Raccomandata
Incarto n. 32.2011.244
FS/sc
Lugano 23 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 luglio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1973, da ultimo attivo quale impiegato di produzione presso la __________ (doc. AI 8/1-13), nel luglio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
Con decisione 11 febbraio 2010 – sulla base dell’esame medico 28 febbraio 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 15/1-4), della perizia 25 giugno 2009 del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 43/1-11) e del rapporto medico 22 luglio 2009 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 44/1-3), e dopo che una precedente procedura ricorsuale per diniego di giustizia (al progetto di decisione del 29 luglio 2008 che negava il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile [doc. AI 23/1-3] e alla delibera del 18 agosto 2009 nella quale si indicava invece un grado d’invalidità del 100% dal gennaio 2008 al settembre 2009 e del 50% dall’ottobre 2009 [doc. AI 46/1-2] non era seguita una decisione) era sfociata con lo stralcio della causa dai ruoli (doc. AI 68/1-6) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curato il diritto ad una rendita intera dal mese di gennaio a settembre 2008 ed a una mezza rendita da ottobre 2008 (doc. AI 58/1-3).
Il ricorso contro la decisione dell’11 febbraio 2010 è stato accolto da questo Tribunale che con STCA del 23 aprile 2010 ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici e nel rispetto della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni (doc. AI 69/1-5).
1.2. Dopo che il ricorso contro la decisione del 15 novembre 2010 (che ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera da gennaio a settembre 2008 ed a una mezza rendita da ottobre 2008; cfr. doc. AI 91/1-4) è sfociato nel decreto 17 gennaio 2011 con cui questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli e retrocesso gli atti all’amministrazione per nuova decisione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 57a LAI (doc. AI 106/1-3), con decisione 15 luglio 2011, preavvisata il 9 marzo 2011 (doc. AI 111/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare 29 novembre 2010 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 95/1-69), del rapporto medico 7 dicembre 2010 e delle annotazioni 12 luglio 2011 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 102/1-2 e 119/1) nonché del complemento peritale 27 giugno 2011 del SAM corredato dalla valutazione 2 giugno 2011 del dr. __________ (doc. AI 118/1-6) – ha confermato “(…) il diritto alle attuali prestazioni come finora percepite (grado d’invalidità 50%) (…)” (doc. AI 120/1-3).
1.3. Con il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato la valutazione medica e chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il mese di settembre 2008. Contestualmente l’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa – osservato che avuto riguardo ai rapporti 30 marzo 2011 del dr. __________ e 8 settembre 2011 del dr. __________ il dr. __________, nelle annotazioni 27 settembre 2011, ha concluso che “(…) - dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute - da parte del dr. __________ è stata fatta una dettagliata valutazione peritale (…)” (IV/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con osservazioni 21 ottobre 2011 l’insorgente ha chiesto l’audizione dei dottori __________ e __________ e l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare comprensiva di una nuova rivalutazione neurochirurgica. Ritenuto che il dr. __________ “(…) (che neurologo non è), non dà motivazione alcuna circa il parere contrario rispetto a quello del dr. med. __________ di data 8 settembre 2011, anzi non si esprime proprio su tali considerazioni! (…)” e ribadito che tanto alla perizia quanto al complemento del SAM non può essere riconosciuta piena forza probatoria, il ricorrente ha concluso che “(…) nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non intendesse far proprie le indicazioni date dai suoi medici curanti, una perizia medica pluridisciplinare, comprensiva di una nuova rivalutazione neurochirurgica, deve imporsi. (…)” (VII).
1.6. Con lettera 24 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le osservazioni 21 ottobre 2011 del SAM riguardo ai rapporti 8 settembre e 30 marzo 2011 del dr. __________ e del dr. __________ (IX e allegato doc. 125 = XI/1 firmato dal dr. __________ medico aggiunto del SAM).
1.7. Con osservazioni 7 novembre 2011 l’insorgente – osservato come “(…) anche il SAM non dà motivazione alcuna circa il parere contrario rispetto a quello del dr. med. __________ di data 8 settembre 2011, ed anzi non si esprime proprio su tali considerazioni! (…)” (XIV) – si è confermato nelle osservazioni del 21 ottobre 2011.
1.8. Con lettera 11 novembre 2011 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (XVI e XVI/bis).
1.9. Con lettera 15 novembre 2011 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scritto 28 ottobre 2011 nel quale il dr. __________ ha preso posizione in merito ai rapporti 8 settembre e 30 marzo 2011 dei dottori __________ e __________ (XVII e XVII/bis).
1.10. Con osservazioni 30 novembre 2011 il ricorrente ha chiesto al TCA di attendere la valutazione del PD dr. med. __________ prima di emettere una decisione (XIX) e con scritto 13 dicembre 2011 ha trasmesso la convocazione 2 dicembre 2012 della __________ per il giorno di giovedì 2 febbraio 2012 (XXI e allegato doc. D).
1.11. Con lettera 13 febbraio 2012 il TCA ha sollecitato l’invio tempestivo del referto medico del dr. __________ (XXII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal mese di ottobre 2008.
L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Ritenuto inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di prestazioni del luglio 2007 e conformemente alla STCA di rinvio del 23 aprile 2010 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 69/1-5) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 73/1 e 74/1-2).
Dalla perizia plurisciplinare 29 novembre 2010 (doc. AI 95/1-69) risulta che i periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________)
Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Episodio depressivo (ICD-10 F 32.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Sindrome toracovertebrale con/su:
importanti alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa al passaggio toracolombare con angolazione di Cobb di 80°, punto massimo Th12-L1;
iniziali alterazioni degenerative senza compressioni midollari o delle radici con osteocondrosi L2-L3.
Malformazione di Arnold-Chiari di tipo I.
Tendenza allo sviluppo di un quadro di reumatismo delle parti molli.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Dolori toracali di origine extracoronarica.
Fattori di rischio cardiovascolari: abuso nicotinico, dislipidemia.
Varicosi C2 agli arti inferiori bilateralmente.
(…)" (doc. AI 95/17)
Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto), come operaio. (…)” (doc. AI 95/24), il SAM ha concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto vi vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 50%, la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta al fatto che l'A. appare rallentato, affaticabile, regredito, rigido nell'utilizzo del corpo, che vive come un santuario da proteggere dal rischio di attacchi esterni. L'A. è triste, ansioso, sofferente e manifesta un aumento della latenza di risposta dei tempi di reazione in genere. Dal punto di vista terapeutico si consiglia di aumentare la posologia dell'antidepressivo e l'introduzione di un modulatore dell'umore, anche per la gestione del quadro somatico (gabapentin). La prognosi psichiatrica è passibile di peggioramento.
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta un'importante scoliosi idiopatica sinistro-convessa al passaggio toracolombare. È limitato in attività pesanti in cui debba alzare pesi superiori a 5-7.5 kg ripetutamente, in attività in cui deve piegare spesso la colonna e soprattutto nell'eseguire dei movimenti di rotazione della stessa e di flessione sul lato sin., in attività lavorative da svolgere prevalentemente ed unicamente seduto o in posizione statica, soprattutto se con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Vi sono limitazioni anche in attività in cui debba camminare per periodi prolungati (più di trenta minuti). Come operaio (fabbrica di ferri da stiro) l'A. presenta una capacità lavorativa del 70%, dovendo svolgere un lavoro in piedi al banco, senza possibilità di spostamenti e di cambiamenti sostanziali della posizione e con necessità di svolgere attività in posizioni non particolarmente ergonomiche per la colonna vertebrale (rotazione o flessioni del tronco ripetutamente).
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro; non si può porre nessuna diagnosi neurologica e non vi è nessuna oggettività per una siringomielia o una mielopatia cervico-dorsale.
Dal punto di vista cardiologico l'A. è totalmente abile al lavoro. Statisticamente l'A. è a rischio di eventi cardiovascolari in modo superiore alla media. Non vi sono però indizi per una cardiopatia ischemica o per un'altra patologia cardiovascolare.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% come operaio (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto).
Non si constata né un miglioramento né un peggioramento rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino (grado di invalidità al 50% dall'1.10.2008, precedentemente al 100% e dall'1.1 al 30.9.2008).
In futuro non è da prevedere un miglioramento, anzi è possibile un peggioramento della patologia psichiatrica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto).
Dal punto di vista reumatologico l'A. può svolgere un'attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente, ergonomica per la colonna vertebrale, che permette all'A. di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione e che permetta di svolgere dei lavori non alzando dei pesi superiori ai 5 kg. In questo tipo di attività l'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'85% (rimane una diminuzione della redditività e la necessità di pause più prolungate). Questa capacità lavorativa è presente dal 4.5.2010 (dimissione dalla Clinica __________); per il periodo precedente il nostro consulente in reumatologia fa riferimento alla valutazione del Dr. med. __________ del 28.2.2008.
Dal punto di vista neurologico e cardiologico l'A. è totalmente abile al lavoro.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti appena descritti. Non si constata né un miglioramento né un peggioramento rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino (invalidità al 50% dall'1.10.2008, al 100% dall'1.1 al 30.9.2008). La prognosi dal punto di vista psichiatrico non è favorevole.
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Dal punto di vista terapeutico si consiglia potenziare il dosaggio dell'antidepressivo e l'introduzione di un modulatore dell'umore tipo gabapentin. La prognosi psichiatrica non è favorevole e non si prevede un miglioramento né della situazione valetudinaria né lavorativa dell'A.
Non si constata né un miglioramento né un peggioramento rispetto alla decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 95/24-26)
Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione 9 marzo 2011 l’insorgente ha prodotto, tra l’altro, il rapporto 9 aprile 2011 nel quale il dr. __________, FMH in neurologia, poste le diagnosi note, si è così espresso:
" (…)
Sul piano funzionale, il paziente appare gravemente limitato già nelle attività della vita quotidiana, in un quadro di dolori multifocali e d'origine multi-fattoriale.
Il paziente stesso non riesce a comprendere e a differenziare le differenti componenti.
L'esame è reso difficoltoso a seguito dei sintomi depressivi (rallentamento psicomotorio, ecc.).
Il quadro clinico può in ogni modo essere chiarito, dopo se non dopo un attento approfondimento di riscontri anamnestici (che debbono essere attentamente ricercati, a seguito delle limitazioni culturali), dei segni clinici e dei correlati radiologici.
Con una certa confidenza possono indicare:
che abbiamo dunque importanti alterazioni strutturali a livello del rachide con compromissione neurologica consistente, molto rara, dovuta innanzitutto ad una disrafia o malformazione del sistema nervoso centrale, tipo Chiari I (o Arnold Chiari I), dove abbiamo una dimostrata abnorme discesa delle tonsille cerebellari all'interno del canale spinale, ciò che provoca, come ben conosciuto in letteratura, a partire dalla II e III decade tende a sviluppare, un dolore inizialmente ricorrente poi più fisso, al rachide, dipendente dal movimento, dallo sforzo, dalle prove di Valsalva e cioè dalla crescita della pressione addominale, rispettivamente della tosse o dello starnuto, con evidente incremento del dolore dopo il sollevamento di pesi anche minimi (come in parte nel caso specifico descritti prevalentemente nell'anamnesi psichiatrica).
L'esame neurologico non è normale, vi sono segni oggettivi di disfunzione midollare, lievi e riproducibili (per es. Riflessi miotattici e cutaneo addominali – vedi esame del perito dr. __________
Il meccanismo di discesa delle tonsille cerebellari, porta ad un intermittente disfunzione midollare con un quadro neurologico variabile, con sfumati variabili segni clinici. L'evoluzione clinica della malattia, come ben descritto in letteratura, è purtroppo caratterizzata da una lenta progressione sia clinica sia radiologica.
Vi è poi l'alterazione del segnale intramidollare centrale, sospettato nel 2007 e confermato nel controllo RM del 2009, espressione di una formazione di un canale intramidollare che progressivamente, se sottoposto ad aumentata pressione intracavitaria, danneggia il midollo spinale, (dove si conferma pure che le tonsille sono discese di 9 mm) dove si conferma l'iperintensità di segnale intramidollare tra C4-C5 e D2, ed un midollo discretamente atrofico tra C7 e toracale I, quadro compatibile con un'idromielia secondaria, quindi meno probabilmente riferibile ad una siringomielia primaria. Questo tipo di malformazioni si associano tipicamente alla malformazione di Chiari I e sono presenti in 40% rispettivamente 20% di questi casi.
Gli esami dei potenziali evocati, eseguiti nel 2007 e 2010, sono risultati nel contesto poco contributivi, in quanto i PESS non avevano potuto dimostrare alterazioni sulle vie cordonali posteriori (vie normalmente poco toccate dalla siringomielia, in quanto le vie più colpite sono le vie al centro del midollo e cioè le vie spino-talamiche) e neppure i potenziali evocati motori PEM hanno dimostrato disfunzioni sulle vie corticospinali. Queste indagini sono poco sensitive, non specifiche, in particolari nel contesto di disfunzioni di tipo assonale come queste, essendo poi limitate allo studio di singoli fascicoli nervosi a destinazioni di determinati territori. Non hanno carattere diagnostico ma sono solo ev. elementi di sostegno in caso di riscontri positivi, ma non in caso di negatività.
Quale ulteriore patologia associata alle disrafie del sistema nervoso centrale abbiamo occasionalmente una scoliosi.
Per quanto si attiene alla roto-scoliosi, trattasi di una patologia primariamente ortopedica, o meglio neuro-ortopedica, per la quale non posso esprimermi, e che necessiterebbe una valutazione in una clinica specialistica in ambito universitario (per es. __________). Le valutazioni reumatologiche nel preciso contesto, non risultano di nessuna utilità in quanto, non si tratta né di una patologia infiammatoria, né di una patologia degenerativa del sistema locomotore.
In quest'ambito ricordo quanto indicato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 2007, che la presenza di un Chiari I, potrebbe risultare una controindicazione ad un intervento di decompressione ortopedica del segmento dorso-lombare, e questo principalmente a seguito dei rischi della modifica della circolazione liquorale associati all'intervento e non solo per ragioni psichiatriche, come indicato agli atti.
I commenti formulati da alcuni reumatologici all'ev. operabilità del paziente, restano dunque possibile espressione più di pregiudizi, che non reale conoscenza delle concrete problematiche della gestione di pazienti affetti da patologie midollari.
L'unico esperto in terapia del dolore che ha esaminato il paziente – dr. __________ – e che regolarmente valuta paziente del servizio di neurochirurgia, si è chiaramente espresso per una consistente incapacità lavorativa (100%).
A seguito poi della sua cronicità, la sintomatologia algica è evidentemente evoluta in una sindrome di dolore cronico, oggi difficilmente modulabile (memorizzazione centrale del dolore …).
Le patologie sopraesposte, m'inducono a ritenere che, per quanto si attiene alle problematiche neurologiche (per ragioni neurologiche e rischio di progressione della patologia midollare), il paziente deve essere ritenuto inabile al sollevamento di pesi superiori tra i 2 a 4 Kg. a dipendenza della meccanica del movimento di sollevamento e all'esecuzione di qualsiasi movimento ripetuto, che abbia ripercussioni sul rachide e conseguentemente anche sul midollo cervicale o dorsale.
È parimenti controindicato il mantenimento prolungato (30) della posizione seduta, in quanto produce un'accentuazione del dolore nelle ore successive.
I riscontri oggettivi dell'esame neurologico, il correlato radiologico osservato, la sovrimposta patologia psichiatrica, m'inducono a ritenere verosimile che attualmente e nel futuro a medio termine, non vi siano attività produttive, da un punto di vista medico, per proporre un reinserimento duraturo del paziente nel libero mercato del lavoro.
Una volta riconosciuto il sostegno da parte degli enti assicurativi, sarebbe auspicabile ritrovare una regolare occupazione lavorativa in ambito protetto, strutturata ed accompagnata.
Questa sul medio termine potrebbe condurre ad un ricupero della sua capacità produttiva sino a ca. ¼ di quella anteriore di operaio generico.
In assenza di un adeguato ed efficace riposo notturno e solo parziale controllo del dolore, in particolare oggi, la presenza sul luogo di lavoro non deve superare il 50% (ca. 4 ½ h/d).
Queste misure potrebbero permettere sul medio termine di portare a migliorare la componente psichiatrica, così da favorire le possibilità di una successiva una presa a carico delle patologie neuro-ortopediche.
Il paziente necessita in ogni caso, di un'accurata rivalutazione medica, Neurochirurgica, Neuroortopedica ed un parallelo accompagnamento di supervisione psichiatrica, per rivalutare la reale comprensione complessiva del suo quadro clinico e delle misure mediche necessarie.
Resto a disposizione, per l'accompagnamento degli aspetti neurologici del paziente o per discussione di altre misure.
(…)" (doc. AI 112/12-14)
Detto rapporto è stato sottoposto al SAM (doc. AI 115/1 e 116/1) che, sulla base della presa di posizione 2 giugno 2011 del dr. __________ del seguente tenore:
" (…)
Ho preso atto dell'esteso rapporto del Dr. med. __________ del 9.4.2011. Ho inoltre riguardato la mia consulenza della SAM del 19.8.2010 nonché le valutazioni neurologiche precedenti effettuate dai vari colleghi.
Rivedendo la mia valutazione effettivamente per errore non avevo messo nella voce della diagnosi la malformazione di Arnold Chiari tipo I, non vi è dubbio sull'esistenza della stessa che è ben documentata tramite MRI.
Rimangono invece i dubbi sulla natura del segnale intramidollare visibile alla MRI cervicale tra C5 e D2, a riguardo il Dr. med. __________ a pagina 1 del suo rapporto descrive che si tratta molto probabilmente di un'alterazione di tipo siringomielico mentre a pagina 4 descrive che il quadro è compatibile con una idromielia secondaria quindi meno probabilmente riferibile ad una siringomielia primaria. Effettivamente le immagini MRI parlavano piuttosto per una dilatazione del canale centrale midollare ossia un'idromielia e meno per una siringomielia. D'altra parte la malformazione di Arnold Chiari si associa tra il 30 e il 70% dei casi (a secondo della letteratura) ad una siringomielia. L'idromielia in genere non crea problemi neurologici, per contro la siringomielia può dare deficit neurologici se è estesa e anche importanti. I classici sintomi soprattutto nelle forme lievi sono il classico deficit "dissociato" della sensibilità, ossia un'anestesia termo dolorifica associata ad una normalità della sensibilità tattile superficiale e profonda. Inoltre classicamente la siringomielia da origine a problemi motori alle mani e in questa sede disturbi trofici della pelle. Questi segni nel paziente non sono presenti quindi anche se vi dovesse essere effettivamente una siringomielia non vi è obiettività di segni clinici ad essa connessi.
Solo nella fase avanzata la siringomielia può determinare anche una compressione delle vie motorie discendenti e quindi dare origine ad una sintomatologia piramidale con riflessi vivaci e paresi motori distalmente dalla siringomielia. Una siringomielia di tale rilevanza nel caso del paziente può essere del tutto esclusa tenendo conto delle immagini MRI. I segni piramidali presenti allo stato neurologico con riflessi vivaci, l'assenza dei riflessi cutanei addominali e il dubbio segno di Babinski, descritti anche dal Dr. med. __________, possono essere piuttosto legati all'assottigliamento del midolllo spinale tra C7 e D1. Proprio per valutare anche questa ipotrofia limitata del midollo spinale avevo richiesto i potenziali evocati motori e somatosensoriali, esame che è risultato nella norma escludendo quindi problemi rilevanti delle vie piramidali ma anche dei cordoni posteriori per alcuni disturbi soggettivi della sensibilità profonda accusati dal paziente ma non oggettivabili. Come giustamente descritto dal Dr. med. __________ nel suo rapporto i potenziali evocati somatosensoriali non valutano le vie spinotalamiche, ma non era neanche questo l'obiettivo ma si voleva escludere tramite questo esame proprio un danno significativo dei cordoni posteriori e delle vie piramidali.
In pratica non vi è quindi nessuna evidenza di un significato clinico ed elettrofisiologico sia della, seppur dubbia, siringomielia sia dell'ipotrofia del midollo spinale tra C7 e D1. Inoltre i dolori accusati dal paziente ai 4 arti non sarebbero spiegabili con queste alterazioni in sede del midollo spinale. La malformazione di Arnold Chiari tipo I non si associa ai dolori ai 4 arti lungo il rachide come descritto dal paziente. A questo punto bisogna anche ricordare che la sovrapposizione funzionale del paziente è molto importante, constatata non solo da parte mia ma anche in precedenza dai colleghi neurologici all'Ospedale __________ di __________o, dal Dr. med. __________ e dal Dr. med. __________ di __________.
Riassumendo per quanto riguarda i 4 arti vi sono effettivamente dei lievi segni corticospinali allo stato clinico, che potrebbero portare anche ad una lieve emisindrome sensomotorica sinistra, i potenziali evocati eseguiti escludono comunque che si tratta di una lesione significativa e che la stragrande maggioranza dei sintomi accusati dal paziente ai 4 arti è da considerarsi di origine somatoforme/funzionale. Questa ipotetica al massimo minima emisintomatologia sensomotorica sinistra non avrebbe nessuna influenza sulla capacità lavorativa del paziente nel suo lavoro abituale o per lavori analoghi. Sull'influenza delle problematiche ortopediche e reumatologiche della capacità lavorativa si è già espressa la consulenza reumatologica.
Unicamente la sindrome di Arnold Chiari di tipo I potrebbe effettivamente causare le cefalee del paziente e l'accentuazione delle cefalee con manovre di tipo Valsalva, dove però il paziente stesso descrive i dolore cefalici come molto meno importanti rispetto ai dolori lungo la colonna vertebrale e ai 4 arti. Questa cefalea potrebbe effettivamente influenzare la capacità lavorativa valutabile al massimo al 20% nell'attività che il paziente ha svolto abitualmente.
Per lavori medio-pesanti invece vi sarebbe un'incapacità lavorativa maggiore sia per un presumibile aumento delle cefalee come anche il rischio della progressione della sindrome di Arnold Chiari. Non concordo però col Dr. med. __________ sulla valutazione dell'incapacità lavorativa in lavori che richiedono un sollevamento di pesi superiori tra 2 a 4 kg e l'esecuzione di qualsiasi movimento ripetuto, dal lato neurologico non vedo problemi nel sollevare pesi fino a 10 kg e neppure nei movimenti ripetuti soprattutto se richiedono sforzi minori e il sollevamento solo di piccoli pesi.
Riassumendo in una professione adeguata vedo al massimo un'incapacità lavorativa del 20% per le cefalee del paziente, dolori che comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un dolore cronico.
(…)" (doc. AI 118/4-6)
nel complemento peritale 27 giugno 2011 (doc. AI 118/1-3) ha ancora puntualizzato:
" (…)
Ricordiamo che nella nostra perizia al punto 5.1 abbiamo riportato la diagnosi di “malformazione di Arnold-Chiari di tipo I”.
Nel rapporto medico del 2.6.2011, il Dr. __________ codifica un’incapacità lavorativa al massimo del 20% per le cefalee. Questa riduzione della capacità lavorativa è inglobabile in quella del 50% descritta nella nostra perizia del 29.11.2010. Inoltre, facciamo notare che i limiti funzionali descritti nella nostra perizia sono “più stretti” di quelli valutati dal Dr. med. __________.
In conclusione si conferma la capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come operaio e in attività rispettose dei limiti descritti nella nostra perizia.
(…)" (doc. AI 118/3)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, il rapporto 7 dicembre 2010 e le annotazioni 13 maggio e 12 luglio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 102/1-2, 115/1 e 119/1) nonché il complemento peritale 27 giugno 2011 del SAM corredato dalla valutazione 2 giugno 2011 del dr. __________ (doc. AI 118/1-6) – con decisione 15 luglio 2011 ha confermato il diritto ad una mezza rendita dall’ottobre 2008.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14 marzo 2012, 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo 2012, 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce, sia quale operaio che in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti, una capacità lavorativa del 50%.
Quanto all’evoluzione nel tempo, i periti hanno precisato che “(…) non si constata né un miglioramento né un peggioramento rispetto alla decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino (grado d’invalidità al 50% dall’1.10.2008, precedentemente al 100% dal 1.1.al 30.9.2008). (…)” (doc. AI 95/25).
In particolare il TCA rileva innanzitutto che nel complemento 27 giugno 2011 i periti hanno puntualmente preso posizione sul rapporto 9 aprile 2011 del dr. __________ (doc. AI 118/1-6 riprodotto in esteso al consid. 2.7) e motivato per quale ragione l’incapacità lavorativa non va cumulata (“(…) riassumendo in una professione adeguata vedo al massimo un’incapacità lavorativa del 20% per cefalee del paziente, dolori che comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un dolore cronico.” […] Questa riduzione della capacità lavorativa è inglobabile in quella del 50% descritta nella nostra perizia del 29.11.2010. (…)”; doc. AI 118/3).
Per il solo fatto che il dr. __________ nel consulto 19 agosto 2010 (doc. AI 94/43-47) ha evidenziato che “(…) si presenta un quadro di non facile interpretazione anche per una collaborazione limitata durante l’esecuzione dello stato neurologico (in ambito della sintomatologia algica? Componente psicogena aggravante?). In pratica non era valutabile la forza muscolare in nessuna sede per attivazione solo minima dei muscoli durante l’esame e continui costanti cedimenti al primo movimento senza comunque chiare paresi evidenti nei movimenti spontanei, la prova tallone-ginocchio e le manovre di Mingazzini II non erano possibili in ambito dei dolori accusati come anche la marcia sulle punte e sui piedi, da ricordare che il paziente in genere cammina con una stampella, riferisce importanti difficoltà a fare le scale ma il giorno della visita nel mio studio è riuscito a fare 4 piani di scale (per la riparazione in atto dell’ascensore). Egli descrive inoltre un’ipoestesia facio-brachio-toraco-crurale sinistra globale senza distribuzione dermatogena, quindi un disturbo sensitivo che coinvolgerebbe anche tutto l’emitronco sinistro. (…)” (doc. AI 95/46), non è possibile – come pretenderebbe l’insorgente (“(…) il dr. __________ non aveva approfondito la sua valutazione, non avvedendosi così che in realtà il ricorrente soffriva e soffre di affezioni neurologiche gravi che riducono a zero la sua capacità lavorativa attuale. Il dr. med __________ si era lasciato fuorviare da considerazioni che non avevano alcuna base scientifica, erano certamente fuori luogo e denotavano una superficialità totale ed erano atte ad inficiare la validità scientifica e la fedefacenza di tale valutazione medica. Si fa qui riferimento alle considerazioni del dr. med. __________ circa le rampe di scale fatte dall’assicurato per recarsi alla visita medica; considerazioni che lasciavano e lasciano alquanto perplessi perché poggiavano solo su pregiudizi nei confronti del qui ricorrente che veniva tacciato (anche se non espressamente) da simulante, senza che un medico psichiatra, neppure il perito del SAM, avesse mai posto una simile diagnosi. (…)”; doc. AI 124/7) – scostarsi dalle conclusioni del consulente. Va qui rilevato che anche la dr.ssa __________ nel consulto 17 luglio 2010 (doc. AI 95/37-42) ha evidenziato che “(…) il quadro esordisce nel 2007 sulla scia di una reazione emotiva probabilmente a corto circuito, a un sollevamento di un peso che scatena dolore violento alla colonna. Egli reagisce accusando un insulto alla sua incolumità e inizia a sviluppare una convinzione (idea prevalente) che il movimento sia foriero di minaccia e possibilità di trasformarlo in un handicappato fragile e dipendente. Tale idea si insinua e infiltra tutto lo spazio di pensiero e lo coarta e limita: tale quadro ideico sostiene il ritiro dall’uso del corpo e quella sorta di ritiro che osserviamo (non lavora, ha quasi eliminato la guida, non fa alcuno sforzo) e che viene proposto con enfatica drammatizzazione come a voler convincere tutti – anche se stesso – che non deve muoversi … pena la fine! (…)” (doc. AI 95/41).
Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo al consulto 19 agosto 2010 del dr. __________ il quale ha concluso che “(…) ne consegue che da un punto di vista strettamente neurologico non posso porre una diagnosi, la sintomatologia algica del paziente sarà valutata dalla consulenza reumatologica e la problematica somatoforme dalla valutazione psichiatrica. (…)” (doc. AI 95/47). Infatti – oltre ad evidenziare che nel consulto in parola lo specialista aveva già rilevato che “(…) inoltre rivalutando le immagini MRI vi è effettivamente una malformazione Arnold Chiari di tipo I che però in genere è asintomatica e non comporta problemi futuri. Se vi sia effettivamente una siringomielia o piuttosto una dilatazione del canale centrale midollare (quest’ultima più frequente e che non comporta dei deficit) ed anche la questione di un assottigliamento del midollo spinale cervicale basso sono molto dubbi in quanto la lettura dell’esame della MRI stessa è resa difficile dai movimenti continui del paziente. In ogni caso, come suddescritto non vi è oggettività che vi sia effettivamente una siringomielia o una mielopatiaa cervico-dorsale. (…)” (doc. AI 95/47) – nella presa di posizione 2 giugno 2011 (doc. AI 118/4-6), lo specialista ha puntualizzato che “(…) rivedendo la mia valutazione effettivamente per errore non avevo messo nella voce della diagnosi la malformazione di Arnold Chiari tipo I, non vi è dubbio sull’esistenza della stessa che è ben documentata tramite MRI. (…)” confermando comunque che “(…) unicamente la sindrome di Arnold Chiari di tipo I potrebbe effettivamente causare le cefalee del paziente e l’accentuazione delle cefalee con manovre di tipo Valsalva, dove però il paziente stesso descrive i dolori cefalici come molto meno importanti rispetto ai dolori lungo la colonna vertebrale e ai 4 arti. Questa cefalea potrebbe effettivamente influenzare la capacità lavorativa valutabile al massimo al 20% nell’attività che il paziente ha svolto abitualmente. […] Riassumendo in una professione adeguata vedo al massimo un’incapacità lavorativa del 20% per le cefalee del paziente, dolori che comunque fanno parte del quadro globale del paziente di un dolore cronico. (…)” (doc. AI 118/6).
Non va poi dimenticato che, a differenza del dr. __________, i periti del SAM avevano già riportato la diagnosi di malformazione di Arnold-Chiari di tipo I quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 95/17 e 118/3).
Quanto al rapporto 8 settembre 2011 (doc. AI 124/15-16) nel quale il dr. __________, oltre a preavvisare l’organizzazione di una nuova rivalutazione neurochirurgica, si è così espresso:
" (…)
Constato che parte delle osservazioni sul piano medico da me formulate, sono state sostanzialmente accettate, ma con molta sorpresa queste non hanno portato a nessuna rivalutazione delle decisioni mediche, portando così l'ufficio AI a modificare solo marginalmente le sue decisioni, riconoscendo sul piano neurologico un'incapacità lavorativa al 20%, di per sé per una cefalea non meglio classificata e nel contesto di affermazioni di per sé molto contraddittorie, indicando per es. che i dolori cefalici sono molto meno intensi dei dolori alla colonna vertebrale e ai quattro arti, dolori per i quali apparentemente non sarebbero state riconosciute delle cause organiche sottogiacenti.
Nelle conclusioni non si accetta neppure di modificare l'effettiva capacità lavorativa ed adattare i limiti funzionali per il sollevamento di pesi, alle diagnosi che finalmente anche il Dr. __________ ha accettato di considerare.
Voglio qui precisare che le patologie del midollo spinale di cui questo paziente è portatore, sono patologie mal conosciute, che molti segni descritti come tipici da parte del Dr. __________ per una siringomielia, non vengono praticamente mai riscontrati nella pratica medica quotidiana, ma fanno parte della descrizione di casi unici della letteratura medica (i disturbi trofici della pelle sono descritti per es. nel 2% dei pazienti e le alterazioni muscolari nel 5%) mentre la maggior parte dei pazienti (52%) presenta sintomi detti solo "soggettivi", quali:
disturbi della sensibilità, dolore, parestesie e nel 30% una diminuzione solo soggettiva della forza.
Nel 6% dei casi vengono invece descritte delle artropatie di origine neurogena, del tipo per es. della cifoscoliosi, deformazione che il nostro paziente ha in effetti, sviluppato, problematica questa che invece l'esperto dell'AI non ha neppure messo in possibile relazione con le alterazioni del sistema nervoso riscontrate.
Non posso dunque che riaffermare quanto da me già descritto nel rapporto del 9.4.2011 e indicare che ritengo, che la valutazione neurologica del dr. __________, non descriva e non considerava le reali condizioni del paziente, che invece ho cercato di descrivere.
Debbo dunque confermare che siamo confrontati, con un paziente che presenta delle rilevanti problematiche oggettive di tipo sia somatico, sia psichiatrico.
Per queste ultime non è mia competenza esprimermi, anche se debbo ricordare, che proprio queste (patologie psichiatriche), provocano rilevanti interazoni e limitazioni nella presa a carico somatica, limitando l'accesso a quelle cure di cui il paziente avrebbe bisogno in ambito neuro ortopediche, dove abbiamo una malformazione Arnold Chiari I, delle alterazioni del midollo cervicale (atrofia e siringomielia) ed un'importante roto-scoliosi dorso-lombare.
Non posso dunque che riaffermare, che il paziente presenta rilevanti problemi neurologici, che certamente sono, indipendentemente dalla problematica psichiatrica, già di per sé di difficile presa a carico e per i quali il paziente necessita sia di un importante trattamento antalgico (derivati della morfina, ecc.), che di misure di protezione, alfine di evitare un'ulteriore compromissione del sistema nervoso e del suo stato clinico.
Non posso dunque che anche riaffermare, ancor più, dopo aver ricontattato tutti i medici curanti ed ottenuto da loro conferma, che i limiti funzionali descritti nella mia lettera di valutazione del 9.4.2011 sono indicati e necessari.
Nonostante le limitazioni della problematica psichiatrica sottogiacente, organizzerò una nuova rivalutazione neurochirurgica, in quanto ritengo necessario che, alla presenza di profonde divergenze di valutazione in ambito neurologico, queste patologie, di per sé molto rare e per le quali abbiamo una limitata esperienza clinica, siano ulteriormente da approfondire.
(…)" (doc. AI 124/15-16)
questo Tribunale – ricordato anche che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234) e evidenziato come lo stesso dr. __________ ammetta che si tratta sostanzialmente di divergenze di valutazione – deve fare proprie le valutazioni del dr. __________ che (esprimendosi anche sul rapporto del 30 marzo 2011 del dr. __________) ha concluso:
" (…)
Da questi rapporti non emergono nuovi fatti dal lato neurologico, in particolare il Dr. med. __________ non descrive nuovi aspetti e riafferma le sue considerazioni descritte nell’aprile 2011, riportando, tra l’altro soprattutto dati statistici senza nuovi elementi neurologici riguardanti il paziente stesso. Non vi è accenno nella discussione se vi sia effettivamente una siringomielia, piuttosto di un’idromielia, basa la sua diagnosi su sintomi “soggettivi” che secondo il Dr. med. __________ sarebbero i sintomi statisticamente più frequenti, ma senza evidenzia che vi sia effettivamente una siringomielia né dal punto di vista clinico, né elettrofisiologico e neppure sicuro neuroradiologico. Ricordo inoltre che le mie considerazioni per quanto riguarda un’importante sovrapposizione funzionale sono state condivise in precedenza anche dai colleghi neurologi dell’Ospedale __________, dal Dr. med. __________ neurologo di Lugano e dal Dr. med. __________ primario della Clinica __________.
Non vedo neanche contraddittoria, come descritto dal Dr. med. ____________________, la mia affermazione che i dolori cefalici siano molto meno intensi alla colonna vertebrale e ai 4 arti, ciò mi è stato proprio riferito dal paziente.
Il Dr. med. __________ descrive inoltre che in 6% casi di pazienti con siringomielia vi sarebbero delle artropatie di origine neurologiche come per esempio cifoscoliosi, lasciando intendere che essa nel caso del paziente sia legata alla siringomielia (sempre che ci sia quest’ultima). Si tratta di un’affermazione un po’ azzardata in quanto gli studi sulla associazione tra alterazioni cifoscoliotiche e una siringomielia sono tutt’altro che conclusivi, è molta aperta la domanda se una di esse può essere all’origine dell’altra, in che misura, oppure se si tratta di un quadro globale di disrafismo in pazienti che hanno anche una malformazione di Arnold-Chiari come nel caso del paziente.
In tal senso non vedo la necessità di dover modificare le mie considerazioni espresse nel mio rapporto del 2.6.2011.
(…)" (XVII/bis)
In questo senso, tanto la richiesta audizione del dr. __________ e del dr. __________ quanto la domanda di una perizia giudiziaria comprensiva di una nuova rivalutazione neurochirurgica (cfr. consid. 1.5) vanno respinte. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il ricorrente non ha del resto prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata anche se sollecitata (doc. C e XXI con allegato doc. D; cfr. consid. 1.10 e 1.11). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 29 novembre 2011 del SAM con i suoi complementi 27 giugno, 21 e 28 ottobre 2011 (doc. AI 118/1-6, IX con allegato doc. 125 e XVII/bis) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2010 e prima del 15 luglio 2011, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 50% dall’ottobre 2008.
2.9. Quanto alla valutazione economica, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale al 50% è indicato procedere ad un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Ne consegue che va confermato anche il grado d’invalidità del 50%.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita dall’otto-bre 2008.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.12. L’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1.2).
In casu il ricorrente non si trova nel bisogno.
Dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione acclusa (XVI/bis) risulta infatti quanto segue.
Il ricorrente, coniugato con __________ e padre di due figlie, dispone, quali entrate, di una rendita AI di fr. 1'251.--, di una rendita LPP di fr. 1'289.90 e di una PC di fr. 2'748.--. Oltre all’importo complessivo delle entrate pari a fr. 5'288.90 il ricorrente ha pure segnalato, sotto la voce risparmi, un “(…) versamento da cassa malati per arretrati circa fr. 9'000.-- da restituire a API (…)” (vedi il punto 5 del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria nonché l’avviso di accredito 6 settembre 2011 dal quale risulta un versamento della cassa malati a suo favore di fr. 8'988.50).
Quanto alle uscite, l’assicurato deve far fronte a fr. 2500.--quale importo base mensile per sé e la sua famiglia (importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.-- più fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2005 e fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2009, stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso. Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Bisogna poi computare il canone di locazione e le spese per complessivi fr. 1'380.-- mensili (vedi il punto 4 del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e il contratto di locazione del 29 dicembre 2008) nonché fr. 3.33 quale imposta personale comunale (fr. 40.-- annui diviso 12 = fr. 3.33).
Non possono invece essere ritenute le spese per il posteggio e per l’auto. A tale proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
In concreto, aggiungendo all’importo di base di fr. 2'500.-- il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risultano uscite per 4'258.33 rispettivamente 4'508.33, e quindi, nel primo caso, un eccedenza di fr. 1'030.57 e, nel secondo caso, di fr. 780.57 al mese.
Con una tale eccedenza, anche avuto riguardo al debito di fr. 11'602.-- (importo chiestogli in restituzione con decisione 26 luglio 2011 dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari per assegni di prima infanzia versati indebitamente; al quale lo stesso assicurato ha indicato di dover far fronte con il versamento della cassa malati di circa fr. 9'000.-- e di cui può in ogni caso essere chiesta una rateizzazione) l’indigenza non può essere ammessa.
Non essendo dunque adempiuto il primo presupposto (cumulativamente necessario) dell’indigenza, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti