Raccomandata
Incarto n. 32.2011.259
FS
Lugano 27 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 settembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel luglio 2010 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9) sfociata nella decisione 7 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio AI – confermato il progetto 15 novembre 2010 (doc. AI 21/1-2) nel quale aveva evidenziato che “(…) visto e considerato che lei non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate (…)” (doc. AI 21/2) – ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di giugno 2011 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 30/1-9).
1.3. Con decisione 8 settembre 2011 (doc. AI 34/1-2), preavvisata con progetto 27 giugno 2011 (doc. AI 31/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, insorge ora al TCA chiedendone – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della nuova domanda. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e, con scritto 17 ottobre 2011, ha trasmesso al TCA il relativo certificato municipale (IV e IV/bis).
1.5. Con la risposta di causa l’Uffico AI – osservato che la documentazione medica presentata con il ricorso è stata sottoposta ai medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ i quali, con annotazione 13 ottobre 2011, hanno concluso che “(…) la nuoava documentazione non fornisce elementi medici che permettano di stabilire che vi sia stata una modificazione dello stato di salute; non viene infatti posta una diagnosi, non sono descritti i trattamenti intrapresi, la sintomatologia non è ben descritta e non si comprende in che modo questa possa influenzare la CL. Pertanto si ritiene che non vi siano sufficienti elementi medici che possano disconfermare le precedenti prese di posizione SMR. (…)” (V/bis) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con osservazioni 9 novembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 8 novembre 2011 del dr. __________ a lui indirizzato rilevando, in particolare, che “(…) concretamente, è solamente nel contesto di questa procedura di ricorso che l’Ufficio AI ha messo in evidenza le pure lacune formali concernenti i certificati medici. Conseguentemente, già solamente per questo motivo è quindi lecito ribadire che la decisione contestata sia annullata e che gli atti siano retrocessi all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni. (…)” (VII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurata era stata peritata, per conto dell’assicurazione cassa malattia, a due riprese, il 31 marzo e il 28 settembre 2010 (vedi le rispettive perizie 14 aprile e 21 ottobre 2010 sub doc. 3/1-6 dell’incarto cassa malati e doc. AI 19/2-6), dal dr. __________ il quale, posta la diagnosi di “(…) disturbo da disadattamento con reazione mista ansiosa-de-pressiva di media entità (F43.22) in personalità con marcati tratti evitanti-dipendenti (…)” (doc. 3/4 incarto cassa malati e doc. AI 19/5), circa la capacità lavorativa si era così espresso:
" (…)
in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, considerato il quadro psicopatologico presente, i tratti personologici e il decorso, vista anche la dichiarata volontà di ripresa, ritengo possibile la ripresa di un’attività lavorativa come quella precedentemente svolta, in misura completa, a media scadenza.
In pratica ciò significa che la malattia può essere teoricamente chiusa con il 01.05.10 considerato che l’assicurata potrebbe usufruire di ulteriori due mesi di congedo pagato senza l’obbligo di ritornare sul vecchio posto di lavoro.
In altre parole, una ripresa completa effettiva dell’attività lavorativa potrebbe avvenire a partire dal 01.07.10.
(…)" (doc. 3/5 incarto casssa malati)
" (…)
Le condizioni soggettive di questa ausiliaria di cure 54enne non sono migliorate, mentre oggettivamente, in base all’esame clinico effettuato, si nota una maggiore attivazione ed una labilità emotiva migliorata con spinta vitale sufficiente. Vi è sicuramente ancora uno stato di sofferenza legato alla sensazione di ingiustizia subita. Tramite un’associazione per i diritti del paziente ha chiasto spiegazioni scritte riguardanti le modalità del suo licenziamento che finora non ha ancora ricevuto.
Ella finora ha rifiutato la proposta di un ricovero in ambito stazionario ritenedolo inutile per risolvere il suo problema (ossia il soddisfacimento della sua richiesta di spiegazione riguardo il suo licenziamento). Anche le cure finora proposte non hanno portato un miglioramento significativo.
La sua struttura di personalità con tratti evitanti-dipendenti, insicurezza, bassa tolleranza alle frustrazioni ma anche la tendenza a delegare la responsabilità agli altri e a considerarsi vittima di circostanze esterne, rafforza le sue tendenze regressive con evidenti benefici secondari. Proprio per evitare un’ulteriore tendenza alla cronicizzazione ritengo poco indicata la proposta di un ricovero in ambiente stazionario.
Ritengo invece ragionevolmente proponibile ed esigibile, ma soprattutto terapeuticamente indicata, la ripresa di un’attività lavorativa confacente in tempi rapidi, al più tardi a partire dal 01.11.2010.
La ripresa di un’attività lavorativa infatti non costituisce un rischio di peggioramento delle sue attuali condizioni ma potrebbe al contrario indicarle delle nuove prospettive e aumentare la sua autostima.
Le presenti conclusioni sono state espressamente comunicate all’interessata come pure allo psichiatra curante dr. __________, al quale prego di inviare copia del presente rapporto (e che saluto molto cordialmente).
(…)" (doc. AI 19/5-6)
Questa valutazione medico-teorica era stata posta a fondamento della decisione 7 gennaio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale è stato negato il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2; vedi anche consid. 1.1).
Ora, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del giugno 2011(doc. AI 30/1-9), l’assicurata ha indicato di essere in cura, dal novembre 2010, dal dr. __________ per una depressione nervosa senza tuttavia produrre alcuna documentazione medica.
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, a seguito del progetto 27 giugno 2011 con il quale l’Ufficio AI aveva preavvisato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 31/1-2), con lettera 29 agosto 2011 si è limitato a comunicare all’amministrazione che “(…) tenendo conto dello stato di salute della nostra paziente, tutt’altro che soddisfacente, ci sorprende che non sia ancora apprezzata in sede peritale. Auspichiamo quindi vivamente che nell’emette-re la decisione definitiva possiate ragionevolmente considerare la sofferenza, lo stato pre-morboso, la storia e la precarietà psicostrutturale della paziente stessa. (…)” (doc. AI 32/1).
Lo stesso specialista, reso attento sul fatto che “(…) è compito dell’assicurato presentare la documentazione medica o economica che a suo dire possa modificare quanto espresso sul progetto di decisione. (…)” (doc. AI 33/1) – dopo che con la decisione 8 settembre 2011, decisione oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI aveva confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni –, con ulteriore scritto 7 settembre 2011 indirizzato all’Ufficio AI, si è poi limitato a chiedere “(…) di farci pervenire l’apposito formulario dove indicare i nostri dati clinici, come di consueto (…)” ribadendo “(…) di non accettare il progetto di decisione del 27 giugno u.s. perché non è stato motivato né dell’analisi dei nostri atti medici, né da conclusioni da una vostra valutazione peritale (…)” (doc. AI 35/1).
In sede di procedura di ricorso l’assicurata ha prodotto i rapporti 7 ottobre e 8 novembre 2011 del dr. __________ indirizzati all’avv. RA 1 (doc. A15 e A16).
Questi rapporti sono stati esaminati dai medici SMR, i quali hanno concluso che gli stessi non apportano elementi medici che possano modificare le precedenti valutazioni.
In particolare, con annotazioni 13 ottobre e 18 novembre 2011, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno evidenziato:
" (…)
07.10.2011 rapporto Dr __________:
La nuova documentazione non fornisce elementi medici che permettano di stabilire che vi sia stata una modificazione dello stato di salute; non viene infatti posta una diagnosi, non vi sono descritti i trattamenti intrapresi, la sintomatologia non è ben descritta e non si comprende in che modo questa possa influenzare la CL.
Pertanto si ritiene che non vi siano sufficienti elementi medici che possano disconfermare le precedenti prese di posizione SMR.
(…)" (V/bis)
" (…)
08.11.2011 Certificato Dr __________: diagnosi di disturbo di personalità schizoide (F60.1)
Agli atti sono presenti due perizie medico fiduciarie psichiatriche del Dr __________ il quale ha riscontrato a livello della personalità una struttura (e non un disturbo) con marcati tratti evitanti dipendenti. Quindi nessuna diagnosi di disturbo della personalità viene posta.
Un disturbo della personalità per le sue caratteristiche è un disturbo psichiatrico che si manifesta in età adolescenziale ed adulta, ma nessun psichiatra (anche il precedente curante Dr. __________) ha riscontrato elementi che indirizzassero in tal senso.
La descrizione clinica non corrisponde al quadro clinico secondo i criteri diagnostici del DSM IVTR o ICD 10. Inoltre non è descritto quale influsso abbia il quadro psichico sulla CL.
La documentazione non apporta quindi elementi medici che possano modificare le precedenti valutazioni.
(…)" (IX/bis)
Questo TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente smentite da successiva documentazione medica.
In particolare, quanto all’assunto secondo il quale l’avv. RA 1 sostiene che “(…) concretamente, è solamente nel contesto di questa procedura di ricorso che l’Ufficio AI ha messo in evidenza le pure lacune formali concernenti i certificati medici. Conseguentemente, già solamente per questo motivo è quindi lecito ribadire che la decisione contestata sia annullata e che gli atti siano retrocessi all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni. (…)” (VII), va rilevato quanto segue.
Innanzitutto è il medico specialista stesso che sa come deve essere redatto e cosa deve contenere un certificato medico per poter dimostrare quanto in esso contenuto.
Va poi qui rilevato che già nell’ambito della prima domanda (doc. AI 1/1-9) – sfociata nella decisione 7 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio AI aveva negato all’assicurata il diritto ad una rendita (doc. AI 27/1-2) –, visto lo scritto 15 dicembre 2010 con il quale il dr. __________ aveva contestato il progetto di decisione 15 novembre 2010 adducendo che “(…) con la presente confermiamo che la signora non è abile al lavoro. La stessa è tuttora al beneficio di cure psichiatriche continue. (…)” (doc. AI 22/1), la dr.ssa __________, nelle annotazioni 30 dicembre 2010, aveva evidenziato: “(…) Lettera del Dr __________ del 15.12.2010 comunica che l’A non è abile al lavoro ma non vengono riportate le ragioni mediche che sottostanno a tale inabilità. Nessuna diagnosi citata. La documentazione quindi non porta ad una modificazione delle conclusioni del progetto di decisione del 15.11.2010, basato sulla documentazione agli atti, in particolare sulle due perizie medico fiduciarie del Dr __________. Da precisare che nella seconda valutazione peritale, il Dr __________ mette in evidenza che la struttura di personalità dell’A rafforza le sue tendenze regressive con evidenti benefici secondari e ritiene terapeuticamente indicata una ripresa lavorativa. (…)” (doc. AI 26/1).
Reso poi ancora attento – nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del giugno 2011 (doc. AI 30/1-9) – che è compito dell’assicurato presentare la documentazione medica che possa modificare quanto espresso nel progetto di decisione (doc. AI 33/1), il dr. __________, con scritto 7 settembre 2011, si è ancora limitato a chiedere di fargli pervenire l’apposito formulario dove indicare i dati clinici ribadendo, in modo del tutto generico e senza confrontarsi puntualmente con le perizie del dr. __________ all’intenzione della Cassa malati (doc. 3/1-6 dell’incarto cassa malati e doc. AI 19/2-6), “(…) di non accettare il progetto di decisione del 27 giugno u.s. perché non è stato motivato né dell’analisi dei nostri atti medici, né da conclusioni da una vostra valutazione peritale. (…)” (doc. AI 35/1).
In simili circostanze é malvenuto l’insorgente nel pretendere che “(…) prima di poter emanare una decisione di non entrata in materia l’Ufficio AI avrebbe dovuto sollecitare l’assicurata a presentare della documentazione medica più completa e dalla quale poter dedurre con sufficiente cognizione di causa se effettivamente sono dati sufficienti indizi per poter ritenere verosimile un peggioramento del suo stato di salute. (…)” (VII, punto 3).
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.7. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti vedi anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la valutazione medico-teorica ha permesso di accertare con la dovuta chiarezza che almeno dal novembre 2010 vi é una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata (anzi, la ripresa di un’attività lavorativa è terapeuticamente indicata) e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione (cfr. consid. 2.7).
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti