Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.248
Entscheidungsdatum
27.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.248

BS

Lugano 27 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di

RI 1

contro

la decisione del 3 agosto 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1959, con decisioni 25 ottobre 2004 è stata posta al beneficio di un quarto di rendita dal 1° agosto 2002, aumentata a rendita intera dal 1° settembre 2002. Contestualmente essa ha beneficiato di una rendita completiva per la figlia __________ (doc. AI 56 e 57).

1.2. Nel febbraio 2008 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), fra l’altro competente per l’erogazione delle rendite d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), ha informato l’assicurata che il diritto alla rendita per figlio si sarebbe estinto, a seguito del compimento del 18° compleanno della figlia, alla fine del mese di aprile 2008. L’assicurata è stata altresì informata che il versamento della rendita in questione avrebbe potuto essere prorogato, al massimo fino al raggiungimento dei 25 anni, a condizione che la figlia seguisse una formazione (cfr. atti Cassa).

Con scritto pervenuto il 6 maggio 2008 all’Ufficio prestazioni della Cassa, l’assicurata ha allegato la dichiarazione di frequentazione dell’anno scolastico 2007 – 2008 di sua figlia al Centro scolastico __________ ed il contratto di tirocinio della stessa quale fotografa, con scadenza al 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).

Il 4 aprile 2011 l’amministrazione ha informato l’assicurata che la rendita completiva sarebbe scaduta il 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).

Durante un colloquio avvenuto il 17 maggio 2011 presso lo sportello della Cassa, l’assicurata ha informato che sua figlia da diverso tempo non studiava più (cfr. nota del funzionario incaricato). Da una verifica effettuata presso l’Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica è risultato che il 31 luglio 2008 la figlia dell’assicurata ha interrotto la formazione di fotografa (cfr. atti Cassa).

Accertato che dal 31 luglio 2008 RI 1 non aveva più diritto alla rendita completiva, con decisione 24 maggio 2011 l’Ufficio AI le ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 21'511.-- relativi a prestazioni indebitamente riscosse per il periodo 1° agosto 2008 - 31 maggio 2011, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La decisione di restituzione non è stata impugnata.

1.3. In data 20 giugno 2011 l’assicurata ha inoltrato una domanda di condono del debito di restituzione, sostenendo la sua buona fede e di non poter restituire quanto richiesto trovandosi in una situazione finanziaria molto difficile, in quanto senza attività lucrativa e beneficiaria di una prestazione complementare.

Con decisione 3 agosto 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono, motivando come segue:

" Nella fattispecie, occorre osservare che solo con la comunicazione 17 maggio 2011 ci ha comunicato che sua figlia __________ aveva interrotto gli studi in data 31 luglio 2008. L’informazione non è stata data tempestivamente pertanto non ha osservato l’obbligo di informare, come previsto dall’art. 77 dell’Ordinanza sull’assicurazione invalidità.

Mancando la prima condizioni cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave difficoltà”.

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto opposizione alla Cassa. L’opposizione è quindi stata trasmessa per competenza al TCA quale ricorso.

L’insorgente postula il condono dell’importo da restituire, riaffermando la sua buona fede e la sua difficile situazione finanziaria.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo l’assenza della buona fede dell’assicurata, ha postulato la reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di restituzione di fr. 21’511.- (corrispondenti alla rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1° agosto 2008 al 31 maggio 2011) a carico della ricorrente e stabilito con la decisione 24 maggio 2011, cresciuta in giudicato.

2.3. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);

Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.4. Nella fattispecie concreta, la ricorrente rileva di essersi resa conto di aver indebitamente percepito la rendita in questione allorquando si era recata allo sportello della Cassa (17 maggio 2011) e che sino a quel momento, data la sua “ignoranza in cose d’ufficio”, era convinta che quanto aveva ricevuto fosse dovuto.

A prescindere dal fatto che, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (DTF 136 V 366 consid. 4.2.3.1 con riferimenti), come evidenziato al consid. 1.4, va ricordato che nel febbraio 2008 la Cassa aveva informato l’insorgente che il diritto alla rendita completiva per la figlia Lorella si sarebbe estinto alla fine del mese di aprile con il compimento del 18 anno di età e che il versamento della prestazione poteva essere prorogato nella misura in cui quest’ultima continuasse una formazione, ma al massimo sino al raggiungimento dei 25 anni.

L’assicurata ha pertanto avuto modo di capire la portata della succitata comunicazione, avendo successivamente inviato la dichiarazione di frequentazione dell’anno scolastico 2007 – 2008 di sua figlia al Centro scolastico __________ di __________ ed il contratto di tirocinio della stessa quale fotografa, con scadenza al 31 maggio 2011 (cfr. atti Cassa).

L’assicurata sapeva quindi che il diritto alla rendita per la figlia __________ dipendeva dal fatto che quest’ultima continuasse la sua formazione. Pertanto – al più tardi – immediatamente subito dopo l’interruzione del percorso professionale quale fotografa (31 luglio 2008) della figlia, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare all’amministrazione tale modifica e non attendere il 17 maggio 2011, dopo aver ricevuto la lettera del 4 aprile 2011 in cui era stata informata della scadenza, al 31 maggio 2001, della rendita in questione.

Non va poi dimenticato l’obbligo di informare ex art. 77 OAI, dal seguente tenore:

" L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato."

In queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente.

Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.

Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 136 V 366
  • DTF 122 V 22101.01.1996 · 451 Zitate
  • DTF 118 V 218
  • DTF 79 II 59
  • 8C_865/200827.01.2009 · 107 Zitate
  • C 292/02
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 707/00