psichiatrica peritale eseguita nell’ambito della perizia SAM non può essere considerata probante, in quanto “brilla per la più totale assenza di test comunemente accettati dalla comunità scientifica internazionale”.
Alla luce di questa mancanza, a mente del patrocinatore, “appare evidente che la perizia pluridisciplinare è viziata da un grave difetto e non può essere presa come tale per il giudizio qui in esame” (doc. I).
1.4. Con scritto del 20 ottobre 2011, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di trasmettere il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. III).
1.5. L’UAI, in risposta, sulla base delle considerazioni espresse dal SMR riguardo alle critiche ricorsuali (doc. V/bis), ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (doc. V).
1.6. In data 6 marzo 2012, il TCA ha chiesto all’amministrazione di trasmettere il calcolo del grado di invalidità dell’interessato, non presente agli atti (doc. VII).
Con scritto dell’8 marzo 2012, l’amministrazione ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto (doc. VIII).
1.7. Dopo un sollecito telefonico, in data 9 marzo 2012, il TCA, con scritto del 21 marzo 2012, ha nuovamente chiesto al patrocinatore dell’assicurato di inviare il il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IX).
L’avv. RA 1 è rimasto silente.
1.8. In data 2 aprile 2012, il TCA ha chiesto all’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di comunicare se l’assicurato continua a beneficiare o meno di prestazioni assistenziali (doc. X).
Tramite messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2012, l’USSI ha confermato che l’assicurato “continua a beneficiare di nostre prestazioni”, trasmettendo, a comprova di quanto affermato, copia della decisione del 2 marzo 2012 (doc. X/bis).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 26 luglio 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome cervicovertebrale parzialmente cervicospondilogena cronica in disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa cervicodorsale); sbilancio muscolare; 2. sindorme lombospondilogena cronica a destra con possibile componente lomboradicolare irritativa S1 intermittente a destra in discopatie plurisegmentali al rachide lombare; disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa cervicodorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; 3. periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra in nota lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato (artro-RM della spalla destra del 5.5.2003); 4 ginocchio in valgo a destra su esiti da osteotomia va rizzante al ginocchio sinistro nel 1995” (doc. 148-32).
Il dr. __________ ha rilevato che “in sintesi, sulla base dei dati anamnestici, dell’esame clinico, l’assicurato non presenta un cambiamento del suo stato di salute rispetto alla valutazione reumatologica peritale precedente del 2 dicembre 2005” (doc. 148-34).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato che “analogamente a quanto formulato dal perito reumatologo precedente nel 2005, giudico l’assicurato non idoneo ad un lavoro come operaio non qualificato in una fabbrica con mansioni pesanti, ma abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con una diminuzione del rendimento” (doc. 99-34).
L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 23 luglio 2010, poste le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “episodio di disartria transitoria di origine incerta (DD ischemia cerebrale transitoria); sindrome dolorosa cronica lombare con irradiazione algica di tipo prevalentemente pseudo radicolare alla gamba destra, senza deficit radicolari attualmente oggettivabili; sindrome dolorosa alla spalla destra probabilmente nell’ambito di una patologia della cuffia rotatoria”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamente neurologico, totalmente abile al lavoro (doc. 148-39).
L’aspetto cardiologico è stato approfondito dal dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-Servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel suo referto del 18 agosto 2010, ha posto le diagnosi di “1. cardiomiopatia dilatativa di origine indeterminata con stato d. impianto defibrillatore in prevenzione primitiva il 27.1.2010, fibrillazione atriale tachicardica il 19.3.2010 con shock inadeguato del defibrillarore, attualmente classe funzionale II secondo NYHA, disfunzione ventricolare sinistra sistolica moderata con FE 40%; 2. persistenza di un piccolo dotto di Botallo” (doc. 148-41).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100%, definitivamente, nella precedente attività di operaio non qualificato con mansioni medio-pesanti (doc. 148-43), ma ancora abile al lavoro al 100% in attività lavorative che implichino sforzi fisici da leggeri a medi, che non comportino attività a rischio per se stessi o per gli altri, compresa la guida professionale e che “non implichino campi elettromagnetici in grado di interferire con il funzionamento del defibrillatore come pure vibrazioni continue del corpo (ad esempio martello pneumatico) o potenziali traumi toracici” (doc. 148-44).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto dell’8 agosto 2010, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva persistente di altro tipo (ICD10-F34.8); disturbo di personalità NAS (ICD10-F60.9)” (doc. 148-47).
La dr.ssa __________ ha rilevato che “se il dr. __________ nel 2005 riconosceva il 10%-15% per il quadro reattivo temporaneo e i colleghi del Centro peritale lo confermavano nel 2009 per un quadro persistente, ad oggi il quadro mostra permanenza del disturbo umorale ormai cronico cui si aggiunge in modo più definito un quadro a tinta ansiosa: il tutto in una situazione di compromissione della tenuta generale del soggetto per scompenso del quadro di disturbo di personalità sottostante, probabilmente contenuto in passato dalle relazioni affettive, dalla forza della propria immagine di sé sostenuta dai rapporti e dal ruolo sociale. Venuti meno questi punti di appoggio, il quadro di personalità ha espresso il suo lato fragile compromettendo il piano psico-sociale del soggetto e quindi lavorativo” (doc. 148-48).
Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% per ragioni psichiatriche (doc. 148-48).
La dr.ssa __________ ha infine osservato che “mi pare ci sia una sostanziale coerenza di senso tra le diagnosi dei diversi tecnici sia di parte (medici di medicina generale curanti) che sopra-partes. L’unico dettaglio incongruo è la relazione del dr. med. __________ che riferisce un quadro francamente drammatico anche dal punto di vista cognitivo che né altri prima di lui, né io stessa posso registrare nel presente colloquio clinico. C’è peraltro da dire che da circa un anno egli non ha alcuna terapia medica psichiatrica né referenti e non ha presentato peggioramenti. Ritengo peraltro che, supposto un quadro cognitivo compromesso che non giustifichiamo con una congrua diagnosi (ad esempio depressione grave con sintomi psicotici) sarebbe opportuno comprovare (fino a prova contraria) la nostra impressione clinica di una compromissione cognitiva con un esame neuropsicologico o/e con un esame strumentale: in mancanza di ciò, il dato resta nell’ambito dell’impressione clinica che deve meritare pari dignità con la posizione espressa da altri clinici, pur riconoscendo nel collega dr. med. __________ un clinico di esperienza con il quale ci si può trovare a volte in accordo altre no e non solo per motivi clinici ma per ruoli al momento ricoperti” (doc. 148-49).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 29 settembre 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome cervicovertebrale parzialmente cervicospondilogena cronica in disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destro-convessa cervicodorsale); sbilancio muscolare; 2. sindrome lombospondilogena cronica a destra con possibile componente lomboradicolare irritativa S1 intermittente a destra in discopatie plurisegmentali al rachide lombare; disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destro-convessa cervicodorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; 3. periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra in nota lesione parziale del tendine muscolo sovraspinato (artro-MRI della spalla destra del 5.5.2003); 4. ginocchio in valgo a destra con esiti da osteotomia va rizzante al ginocchio sinistro nel 1995; 5. cardiomiopatia dilatativa di origine indeterminata con stato dopo impianto del defibrillatore in prevenzione primitiva, 27.1.2010; fibrillazione atriale tachicardica, 19.3.2010, con shock inadeguato del defibrillatore; attualemente: classe funzionale II secondo NYHA; disfunzione ventricolare sin. sistolica moderata con FE 40%; 6. persistenza di un piccolo dotto di Botallo; 7. sindrome depressiva persistente di altro tipo; 8. disturbo di personalità NAS; 9. ansia NAS”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “episodio di disartria transitoria d’origine incerta (DD: ischemia cerebrale transitoria); nota ernia iatale” (doc. 148/17-18).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di operaio generico (doc. 148-23), ma abile al lavoro al 75% (da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro) in attività legegre adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, “in maniera invariata rispetto a quanto stabilito dalla perizia del 22 dicembre 2005”, fatti salvi “i periodi di incapacità lavorativa in corrispondenza delle degenze descritte” (doc. 148-24).
Nel rapporto medico del 4 ottobre 2010, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM (doc. 150-2).
In sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’8 luglio 2011, l’assicurato ha trasmesso all’UAI un certificato medico del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del dott. __________, psicologo e dottore di ricerca, datato 29 luglio 2011, del seguente tenore:
" In riferimento al progetto di decisione inviato il giorno 8 luglio 2011, concernente il sig. RI 1, intendiamo fornire alcune osservazioni contro la decisione emanata.
Riteniamo, infatti, doveroso illustrare le nostre osservazioni cliniche al fine di porre alla Vostra attenzione quegli elementi a nostro avviso finora trascurati e che, se presi nella giusta considerazione, potrebbero farVi rivalutare la posizione del paziente in epigrafe.
Il paziente, sig. RI 1, è preso a carico dalla nostra Struttura dal 17 ottobre 2008 per una sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple, disturbo somatoforme da dolore persistente, disturbo evitante di personalità e ritardo mentale lieve.
In questi ultimi periodi, il paziente effettua un accesso settimanale presso la nostra Clinica di __________ per un percorso psicoterapeutico finalizzato al reinserimento psicosociale e alla gestione della sintomatologia; inoltre, il paziente effettua regolari visite psichiatriche a cadenza mensile.
Secondo le nostre constatazioni cliniche – le quali tengono conto sia delle problematiche internistiche e cardiologiche, sia delle problematiche psicopatologiche – il paziente presenta una totale incapacità lavorativa dal 1988 ad oggi. Allo stato attuale, infatti, il paziente presenta notevoli compromissioni nel funzionamento cognitivo, sociale, relazionale e lavorativo; queste notevoli compromissioni, dovute alla psicopatologia ormai cronicizzata nel corso degli anni, presentano carattere di stabilità e permanenza.
In conclusione, ribadendo la gravità e la cronicità del quadro psicopatologico del paziente, aggravato sia dalla problematica psicofisica e somatopsichica, sia dalle limitazioni cognitive, auspichiamo una Vostra rivalutazione del progetto di decisione nel quale si negava qualsiasi rendita di invalidità al paziente.”
(Doc. 159-1)
A fronte di tale referto, nelle sue annotazioni del 9 agosto 2011, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Assicurato peritato in ambito SAM 8.2010
Progetto di decisione del 8.7.2011: rifiuto in presenza grado AI 29%
Certificato dr. __________ 29.7.2011
Valutazione: dal presentato certificato non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato.” (Doc. 161-1)
2.5. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, trasmettendo al TCA uno scritto dello psicologo dott. __________, datato 14 ottobre 2011, indirizzato al legale dell’interessato, del seguente tenore:
" Come da intercorsi accordi telefonici in data odierna – 14 ottobre 2011 – provvediamo ad inviarle le nostre considerazioni tecniche in merito alle valutazioni peritali effettuate sul sig. RI 1 dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria, in data 6 agosto 2010.
In base all’attenta analisi della documentazione agli atti sul sig. RI 1 rileviamo due importanti lacune metodologiche: a fronte di una diatriba inerente l’inquadramento psicopatologico del periziando e la presenza/assenza di un deficit cognitivo clinicamente significativo, il perito non ha effettuato alcuna rilevazione psicodiagnostica e non ha applicato nessuno strumento psicometrico suggerito dalla comunità scientifica internazionale di riferimento.
L’unico strumento utilizzato dal perito è stato il colloquio clinico, strumento di indagine psichiatrica che presenta bassi livelli di attendibilità, validità e concordanza tra giudizi indipendenti.
Riteniamo infatti che, proprio a fronte della presenza di pareri psicodiagnostici divergenti fra i vari medici, terapeuti e periti del sig. RI 1, sarebbe stato necessario applicare degli strumenti di indagine obiettivi, standardizzati e validati, in modo da porre una diagnosi psicopatologica su basi meno soggettive e interpretative.
L’applicazione di un’intervista clinica semi-strutturata come la SCID I e SCID II permetterebbe di definire più chiaramente la presenza di una psicopatologia in asse I e in asse II e la somministrazione di un test per la misurazione del quoziente intellettivo, come ad esempio la WAIS-R, permetterebbe finalmente di identificare o di scartare in modo certo la presenza di un ritardo mentale. Tali indagini non sono state purtroppo effettuate.
A fronte di questi mancati accertamenti psicodiagnostici, chiediamo cortesemente che il sig. RI 1 possa essere finalmente sottoposto a tali valutazioni specialistiche.
La soluzione migliore sarebbe quella di nominare un perito super partes in modo da evitare successive illazioni in merito al nostro ruolo “di parte” (in qualità cioè di medici e terapeuti del sig. RI 1).
Nel caso tale soluzione non fosse possibile, sarà nostra premura sottoporre il paziente in epigrafe a tali valutazioni al fine di permettere ai medici dell’AI di valutare il caso con tutte le informazioni possibili (e soprattutto con dati diagnostici oggettivi).” (Doc. C)
Nelle annotazioni mediche dell’8 novembre 2011, il dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Nel certificato del 29.07.2011 firmato dal dr. __________ e dal Dott. __________ si riporta oltre alla diagnosi di sindrome mista ansiosa depressiva con somatizzazioni multiple, un disturbo somatoforme da dolore persistente, un disturbo evitante di personalità e un ritardo mentale lieve. È da rilevare che nel certificato del 4.4.2008 veniva citata la presenza di una sindrome ansiosa depressiva mentre la diagnosi di ritardo mentale non era contemplata.
Il ritardo mentale è una patologia che compare in età infantile, nel caso specifico l’assicurato ha sempre mostrato un funzionamento personale sufficiente ad es. a livello scolastico (nessuna bocciatura nelle scuole dell’obbligo). Inoltre è sempre riuscito a mantenere un funzionamento lavorativo adeguato fino alla fine degli anni ’90 quando inizia la problematica fisica. Nessun perito (tre perizie agli atti psichiatriche) ha mai evidenziato elementi che facessero ipotizzare un ritardo mentale, ma solo una personalità semplice dal punto di vista intellettivo. Dalle tre perizie non emergono quindi elementi che facciano ipotizzare un ritardo mentale tantomeno una ridotta CL legata alle funzioni cognitive.
Nella lettera lo psicologo __________ riporta che l’assicurato dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione testistica tra cui la WAIS per determinare il quoziente intellettivo (QI). Tale richiesta appare strana dato che sia lo psicologo sia il dr. __________ nel loro certificato del 29.07.2011 attestavano una diagnosi di ritardo mentale lieve; al fine di porre una tale diagnosi che presuppone la quantificazione del QI tra il 50 e il 69 è necessaria una valutazione testistica che sembra che loro quindi non abbiano espletato e quindi ci si chiede su quali elementi medici tale diagnosi si sia fondata dato che tre periti non hanno mai evidenziato segni psicopatologici deponenti verso una tale categoria diagnostica.
Inoltre i periti hanno, attraverso indagini cliniche accurate e dettagliate, evidenziato la presenza di diagnosi psichiatriche, classificate secondo la Classificazione Internazionale. La dr.ssa __________ infatti pone le diagnosi di disturbo depressivo persistente di altro tipo – ICD10-F34.8 e disturbo d’ansia NAS – ICD10-F41.9 – (entrambe diagnosi di asse I) oltre che una diagnosi di disturbo di personalità NAS (diagnosi di asse II). Le diagnosi poste sono state argomentate dai periti e sono peraltro tra loro coerenti. La somministrazione di test psicodiagnostici viene solitamente effettuata quando vi sono dei dubbi diagnostici che nel caso specifico i consulenti periti non hanno evidenziato vista la coerenza delle diagnosi che da tutti loro sono state ben argomentate.” (Doc. V/bis)
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF 137 V 232-233 e 236-237)
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel rapporto peritale del 29 settembre 2010, i medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaio generico (doc. 148-23), ma abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, in maniera invariata rispetto a quanto stabilito nella precedente perizia del 22 dicembre 2005 (doc. 148-26).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono state smentite, quanto agli aspetti di natura somatica, da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Questo Tribunale rileva, infatti, che l’assicurato non ha contestato, tramite la presentazione di nuovi certificati medico-specialistici, né la valutazione reumatologica del dr. __________, né quella neurologica del dr. __________ e neppure quella cardiologica del dr. __________.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurato si è limitato a criticare le conclusioni peritali dei medici del SAM producendo un referto medico del dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e dello psicologo curante, dott. __________ (doc. 159-1) e una presa di posizione, tramite messaggio di posta elettronica, del dott. __________.
Nel referto del 29 luglio 2011, il dr. __________ e lo psicologo dott. __________ hanno indicato che l’assicurato, affetto da “una sindrome mista ansioso depressiva con somatizzazioni multiple, disturbo somatoforme da dolore persistente, disturbo evitante di personalità e ritardo mentale lieve”, presenta “secondo le nostre constatazioni cliniche – le quali tengono conto sia delle problematiche internistiche e cardiologiche sia delle problematiche psicopatologiche – una totale incapacità lavorativa dal 1988 ad oggi” (doc. 159-1).
Nel messaggio di posta elettronica del 14 ottobre 2011, lo psicologo dott. __________ ha contestato la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________, in quanto, a suo avviso, sarebbe viziata da “importanti lacune metodologiche”, essendo stata resa senza effettuare “alcuna rilevazione psicodiagnostica e senza applicare alcuno strumento psicometrico suggerito dalla comunità scientifica internazionale di riferimento” (doc. C).
Nelle annotazioni mediche dell’8 novembre 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato, a proposito della diagnosi di ritardo mentale lieve posta dal dr. __________ e dallo psicologo dott. __________ nel referto del 29 luglio 2011, che tale diagnosi, oltre a non figurare nel certificato del 4 aprile 2008 dello stesso psichiatra curante, “è una patologia che compare in età infantile”, aggiungendo che “nel caso specifico l’assicurato ha sempre mostrato un funzionamento personale sufficiente ad esempio a livello scolastico (nessuna bocciatura nelle scuole dell’obbligo). Inoltre egli è sempre riuscito a mantenere un funzionamento lavorativo adeguato fino alla fine degli anni ’90, quando inizia la problematica fisica. Nessun perito (tre perizie agli atti psichiatriche) ha mai evidenziato elementi che facessero ipotizzare un ritardo mentale, ma solo una personalità semplice dal punto di vista intellettivo. Dalle tre perizie non emergono quindi elementi che facciano ipotizzare un ritardo mentale, tantomeno una ridotta capacità lavorativa legata alle funzioni cognitive” (doc. V/bis).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate, espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR.
Dagli atti all’incarto emerge, infatti, che l’assicurato è stato sottoposto, negli anni, a tre valutazioni peritali psichiatriche, ma in nessuna occasione gli specialisti in psichiatria che hanno avuto modo di visitare l’interessato, pur riscontrando una certa limitatezza dal punto di vista intellettivo, hanno posto la diagnosi di ritardo mentale.
Nel referto peritale del 27 settembre 2005, infatti, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere indicato che l’assicurato presenta una “struttura psicointellettuale semplice, di scarsa cultura”, ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10-F43.23), prolungata, di entità lieve” (doc. 73-4).
Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali e la dr.ssa __________, medico assistente, dal canto loro, nel referto peritale del 21 gennaio 2009, hanno rilevato che “siamo confrontati con un soggetto che appare molto limitato dal punto di vista intellettivo e nell’espressione verbale” (doc. 113-9), ponendo le diagnosi di “depressione ansiosa persistente, ad esordio tardivo (distimia) ICD10-F34.1; problemi di relazione con i genitori ICD10-Z63.1” (doc. 113-13).
Infine, la dr.ssa __________, nel referto peritale dell’8 agosto 2010, dopo avere indicato che “il cognitivo appare semplice e concreto ma indenne” (doc. 148-47) e che l’interessato presenta uno “scarso livello culturale” (doc. 148-48), ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva persistente di altro tipo (ICD10-F34.8) e di disturbo di personalità NAS (ICD10-F60.9)” (doc. 148-47). La dr.ssa __________ ha poi sottolineato che “mi pare ci sia una sostanziale coerenza di senso tra le diagnosi dei diversi tecnici sia di parte (medici di medicina generale curanti) che sopra-partes. L’unico dettaglio incongruo è la relazione del dr. med. __________ che riferisce un quadro francamente drammatico anche dal punto di vista cognitivo che né altri prima di lui, né io stessa posso registrare nel presente colloquio clinico” (doc. 148-49).
Quanto alla critica dello psicologo curante a proposito della mancata valutazione testistica da parte della dr.ssa __________, il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni dell’8 novembre 2011, hanno rilevato che la richiesta di sottoporre “l’assicurato ad una valutazione testistica tra cui la WAIS per determinare il quoziente intellettivo (QI), appare strana dato che sia lo psicologo, sia il dr. __________, nel loro certificato del 29.07.2011, attestavano una diagnosi di ritardo mentale lieve; al fine di porre una tale diagnosi che presuppone la quantificazione del QI tra il 50 e il 69 è necessaria una valutazione testistica che sembra che loro quindi non abbiano espletato e quindi ci si chiede su quali elementi medici tale diagnosi si sia fondata dato che tre periti non hanno mai evidenziato segni psicopatologici deponenti verso una tale categoria diagnostica”.
I medici del SMR hanno aggiunto che “inoltre i periti hanno, attraverso indagini cliniche accurate e dettagliate, evidenziato la presenza di diagnosi psichiatriche, classificate secondo la Classificazione Internazionale. La dr.ssa __________ infatti pone le diagnosi di disturbo depressivo persistente di altro tipo – ICD10-F34.8 e disturbo d’ansia NAS – ICD10-F41.9 – (entrambe diagnosi di asse I) oltre che una diagnosi di disturbo di personalità NAS (diagnosi di asse II). Le diagnosi poste sono state argomentate dai periti e sono peraltro tra loro coerenti. La somministrazione di test psicodiagnostici viene solitamente effettuata quando vi sono dei dubbi diagnostici che nel caso specifico i consulenti periti non hanno evidenziato vista la coerenza delle diagnosi che da tutti loro sono state ben argomentate” (doc. V/bis).
Il TCA condivide anche queste considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR.
Giova qui inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SAM.
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 100% nella sua precedente attività di operaio generico, ma sia abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, da dicembre 2005.
2.8. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 75% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, lavorando al 100% come operaio non qualificato, l’interessato avrebbe percepito, nel 2009, fr. 61'244.-- (doc. B e doc. VIII/1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo ammontare stabilito dall’amministrazione, rimasto peraltro incontestato.
Va infatti rilevato che non è possibile prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurato prima del danno alla salute, dato che, come indicato dalla consulente IP incaricata nel rapporto del 6 dicembre 2010, l’interessato “ha sempre svolto mansioni di operaio non qualificato. Dal 1990 in poi ha spesso alternato periodi lavorativi a periodi di iscrizione all’URC. È inattivo dal 1998” (cfr. doc. 152-1).
Pertanto, essendo difficoltoso stabilire il reddito da valido dell’assicurato (ritenuto che egli ha svolto svariate attività alternate a periodi di disoccupazione ed è inattivo da lungo tempo), il TCA considera necessario fare riferimento ai dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.12 mensili oppure a fr. 59'980 per l'intero anno (fr. 4'998.12 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'244.
2.10. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'980 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'244.
Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 75%, il reddito statistico va ridotto del 25% e ammonta a fr. 45'933 (fr. 61'244 ridotti del 25%).
2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5% “per attività leggera”.
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
La percentuale del 5% stabilita dalla consulente, dopo avere analizzato tutti i possibili fattori di riduzione (attività leggere, riduzione della redditività, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione; cfr. doc. VIII/1) e non contestata dall’assicurato, può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Per un caso in cui il TF ha ritenuto di non apportare alcuna riduzione percentuale malgrado l'attività a tempo parziale, cfr. la sentenza del Tribunale federale STF 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere, citata in precedenza.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 61'244 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75%, ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 43'636.-- (fr. 45'933 - (fr. 45'933 x 5 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'244 (consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 28.75%, arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità, come correttamente stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Allo stesso risultato si giunge anche procedendo al raffronto dei redditi per gli anni 2006, 2007 e 2009, come espressamente indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 dicembre 2010 (cfr. doc. 152-2).
La decisione del 16 settembre 2011 con la quale l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità merita quindi conferma.
2.13. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che, nel suo rapporto del 6 dicembre 2010, il consulente IP incaricato ha considerato che:
" Dalla lettura del dossier dell’assicurato si può evincere come lo stato di quasi “apatia” dell’assicurato nei confronti della situazione che lo tocca non consente di ipotizzare un progetto di riqualifica professionale che possa migliorare la capacità di guadagno dell’assicurato.” (Doc. 152-2)
2.14. L’assicurato, con il ricorso, ha chiesto al TCA che venga esperita una nuova valutazione peritale (doc. I).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
2.16. L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (cfr. doc. I, consid. 1.3.).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Il ricorrente, nato il 5.03.1960, divorziato, senza attività lucrativa, si trova nel bisogno. Nonostante la mancata trasmissione del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, malgrado i ripetuti solleciti del TCA, da parte del suo patrocinatore, dagli accertamenti compiuti da questo Tribunale è infatti emerso che l’assicurato percepisce unicamente fr. 2’150.- mensili dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (cfr. doc. X/bis).
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese, per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti