Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.262
Entscheidungsdatum
08.05.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.262

BS/sc

Lugano 8 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 12 settembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1kfa, nato il 10 marzo 2007, sin dalla nascita presenta un’agenesia tibiale destra. Mediante comunicazione 19 settembre 2007 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 176 dell’allegato OIC (amelie, dismelie e focomelie congenite) (doc. AI 11).

Nel novembre 2008 al piccolo RI 1 è stata amputata la gamba destra sotto il ginocchio ed in seguito applicata una protesi su misura. Con comunicazione 17 aprile 2009 l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi alla consegna di protesi per il ginocchio e la gamba (doc. AI 25).

Nel marzo 2010 è stata sostituita l’invasatura della protesi (doc. AI 34) e nel mese di maggio 2010 è stata cambiata la protesi (doc. AI 41).

1.2. Nel mese di gennaio 2011 la madre dell’assicurato ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 39).

Esperita la relativa inchiesta a domicilio, con decisione 12 settembre 2011 (preavvisata il 31 maggio 2011), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…)

Dall'inchiesta svolta a domicilio dalla nostra assistente sociale si evince che RI 1 necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per l'atto di vestirsi/svestirsi.

Le condizioni per il conferimento di un assegno per minorenni grandi invalidi non sono pertanto assolte.

Il calcolo del tempo supplementare di cura non raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive.

In data 20.06.2011 abbiamo ricevuto delle osservazioni al nostro progetto di decisione emanato lo scorso 31 maggio presentate dalla __________ di __________ con annesso della documentazione del Dr. __________. L'incarto è stato sottoposto per la valutazione all'assistente sociale ed è stato constatato quanto segue:

In merito all'igiene personale, secondo le direttive CIGI (Circolare sull'Invalidità e la Grande Invalidità) fino ai sei anni un bimbo necessita comunque dell'aiuto di terzi al momento del bagno e ciò implica anche l'entrare-uscire dalla vasca.

Per l'atto di andare al gabinetto si rammenta, in merito alla grande invalidità, che l'art. 37 cpv. 4 OAI (Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità) indica che per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona fede.

In base alle raccomandazioni allegate alla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI, cfr. allegato III), prima dei sei anni un bimbo necessita comunque di essere accompagnato alla toilette poiché non ancora in grado di pulirsi da solo.

Pertanto tale atto, al momento, non può essere valutato.

Di regola prima dei sei anni la sorveglianza personale non va presa in considerazione." (Doc. AI 52/2)

1.3. Contro la menzionata decisione, il padre dell’assicurato, rappresentato da RA 2, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio da marzo 2011 e dal mese di settembre 2001 ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo.

In sostanza, l’insorgente contesta il valore probatorio dell’inchiesta domiciliare, in quanto l’incaricata non ha preso posizione in merito alle divergenze tra quanto indicato nella richiesta di prestazioni e quanto da lei osservato. Inoltre, egli ha sollevato diverse censure sulla valutazione operata dall’assistente sociale riguardo gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi, dell’andare al gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi dopo essere caduti. Dei motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.

1.5. Il 21 novembre 2011 l’assicurato ha presento delle osservazioni alla risposta di causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI datata 1° dicembre 2011 (VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se rettamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda inoltrata da RI 1 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi.

2.2. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

  • vestirsi/svestirsi

  • alzarsi/sedersi/coricarsi

  • mangiare

  • provvedere all'igiene personale

  • andare al gabinetto

  • spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..

2.4. Nel caso in esame, con rapporto 30 maggio 2011 relativo all’inchiesta a domicilio effettuata il 17 maggio 2011, l’assistente sociale, tenuto conto che il piccolo RI 1 è portatore di un’agenesia tibiale destro, dopo amputazione della gamba destra (eseguita il 21 novembre 2008) e protesizazzione, in merito agli atti ordinari della vita ha potuto costatare quanto segue:

" (…)

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

RI 1 è in grado di mettere-togliere la maglietta da solo; l'aiuto della madre è comunque necessario per infilare i pantaloni, calzare le scarpe e per applicare la protesi totale alla gamba destra.

Generalmente, un bimbo di 4 anni, è in grado di vestirsi totalmente da solo, ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come abbottonarsi-sbottonarsi (15 minuti).

Tempo supplementare giornaliero: 5 minuti.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

RI 1 nonostante qualche difficoltà (non piega il ginocchio della protesi) svolge autonomamente tutte le funzioni qui considerate.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

Pari ad un coetaneo.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia

Con la supervisione della madre, riesce ad eseguire la piccola toilette quotidiana al lavandino in modo autonomo.

Come tutti i bimbi della sua età, RI 1 necessita l'aiuto della madre al momento del bagnetto.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la

pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)___________________

Pari ad un coetaneo.

Tempo supplementare giornaliero.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali

RI 1 cammina senza problemi di rilievo e nonostante qualche difficoltà (non piega il ginocchio della protesi) è in grado anche di salire-scendere le scale.

Tempo supplementare non computabile per il supplemento per cure intensive.

Totale tempo supplementare necessario al compimento degli atti ordinari della vita: 5 minuti." (Doc. AI 44/3-4)

In merito alle indicazioni concernenti l’aiuto delle cure, l’incaricata ha riscontrato:

" (…)

3.2.1 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base?

(per es. esercizi di movimento, cambiamento delle fasciature, profilassi del decubito) – Specificare il tipo di cure, da quando necessita di cure nella misura indicata e chi le presta

La madre, ogni mattina al momento di inserire la protesi, massaggia il moncone per circa 10 minuti.

Tempo supplementare giornaliero: 10 minuti.

3.2.2. La persona assicurata ha bisogno di un aiuto duraturo per

sottoporsi a cure? Misure diagnostiche (per es. misurare la pressione, la temperatura, il tasso di zucchero nel sangue e l'urina)

NO

3.2.3 Misure terapeutiche (per es. introdurre sonde e cateteri, istillazione, iniezione o perfusione di medicamenti e di soluzioni nutritive, fisioterapia)

Crema per eczema alla necessità

3.3 La persona assicurata ha bisogno di essere accompagnata per andare dal medico o sottoporsi ad una terapia?

RI 1 deve essere accompagnato:

  • Dal dottor __________ 1 volta l'anno (11 ore).

  • All'ortotecnica di __________ 12 volte l'anno (40 minuti).

  • Dal pediatra alla necessità.

Tempo supplementare giornaliero: 3 minuti.

Totale tempo supplementare giornaliero per cure e accompagnamento alle visite mediche e terapeutiche: 13 minuti.

3.4 Indicazioni concernenti la sorveglianza personale

3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di sorveglianza personale?

  • RI 1 non necessita di sorveglianza personale maggiore a quella normalmente dispensata ad un bimbo di 4 anni; nel correre gli capita magari di cadere ma riesce comunque a rialzarsi da solo

Di regola prima dei sei anni, la sorveglianza personale non va presa in considerazione.

Tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza permanente o intensa.

3.5 La persona assicurata fa uso di mezzi ausiliari?

  • Protesi gamba destra.

L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

Riassunto

Tempo supplementare giornaliero

ore e minuti

necessario al compimento degli atti ordinari della vita

5 minuti

per le cure e l'accompagnamento a visite mediche e alle terapie

13 minuti

per la sorveglianza personale permanente o intensa

-.-

Totale

18 minuti

(…)" (Doc. AI 44/5-6)

Da qui la proposta di decisione:

" Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere 1 atto ordinario della vita:

  • vestirsi/svestirsi.

Non necessita di una sorveglianza personale:

Richiesta inoltrata nel mese di febbraio 2011.

Non sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi.

Si tratta di un rifiuto." (doc. AI 44/7)

Con il presente ricorso l’insorgente contesta la succitata valutazione, in particolare per quanto concerne gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi, dell’andare al gabinetto, dell’aiuto a fare il bagno e dell’aiuto nell’alzarsi dopo essere caduti. Incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad un supplemento per le cure intensive non adempiendo il requisito temporale di cui all’art. 42 ter cpv. 3 LAI.

2.5. Va evidenziato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.

Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Tuttavia, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 133 V 468 consid. 11.1.1. con riferimento a DTF 130 V 61 ss; 128 V 93 consid. 4). Gli stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare, come in casu, i presupposti per l’eventuale assegno grandi invalidi (DTF 130 V 61. consid. 6.1 e 6.2).

2.6. Nel caso in esame, come detto, l’inchiesta domiciliare è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato, attingendo le informazioni necessarie direttamente dalla madre presente durante lo svolgimento dell’inchiesta (“Svolgo colloquio a domicilio con la madre alla presenza del piccolo RI 1”; doc. AI 44/3). Tuttavia, dopo attento esame della fattispecie, questo TCA, come verrà esposto (cfr. consid. 2.6.4), ha motivo per scostarsi dalla succitata valutazione per quel che concerne l’atto “alzarsi, sedersi, sdraiarsi”.

Va poi ricordato che, conformemente all’art. 37 cpv. 5 OAI, per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

Va altresì ricordato che per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III CIGI. Al riguardo occorre precisare che, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 133 V 257 consid. 3.2 con riferimenti).

2.6.1 Riguardo allo “vestirsi/svestirsi”, l’assistente sociale ha tenuto conto della necessità di maggior aiuto per lo svolgimento di tale atto ordinario ed è l’unico che è stato riconosciuto ai fini della grande invalidità (cfr. punto no. 4 “proposta di decisione”; consid. 2.4.).

2.6.2. Altra contestazione riguarda l’atto “andare al gabinetto”.

Al riguardo, l’allegato III CIGI indica quanto segue:

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa

Osservazioni

  1. Andare al gabinetto.

A 2 anni e 1/2 il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno. A 4 anni non sono più necessari i pannolini di notte.

A 6 anni il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).

Sono da considerare come impegno supplementare: – liberazione manuale dell’inte-stino – uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.

Nell’inchiesta domiciliare l’incaricata non ha tenuto conto di un tempo supplementare rispetto ad un bambino normodato in quanto, conformemente alla succitata circolare, prima di sei anni un bambino necessita comunque di essere accompagnato alla toilette poiché non ancora in grado di pulirsi da solo (cfr. doc. AI 50). Occorre poi ricordare che l’aiuto nel riordino dei vestiti o nella pulizia in relazione all’espletamento dei bisogni corporali deve essere considerato nell’atto ordinario “andare al gabinetto” e questo indipendentemente dall’eventuale bisogno per gli atti “vestirsi/svestirsi” e “igiene personale” (DTF 121 V 88; STF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010 consid. 7.2.1 e sentenze ivi citate).

L’assicurato contesta l’applicazione nel caso in esame della succitata direttiva, per i seguenti motivi:

" (…)

L'indicazione della CIGI in relazione al fatto che a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo è riferita alla pulizia necessaria dopo la defecazione. Per quanto riguarda la pulizia necessaria dopo aver urinato, il bambino è autonomo ben prima dei 6 anni indicati nell'allegato alla CIGI, di regola dopo i 2 anni e ½ ossia quando non porta più il pannolino. Inoltre, l'indicazione della CIGI rapporta il bisogno del bambino di aiuto per la pulizia dopo essere andato al gabinetto all'entrata alla scuola dell'infanzia, entrata alla scuola dell'infanzia che in Ticino avviene di regola a 3 anni e non a 6 anni. Un accompagnamento da parte di un adulto non è pertanto più necessario a partire dai 3 anni. L'assicurato, necessitando invece l'intervento di un adulto per riordinare i vestiti, ha pertanto bisogno di un aiuto maggiore rispetto ai suoi coetanei.

Ma anche se si volesse presumere che in generale tutti i bambini (che frequentino l'asilo oppure no) necessitano fino ai 6 anni di aiuto per pulirsi dopo essere andati in bagno, l'assicurato necessiterebbe comunque di un aiuto maggiore rispetto a un coetaneo. Come esposto, infatti, quanto regolato dalla CIGI riguarda l'aiuto dopo aver defecato. Mounib, avendo bisogno di aiuto al momento di riordinare i vestiti, necessita però dell'intervento di una terza persona ogniqualvolta va in bagno, indipendentemente dal fatto che debba urinare o defecare, e questo sia a casa sia all'asilo. Rispetto ai coetanei della sua età e ai suoi compagni d'asilo l'assicurato necessita quindi di un maggiore aiuto, poiché deve interpellare un adulto tutte le volte che va al gabinetto. Quindi, anche rispetto a quei bambini che fino ai 6 anni non sono ancora in grado di pulirsi dopo aver defecato, RI 1 necessita un maggiore aiuto, poiché deve essere aiutato tutte le volte che fa pipì.

L'indicazione dell'assistente sociale nell'annotazione del 27 luglio 2011 secondo la quale prima dei sei anni un bimbo necessita comunque di essere accompagnato alla toilette perché non ancora in grado di pulirsi da solo, è pertanto errata/imprecisa per i seguenti motivi: a) essa si basa su una direttiva dell'UFAS la quale si riferisce ad una realtà sociale diversa da quella in cui vive l'assicurato; b) essa riguarda il bisogno di aiuto nel pulirsi dopo aver defecato e pertanto - anche se si volesse presumere che la direttiva dell'UFAS è applicabile anche alla nostra realtà cantonale - alla necessità di un bambino fino ai 6 anni di essere accompagnato alla toilette da un adulto quando deve defecare e non sistematicamente, anche quando deve fare solo pipì. (…)" (Doc. I, pag. 9)

In effetti, nella richiesta di prestazioni compilata il 28 gennaio 2011, la madre dell’assicurato ha indicato che quando suo figlio “… va al gabinetto dev’essere spesso aiutato a riordinare i vestiti (sempre per l’impedimento della protesi)”, omettendo di crociare le caselle “si” o “no” relative alla domanda riguardo a “igiene/verifica della pulizia” (doc. AI 39/4 punto no. 5.5).

Orbene, se in Ticino per essere ammessi all’asilo d’infanzia è necessario che il bambino non porti più il pannolino e che controlli pertanto la sua continenza, ciò non significa che il bambino non possa o debba necessitare di aiuto per andare alla toilette durante la permanenza all’asilo. In questo contesto il distinguo fatto dall’insorgente tra la pulizia dopo aver urinato e dopo aver defecato, a mente del TCA, non appare pertinente.

Non vi è pertanto ragione per mettere in dubbio la validità della succitata direttiva.

Diversa sarebbe la questione se dopo il compimento del 6° anno di età l’assicurato dovesse necessitare ancora dell’aiuto a vestirsi/svestirsi dopo essere andato al gabinetto. In quell’evenienza, ricordato come la succitata mansione rientri nell’atto ordinario in parola, rispetto ad un suo coetaneo normodotato necessiterebbe di un ausilio aggiuntivo da considerare ai fini della valutazione della grande invalidità.

L’insorgente rileva inoltre di necessitare un maggior aiuto rispetto ad uno suo coetaneo perché di notte, quanto non indossa la protesi, non è in grado di alzarsi e di andare al bagno da solo, motivo per cui quando si sveglia e necessita di urinare, cosa che succede regolarmente, deve chiamare i genitori. Egli ha poi evidenziato:

" (…)

Che questo aspetto non è menzionato nell'inchiesta a domicilio è dovuto al fatto che l'assistente sociale non ha indagato in tal senso.

Da parte loro i genitori dell'assicurato non hanno pensato ad indicare questo punto all'assistente sociale, poiché avendo un altro figlio di 2 anni è per loro "normale" doversi alzare di notte per portare al bagno a turno l'uno o l'altro dei figli.” (Doc. I, pag. 10)

Occorre qui rilevare che generalmente un bambino di 4 anni va accompagnato quando si sveglia la notte e deve andare al bagno. Che poi l’assicurato si sveglia frequentemente questo non è rilevante. Rispetto ad un bambino senza protesi non necessita di un maggiore accompagnamento. Certo che, come evidenziato nel ricorso, dottrina e giurisprudenza riconoscono la necessità di aiuto per l’atto “di andare al gabinetto” alle persone portatrici di protesi ad una gamba che di notte non possono andare da sole alla toilette (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2a edizione, Zurigo 2010, p. 435 con riferimento a STF H 150/03 del 30 aprile 2004 consid. 5.2.2). Tali riferimenti non sono pertinenti al caso in esame poiché concernono persone adulte.

2.6.3. In merito all’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia) l’allegato III delle CIGI indica che:

  1. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia

A 6 anni il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia necessario. Non sa ancora lavarsi i capelli e pettinarsi da solo.

Impegno supplementare – nel caso di invalidi gravi se per ragioni sanitarie sono necessarie 2 persone per fare il bagno. – nel caso degli epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e di caduta nella doccia), N. 8031.

L’assicurato sostiene che:

" (…)

Riguardo a tale aspetto l'assistente sociale indica che secondo le direttive CIGI fino ai 6 anni un bimbo necessita comunque dell'aiuto totale di terzi al momento del bagno, ciò che implica anche l'entrare/uscire dalla vasca.

A tale proposito occorre rilevare che la posizione dell'assistente sociale è frutto di un'interpretazione errata dell'allegato III CIGI. Infatti, rilevante non è la non autonomia del bambino nel fare il bagno, non autonomia comune a tutti i bambini al di sotto dei 6 anni. Come per quanto riguarda tutti gli atti della vita nel caso di minorenni, determinante è invece il maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita al momento del bagno rispetto a un minorenne non invalido della stessa età (sentenza TCA SG del 3.2.2010, IV 2009/325).

Nella fattispecie, l'assicurato, al momento della visita a domicilio da parte dell'assistente sociale, aveva 4 anni. Se pure è assodato che fino ai 6 anni al momento del bagno è necessaria la sorveglianza di un adulto per prevenire annegamenti, occorre valutare se a 4 anni di regola un bambino è in grado di entrare/uscire da solo dalla vasca. In generale a questa età i bambini sono in grado di entrare e uscire da soli dalla vasca e l'aiuto dei genitori si limita alla sorveglianza, all'aiuto nel lavare i capelli e all'asciugarsi. Poiché RI 1, al contrario dei suoi coetanei non è in grado di entrare e uscire da solo dalla vasca, necessita di un aiuto maggiore rispetto ad essi.

Inoltre RI 1 deve essere aiutato a togliere la protesi prima di fare il bagno e deve essere aiutato a rimettere la protesi e a rimettere pantaloni, calze e scarpe una volta finito. A quest'età un bambino è però in grado di vestirsi e svestirsi da solo per quanto riguarda questi indumenti. L'assicurato necessita perciò di un maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo nel compimento di questo atto quotidiano. (…)"

(Doc. I, pag. 11-12)

Innanzitutto va detto che a ragione l’assicurato rileva che, secondo la giurisprudenza l'”entrare e uscire dalla vasca” costituisce un atto parziale dell'atto "cura del corpo", indipendentemente dall'eventuale bisogno di aiuto dell'assicurato per l'atto alzarsi/sedersi/coricarsi" (STF I 639/06 del 5 gennaio 2007 consid. 5.2; STFA U 324/05 del 5 dicembre 2005 consid. 1.4 entrambe con riferimento a STFA I 214/03 del 3 settembre 2003).

Quanto al caso concreto, rettamente l’assistente sociale, con riferimento alle citate direttive, ritiene che sino a sei anni un bambino necessita di un aiuto totale di terzi al momento del bagno e implica, appunto, anche l’entrare e uscire dalla vasca. Un bambino normodato di 4 anni (corrispondente all’età dell’assicurato al momento dell’inchiesta domiciliare) ha comunque difficoltà nel superare l’altezza della vasca. Va anche tenuto conto del rischio di scivolamento. Includere nel caso in esame, oltre all’aiuto nello svestirsi e vestirsi, all’asciugamento del corpo e dei capelli che i bambini dell’età dell’assicurato generalmente necessitano, anche il togliere ed inserire la protesi al ginocchio, a mente di questa Corte, non costituisce un particolare aggravio di tempo. Inoltre, non è necessario un supplemento di impegno da parte del genitore durante il bagnetto in quanto l’assicurato non è portare di un’invalidità ai sensi delle osservazioni alla succitata direttiva.

Infine, per quel che concerne l’aiuto nello svestirsi/vestirsi prima e dopo il bagno non va dimenticato che l’assistente sociale ha già tenuto conto, ai fini della grande invalidità, di tale atto ordinario (cfr. consid. 2.6.1). Ne consegue che rettamente l’incaricata non ha computato ai fini della grande invalidità l’atto ordinario “igiene personale”.

2.6.4. Per quel che concerne l’atto di “alzarsi, sedersi, sdraiarsi” l’allegato III delle CIGI prevede:

  1. Alzarsi, sedersi, sdraiarsi,

A 10 mesi un bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo alla madre) e in modo particolarmente sicuro su seggiolone. A 14 mesi si alza senza aiuto. A 23 mesi si siede da solo su una sedia o al tavolo. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia.

Impegno supplementare a partire da 4 anni:

il bambino deve essere assicurato al letto (coperte Zewi ecc.) perché continua ad alzarsi di notte..

In merito, l’assicurato ha rilevato:

" (…)

Per quanto riguarda il bisogno di aiuto nell'alzarsi dopo essere caduto, il problema era dato dal fatto che la vecchia protesi non fletteva il ginocchio e RI 1 cadeva di conseguenza molto spesso. Sovente, cadendo il piede della protesi si metteva "di traverso" e RI 1 non riusciva quindi più ad alzarsi da solo (e non era neppure in grado di raddrizzare il piede da solo). Per questo motivo egli necessitava di aiuto nel rialzarsi. Questo problema è stato constatato anche dalla maestra d'asilo di __________ dalla quale stiamo attendendo una conferma scritta. Con la nuova protesi (quindi da metà maggio 2011) questo problema non esiste più in modo così incisivo, le cadute sono diminuite molto ed ora RI 1 è di regola capace di alzarsi da solo. Da quando è rientrato all'asilo anche la maestra ha notato un miglioramento.

Occorre ora valutare a partire da quale età un bambino è in grado di rialzarsi da solo dopo essere caduto. L'allegato III CIGI prevede che a partire dai 14 mesi di regola un bambino sa camminare da solo, a due anni sa salire e scendere le scale da solo. Si può pertanto presumere che, perlomeno a partire dai due anni, un bambino di regola sa rialzarsi da solo dopo essere caduto. Nel caso dell'assicurato, invece, questo è stato il caso solo a partire dal maggio scorso, dopo l'applicazione della nuova protesi. Durante l'arco di due anni vi è pertanto stato un bisogno di aiuto da parte di RI 1 anche per questo atto. (…)" (Doc. I, pag. 12, punto no. 3.4)

Orbene, nella richiesta di prestazioni 28 gennaio 2011 riguardo all’atto ordinario “alzarsi/sedersi/coricarsi” è stato scritto che il bambino “cade male, alcune volte non riesce ad alzarsi da solo sempre a causa della protesi che a volte si rompe o si danneggia” (doc. AI 39-4). Dall’inchiesta domiciliare è risultato che, a parte la difficoltà nel piegare il ginocchio della protesi, l’assicurato svolge autonomamente l’atto ordinario in parola (cfr. consid. punto no. 3.1.2). Certo che le cadute per le quali necessita di aiuto non sono la norma, ma ciò che determinante è che, come pertinentemente sostenuto dall’assicurato, rispetto ad un bambino normodato della sua età il piccolo Muonib ha comunque bisogno di un ausilio per rialzarsi. Per questi motivi, contrariamente alla valutazione 17 maggio 2011, per l’espletamento dell’atto di alzarsi l’assicurato necessita di maggior aiuto rispetto ad un suo coetaneo normodotato e questo sino al mese di maggio 2011 allorquando gli è stata applicata una nuova protesi più performante che gli permette di rialzarsi da solo.

2.6.5. In conclusione, dovendo l’assicurato ricorrere in modo regolare e considerevole all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (“vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti” e “alzarsi, sedersi e coricarsi”) dall’età di tre anni (momento in cui per il secondo atto ordinario [vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti] il bambino necessita di un maggior aiuto da parte di terzi), scaduto il termine di attesa di un anno (cfr. consid. 2.3), a seguito dell’applicazione della nuova protresi a partire dal marzo 2011 egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo. Ritenuto che dal maggio 2011, a seguito dell'applicazione della nuova protesi, l'assicurato non necessita più di tale aiuto per alzarsi dopo le cadute, l’assegno per grandi invalidi è soppresso con effetto dal 1° settembre 2011, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento della grande invalidità (cfr. art. 35 cv. 2 OAI in relazione all’art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne consegue che la decisione contestata va riformata in tal senso ed il ricorso parzialmente accolto.

2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di 4/5, mentre il restante 1/5 è a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 12 settembre 2011 è modificata nel senso che Mounib Tefka ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2011.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste per 4/5 a carico del ricorrente e per 1/5 a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

LAI

  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 42 LAI
  • art. 42ter LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 5 LAVS

LPGA

  • art. 9 LPGA
  • art. 13 LPGA

OAI

  • art. 37 OAI
  • art. 38 OAI
  • art. 88a OAI

vLAI

  • art. 42 vLAI

Gerichtsentscheide

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